Bando di concorso 2022 funzionari coesione Presidenza del Consiglio / RIPAM - Mininterno.net
 
 
 

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Bandi di concorso --> Lista bandi --> Dettaglio atto

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorso pubblico per il reclutamento a tempo determinato di
duemilaventidue posti di personale non dirigenziale di area III -
F1 o categorie equiparate, nelle amministrazioni pubbliche con
ruolo di coordinamento nazionale nell'ambito degli interventi
previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale
per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, nelle
autorita' di gestione, negli organismi intermedi e nei soggetti
beneficiari delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,
Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

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Fonte:Gazzetta ufficiale "Concorsi ed Esami" n.82 del 15/10/2021
Ente:PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Località:Roma  (RM)
Codice atto:21E11737
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:2022
Scadenza:15/11/2021
Tags:Tecnici

Pagina ufficiale
Forum di discussione

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della funzione pubblica

Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante
«Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni» e, in particolare
l'art. 4, comma 3-quinquies;
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante
«Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere
b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l),
m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per la
concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la
prevenzione dell'assenteismo»;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure
urgenti in materia di salute e sostegno al lavoro e all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 2020,
n. 77;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei
concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24
aprile 2020, recante «Determinazione dei compensi da corrispondere ai
componenti delle commissioni esaminatrici e della Commissione per
l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche
amministrazioni (RIPAM)»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686 concernente «Norme di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3»;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il
diritto al lavoro dei disabili», e in particolare l'art. 3 e l'art.
18, comma 2, concernenti le quote d'obbligo occupazionali in favore
delle categorie protette;
Tenuto conto che, in caso di scopertura delle quote di riserva di
cui gli articoli 3 e 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68,
all'atto dell'assunzione le amministrazioni del presente bando
applicheranno la riserva dei posti in favore delle categorie
protette;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate»;
Visto il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150, recante
«Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante «Misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per
l'efficienza degli uffici giudiziari», convertito, con modificazioni,
nella legge 11 agosto 2014, n. 114, e in particolare l'art. 50, comma
1, che introduce l'art. 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,
n. 221;
Visto il decreto legislativo 25 marzo 2010, n. 6, recante
«Riorganizzazione del Centro di formazione e studi (Formez), a norma
dell'art. 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69»;
Considerato che il Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri, per l'organizzazione del
concorso indetto con il presente bando, si avvale anche
dell'Associazione Formez PA;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
«Codice dell'ordinamento militare», e in particolare gli articoli 678
e 1014;
Visto l'art. 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»;
Visto l'art. 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»;
Visto l'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,
recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre
2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, recante
il «Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n.
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante
«Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva n. 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei
dati)»;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante
«Attuazione della direttiva (UE) n. 2016/680 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da
parte delle autorita' competenti a fini di prevenzione, indagine,
accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni
penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il
«Codice dell'amministrazione digitale»;
Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216
recanti, rispettivamente, «Attuazione della direttiva n. 2000/43/CE
per la parita' di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla
razza e dall'origine etnica», e «Attuazione della direttiva n.
2000/78/CE per la parita' di trattamento in materia di occupazione e
di condizioni di lavoro»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 8 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante
l'attuazione della direttiva n. 2006/54/CE relativa al principio
delle pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e
donne in materia di occupazione e impiego;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante «Riforma degli
ordinamenti didattici universitari»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509,
concernente il «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia
didattica degli atenei»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, concernente «Modifiche al
regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli
atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509
del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 9 luglio 2009 concernente l'equiparazione tra classi
delle lauree di cui al decreto n. 509 del 1999 e classi delle lauree
di cui al decreto n. 270 del 2004, ai fini della partecipazione ai
pubblici concorsi;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 9 luglio 2009, in materia di equiparazioni tra diplomi
di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) decreto
n. 509 del 1999 e lauree magistrali (LM) decreto n. 270 del 2004, ai
fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo»,
convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modifiche ed
integrazioni, e in particolare l'art. 8, concernente l'invio per via
telematica delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi
per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni;
Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 17 dicembre 2013 e successive modificazioni
ed integrazioni, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione,
sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca,
e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di
sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti
l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione»
e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
Visto il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo
e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione
del 3 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della
Commissione del 22 settembre 2014, recante modalita' di esecuzione
del regolamento (UE) n. 1303/2013;
Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 18 luglio 2018, che modifica, tra gli altri, i
regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 1304/2013;
Visto la comunicazione della Commissione europea COM (2010) 2020
del 3 marzo 2010, «Europa 2020, una strategia per una crescita
intelligente, sostenibile e inclusiva», alla cui realizzazione
contribuiscono i fondi strutturali e di investimento europei (di
seguito «fondi SIE»);
Visto il Position Paper della Commissione europea sull'Italia del
9 novembre 2012, che invita le istituzioni italiane a sostenere la
qualita', l'efficacia e l'efficienza della pubblica amministrazione,
attraverso gli obiettivi tematici 2 e 11 che prevedono,
rispettivamente di «Migliorare l'accesso alle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, nonche' l'impiego e la
qualita' delle medesime» e di «Rafforzare la capacita' istituzionale
delle autorita' pubbliche e delle parti interessate e
un'Amministrazione pubblica efficiente»;
Viste le raccomandazioni specifiche per Paese del 2019 e del 2020
e, in particolare, la raccomandazione del Consiglio sul programma
nazionale di riforma 2020 dell'Italia e che formula un parere del
Consiglio sul programma di stabilita' 2020 dell'Italia (2020/C
282/12), richiama l'Italia all'adozione di provvedimenti nel 2020 e
nel 2021 finalizzati al miglioramento dell'efficienza del sistema
giudiziario e del funzionamento della pubblica amministrazione;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023», e in particolare l'art. 1,
commi da 179 a 183;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con
modificazioni dalla legge dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante
«Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa
delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della
giustizia»;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 179, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, cosi' come modificato dal citato decreto-legge
9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6
agosto 2021, n. 113;
Considerato che, l'art. 1, comma 179, della legge 30 dicembre
2020, n. 178 dispone tra l'altro che gli oneri finanziari per la
copertura dei posti messi a concorso sono a carico delle
disponibilita' del Programma operativo complementare al Programma
operativo nazionale Governance e capacita' istituzionale 2014 - 2020,
di cui alla delibera CIPE n. 46/2016 del 10 agosto 2016, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 28 dicembre 2016, integrato sul
piano finanziario dalla deliberazione del CIPE n. 36/2020 del 28
luglio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 2
settembre 2020, in applicazione dell'art. 242, commi 2 e 5, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
Visto l'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
nella parte in cui dispone che «con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il sud e la
coesione territoriale di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base della ricognizione del
fabbisogno di personale operato dall'Agenzia per la coesione
territoriale, sono ripartiti tra le amministrazioni interessate le
risorse finanziarie e il personale di cui al comma 179,
individuandone i profili professionali e le categorie»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30
marzo 2021, su proposta del Ministro per il sud e la coesione
territoriale di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con cui, ai sensi dell'art. 1,
comma 180, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono ripartiti tra
le amministrazioni interessate le risorse finanziarie e il personale
di cui al comma 179, individuandone i profili professionali e le
categorie;
Visto il parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 espresso sul richiamato
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 marzo 2021
nella seduta del 25 marzo 2021 (Repertorio atto n. 11/CU);
Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con
modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante «Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici», e
in particolare l'art. 10;
Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con
modificazioni dalla legge 16 settembre 2021 n. 126, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per
l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche»;
Tenuto conto del concorso pubblico per il reclutamento a tempo
determinato di 2.800 unita' di personale non dirigenziale di area III
- F1 o categorie equiparate nelle amministrazioni pubbliche con ruolo
di coordinamento nazionale nell'ambito degli interventi previsti
dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i
cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, nelle autorita' di
gestione, negli organismi intermedi e nei soggetti beneficiari delle
Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,
Sardegna e Sicilia (Gazzetta Ufficiale n. 27 del 6 aprile 2021 -
Gazzetta Ufficiale n. 46 dell'11 giugno 2021);
Considerata l'esigenza di reclutare personale non dirigenziale in
possesso delle correlate professionalita' e di adeguato titolo di
studio coerente con i profili da selezionare, nell'ambito del
contigente di cui all'art. 1, comma 179, della legge 30 dicembre
2020, n. 178;
Tenuto conto della necessita' di garantire la tutela della salute
pubblica nell'attuale situazione epidemiologica da COVID-19;
Tenuto conto che il presente bando disciplina, in via esclusiva,
il concorso di cui all'art. 10, comma 4, decreto-legge 1° aprile
2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio
2021, n. 76, anche in deroga alla disciplina regolamentare in materia
di concorsi degli enti interessati, in considerazione della
specialita' della procedura, della necessita' della uniformita' della
stessa e della simultaneita' e della globalita' del percorso avviato;
Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro relativi
al personale dei comparti delle amministrazioni destinatarie del
presente bando;
Visto il sistema di classificazione dei profili professionali del
personale oggetto del presente bando di concorso;

