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SSPA e corsi di preparazione: SERVONO ?
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Pagina: 1, 2, 3

Da: ACTARUS24/01/2008 15:19:10
Si prega di tenere viva la discussione.

Da: alcor24/01/2008 15:28:45
ma se non servono a niente!!!!!!!!!!!!!!!!
se non a frefarti i soldi

Da: Non26/01/2008 21:58:12
posso che confermare, soldi buttati !

Da: fede27/01/2008 12:37:25
ragazzi a quando il prox concorso sspa?

Da: Non27/01/2008 13:26:22
si sa, prima forse deve finire questo...

Da: ACTARUS31/01/2008 15:10:30
Sul sito Ceida.it è  indicata come data presumibile per il prossimo conc. SSPA la fine del 2008 nella sez. corso di formazione dirigenziale.

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Da: cocci31/01/2008 17:25:28
Salve a tutti e scusate l'intrusione..(sono una ragazza interessata alla prox edizione del concorso): vorrei semplicemente chiedervi se per partecipare a questa edizione bastava avere la laurea vecchio ordinamento.
Grazie a chi sarà così carino da rispondermi e..in bocca al lupo per i vostri orali!!!

Da: alex falco31/01/2008 17:30:12
vai direttamente al contenuto e salta la barra di navigazione
           

   
   
  dal sito giustizia.it























  Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi



Circolare






OGGETTO: Decreto legislativo 25 luglio 2006 n. 240 - Individuazione delle competenze dei magistrati capi dell'ufficio giudiziario e dei dirigenti amministrativi preposti all'ufficio. 



Con il Decreto Legislativo indicato in oggetto si è provveduto, a norma degli art. 1, co. 1 lettera a), e 2, co. 1, lettere s) e t), e co. 12 della legge 25 luglio 2005 n. 150, alla individuazione delle competenze dei magistrati capi e dei dirigenti amministrativi degli Uffici giudiziari nonchè al decentramento su base regionale di alcune competenze del Ministero della Giustizia.
Come previsto all'art. 13 le disposizioni contenute nel predetto decreto acquistano efficacia dal 27 ottobre 2006.
La parte relativa al decentramento, tuttavia, disciplinata agli articoli da 6 a 10, è, di fatto, rinviata ad un momento successivo all'adozione del regolamento previsto dall'articolo 7, comma 4.
Tale rinvio, pur incidendo, in parte, su alcune previsioni normative contenute negli articoli 1 - 4 non impedisce nè ritarda l'efficacia della parte in cui si provvede alla individuazione delle competenze dei magistrati capi e dei dirigenti amministrativi degli Uffici giudiziari.
Appare opportuno, pertanto, rammentare agli Uffici giudiziari, con apposita circolare, le novità organizzative/gestionali che si verranno ad attuare nell'ambito di ciascun Ufficio.
Si avverte da subito che i criteri per risolvere eventuali problemi applicativi dovranno muovere dai principi ispiratori della nuova normativa e precisamente il principio dell'unitarietà dell'ufficio giudiziario e l'attuazione dell'efficienza dell'attività giudiziaria.



Individuazione delle competenze dei magistrati capi degli uffici giudiziari

Il magistrato capo dell'ufficio giudiziario è il titolare dell'ufficio medesimo, ossia il soggetto ad esso preposto in posizione di primarietà, a garanzia della unitarietà dell'ufficio giudiziario. In tale veste, il capo dell'ufficio giudiziario ha anche la rappresentanza dell'ufficio, da intendersi però quale termine di riferimento soggettivo nei rapporti istituzionali e con i capi degli altri uffici giudiziari.
Il capo dell'ufficio giudiziario resta titolare dell'ufficio anche in caso di impedimento o assenza temporanea, nel qual caso l'ufficio viene affidato al supplente.
Il capo dell'ufficio giudiziario è formalmente investito della competenza ad adottare i "procedimenti" necessari per l'organizzazione dell'attività giudiziaria e per la gestione del personale di magistratura.
La competenza relativa all'organizzazione dell'attività giudiziaria va letta alla luce dei principi costituzionali sulla giurisdizione, esprimendo un rapporto funzionale tra capo dell'ufficio e CSM. Ne discende che l'attività di organizzazione dell'attività giudiziaria dovrà proseguire sulla strada indicata dal CSM, in tutte le materie già dettagliate dall'organo di autogoverno, prima tra tutte quella tabellare.
Anche l'attività di gestione del personale di magistratura si inserisce in un quadro normativo già sperimentato e dovrà comunque rispettare le linee ricostruttive disegnate dal CSM, in coerenza con i principi costituzionali.
In tale contesto, restano invariati il generale potere di vigilanza e coordinamento dell'attività dei magistrati (es: autorizzazione a risiedere fuori sede), le competenze in materia di distribuzione del lavoro tra le sezioni ed assegnazione degli affari, formazione delle tabelle (segnalazione dei capi degli uffici e proposta dei presidenti delle Corti), applicazioni, ferie dei magistrati (nulla osta ed autorizzazione), valutazioni di professionalità (pareri), etcâ . Si aggiunge ora l'obbligo di segnalazione al Ministro ed al Procuratore generale relativamente ad ogni fatto rilevante sotto il profilo disciplinare.
L'organizzazione dell'attività giudiziaria richiede poi il coordinamento con l'attività del personale amministrativo e l'impiego ragionato delle risorse materiali e finanziarie assegnate al dirigente amministrativo. Tale coordinamento, in attesa della redazione del programma delle attività da svolgersi nell'anno, si esprime negli indirizzi del capo dell'ufficio giudiziario.
Nel dettaglio, tenuto conto dei principi informatori e della normativa in vigore, il magistrato capo dell'ufficio giudiziario resta individuato quale datore di lavoro ai sensi del D.Lgs n. 626/94 e succ. mod. nonchè componente effettivo della commissione manutenzione.
L'obiettivo di assicurare l'ottimale svolgimento dell'attività giudiziaria implica la priorità di tali indirizzi in ordine all'organizzazione dell'attività giudiziaria: il servizio atteso dai cittadini si concentra infatti nell'attività tipica della giurisdizione, ed ogni sforzo amministrativo deve corrispondere ai bisogni di tale attività, tradotti, nelle diverse realtà locali, dagli indirizzi del capo dell'ufficio.


