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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Selezione per la nomina dei Vice Procuratori Onorari delle Procure
della Repubblica presso i tribunali ordinari della Corte d'Appello di
Trento.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.83 del 31/10/2006
Ente:MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Località:Nazionale
Codice atto:06E07458
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:10/12/2006

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

Dipartimento  dell'organizzazione  giudiziaria  del  personale  e dei
servizi
 
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
 
Vista la nota in data 2 marzo 2006 con la quale il Procuratore
della Repubblica presso la Corte di Appello di Trento chiede
l'attivazione della procedura per la nomina dei vice procuratori
onorari delle Procure della Repubblica del distretto, ai sensi
dell'art. 3, punto 2, lettera e) del Decreto Ministeriale 4 maggio
2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 112
del 6 maggio 2005;
Visti gli articoli 42-ter, 42-quater, 42-quinquies e 42-sexies
del Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12 applicabili anche ai vice
procuratori onorari in forza del richiamo contenuto nel comma 2
dell'art. 71 dello stesso Regio Decreto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670; «Approvazione testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo Statuto speciale del Trentino-Alto Adige»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752 «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione
Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli Uffici statali
siti nella Provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel
pubblico impiego»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982,
n. 327 e successive modifiche, concernente le norme di attuazione
dello Statuto Speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia
di proporzionale del personale degli uffici siti nella provincia di
Bolzano;
Visto il decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354,
concernente le norme di attuazione dello statuto speciale della
regione Trentino-Alto Adige recanti integrazioni e modifiche al
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 in
materia di proporzionale del personale degli uffici siti nella
provincia di Bolzano;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
il Codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto l'art. 3-bis (Uso della telematica) della legge 7 agosto
1990, n. 241, secondo cui, per stabilire maggiore efficienza nella
loro attivita', le Amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della
telematica, nei rapporti interni, tra le diverse Amministrazioni e
tra queste e i privati;
Visto il Decreto Ministeriale 4 maggio 2005 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 112 del 6 maggio 2005 con il
quale sono stati fissati i nuovi criteri per la nomina e la conferma
dei vice procuratori onorari presso i Tribunali ordinari e, in
particolare, l'art. 3, punto 2, lettera e);
Viste le delibere del Consiglio Superiore della Magistratura
adottate nelle sedute del 12 luglio 2006 e del 12 ottobre 2006;
Ritenuto opportuno esplicitare, in relazione alla nomina dei vice
procuratori onorari della Procura della Repubblica presso il
Tribunale ordinario di Bolzano, che si procedera' alla copertura dei
posti vacanti tenuto conto delle percentuali di appartenenza ai tre
gruppi linguistici che risultano dall'ultimo censimento ufficiale
della popolazione (26,47% per il gruppo linguistico italiano, 69,15 %
per il gruppo linguistico tedesco e 4,37 % per quello ladino) nonche'
dei posti tutt'oggi coperti;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Apertura dei termini
 
L'apertura dei termini per la presentazione delle domande per la
partecipazione alle procedure di selezione per la nomina dei vice
procuratori onorari delle Procure della Repubblica presso i Tribunali
ordinari della Corte di Appello di Trento;

                               Art. 2.
 
Requisiti per la nomina a vice procuratore onorario
 
1. cittadinanza italiana;
2. esercizio dei diritti civili e politici;
3. idoneita' fisica e psichica;
4. eta' non inferiore ai venticinque anni e non superiore a
sessantanove anni, con riferimento alla data di scadenza del termine
per la presentazione della domanda di nomina;
5. residenza in un comune compreso nel distretto in cui ha sede
l'ufficio giudiziario per il quale e' presentata la domanda, fatta
eccezione per coloro che esercitano la professione di avvocato o le
funzioni notarili;
6. laurea in giurisprudenza (laurea in giurisprudenza
quadriennale di cui alla legislazione universitaria previgente
all'entrata in vigore del nuovo ordinamento degli studi e dei corsi
universitari o la laurea specialistica) conseguita in una delle
Universita' della Repubblica o presso una Universita' estera di un
Paese con il quale sia intervenuto un accordo di equipollenza;
7. non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena
detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misure
di prevenzione o di sicurezza;
8. condotta incensurabile cosi' come previsto dall'art. 35,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modifiche ed integrazioni.
Per la nomina a vice procuratore onorario della Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Bolzano e' richiesta:
a) adeguata conoscenza della lingua italiana e tedesca;
b) l'appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici (art. 8,
secondo comma, decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
1976, n. 752).
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine per la presentazione della domanda.