Delibera:

Art. 1

Posti messi a concorso

1. E' indetto un concorso pubblico per il reclutamento a tempo
determinato di 2.022 unita' di personale non dirigenziale di Area III
F1 o categorie equiparate nelle amministrazioni pubbliche con ruolo
di coordinamento nazionale nell'ambito degli interventi previsti
dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i
cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, nelle autorita' di
gestione, negli organismi intermedi e nei soggetti beneficiari delle
Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,
Sardegna e Sicilia.
2. Le unita' di personale di cui al comma 1 sono cosi'
ripartite:
A. Funzionario esperto tecnico (codice FT/COE) con competenza
in materia di supporto e progettazione tecnica, esecuzione di opere e
interventi pubblici e gestione dei procedimenti legati alla loro
realizzazione (es. mobilita', edilizia pubblica, rigenerazione urbana
ed efficientamento energetico, etc.):
numero milleduecentosettanta unita' di personale a tempo
determinato cosi' suddivise:
centosedici unita' nelle amministrazioni rientranti
nell'ambito territoriale della Regione Abruzzo;
cinquantatre' unita' nelle amministrazioni rientranti
nell'ambito territoriale della Regione Basilicata;
centosettantotto unita' nelle amministrazioni rientranti
nell'ambito territoriale della Regione Calabria;
duecentonovantasette unita' nelle amministrazioni rientranti
nell'ambito territoriale della Regione Campania;
trentuno unita' nelle amministrazioni rientranti nell'ambito
territoriale della Regione Molise;
centonovantasette unita' nelle amministrazioni rientranti
nell'ambito territoriale della Regione Puglia;
centosessantaquattro unita' nelle amministrazioni rientranti
nell'ambito territoriale della Regione Sardegna;
duecentotrentaquattro unita' nelle amministrazioni rientranti
nell'ambito territoriale della Regione Sicilia;
B. Funzionario esperto in gestione, rendicontazione e
controllo (codice FG/COE) con competenza in materia di supporto alla
programmazione e pianificazione degli interventi, nonche' alla
gestione, al monitoraggio e al controllo degli stessi ivi compreso il
supporto ai processi di rendicontazione richiesti dai diversi
soggetti finanziatori, anche attraverso l'introduzione di sistemi
gestionali piu' efficaci e flessibili tra le amministrazioni e i
propri fornitori:
numero settecentotrentatre' unita' di personale a tempo
determinato cosi' suddivise:
settantaquattro unita' nelle amministrazioni rientranti
nell'ambito territoriale della Regione Abruzzo;
quaranta unita' nelle amministrazioni rientranti
nell'ambito territoriale della Regione Basilicata;
novantaquattro unita' nelle amministrazioni rientranti
nell'ambito territoriale della Regione Calabria;
centottantanove unita' nelle amministrazioni rientranti
nell'ambito territoriale della Regione Campania;
ventuno unita' nelle amministrazioni rientranti nell'ambito
territoriale della Regione Molise;
centoquarantanove unita' nelle amministrazioni rientranti
nell'ambito territoriale della Regione Puglia;
ottantotto unita' nelle amministrazioni rientranti
nell'ambito territoriale della Regione Sardegna;
settantotto unita' nelle amministrazioni rientranti
nell'ambito territoriale della Regione Sicilia;
E. Funzionario esperto analista informatico (codice FI/COE)
con competenza in materia di analisi dei sistemi esistenti e
definizione di elementi di progettazione di dati logici per i sistemi
richiesti dai fabbisogni di digitalizzazione delle amministrazioni.
Identificazione e progettazione di chiavi per i dati e definizione di
cataloghi di dati. Definizione e realizzazione delle condizioni di
interoperabilita' per l'acquisizione e scambio di dati utili alle
amministrazioni:
numero diciannove unita' di personale a tempo determinato
cosi' suddivise:
sette unita' nelle amministrazioni rientranti nell'ambito
territoriale della Regione Abruzzo;
una unita' nelle amministrazioni rientranti nell'ambito
territoriale della Regione Basilicata;
quattro unita' nelle amministrazioni rientranti nell'ambito
territoriale della Regione Molise;
due unita' nelle amministrazioni rientranti nell'ambito
territoriale della Regione Puglia;
quattro unita' nelle amministrazioni rientranti nell'ambito
territoriale della Regione Sardegna;
una unita' nelle amministrazioni rientranti nell'ambito
territoriale della Regione Sicilia;
Per l'individuazione delle amministrazioni rientranti in ciascuno
degli ambiti regionali richiamati si rinvia all'allegato 1 del
presente bando pubblicato sul sito del Dipartimento della funzione
pubblica www.funzionepubblica.gov.it e sul sito
http://riqualificazione.formez.it
Secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 179, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, il contratto di lavoro a tempo determinato
avra' durata corrispondente ai programmi operativi complementari e
comunque non superiore a trentasei mesi.
3. Ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, il trenta per cento dei posti e' riservato ai
volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate
congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, ai
volontari in servizio permanente, nonche' agli ufficiali di
complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata
che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ove in
possesso dei requisiti previsti dal bando.
4. Le riserve di legge, in applicazione della normativa vigente,
e i titoli di preferenza sono valutati esclusivamente ai fini della
formazione della graduatoria finale di merito di cui al successivo
art. 9.

