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MINISTERO DELLA DIFESA

Concorsi, per esami, per l'ammissione di cinque allievi ufficiali
piloti di complemento (AUPC) e di cinque allievi ufficiali
navigatori di complemento (AUNC) al 127° corso di pilotaggio
aereo/navigazione aerea con obbligo di ferma di anni dodici e, per
titoli ed esami, per l'ammissione di complessivi trenta allievi
ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale e
del ruolo speciale dell'Aeronautica militare, al 12° corso AUFP,
anno 2020.

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Fonte:Gazzetta ufficiale "Concorsi ed Esami" n.100 del 29/12/2020
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA
Località:Nazionale
Codice atto:20E14733
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:10
Scadenza:28/1/2021
Tags:Militari e FF.AA.

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

IL DIRETTORE GENERALE
per il personale militare

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e sulle modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modifiche e
integrazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo e successive modifiche e integrazioni;
Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
concernente le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali e
successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi
pendenti e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
codice in materia di protezione dei dati personali e successive
modifiche e integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 16 settembre 2003 concernente
«Elenco delle imperfezioni ed infermita' che sono causa di non
idoneita' ai servizi di navigazione aerea e criteri da adottare per
l'accertamento e la valutazione ai fini dell'idoneita'» e successive
modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il
codice dell'amministrazione digitale e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246» e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 9 luglio 2009 concernente
l'equiparazione tra i diplomi di laurea ai fini della partecipazione
ai pubblici concorsi e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il
Codice dell'ordinamento militare e successive modifiche e
integrazioni, e, in particolare, i titoli II e III del libro IV,
concernenti norme per il reclutamento e la formazione del personale
militare, e l'art. 2186 che fa salva l'efficacia dei decreti
ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni,
delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della
difesa, dello Stato maggiore della difesa, degli Stati maggiori di
forza armata e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri emanati
in attuazione della precedente normativa abrogata dal predetto
codice, fino alla loro sostituzione e, nello specifico, il decreto
ministeriale 26 settembre 2002, emanato in applicazione dell'art. 23,
comma 5 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare e successive modifiche e
integrazioni, e in particolare i titoli II e III del libro IV,
concernenti norme per il reclutamento e la formazione del personale
militare;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante disposizioni per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia e
successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014 recante la direttiva
tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei
soggetti giudicati idonei al servizio militare e la direttiva tecnica
riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti
giudicati idonei al servizio militare e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207, recante il regolamento in materia di parametri fisici
per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e successive modifiche e integrazioni,
emanato in attuazione della legge 12 gennaio 2015, n. 2;
Vista la direttiva tecnica edizione 2016 dell'ispettorato
generale della sanita' militare, recante «modalita' tecniche per
l'accertamento e la verifica dei parametri fisici» e successive
modifiche e integrazioni, emanata ai sensi del precitato decreto del
Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;
Visto il comma 4-bis dell'art. 643 del citato Codice
dell'ordinamento militare, introdotto dal decreto legislativo 26
aprile 2016, n. 91, il quale stabilisce che nei concorsi per il
reclutamento del personale delle Forze armate i termini di validita'
della graduatorie finali approvate, ai fini dell'arruolamento di
candidati risultati idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo
nei casi e nei termini previsti dallo stesso Codice;
Vista la direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari per
la somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare,
allegata al decreto interministeriale 16 maggio 2018;
Vista la lettera n. M_D SSMD REG2019 0106545 del 19 giugno 2019
dello Stato maggiore della difesa, concernente i reclutamenti
autorizzati per l'anno 2020 e consistenze previsionali per il
triennio 2020-2022 dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente il bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022;
Visto il decreto ministeriale 6 luglio 2020 concernente le
«Prescrizioni tecniche per lo svolgimento delle procedure concorsuali
per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle
Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, volte a
prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19», convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3
novembre 2020 concernente «Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"»;
Vista la lettera n. M_D ARM001 REG20200076163 del 3 settembre
2020 con la quale lo Stato maggiore dell'Aeronautica militare ha
chiesto di indire per l'anno 2020 un concorso, per esami, per il
reclutamento di complessive dieci unita' di naviganti di complemento,
suddivisi in cinque unita' di allievi ufficiali piloti di complemento
(AUPC) e cinque unita' di allievi ufficiali navigatori di complemento
(AUNC) e un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di
complessivi trenta allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari
del ruolo normale e del ruolo speciale, dell'Aeronautica militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2018 -
registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2018, reg.ne succ. n.
1832 - concernente la sua nomina a direttore generale per il
Personale militare;

Decreta:


Art. 1


Posti a concorso


1. Sono indetti i seguenti concorsi, per esami, per l'ammissione
di cinque allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC) e di cinque
allievi ufficiali navigatori di complemento (AUNC) al 127° corso di
pilotaggio aereo / navigazione aerea con obbligo di ferma di anni
dodici e, per titoli ed esami, per l'ammissione di complessivi trenta
allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo
normale e del ruolo speciale dell'Aeronautica militare, al 12° corso
AUFP, con il numero dei posti di seguito indicati:
a) per l'ammissione al 127° corso cinque posti allievi
ufficiali piloti di complemento (AUPC);
b) per l'ammissione al 127° corso cinque posti allievi
ufficiali navigatori di complemento (AUNC);
c) per l'ammissione al 12° corso allievi ufficiali in ferma
prefissata:
1) quattro posti per allievi ufficiali in ferma prefissata,
ausiliari del ruolo normale del corpo sanitario aeronautico
(C.S.A.r.n.);
2) tre posti per allievi ufficiali in ferma prefissata,
ausiliari del ruolo normale del Corpo del Genio aeronautico
(G.A.r.n.);
3) dodici posti per allievi ufficiali in ferma prefissata,
ausiliari del ruolo speciale dell'Arma aeronautica (A.A.r.a.s.);
4) quattro posti per allievi ufficiali in ferma prefissata,
ausiliari del ruolo speciale del Corpo di commissariato (C.C.r.s.);
5) sette posti per allievi ufficiali in ferma prefissata,
ausiliari del ruolo speciale del Corpo del Genio aeronautico
(G.A.r.s.), cosi' ripartiti:
tre per la categoria elettronica;
tre per la categoria infrastrutture e impianti;
uno per la categoria motorizzazione.
2. Ai concorsi di cui al precedente comma 1 possono partecipare i
cittadini della Repubblica di entrambi i sessi. Pertanto, le
disposizioni del presente decreto, in mancanza di espressa
indicazione, devono intendersi riferite ai candidati di entrambi i
sessi.
3. Il numero dei posti disponibili e la loro ripartizione per
ruolo/Corpo e categorie potranno subire modifiche, fino alla data di
approvazione della relativa graduatoria di merito, qualora fosse
necessario soddisfare esigenze della Forza armata connesse alla
consistenza dei ruoli degli ufficiali ausiliari. Qualora il numero
dei posti a concorso venga modificato secondo le previsioni del
presente comma e del successivo comma 4, sara' altresi' modificato il
numero dei posti riservati ai sensi del successivo art. 2.
4. Resta impregiudicata per l'amministrazione la facolta',
esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di
concorso, variare il numero dei posti, modificare, annullare,
sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita' previste dal
concorso o l'incorporamento dei vincitori, in ragione di esigenze
attualmente non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione di
leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di
contenimento della spesa pubblica ovvero in applicazione di
provvedimenti governativi dovuti all'emergenza sanitaria da COVID-19.
In tal caso, ove necessario, l'amministrazione della difesa ne dara'
immediata comunicazione nel portale dei concorsi on-line del
Ministero della difesa, che avra' valore di notifica a tutti gli
effetti e per tutti gli interessati, nonche' nel sito
www.aeronautica.difesa.it
5. Nel caso in cui l'amministrazione eserciti la potesta' di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara' dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
6. La predetta amministrazione della difesa si riserva altresi'
la facolta', nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che
impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di
presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle
prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove
stesse. In tal caso, sara' data immediata comunicazione nel portale
dei concorsi on-line del Ministero della difesa, che avra' valore di
notifica a tutti gli effetti per tutti gli interessati, nonche' nel
sito www.aeronautica.difesa.it

                               Art. 2 


Riserve di posti


1. Dei cinque posti per l'ammissione al 127° corso allievi
ufficiali piloti di complemento e dei cinque posti per allievi
ufficiali navigatori di complemento, di cui all'art. 1, comma 1,
lettere a) e b), un posto, per ciascuno dei due concorsi (AUPC e
AUNC), e' riservato al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai
parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti)
del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in
servizio e per causa di servizio.
2. Dei quattro posti per allievi ufficiali in ferma prefissata,
ausiliari del ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico, di cui
all'art. 1, comma 1, lettera c), numero 1, uno e' riservato ai
concorrenti che abbiano conseguito il diploma di maturita' presso le
scuole militari ovvero ai figli di militari deceduti in servizio, che
abbiano riportato il punteggio piu' alto nella relativa graduatoria
finale di merito.
3. Dei tre posti per allievi ufficiali in ferma prefissata,
ausiliari del ruolo normale del Corpo del Genio aeronautico, di cui
di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), numero 2, uno e' riservato ai
concorrenti che abbiano conseguito il diploma di maturita' presso le
scuole militari ovvero ai figli di militari deceduti in servizio, che
abbiano riportato il punteggio piu' alto nella relativa graduatoria
finale di merito.
4. Dei dodici posti per allievi ufficiali in ferma prefissata,
ausiliari del ruolo speciale delle Armi dell'Aeronautica, di cui
all'art. 1, comma 1, lettera c), numero 3, tre sono riservati ai
concorrenti che abbiano conseguito il diploma di maturita' presso le
scuole militari ovvero ai figli di militari deceduti in servizio, che
abbiano riportato il punteggio piu' alto nella relativa graduatoria
finale di merito.
5. Dei quattro posti per allievi ufficiali in ferma prefissata,
ausiliari del ruolo speciale del Corpo di commissariato, di cui
all'art. 1, comma 1, lettera c), numero 4, uno e' riservato ai
concorrenti che abbiano conseguito il diploma di maturita' presso le
scuole militari ovvero ai figli di militari deceduti in servizio, che
abbiano riportato il punteggio piu' alto nella relativa graduatoria
finale di merito.
6. Dei sette posti per allievi ufficiali in ferma prefissata,
ausiliari del ruolo speciale del Corpo del Genio Aeronautico, di cui
all'art. 1, comma 1, lettera c), numero 5, due sono riservati ai
concorrenti che abbiano conseguito il diploma di maturita' presso le
scuole militari ovvero ai figli di militari deceduti in servizio, che
abbiano riportato il punteggio piu' alto nella relativa graduatoria
finale di merito.