                               Art. 3.
 
Domanda di ammissione alla procedura di selezione
 
La domanda di partecipazione alle procedure di selezione deve
essere redatta, a pena di inammissibilita', compilando in ogni sua
parte l'apposito modulo (Mod. A), nonche' gli allegati Mod. B e C
reperibili sul sito del Consiglio Superiore della Magistratura
(www.csm.it).
La domanda, come sopra compilata e stampata utilizzando
l'apposito form, deve essere anche presentata nelle ore d'ufficio,
ovvero fatta pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello
di Trento entro e non oltre il termine di quaranta giorni a decorrere
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
del presente Decreto del Ministero della Giustizia.
La domanda sara' dichiarata inammissibile se:
a) non inserita nell'apposito form sul sito del Consiglio
Superiore della Magistratura;
b) non inviata/presentata ai sensi dell'art. 38 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Il mancato rispetto di entrambi i criteri previsti dalle lettere
a) e b) (inserimento dati nell'apposito form sul sito www.csm.it ed
invio/presentazione della domanda) comporta l'esclusione dalla
procedura di selezione.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per mancata
ricezione della domanda cartacea, ne' per la mancata restituzione
dell'avviso di ricevimento della domanda, dovute a disguidi postali o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza
maggiore.
L'Amministrazione non provvede a regolarizzare, integrare o
modificare domande inviate senza l'utilizzo del sistema telematico di
cui al comma 1.
Ogni aspirante dovra' dichiarare:
a) il proprio cognome e nome;
b) la data ed il luogo di nascita;
c) il numero di codice fiscale, allegando la fotocopia della
tessera rilasciata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
d) l'Universita' presso la quale e' stata conseguita la laurea
in giurisprudenza e la data del conseguimento;
e) il possesso della cittadinanza italiana;
f) il conseguimento dell'attestato previsto dall'art. 4,
comma 3, n. 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
1976, n. 752 (per gli aspiranti alla nomina a vice procuratore
onorario della Procura della Repubblica di Bolzano);
g) l'appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici: italiano,
tedesco o ladino (per gli aspiranti alla nomina a vice procuratore
onorario della Procura della Repubblica di Bolzano);
h) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
i) di non aver riportato condanne per delitti non colposi o a
pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a
misure di prevenzione o di sicurezza;
j) di non aver precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel
casellario giudiziale ai sensi del Decreto del Presidente della
Repubblica del 14 novembre 2002, n. 313;
k) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a
procedimento penale;
l) di non essere mai stato revocato o non confermato nelle
funzioni di magistrato onorario (in caso positivo dovra' indicare gli
estremi del provvedimento);
m) di non versare in nessuna delle cause d'incompatibilita'
previste dall'art. 42-quater del Regio Decreto 30 gennaio 1941,
n. 12;
n) di non versare in nessuna causa d'incompatibilita' ai sensi
dell'art. 19 del Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12;
o) di impegnarsi a cessare dalle funzioni di magistrato
onorario e di componente laico di organi giudicanti entro e non oltre
il quindicesimo giorno dalla comunicazione del decreto ministeriale
di nomina;
p) di impegnarsi a non esercitare la professione forense
dinnanzi agli Uffici giudiziari compresi nel circondario del
Tribunale presso il quale abbia a svolgere le funzioni onorarie
attribuitegli (ai sensi dell'art. 71-bis del Regio Decreto 30 gennaio
1941, n. 12), nonche' a non rappresentare o difendere le parti, nelle
fasi successive, in procedimenti svoltisi dinnanzi ai medesimi
uffici.

                               Art. 4.
 