Il dirigente amministrativo preposto all'ufficio

A regime le nuove competenze del dirigente amministrativo andranno a svolgere un disegno unitario che muove dal livello più alto (Ministero), transita per un livello intermedio (direzioni regionali ed interregionali) e si compie al livello degli uffici giudiziari. Di questo disegno dovranno essere ovviamente tenuti presente alcuni passaggi essenziali (1- il Ministro definisce annualmente gli obiettivi generali, emana le direttive generali e ripartisce le risorse tra i dipartimenti, 2- i capi dei dipartimenti distribuiscono le risorse alle direzioni regionali od interregionali oppure le assegnano direttamente ai dirigenti amministrativi, a seconda delle competenze che saranno presto regolamentate, definendo i programmi e formulando le direttive generali, esercitando i poteri di indirizzo e coordinamento previsti dall'art. 7, comma 3, lett. a), D.Lgs 240/2006, 3- i direttori regionali ed interregionali attuano i programmi definiti dai capi dipartimento, art. 8, comma 2, D.Lgs. 240/2006, ed assegnano le risorse tra gli uffici compresi nell'ambito territoriale di competenza).
La definizione delle funzioni e dei compiti del dirigente amministrativo preposto all'ufficio presuppone necessariamente l'inquadramento sistematico di tale figura.
L'esercizio delle funzioni di gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, il potere di adottare atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno (compresi quelli che comportano oneri di spesa), e l'esercizio delle funzioni di delegato alla spesa, corrispondono ai poteri che l'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 riserva alla competenza funzionale propria dei dirigenti di livello non generale (c.d. dirigenti di seconda fascia).
Del resto, proprio la previsione di un compito specifico di programmazione delle attività da svolgersi nel corso dell'anno nell'ambito dell'ufficio giudiziario cui è preposto il dirigente (articolo 4 del decreto legislativo 240 del 2006) sembra richiamare il meccanismo della predeterminazione degli obiettivi da conseguire, della verifica periodica dei risultati e della responsabilità dirigenziale, che gli articoli 19, 20 e 21 del decreto legislativo 165 del 2001 disciplinano con esclusivo riguardo all'esercizio di funzioni dirigenziali.
Sembra quindi possibile affermare che le funzioni ed i poteri che il decreto legislativo 240 del 2006 attribuisce al dirigente amministrativo preposto all'ufficio giudiziario possono essere esercitati soltanto dai soggetti ai quali sia stato conferito un incarico di funzioni dirigenziali, con le modalità ed i criteri che l'articolo 19 del decreto legislativo 165 del 2001 stabilisce per il conferimento di "tutti gli incarichi di funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato" (tali incarichi, quindi, dovranno di regola essere conferiti ai dirigenti appartenenti al ruolo previsto dall'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 165 del 2001).
Tale conclusione induce a ritenere che, in tutti gli uffici giudiziari la cui dotazione organica non contempli il c.d. posto-funzione dirigenziale, le funzioni che il decreto legislativo 240 del 2006 attribuisce al dirigente amministrativo preposto all'ufficio giudiziario non possono essere esercitate dai lavoratori inquadrati in aree funzionali corrispondenti alla figura professionale del direttore di cancelleria o a quella del cancelliere.
Pertanto le norme di cui agli artt. 2 - 3 del D.Lgs n. 240/06 troveranno applicazione solo laddove eserciti le funzioni un dirigente c.d. di seconda fascia.
In attesa dell'istituzione delle direzioni regionali ed interregionali dell'OG le competenze dei dirigenti amministrativi devono ricavarsi dalle norme immediatamente precettive che hanno effetto sull'assegnazione del personale amministrativo, sull'allocazione dei beni materiali e sull'impiego delle risorse finanziarie.
La gestione del personale amministrativo, settore di massima esplicazione dei poteri e delle capacità del dirigente, dovrà seguire le regole della scienza dell'amministrazione più idonee ad assicurare l'ottimale svolgimento del "servizio" giurisdizionale. Tali regole si conformano alle esigenze del servizio acquisite dal dirigente amministrativo sia in prima persona sia attraverso gli "indirizzi" esplicitati dal capo dell'ufficio e dal programma delle attività annuali. La gestione dev' essere quindi coerente con gli indirizzi del capo dell'ufficio e del programma annuale: su tale coerenza viene espressamente misurata la responsabilità del dirigente (art. 2, comma 1, del decreto legislativo 240/2006).
