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CAMERA DEI DEPUTATI

Concorso pubblico, per esami, a venticinque posti di Consigliere
parlamentare della professionalita' generale della Camera dei
deputati, con lo stato giuridico e il trattamento economico iniziale
del quinto livello funzionale-retributivo stabiliti dal Regolamento
dei Servizi e del personale.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.32 del 23/4/2002
Ente:CAMERA DEI DEPUTATI
Località:Roma  (RM)
Codice atto:02E03192
Sezione:Organi costituzionali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:25
Scadenza:23/5/2002

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

               IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
 
Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 54 del
25 marzo 2002, con la quale e' stato approvato il bando del concorso
pubblico, per esami, a venticinque posti di Consigliere parlamentare
della professionalita' generale della Camera dei deputati;
Visti gli articoli 2, 7, 8, 9, 41, 46, 51, 52, 53, 57, 67, 70 e
71 del Regolamento dei Servizi e del personale della Camera dei
deputati;
Visti, in particolare, l'art. 41 del Regolamento dei Servizi e
del personale, che stabilisce le funzioni attribuite al quinto
livello funzionale-retributivo e l'art. 52, comma 1, lettera a), del
medesimo Regolamento, che reca la disciplina del requisito anagrafico
per la partecipazione ai concorsi;
Visto che, con la deliberazione sopra citata, l'Ufficio di
Presidenza, considerata la specificita' del servizio reso
all'istituzione parlamentare dal consigliere parlamentare, che rende
necessaria l'acquisizione di una professionalita' derivante dalla
concreta e prolungata applicazione alle diverse attivita'
dell'istituzione stessa, e considerata, altresi', l'esigenza che la
professionalita' acquisita sia posta al servizio dell'Amministrazione
per un adeguato numero di anni, anche con riferimento alle funzioni
di cui agli articoli 7, 8 e 9 del Regolamento dei Servizi e del
personale, ha ritenuto applicabile l'art. 52, comma 1, lettera a),
secondo periodo, del Regolamento dei Servizi e del personale in
materia di fissazione del limite massimo di eta' per la
partecipazione al presente concorso;
Visto il piano di reclutamento per il triennio 2001-2003,
approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 285 del
22 marzo 2001, resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera
dei deputati n. 1798 del 6 aprile 2001;
Visto il documento di verifica annuale del piano di reclutamento
per il triennio 2001-2003, approvato con deliberazione dell'Ufficio
di Presidenza n. 47 del 12 marzo 2002, resa esecutiva con decreto del
Presidente della Camera dei deputati n. 468 del 21 marzo 2002;
Visto il Regolamento dei concorsi per l'assunzione del personale
della Camera dei deputati, approvato con deliberazione dell'Ufficio
di Presidenza n. 161 del 14 luglio 1999, resa esecutiva con decreto
del Presidente della Camera dei deputati n. 1113 del 19 luglio 1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 23 luglio 1999, e
modificato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 242 del
27 luglio 2000, resa esecutiva con decreto del Presidente della
Camera dei deputati n. 1563 del 27 luglio 2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 178 del 1 agosto 2000;
 
Decreta
 
Art. 1.
 
Posti messi a concorso
 
1. E' indetto un concorso pubblico, per esami, a venticinque
posti di Consigliere parlamentare della professionalita' generale
della Camera dei deputati (codice 027), con lo stato giuridico e il
trattamento economico iniziale del quinto livello
funzionale-retributivo stabiliti dal Regolamento dei Servizi e del
personale della Camera dei deputati.

                               Art. 2.
 
Riserva di posti
 
1. A favore del personale di ruolo dipendente della Camera dei
deputati e' riservato un numero di posti pari ad un decimo delle
assunzioni di cui all'art. 1 per coloro che risultino idonei e
riportino un punteggio finale almeno pari alla media dei punteggi
finali conseguiti dagli idonei.
2. A favore del personale di ruolo dipendente della Camera dei
deputati appartenente al quarto livello, che abbia maturato in tale
livello almeno cinque anni di anzianita', e' riservato, altresi', un
numero di posti pari ad un quinto delle assunzioni di cui all'art. 1
per coloro che risultino idonei e riportino un punteggio finale
almeno pari alla media dei punteggi finali conseguiti dagli idonei.

                               Art. 3.
 