Termini per la presentazione dei documenti
 
Alla istanza di nomina, inviata/presentata nei termini di cui
all'art. 3 del presente bando, dovranno essere allegati a pena di
inammissibilita':
Prodotti dall'interessato:
a) istanza di nomina (Mod. A);
b) certificato medico attestante l'idoneita' fisica e psichica
rilasciato da un Ente pubblico (ASL o medico militare);
c) nullaosta incondizionato rilasciato dalla Amministrazione di
appartenenza o del datore di lavoro;
d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' con la
quale, tra l'altro, l'interessato dichiara l'insussistenza di cause
di incompatibilita' ai sensi dell'art. 19 del Regio Decreto
30 gennaio 1941, n. 12 (Mod. B);
e) dichiarazione con cui l'aspirante si impegna a non
esercitare la professione forense nell'ambito del circondario del
Tribunale o della sezione distaccata, presso cui svolge
esclusivamente le funzioni, nonche' a non rappresentare o difendere
le parti, nelle fasi successive, in procedimenti svoltisi dinnanzi ai
medesimi uffici (Mod. C);
L'interessato dovra' altresi' allegare:
a) documenti comprovanti il possesso dei titoli di preferenza;
b) fotocopia del documento d'identita' (nel caso in cui
l'istanza, dopo aver inserito i dati nel form presente sul sito
internet www.csm.it, venga trasmessa per posta);
c) codice fiscale (fotocopia della tessera rilasciata dal
Ministero dell'Economia e delle Finanze).
Prodotti dall'ufficio:
a) certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura
della Repubblica presso il Tribunale;
b) certificato penale;
c) rapporto informativo del Prefetto;
d) parere motivato del competente Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati.

                               Art. 5.
 
Procedimento per la nomina
 
1. L'istanza di nomina (Mod. A) con gli allegati Mod. B e C
dovra' essere inviata secondo quanto previsto dall'art. 3 del
presente bando al Procuratore Generale della Repubblica presso la
Corte di Appello di Trento.
Nella domanda devono essere complessivamente indicate tre sedi,
in stretto ordine di preferenza, presso le quali il richiedente
chiede di essere nominato.
Il Consiglio Superiore della Magistratura, al fine di coprire i
posti vacanti di vice procuratore onorario delle Procure della
Repubblica della Corte di Appello di Trento, procedera' dalla citta'
di Trento, sede di Corte di Appello e, quindi, proseguira' secondo
l'ordine decrescente degli organici delle singole Procure.
2. Il Procuratore Generale della Repubblica trasmettera' le
istanze al Presidente della Corte di Appello per la successiva
istruzione.
3. Il Presidente della Corte di Appello, una volta istruite le
istanze di nomina dei vice procuratori onorari, provvede a convocare
il Consiglio Giudiziario nella composizione integrata prevista
dall'art. 4, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, per la
valutazione dei requisiti e dei titoli degli aspiranti vice
procuratori onorari e per la predisposizione di una graduatoria di
tutti coloro che partecipano alle procedure selettive.
a) La proposta di graduatoria predisposta dal Consiglio
Giudiziario comprende tutti gli aspiranti alla nomina che hanno
presentato istanza nel termine di cui al citato art. 3; la predetta
proposta di graduatoria verra' pubblicata presso la segreteria del
Consiglio Giudiziario oltre che sul sito del Consiglio Superiore
della Magistratura.
b) Eventuali osservazioni nei confronti della graduatoria,
proposte entro 20 giorni dalla sua approvazione e pubblicazione da
parte del Consiglio Giudiziario, saranno valutate dallo stesso
Consiglio Giudiziario prima dell'inoltro della graduatoria al
Consiglio Superiore della Magistratura.
c) Predisposta la proposta di graduatoria, il Consiglio
Giudiziario provvede ad inviarla con i relativi atti (in originale e
in copia), entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui
all'art. 3 del presente bando, al Consiglio Superiore della
Magistratura per la successiva approvazione e la conseguente nomina
dei candidati che copriranno i posti vacanti.
d) Coperti i posti vacanti, la graduatoria verra' utilizzata
dal Consiglio Superiore della Magistratura fino al 30 giugno del
successivo biennio, al fine di coprire i posti resisi eventualmente
vacanti. La nomina disposta con delibera consiliare a vice
procuratore onorario caduca ogni ulteriore istanza presentata presso
altri Uffici giudiziari sia come giudice onorario che come vice
procuratore onorario.
e) In caso di esaurimento della graduatoria prima della
scadenza biennale, il Procuratore Generale della Repubblica presso la
Corte di Appello puo' richiedere al Consiglio Superiore della
Magistratura l'attivazione della procedura prevista dall'art. 3 del
decreto ministeriale 4 maggio 2005.
f) Eventuali istanze di nomina pervenute oltre il termine di
presentazione delle istanze di cui all'art. 3 del presente bando,
sono rigettate con provvedimento del Procuratore Generale della
Repubblica.
4. Le proposte dei Consigli Giudiziari dovranno essere
espressamente motivate sui seguenti punti:
a) possesso da parte degli aspiranti alla nomina dei requisiti
oggettivi e soggettivi richiesti dall'art. 42-ter, secondo comma,
dell'Ordinamento Giudiziario;
b) inesistenza di cause di incompatibilita', tenendo presente
che non potranno essere proposte per la nomina persone che non
abbiano avuto in passato la conferma nell'incarico da parte del
Consiglio Superiore della Magistratura o siano state da esso
revocate;
c) inesistenza di fatti e circostanze che, tenuto conto
dell'attivita' svolta dagli aspiranti e delle caratteristiche
dell'ambiente, possano ingenerare il timore di parzialita'
nell'amministrazione della giustizia;
d) idoneita' degli aspiranti ad assolvere degnamente ed a
soddisfare con assiduita' ed impegno le esigenze di servizio, desunta
da provate garanzie di professionalita' e da accertati requisiti di
credibilita' ed indipendenza;
e) eventuale pendenza di procedimenti penali a carico degli
aspiranti.
5. Nel caso di aspiranti che esercitino la professione di
avvocato, i Consigli Giudiziari, nella redazione delle proposte,
dovranno tenere conto dei pareri motivati espressi dai Consigli
dell'Ordine di appartenenza.
6. I dirigenti di cancelleria e/o i funzionari direttivi addetti,
per ciascuna Procura Generale della Repubblica, ai servizi
riguardanti la magistratura onoraria attesteranno la regolare
allegazione della documentazione per le istanze di nomina e cureranno
la trasmissione solo delle pratiche corredate da tutta la
documentazione di cui sopra.
7. Le istanze di nomina con la relativa documentazione dovranno
essere trasmesse, in originale e in copia, al Consiglio Superiore
della Magistratura a cura dei Presidenti delle Corti di Appello.
8. Ad avvenuta nomina, sara' cura degli Uffici interessati
comunicare al Ministero della Giustizia ed al Consiglio Superiore
della Magistratura la presa di possesso, mediante trasmissione del
relativo verbale.
Dovra', altresi', essere comunicata dal Procuratore della
Repubblica la mancata presa di possesso nel termine stabilito, per
l'attivazione della procedura di decadenza dall'incarico.