                               Art. 3 


Requisiti


1. Ai concorsi di cui al precedente art. 1 possono partecipare i
giovani che:
a) hanno compiuto il:
diciassettesimo anno di eta' e non hanno superato il giorno
di compimento del ventitreesimo anno di eta' alla data di scadenza
del termine di presentazione delle domande, qualora si partecipi al
concorso per l'ammissione al 127° corso allievi ufficiali piloti di
complemento / allievi ufficiali navigatori di complemento, di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettere a) e b);
diciassettesimo anno di eta' e non hanno superato il giorno
di compimento del trentottesimo anno di eta' alla data di scadenza
del termine di presentazione delle domande, qualora si partecipi al
concorso per l'ammissione al 12° corso allievi ufficiali in ferma
prefissata (AUFP), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c).
Eventuali aumenti dei limiti di eta' previsti dalle vigenti
disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non
trovano applicazione;
b) hanno, se minorenni, il consenso a contrarre l'arruolamento
volontario nell'Aeronautica militare espresso dai genitori o dal
genitore esercente la potesta' o dal tutore;
c) sono in possesso della cittadinanza italiana;
d) godono dei diritti civili e politici;
e) non sono stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati dal
lavoro alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o
d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia
per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, a
esclusione dei proscioglimenti per inidoneita' psico-fisica;
f) se concorrenti di sesso maschile, non sono stati dichiarati
obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio sostitutivo
civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano
presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo
status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio Nazionale per il
Servizio Civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla
data in cui sono stati collocati in congedo, come disposto dall'art.
636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. In tal caso,
l'esito della dichiarazione dovra' essere allegato in copia digitale
alla domanda di partecipazione al concorso;
g) non sono stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
h) non sono stati sottoposti a misure di prevenzione;
i) hanno tenuto condotta incensurabile;
j) non hanno tenuto comportamenti nei confronti delle
istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione Repubblicana e alle ragioni di
sicurezza dello Stato;
k) qualora partecipanti al concorso per l'ammissione al 127°
corso allievi ufficiali piloti di complemento / allievi ufficiali
navigatori di complemento, di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettere a) e b): non sono stati espulsi da corsi per allievi
ufficiali piloti o navigatori di una delle Forze armate o dell'Arma
dei Carabinieri o dei Corpi armati dello Stato perche' giudicati
inidonei a proseguire i corsi stessi per mancanza di attitudine al
volo o alla navigazione aerea o per motivi psico-fisici;
l) sono in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
1) per i dieci posti di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e
b):
diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata
quinquennale ovvero di durata quadriennale integrato dal corso
annuale, previsto dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e
successive modifiche e integrazioni, per l'ammissione ai corsi
universitari nonche' diploma di istruzione secondaria di secondo
grado conseguito a seguito della sperimentazione dei percorsi
quadriennali di secondo grado validi per l'iscrizione ai corsi di
laurea;
2) per i quattro posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera
c), numero 1):
laurea magistrale in medicina e chirurgia (LM-41) con
abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo e
iscrizione all'albo dell'ordine dei medici;
3) per i tre posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera c),
numero 2):
laurea magistrale in informatica (LM-18), laurea magistrale
in ingegneria delle telecomunicazioni (LM-27), laurea magistrale in
ingegneria informatica (LM 32) e laurea magistrale in sicurezza
informatica (LM 66);
4) per i dodici posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera c),
numero 3):
diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata
quinquennale ovvero di durata quadriennale integrato dal corso
annuale previsto dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e
successive modifiche e integrazioni per l'ammissione ai corsi
universitari nonche' diploma di istruzione secondaria di secondo
grado conseguito a seguito della sperimentazione dei percorsi
quadriennali di secondo grado validi per l'iscrizione ai corsi di
laurea;
5) per i quattro posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera
c), numero 4):
diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata
quinquennale ovvero di durata quadriennale integrato dal corso
annuale previsto dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e
successive modifiche e integrazioni, per l'ammissione ai corsi
universitari nonche' diploma di istruzione secondaria di secondo
grado conseguito a seguito della sperimentazione dei percorsi
quadriennali di secondo grado validi per l'iscrizione ai corsi di
laurea;
6) per i sette posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera c),
numero 5):
diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata
quinquennale ovvero di durata quadriennale integrato dal corso
annuale previsto dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e
successive modifiche e integrazioni, per l'ammissione ai corsi
universitari nonche' diploma di istruzione secondaria di secondo
grado conseguito a seguito della sperimentazione dei percorsi
quadriennali di secondo grado validi per l'iscrizione ai corsi di
laurea tra quelli di seguito elencati per ciascuna categoria:
elettronica: diploma di perito industriale indirizzo
specializzato per elettronica industriale, per energia nucleare, per
telecomunicazioni o diploma di maturita' professionale ad essi
equipollente, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 19
marzo 1970, n 253 ovvero diploma di istruzione secondaria conseguito
presso un istituto tecnico, settore tecnologico (nuovo ordinamento -
decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n. 88):
indirizzo meccanica, meccatronica ed energia, articolazione
energia;
indirizzo elettronica ed elettrotecnica, articolazione
elettronica;
infrastrutture ed impianti: diploma di perito industriale
indirizzo specializzato per edilizia, termotecnica, elettrotecnica e
automazione, diploma di geometra o diploma di maturita' professionale
ad essi equipollente, ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 19 marzo 1970, n. 253 ovvero diploma di istruzione
secondaria conseguito presso un istituto tecnico, settore tecnologico
(nuovo ordinamento - decreto del Presidente della Repubblica del 15
marzo 2010, n. 88):
indirizzo costruzioni, ambiente e territorio, esclusa
l'articolazione geotecnico;
indirizzo meccanica meccatronica ed energia, articolazione
energia;
indirizzo elettronica ed elettrotecnica, articolazione
elettrotecnica;
motorizzazione: diploma di perito industriale, diploma di
istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale ovvero
di durata quadriennale integrato dal corso annuale previsto dall'art.
1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modifiche e
integrazioni per l'ammissione ai corsi universitari.
Saranno altresi' ritenute valide le sole lauree magistrali
conseguite in territorio nazionale, riconosciute per legge o per
decreto ministeriale equipollenti ad una di quelle prescritte per la
partecipazione al concorso indetto con il presente decreto. In tal
caso i concorrenti dovranno produrre e allegare alla domanda di
candidatura la relativa documentazione probante. Per i titoli di
laurea e i diplomi di istruzione secondaria di secondo grado
conseguiti all'estero, invece, e' richiesta la dichiarazione di
equipollenza ovvero di equivalenza secondo la procedura prevista
dall'art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001, la cui modulistica
e' disponibile sul sito web del Dipartimento funzione pubblica
(http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/
modulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri
).
Il candidato che non sia ancora in possesso del provvedimento di
equipollenza o equivalenza dovra' dichiarare nella domanda di
partecipazione di aver presentato la relativa richiesta, ovvero i
soli titoli conseguiti in territorio nazionale, riconosciuti per
legge o per decreto ministeriale equipollenti ad uno di quelli
prescritti per la partecipazione al concorso indetto con il presente
decreto.
In entrambi i casi, i concorrenti dovranno all'atto di
presentazione per la prima prova scritta, consegnare la relativa
documentazione probante;
m) non sono gia' in servizio quali ufficiali ausiliari in ferma
prefissata, ovvero si trovano nella posizione di congedo per aver
completato la ferma come ufficiali ausiliari in ferma Prefissata,
qualora partecipanti al concorso per l'ammissione al 12° corso
allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), di cui al precedente
art. 1, comma 1, lettera c).
2. Ai fini dell'ammissione al 127° corso allievi ufficiali piloti
di complemento / allievi ufficiali navigatori di complemento, di cui
al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e b), i concorrenti
dovranno essere riconosciuti in possesso dei requisiti di idoneita'
psico-fisica e attitudinale al servizio militare per l'ammissione ai
corsi di pilotaggio aereo per allievi ufficiali piloti di complemento
Dell'Aeronautica militare o di navigazione aerea per allievi
ufficiali navigatori di complemento dell'Aeronautica militare. Detta
idoneita' sara' accertata con le modalita' indicate nei successivi
articoli 10 e 12, del presente decreto.
3. Ai fini dell'ammissione al 12°corso allievi ufficiali in ferma
prefissata i concorrenti dovranno essere riconosciuti in possesso dei
requisiti d'idoneita' psico-fisica e attitudinale al servizio
militare per la nomina a ufficiale in ferma prefissata
dell'Aeronautica militare. Detta idoneita' sara' accertata con le
modalita' indicate nei successivi articoli 10 e 11 del presente
decreto.
4. I requisiti di cui al presente articolo devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di partecipazione indicato nel successivo
art. 5, comma 1 e, fatta eccezione per quello dell'eta' di cui al
precedente comma 1, lettera a), devono essere mantenuti fino alla
nomina a sottotenente pilota/navigatore di complemento ovvero
tenente/sottotenente in ferma prefissata.

                               Art. 4 


Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa


1. Nell'ambito del processo di snellimento e semplificazione
dell'azione amministrativa, le procedure di concorso di cui all'art.
1 del presente decreto saranno gestite tramite il portale dei
concorsi on-line del Ministero della difesa (da ora in poi portale),
raggiungibile attraverso il sito internet www.difesa.it - area siti
di interesse - link concorsi on-line Difesa.
2. Accedendo a tale portale i concorrenti, previa registrazione
da effettuarsi con le modalita' indicate al successivo comma 3. -che
consentira' la partecipazione a tutti i concorsi per il reclutamento
del personale militare, anche di futura pubblicazione- potranno
presentare la domanda e ricevere le successive comunicazioni inviate
dalla direzione generale per il Personale militare o da ente dalla
stessa delegato alla gestione del concorso.
3. I concorrenti potranno svolgere la procedura guidata di
registrazione, descritta alla voce «istruzioni» del portale, con una
delle seguenti modalita':
a) accedendo al portale dei concorsi utilizzando le proprie
credenziali rilasciate, nell'ambito del Sistema pubblico di identita'
digitale (SPID), da un gestore riconosciuto e con le modalita'
fissate dall'Agenzia per l'Italia digitale (AgID);
b) senza smart card: fornendo un indirizzo di posta
elettronica, una utenza di telefonia mobile (intestata ovvero
utilizzata dal concorrente -se minorenne, deve essere intestata o
utilizzata da un componente del nucleo familiare esercente la
potesta' genitoriale-) e gli estremi di un documento di
riconoscimento in corso di validita' rilasciato da un'Amministrazione
pubblica;
c) con smart card: mediante carta d'identita' elettronica
(CIE), carta nazionale dei servizi (CNS), tessera di riconoscimento
elettronica rilasciata da un'amministrazione dello Stato (decreto del
Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851) ai sensi del
comma 8 dell'art. 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
oppure mediante credenziali della propria firma digitale.
Prima di iniziare la procedura guidata di registrazione, nonche'
prima di effettuare tutte le operazioni consentite tramite il portale
(compresa la presentazione delle domande di partecipazione ai
concorsi), i concorrenti dovranno leggere attentamente le
informazioni inerenti al software e alla configurazione necessaria
per poter operare efficacemente nel portale. L'uso di programmi non
consigliati o non previsti potrebbe determinare la mancata
acquisizione dei dati inseriti dai concorrenti.
4. Conclusa la procedura di accreditamento, i concorrenti saranno
in possesso delle credenziali (userid e password) per poter accedere
al proprio profilo nel portale. Con tali credenziali i concorrenti
potranno partecipare, presentando la relativa domanda, a tutte le
procedure concorsuali di interesse, senza dover di volta in volta
ripetere l'accreditamento. In caso di smarrimento di tali credenziali
di accesso, i concorrenti potranno seguire la procedura di recupero
delle stesse, attivabile dalla pagina iniziale del portale.

                               Art. 5 


Domande di partecipazione


1. Previo accesso al proprio profilo sul portale, i candidati
compilano e inoltrano la domanda di partecipazione al concorso,
secondo le modalita' descritte ai commi successivi, entro il termine
perentorio di trenta giorni decorrenti da quello successivo alla
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Se il
termine coincide con un giorno festivo, questo sara' prorogato al
primo giorno feriale successivo.
2. La domanda di partecipazione puo' essere presentata per uno
soltanto dei ruoli/Corpi di cui al precedente art. 1 comma 1.
Tuttavia i candidati al concorso di cui alle lettere a) e b) dello
stesso comma devono necessariamente indicare, fermo restando il
possesso dei requisiti rispettivamente previsti, un solo altro
ruolo/Corpo tra quelli elencati alla lettera c) per cui concorrere in
caso di inidoneita' derivante dalla carenza accertata, totale o
parziale, dell'enzima G6PD.
3. I candidati che alla data di presentazione della domanda sono
minorenni dovranno, a pena di esclusione, allegare alla stessa,
secondo le modalita' descritte ai commi successivi, copia per
immagini (file in formato PDF o JPEG) dell'atto di assenso riportato
nell'Allegato «A» che costituisce parte integrante del presente
decreto.
4. Il sistema informatico consente di salvare una bozza della
domanda nel proprio profilo on-line, ferma la necessita' di
completarla e/o inoltrarla entro il termine di presentazione di cui
al precedente comma 1. I candidati, al momento della compilazione
della domanda di partecipazione, predispongono copia (file in formato
PDF o JPEG con dimensione massima di 5 Mb per ogni allegato) dei
documenti/autocertificazioni che intendono o devono allegare
(eventuale atto di assenso di cui al precedente comma 1.) alla
domanda di partecipazione al fine della valutazione dei titoli di cui
al successivo art. 13, ovvero quelle attestanti l'equiparazione del
titolo di studio posseduto, qualora conseguito all'estero, nonche'
quelle attestanti eventuali titoli di preferenza. E' cura del
candidato assegnare a tali files il nome corrispondente al
certificato/attestazione nello stesso contenute (ad es.:
atto_assenso.pdf, titoli_merito.pdf, equiparazione.pdf,
titoli_preferenza.pdf, ecc.). E' onere dei concorrenti fornire, in
dette autocertificazioni, precise e dettagliate informazioni su
ciascuno dei titoli posseduti ai fini della loro corretta valutazione
da parte della Commissione esaminatrice e del conseguente
accertamento degli stessi, ai sensi del successivo art. 13 del
presente decreto.
5. Terminata la compilazione della domanda, i candidati procedono
all'inoltro al sistema informatico centrale di acquisizione on-line
senza uscire dal proprio profilo, per poi ricevere una comunicazione
a video e, successivamente, un messaggio di posta elettronica
dell'avvenuta acquisizione, che dovra' essere conservato ed esibito,
ove richiesto, alla presentazione alla prima prova concorsuale.
Qualora il candidato non riceva il messaggio di posta elettronica
dell'avvenuta acquisizione puo' comunque constatare l'avvenuta
presentazione della domanda di partecipazione accedendo alla propria
area privata del portale dei concorsi ove trovera' la ricevuta della
stessa e, nella sezione «le mie notifiche», copia del messaggio di
acquisizione.
6. I candidati possono integrare o modificare quanto dichiarato
nella domanda di partecipazione entro il termine previsto per la
presentazione della stessa accedendo al proprio profilo on-line del
portale, annullando la domanda presentata, che verra' ripristinata in
stato di bozza, e modificando le dichiarazioni di interesse. La
domanda modificata dovra', quindi, essere rinviata al sistema
informatico centrale di acquisizione on-line delle domande.
7. Le domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi mezzo,
anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati e/o senza
la previa registrazione al portale non saranno prese in
considerazione e il candidato non verra' ammesso alla procedura
concorsuale.
8. In caso di avaria temporanea del sistema informatico, che si
verificasse durante il periodo previsto per la presentazione delle
domande, la direzione generale per il Personale militare si riserva
di prorogare il relativo termine di scadenza per un numero di giorni
pari a quelli di mancata operativita' del sistema. Dell'avvenuto
ripristino e della proroga del termine per la presentazione delle
domande sara' data notizia con avviso pubblicato nel portale, nonche'
nel sito www.aeronautica.difesa.it secondo quanto previsto dal
successivo art. 6. In tal caso, resta comunque invariata all'iniziale
termine di scadenza per la presentazione delle domande di cui al
precedente comma 1 la data relativa al possesso dei requisiti di
partecipazione indicata al precedente art. 3.
9. Qualora l'avaria del sistema informatico fosse tale da non
consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la
direzione generale per il Personale militare provvedera' a informare
i candidati con avviso pubblicato sul sito www.difesa.it circa le
determinazioni adottate al riguardo.
10. Nella domanda di partecipazione i candidati indicano i loro
dati anagrafici, compresi quelli relativi alla residenza e al
recapito presso il quale intendono ricevere eventuali comunicazioni,
nonche' tutte le informazioni attestanti il possesso dei requisiti di
partecipazione.
11. Con l'invio telematico della domanda con le modalita'
indicate nei precedenti commi del presente articolo, si conclude la
procedura di presentazione della stessa e i dati sui quali
l'amministrazione effettuera' la verifica del possesso dei requisiti
di partecipazione al concorso si intenderanno acquisiti. Il
candidato, oltre a manifestare esplicitamente il consenso alla
raccolta e al trattamento dei dati personali che lo riguardano e che
sono necessari all'espletamento dell'iter concorsuale (in quanto il
conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione), si assume la responsabilita' penale
circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
12. La direzione generale per il Personale militare o ente dalla
stessa delegato alla gestione del concorso, potra' chiedere la
regolarizzazione delle domande che, presentate nei termini, risultino
formalmente irregolari per vizi sanabili.

