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ADDIO ESAME DI AVVOCATO W BERLUSCONI-TREMONTI
31 messaggi, letto 2922 volte
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Da: phantom16/08/2011 10:38:33
esatto

Da: Riccardino16/08/2011 10:49:53
alla via cosi...

Da: lucag16/08/2011 10:50:34
per una volta tanto hanno fatto una cosa giusta

Da: 11111116/08/2011 10:51:32
mitici tremonti eberlusca siete grandi mi tesssero al voi!pdl

Da: 11111116/08/2011 10:52:22
e vai !!!!!!!!!!ma adicembre quindi l'esame non si fa????????????????

Da: 11111116/08/2011 10:52:52
come ci dobbbiamo regolare apriamo uno studio subito??????ih!ih

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Da: ma che cazzo dite...16/08/2011 10:55:09
5. Fermo restando l'esame di Stato di cui all'art. 33 comma 5 della Costituzione per l'accesso alle
professioni regolamentate, gli ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio
dell'attività risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei
professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralità di offerta che garantisca
l'effettiva possibilità di scelta degli utenti nell'ambito della più ampia informazione relativamente ai
servizi offerti. Gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi:
a) l'accesso alla professione è libero e il suo esercizio è fondato e ordinato sull'autonomia e
sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista. La limitazione, in forza di
una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate ad esercitare una certa
professione in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica, è consentita unicamente
laddove essa risponda a ragioni di interesse pubblico e non introduca una discriminazione diretta o
indiretta basata sulla nazionalità o, in caso di esercizio dell'attività in forma societaria, della sede
legale della società professionale,

Da: praticante avvocato16/08/2011 11:14:45
berlusconi e tremonti ci hanno ripreso per il culo.......
non hanno liberalizzato la professione di avvocato.....
resta l'esame di stato !!! non li voterò mai + !!!
sono vittime degli avvocatoni, vergogna !!!

Da: dott.ssa16/08/2011 11:19:36
ma ancora qui con sta roba????? MA SAPETE LEGGERE????????

Da: Leggete16/08/2011 11:25:09
http://www.politicamentecorretto.com/index.php?news=40785

Da: SOS20/08/2011 08:20:16
ok ma vi è una premessa sono escluse le professioni per le quali vi è esame di stato, CHE RESTA! :-(

Da: ANCORA?20/08/2011 09:59:45
ma avete una vita?

Da: Si sta avverando20/08/2011 11:35:03
Anticipava quello che sta accadendo col nuovo decreto, risultato finale 2 anni di pratica per avvocato e 3 per commercialista, niente esame.

http://nuovo.camera.it/Camera/view/doc_viewer_full?url=http%3A//www.camera.it/_dati/leg16/lavori/schedela/apriTelecomando_wai.asp%3Fcodice%3D16PDL0040370&back_to=http%3A//nuovo.camera.it/126%3FPDL%3D2929%26leg%3D16%26tab%3D2

Da: Esame-farsa20/08/2011 11:37:04
Scusa ci potresti dire che c'è scritto? Non riesco ad accedere al link....

Da: Carmine--20/08/2011 11:41:32
E' una proposta di legge del 2009!!!!

Da: Esame-farsa20/08/2011 11:43:18
Cioè Carmine?

Da: Carmine--20/08/2011 11:50:09
XVI LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
    N. 2929 




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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

DELLA VEDOVA, GOLFO, RAISI

Norme per la liberalizzazione dell'esercizio delle professioni regolamentate

Presentata il 12 novembre 2009

     