Requisiti per l'ammissione
 
1. Per l'ammissione al concorso e' necessario il possesso dei
seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) eta' non superiore a 35 anni;
c) diploma di laurea conseguito presso le facolta' di
giurisprudenza, scienze politiche, economia, economia e commercio,
lettere e filosofia, scienze statistiche, ovvero altro diploma di
laurea dichiarato equipollente. Qualora il diploma di laurea sia
stato conseguito all'estero, esso e' considerato valido requisito di
partecipazione ove sia stato dichiarato equipollente, a tutti gli
effetti, ai sensi della normativa vigente, ad uno dei diplomi di
laurea conseguiti, in Italia, presso le facolta' indicate. Il
provvedimento di equipollenza deve essere rilasciato, a pena di
esclusione, entro la data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande di partecipazione e deve contenere
l'indicazione del diploma di laurea al quale equivale il titolo di
studio conseguito all'estero;
d) idoneita' fisica all'impiego, intesa come assenza di difetti
o imperfezioni che possono influire sul rendimento in servizio;
e) godimento dei diritti politici;
f) assenza di sentenze definitive di condanna, o di
applicazione della pena su richiesta, per reati che comportino la
destituzione ai sensi dell'art. 8 del Regolamento di disciplina per
il personale, di cui all'allegato D, anche se siano intervenuti la
prescrizione, o provvedimenti di amnistia, indulto, perdono
giudiziale o riabilitazione.
2. Qualora a carico dei vincitori risultino sentenze definitive
di condanna, o di applicazione della pena su richiesta, per reati
diversi da quelli previsti dal citato art. 8 del Regolamento di
disciplina per il personale, anche se siano intervenuti la
prescrizione, o provvedimenti di amnistia, indulto, perdono
giudiziale o riabilitazione, ovvero qualora risultino procedimenti
penali pendenti, il Presidente della Camera dei deputati, su proposta
del Segretario generale, valuta se vi sia compatibilita' con lo
svolgimento di attivita' e funzioni al servizio dell'istituto
parlamentare.
3. Ai fini della partecipazione al presente concorso, ai
dipendenti di ruolo della Camera dei deputati non e' richiesto il
requisito di cui al comma 1, lettera b).
4. I requisiti per l'ammissione al concorso, nonche' quelli che
diano titolo di preferenza, a parita' di punteggio, nella formazione
della graduatoria, devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione. I
titoli di preferenza utili ai fini della formazione della graduatoria
sono quelli definiti in materia di concorsi per l'accesso ai pubblici
impieghi dalla normativa vigente alla data di scadenza del termine
per la presentazione delle domande di partecipazione.
5. L'Amministrazione si riserva di chiedere in qualunque momento
della procedura la documentazione necessaria all'accertamento dei
requisiti, nonche' dei titoli di preferenza dichiarati, e di
provvedere direttamente all'accertamento dei medesimi requisiti e
titoli. La documentazione deve essere inoltrata dai candidati, e
pervenire all'Amministrazione, nei termini e con le modalita'
indicati nella richiesta. I termini stabiliti nella richiesta
dell'Amministrazione sono perentori, a pena di esclusione.
L'Amministrazione puo' procedere alla verifica dei requisiti per
l'ammissione in qualunque momento della procedura, anche successivo
alle prove d'esame.
6. L'Amministrazione non promuove regolarizzazioni o integrazioni
documentali, ne' consente regolarizzazioni o integrazioni documentali
oltre i termini stabiliti.
7. Il difetto dei requisiti prescritti per l'ammissione comporta
esclusione dal concorso. L'Amministrazione puo' disporre l'esclusione
dal concorso, in tutti i casi previsti dal presente bando, in ogni
fase della procedura, ovvero puo' non procedere all'inquadramento in
ruolo, dandone comunicazione agli interessati.
8. I candidati sono ammessi a sostenere le prove con riserva di
accertamento dei requisiti per l'ammissione al concorso.

                               Art. 4.
 