                               Art. 6 


Comunicazioni con i concorrenti


1. Tramite il proprio profilo nel portale, il concorrente puo'
anche accedere alla sezione relativa alle comunicazioni. Tale sezione
e' suddivisa in un'area pubblica relativa alle comunicazioni di
carattere collettivo (avvisi di modifica del bando, diario di
svolgimento della prova scritta, eventuali variazioni dello stesso,
calendari di svolgimento degli accertamenti psico-fisici,
attitudinali e delle prove di efficienza fisica, ecc.), e un'area
privata nella quale saranno rese disponibili le comunicazioni di
carattere personale. I candidati ricevono notizia della presenza di
tali comunicazioni mediante messaggio di posta elettronica, inviato
all'indirizzo fornito in fase di registrazione, ovvero mediante SMS.
2. Le comunicazioni di carattere collettivo, pubblicate anche nel
sito www.aeronautica.difesa.it hanno valore di notifica a tutti gli
effetti e nei confronti di tutti i candidati. Le eventuali
comunicazioni di carattere personale potranno essere inviate ai
concorrenti anche con messaggio di posta elettronica, posta
elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda
di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma.
3. Salvo quanto previsto dal precedente art. 5, comma 4, i
candidati possono inviare, successivamente al termine di scadenza per
la presentazione delle domande, eventuali comunicazioni (ad es.
variazione della residenza, della posizione giudiziaria, della sede
di servizio, dei recapiti, ecc.) mediante messaggi di posta
elettronica (PE) - utilizzando esclusivamente un account di PE -
all'indirizzo aeroaccademia.concorsi@am.difesa.it indicando il
concorso al quale partecipano e allegando copia (file formato PDF o
JPEG con dimensione massima di 5 Mb) di un documento di identita'
rilasciato da un'amministrazione dello Stato.
4. Resta a carico del candidato la responsabilita' circa
eventuali disguidi derivanti da errate, mancate o tardive
comunicazioni da parte del medesimo di variazioni dell'indirizzo di
posta elettronica ovvero del numero di utenza di telefonia fisso e
mobile.
5. Per semplificare le operazioni di gestione del flusso
automatizzato della posta in ingresso all'Accademia Aeronautica,
l'oggetto di tutte le comunicazioni inviate dai candidati dovra'
essere preceduto dal Codice «127°_AUPC_AUNC_AM_2020» qualora si
partecipi al concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b),
oppure dal Codice «12°_AUFP_AM_2020», qualora si partecipi al
concorso di cui all'art. 1, comma 1. lettera c).

                               Art. 7 


Svolgimento del concorso e spese di viaggio


1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) prova scritta;
b) accertamenti psico-fisici;
c) accertamenti attitudinali, solo per i partecipanti al
concorso per l'ammissione al 12° corso allievi ufficiali in ferma
prefissata (AUFP), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c);
d) tirocinio psicoattitudinale, comportamentale e prova di
lingua inglese, solo per i partecipanti al concorso per l'ammissione
al 127° corso allievi ufficiali piloti di complemento / allievi
ufficiali Navigatori di complemento, di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettere a) e b);
e) valutazione dei titoli di merito (soltanto per concorso
AUFP).
2. Alle prove e agli accertamenti i concorrenti dovranno esibire
la carta d'identita' o altro documento di riconoscimento, provvisto
di fotografia e in corso di validita', rilasciato da
un'amministrazione dello Stato.
3. All'atto dell'approvazione delle graduatorie di merito dei
concorsi -indicativamente entro il mese di aprile 2021 per il
concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e b),
mentre per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
c), indicativamente entro il mese di maggio 2021 - tutti i
concorrenti, compresi quelli di sesso femminile per i quali la
positivita' del test di gravidanza comportera', ai sensi dell'art.
580 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90,
temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio
militare, dovranno essere risultati idonei in tutte le prove e in
tutti gli accertamenti di cui al precedente comma 1.
4. Le spese per i viaggi da e per le sedi presso le quali avranno
luogo le prove e gli accertamenti di cui al precedente comma 1,
lettere a), b), c) e d) nonche' quelle di vitto e alloggio per la
permanenza nelle sedi di svolgimento, ad esclusione del tirocinio
psicoattitudinale, comportamentale e prova di lingua inglese di cui
al precedente comma 1, lettera d), sono a carico dei concorrenti. I
concorrenti che sono gia' in servizio potranno fruire della licenza
straordinaria per esami limitatamente ai giorni di svolgimento di
tali fasi, nonche' al tempo strettamente necessario per il
raggiungimento della sede ove si svolgeranno e per il rientro alla
sede di servizio.

                               Art. 8 


Commissioni


1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
a) la commissione esaminatrice per la prova scritta, per la
valutazione dei titoli di merito e per la formazione delle
graduatorie di merito;
b) la commissione per gli accertamenti psico-fisici;
c) la commissione per il tirocinio psicoattitudinale e
comportamentale e per la prova di lingua inglese, solo per i
partecipanti al concorso per l'ammissione al 127° corso allievi
ufficiali piloti di complemento / allievi ufficiali navigatori di
complemento, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e b);
d) la commissione per gli accertamenti attitudinali, solo per i
partecipanti al concorso per l'ammissione al 12° corso allievi
ufficiali in ferma prefissata (AUFP), di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettera c);
e) la commissione per gli ulteriori accertamenti psico-fisici.
2. La commissione esaminatrice, di cui al precedente comma 1,
lettera a), sara' composta da:
un ufficiale dell'Aeronautica militare di grado non inferiore a
colonnello in servizio permanente, presidente;
un ufficiale superiore dell'Arma Aeronautica in servizio
permanente pilota, membro;
un ufficiale superiore dell'Arma Aeronautica ruolo delle Armi
in servizio permanente, membro;
un ufficiale superiore del Corpo del Genio Aeronautico in
servizio permanente, membro;
un ufficiale superiore del Corpo di Commissariato Aeronautico
in servizio permanente, membro;
un ufficiale superiore del Corpo Sanitario Aeronautico in
servizio permanente, membro;
un ufficiale inferiore dell'Aeronautica militare, segretario
senza diritto di voto.
La commissione puo' essere integrata con l'intervento, in
qualita' di membri aggiunti, di uno o piu' esperti civili o militari
per le singole materie oggetto di esame, che hanno diritto di voto
nelle sole materie per le quali sono aggiunti.
3. La commissione per gli accertamenti psico-fisici, di cui al
precedente comma 1, lettera b), sara' composta da:
un ufficiale del Corpo Sanitario Aeronautico in servizio
permanente, di grado non inferiore a colonnello, presidente;
due ufficiali superiori del Corpo Sanitario Aeronautico in
servizio permanente, membri;
un sottufficiale dell'Aeronautica Militare, segretario senza
diritto di voto.
Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti dell'Aeronautica militare o di specialisti esterni.
4. La commissione per il tirocinio psicoattitudinale e
comportamentale e per la prova di lingua inglese di cui al precedente
comma 1, lettera c) sara' composta da:
comandante dell'Accademia Aeronautica, ovvero un ufficiale di
grado non inferiore a generale di brigata aerea in servizio
permanente, presidente;
comandante del corso, capo gruppo osservazione comportamentale,
membro;
un ufficiale superiore in servizio permanente, laureato in
psicologia e abilitato all'esercizio della professione di psicologo o
un ufficiale dell'Arma Aeronautica qualificato per le «selezioni
speciali», capo gruppo psicoattitudinale, membro;
un ufficiale del ruolo naviganti normale dell'Arma Aeronautica,
membro;
uno o piu' ufficiali superiori in servizio permanente
dell'Aeronautica militare, ovvero docenti civili, o funzionari delle
amministrazioni pubbliche o estranei alle medesime, esperti della
lingua inglese, membri aggiunti per la prova di lingua;
un ufficiale in servizio permanente dell'Aeronautica militare e
un insegnante di educazione fisica ovvero istruttore ginnico
sportivo, membri aggiunti per le prove di efficienza fisica in ambito
sportivo;
un ufficiale inferiore in servizio permanente dell'Aeronautica
militare, segretario senza diritto di voto.
5. La commissione per gli accertamenti attitudinali, di cui al
precedente comma 1, lettera d), sara' composta da:
un ufficiale dell'Aeronautica militare, di grado non inferiore
a tenente colonnello, presidente;
due ufficiali superiori dell'Aeronautica militare, qualificati
«periti in materia di selezione attitudinale», ovvero psicologi
civili dell'Amministrazione della difesa, appartenenti all'area
funzionale «III», membri;
un ufficiale inferiore dell'Aeronautica militare, segretario.
Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali periti in
materia di selezione attitudinale e di Sottufficiali qualificati
aiuto perito selettore dell'Aeronautica militare, nonche' di
personale in servizio presso il Centro di selezione dell'Aeronautica
militare per l'effettuazione della prova di efficienza fisica.
6. La commissione per gli ulteriori accertamenti psico-fisici, di
cui al precedente comma 1, lettera e), sara' composta da:
un ufficiale del Corpo sanitario aeronautico in servizio
permanente, di grado non inferiore a colonnello, presidente;
due ufficiali superiori del Corpo sanitario aeronautico in
servizio permanente, membri;
un sottufficiale dell'Aeronautica militare, segretario senza
diritto di voto.
Tali componenti dovranno essere diversi da quelli che hanno fatto
parte della commissione di cui al precedente comma 3.
7. I verbali redatti dalle commissioni del presente articolo e
relativi alle prove e accertamenti di cui al precedente art. 7, comma
1, lettere a), b), c), d) ed e) dovranno essere inviati, a mezzo
corriere, alla direzione generale per il Personale militare - I
Reparto reclutamento e disciplina - 1^ Divisione reclutamento
ufficiali e sottufficiali - 3^ Sezione al termine dei lavori di
effettuazione della relativa prova o accertamento.

                               Art. 9 


Prova scritta


1. I concorrenti saranno sottoposti - con riserva di accertamento
del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al
concorso dal presente decreto - a una prova scritta a cura della
commissione esaminatrice di cui al precedente art. 8, comma 1,
lettera a), che avra' luogo presso il Centro di selezione
dell'Aeronautica militare - Aeroporto militare di Guidonia (Roma) -
ingresso da via Tenente Colonnello Giovanni Di Trani, secondo il
calendario che sara' reso noto ai concorrenti mediante avviso
inserito nell'area pubblica del portale concorsi , con valore di
notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i concorrenti.
Tale avviso, sia per i concorrenti di cui all'art. 1, comma 1,
lettere a) e b) che per i concorrenti di cui all'art. 1, comma 1,
lettera c), comprensivo di certificazione/documentazione da portare
al seguito, compilato con le modalita' indicate al precedente art. 6,
comma 1 del presente decreto, ai sensi dell'art. 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sara' pubblicato
con un anticipo di almeno quindici giorni prima dell'inizio della
prova medesima.
2. Tutti i concorrenti che hanno presentato la domanda di
partecipazione ai concorsi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b)
e c) che non riceveranno comunicazione di esclusione dovranno
presentarsi nel giorno previsto, almeno un'ora prima dell'inizio
della prova esibendo, all'occorrenza, il messaggio di avvenuta
acquisizione della domanda ovvero copia della stessa ottenuta dal
concorrente medesimo con le modalita' di cui all'art. 5, comma 5 del
presente decreto. Gli stessi dovranno inoltre avere al seguito carta
d'identita' o altro documento di riconoscimento in corso di
validita', rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, nonche'
portare al seguito una penna a sfera a inchiostro indelebile nero.
Inoltre, qualora indicate nella domanda di partecipazione, i
concorrenti interessati dovranno consegnare copia delle eventuali
pubblicazioni edite a stampa, ai fini della valutazione dei titoli di
cui al successivo art. 13, nonche' la documentazione probante la
richiesta di attestazione di equipollenza o equivalenza di cui al
precedente art. 3, comma 1, lettera l) e quella relativa ai titoli di
preferenza.
3. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova
saranno esclusi dal concorso quali che siano le ragioni dell'assenza,
comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, salvo quanto
previsto dal precedente art. 1, comma 6 e dall'art. 259, comma 4 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con legge 17 luglio
2020, n. 77.
4. La prova consistera', per tutti i candidati, nella
somministrazione collettiva e standardizzata di sessanta quesiti a
risposta multipla cosi' suddivisi:
logico-deduttivi, n. 15;
italiano, n. 10;
educazione civica, n. 10;
matematica, n. 8;
inglese, n. 7;
storia, n. 5;
geografia, n. 5.
I quesiti a cui saranno sottoposti i candidati durante la prova
saranno estratti dalla banca dati dell'Aeronautica militare e
pubblicati, ad eccezione di quelli logico-deduttivi, nel sito
«www.aeronautica.difesa.it» indicativamente a partire da tre
settimane prima dello svolgimento della prova stessa.
5. La prova si svolgera' secondo le disposizioni di cui agli
articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487. I quesiti saranno di tipo logico-deduttivo e analitico,
volti a esplorare le capacita' intellettive e di ragionamento. Prima
dell'inizio della prova la commissione esaminatrice rendera' note ai
concorrenti i tempi e le modalita' di svolgimento della prova
medesima. Il punteggio conseguibile per ciascun concorrente e' di
sessanta punti attribuibili con le seguenti modalita':
a) uno per ogni risposta esatta;
b) meno zero virgola venticinque per ogni risposta errata o
multipla;
c) zero per ogni risposta non data.
I punteggi conseguiti dai concorrenti nella prova contribuiranno
alla formazione delle graduatorie di merito di cui al successivo art.
14.
6. Al termine della prova scritta la commissione esaminatrice, in
base al punteggio conseguito dai concorrenti in funzione del numero
delle risposte esatte fornite, formera' le graduatorie provvisorie
relative alla sola prova scritta distinte per concorso, ruolo e
Corpo, categorie, al solo scopo di individuare i concorrenti che
saranno ammessi ai successivi accertamenti psico-fisici e
attitudinali, di cui ai successivi articoli 10, 11 e 12 del presente
decreto, secondo l'ordine della rispettiva graduatoria nei limiti
numerici di seguito indicati:
a) allievi ufficiali piloti di complemento: sessanta
concorrenti; allievi ufficiali navigatori di complemento: sessanta
concorrenti;
b) allievi ufficiali in ferma prefissata del ruolo normale del
Corpo sanitario aeronautico (C.S.A.r.n. ): sedici concorrenti;
c) allievi ufficiali in ferma prefissata del ruolo normale del
Corpo del Genio Aeronautico (G.A.r.n. ): dodici concorrenti;
d) allievi ufficiali in ferma prefissata del ruolo speciale
delle Armi dell'Aeronautica (A.A.r.a.s.): quarantotto concorrenti;
e) allievi ufficiali in ferma prefissata del ruolo speciale del
Corpo di Commissariato Aeronautico (C.C.r.s.): sedici concorrenti;
f) allievi ufficiali in ferma prefissata del ruolo speciale del
Corpo del Genio Aeronautico (G.A.r.s.): ventotto concorrenti, di cui:
dodici per la categoria elettronica;
dodici per la categoria infrastrutture e impianti;
quattro per la categoria motorizzazione.
Saranno inoltre ammessi a sostenere i successivi accertamenti
psico-fisici e attitudinali i concorrenti che nella rispettiva
graduatoria hanno riportato lo stesso punteggio del concorrente
classificatosi all'ultimo posto utile per l'ammissione ai predetti
accertamenti.
7. L'elenco degli ammessi, il calendario con i giorni di
convocazione e le modalita' di presentazione agli accertamenti di cui
al successivo art. 10 del presente decreto, saranno resi noti con
avviso inserito nell'area pubblica della sezione comunicazione del
portale dei concorsi che avra' valore di notifica a tutti gli effetti
e per tutti i concorrenti. L'esito e il punteggio conseguito nella
prova scritta, saranno resi noti nell'area privata di ciascun
concorrente.
8. Sara' possibile chiedere informazioni sull'esito della prova
scritta, a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di
conclusione della prova stessa, al Ministero della difesa - Direzione
generale per il Personale militare - Sezione relazioni con il
pubblico (tel.: 06/517051012; fax: 06/517052779; e-mail:
urp@persomil.difesa.it
9. La commissione esaminatrice, al termine dei lavori, dovra'
inviare, per il tramite dell'Accademia Aeronautica, i relativi
verbali alla direzione generale per il Personale militare - I Reparto
- 1^ Divisione reclutamento ufficiali e sottufficiali - 3^ Sezione.