La redazione del programma delle attività annuali attende le determinazioni dei direttori delle istituende direzioni regionali ed interregionali e dei direttori tecnici dei grandi distretti, ma i capi degli uffici ed i dirigenti amministrativi possono già prendere in considerazione le determinazioni assunte dall'amministrazione centrale, almeno per le competenze ad esse sicuramente riconducibili, così da rispettare comunque il termine del 15 febbraio 2007.
In attesa del programma annuale, la gestione delle risorse umane dovrà tenere conto degli indirizzi del capo dell'ufficio, il quale dovrà a sua volta acquisire le valutazioni di ordine tecnico-amministrativo espresse dal dirigente amministrativo.
In dettaglio, il dirigente amministrativo, tra l'altro: assegna il personale ai vari servizi nell'ambito dell'ufficio, controlla l'attività lavorativa, controlla l'integrità e l'uso dei beni strumentali, controlla la malattia e l'idoneità fisica del lavoratore, esercita il potere disciplinare quando è prevista l'adozione dei provvedimenti disciplinari meno afflittivi (rimprovero verbale e censura), gestisce le cause di sospensione del rapporto (infortunio, malattia, cure termali, maternità e paternità, servizio militare), concede i permessi e le ferie.
Anche la gestione delle risorse finanziarie e strumentali segue le finalità e le dinamiche complessive della riforma; pertanto, sebbene il dirigente dell'ufficio sia l'unico soggetto competente ad adottare provvedimenti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, la gestione in parola non è libera nel fine, ed anzi il dirigente amministrativo deve tenere conto di almeno due ordini di indirizzi: quello espresso dall'amministrazione centrale e dalle direzioni regionali ed interregionali, e quello contenuto nel programma annuale delle attività. Dovrebbero anche aggiungersi i riflessi dell'indirizzo del capo dell'ufficio in ordine alla gestione del personale, che normalmente comporta l'impiego di dotazioni strumentali ed oneri retributivi.
Gli atti che comportano oneri di spesa devono rispettare i limiti individuati nel provvedimento di assegnazione delle risorse dal direttore regionale od interregionale territorialmente competente, e dai capi dipartimento del Ministero. Tali limiti di spesa rappresentano i margini di manovra economica del dirigente, definendone la relativa competenza sull'impegno di spesa. Ma il dirigente amministrativo è anche "funzionario delegato" sul piano contabile, assumendo un'ulteriore specifica competenza sull'ordinazione della spesa, finalizzata all'accelerazione della procedura di spesa. Per tale competenza, il dirigente amministrativo è personalmente responsabile delle spese ordinate e della regolarità dei pagamenti disposti.
Tuttavia la complessiva gestione delle risorse e le competenze di "funzionario delegato" richiedono la piena attuazione della normativa sul decentramento ed in particolare degli artt. 7, 8 e 10 D.Lgs 240/06.
Invero le direzioni generali regionali ed interregionali esercitano le funzioni riguardanti le risorse materiali, i beni ed i servizi (art. 7 - co. 1 lett. c). Il direttore generale preposto alla Direzione generale regionale o interregionale, tra l'altro, è responsabile dell'attuazione dei programmi definiti ed ha l'obbligo di presentare annualmente una relazione riguardante, tra l'altro, l'utilizzazione delle risorse materiali nonchè i risultati conseguiti anche sotto il profilo economico-finanziario in rapporto all'anno precedente (art. 8 co. 2 e co. 4).
Il direttore generale, di poi, sulla base della programmazione annuale provvede alla gestione delle risorse finanziarie ed all'esercizio dei relativi poteri di spesa (art. 10 - 2° co.), all'assegnazione delle risorse materiali nonchè "a definire per gli uffici giudiziari i limiti concernenti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno e che comportano oneri di spesa" (art. 10 - 2° co. lett. c).
I dirigenti amministrativi, poi, preposti agli uffici giudiziari hanno l'onere di trasmettere ogni sei mesi al direttore regionale o interregionale competente, l'elenco delle spese sostenute nel semestre, per il controllo sulla regolare attuazione dei programmi (art. 10 - 3° co.)
È evidente dunque che le competenze del dirigente amministrativo quale funzionario delegato richiedono la piena definizione - mediante regolamento attuativo ex art. 7 co. 4 - delle funzioni e dei compiti delle direzioni generali regionali ed interregionali.
Pertanto, in attesa del regolamento attuativo di cui al 4° co. dell'art. 7 D.Lgs 240/06 la complessiva gestione delle risorse deve ritenersi attribuita secondo la normativa già vigente.