                               Art. 6.
 
Titoli di preferenza
 
1. Costituisce titolo di preferenza per la nomina, nell'ordine
sotto riportato, l'esercizio anche pregresso:
a) delle funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie;
b) della professione di avvocato, anche nella qualita' di
iscritto nell'elenco speciale previsto dall'art. 3, quarto comma,
lettera b), del Regio Decreto 27 novembre 1933, n. 1578, o di notaio;
c) dell'insegnamento di materie giuridiche nelle universita' o
negli istituti superiori statali;
d) delle funzioni inerenti ai servizi delle cancellerie e
segreterie giudiziarie con qualifica di dirigente o con qualifica
corrispondente alla soppressa carriera direttiva, sempre che
l'incarico sia richiesto per un Ufficio giudiziario diverso da quello
in cui siano svolte le funzioni suddette;
e) delle funzioni con qualifica di dirigente o con qualifica
corrispondente alla soppressa carriera direttiva nelle
Amministrazioni pubbliche o in Enti pubblici economici.
2. Costituisce, altresi', titolo di preferenza, in assenza di
quelli sopra indicati, il conseguimento del diploma biennale di
specializzazione per le professioni legali di cui all'art. 16 del
decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398.
3. Nella valutazione comparativa dei candidati aventi pari
titoli, sono considerati i seguenti ulteriori criteri:
a) tra i titolari delle funzioni indicate alle lettere a), c)
d), e) del precedente comma primo, prevale la maggiore anzianita' di
servizio;
b) tra i titolari delle qualifiche di cui alla lettera b)
prevale la maggiore anzianita' di iscrizione all'albo professionale;
c) tra i laureati prevale il miglior voto di laurea;
d) a residuale parita' di titoli si da' preferenza alla minore
anzianita' anagrafica.
La domanda dovra' essere corredata dai documenti comprovanti il
possesso da parte dell'aspirante dei suddetti titoli.
I documenti devono contenere l'esatta indicazione delle date di
effettivo inizio (presa di possesso per le funzioni giudiziarie
ovvero iscrizione negli albi professionali) e di cessazione
eventualmente gia' avvenuta dell'esercizio delle relative attivita' e
funzioni.
La mancanza di tali indicazioni costituisce causa di esclusione
del titolo di preferenza ai fini della formazione della graduatoria.
I titoli di preferenza conseguiti o comunque prodotti
dall'aspirante oltre il termine di scadenza per la presentazione
delle domande non possono essere presi in considerazione ai fini
della formazione e definizione della graduatoria.