                               Art. 2 

Requisiti per l'ammissione

1. Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti
requisiti che devono essere posseduti alla data di scadenza dei
termini per la presentazione della domanda di partecipazione nonche'
al momento dell'assunzione:
a) essere cittadini italiani o di altro Stato membro
dell'Unione europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di
uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del
diritto di soggiorno permanente o cittadini di Paesi terzi che siano
titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello
status di protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 38 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per i soggetti di cui all'art. 38
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 essere in possesso dei
requisiti, ove compatibili, di cui all'art. 3 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174;
b) avere un'eta' non inferiore ai diciotto anni;
c) essere in possesso di uno dei seguenti titolo di studio:
A. Funzionario esperto tecnico (codice FT/COE):
laurea (L): L-1 - Beni culturali; L-43 - Tecnologie per la
conservazione e il restauro dei beni culturali L; L-7 - Ingegneria
civile e ambientale; L-17 - Scienze dell'architettura; L-21 - Scienze
della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e
ambientale; L-23 - Scienze e tecniche dell'edilizia; L-32 - Scienze e
tecnologie per l'ambiente e la natura; L-34 - Scienze geologiche;
laurea magistrale (LM): LM-10 - Conservazione dei beni
architettonici e ambientali; LM-11 - Conservazione e restauro dei
beni culturali; LM-23 - Ingegneria civile; LM-24 - Ingegneria dei
sistemi edilizi; LM-26 Ingegneria della sicurezza; LM-3
- Architettura del paesaggio; LM-4 - Architettura e ingegneria
edile-architettura; LM-48 - Pianificazione territoriale urbanistica e
ambientale; LM-75 - Scienze e tecnologie per l'ambiente e il
territorio; LM-74 Scienze e tecnologie geologiche; LM-79 - Scienze
geofisiche; LM-35 - Ingegneria per l'ambiente e il territorio; LM-31
- Ingegneria gestionale; o titoli equiparati secondo la normativa
vigente;
B. Funzionario esperto in gestione, rendicontazione e
controllo (codice FG/COE):
laurea (L): L-14 Scienze dei servizi giuridici; L-16
Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione; L-18 Scienze
dell'economia e della gestione aziendale; L-33 Scienze economiche;
L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali;
laurea magistrale (LM): LMG/01 - Giurisprudenza; LM-63
- Scienze delle pubbliche amministrazioni; LM-56 - Scienze
dell'economia; LM-77 - Scienze economico-aziendali; LM-76 - Scienze
economiche per l'ambiente e la cultura; LM-16 - Finanza; LM-87
- Servizio sociale e politiche sociali; LM-52 - Relazioni
internazionali; LM-62 - Scienze della politica; LM-81 - Scienze per
la cooperazione allo sviluppo; LM-88 - Sociologia e ricerca sociale;
LM-90 - Studi europei; o titoli equiparati secondo la normativa
vigente.
E. Funzionario esperto analista informatico (codice FI/COE):
laurea (L): L-8 - Ingegneria dell'informazione; L-31
- Scienze e tecnologie informatiche; L-35 - Scienze matematiche; L-41
- Statistica;
laurea magistrale (LM): LM-18 - Informatica; LM-66
- Sicurezza informatica; LM-32 - Ingegneria informatica; LM-40
- Matematica; LM-91 - Tecniche e metodi per la societa'
dell'informazione; LM-82 - Scienze statistiche; LM-83 - Scienze
statistiche attuariali e finanziarie; LM-16 - Finanza; LM-29
- Ingegneria elettronica; o titoli equiparati secondo la normativa
vigente.
Il titolo sopra citato si intende conseguito presso universita' o
altri istituti equiparati della Repubblica. I candidati in possesso
di titolo accademico rilasciato da un Paese dell'Unione europea o da
uno Paese terzo sono ammessi alle prove concorsuali, purche' il
titolo sia stato dichiarato equivalente con provvedimento della
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, sentito il Ministero dell'universita' e della ricerca, ai
sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 ovvero sia stata attivata la predetta procedura di
equivalenza. Il candidato e' ammesso con riserva alle prove di
concorso in attesa dell'emanazione di tale provvedimento. La
dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il
provvedimento sia gia' stato ottenuto per la partecipazione ad altri
concorsi. La modulistica e la documentazione necessaria per la
richiesta di equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica www.funzionepubblica.gov.it
d) idoneita' fisica allo svolgimento delle funzioni cui il
concorso si riferisce. Tale requisito sara' accertato prima
dell'assunzione all'impiego;
e) godimento dei diritti civili e politici;
f) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
g) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti o licenziati
da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera
d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle
corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi
nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti;
h) non aver riportato condanne penali, passate in giudicato,
per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici;
i) per i candidati di sesso maschile, posizione regolare nei
riguardi degli obblighi di leva secondo la vigente normativa
italiana;
2. Per i candidati diversi dai cittadini italiani e dai cittadini
di uno Stato membro dell'Unione europea i precedenti punti e), f) si
applicano solo in quanto compatibili.
3. I candidati vengono ammessi alle prove concorsuali con
riserva, fermo restando quanto previsto dall'art. 13, comma 4, del
presente bando di concorso.