Conclusioni

Con la presente circolare si è inteso dare una interpretazione realistica delle norme di cui agli artt. 1 - 4 D.Lgs 240/2006 in considerazione, cioè, della fotografia attuale degli uffici giudiziari.
Ciò specie in relazione alla configurazione della figura del "dirigente amministrativo preposto all'ufficio giudiziario".
Le norme di cui ai citati artt. 1 - 4 D.Lgs 240/2006 possono, dunque, trovare piena ed integrale applicazione solo dopo l'emanazione del regolamento attuativo di cui all'art. 7 - 4° co. ed all'attivazione in concreto delle Direzioni regionali od interregionali.
Ciò consente un'applicazione "graduale" della normativa, oggetto della presente circolare, che richiederà una ulteriore circolare esplicativa alla luce dell'esperienza in concreto realizzata presso gli uffici giudiziari, nello spirito di profonda collaborazione che contraddistingue da sempre i capi degli uffici giudiziari ed i dirigenti amministrativi.



Roma, 31 ottobre 2006 



IL CAPO DIPARTIMENTO
Claudio Castelli 





Ultima modifica: 02/11/2006

Da: alex falco31/01/2008 18:10:58
si bastava la laurea, per cocci per il nuovo non sappiamo

Da: Amleto01/02/2008 08:00:34
Per Cocci:
Batava la laurea vecchio ordinamento e per le nuove nel bando erano riportate tutte le classi di laurea che davano diritto a partecipare al concorso.
comunque sei sai qual cosa fatti sentire.

Da: VOELLER05/02/2008 08:33:04
Caro Alex ieri in libreria ho preso visione del libro di elementi di economia politica di MANKIW?
Credi che solo questo vada vada bene ovvero è opportuno studiare singolarmente i libri di micro e macro?
Inoltre ho visto anche i libri della ed. simone la quale ha pubblicato un testo dal titolo esercizi di microeconomia. Che ne pensi?
ILLUMINAMI?

Da: alex05/02/2008 12:50:34
CARO voeller, non sono esperto in economia, anche se il voto piu' alto tra la laurea in giurisprudenza e l'altra in scienze politiche, e' stato in ec poliica 28.
non conosco mankiw elementi, ma l'altro di base si,
Mank elementi potrebbe andare bene se a parte gli esercizi, ha riferimenti pratici come casi studio che aiutono molto a comprendere la prte teorica, sia , anche come impostare un elaborato-
insomma il testo di elementi e' sviluppato su casi studio? se si puo' andare -almeno si inizia la preparazione, lo sguardo ai grafici etc.

Da: alex05/02/2008 13:01:57
Rondanini Marco

âLâAgenzia per la Formazione dei dirigenti e dipendenti delle amministrazioni pubblicheâ: profili strutturali e funzionali di una nuova realtà organizzativa.



1. Le norme istitutive dellâ âAgenzia per la Formazione dei dirigenti e dipendenti delle amministrazioni pubblicheâ: la creazione di un nuovo sistema di reclutamento e di formazione della Pubblica Amministrazione (statale). 2. Per una rete del reclutamento e della formazione pubblica (statale): un nomen non solo evocativo per auspicabili finalità di modernizzazione.