                               Art. 10 


Accertamenti psico-fisici


1. I concorrenti di cui al precedente art. 9, comma 6, saranno
convocati presso l'Istituto di medicina aerospaziale dell'Aeronautica
militare di Roma, viale Piero Gobetti n. 2, per essere sottoposti, a
cura della commissione di cui all'art. 8, comma 1, lettera b), agli
accertamenti psico-fisici indicativamente:
a) per i concorrenti partecipanti al concorso per l'ammissione
al 127° corso allievi ufficiali piloti di complemento / allievi
ufficiali navigatori di complemento di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettere a) e b), indicativamente nel mese di febbraio 2021;
b) per i concorrenti partecipanti al concorso per l'ammissione
al 12° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettera c), indicativamente nel mese di
febbraio 2021;
nel giorno e nell'ora indicati per ciascun concorrente nella
comunicazione di cui al gia' citato art. 9, comma 7.
Solo i partecipanti al concorso di cui all'art. 1, comma 1,
lettere a) e b) saranno sottoposti all'accertamento del possesso dei
requisiti richiesti dalla normativa vigente per l'idoneita' ai
servizi di navigazione aerea per piloti e per navigatori.
I concorrenti che non si presenteranno nel giorno e nell'ora
indicati saranno considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso
quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a
causa di forza maggiore, salvo quanto previsto dal precedente art. 1,
comma 6 e dall'art. 259, comma 4 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito con legge 17 luglio 2020, n. 77.
2. I concorrenti all'atto della presentazione presso l'Istituto
di medicina aerospaziale dell'Aeronautica militare di Roma dovranno
consegnare la seguente documentazione, in originale o in copia resa
conforme secondo le modalita' previste dalla legge:
a) se ne sono gia' in possesso, esame radiografico del torace
in due proiezioni con relativo referto, effettuato presso struttura
sanitaria pubblica, anche militare o privata accreditata con il
Servizio sanitario nazionale (SSN), entro i sei mesi precedenti la
data di presentazione per gli accertamenti psico-fisici, ovvero copia
conforme del referto relativo all'esame effettuato, nei medesimi
limiti temporali di cui sopra, in occasione di un precedente concorso
presso una struttura sanitaria militare. Il concorrente ancora
minorenne all'atto della presentazione agli accertamenti
psico-fisici, privo di tale esame, avra' cura di portare al seguito
la dichiarazione di consenso compilata e sottoscritta in conformita'
al modello riportato nell'Allegato B che costituisce parte integrante
del presente decreto, per l'eventuale effettuazione del predetto
esame radiografico. La mancata presentazione di detta dichiarazione
determinera' l'impossibilita' di sottoporre il concorrente agli esami
radiologici;
b) referto degli esami di cui al sottostante elenco, effettuati
presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private
accreditate con il SSN, in data non anteriore ai sessanta giorni
rispetto alla data di presentazione agli accertamenti psico-fisici:
1) determinazione degli anticorpi HIV;
2) markers virali: anti HAV, HbsAg, antiHBs, antiHBc e anti
HCV;
3) emocromo con formula leucocitaria;
4) VES;
5) glicemia;
6) creatininemia;
7) ALT, AST, GGT;
8) bilirubina totale e frazionata;
9) colesterolemia totale;
10) trigliceridemia;
11) esame delle urine;
12) attestazione del gruppo sanguigno.
E' altresi' ritenuta valida, in alternativa, copia resa
conforme secondo le modalita' previste dalla legge, del referto
relativo agli esami effettuati, nei medesimi limiti temporali di cui
sopra, in occasione di un precedente concorso presso una struttura
sanitaria militare;
c) certificato, conforme al modello riportato nell'allegato C
che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal
proprio medico di fiducia, che attesti lo stato di buona salute, la
presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi
manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze e idiosincrasie a
farmaci o alimenti. Tale certificato dovra' avere una data di
rilascio non anteriore ai sei mesi rispetto alla data di
presentazione agli accertamenti psico-fisici;
d) originale o copia conforme del certificato medico in corso
di validita' annuale, attestante l'idoneita' all'attivita' sportiva
agonistica per l'atletica leggera, ovvero per le discipline sportive
riportate nella Tabella B del decreto del Ministero della Sanita' del
18 febbraio 1982 ovvero per le prove indette dal Ministero della
difesa per la partecipazione alle selezioni per l'arruolamento, in
data non anteriore a un anno rispetto a quella di presentazione alle
prove, rilasciato da un medico appartenente alla Federazione
medico-sportiva italiana ovvero a struttura sanitaria pubblica o
privata accreditata con il SSN e che esercita in tali ambiti in
qualita' di medico specializzato in medicina dello sport. La mancata
o difforme presentazione di tale certificato comportera' l'esclusione
dal concorso;
e) i concorrenti di sesso femminile dovranno presentare, in
aggiunta a quanto sopra:
1) referto attestante l'esito di test di gravidanza (mediante
analisi su sangue o urine) effettuato presso struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN, in data
non anteriore ai cinque giorni rispetto alla data di presentazione
agli accertamenti psico-fisici;
2) referto e immagini di ecografia pelvica effettuati presso
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata
con il SSN, in data non anteriore ai tre mesi rispetto alla data di
presentazione agli accertamenti psico-fisici;
f) i partecipanti al concorso per l'ammissione al 127° corso
allievi ufficiali piloti di complemento / allievi ufficiali
navigatori di complemento, di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettere a) e b), in aggiunta alla documentazione sopra elencata,
dovranno altresi' presentare:
1) ecocardiogramma color doppler, comprensivo di referto e
immagini effettuato presso struttura sanitaria pubblica, anche
militare, o privata accreditata con il SSN, in data non anteriore ai
sei mesi rispetto alla data di presentazione agli accertamenti
psico-fisici;
2) esame radiografico del tratto lombo-sacrale in due
proiezioni, con relativo referto, effettuato da non oltre sei mesi
rispetto alla data di presentazione agli accertamenti psicofisici;
3) tracciato elettroencefalografico standard integrale,
preferibilmente su supporto cartaceo, comprensivo di referto,
effettuato presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o
privata accreditata con il SSN, in data non anteriore ai tre mesi
rispetto alla data di presentazione agli accertamenti psico-fisici.
3. La mancata presentazione anche di uno solo dei certificati di
cui al precedente comma 2 comportera' l'esclusione del concorrente
dagli accertamenti psico-fisici e quindi dal concorso, fatta
eccezione per quelli di cui alle lettere a) e f), n. 2.
4. L'accertamento dell'idoneita' verra' eseguito in ragione delle
condizioni del soggetto al momento della visita, sulla scorta della
specifica normativa citata nelle premesse. I concorrenti che
risulteranno carenti di anche uno solo dei requisiti prescritti
saranno giudicati non idonei ed esclusi dal concorso.
5. La commissione di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera
b):
a) acquisira' i documenti indicati nel precedente comma 2 del
presente articolo, necessari per l'effettuazione degli accertamenti
psico-fisici, verificandone la validita';
b) in caso di accertato stato di gravidanza la commissione
preposta ai suddetti accertamenti psico-fisici non potra' in nessun
caso procedere agli accertamenti di cui ai precedenti commi 3 e 4 e
dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 580
del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90,
secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo
impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare.
Pertanto, nei confronti delle concorrenti il cui stato di gravidanza
e' stato accertato anche con le modalita' previste dal presente
articolo, la commissione procedera' alla convocazione al predetto
accertamento in data compatibile con la definizione della graduatoria
di cui al successivo art. 14. Se in occasione della seconda
convocazione il temporaneo impedimento perdura, la preposta
commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera b) ne dara'
notizia alla direzione generale per il Personale militare che
ammettera' d'ufficio le stesse concorrenti, anche in deroga, per una
sola volta, ai limiti di eta', a svolgere i predetti accertamenti
nell'ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di
tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio puo'
essere revocato, su istanza di parte, se il suddetto stato di
temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi
necessari per la definizione della graduatoria. Fermo restando il
numero delle assunzioni annualmente autorizzate, le candidate
rinviate risultate idonee e nominate vincitrici nella graduatoria
finale di merito del concorso per il quale hanno presentato istanza
di partecipazione sono avviate alla frequenza del primo corso di
formazione utile in aggiunta ai vincitori di concorso cui sono state
rinviate.
Le vincitrici dei concorsi rinviate, per i motivi di cui sopra,
saranno immesse in servizio con la medesima anzianita' assoluta, ai
soli fini giuridici, dei vincitori del concorso per il quale
originariamente hanno presentato domanda. La relativa posizione di
graduatoria nell'ambito del corso originario verra' determinata, ove
previsto, sulla base del punteggio ottenuto nella graduatoria finale
al termine del periodo di formazione. Gli effetti economici della
nomina decorreranno dalla data di effettivo incorporamento;
c) disporra', quindi, per tutti i concorrenti, tranne quelli
per cui ricorre il caso di cui alla precedente lettera b), del
presente comma, il seguente protocollo diagnostico:
1) visita medica generale preliminare, propedeutica ai
successivi accertamenti, volta a valutare eventuali elementi motivo
di inidoneita' ai sensi di quanto previsto dai successivi comma 7 e
comma 9; in tale sede la commissione giudichera' altresi' inidoneo il
candidato che presenti tatuaggi e altre permanenti alterazioni
volontarie dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura
comunque sanitaria, se lesivi del decoro dell'uniforme o della
dignita' della condizione del militare di cui al regolamento (decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90);
2) visita cardiologica: esame obiettivo cardiologico, ecg di
base;
3) visita oculistica: valutazione della funzionalita' visiva,
del senso cromatico, della visione binoculare, del senso
stereoscopico, esame del segmento anteriore, esame della motilita'
oculare;
4) visita otorinolaringoiatrica: rinoscopia, otoscopia,
faringoscopia, controllo apparato masticatorio, audiometria,
timpanogramma, valutazione della funzione vestibolare, test
foniatrici;
5) visita neurologica: esame obiettivo neurologico;
6) visita psichiatrica: test (MMPI - CRDA completo di
allegati A, B e C), colloquio e prove strumentali;
7) eventuale ricerca dei cataboliti urinari delle sostanze
stupefacenti e delle sostanze psicotrope a scopo non terapeutico:
amfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi e barbiturici;
8) visita per il controllo dell'abuso di alcool;
9) ogni ulteriore indagine, clinico-specialistica,
laboratoristica e/o strumentale, ritenuta utile per consentire
un'adeguata valutazione clinica e medico-legale del concorrente, ivi
compresi, (se non consegnati dal concorrente) in caso di dubbio
diagnostico, eventuali esami radiografici del torace in due
proiezioni e, per i partecipanti al concorso per l'ammissione al 126°
corso allievi ufficiali piloti di complemento / allievi ufficiali
navigatori di complemento, di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettere a) e b) eventuali esami del tratto lombo-sacrale in due
proiezioni. Nel caso in cui si rendera' necessario sottoporre il
concorrente a indagini radiologiche, indispensabili per
l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o
pregresse, non altrimenti osservabili ne' valutabili con diverse
metodiche o visite specialistiche, lo stesso dovra' sottoscrivere la
dichiarazione di cui al gia' citato Allegato «B», che costituisce
parte integrante del presente decreto;
10) dosaggio enzimatico del glucosio 6-fosfatodeidrogenasi
(G6PD).
6. Gli interessati, all'atto della presentazione, dovranno
rilasciare apposita dichiarazione di consenso informato
all'effettuazione del protocollo medesimo, nonche' sottoscrivere
un'informativa relativa ai protocolli vaccinali previsti per il
personale militare all'atto dell'incorporamento secondo il modello
riportato nell'Allegato «D» che costituisce parte integrante del
presente decreto.
7. Sulla scorta del vigente elenco delle imperfezioni e delle
infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare, di cui
all'art. 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 90, e della vigente direttiva tecnica riguardante
l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa
di inidoneita' al servizio militare, emanata con Decreto Ministeriale
4 giugno 2014, la commissione di cui al precedente art. 8, comma 1,
lettera b) dovra' accertare il possesso dei seguenti specifici
requisiti fisici:
a) parametri fisici: composizione corporea, forza muscolare e
massa metabolicamente attiva nei limiti previsti dall'art. 587 del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come
modificato dall'art. 4, comma 1, lettera c) del decreto del
Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207 nonche' dalla
direttiva tecnica edizione 2016 dell'Ispettorato generale della
sanita' militare, citati nelle premesse. I predetti parametri fisici
correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla
massa metabolicamente attiva non sono accertati nei confronti del
personale militare in servizio in possesso dell'idoneita'
incondizionata al servizio militare;
b) solo per i concorrenti che partecipano al concorso per
l'ammissione al 127° corso allievi ufficiali piloti / allievi
ufficiali navigatori di complemento, di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettere a) e b), misure antropometriche:
1) distanza vertice-glutei non superiore a centimetri
novantotto e/o non inferiore a centimetri ottantacinque;
2) distanza glutei-ginocchia non superiore a centimetri
sessantacinque e/o non inferiore a centimetri cinquantasei;
3) distanza di presa funzionale non superiore a centimetri
novanta e/o non inferiore a centimetri settantaquattro virgola
cinque;
requisiti visivi:
1) visus per lontano non inferiore a 10/10 per occhio,
raggiungibile con correzione diottrica con visus naturale minimo di
8/10 per occhio;
2) e' tollerato il deficit rifrattivo indicato nella Tabella
D di cui al decreto ministeriale 6 ottobre del 2005 (Gazzetta
Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2005).
8. I concorrenti, gia' giudicati idonei agli accertamenti
psico-fisici di una procedura di reclutamento per l'Aeronautica
militare nei trecentosessantacinque giorni antecedenti la data di
presentazione agli accertamenti di cui al presente articolo,
nell'ambito dei quali sono stati sottoposti ad accertamenti
specialistici e strumentali, dovranno produrre la seguente
documentazione:
a) verbale di notifica della precedente idoneita', comprensivo
del profilo sanitario assegnato;
b) referti degli esami previsti al precedente comma 2, lettere
c), d) e f) - questi ultimi solo per i concorrenti di sesso femminile
-.
La commissione per gli accertamenti psico-fisici, presa visione
della sopracitata documentazione, sottoporra' i concorrenti agli
accertamenti previsti o ritenuti necessari volti a valutare eventuali
elementi che siano motivo di inidoneita' ai sensi di quanto previsto
dal precedente comma 7.
Per i soli concorrenti che partecipano al concorso per
l'ammissione al 127° corso allievi ufficiali piloti / allievi
ufficiali navigatori di complemento, di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettere a) e b), la commissione provvedera' a verificare i
dati somatici di cui al precedente comma 7, se non precedentemente
misurati.
9. Gli accertamenti di cui al presente articolo saranno volti al
riconoscimento dell'idoneita' psico-fisica dei concorrenti al
servizio incondizionato quali ufficiali piloti/navigatori di
complemento dell'Aeronautica militare o ufficiali in ferma prefissata
dell'Aeronautica militare. La commissione, al termine degli
accertamenti, provvedera' a definire per ciascun concorrente, secondo
i criteri stabiliti dalla normativa e dalle direttive vigenti, sulla
base delle risultanze della visita medica generale e degli
accertamenti eseguiti, il profilo sanitario (solo per coloro che
partecipano al concorso per l'ammissione al 12° corso allievi
ufficiali in ferma prefissata) che terra' conto delle caratteristiche
somato-funzionali, nonche' degli specifici requisiti psico-fisici
suindicati.
10. Saranno giudicati idonei i concorrenti:
a) non affetti da alcuna delle imperfezioni o infermita'
previste dall'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono
causa di inidoneita' al servizio militare di cui all'art. 582 del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e dalla
vigente direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle
imperfezioni e delle infermita' che sono causa di inidoneita' al
servizio militare, emanata con decreto ministeriale 4 giugno 2014;
b) solo per coloro che partecipano al concorso per l'ammissione
al 127° corso allievi ufficiali piloti / allievi ufficiali navigatori
di complemento, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e
b), ritenuti altresi' non affetti da alcuna delle imperfezioni e
infermita' che sono causa di inidoneita' ai servizi di navigazione
aerea secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 16 settembre
2003 e successive modifiche e integrazioni - concernente l'elenco
delle imperfezioni e infermita' che sono causa di inidoneita' ai
servizi di navigazione aerea e criteri da adottare per l'accertamento
e la valutazione ai fini dell'idoneita' - e dall'art. 586 del decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90;
c) solo per coloro che partecipano al concorso per l'ammissione
al 12° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettera c), ritenuti altresi' in possesso
di un profilo somato-funzionale minimo: psiche (PS) 1; costituzione
(CO) 2; apparato cardiocircolatorio (AC) 2; apparato respiratorio
(AR) 2; apparati vari (AV) 2; apparato osteo-artro-muscolare
superiore (LS) 2; apparato osteo-artro-muscolare inferiore (LI) 2;
apparato visivo (VS) 2; apparato uditivo (AU) 2. Per la
caratteristica somato-funzionale AV, indipendentemente dal
coefficiente assegnato, la carenza accertata, totale o parziale,
dell'enzima G6PD non puo' essere motivo di esclusione, ai sensi
dell'art. 1 della legge n. 109/2010, citata nelle premesse. I
candidati che saranno riconosciuti affetti dal predetto deficit di
G6PD dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta informazione e
responsabilizzazione, di cui all'Allegato E, che costituisce parte
integrante del presente decreto.
11. Saranno giudicati inidonei i concorrenti per i quali sono
comprovati:
a) abuso di alcool, stato di tossicodipendenza, tossicofilia o
assunzione occasionale o saltuaria di droghe o di sostanze
psicoattive;
b) malattie o lesioni acute per le quali sono previsti tempi
lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari
per la frequenza dei corsi indicati nei successivi articoli 16 e 17
del presente decreto;
c) malformazioni e infermita' comunque incompatibili con la
frequenza dei corsi e con il successivo impiego quale:
ufficiale pilota/navigatore di complemento in ferma
dodecennale;
ufficiale in ferma prefissata dell'aeronautica militare (a
eccezione della caratteristica somato-funzionale AV qualora
l'attribuzione del coefficiente 3 o 4 sia determinata da carenza,
totale o parziale, dell'enzima G6PD).
Per i partecipanti al concorso per l'ammissione al 12° corso
allievi ufficiali in ferma prefissata, il dosaggio del G6PD verra'
valutato ai soli fini dell'eventuale successivo impiego. I
partecipanti al concorso per l'ammissione al 127° corso allievi
ufficiali piloti di complemento / allievi ufficiali navigatori di
complemento, invece, che risulteranno affetti da carenza totale o
parziale di G6PD, ai sensi dell'art. 586, comma 1, lettera f) del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, saranno
giudicati inidonei ai servizi di navigazione aerea e, pertanto,
saranno ammessi a proseguire l'iter concorsuale per l'ammissione al
12° corso allievi ufficiali in ferma prefissata, relativo al
ruolo/corpo alternativo indicato nella domanda di partecipazione;
d) mancato possesso dei parametri fisici correlati alla
composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa
metabolicamente attiva rientranti nei valori limite di cui al
precedente comma 7, lettera a). Tale requisito non sara' nuovamente
accertato nei confronti dei candidati che siano militari in servizio
all'atto degli accertamenti psicofisici, in possesso dell'idoneita'
incondizionata al servizio militare, da portare al seguito.
12. La commissione, seduta stante, comunichera' a ciascun
concorrente l'esito degli accertamenti psico-fisici, sottoponendogli
il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
a) I partecipanti al concorso per l'ammissione al 127° corso
allievi ufficiali piloti di complemento / allievi ufficiali
navigatori di complemento, di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e
b):
«idoneo quale allievo ufficiale pilota/navigatore di
complemento dell'Aeronautica militare»;
«inidoneo quale allievo ufficiale pilota/navigatore di
complemento dell'Aeronautica militare», con indicazione del motivo;
Il giudizio di idoneita' verra' espresso con riserva di
effettuazione di ulteriori indagini strumentali, cui verranno
sottoposti i primi 12 candidati collocati nella graduatoria di merito
di cui al successivo art. 14, comma 1, lettera a), e i primi 12
candidati collocati nella graduatoria di merito di cui al successivo
art. 14, comma 1, lettera b), finalizzate a escludere la sussistenza
delle imperfezioni e infermita' che sono causa di inidoneita' ai
servizi di navigazione aerea secondo quanto previsto dall'art. 586
del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e il
decreto ministeriale 16 settembre 2003 e successive modifiche e
integrazioni.
Per tali finalita' i predetti concorrenti saranno sottoposti
a cura della commissione per gli accertamenti psico-fisici - nella
sede che verra' comunicata ai candidati mediante avviso pubblicato
nel portale - ai seguenti accertamenti:
risonanza magnetica nucleare del rachide in toto.
I candidati che hanno partecipato al precedente concorso per
pilota in AM e sono stati gia' sottoposti a tali ulteriori indagini
strumentali non le sosterranno nuovamente.
All'esito dei predetti accertamenti, la commissione per gli
accertamenti psicofisici esprimera' nei confronti di ciascun
concorrente uno dei seguenti giudizi:
idoneo ai servizi di navigazione aerea e al pilotaggio
militare;
inidoneo ai servizi di navigazione aerea e al pilotaggio
militare, con indicazione del motivo;
idoneo ai servizi di navigazione aerea ed alla specialita'
navigatore militare;
inidoneo ai servizi di navigazione aerea ed alla specialita'
navigatore militare, con indicazione del motivo.
Tale giudizio, che verra' comunicato agli interessati, e'
definitivo e non suscettibile di riesame.
b) I partecipanti al concorso per l'ammissione al 12° corso
allievi ufficiali in ferma prefissata, di cui all'art. 1, comma 1,
lettera c):
«idoneo quale allievo ufficiale in ferma prefissata
dell'Aeronautica militare», con indicazione del profilo sanitario;
«inidoneo quale allievo ufficiale in ferma prefissata
dell'Aeronautica militare», con indicazione del motivo.
Il giudizio riportato negli accertamenti psico-fisici e'
definitivo; pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno
esclusi dal concorso.
13. I concorrenti giudicati non idonei potranno presentare alla
commissione per gli accertamenti psico-fisici, seduta stante a pena
di inammissibilita', specifica istanza di riesame di tale giudizio di
inidoneita', che dovra' poi essere supportata da specifica
documentazione rilasciata a riguardo da struttura sanitaria pubblica.
Tale documentazione dovra' improrogabilmente pervenire, con le
modalita' indicate al precedente art. 6, comma 3, al Ministero della
difesa - direzione generale per il Personale militare, entro il
decimo giorno successivo a quello di effettuazione degli accertamenti
psico-fisici. Tale documentazione verra' valutata dalla commissione
per gli ulteriori accertamenti psico-fisici di cui al precedente art.
8, comma 1, lettera e) che, solo qualora lo ritenesse necessario,
sottoporra' gli interessati a ulteriori accertamenti sanitari prima
di emettere il giudizio definitivo.
I concorrenti giudicati non idonei che presentano istanza di
ulteriori accertamenti psico-fisici saranno ammessi, con riserva, a
sostenere gli accertamenti attitudinali di cui al successivo art. 11.
In caso di mancato accoglimento dell'istanza, i concorrenti
riceveranno comunicazione, dalla direzione generale per il Personale
militare o ente dalla stessa delegato alla gestione del concorso, che
il giudizio di inidoneita' riportato al termine degli accertamenti
psico-fisici dovra' intendersi confermato.
In caso di accoglimento dell'istanza, il giudizio circa
l'idoneita' psico-fisica sara' espresso dalla commissione per gli
ulteriori accertamenti sanitari, di cui al precedente art. 8 comma 1,
lettera e), i concorrenti ne riceveranno, con le modalita' di cui al
precedente art. 6, comunicazione dalla direzione generale per il
Personale militare o ente dalla stessa delegato alla gestione del
concorso.
Il giudizio espresso da detta commissione e' definitivo,
pertanto, i concorrenti giudicati non idonei anche a seguito della
valutazione sanitaria o degli ulteriori accertamenti sanitari
disposti, nonche' quelli che rinunceranno ai medesimi, saranno
esclusi dal concorso.