                               Art. 3 

Procedura concorsuale

1. Il concorso e' espletato in base alla procedura di seguito
indicata, che si articola attraverso le seguenti fasi:
a) una prova selettiva scritta distinta per i codici concorso
di cui al precedente art. 1, comma 1, secondo la disciplina dell'art.
6, che si svolgera' esclusivamente mediante l'utilizzo di strumenti
informatici e piattaforme digitali, anche in sedi decentrate e anche
con piu' sessioni consecutive non contestuali, assicurando comunque
la trasparenza e l'omogeneita' delle prove somministrate in modo da
garantire il medesimo grado di selettivita' tra tutti i partecipanti;
b) la valutazione dei titoli distinta per i codici concorso di
cui al precedente art. 1, comma 1, che verra' effettuata con le
modalita' previste dall'art. 7 solo a seguito dell'espletamento della
prova scritta con esclusivo riferimento ai candidati risultati idonei
alla prova e sulla base delle dichiarazioni degli stessi, rese nella
domanda di partecipazione, e della documentazione prodotta.
2. La commissione esaminatrice, per ciascuno dei profili messi a
concorso, redigera' la graduatoria finale di merito sommando i
punteggi conseguiti nella prova scritta e nella valutazione dei
titoli. I primi classificati nell'ambito della graduatoria finale di
merito di ciascun profilo professionale di cui al precedente art. 1,
comma 1, in numero pari ai posti disponibili, tenuto conto delle
riserve dei posti, saranno nominati vincitori e assegnati alle
amministrazioni interessate per l'assunzione a tempo determinato,
secondo quanto previsto dall'art. 10.

                               Art. 4 

Pubblicazione del bando e presentazione della domanda.
Termini e modalita'. Comunicazioni ai candidati.