1. Le norme istitutive dellâ âAgenzia per la Formazione dei dirigenti e dipendenti delle amministrazioni pubblicheâ: la creazione di un nuovo sistema di reclutamento e di formazione della Pubblica Amministrazione (statale).
La Finanziaria 2007, recentemente approvata e pubblicata[1], propone nellâ âarenaâ delle organizzazioni complesse pubbliche italiane, un nuova realtà, istituita e disciplinata dai e nei propri commi 580-586: âlâAgenzia per la Formazione dei dirigenti e dipendenti delle amministrazioni pubblicheâ (da qui in avanti: lâ âAgenziaâ)[2].
Molteplici risultano essere, expressis verbis, le finalità della nuova Agenzia, che dovrebbe contribuire alle seguenti attività, quivi esposte in formulazione di sintesi: 1) ammodernamento delle amministrazioni pubbliche; 2) miglioramento della qualità delle attività formative pubbliche; 3) garanzia di una selezione rigorosa della dirigenza dello Stato; 4) fornitura di un adeguato sostegno alle amministrazioni nella valutazione dei loro fabbisogni formativi e nella sperimentazione delle innovazioni organizzative e gestionali.
Tale organismo si qualifica quale soggetto dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia amministrativa e contabile, sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Dalla fine di marzo del 2007 subentrerà â" nei rapporti attivi e passivi, e nei relativi diritti ed obblighi -  alla âScuola Superiore della Pubblica Amministrazioneâ [3] (contestualmente soppressa e le cui dotazioni finanziarie, strumentali e di personale saranno oggetto di trasferimento allâAgenzia[4]): non solo, ma coordinerà lâattività di altre prestigiose e titolate Scuole di Formazione pubblica centrale, quali lâ âIstituto Diplomaticoâ[5], la âScuola Superiore dellâAmministrazione dellâInternoâ[6] e la âScuola Superiore dellâEconomia e delle Finanzeâ[7]. Queste ultime (c.d. âStrutture Autonomeâ), però, manterranno la propria autonomia organizzativa e lâinquadramento nelle rispettive organizzazioni.
I compiti attributi allâAgenzia dal disposto normativo risultano essere i seguenti: a) raccolta, elaborazione e sviluppo delle metodologie formative; b) ricerca, sviluppo, sperimentazione e trasferimento delle innovazioni di processo e di prodotto delle pubbliche amministrazioni; c) accreditamento delle strutture di formazione; d) cooperazione europea ed internazionale in materia di formazione e innovazione amministrativa; e) supporto, consulenza ed assistenza alle amministrazioni pubbliche nellâanalisi dei fabbisogni formativi, nello sviluppo e trasferimento di modelli innovativi, nella definizione dei programmi formativi.
A queste ricordate attività si aggiunge quello del reclutamento e della formazione dei Dirigenti delle amministrazioni dello Stato (rimanendo escluse soltanto le procedure di reclutamento e formative riguardanti il personale delle carriere militari, dei corpi di polizia, dei segretari comunali e provinciali, unitamente a quelle dei dirigenti di enti locali solo per la eventuale formazione).
Il disposto normativo, inoltre, prevede un sistema di accreditamento e certificazione per tutte quelle pubbliche amministrazioni che si avvalgono, per la formazione e lâaggiornamento professionale dei propri dipendenti, di istituzioni o organismi formativi pubblici o privati dotati di competenza ed esperienza adeguate, a tal fine inseriti in un apposito elenco nazionale tenuto dallâAgenzia, proprio al fine del compimento della relativa attività di certificazione ed accreditamento. La norma prevede inoltre che, ai fini dello svolgimento delle iniziative di formazione e aggiornamento professionale di propri dipendenti, da esse promosse, le pubbliche amministrazioni debbano procedere alla scelta dellâistituzione formativa mediante una procedura competitiva tra le strutture accreditate.
Con attenzione al reclutamento dirigenziale, il plesso normativo prevede un programmato sistema di predeterminazione del quantitativo necessario per sopperire alle esigenze delle amministrazioni centrali dello Stato: entro il 28 febbraio di ogni anno il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle Riforme e dellâInnovazione nellâAmministrazione Pubblica, sentite le Organizzazioni Sindacali più rappresentative nel settore pubblico, stabilirà il numero dei posti di Dirigente dello Stato e degli Enti pubblici nazionali messi a concorso dallâAgenzia, ripartendoli tra il concorso riservato a dipendenti pubblici in possesso dei requisiti di cui allâart. 28, comma 2, del D. Lgs. 165 del 2001, e il concorso aperto ai cittadini dei Paesi dellâUnione Europea in possesso di qualificata formazione universitaria.
Con uno o più Regolamenti (da cui dovrà derivare una significativa riduzione di spesa complessiva), entro la fine di marzo del 2007, ai sensi dellâart. 17, comma 2, della Legge n. 400 del 1988, su proposta del Ministro per le Riforme e lâInnovazione nelle Pubbliche Amministrazioni, di concerto con il Ministro dellâEconomia e delle Finanze, con il Ministro degli Affari Esteri e con il Ministro dellâInterno, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, si provvederà â" secondo il dettato normativo - a dare attuazione a: 1) quanto sopra sinteticamente rappresentato in materia di Agenzia; 2) riformare il sistema della formazione dei Dirigenti e dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e di sostegno allâinnovazione ed alla modernizzazione delle amministrazioni pubbliche; 3) riordinare le strutture, esistenti in argomento, pubbliche o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa, nonché i loro strumenti di finanziamento, in modo da ridurre lâammontare delle spese attualmente sostenute e da conseguire miglioramenti nella qualità e nei risultati dellâattività formativa e di sostegno allâinnovazione. Lâultimo obiettivo regolamentare appena descritto dovrà attenersi ai seguenti criteri direttivi: a) accorpamento delle strutture nazionali preposte a funzioni coincidenti o analoghe, con eliminazione di sovrapposizioni e di duplicazioni; b) precisa indicazione delle missioni e dei compiti di ciascuna struttura; c) disciplina della missione e dellâattività dellâAgenzia come struttura di governo e di coordinamento unitario del sistema della formazione pubblica; attribuzione allâAgenzia stessa dei poteri necessari per assicurare la razionalizzazione delle attività delle Strutture Autonome, la realizzazione delle sinergie possibili, la gestione unitaria e coordinata delle relative risorse finanziarie; d) definizione dellâorganizzazione dellâAgenzia anche mediante la previsione di Strutture organizzative Autonome; definizione dei suoi organi di indirizzo, direzione e supervisione scientifica, assicurando una qualificata partecipazione di esperti della formazione e dellâinnovazione amministrativa, italiani e stranieri, e di alti dirigenti pubblici, individuati anche su indicazione delle Regioni, delle Autonomie locali e delle Parti sociali; istituzione di un Comitato di coordinamento presieduto dal presidente dellâAgenzia e formato dai Direttori delle Scuole Speciali e delle Strutture Autonome; e)  soppressione (o scorporo, se comunque nellâambito di strutture o organismi pubblici o comunque partecipati dallo Stato non destinati alla soppressione in quanto svolgenti anche altre attività) di tutte le istituzioni, ad eccezione delle Scuole Speciali e delle Strutture Autonome, aventi finalità identiche od analoghe a quelle dellâAgenzia, e riconduzione allâAgenzia delle relative attività, dotazioni umane, strumentali e finanziarie, ivi comprese le collaborazioni coordinate e continuative o di progetto; f) trasferimento del personale a tempo indeterminato nei ruoli organici dellâAgenzia, sulla base di criteri di equiparazione tra figure professionali e previo accordo sindacale.[8]