                               Art. 11 


Accertamenti attitudinali


1. Al termine degli accertamenti psico-fisici, i soli concorrenti
partecipanti al concorso per l'ammissione al 12° corso allievi
ufficiali in ferma prefissata (AUFP), di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettera c), giudicati idonei saranno sottoposti,
indicativamente nel mese di febbraio 2021 - presso il Centro di
selezione dell'Aeronautica militare di Guidonia (Roma) - a cura della
commissione di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera d) agli
accertamenti attitudinali, consistenti nello svolgimento di una serie
di prove (esercizi fisici, test, questionari, prove di performance,
intervista attitudinale individuale) volte a valutare oggettivamente
il possesso dei requisiti necessari per un positivo inserimento nella
Forza armata e nello specifico ruolo. Tale valutazione -svolta con le
modalita' che sono indicate nelle apposite «Norme per la selezione
attitudinale, comportamentale e dell'efficienza fisica dei candidati
partecipanti ai concorsi dell'Aeronautica militare», emanate dal
Comando scuole dell'Aeronautica militare/3^ Regione Aerea, vigenti
all'atto dell'effettuazione degli accertamenti- si articola nelle
seguenti aree d'indagine, a loro volta suddivise negli specifici
indicatori attitudinali:
efficienza fisica:
verra' valutata l'efficienza fisica e l'attitudine, in ambito
sportivo, necessaria allo svolgimento delle future attivita'
addestrative previste nella carriera di Ufficiale tramite lo
svolgimento dei seguenti esercizi:
a) corsa piana di 1000 metri;
b) addominali;
c) piegamenti sulle braccia;
efficienza intellettiva:
verra' valutata tramite la somministrazione individuale (o
collettiva) di uno o piu' test intellettivi e/o attitudinali a
risposta multipla di tipologia individuata, a cura della commissione,
tra le seguenti: abilita' matematica; ragionamento astratto;
efficienza mentale; ragionamento numerico/matematico; abilita'
visuo/spaziale; trattamento informazioni e ragionamento verbale. La
prova potra' essere somministrata in maniera informatizzata e
includere test di tipo adattivo;
giudizio psicoattitudinale:
verra' effettuato tramite un colloquio individuale e una o
piu' prove di gruppo (intervista/conferenza) integrati dalle
risultanze di eventuali questionari di personalita'.
Le modalita' di dettaglio circa la presentazione al
suddetto Centro, lo svolgimento degli esercizi e dei test, la loro
valutazione e i comportamenti da tenere in caso di infortunio sono
riportate nell'Allegato F che costituisce parte integrante del
presente decreto.
2. La commissione, sulla scorta dei criteri di valutazione
indicati nell'Allegato F che costituisce parte integrante del
presente decreto, comunichera', seduta stante, a ciascun concorrente
l'esito degli accertamenti attitudinali, sottoponendogli il verbale
contenente uno dei seguenti giudizi:
«idoneo quale allievo ufficiale in ferma prefissata
dell'Aeronautica militare»;
«non idoneo quale allievo ufficiale in ferma prefissata
dell'Aeronautica militare» con indicazione del motivo.
Il giudizio riportato negli accertamenti attitudinali e'
definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno
esclusi dal concorso.