Domanda di partecipazione
 
1. La domanda di partecipazione al concorso e' redatta
utilizzando esclusivamente il modulo riportato in allegato A,
reperibile anche presso la Camera dei deputati, via della Missione,
n. 9, 00186 Roma, nonche' all'indirizzo Internet
http://www.camera.it. La domanda, sottoscritta dal candidato, deve
essere spedita alla Camera dei deputati, Servizio del personale,
Ufficio per il reclutamento e la formazione, Casella postale 34,
00187 Roma San Silvestro, esclusivamente a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento, entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie
speciale. La data di spedizione e' comprovata dal timbro a data
apposto dall'ufficio postale accettante. La domanda deve comunque
pervenire entro sessanta giorni dalla medesima data di pubblicazione.
A tal fine fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale
ricevente. Il candidato deve indicare sull'avviso di ricevimento il
codice del concorso (027). Alla domanda di partecipazione non deve
essere allegato alcun documento.
2. L'utilizzo di modalita' diverse da quelle indicate al comma 1
per l'invio della domanda di partecipazione comporta esclusione dal
concorso. L'Amministrazione tiene conto di un'eventuale sostituzione
della domanda gia' inviata dal candidato solo se spedita e pervenuta
entro i termini e con le medesime modalita' indicate al comma 1 e
solo se esplicitamente sostitutiva della precedente.
L'Amministrazione non promuove regolarizzazioni o integrazioni della
domanda di partecipazione, ne' consente regolarizzazioni o
integrazioni della medesima oltre i termini stabiliti.
3. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
mancata ricezione della domanda, ne' per la mancata restituzione
dell'avviso di ricevimento della domanda, dovute a disguidi postali o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a
forza maggiore.
4. Sul fronte della busta di spedizione il candidato deve
indicare il codice del concorso e i propri dati anagrafici, secondo
lo schema riportato in allegato B.
5. Ai fini della partecipazione al concorso, il candidato deve
dichiarare sotto la propria responsabilita', consapevole delle
conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci:
a) cognome e nome;
b) comune o eventuale Stato estero di nascita, sigla della
provincia;
c) data di nascita e sesso;
d) codice fiscale;
e) tipo e numero del documento di riconoscimento, in corso di
validita', che intende utilizzare per la partecipazione alle prove
del concorso;
f) il possesso dei requisiti indicati all'art. 3, comma 1,
lettere a), c), d), e) ed f);
g) se sia dipendente di ruolo della Camera dei deputati;
h) se si trovi in una delle condizioni di cui all'art. 3, comma
2;
i) la lingua straniera, scelta tra inglese (cod. 101), francese
(cod. 102), tedesco (cod. 103) e spagnolo (cod. 104), nella quale
intende sostenere la prova scritta di cui all'art. 6, comma 8,
lettera e), nonche' la prova orale obbligatoria di cui all'art. 6,
comma 13;
l) il recapito, completo di via, numero civico, codice di
avviamento postale, comune e provincia, presso il quale desidera
ricevere le comunicazioni relative al concorso e il numero telefonico
completo di prefisso;
m) l'Universita' e il codice della facolta' presso la quale il
titolo di studio e' stato conseguito (giurisprudenza cod. 201,
scienze politiche cod. 202, economia ed economia e commercio cod.
203, lettere e filosofia cod. 204, scienze statistiche cod. 205,
altro diploma di laurea dichiarato equipollente cod. 208), nonche' la
votazione riportata e la data di conseguimento;
n) il proprio consenso all'utilizzo dei dati personali forniti
per la partecipazione al concorso.
6. I candidati che, per infermita' temporanea, ovvero per
patologie non incompatibili con l'idoneita' fisica di cui all'art. 3,
comma 1, lettera d), abbiano esigenza di essere assistiti durante le
prove, devono comunicare l'esigenza stessa alla Camera dei deputati,
Servizio del personale, Ufficio per il reclutamento e la formazione,
via della Missione, n. 9, 00186 Roma, dopo la scadenza del termine
fissato per l'arrivo delle domande di partecipazione.
7. L'Amministrazione dispone l'esclusione nei casi di domande non
sottoscritte dal candidato ovvero redatte senza l'utilizzo del modulo
di cui al comma 1 del presente articolo, di domande spedite oltre il
termine di trenta giorni di cui al comma 1 del presente articolo, di
domande che, anche se spedite in tempo utile, pervengano oltre il
termine di sessanta giorni di cui al medesimo comma 1 del presente
articolo, nonche' di domande nelle quali il candidato non abbia
dichiarato il possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 1,
lettere a), b), c), d), e), f).

                               Art. 5.
 