2. Per un network del reclutamento e della formazione pubblica (statale): un nomen non solo evocativo per auspicabili finalità di modernizzazione.
Indubbiamente, le finalità â" più o meno apertamente dichiarate â" sottese a questa nuova complessiva disciplina risultano di ampio respiro. Il Legislatore, pur nella consueta fretta âfinanziariaâ annuale, questa volta ha concepito un profondo rinnovamento nel sistema del reclutamento e della formazione della Pubblica Amministrazione (centrale) italiano, cui auspicabilmente faranno seguito â" con le dovute specificità - le realtà regionali e locali. Si tratta, almeno in tali termini inizialmente qui appare, di un sistema âa reteâ, che prevede, intorno ad un centro, nel contempo programmatorio-direzionale ed operativo, costituito dallâAgenzia di nuova istituzione, altri organismi pubblici (le Scuole Speciali e le Strutture Autonome) ad essa direttamente collegati, e strutture ed enti di formazione pubblici e privati ad essa â" invece â" accreditati: una rete âestesaâ per la formazione (il c.d. âsistema della formazione pubblicaâ) , âridottaâ per il reclutamento (in ragione della coesistenza di Scuole Speciali e Strutture Autonome). Fuori dal network, come accennato, rimangono le realtà regionali e locali: ma solo apparentemente, in quanto lâeffetto emulatorio ed isomorfico â" in costanza di un auspicabile positivo rendimento sistemico â" e le singole esperienze innovative già in corso si ritiene porteranno proprio nella direzione di reti regionali e locali, più o meno ricomprese o variamente collegate alla sopra descritta rete statale.
I regolamenti di attuazione previsti al fine di armonizzare le tante novità con lâassetto organizzativo e procedurale pregresso saranno, quindi, il vero banco di prova di questa importante parte della complessiva politica di riforma dellâAmministrazione Pubblica italiana, ormai in corso e con alterne vicende â" ad opera dei governi sia di centro-sinistra che di centro-destra - da oltre quindici anni.[9] Le resistenze al cambiamento, sia in fase redattoria che attuativa saranno presumibilmente tante e ben rappresentate: esperienze internazionali in argomento, con specifico riferimento ai paesi OCSE, mostrano come convivano, per le amministrazioni statali o federali, modelli di reclutamento e formazione centralizzati in poche alte istituzioni (Francia e Regno Unito, ad esempio) od in una molteplicità di scuole (Spagna, USA, Canada, Germania, fra i più significativi)[10]. Quindi, non sembra che la scelta per un sistema di reclutamento e formazione centralizzato o diffuso sia un discrimine rilevante sulla via della c.d. âmodernizzazioneâ; invece, finalità di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, ricerca di una migliore qualità nella gestione delle risorse umane, unitamente ad istanze di maggiore legittimazione istituzionale e di partecipazione diffusa, appaiono comuni esigenze di indifferibile urgenza, al di là delle scelte organizzatorie operate. La regolarità istituzionale che si sta progressivamente evidenziando ovunque, nei paesi OCSE, ed in questo ritengo sia da porre la vera novità della disciplina qui sommariamente considerata, è la costituzione di sistemi di reclutamento e formazione a rete, con un più o meno forte centro di raccordo, in grado di offrire i vantaggi tipici della sussidiarietà organizzativo-istituzionale (più centro o più periferia a seconda della particolarità delle situazioni: c.d. âpath dependencyâ), con evidenti ricadute sotto il profilo della legittimità, della qualità e dei costi di gestione[11].
