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espropriazioni, odiose, aiuto!
14 messaggi, letto 1576 volte
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Da: disperazione totale01/10/2011 16:34:29
Odio profondamente le esecuzioni e non ci capisco davvero niente...
Mi aiutate a chiarire dei dubbi per favore?

1) il creditore non munito di titolo esecutivo, concorre al riparto della sola somma accantonata, non anche di quella ricavata, esatto?

2) l'ordine di soddisfazione è:
- cretitori privilegiati
- creditore procedente (insieme o dopo ai privilegiati?)
- creditori intervenuti tempestivamente
- creditori intervenuti tardivamente, che concorrono a quanto residua dopo che sono stati soddisfatti tutti quelli sopra
Giusto o sbagliato?

3) l'eventuale mancata notificazione, da parte del creditore privo di titolo esecutivo al debitore, del ricorso con cui interviene nella procedura esecutiva, che conseguenze ha? qualcuna in sede di distribuzione della somma accantonata?

4) espropriazione presso terzi: il creditore pignorante deve chiamare nel processo il sequestrante nel termine perentorio fissato dal giudice (547): se non lo fa, che succede?

Io non ci capisco NIENTE sulle espropriazioni...qualcuno mi illumina su uno schema mentale di quella immobiliare? è un gran casino e faccio una confusione assurda!!!
grazie!

Da: Silvy198101/10/2011 16:36:16
da quale libro stai sudiando?

Da: disperazione totale01/10/2011 16:39:23
dal mandrioli: le espropriazioni immobiliari sono miliardi di pagine, quindi mi butterò su un compendio...ma le immobiliari mi rimangono complicatissime!

Da: Silvy198101/10/2011 16:41:50
io sto studiando sul giuffrè, li' sn kiarissime, fatti degli skemini

Da: Mariangela6101/10/2011 16:53:42
Provo a rispondere, ma non ho la certezza che ciò che dico sia esatto:
1-giusto
2-procedente e privilegiati insieme
3-dovrebbe essere sufficiente il deposito del ricorso in tribunale
4-potrebbe costituire inattività (ma su questo non ho proprio la certezza!!)

Da: vani 0901/10/2011 17:23:39
sul punto 1- 3  no i cred. senza titolo ( credito sorto prima del pig.) concorrono nella distrib della somma ricavata ma devono notificare il ricorso al deb. entro 10 giorni in caso contrario perdono il diritto a partecipare alla distribuzione ( se il deb. compare in udienza e ricosce il credito sana il vizio) solo in caso di disconoscimento del credito da parte del deb il creditore senza titolo potrà, munendosi di titolo esectivo chiedere l'accantonamento delle somme event. spettanti in sede di distribuzione;
sul punto 2- no i cred. privilegiati vengono cmq soddisfatti prima del cred. procedente la condizione di parità vale solo tra quest'ultimi e gli altri credit. pignoranti o coloro che presentano ricorso prima dell'udienza di autorizzazione della vendita
sul punto 4- giusto come ha detto mariangela61
datemi conferma arrivati a stò punto  nulla sembra essere certo!!:(

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Da: disperazione totale01/10/2011 17:47:36
oh mamma, non ci capisco più :-)
quindi voi dite che i creditori non muniti di titolo esecutivo, se ancora privi del titolo al momento della distribuzione della somma ricavata, concorrono cmq nel riparto?

Da: vani 0901/10/2011 17:57:19
secondo l'art. 499 possono intervenire all'esecuzione sia i creditori muniti di titolo anche se il loro credito è sorto dopo il pign. secondo le regole di prelazione e se chirogarfari a seconda che il loro interventeo sia tempestivo o meno e i creditori non muniti di titolo che vantino un credito sorto prima del  pig. i quali avevano conseguito un sequestro o un diritto di pegno o un diritto di prelazione o titolari di un diritto di credito di somma di danaro risultante da scritture contabili

Da: Mariangela6101/10/2011 18:48:24
Scusatemi, sul punto 2 ho sbagliato, ovviamente prima i privilegiati...non so che mi sia preso..:((
Per quanto riguarda il punto 3, a me risulta che sia sufficiente depositare ricorso con relativo titolo presso il trib competente all'esecuzione..

Da: Matteo.01/10/2011 18:51:06
belle le espropriazioni...

Da: Mariangela6101/10/2011 18:54:05
Spero tu stia scherzando... Io non sono neanche sicura di conoscere bene la differenza tra vendita con e senza incanto..................... ma perchèèèèèèèèè????????????????

Da: Mariangela6101/10/2011 20:29:36
x matteo
visto che ti piacciono, perchè non ce le spieghi??? é urgenteeeee!!!!!

Da: re02/10/2011 11:18:07
la differenza tra le 2 vendite è l'istanza....con incanto c'è un'offerta pubblica, senza incanto l'offerta non è pubblica, ma solo depositata in cancelleria.

L'esporpriazione immobiliare alla fine non è un dramma...l'essenziale è dire che va notificato il pignoramento immobiliare in cui il creditore deve individuare il bene ed indicare i dati catastali...quindi il pignoramento deve essere trascritto (nel fascicolo dell'esecuzione l'u.g. inserirà la nota di trascrizione e il pignoramento notificato)....quindi la procedura segue le norme generali (avviso ai creditori iscritti, intervento, facoltà di conversione del pignoramento)...quindi l'istanza di vendita in cui però deve essere allegata -entro 120 giorni - la documentazione ipo-catastale (da cui si evincono tutte le iscrizioni/trascrizioni esistenti sull0immobile), a conclusione ci sarà la "classica" udienza di distribuzione del ricavato....credo che le cose da dire siano queste...ce ne sono altre??

Da: Mariangela6102/10/2011 12:17:21
Mi pare che sia tutto. Thanks. Se qualcuno ha qualcosa da aggiungere lo faccia ora o mai più!!! ;))
Lo so che non c'entra, ma dell'arbitrato voi che dite??


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