Comunicazioni con i candidati
 
1. Il candidato deve comunicare alla Camera dei deputati,
Servizio del personale, Ufficio per il reclutamento e la formazione,
via della Missione, n. 9, 00186 Roma, con lettera raccomandata,
qualunque cambiamento del recapito di cui all'art. 4, comma 5,
lettera l). L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' ed
alcun onere per la mancata possibilita' di invio, la dispersione o il
mancato recapito di comunicazioni al candidato dipendenti da mancata,
inesatta o incompleta indicazione del recapito nella domanda di
partecipazione o da mancata, inesatta, incompleta o tardiva
comunicazione del cambiamento del recapito stesso, ne' per eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

                               Art. 6.
 
Prove d'esame
 
1. Gli esami consistono in una prova selettiva, sei prove scritte
e una prova orale.
2. La prova selettiva consiste in 100 quesiti, a risposta
multipla e a correzione informatizzata, concernenti le materie di cui
all'allegato C. I quesiti oggetto della prova saranno estratti da un
volume di cui l'Amministrazione curera' la pubblicazione.
L'Amministrazione declina ogni responsabilita' in ordine a volumi di
quesiti non editi dalla stessa Amministrazione.
3. Per lo svolgimento della prova selettiva i candidati sono
distribuiti in turni successivi, mediante sorteggio della lettera di
inizio delle convocazioni.
4. La prova selettiva e' valutata in centesimi, con la
sottrazione di 1 punto per ogni risposta errata e di 0,8 punti per
ogni risposta omessa. Il punteggio riportato nella prova selettiva e'
comunicato agli interessati il primo giorno non festivo seguente a
ciascuna giornata di prove, mediante affissione di elenchi presso la
Camera dei deputati, albo del Servizio del personale, via della
Missione n. 9, 00186 Roma.
5. L'ammissione alle prove scritte e' deliberata al termine della
sessione dedicata alla prova selettiva. Sono ammessi alle prove
scritte i candidati che, in base al punteggio riportato nella prova
selettiva, si siano collocati entro il 200o posto. Il predetto numero
di duecento ammessi puo' essere superato per ricomprendervi i
candidati risultati ex-aequo all'ultimo posto utile dell'elenco di
idoneita'.
6. L'elenco dei candidati ammessi alle prove scritte sara'
affisso presso la Camera dei deputati, albo del Servizio del
personale, via della Missione n. 9, 00186 Roma, a partire dalla data
che sara' indicata nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - del
secondo venerdi' successivo all'ultima giornata della prova
selettiva. L'affissione dell'elenco degli ammessi alle prove scritte
costituisce notifica a tutti gli effetti. Dalla data di affissione
decorre il termine di trenta giorni per la proposizione di eventuali
ricorsi.
7. Le prove scritte tendono ad accertare la conoscenza
approfondita delle materie oggetto delle prove, la capacita' di
correlare i concetti nei vari ambiti disciplinari, la capacita' di
individuare e sintetizzare gli aspetti salienti di una questione,
anche ai fini della elaborazione di un'ipotesi di soluzione ad uno
specifico caso proposto, la capacita' di espressione.
8. Le prove scritte sono sei, delle quali cinque comuni a tutti i
candidati e una, a scelta di ciascun candidato, volta a verificare
l'inclinazione verso specifici indirizzi culturali:
a) la prima prova scritta consiste nell'esame di questioni
attinenti ad avvenimenti e problematiche di storia d'Italia dal 1848
ad oggi. Il tempo a disposizione e' di cinque ore;
b) la seconda prova scritta consiste nell'esame di questioni di
diritto costituzionale, con eventuale riferimento anche ai principali
caratteri degli ordinamenti costituzionali dei Paesi dell'Unione