Qualche notazione, infine, sullâutilizzo del termine âAgenziaâ riferito a questo ânuovaâ struttura organizzativa pubblica[12]. Da una lettura sommaria dellâarticolato normativo sembrerebbe â" ma, fondamentale, in tal senso, potrà essere una diversa ed auspicabile impostazione che sarà fatta propria dal/dai regolamenti attuativi - che non possa essere ricondotta ad una pretesa categoria generale, inferibile dallâinterpretazione del D. Lgs. n. 300 del 1999, artt. 8 e 9[13]. Né si ritiene possa essere assimilata, quanto a discussa ed eventuale natura âextra ordinemâ, alle Agenzie fiscali, perlomeno quelle rimaste, dopo la trasformazione in Ente Pubblico non economico dellâAgenzia del Demanio[14]. E, forse, proprio da questâultima notazione può arrivare un qualche spunto di riflessione, affiancando altresì la considerazione delle organizzazioni denominate âAgenzieâ preesistenti al ricordato D. Lgs. n. 300[15]: che si tratti di un ânomen iurisâ evocativo di modernizzazione, di managerializzazione, di positivo rendimento istituzionale è ormai, in dottrina ma non solo, fuori di dubbio[16]. Sembra quasi che il Legislatore, o meglio, la Politica, abbia un certo timore nellâutilizzare il termine giuridico âEnteâ, quasi che fosse un sinonimo di diseconomicità, inefficienza, inefficacia, clientelismo e di âamministrazione parallelaâ di democristiana o littoria memoria (peraltro, come noto, questâultimo fenomeno degli âenti parastatali ed assimilatiâ è assai più risalente): a tal proposito, si ricordino (per non parlare delle âAziendeâ ed âAgenzie/Agentiâ francesi rispettivamente degli anni dellâAncien Regime e della Rivoluzione)[17], le âAziendeâ piemontesi (di derivazione istituzionale franco-belga) che, in ragione di un trend internazionale opposto (riconduzione alla responsabilità politica ministeriale di tutto lâagire amministrativo) a quello presente (che da molti è denominato di âAgencificationâ[18]) furono sostituite, nel 1853 (salvo poche eccezioni), proprio da un modello ministeriale uniforme, che non lasciò spazio alcuno, per quanto attenne allâamministrazione centrale, a soggetti diversi (Enti od Organismi pubblici vari)[19]: âcorsi e ricorsiâ della storia istituzionale italiana, noti agli studiosi della Pubblica Amministrazione.
Ed allora, quindi, ben venga il âseguire la modaâ, ma si sappia o ci si ricordi che non sempre âlâabito di marcaâ particolare, che â" come si dice banalmente nel linguaggio colloquiale â" âfa scenaâ, è indice di un modello nuovo ed innovativo, mai apparso âsulle passerelleâ[20]: se, invece, come in questo caso, il fine è da rinvenirsi nella volontà di mostrare che le cose stanno cambiando, quale primo passo di una nuova stagione di riforme della Pubblica Amministrazione, ben vengano lessemi plurisensi (al limite della inespressività connotativa o denotativa) ed evocativi. E non è, allora, a completamento di quanto appena considerato, da ritenersi inconferente lâauspicio che, in sede regolamentare, si accentuino, pur nella sostanziale qualificazione giuridica di âenteâ (o, più genericamente di âorganismoâ) pubblico, le qualità agenziali âesecutiveâ (esecutività, quasi una âstrumentalitàâ dâaltri tempi, aggiornata ai nuovi rapporti politica-amministrazione) - che parte della più sensibile dottrina, non solo italiana ma internazionale, ha individuato (c.d. âmodello del treppiediâ o âtripod modelâ)[21] nei seguenti caratteri (le tre âgambeâ, cioè): 1) âdisaggregazione strutturaleâ; 2) âautonomia gestionaleâ; 3) âcontrattualizzazioneâ[22] - proprio in rapporto alle istituzioni di riferimento (Presidenza del Consiglio, da un lato; altre realtà formative, più o meno direttamente collegate, e strutture ministeriali o degli enti pubblici statali, dallâalto). Eâ ragionevole e conforme a principi propri di una moderna democrazia competitiva che le politiche (âpoliciesâ) dellâ high public recruitment and tuition siano ricondotte, attraverso moderni strumenti convenzionali ed organizzativi (propri della figura istituzionale âAgenziaâ, specie se  âesecutivaâ[23]), alla politica (âpoliticsâ) statale (regionale e locale), che a sua volta possa e debba rispondere davanti al proprio corpo elettorale di scelte così rilevanti, quali specificamente quelle in materia appunto di reclutamento e formazione della Dirigenza pubblica. Apparirebbe rispondere ad altre â" e differenti - esigenze, quindi, lâistituzione di una nuova âAutoritàâ (o âAgenziaâ) (totalmente)âindipendenteâ[24] dallâorgano (o dagli organi) di governo.
Attendiamo ora, fiduciosi, gli sviluppi: la direzione sembra quella giusta.