Onorevoli Colleghi! â€" La presente proposta di legge nasce da un'iniziativa partita dal sito web di comunicazione sociale denominato Facebook. Essa è il primo risultato dell'incontro virtuale di un gruppo di persone, per lo più giovani, intorno a uno slogan che è divenuto un obiettivo programmatico: «Io non voglio il posto fisso, voglio guadagnare». Il contenuto di tale dibattito, che è stato trasposto in forma di proposta di legge grazie all'adesione dei deputati che l'hanno firmata, è ispirato ai rilievi mossi dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato rispetto al grado di apertura e di concorrenza nei servizi professionali in Italia, tetragoni all'innovazione, restii alla flessibilità e sempre più spinti nella difesa dell'ordine «ordinistico». Una difesa che prevede restrizioni all'accesso per i giovani laureati, l'impossibilità di attivare la leva concorrenziale del prezzo delle prestazioni, la messa al bando di qualunque tipo di pubblicità e altro ancora. Una difesa che si riscontra anche in alcuni progetti di legge sulla professione forense presentati alle Camere e alla quale si contrappone la presente proposta di legge.
      La crisi economica ha inferto un duro colpo al lavoro autonomo. Il resto lo hanno fatto le tare strutturali del «sistema - Italia» in questo campo. Il risultato è un'inversione dell'ordine di preferenza tra lavoro autonomo e lavoro dipendente. Il rapporto 2009 del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) testimonia che sono sempre di più i lavoratori disposti a scambiare la propria autonomia professionale con l'«ombrello protettivo» di un lavoro dipendente e sempre meno,



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per converso, i lavoratori dipendenti che sognano di mettersi in proprio. Ne viene fuori un Paese in regresso, che non ha fiducia in se stesso e che non scommette sul proprio futuro. È per queste ragioni che appare sempre più ineludibile l'esigenza di un'azione riformista che tenda a «liberare il lavoro» dalle gabbie di formule contrattuali troppo rigide, dal mito della stabilità barattata con la bassa crescita economica e bassi salari e da una pressione fiscale asfissiante.
      Questa proposta di legge è la prima di una serie con le quali si intende cambiare volto al mercato del lavoro italiano. Essa affronta, in maniera «chirurgica», alcuni problemi emersi in sede di applicazione del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (meglio noto come decreto Bersani), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e introduce nell'ordinamento nazionale alcune innovazioni sostanziali in merito alla possibilità di costituire società di professionisti con soci di mero capitale, a misure di incentivi per i giovani professionisti e all'abolizione dell'esame di abilitazione e delle incompatibilità previste dall'ordinamento forense. Il contenuto della proposta di legge è di seguito illustrato.
      L'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), interviene a chiarire che l'efficacia delle norme contenute nel novellato decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, è da intendersi estesa anche alle leggi con valenza speciale: questo si rende necessario in quanto alcuni ordini hanno inteso interpretare la normativa contenuta finora nel medesimo decreto-legge come generale e non riferibile alle leggi che regolano in via speciale una singola professione.
      Il numero 2) vieta non solo l'obbligatorietà delle tariffe, ma la fissazione delle stesse (si torna così alla versione originaria del decreto Bersani, prima della conversione). In questi anni, infatti, le tariffe hanno continuato a rappresentare (oltre che un riferimento per i giudici) anche un parametro con il quale gli ordini professionali valutano il «decoro» (ai sensi del secondo comma dell'articolo 2233 del codice civile) con cui viene svolta la professione. In questo modo, è stata vanificata la portata dell'intervento liberalizzatorio.
      Il numero 3) prevede l'introduzione del divieto, per gli ordini, di proibire la pubblicità dell'attività professionale, adducendo generiche mancanze di decoro riferibili a intere categorie di mezzi di comunicazione: ogni divieto deve essere motivato dal mancato rispetto del buon costume, della veridicità, della continenza e dell'interesse pubblico dei fatti riferiti e deve essere circostanziato al caso concreto. Così si dovrebbe finalmente cominciare ad avere pubblicità di servizi professionali sui principali quotidiani nazionali, su emittenti radiotelevisive e su altri mezzi di comunicazione fisici o elettronici.
      Il numero 4), prima parte, introduce la possibilità di costituire società professionali di capitali, rendendo così possibile l'alleanza tra professionisti e soci di mero investimento: la misura è necessaria per consentire alle società di professionisti italiani di competere a livello globale, ma anche per permettere a nuovi studi di crescere più rapidamente grazie a leve di capitale finora impedite.
      Il medesimo numero 4), seconda parte, e il numero 5) introducono la possibilità per i professionisti iscritti ad albi di partecipare a più di una società e la facoltà di esercitare anche imprese commerciali, divieto da molti considerato inutile e peraltro facilmente aggirabile (con i «prestanome» e con le sospensioni concordate - da chi può - con l'albo).
      La lettera b) del comma 1 chiarisce, inoltre, che le società professionali possono assistere e rappresentare in giudizio i clienti, attraverso un proprio socio o dipendente abilitato a farlo, anche quando esse siano composte di soggetti che non siano tutti soltanto avvocati.
      Il comma 2 fornisce un'interpretazione autentica del secondo comma dell'articolo, 2233 del codice civile («[...] la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione»), precisando che la disposizione in questione si limita a disciplinare rapporti