                               Art. 12 


Tirocinio psicoattitudinale, comportamentale e prova di lingua
inglese


1. Per i soli concorrenti partecipanti al concorso per
l'ammissione al 127° corso allievi ufficiali piloti / allievi
ufficiali navigatori di complemento, di cui all'art. 1, comma 1,
lettere a) e b) l'idoneita', sotto il profilo psicoattitudinale e
comportamentale, sara' accertata dalla commissione di cui al
precedente art. 8, comma 1, lettera c), ai sensi delle «Norme per la
selezione attitudinale, comportamentale e dell'efficienza fisica dei
candidati partecipanti ai concorsi dell'Aeronautica militare» emanate
dal Comando scuole dell'Aeronautica militare/3^ Regione Aerea,
vigenti all'atto dell'effettuazione del tirocinio. I candidati
saranno convocati al tirocinio a essi riservato, presso l'Accademia
Aeronautica, indicativamente dal 15 al 22 marzo (AUPC) e dal 24 al 31
marzo (AUNC) 2021, secondo le modalita' di cui al precedente art. 6,
comma 1.
2. Le concorrenti di sesso femminile, per lo svolgimento in piena
sicurezza delle prove concorsuali, dovranno nuovamente presentare il
referto del test di gravidanza (su sangue o urine) eseguito presso
strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate
con il Servizio Sanitario Nazionale, entro i cinque giorni
calendariali antecedenti alla data di presentazione al tirocinio
psicoattitudinale e comportamentale. La mancata presentazione di
detta documentazione determinera' l'esclusione della concorrente dal
tirocinio psicoattitudinale e comportamentale.
Se all'atto della presentazione al tirocinio o durante il
tirocinio stesso dovessero insorgere per taluni concorrenti dubbi
sulla persistenza della idoneita' psicofisica precedentemente
riconosciuta, per eventi frattanto verificatisi, e' facolta'
dell'Accademia Aeronautica inviare detti concorrenti all'osservazione
della commissione per gli accertamenti psicofisici per un supplemento
di indagini e conseguente espressione di parere medico-legale circa
la persistenza dell'idoneita' medesima.
3. Durante la permanenza presso l'Istituto, i concorrenti:
a) dovranno attenersi alle norme disciplinari di vita interna
dell'Istituto previste per gli allievi dell'Accademia Aeronautica;
b) effettueranno un programma di attivita', di cui all'Allegato
G, inteso a verificare il possesso delle doti di carattere e delle
qualita' richieste dall'art. 646 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66 per la futura nomina a ufficiale pilota / navigatore di
complemento dell'Aeronautica militare;
c) fruiranno di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione
della difesa e riceveranno in uso un corredo ridotto da restituire al
termine del tirocinio;
d) sosterranno una prova tesa ad accertare la conoscenza della
lingua inglese a cura del Centro di Formazione Aviation English di
Loreto che consistera' in:
un test di reading di quaranta quesiti a risposta multipla.
Il test si intendera' superato al raggiungimento del punteggio minimo
di 60/100 (ventiquattro risposte esatte su quaranta). A ciascuna
risposta esatta corrispondera' un punteggio positivo (+ 2,5) mentre a
ciascuna risposta errata (o multipla) e alla mancata risposta non
corrispondera' alcun punteggio. I concorrenti giudicati inidonei per
il mancato raggiungimento del punteggio minimo sopra indicato
(60/100) saranno esclusi dalla prosecuzione del concorso;
un test orale con valutazione di listening e speaking;
un test di writing.
La votazione sara' espressa in centesimi per ogni singolo test e
il voto finale si otterra' dalla media aritmetica delle votazioni. La
prova di inglese si intendera' superata al raggiungimento del
punteggio totale minimo di 60/100.
4. Durante il tirocinio i frequentatori saranno ulteriormente
selezionati sulla base del rendimento fornito nelle attivita'
programmate.
5. Saranno giudicati inidonei ed esclusi dalla prosecuzione delle
prove concorsuali coloro che:
a) non otterranno nei vari giudizi i punteggi minimi indicati
nel citato Allegato G;
b) rinunceranno alla prosecuzione del tirocinio;
c) non supereranno con esito favorevole la prova sportiva
obbligatoria con sbarramento indicata nel predetto Allegato G;
d) matureranno assenze, anche non continuative, che superano
complessivamente un terzo della durata del tirocinio medesimo.
Saranno considerate assenze, senza eccezione alcuna, le giornate in
cui il candidato - anche se presente in Istituto - non ha preso parte
a tutte le attivita' programmate. Pertanto, rientreranno nel computo
delle assenze anche i giorni di ricovero in una struttura sanitaria,
compresa l'infermeria di Corpo dell'Accademia Aeronautica, a seguito
di provvedimenti medici adottati nei confronti dei concorrenti.
6. Il tirocinio si intendera' superato solo dai concorrenti che,
al termine dello stesso, saranno giudicati idonei dalla competente
commissione. Il giudizio di idoneita' o di inidoneita', unitamente ai
risultati conseguiti in ogni singola prova che determinera' il
giudizio stesso, sara' comunicato per iscritto a tutti i concorrenti.

                               Art. 13 


Valutazione dei titoli di merito


1. La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 8, comma
1, lettera a) provvedera' alla valutazione dei titoli di merito
dichiarati nelle domande di partecipazione o in dichiarazioni
sostitutive, rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, eventualmente allegate alle
domande stesse, dai suddetti concorrenti che saranno risultati idonei
al termine delle prove e degli accertamenti di cui ai precedenti
articoli 9, 10 e 11, assegnando ai medesimi dei punteggi per il
possesso dei titoli specificatamente elencati nei successivi commi 2
e 3.
2. Per i concorrenti partecipanti al concorso per l'ammissione al
12° corso allievi Ufficiali in ferma Prefissata (AUFP), di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettera c):
a) per gli ausiliari del ruolo normale del Corpo sanitario
aeronautico, fino a un massimo di 5 punti cosi' ripartiti:
1) titoli di studio universitari posseduti in aggiunta a
quelli prescritti quali requisiti di ammissione al concorso e
pubblicazioni (fino a punti 5):
dottorato di ricerca in ambito medico-chirurgico: (punti
0,50);
specializzazioni di particolare interesse per la Forza
armata: ortopedia e traumatologia anestesia, rianimazione e terapia
intensiva e del dolore, chirurgia generale, chirurgia vascolare,
malattie infettive e tropicali, psichiatria, medicina legale e
medicina del lavoro (punti 4);
altre specializzazioni medico-chirurgiche: igiene e
medicina preventiva, patologia clinica e biochimica clinica,
otorinolaringoiatria, fisiatria, oftalmologia, radiodiagnostica,
malattie dell'apparato cardiovascolare, neurologia; medicina
d'urgenza-emergenza e ginecologia e ostetricia (punti 2);
altre specializzazioni non specificate nelle precedenti
alinee (punti 1,30);
corsi di perfezionamento universitario o equiparati in area
medico-chirurgica e master di 2° livello in area medico- chirurgica,
post -lauream (punti 1);
corsi professionali ad elevata valenza operativa,
certificati ed in corso di validita' (PHTLS, AMLS, ALS, ACLS, ATLS,
PTC, TCCC, MIMMS): punti 0,3 per ogni corso, fino a un massimo di 1,8
complessivamente;
pubblicazioni edite a stampa (solo se indicate nella
domanda), di carattere tecnico o scientifico su argomenti attinenti
al servizio che il concorrente sara' chiamato a prestare dopo la
nomina, che siano riportate su riviste scientifiche nazionali ed
estere, con esclusione delle tesi di laurea e di specializzazione
(punti da 0,20 a 1). La valutazione delle pubblicazioni dovra' essere
adeguatamente motivata in relazione all'originalita' della produzione
stessa, all'importanza della rivista (Impact Factor), alla
continuita' ed ai contenuti dei singoli lavori. Per quelle prodotte
in collaborazione la valutabilita' della singola pubblicazione
avverra' attribuendo un punteggio percentualmente ridotto in funzione
del numero degli autori del lavoro;
2) altri titoli (fino a punti 2):
per ogni semestre di servizio prestato alle dipendenze di
servizi pubblici di emergenza e accettazione sanitaria (servizio
urgenza/emergenza 118): punti 1;
per ogni semestre di servizio prestato alle dipendenze di
strutture del Servizio sanitario nazionale: punti 0,50;
per ogni semestre di servizio prestato alle dipendenze di
pubbliche amministrazioni o enti pubblici: punti 0,50.
b) per gli ausiliari del ruolo normale del Corpo del Genio
Aeronautico, fino a un massimo di 10 punti cosi' ripartiti:
1) titoli accademici e tecnici, fino a punti 6 come di
seguito specificato:
per ogni diploma di specializzazione afferente alla
professionalita' richiesta per il per il concorso, punti 2 (due);
per ogni master afferente alla professionalita' richiesta
per il concorso, punti 1 (uno);
per ogni dottorato di ricerca afferente alla
professionalita' richiesta per il concorso, punti 3 (tre);
ciascun corso/certificazione afferente alla
professionalita' richiesta, da valutare a cura della commissione
esaminatrice, fino a punti 1 (uno);
2) altri titoli fino a punti 4 (quattro):
pubblicazioni edite a stampa (solo se indicate nella
domanda), di carattere tecnico o scientifico, su argomenti attinenti
al servizio che il concorrente sara' chiamato a prestare dopo la
nomina, che siano riportate su riviste scientifiche nazionali ed
estere, con esclusione delle tesi di laurea e di specializzazione,
punti da 0,20 a 1 per ciascuna pubblicazione. La valutazione della
pubblicazione dovra' essere adeguatamente motivata in relazione
all'originalita' della produzione stessa, all'importanza della
rivista (Impact Factor), alla continuita' ed ai contenuti dei singoli
lavori. Per quelle prodotte in collaborazione la valutabilita' della
singola pubblicazione avverra' attribuendo un punteggio
percentualmente ridotto in funzione del numero degli autori del
lavoro;
per ogni semestre di servizio prestato alle dipendenze di
pubbliche amministrazioni, enti pubblici o Forze armate: punti 0,50.
c) per gli ausiliari del ruolo speciale fino a un massimo di 10
punti, cosi' ripartiti:
1) titoli di studio posseduti oltre a quello richiesto per la
partecipazione al concorso, massimo punti 7:
per il possesso di ciascuna laurea, punti 2 (non cumulabili
con quelli attribuiti al successivo alinea qualora la laurea e la
laurea magistrale appartengano allo stesso ciclo di studi);
per il possesso di ciascuna laurea magistrale, punti 3;
per il possesso di master universitario di I livello, punti
1;
per il possesso di master universitario di II livello,
punti 1;
2) altri titoli, massimo punti 3:
per il possesso del brevetto di pilota d'aeroplano o di
aliante, punti 1;
per il possesso del diploma conseguito presso l'Istituto
dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori (O.N.F.A.), punti 1;
per il corso di cultura e meteorologia aeronautica
rilasciato dall'A.A.A. di Brindisi in collaborazione con l'I.T.S.N.
«Carnaro», se conseguito fino a dicembre 2009 o rilasciato dal
Centro/Gruppo di volo a vela, se conseguito dal gennaio 2010, punti
0,5.
Solo per le Armi dell'Arma Aeronautica (A.A.r.a.s.):
per il possesso del brevetto subacqueo militare, punti 1;
per il possesso del brevetto subacqueo CMAS, punti 0,5;
per il possesso del brevetto di paracadutista militare,
punti 1;
per il possesso del brevetto di paracadutista A.N. P.d.I.,
punti 0,5.
Solo per infrastrutture ed impianti:
ciascun corso di aggiornamento/perfezionamento post-laurea
in settore attinente concluso, organizzato dall'Universita' ai sensi
dell'art. 6, comma 2, punto c) della legge n. 341/1990 o dagli enti
paritetici ai sensi dell'art. 51 della legge n. 81/2008 e successive
modificazioni ed integrazioni: punti 0,25;
ciascun corso/certificazione in informatica, topografia
GIS, AUTOCAD concluso con esame finale: punti 0,15;
attivita' lavorativa nello specifico settore delle
costruzioni presso enti pubblici e/o privati per un periodo maggiore
o uguale a dodici mesi (frazionabile fino ad un massimo di tre
periodi della durata di quattro mesi ciascuno):
punti 1 per periodi maggiori o uguali a dodici mesi e
inferiori a diciotto mesi;
punti 2 per periodi maggiori o uguali a diciotto mesi e
inferiori a ventiquattro mesi;
punti 3 per periodi maggiori o uguali a ventiquattro mesi.
2. I titoli di merito dovranno essere posseduti alla data di
scadenza del termine di presentazione della domanda e dichiarati
nella stessa. E' onere dei concorrenti fornire informazioni
dettagliate su ciascuno dei titoli posseduti, tra quelli indicati nel
precedente comma 1, ai fini della loro corretta valutazione da parte
della commissione esaminatrice. Qualora sul modello di domanda
on-line l'area relativa alla descrizione dei titoli di merito
posseduti fosse insufficiente per elencare gli stessi in maniera
dettagliata e completa, i concorrenti potranno allegare alla domanda
delle dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con le
modalita' indicate nell'art. 5 comma 4 del presente decreto. Per
quanto attiene all'attivita' pubblicistica svolta dai concorrenti,
qualora la stessa sia reperibile sui siti internet delle societa'
editrici o delle riviste on-line nelle quali sono stati inseriti, i
concorrenti dovranno indicare nella domanda i percorsi (URL-Uniform
Resource Locator) necessari per raggiungere la pubblicazione di
interesse. Per le pubblicazioni edite a stampa i concorrenti, dopo
averle indicate nella domanda di partecipazione, dovranno produrne
copia all'atto della presentazione per la prova scritta di cui al
precedente art. 9, comma 2, del presente decreto.