Marco Rondanini
                 
Le opinioni espresse nel presente scritto sono da ricondursi unicamente allâautore dello stesso, restando impregiudicate le posizioni delle Istituzioni formative e/o lavorative di riferimento (Università Cattolica ed Agenzia delle Entrate). Eventuali errori grammaticali o sintattici, non evidenziati in sede di rilettura, sono anchâessi da attribuirsi allâautore. Il presente scritto è stato sottoposto, preventivamente, al sommario esame del Tutor universitario dottorale Prof. M. Scazzoso, che si ringrazia per le osservazioni critiche formulate in argomento.

Da: VOELLER10/03/2008 09:41:05
Caro Alex,
dopo tanto tempo riprendo la discussione, per chiederti se in definitiva i testi da te consigliati sono validi anche per il prossimo concorso.

oggi compro i libri e per questomi confermi quanto segue:
"macroeconomia 4 ed. - gregory - mankiw ed zanichelli:
microeconoma 3 ed. roberth h. frank e mcgraw- hill

Da: curioso10/03/2008 11:24:39
a voeller...............ma che te compri!
se all'orale (aprile) non mi bocciano, ti regalo una vagonata di libri (compresi di economia, di tutti i tipi) che cciai da studià per decenni..............
devi venire a casa mia col tir............
cmq se vuoi cagare (solo per il mankiw 64 euri) un sacco di soldi, fai pure, vorrà dire che li regalerò aduna altro..............

Da: VOELLER10/03/2008 12:09:03
Felicissimo di venire a casa tua
quando vuoi sempre disponobile.

Da: curioso10/03/2008 12:58:12
bene, il tre aprile fatti sentire sul forum.................se non mi segano (troppe materie!!!!!!!), vieni a liberarmi gli scaffali di sta massa informe di libri (blanchard e cugini vari)
ti porti via quello che vuoi (gratis)

Da: fiore10/03/2008 15:57:12
per curioso ...sei un mito..vedrai andrai da Dio...poi vengo io a prendermi i tuoi libri....in bocca al lupo...

Da: ...10/03/2008 19:41:13
I corsi e/o scuole di specializzazione non servono a nulla... parola di chi sta seguendo una scuola di specializzazione in diritto amministrativo... professori nella maggior parte dei casi non all'altezza, scuola disorganizzata, ...o utilità

Da: VOELLER11/03/2008 07:49:43
GRAZIE 1000 PER LA DISPONIBILITà.
IL 3 APRILE SARò DA TE.
DIMMI DOVE (CITTà E ORA) COSì CI FAREMO UNA BELLA CHIACCHIERATA.
HAI SUPERATO GLI SCRITTI SSPA?
UNA CURIOSITà QUANTI  ANNI HAI?

CIAO,
IO SONO QUASI SEMPRE SUL FORUM.

Da: curioso11/03/2008 12:47:25
per voeller
della mia città son l'unico all'orale.............
i forum sono pubblici e, capirai, l'idea di buttare via tutto prima di farsi un corso di una anno non credo che mi esponga ad una super figura di fronte alla scuola............però i di sti libri mi voglio liberare, mi hanno fuso quei 4 neuroni che ciavevo........
il 3 aprile mi mandi in forum la tua mail, ci accordiamo e te li vieni a prendere ..........sempre che mi vada bene sto orale(corna), che l'orso lo devo ancora accoppare..............

Da: alex11/03/2008 13:33:08
per voeller, io li ho comprati e li trovo buoni per la preparazione , spero per voi perche' io punto su concorsi solo per gia' appartenenti alla pa.

Da: Pierluigi11/03/2008 13:49:34
Io ho fatto il corso della direkta in sede dopo le preselettive e non sono passato e ne conosco altri che come me non ce l'hanno fatto...però penso che se non avessi fatto il corso sarebbe stato anche peggio!!!!
Per alcune materie è stato scadente, per altre buono. Resta il fatto che ti danno una metodologia per affrontare la prova e ti indicano quelli che sono gli argomenti più gettonati. Il problema è che il tempo è limitato, le prove erano tante ed il livello non era lo stesso per tutti. Ho trovato buono il corso per la preparazione della lingua (almeno per l'inglese, non so per il francese).
Una curiosità...ci sono altri corsisti direkta???? sarei curioso di sapere chi è passato e chi no.

ciao

Da: VOELLER08/04/2008 08:36:24
PER CURIOSO:
come è andato l' esame?
Allora ci vediamo?

Da: basito08/04/2008 09:00:48
Voeller, nel forum scritti sspa t'ha dato l'altro giorno l'ultimo avvertimento prima di lasciare i libri ai sorci!! Mi sa che arrivi tardi!

Da: ...27/03/2013 17:11:42
ciao, spero che qualcuno mi risponda anche se questo è un vecchissimo forum.
sarei interessato al prossimo concorso sspa e vorrei sapere alcune cose:
i partecipanti sono prevalentemente laureati in discipline giuridiche economiche, ma c'è qualche laureato in discipline tecniche come ad esempio ingegneria?
e secondo voi si può raggiungere una buona preparazione partendo da una laurea tecnica?
ho letto che ci sono corsi della promopa, sono validi?
i libri di testo, come ad esempio quelli della maggioli, specifici per il concorso sono completamente inutili o possono servire almeno come base iniziale o è meglio studiare direttamente sui manuali?
le prove preselettive prevedono la pubblicazione della banca dati?
ciao e grazie per i consigli.

Da: Haribo27/03/2013 21:52:00
Ma perché, ci sara' un nuovo concorso? L'ultimo e' stato bandito nel 2012 ed e' tutt' ora in corso. Forse al momento e' presto per parlare di un nuovo bando.

Da: ...28/03/2013 10:51:02
chiedevo pensando al prossimo concorso infatti

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