europea e all'ordinamento dell'Unione europea. Il tempo a
disposizione e' di cinque ore;
c) la terza prova scritta consiste nell'esame di questioni di
diritto e procedura parlamentare. Il tempo a disposizione e' di
quattro ore;
d) la quarta prova scritta consiste nell'esame di questioni di
diritto amministrativo, con eventuale riferimento anche alla
contabilita' dello Stato e degli enti pubblici. Il tempo a
disposizione e' di cinque ore;
e) la quinta prova scritta consiste nella sintesi, nella lingua
straniera scelta dal candidato nella domanda di partecipazione tra
inglese, francese, tedesco e spagnolo, senza l'ausilio del
vocabolario, di un testo redatto nella medesima lingua. Il testo
riguarda argomenti di carattere giuridico o economico. Il tempo a
disposizione e' di novanta minuti;
f) la sesta prova scritta consiste nell'esame di questioni di
diritto civile ovvero di questioni di politica economica, secondo la
scelta di ciascun candidato dopo il sorteggio delle due prove. Il
tempo a disposizione e' di cinque ore.
9. Le prove scritte sono corrette previo abbinamento in forma
anonima delle buste contenenti gli elaborati di ciascun candidato.
10. Le prove scritte sono valutate in trentesimi. Sono ammessi
alla prova orale i candidati che nelle prove scritte conseguono un
punteggio medio non inferiore a 21/30, con non meno di 18/30 in
ciascuna prova.
11. L'elenco dei candidati ammessi alla prova orale sara' affisso
presso la Camera dei deputati, albo del Servizio del personale, via
della Missione n. 9, 00186 Roma, nel rispetto delle disposizioni di
cui all'art. 8, comma 2. L'affissione dell'elenco degli ammessi alla
prova orale costituisce notifica a tutti gli effetti. Dalla data di
affissione decorre il termine di trenta giorni per la proposizione di
eventuali ricorsi.
12. L'Amministrazione richiede ai candidati ammessi a sostenere
la prova orale il completamento delle dichiarazioni rese nella
domanda di partecipazione e la presentazione di un curriculum vitae.
13. La prova orale consiste in un colloquio teso a completare la
valutazione della preparazione e dell'aggiornamento culturale del
candidato in relazione alle materie oggetto della prova selettiva e a
tutte le materie oggetto delle prove scritte. Il colloquio tende
anche a valutare la personalita' e le attitudini del candidato, con
particolare riferimento alla capacita' di individuazione, selezione e
soluzione dei problemi e alla capacita' di applicazione concreta del
sapere teorico. Nel corso della prova orale si procede altresi'
all'accertamento della capacita' di utilizzo di un personal computer
per la produzione di documenti, con particolare riferimento alle
tecniche di ricerca, attraverso Internet, di dati e documenti
disponibili presso i principali siti istituzionali.
14. La prova orale e' valutata in trentesimi. Conseguono
l'idoneita' i candidati che ottengono un punteggio non inferiore a
21/30.
15. I candidati possono sostenere una prova orale facoltativa
sulla conoscenza di non piu' di due lingue straniere tra quelle
indicate nell'allegato C. La prova facoltativa e' valutata in
trentesimi, con l'attribuzione di un punteggio variabile fino ad un
massimo di 0,5 per ogni lingua.
16. Il punteggio complessivo e' costituito dalla media tra il
punteggio medio delle prove scritte e il punteggio della prova orale.
17. Al punteggio complessivo e' aggiunto il punteggio della prova
facoltativa.
18. Il punteggio finale cosi' risultante costituisce il punteggio
di concorso.
19. Nella formazione della graduatoria finale si tiene conto
della riserva di posti di cui all'art. 2, nonche', a parita' di
punteggio, dei titoli di preferenza di cui all'art. 3, comma 4.