                               Art. 14 


Graduatorie di merito


1. La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 8, comma
1, lettera a), al termine della valutazione dei titoli di merito,
provvedera' alla formulazione di distinte graduatorie di merito:
a) per l'ammissione al 127° corso allievi ufficiali piloti di
complemento, di cui all'art. 1, comma 1, lettera a);
b) per l'ammissione al 127° corso allievi ufficiali navigatori
di complemento, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b);
c) per l'ammissione al 12° corso allievi ufficiali in ferma
prefissata, ausiliari del ruolo normale, del Corpo sanitario
aeronautico, di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), numero 1;
d) per l'ammissione al 12° corso allievi ufficiali in ferma
prefissata, ausiliari del ruolo normale, del Corpo del Genio
Aeronautico, di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), numero 2);
e) per l'ammissione al 12° corso allievi ufficiali in ferma
prefissata, ausiliari del ruolo speciale, dell'Arma Aeronautica, di
cui all'art. 1, comma 1, lettera c), numero 3;
f) per l'ammissione al 12° corso allievi ufficiali in ferma
prefissata, ausiliari del ruolo speciale, del Corpo di Commissariato,
di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), numero 4);
g) per l'ammissione al 12° corso allievi ufficiali in ferma
prefissata, ausiliari del ruolo speciale del Corpo del Genio
Aeronautico - elettronica, di cui all'art. 1, comma 1, lettera c),
numero 5), primo alinea;
h) per l'ammissione al 12° corso allievi ufficiali in ferma
prefissata, ausiliari del ruolo speciale del Corpo del Genio
Aeronautico - infrastrutture e impianti, di cui all'art. 1, comma 1,
lettera c), numero 5), secondo alinea;
i) per l'ammissione al 12° corso allievi ufficiali in ferma
prefissata, ausiliari del ruolo speciale del Corpo del Genio
Aeronautico - Motorizzazione, di cui all'art. 1, comma 1, lettera c),
numero 5), terzo alinea;
2. Le graduatorie di cui al precedente comma 1 saranno formulate
come di seguito specificato
a) per l'ammissione al 127° corso allievi ufficiali
piloti/navigatori di complemento, di cui all'art. 1, comma 1, lettere
a) e b) le graduatorie di merito saranno formate dalla media dei
punteggi conseguiti dai candidati nelle seguenti prove:
1) prova scritta;
2) prova di lingua inglese;
b) per l'ammissione al 12° corso allievi ufficiali in ferma
prefissata, di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), le graduatorie di
merito saranno formate dalla somma dei punteggi conseguiti dai
candidati nelle seguenti prove:
1) prova scritta;
2) valutazione dei titoli di merito.
3. Nella formazione delle predette graduatorie si terra' conto:
a) delle riserve di posti previste dall'art. 2 del presente
decreto;
b) a parita' di merito, dei titoli di preferenza, previsti
dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487 e posseduti alla data di scadenza di presentazione delle
domande, che i concorrenti hanno dichiarato nella domanda di
partecipazione. A parita' o in assenza di titoli di preferenza sara'
preferito il concorrente piu' giovane d'eta', in applicazione
dell'art. 3, comma 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come
modificato dall'art. 2, comma 9 della legge 16 giugno 1998, n. 191.
4. Fermo restando quanto indicato nel precedente comma 3, nel
decreto di approvazione delle graduatorie si terra' conto, a parita'
di merito, dell'eventuale possesso, alla data di scadenza del termine
di presentazione delle domande di eventuali titoli di preferenza,
sempreche' siano stati dichiarati nella domanda di partecipazione al
concorso o in apposita dichiarazione sostitutiva da consegnare
all'atto della presentazione alla prima prova scritta di cui all'art.
9. In assenza di titoli di preferenza, sempre a parita' di merito,
sara' preferito il concorrente piu' giovane d'eta', in applicazione
del secondo periodo dell'art. 3, comma 7 della legge 15 maggio 1997,
n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 9 della legge 16 giugno
1998, n. 191.
5. Le graduatorie di merito saranno approvate dalla direzione
generale per il Personale militare e pubblicate nel Giornale
Ufficiale della difesa. Di tale pubblicazione sara' dato avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». Inoltre esse saranno pubblicate nel portale dei
concorsi.
6. Se si verifica la disponibilita' di posti per insufficienza di
concorrenti idonei per uno o piu' ruoli, Arma/Corpi e categorie, la
direzione generale per il Personale militare si riserva la facolta'
di devolvere in tutto o in parte detti posti ad altro ruolo,
Arma/Corpo e categoria, su indicazione dello Stato Maggiore
dell'Aeronautica.

                               Art. 15 


Svolgimento del 127° corso allievi ufficiali piloti/navigatori di
complemento e nomina


1. I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie di merito
di cui al precedente art. 14, comma 1, lettere a) e b), saranno
ammessi al corso di pilotaggio aereo / navigazione aerea sotto
riserva dell'accertamento, anche successivo all'ammissione, dei
requisiti di cui all'art. 3 del presente decreto. Gli ammessi
riceveranno, secondo le modalita' previste dal precedente art. 6,
comma 1, l'invito a presentarsi per assumere servizio presso
l'Accademia Aeronautica di Pozzuoli (NA).
2. E' fatto loro obbligo di presentarsi il giorno di
convocazione. Superate le quarantotto ore senza alcuna comunicazione
essi saranno considerati rinunciatari e, pertanto, non ammessi al
corso per allievi ufficiali piloti/navigatori di complemento. In caso
di impossibilita' a ottemperare tempestivamente alla convocazione per
causa di forza maggiore, comunicata entro la data di prevista
presentazione presso l'Accademia Aeronautica e riconosciuta dalla
stessa, potra' essere concessa una proroga della data di
presentazione che, comunque, non potra' superare i sette giorni.
3. Gli ammessi dovranno presentarsi, in uniforme qualora militari
in servizio, muniti di valido documento di riconoscimento provvisto
di fotografia e della tessera sanitaria. Gli stessi saranno
sottoposti a visita di incorporamento volta ad accertare il
mantenimento dei requisiti di idoneita' al servizio militare e
saranno sottoposti alle vaccinazioni obbligatorie previste dalla
normativa sanitaria in ambito militare per il servizio in Patria e
all'estero. A tal fine, all'atto dell'incorporamento, allo scopo di
evitare iper-immunizzazioni, dovranno, inoltre, presentare:
il certificato vaccinale infantile e quello relativo alle
eventuali vaccinazioni effettuate per turismo e per attivita'
lavorative pregresse;
in caso di assenza della relativa vaccinazione, il dosaggio
degli anticorpi per morbillo, rosolia e parotite.
Informazioni in ordine agli eventuali rischi derivanti dal
protocollo vaccinale saranno rese ai vincitori incorporati dal
personale sanitario secondo le modalita' definite nella Direttiva
tecnica in materia di protocolli sanitari per la somministrazione di
profilassi vaccinali al personale militare, allegata al decreto
interministeriale 16 maggio 2018.
4. All'atto dell'ammissione al corso di pilotaggio aereo /
navigazione aerea i concorrenti gia' alle armi e quelli richiamati
dal congedo saranno cancellati dal ruolo di appartenenza, con
conseguente perdita del grado rivestito, a cura della direzione
generale per il Personale militare. La cancellazione avra' effetto
dalla data di ammissione al corso in qualita' di allievo ufficiale
pilota / navigatore di complemento. Allo scopo l'Accademia
Aeronautica, al termine dei primi quindici giorni di corso, dovra'
fornire alle competenti divisioni della direzione generale per il
Personale militare gli elenchi dettagliati degli allievi gia' alle
armi e di quelli richiamati dal congedo.
5. Nel perseguimento dell'economicita' dell'azione
amministrativa, l'Accademia Aeronautica potra' convocare, oltre ai
cinque AUPC e ai cinque AUNC vincitori del concorso, ulteriori
concorrenti idonei secondo l'ordine della relativa graduatoria di
merito fino a un massimo di quattro unita', di cui due per AUPC e due
per AUNC. All'atto della presentazione in Accademia i precitati
ulteriori concorrenti convocati contrarranno una ferma volontaria di
durata non superiore a quella del corso per il conseguimento del
brevetto di pilota / navigatore. Resta salva la possibilita' di
convocare per l'inizio del corso, un numero di concorrenti pari a
quello dei candidati che non si sono presentati alla convocazione in
Accademia. Questi ultimi saranno considerati rinunciatari ed esclusi
dal concorso. Parimenti, l'Accademia potra' convocare ulteriori
concorrenti idonei in sostituzione di quelli che, entro sette giorni
a decorrere da quello successivo alla data di presentazione in
Accademia, saranno dimessi o rinunceranno all'ammissione ovvero
saranno giudicati inidonei dall'Accademia Aeronautica per il ruolo
naviganti speciale e non incorporati. La convocazione avverra'
secondo l'ordine di graduatoria, fermo restando quanto stabilito in
merito alle riserve di posti dall'art. 2, comma 1 del bando.
Gli ulteriori concorrenti idonei convocati in aggiunta ai
vincitori che, pur avendo conseguito il brevetto di pilota di
aeroplano / navigatore d'aeroplano presso le Scuole di volo
dell'Aeronautica militare, non rientreranno nei posti disponibili,
saranno automaticamente prosciolti dalla ferma volontaria contratta e
rinviati al proprio domicilio senza alcuna ulteriore formalita'.
Qualora, invece, gli stessi dovessero subentrare a seguito di mancato
conseguimento del brevetto di pilota / navigatore da parte dei
vincitori, la ferma volontaria gia' contratta dovra' essere
rideterminata e sottoscritta nella prevista ferma di anni dodici.
6. Il corso, con presumibile inizio nel mese di aprile 2021, si
svolgera' con le seguenti modalita', previste dalla sezione II, capo
III, titolo III del libro IV del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66 citato nelle premesse:
a) gli ammessi al corso, inclusi i militari in servizio,
saranno assunti, e quindi assoggettati alle leggi ed ai regolamenti
militari, con il grado di aviere allievo ufficiale pilota /
navigatore di complemento e dovranno obbligatoriamente sottoscrivere
una ferma di dodici anni, decorrente dalla data di inizio del corso
suddetto. Coloro che non sottoscriveranno tale ferma saranno
considerati rinunciatari all'ammissione al corso di pilotaggio aereo
/ navigazione aerea e rinviati dall'Accademia Aeronautica al proprio
domicilio ovvero al Reparto/Ente presso il quale prestavano servizio;
b) gli stessi saranno promossi aviere scelto al compimento del
terzo mese di servizio e Sergente pilota / navigatore di complemento
all'atto del conseguimento del brevetto di pilota di aeroplano /
navigatore d'aeroplano;
c) al termine dei corsi, i sergenti pilota / navigatore di
complemento che avranno superato le prove prescritte per il
conferimento del brevetto di pilota militare / navigatore militare e
gli esami teorici conseguiranno, se giudicati idonei ad assumere il
grado, la nomina a sottotenente pilota / navigatore di complemento
conferita con decreto di nomina del Ministro della difesa, e saranno
impiegati secondo le esigenze dell'Amministrazione della difesa.
7. La direzione generale per il Personale militare, su proposta
del comandante dell'Accademia Aeronautica, ha facolta' di espellere
dal corso gli Allievi che, per motivi psicofisici o per mancanza di
attitudine al pilotaggio / navigazione aerea o per motivi
disciplinari, saranno ritenuti non pienamente idonei a proseguire i
corsi stessi. I suddetti frequentatori perderanno la qualifica di
allievo ufficiale pilota / navigatore di complemento e saranno
prosciolti, a cura della direzione generale per il Personale
militare, dalla ferma dodecennale contratta all'inizio del corso.
Gli allievi, gia' militari, se non conseguiranno la nomina a
sottotenente pilota / navigatore di complemento, rientreranno nella
categoria di provenienza e, se tale categoria non prevede il
ricollocamento in congedo, il periodo di durata del corso sara'
computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio.
8. Gli allievi che non avranno superato gli esami teorici, o che
saranno giudicati inidonei ad assumere il grado di sottotenente di
complemento, pur avendo superato le prove prescritte per il
conferimento del brevetto di pilota militare/ navigatore militare,
conseguiranno la nomina a pilota militare / navigatore militare. In
tale qualita' saranno tenuti a prestare servizio con il grado di
sergente di complemento per un periodo di sei anni, decorrente dalla
data di inizio del corso di pilotaggio / navigazione aerea.
9. Agli allievi ufficiali, una volta incorporati, e ai
concorrenti idonei non vincitori, potra' essere chiesto di prestare
il consenso a essere presi in considerazione ai fini di un eventuale
successivo impiego presso gli organismi di informazione e sicurezza
di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, previa verifica del possesso
dei requisiti.
10. Durante il periodo di frequenza del corso agli allievi gia'
in servizio competono gli assegni del grado rivestito all'atto
dell'ammissione.