                               Art. 7.
 
Informazioni disponibili sul sito internet del Consiglio Superiore
della Magistratura (www.csm.it)
 
Le informazioni relative alle fasi della procedura di selezione
saranno disponibili all'indirizzo internet www.csm.it In particolare
saranno disponibili il punteggio riportato, le informazioni
concernenti l'elenco dei candidati, la graduatoria provvisoria
approvata dal Consiglio Giudiziario competente e la graduatoria
definitiva approvata con delibera del Consiglio Superiore della
Magistratura.

                               Art. 8.
 
Tirocinio
 
1. Al fine di consentire ai vice procuratori onorari di nuova
nomina una indispensabile formazione professionale, i Procuratori
della Repubblica cureranno che costoro, subito dopo la nomina,
effettuino un periodo di tirocinio della durata di tre mesi
anteriormente all'assunzione di funzioni giudiziarie, ed i Consigli
Giudiziari individueranno un magistrato di riferimento.
2. Il tirocinio si svolgera' attraverso lo studio dei fascicoli,
svolto seguendo le indicazioni del Pubblico Ministero titolare e con
la presenza ad udienze dibattimentali cui parteciperanno pubblici
ministeri professionali.
3. Il Consiglio Giudiziario provvedera' alla periodica
organizzazione di incontri teorico-pratici in sede di tirocinio dei
vice procuratori onorari, mediante l'apporto di magistrati all'uopo
designati e di rappresentanti dell'avvocatura.
4. Al termine del tirocinio, i magistrati di riferimento
esprimono in una relazione una valutazione sulla qualita'
dell'impegno e sulla professionalita' del magistrato onorario
nell'esame e nello studio degli atti processuali, nonche' sulla
redazione delle minute dei provvedimenti e sulle attitudini
all'esercizio delle funzioni giurisdizionali.
5. Nell'ipotesi di esito negativo del tirocinio, il Procuratore
della Repubblica valuta se rinnovare il periodo di tirocinio per
ulteriori tre mesi. Al termine del secondo periodo, ove l'esito del
tirocinio sia ancora negativo, il Procuratore della Repubblica redige
apposita relazione per l'inizio della procedura di revoca
dall'incarico di cui all'art. 42-sexies, comma 2, lettera c)
dell'Ordinamento Giudiziario, secondo quanto previsto dall'art. 13
del decreto ministeriale 4 maggio 2005.

                               Art. 9.
 
Trattamento dei dati personali
 
Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e
trattati presso il Consiglio Giudiziario competente e presso il
Consiglio Superiore della Magistratura e utilizzabili ai soli fini
della procedura di selezione.
Il conferimento dei dati personali e' obbligatorio ai fini della
partecipazione alla procedura di selezione.
I dati forniti potranno essere comunicati unicamente alle
amministrazioni e ai soggetti interessati dal procedimento per la
nomina, indicati dall'art. 42-ter del regio decreto 30 gennaio 1941,
n. 12 e dal Decreto Ministeriale 4 maggio 2005, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 112 del 6 maggio 2005.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato
Decreto Legislativo, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati
che lo riguardano, nonche' di alcuni diritti complementari tra cui il
diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.
Il Consiglio Superiore della Magistratura e i Consigli Giudiziari
territorialmente competenti sono responsabili del trattamento dei
dati personali.

                              Art. 10.
 
Disposizioni finali
 
I requisiti per l'ammissione alla procedura di selezione devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
spedizione delle domande di partecipazione.
L'Amministrazione non promuove regolarizzazioni od integrazioni
documentali, ne' consente regolarizzazioni od integrazioni
documentali oltre il termine ultimo utile per la spedizione della
domanda.
Roma, 25 ottobre 2006
Il Ministro: Mastella

 

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