1. Il presente bando sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Sara' altresi' disponibile sul sito http://riqualificazione.formez.it
e
sul sistema «Step-One 2019» messo a disposizione da Formez PA.
2. La domanda puo' essere presentata per ciascuno dei codici
concorso di cui al precedente art. 1, comma 1. L'invio della domanda
deve avvenire unicamente per via telematica, attraverso il sistema
pubblico di identita' digitale (SPID), compilando l'apposito modulo
elettronico sul sistema «Step-One 2019», raggiungibile sulla rete
internet all'indirizzo «https://ripam.cloud***RAQUO***, previa registrazione
del candidato sullo stesso sistema. Per la partecipazione al concorso
il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta
elettronica certificata (PEC) a lui intestato. La registrazione, la
compilazione e l'invio on-line della domanda devono essere completati
entro le ore 14,00 del 15 novembre 2021. Tale termine e' perentorio e
sono accettate esclusivamente e indifferibilmente le domande inviate
prima dello spirare dello stesso.
3. La data di presentazione on-line della domanda di
partecipazione al concorso e' certificata e comprovata da apposita
ricevuta elettronica rilasciata, al termine della procedura di invio,
dal sistema informatico che, allo scadere del suddetto termine ultimo
per la presentazione, non permette piu', improrogabilmente, l'accesso
alla procedura di candidatura e l'invio del modulo elettronico. Ai
fini della partecipazione al concorso, in caso di piu' invii, si
terra' conto unicamente della domanda inviata cronologicamente per
ultima.
4. Per la partecipazione al concorso deve essere effettuato, a
pena di esclusione, il versamento della quota di partecipazione di
euro 10,00 (dieci/00 euro) sulla base delle indicazioni riportate nel
suddetto sistema «Step-One 2019». Il versamento della quota di
partecipazione deve essere effettuato entro le ore 13,00 del termine
di scadenza di cui al comma 2 del presente articolo. Qualora il
candidato intenda presentare domanda di partecipazione per piu'
codici concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, il versamento
della quota di partecipazione deve essere effettuato per ciascun
codice. Il contributo di ammissione non e' rimborsabile.
5. Nell'apposito modulo elettronico di presentazione della
domanda, tenuto conto dell'effettivo possesso dei requisiti che
vengono in tal modo autocertificati ai sensi dell'art. 47 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i candidati
devono riportare:
a) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, la
cittadinanza e, se cittadini italiani nati all'estero, il comune
italiano nei cui registri di stato civile e' stato trascritto l'atto
di nascita;
b) il codice fiscale;
c) la residenza, con l'esatta indicazione del numero di codice
di avviamento postale, il domicilio, ove differente dalla residenza,
con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale,
nonche' il recapito telefonico e il recapito di posta elettronica
certificata, con l'impegno di far conoscere tempestivamente le
eventuali variazioni;
d) il godimento dei diritti civili e politici;
e) di non essere esclusi dall'elettorato politico attivo;
f) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti o licenziati
da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera
d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle
corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi
nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti;
g) di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato,
per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici o di non
avere procedimenti penali in corso di cui si e' a conoscenza, fermo
restando l'obbligo di indicarli in caso contrario;
h) di essere in possesso dell'idoneita' fisica all'impiego;
i) di essere in regola nei riguardi degli obblighi di leva;
j) il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2 del
presente bando, con esplicita indicazione dell'universita' che lo ha
rilasciato, della data di conseguimento e del voto riportato;
k) di procedere, ove necessario, all'attivazione della
procedura di equivalenza secondo le modalita' e i tempi indicati
nell'art. 2 del bando;
l) il possesso di eventuali titoli da sottoporre alla
valutazione di cui al successivo art. 7;
m) il possesso di eventuali titoli preferenziali o di
precedenza alla nomina previsti dall'art. 8 del presente bando;
n) l'indicazione dell'eventuale titolarita' delle riserve di
cui all'art. 1 del presente bando e, fermo restando quanto previsto
nelle premesse del presente bando, di cui alla legge 12 marzo 1999,
n. 68;
o) il profilo/i profili, tra quelli indicati all'art. 1 del
presente bando, per cui si intende partecipare.
6. I candidati, salvo quanto indicato per chi non sia cittadino
italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, dovranno inoltre
dichiarare esplicitamente di possedere tutti i requisiti di cui
all'art. 2 del presente bando. I titoli non espressamente dichiarati
nella domanda di ammissione al concorso non sono presi in
considerazione.
7. I soggetti di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 devono altresi' dichiarare di essere in possesso dei
requisiti, ove compatibili, di cui all'art. 3 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174.
8. I candidati con disabilita' dovranno specificare, in apposito
spazio disponibile sul format elettronico, la richiesta di ausili e/o
tempi aggiuntivi in funzione della propria necessita' che andra'
opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione
resa dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da
equivalente struttura pubblica. La concessione e l'assegnazione di
ausili e/o tempi aggiuntivi sara' determinata a insindacabile
giudizio della commissione esaminatrice, sulla scorta della
documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso.
In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il 50% del tempo
assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla
dichiarazione resa dovra' essere inoltrata a mezzo posta elettronica
all'indirizzo protocollo@pec.formez.it entro e non oltre il 22
novembre 2021, unitamente all'apposito modulo compilato e
sottoscritto che si rendera' automaticamente disponibile on-line e
con il quale si autorizza Formez PA al trattamento dei dati
sensibili. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentira'
a Formez PA di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta.
9. Eventuali gravi limitazioni fisiche, sopravvenute
successivamente alla data di scadenza prevista al punto precedente,
che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi
aggiuntivi devono essere documentate con certificazione medica, che
e' valutata dalla competente commissione esaminatrice la cui
decisione, sulla scorta della documentazione sanitaria rilasciata
dall'azienda sanitaria che consenta di quantificare il tempo
aggiuntivo ritenuto necessario, resta insindacabile e inoppugnabile.
10. Il Formez PA puo' effettuare controlli a campione sulla
veridicita' delle dichiarazioni rese dal candidato all'atto della
candidatura mediante il sistema «Step-One2019» e da' conto al
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio
dei ministri dei relativi esiti. Le amministrazioni di destinazione
effettuano controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni rese dai
candidati assegnati. Qualora il controllo accerti la falsita' del
contenuto delle dichiarazioni, il candidato e' escluso dalla
selezione ai sensi dell'art. 13, comma 4, del presente bando, ferme
restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
11. La mancata esclusione da ognuna delle fasi del procedimento
selettivo non costituisce, in ogni caso, garanzia della regolarita',
ne' sana l'irregolarita' della domanda di partecipazione al concorso.
12. Il Formez PA e il Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri non sono responsabili in caso
di smarrimento o di mancato recapito delle proprie comunicazioni
inviate al candidato quando cio' sia dipendente da dichiarazioni
inesatte o incomplete rese dal candidato circa il proprio recapito,
oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del
predetto recapito rispetto a quello indicato nella domanda, nonche'
da eventuali disguidi imputabili a fatto di terzo, a caso fortuito o
forza maggiore.
13. Non sono considerate valide le domande redatte, presentate o
inviate con modalita' diverse da quelle prescritte e quelle compilate
in modo difforme o incompleto rispetto a quanto indicato nel presente
bando di concorso.
14. Per le richieste di assistenza di tipo informatico legate
alla procedura di iscrizione on-line i candidati devono utilizzare,
esclusivamente e previa completa compilazione, l'apposito modulo di
assistenza presente nella home page del sistema «Step-One2019». Per
altri tipi di richieste legate alla procedura selettiva i candidati
devono utilizzare, esclusivamente e previa completa compilazione, gli
appositi moduli di assistenza presenti nelle diverse sezioni della
procedura di registrazione o di candidatura del sistema «Step-One
2019». Non e' garantita la soddisfazione entro il termine di scadenza
previsto per l'invio della domanda di partecipazione delle richieste
inviate nei tre giorni antecedenti il medesimo termine. Le richieste
pervenute in modalita' differenti da quelle sopra indicate non
possono essere prese in considerazione.
15. Ogni comunicazione concernente il concorso, compreso il
calendario della prova scritta e il relativo esito, e' effettuata
attraverso il sistema «Step-One 2019». Data e luogo di svolgimento
della prova scritta sono resi disponibili sul sistema «Step-One 2019»
con accesso da remoto attraverso l'identificazione del candidato,
almeno dieci giorni prima della data stabilita per lo svolgimento
della stessa.

                               Art. 5 

Commissioni esaminatrici

1. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri nomina le commissioni esaminatrici, per
ciascun profilo concorsuale di cui al precedente art. 1, sulla base
dei criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni. La commissione
esaminatrice e' competente per l'espletamento di tutte le fasi del
concorso, compresa la formazione delle graduatorie finali di merito.
Alle commissioni esaminatrici possono essere aggregati membri
aggiunti per la valutazione della conoscenza della lingua inglese e
delle competenze informatiche.
2. Secondo quanto disposto dall'art. 249 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, la commissione esaminatrice puo' svolgere i
propri lavori in modalita' telematica, garantendo comunque la
sicurezza e la tracciabilita' delle comunicazioni.
3. Per lo svolgimento della prova scritta di cui all'art. 6, il
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio
dei ministri provvede alla nomina di appositi comitati di vigilanza.