                               Art. 7.
 
Commissione esaminatrice
 
1. La Commissione esaminatrice e' nominata con decreto del
Presidente della Camera dei deputati.
2. La Commissione puo' aggregarsi membri esperti, anche per
singole fasi della procedura di concorso.
3. La Commissione dispone le prove d'esame; cura l'osservanza
delle istruzioni impartite ai candidati dalla Commissione stessa,
ovvero dall'Amministrazione, per il corretto svolgimento delle prove
e dispone l'esclusione dei candidati che contravvengano alle stesse;
determina i criteri di valutazione delle prove scritte; fissa i
termini necessari per consentire le comunicazioni relative alle fasi
del procedimento concorsuale ai sensi dell'art. 8, comma 2; decide
sull'ammissione dei candidati alle prove scritte e alla prova orale;
approva la graduatoria finale del concorso.

                               Art. 8.
 
Diari d'esame e avvisi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie
speciale
 
1. I candidati devono presentarsi per sostenere la prova
selettiva nel giorno, nell'ora e nella sede che saranno indicati
nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - del 16 luglio 2002,
muniti del documento di riconoscimento, in corso di validita',
indicato nella domanda di partecipazione. Nella medesima Gazzetta
Ufficiale - 4a serie speciale - saranno pubblicate le informazioni
sulla disponibilita' del volume di quesiti di cui all'art. 6, comma
2.
2. Nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - del secondo
venerdi' successivo all'ultima giornata della prova selettiva saranno
fornite, insieme con la data a partire dalla quale sara' disponibile
l'elenco degli ammessi alle prove scritte, anche le informazioni
inerenti la pubblicazione del diario delle prove scritte nella
Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - e le informazioni inerenti
la pubblicazione dell'elenco degli ammessi alla prova orale presso la
Camera dei deputati, albo del Servizio del personale, via della
Missione n. 9, 00186 Roma.
3. Tutte le informazioni pubblicate nella Gazzetta Ufficiale -
4a serie speciale - assumono valore di notifica a tutti gli effetti e
possono essere sostituite, con valore di notifica a tutti gli
effetti, da comunicazioni individuali ai singoli candidati.

                               Art. 9.
 
R i c o r s i
 
1. Avverso i provvedimenti della procedura concorsuale e'
proponibile ricorso, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Regolamento
per la tutela giurisdizionale dei dipendenti della Camera dei
deputati, alla Commissione giurisdizionale per il personale, via
degli Uffici del Vicario n. 49, 00186 Roma. Il ricorso e' proponibile
entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento, ovvero
dalla data di pubblicazione degli elenchi degli ammessi o di altro
provvedimento di carattere generale nell'albo del Servizio del
personale, via della Missione n. 9, 00186 Roma.

                              Art. 10.
 
Informazioni disponibili sul sito Internet dell'Amministrazione
 
1. Le informazioni relative alle fasi della procedura di concorso
saranno disponibili all'indirizzo Internet http://www.camera.it In
particolare, saranno disponibili a tale indirizzo le informazioni
concernenti il punteggio riportato nella prova selettiva, le
informazioni concernenti gli elenchi degli ammessi alle prove scritte
e alla prova orale, nonche' tutte le informazioni oggetto di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale.

                              Art. 11.
 
Dati personali
 
1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il
Servizio del personale, Ufficio per il reclutamento e la formazione,
ai soli fini della gestione della procedura concorsuale e possono
essere comunicati a soggetti terzi che forniscono specifici servizi
elaborativi strumentali allo svolgimento della medesima procedura.
2. Il conferimento dei dati personali e' obbligatorio ai fini
della partecipazione al concorso.

                              Art. 12.
 
Assunzione dei vincitori
 
1. I vincitori del concorso ricevono apposito avviso e sono
sottoposti ad esami medici, al fine di accertarne l'idoneita' fisica
all'impiego.
2. I vincitori del concorso devono presentare, entro trenta
giorni dalla data della richiesta e sotto pena di decadenza, i
documenti attestanti il possesso di tutti i requisiti dichiarati. I
documenti medesimi possono essere sostituiti da una dichiarazione
resa ai sensi dell'art. 46 del Decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, entro il medesimo termine di
trenta giorni dalla data della richiesta e sotto pena di decadenza.
In tal caso, l'Amministrazione provvede ad acquisire d'ufficio i
predetti documenti. Qualora emerga la non veridicita' della
dichiarazione resa, il dichiarante incorre nelle sanzioni penali
previste dall'art. 76 del citato Decreto del Presidente della
Repubblica n. 445 del 2000.
3. I vincitori sono inquadrati in ruolo subordinatamente
all'esito favorevole degli accertamenti medici e condizionatamente
all'effettivo possesso di tutti i requisiti richiesti.
4. I vincitori chiamati in servizio sono sottoposti ad un periodo
di prova della durata di un anno, prorogabile di un altro anno, e
sono confermati in ruolo se superano la prova stessa. Durante il
periodo di prova essi hanno gli stessi doveri e gli stessi diritti
del personale di ruolo e godono dello stesso trattamento economico.
5. Al termine del periodo di prova, il Segretario generale
dispone la conferma in ruolo. Il periodo di prova e' valido a tutti
gli effetti. In caso di risoluzione del rapporto di impiego, disposta
con decreto del Presidente della Camera dei deputati, su proposta del
Segretario generale, e' corrisposta un'indennita' pari a due
mensilita' del trattamento economico goduto durante il periodo di
prova, ovvero a quattro mensilita' se il periodo di prova sia stato
prorogato.
Roma, 11 aprile 2002
Il Presidente: Casini
Il segretario generale: Zampetti

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