                               Art. 16 


Svolgimento del 12° corso allievi ufficiali in ferma prefissata
(AUFP) e nomina


1. I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie di merito
di cui al precedente art. 14, comma 1, lettere c), d), e), f), g),
h), i) saranno ammessi al corso, sotto riserva dell'accertamento,
anche successivo all'ammissione, dei requisiti di cui all'art. 3 del
presente decreto. Gli ammessi riceveranno, con le modalita' indicate
al precedente art. 6, comma 1, l'invito a presentarsi per assumere
servizio presso l'Accademia Aeronautica in Pozzuoli (NA).
2. E' fatto loro obbligo di presentarsi il giorno di
convocazione. Superate le quarantotto ore senza alcuna comunicazione
essi saranno considerati rinunciatari e, pertanto, non ammessi al
corso per allievi ufficiali in ferma prefissata. In caso di
impossibilita' a ottemperare tempestivamente alla convocazione per
causa di forza maggiore, comunicata entro la data di prevista
presentazione presso l'Accademia Aeronautica e riconosciuta dalla
stessa, potra' essere concessa una proroga della data di
presentazione che, comunque, non potra' superare i sette giorni.
3. Gli ammessi dovranno presentarsi, in uniforme qualora militari
in servizio, muniti di valido documento di riconoscimento provvisto
di fotografia, della tessera sanitaria. Gli stessi saranno sottoposti
a visita di incorporamento volta ad accertare il mantenimento dei
requisiti di idoneita' al servizio militare e saranno sottoposti alle
vaccinazioni obbligatorie previste dalla normativa sanitaria in
ambito militare per il servizio in Patria e all'estero. A tal fine,
all'atto dell'incorporamento, allo scopo di evitare
iper-immunizzazioni, dovranno, inoltre, presentare:
il certificato vaccinale infantile e quello relativo alle
eventuali vaccinazioni effettuate per turismo e per attivita'
lavorative pregresse;
in caso di assenza della relativa vaccinazione, il dosaggio
degli anticorpi per morbillo, rosolia e parotite.
Informazioni in ordine agli eventuali rischi derivanti dal
protocollo vaccinale saranno rese ai vincitori incorporati dal
personale sanitario secondo le modalita' definite nella direttiva
tecnica in materia di protocolli sanitari per la somministrazione di
profilassi vaccinali al personale militare, allegata al decreto
interministeriale 16 maggio 2018.
4. All'atto dell'ammissione al corso i militari gia' in servizio
e quelli richiamati dal congedo saranno cancellati dal ruolo di
appartenenza, con conseguente perdita del grado rivestito, a cura
della direzione generale per il Personale militare.
La cancellazione avra' effetto dalla data di ammissione al corso
in qualita' di allievi ufficiali in ferma prefissata ausiliari del
ruolo normale o speciale dell'Aeronautica Militare.
Allo scopo l'Accademia Aeronautica, al termine dei primi quindici
giorni di corso, fornira' alle competenti divisioni della direzione
generale per il Personale militare, gli elenchi dettagliati degli
allievi gia' in servizio e di quelli richiamati dal congedo.
5. Il corso, con presumibile inizio nel periodo agosto 2021, si
svolgera' con le modalita' previste dal decreto ministeriale 26
settembre 2002, citato nelle premesse. Gli ammessi conseguiranno la
qualifica di allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del
ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico o del Corpo del Genio
aeronautico ovvero dei ruoli speciali delle Armi dell'Arma
Aeronautica dei corpi e categorie dell'Aeronautica militare. Essi
dovranno contrarre una ferma volontaria di trenta mesi a decorrere,
per tutti, dalla data di inizio del corso e, in qualita' di Allievi,
saranno assoggettati alle leggi e ai regolamenti militari. Coloro che
non sottoscriveranno tale ferma saranno considerati rinunciatari
all'ammissione al corso e rinviati dall'Accademia Aeronautica al
proprio domicilio ovvero al reparto/ente presso il quale prestavano
servizio.
6. Agli allievi ufficiali in ferma prefissata durante il corso
compete il trattamento economico previsto per gli allievi ufficiali
dell'Accademia Aeronautica, ovvero gli assegni del grado rivestito
all'atto dell'ammissione.
7. Gli allievi che dimostrano di non possedere il complesso delle
qualita' e delle attitudini necessarie per bene assolvere le funzioni
del grado o che si rendono colpevoli di gravi mancanze contro la
disciplina, il decoro o la morale ovvero che non frequentano almeno
un terzo delle lezioni, saranno dimessi dal corso previa
determinazione della direzione generale per il Personale militare.
Gli allievi comunque dimessi dal corso:
a) se gia' militari rientreranno nella categoria di provenienza
e, setale categoria non prevede il ricollocamento in congedo, il
periodo di durata del corso sara' computato per intero ai fini
dell'anzianita' di servizio;
b) se provenienti dai ruoli dei marescialli, rientrano nella
categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso e' in tali
casi computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio;
c) se provenienti dalla vita civile, sono collocati in congedo.
8. Gli allievi che supereranno gli esami di fine corso saranno
nominati, rispettivamente:
a) tenenti in ferma prefissata, ausiliari del ruolo normale del
Corpo sanitario aeronautico;
b) tenenti in ferma prefissata, ausiliari del ruolo normale del
Corpo del Genio Aeronautico;
c) sottotenenti in ferma prefissata, ausiliari del ruolo
speciale delle Armi dell'Arma Aeronautica;
d) sottotenenti in ferma prefissata, ausiliari del ruolo
speciale del Corpo del Genio Aeronautico;
e) sottotenenti in ferma prefissata, ausiliari del ruolo
speciale del Corpo di Commissariato Aeronautico.
9. Gli allievi che non superano gli esami di fine corso in prima
sessione saranno ammessi a ripeterli in una sessione di riparazione,
trascorsi almeno trenta giorni dalla sessione ordinaria. In caso di
superamento degli esami in tale sessione, sono nominati Ufficiali e
iscritti in ruolo, dopo i pari grado che hanno superato tutti gli
esami in prima sessione, con la medesima anzianita' assoluta. Coloro
che invece non superano detti esami, saranno dimessi dal corso previa
determinazione della direzione generale per il Personale militare.
10. Durante la frequenza del corso e durante l'espletamento del
servizio da ufficiale in ferma prefissata saranno concessi dalla
direzione generale per il Personale Militare - a seguito della
ricezione delle relative domande degli interessati trasmesse dagli
enti/reparti di appartenenza - i nulla osta al transito in altre
Forze armate o Corpi Armati dello Stato, nonche' nella Polizia di
Stato, nel Corpo della polizia penitenziaria e nel Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, ovvero in altre pubbliche amministrazioni, solo
nei casi di immediata instaurazione di un rapporto di impiego a tempo
indeterminato o di sottoscrizione di una ferma volontaria al termine
della quale, senza partecipazione a ulteriore concorso, sia previsto
il transito nel servizio permanente.
11. Gli ufficiali in ferma prefissata potranno presentare domanda
per essere collocati in congedo a decorrere dal diciottesimo mese di
servizio, incluso il periodo di formazione. La direzione generale per
il Personale militare, su richiesta dello Stato Maggiore
dell'Aeronautica, puo' rinviare il collocamento in congedo sino a un
massimo di sei mesi per esigenze d'impiego ovvero per proroga
dell'impiego nelle operazioni condotte fuori dal territorio nazionale
o in concorso con le Forze di polizia per il controllo del territorio
nazionale.
12. Gli ufficiali in ferma prefissata potranno essere:
a) ammessi a una ulteriore ferma annuale, previo superamento di
apposito concorso per titoli, qualora bandito dalla direzione
generale per il Personale militare su richiesta dello Stato Maggiore
dell'Aeronautica, secondo le modalita' previste dal decreto
ministeriale 30 settembre 2005;
b) trattenuti in servizio, sino a un massimo di sei mesi, su
proposta dello Stato Maggiore dell'Aeronautica e previo loro
consenso, per consentire l'impiego ovvero la proroga dell'impiego
nell'ambito delle operazioni condotte fuori dal territorio nazionale
ovvero in concorso con le forze di Polizia per il controllo del
territorio nazionale.
13. Agli allievi ufficiali, una volta incorporati, e ai
concorrenti idonei non vincitori, potra' essere chiesto di prestare
il consenso a essere presi in considerazione ai fini di un eventuale
successivo impiego presso gli Organismi di informazione e sicurezza
di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, previa verifica del possesso
dei requisiti.
14. Se alcuni dei posti rimarranno scoperti per rinuncia,
decadenza o dimissioni degli ammessi, l'Accademia Aeronautica avra'
facolta' di procedere ad altrettante ammissioni di idonei al corso
secondo l'ordine delle rispettive graduatorie di merito fino al
settimo giorno dalla data di inizio del corso stesso.

                               Art. 17 


Accertamento dei requisiti e dei titoli dichiarati


1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
art. 3 del presente decreto, la direzione generale per il Personale
militare o ente dalla stessa delegato alla gestione del concorso
provvedera' a chiedere alle amministrazioni pubbliche e agli enti
competenti la conferma di quanto dichiarato nella domanda di
partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive
eventualmente sottoscritte dai vincitori del concorso medesimo, ai
sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'art. 76 del predetto decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al
precedente comma emerge la non veridicita' del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decadra' dai benefici eventualmente
conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera.
3. Verranno acquisiti d'ufficio:
a) il certificato generale del casellario giudiziale;
b) il nulla osta per l'arruolamento nell'Aeronautica militare
per coloro che sono in servizio presso altra Forza armata o Corpo
Armato dello Stato.

                               Art. 18 


Esclusioni


1. I concorrenti che risultano in difetto anche di uno soltanto
dei requisiti prescritti per l'ammissione al corso allievi ufficiali
piloti/navigatori di complemento dell'aeronautica militare e allievi
ufficiali in ferma prefissata dell'Aeronautica militare saranno
esclusi con provvedimento dalla direzione generale per il Personale
militare.
2. La direzione generale per il Personale militare potra'
escludere, in qualsiasi momento, i concorrenti dal concorso ovvero
dal corso, nonche' potra' dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina
a ufficiale in ferma prefissata, se il difetto dei prescritti
requisiti viene accertato durante l'iter selettivo, durante il corso,
ovvero dopo la nomina.

                               Art. 19 


Prospettive di carriera per gli ufficiali piloti/navigatori di
complemento


1. I sottotenenti piloti / navigatori di complemento, dopo aver
maturato due anni di anzianita' nel grado, saranno valutati per
l'avanzamento e, se idonei, promossi al grado di tenente ai sensi
dell'art. 1243 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, citato
nelle premesse.
2. Gli ufficiali collocati in congedo illimitato al termine della
ferma dodecennale hanno diritto ad un premio di congedamento ai sensi
dell'art. 1797 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 citato
nelle premesse.
3. Gli ufficiali piloti / navigatori di complemento in ferma
dodecennale, se in possesso dei prescritti requisiti, potranno
partecipare a specifici concorsi, per titoli, per il transito nel
ruolo speciale in servizio permanente effettivo ai sensi dell'art.
667 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, citato nelle
premesse.

                               Art. 20 


Prospettive di carriera per gli ufficiali in ferma prefissata


1. I sottotenenti in ferma prefissata, ausiliari dei ruoli
speciali delle Armi dell'Aeronautica, dei Corpi e categorie
dell'Aeronautica militare sono valutati per l'avanzamento ad
anzianita' al grado superiore al compimento del secondo anno di
permanenza nel grado e, se idonei, promossi con tale decorrenza.
2. Gli ufficiali in ferma prefissata possono partecipare, in
relazione al titolo di studio posseduto e se sono in possesso dei
requisiti indicati dal relativo bando, ai concorsi per il
reclutamento di:
a) ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali di cui
all'art. 653 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
b) ufficiali in servizio permanente dei ruoli speciali di cui
all'art. 659 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
Il servizio prestato in qualita' di ufficiale in ferma prefissata
costituisce titolo valutabile ai fini della formazione delle
graduatorie di merito.

                               Art. 21 


Trattamento dei dati personali


1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 679/2016
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di
seguito regolamento), si informano i candidati che il trattamento dei
dati personali da loro forniti in sede di partecipazione al
concorso/procedura di reclutamento o, comunque, acquisiti a tal fine,
e' finalizzato esclusivamente all'espletamento delle relative
attivita' istituzionali. Il trattamento dei dati personali e
particolari avverra' a cura dei soggetti a cio' appositamente
autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle commissioni
previste dal presente bando, con l'utilizzo di procedure anche
informatizzate e con l'ausilio di apposite banche-dati automatizzate,
nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalita'
per cui i dati personali e particolari sono trattati; cio' anche in
caso di eventuale comunicazione a terzi e anche successivamente
all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego/servizio, per le
finalita' inerenti alla gestione del rapporto stesso.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli
eventuali titoli previsti dal presente bando, pena l'esclusione dal
concorso o dalla procedura di reclutamento.
3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:
a) il titolare del trattamento e' la direzione generale per il
Personale militare, con sede in Roma al viale dell'Esercito n. 186.
Il titolare puo' essere contattato inviando apposita e-mail ai
seguenti indirizzi di posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it
- posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it
b) il responsabile per la protezione dei dati personali puo'
essere contattato ai seguenti recapiti e-mail: rpd@difesa.it -
indirizzo posta elettronica certificata: rpd@postacert.difesa.it -
come reso noto sul sito istituzionale www.difesa.it
c) la finalita' del trattamento e' costituita
dall'instaurazione del rapporto d'impiego/servizio e trova la sua
base giuridica nel decreto legislativo n. 66/2010 e nel decreto del
Presidente della Repubblica n. 90/2010, con particolare riferimento
agli articoli da 1053 a 1075;
d) i dati potranno essere comunicati alle amministrazioni
pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del
concorso/procedura di reclutamento e alla posizione
giuridico-economica o di impiego del candidato, nonche' agli enti
previdenziali;
e) l'eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai sensi delle
disposizioni previste dal regolamento, di cui all'art. 49, paragrafo
1, lettera d) e paragrafo 4, nonche' ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica n. 90/2010, secondo le prescrizioni
previste dall'art. 1055, commi 5 e 7;
f) il periodo di conservazione per i militari e per i cittadini
idonei/vincitori e' stabilito in un arco temporale non superiore alla
permanenza in servizio e sino al collocamento in congedo e relativo
versamento agli enti competenti; per i cittadini non idonei/non
vincitori e' fissato sino al conseguimento delle finalita' pubbliche
per le quali i dati sono trattati, ivi compresa la tutela degli
interessi dell'amministrazione della difesa presso le competenti sedi
giudiziarie;
g) l'eventuale reclamo potra' essere proposto all'Autorita'
garante per la protezione dei dati personali, in qualita' di
Autorita' di controllo, con sede in Piazza Venezia n. 11 - 00187
Roma, indirizzi e-mail: garante@gpdp.it - protocollo@pec.gpdp.it
4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti previsti dagli
articoli da 15 a 21 del citato regolamento, tra i quali il diritto di
accedere ai dati che li riguardano, il diritto di rettificare,
aggiornare, completare, cancellare i dati erronei, incompleti o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di
opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali diritti
potranno essere fatti valere nei confronti della direzione generale
per il Personale militare, titolare del trattamento.
Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla
normativa vigente, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Roma, 23 dicembre 2020

Il direttore generale: Ricca

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