                               Art. 6 

Prova scritta

1. La prova scritta, distinta per i codici concorso di cui al
precedente art. 1, comma 1, consistera' in un test di 40 (quaranta)
domande con risposta a scelta multipla da risolvere in sessanta
minuti, con un punteggio massimo attribuibile di 30 (trenta) punti.
2. La prova scritta, che si intendera' superata con una votazione
minima di 21/30 (ventuno/trentesimi), sara' volta a verificare la
conoscenza teorica e pratica della lingua inglese, delle tecnologie
informatiche e con riferimento ai codici concorso di cui al
precedente art. 1, comma 1 delle seguenti materie:
A. Funzionario esperto tecnico (codice FT/COE):
scienza e tecnica delle costruzioni;
legislazione nazionale in materia di edilizia e urbanistica;
diritto amministrativo, con particolare riferimento al codice
dei contratti pubblici (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50);
norme in mteria ambientale (decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152);
B. Funzionario esperto in gestione, rendicontazione e controllo
(codice FG/COE):
normativa nazionale e comunitaria in materia di fondi
strutturali con particolare riferimento alle attivita' di
rendicontazione, monitoraggio e controllo dei progetti cofinanziati.
diritto amministrativo, con particolare riferimento a:
procedimenti amministrativi, trasparenza, accesso agli atti,
anticorruzione, codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50);
C. Funzionario esperto analista informatico (codice FI/COE):
codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82);
conoscenza e capacita' di utilizzo dei principali applicativi
informatici e software in uso;
elementi di informatica;
elementi di statistica inferenziale e tecniche di
campionamento.
A ciascuna risposta sara' attribuito il seguente punteggio:
risposta esatta: + 0,75 punti;
mancata risposta: 0 punti;
risposta errata: -0,2 punti.
3. La prova si svolgera' esclusivamente mediante l'utilizzo di
strumenti informatici e piattaforme digitali, anche in sedi
decentrate e con piu' sessioni consecutive non contestuali,
assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneita' delle prove
somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettivita'
tra tutti i partecipanti. Ogni comunicazione concernente la prova,
compreso il calendario e il relativo esito, e' effettuata attraverso
il predetto sistema «Step-One 2019». La data e il luogo di
svolgimento della prova, nonche' le misure per la tutela della salute
pubblica a fronte della situazione epidemiologica, sono resi
disponibili sul sistema «Step-One 2019» almeno dieci giorni prima
della data stabilita per lo svolgimento della stessa.
4. Non e' prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti
prima dello svolgimento della prova.
5. I candidati regolarmente iscritti on-line, che non abbiano
avuto comunicazione dell'esclusione dal concorso e siano in regola
con il versamento della quota di partecipazione, sono tenuti a
presentarsi per sostenere la prova scritta nella sede, nel giorno e
nell'ora indicati sul sistema «Step-One 2019», nel pieno rispetto
delle misure di contrasto alla pandemia e di prevenzione del contagio
da COVID-19. I candidati devono presentarsi con un valido documento
di riconoscimento, il codice fiscale e la ricevuta rilasciata dal
sistema informatico al momento della compilazione on-line della
domanda.
6. L'assenza dalla sede di svolgimento della prova nella data e
nell'ora stabilita, per qualsiasi causa, ancorche' dovuta a forza
maggiore, nonche' la violazione delle misure per la tutela della
salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica di cui al
comma 3, comporta l'esclusione dal concorso.
7. Eventuali indicazioni specifiche in ordine alla prova sono
definite dalla commissione esaminatrice e comunicate attraverso il
sistema «Step-One 2019».
8. I candidati ammessi a sostenere la prova scritta hanno a
disposizione strumenti informatici e digitali. Al termine del tempo
previsto per la prova, il sistema interrompe la procedura e
acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a
quel momento. Fino all'acquisizione definitiva il candidato puo'
correggere le risposte gia' date. La correzione della prova da parte
delle commissioni avviene con modalita' che assicurano l'anonimato
del candidato, utilizzando strumenti digitali. Al termine delle
operazioni, viene formulato apposito elenco sulla base del punteggio
conseguito e l'esito della prova e' reso disponibile mediante
pubblicazione sul sistema «Step-One 2019».
9. Durante la prova i candidati non possono introdurre nella sede
di esame carta da scrivere, pubblicazioni, raccolte normative,
vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari o
altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o trasmissione
dati o allo svolgimento di calcoli matematici, ne' possono comunicare
tra loro. In caso di violazione di tali disposizioni la commissione
esaminatrice o il comitato di vigilanza dispone l'immediata
esclusione dal concorso.

                               Art. 7 

Valutazione dei titoli e stesura delle graduatorie finali di merito

1. La valutazione dei titoli, distinta per i codici concorso di
cui al precedente art. 1, comma 1, e' effettuata dalla commissione
esaminatrice, anche mediante il ricorso a piattaforme digitali, dopo
lo svolgimento della prova scritta nei confronti dei soli candidati
che hanno superato la stessa.
2. La valutazione e' effettuata sulla base dei titoli dichiarati
dai candidati nella domanda di ammissione al concorso. Tutti i titoli
di cui il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti
alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di
cui al presente bando. Sono valutati solo i titoli completi di tutte
le informazioni necessari per la valutazione.
3. I titoli valutabili non potranno superare il valore massimo
complessivo di dieci punti, ripartiti tra titoli di studio (massimo
sei punti) e altri titoli (massimo quattro punti). La valutazione dei
titoli avverra' con l'assegnazione dei seguenti punteggi:
a) titoli di studio fino a un massimo di sei punti:
a.1) voto di laurea relativo al titolo di studio che,
nell'ambito di quelli utili per l'ammissione al concorso (laurea,
diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale, laurea a
ciclo unico), produce per il candidato il miglior risultato avuto
riguardo al voto e alla data di conseguimento del titolo secondo i
seguenti criteri;
qualora il predetto titolo di studio sia stato conseguito
non oltre quattro anni prima del termine ultimo per la presentazione
della domanda di partecipazione al concorso, i punteggi di seguito
previsti sono raddoppiati;
resta fermo che, qualora il candidato sia in possesso della
laurea specialistica o magistrale oltre alla laurea, sara' attribuito
il miglior punteggio conseguibile in base al voto e alla data di
conseguimento dei titoli di studio.
Punteggi attribuiti al voto di laurea:
da 66/110 a 75/110 o equivalente punti 0,20;
da 76/110 a 84/110 o equivalente punti 0,30;
da 85/110 a 89/110 o equivalente punti 0,40;
da 90/110 a 94/110 o equivalente punti 0,50;
da 95/110 a 99/110 o equivalente punti 0,60;
da 100/110 a 103/110 o equivalente punti 0,80;
da 104/110 a 106/110 o equivalente punti 1,00;
da 107/110 a 109/110 o equivalente punti 1,50;
da 110/110 a 110/110 e lode o equivalente punti 2,00;
a.2) punteggi attribuiti agli ulteriori titoli rispetto a
quello minimo previsto come requisito per l'accesso:
0,50 punti per la laurea specialistica e magistrale che sia
il proseguimento della laurea indicata quale requisito ai fini della
partecipazione ovvero per la laurea a ciclo unico o per il diploma di
laurea;
0,25 punti per ogni laurea (laurea, diploma di laurea,
laurea specialistica, laurea magistrale, laurea a ciclo unico)
ulteriore rispetto al titolo di studio utile per l'ammissione al
concorso, con esclusione delle lauree propedeutiche alla laurea
specialistica o laurea magistrale di cui al punto precedente.
a.3) formazione post-laurea:
0,25 punti per ogni master universitario di primo livello;
0,50 punto per ogni master universitario di secondo
livello;
0,75 punti per ogni diploma di specializzazione;
0,75 punti per ogni dottorato di ricerca;
b) titoli professionali fino a un massimo di 4 punti, secondo i
seguenti criteri:
esperienza professionale maturata nella gestione e/o
nell'assistenza tecnica di programmi o progetti finanziati da fondi
europei e nazionali afferenti la politica di coesione che sia
comprovabile, in fase di verifica dei titoli, a mezzo di contratti di
lavoro o incarichi professionali stipulati con pubbliche
amministrazioni o con enti privati;
Ai fini della valutazione dell'esperienza professionale sono
riconosciuti i seguenti punteggi:
b.1) In caso di rapporti di lavoro dipendente, di
collaborazione e consulenza:
1,00 punto per ogni anno. Ai fini dell'attribuzione del
punteggio, per il computo dell'anno si richiedono almeno duecento
giornate lavorative;
0,50 punti per periodi compresi fra 100 e 199 giornate;
0,25 punti per periodi compresi fra 50 e 99 giornate;
0,10 punti per periodi compresi fra 20 e 49 giornate.
Per il computo delle giornate lavorative possono considerarsi
anche piu' rapporti di lavoro;
b.2) Abilitazione all'esercizio delle professioni per le
quali e' richiesta la laurea, punti 1.
4. Ultimata la prova selettiva scritta di cui al precedente art.
6, la commissione esaminatrice stilera', per ciascun codice concorso
di cui all'art. 1, comma 1, la relativa graduatoria finale di merito,
sulla base del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato
nella prova scritta e del punteggio attribuito in base ai titoli.
5. La graduatoria finale di merito, per ciascuno dei profili di
cui al precedente art. 1, sara' espressa in quarantesimi.
6. La graduatoria finale di merito e' trasmessa dalla commissione
esaminatrice al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza
del Consiglio dei ministri.

                               Art. 8 

Preferenze e precedenze

1. A parita' di merito, ai sensi dell'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sono preferiti:
a) gli insigniti di medaglia al valor militare;
b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
e) gli orfani di guerra;
f) gli orfani di caduti per fatto di guerra;
g) gli orfani di caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
h) i feriti in combattimento;
i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra nonche' i capi di famiglia numerosa;
j) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex
combattenti;
k) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
l) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
m) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
n) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
o) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico o privato;
p) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
q) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
r) i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
s) gli invalidi e i mutilati civili;
t) i militari volontari delle forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
2. Costituiscono, altresi', titoli di preferenza a parita' di
merito:
a) avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di
perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi dell'art.
16-octies, comma 1-quater, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
b) avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo
presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 37, comma 11, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte
dell'ufficio per il processo, cosi' come indicato dall'art.
16-octies, comma 1-quinquies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.
221, come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014,
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.
114.
3. A parita' di merito e di titoli ai sensi dell'art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, la
preferenza e' determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche.
4. Se a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli
preferenziali due o piu' candidati si collocano in pari posizione, e'
preferito il candidato piu' giovane di eta' ai sensi dell'art. 2,
comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, che ha modificato l'art.
3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
5. I predetti titoli devono essere posseduti al termine di
scadenza per la presentazione della domanda ed essere espressamente
dichiarati nella domanda di ammissione alle prove concorsuali.
6. Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal
giorno successivo a quello in cui ha sostenuto la prova scritta con
esito positivo, il candidato che intende far valere i titoli di
preferenza elencati nel presente articolo, avendoli espressamente
dichiarati nella domanda di ammissione al concorso, deve far
pervenire a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo
protocollo@pec.formez.it le relative dichiarazioni sostitutive di cui
agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.
7. Dalle dichiarazioni sostitutive deve risultare il possesso dei
titoli di preferenza alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda di ammissione al concorso.

                               Art. 9 

Validazione e pubblicita' delle graduatorie finali
di merito e comunicazione dell'esito del concorso.

1. La graduatoria finale di merito, per ciascun codice concorso
di cui all'art. 1, e' approvata dal Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri su proposta
della commissione esaminatrice. Contestualmente all'approvazione
della graduatoria di merito, il Dipartimento della funzione pubblica
dichiara vincitori del concorso i candidati utilmente collocati nella
graduatoria finale di merito, tenuto conto delle riserve di posti e,
a parita' di merito, dei titoli di preferenza previsti dalle vigenti
disposizioni.
2. Sono considerati vincitori i soggetti collocati nella
graduatoria finale di merito in posizione utile ai fini di cui al
successivo art. 10, sino ad esaurimento dei posti disponibili e
compatibilmente con i requisiti di ammissione previsti.
3. La graduatoria finale di merito e' pubblicata sul sito del
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio
dei ministri www.funzionepubblica.gov.it e sul sistema «Step-One
2019», sul sito http://riqualificazione.formez.it.
4. L'avviso relativo alla avvenuta validazione e alla
pubblicazione della predetta graduatoria sara' pubblicato sul sito
http://riqualificazione.formez.it e nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
5. Ogni comunicazione ai candidati sara' in ogni caso effettuata
mediante pubblicazione di specifici avvisi su sito
http://riqualificazione.formez.it nonche' sui siti delle
amministrazioni interessate. Tale pubblicazione avra' valore di
notifica a tutti gli effetti.
6. Mediante avviso sul sistema «Step-One 2019» sono rese note le
modalita' di scelta delle amministrazioni per i diversi posti messi a
concorso con il presente bando, fermo restando quanto previsto dal
successivo art. 10.

                               Art. 10 

Scelta delle amministrazioni e assunzione in servizio

1. I candidati vincitori per ciascun codice concorso di cui al
precedente art. 1, comma 1, a cui e' data comunicazione dell'esito
del concorso, sono assegnati alle amministrazioni di destinazione
scelte sulla base delle preferenze espresse secondo l'ordine di
graduatoria, fermo restando il possesso dei requisiti prescritti
dall'art. 2 del presente bando.
2. La scelta di cui al comma 1 e' manifestata attraverso le
modalita' che saranno indicate con successivo avviso sul sito del
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio
dei ministri www.funzionepubblica.gov.it, sul sito
http://riqualificazione.formez.it e sul sistema «Step-One 2019».
3. Il rapporto di lavoro a tempo determinato e' instaurato
mediante la stipula di contratto individuale di lavoro.

                               Art. 11 

Accesso agli atti

1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli
atti della procedura concorsuale, ai sensi delle vigenti disposizioni
di legge.
2. Ai candidati che sosterranno la prova scritta sara'
consentito, mediante l'apposito sistema telematico «atti on-line»
disponibile sul sito http://riqualificazione.formez.it e previa
attribuzione di password personale riservata, accedere per via
telematica agli atti concorsuali relativi ai propri elaborati.
3. Con la presentazione della domanda di partecipazione alla
presente procedura, il candidato dichiara di essere consapevole che
eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei partecipanti
saranno evase da Formez PA previa informativa ai titolari di tutti
gli atti oggetto delle richieste e facenti parte del fascicolo
concorsuale del candidato. A tal fine i candidati, nel caso di
legittimo esercizio del diritto di accesso, autorizzano la visione e
l'estrazione di copie degli atti inerenti la procedura medesima.
4. Per le spese di segreteria e/o di riproduzione degli atti non
consultabili on-line con le proprie credenziali, i candidati sono
tenuti a versare la quota prevista dal suddetto «Regolamento per
l'accesso ai documenti formati o detenuti da Formez PA e a quelli
oggetto di pubblicazione» disponibile sul sito
http://riqualificazione.formez.it secondo le modalita' ivi previste.
All'atto del versamento occorre indicare la causale «accesso agli
atti concorso 2.022 Coesione». La ricevuta dell'avvenuto versamento
deve essere esibita al momento della presentazione presso la sede
Formez PA di Roma per la visione e riproduzione degli atti richiesti.
5. Il responsabile unico del procedimento e' l'Area produzione
preposta alle attivita' RIPAM.

                               Art. 12 

Trattamento dei dati personali

1. I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla
procedura di selezione saranno trattati esclusivamente per le
finalita' connesse all'espletamento della procedura stessa e per le
successive attivita' inerenti all'eventuale procedimento di
assunzione, nel rispetto della normativa specifica.
2. I dati forniti dai candidati per la partecipazione alla
selezione pubblica possono essere inseriti in apposite banche dati
nonche' trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti
dalla normativa vigente e per il tempo necessario connesso alla
gestione della procedura selettiva e delle graduatorie, in archivi
informatici/cartacei per i necessari adempimenti che competono al
Formez PA, al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza
del Consiglio dei ministri, alle amministrazioni destinatarie del
presente bando e alle commissioni esaminatrici in ordine alle
procedure selettive, nonche' per adempiere a specifici obblighi
imposti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria.
3. Il conferimento dei dati e' obbligatorio e il rifiuto di
fornire gli stessi comportera' l'impossibilita' di dar corso alla
valutazione della domanda di partecipazione alla selezione, nonche'
agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale.
4. I dati personali in questione saranno trattati, nel rispetto
delle disposizioni di legge, con l'impiego di misure di sicurezza
atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati
si riferiscono.
5. Il titolare del trattamento dei dati personali e' la
Presidenza del Consiglio dei ministri e il Capo del Dipartimento
della funzione pubblica e' individuato per l'esercizio delle funzioni
di titolare del trattamento dei dati personali. Il responsabile del
trattamento e' Formez PA con sede legale e amministrativa in viale
Marx, 15 00137 Roma e, per esso, il dirigente dell'Area obiettivo
Ripam. 6. I dati personali potranno essere comunicati ad altri
soggetti, pubblici e privati, quando cio' e' previsto da disposizioni
di legge o di regolamento ovvero dal presente bando.
7. I dati personali potranno essere oggetto di diffusione nel
rispetto delle delibere dell'autorita' garante per la protezione dei
dati personali. La graduatoria, approvata dagli organi competenti in
esito alla selezione verra' diffusa mediante pubblicazione nelle
forme previste dalle norme in materia e, nel rispetto dei principi di
pertinenza e non eccedenza, attraverso il sito internet
http://riqualificazione.formez.it e/o attraverso i siti istituzionali
delle amministrazioni coinvolte nel procedimento selettivo.
8. L'interessato potra' esercitare, alle condizioni e nei limiti
di cui al regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli
15 e seguenti dello stesso: l'accesso ai propri dati personali, la
rettifica o la cancellazione dei dati, la limitazione del
trattamento, la portabilita' dei dati, l'opposizione al trattamento.
L'interessato potra', altresi', esercitare il diritto di proporre
reclamo all'autorita' garante per la protezione dei dati personali.

                               Art. 13 

Norme di salvaguardia

1. Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione,
in quanto compatibile, la normativa nazionale vigente in materia.
2. Alla procedura concorsuale oggetto del presente bando non si
applica - tenuto conto della specialita' della procedura e della
necessita' della uniformita' della stessa - la disciplina
regolamentare in materia di concorsi delle amministrazioni
destinatarie del presente bando, ove prevista.
3. Avverso il presente bando e' ammesso ricorso in sede
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa
data.
4. In qualsiasi momento della procedura concorsuale il
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio
dei ministri, con provvedimento motivato, puo' disporre l'esclusione
dal concorso per difetto dei prescritti requisiti, per la mancata o
incompleta presentazione della documentazione prevista o in esito
alle verifiche richieste dalla medesima procedura concorsuale.
5. Le amministrazioni destinatarie non procederanno
all'assunzione o potranno revocare la medesima, in caso di accertata
mancanza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti richiesti per la
partecipazione al concorso.
Roma, 12 ottobre 2021

Il Capo del Dipartimento: Fiori

 

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