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Pag. 3
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di tipo privatistico tra le parti di un contratto e non attribuisce alcun potere agli ordini professionali in termini di verifica della corrispondenza del compenso richiesto al decoro della professione e all'importanza dell'opera. L'interpretazione autentica è stata auspicata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato nella sua relazione sugli ordini professionali del marzo scorso.
      All'articolo 2, il comma 1 elimina il regime dei minimi contributivi previdenziali per i professionisti, problema molto sentito in particolare dai più giovani che, appena entrati nel mercato del lavoro professionale, sono spesso costretti a pagare cifre considerevoli alle casse di previdenza, magari senza avere ancora guadagnato nulla.
      Con il comma 2 è data facoltà agli studenti universitari che hanno conseguito almeno i due terzi dei crediti previsti da corsi di laurea, che consentono l'accesso a professioni regolamentate, di anticipare durante il corso di studi il periodo di praticantato obbligatorio, ove previsto, propedeutico all'abilitazione professionale. Ciascun ordine professionale stabilisce le modalità di accesso al praticantato anticipato.
      L'articolo 3, al comma 1, lettera a), abroga le regole in materia di limitazione all'accesso e abolisce, intervenendo con una serie di novelle, l'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense, ferma restando la funzione di controllo e sanzione degli ordini professionali. Si diventa avvocati, come avviene in altri Paesi europei e fermi restando tutti i restanti requisiti di legge, iscrivendosi all'albo competente ma solo dopo avere compiuto correttamente due anni di pratica.
      La lettera b) sopprime l'incompatibilità tra esercizio del commercio ed esercizio della professione forense, nonché tra quest'ultima e l'esercizio della professione di giornalista professionista.
      Con l'articolo 4, comma 1, lettera a), si abrogano le regole in materia di limitazione all'accesso e si abolisce l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di dottori commercialisti ed esperti contabili, ferma restando la funzione di controllo e sanzione degli ordini. Si diventa dottori commercialisti o esperti contabili, fermi restando tutti i restanti requisiti di legge, iscrivendosi all'albo competente dopo avere compiuto correttamente tre anni di pratica. La lettera b) elimina l'incompatibilità tra esercizio del commercio ed esercizio della professione, nonché tra quest'ultima e l'esercizio della professione di giornalista professionista.



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Pag. 4
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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Tutela della concorrenza nei servizi professionali).
      1. All'articolo 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1:

              1) all'alinea, dopo le parole: «le disposizioni legislative e regolamentari» sono inserite le seguenti: «anche speciali o riferite a determinate categorie di professionisti»;

              2) alla lettera a), le parole: «l'obbligatorietà» sono sostituite dalle seguenti: «la fissazione»;

              3) alla lettera b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Gli ordini non possono vietare in generale la pubblicità su categorie di mezzi di comunicazione per ragioni di trasparenza, correttezza, dignità e decoro della professione. Ogni valutazione operata da parte degli ordini deve essere riferita al caso concreto e specifico e deve essere motivata dal mancato rispetto del buon costume o della veridicità o della continenza o della trasparenza dei messaggi;»;

              4) alla lettera c), dopo le parole: «da parte di società di persone» sono inserite le seguenti: «o di capitali» e le parole: «l'oggetto sociale relativo all'attività libero-professionale deve essere esclusivo, che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che» sono soppresse;




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Pag. 5
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              5) dopo la lettera c) è aggiunta, in fine, la seguente:
      «c-bis) il divieto di esercizio del commercio in nome proprio o in nome altrui e il divieto per il medesimo professionista di partecipare a più di una società»;

          b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
      «1-bis. Per quanto previsto dalla lettera c) del comma 1 del presente articolo, è consentita la gestione di pratiche giudiziali da parte di società di professionisti appartenenti a discipline e ad albi diversi, fermo restando che la rappresentanza in giudizio è in quel caso effettuata personalmente dai soli soci o dipendenti che sono abilitati all'esercizio della professione forense ai sensi del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36».

      2. Il secondo comma dell'articolo 2233 del codice civile si interpreta nel senso che la disciplina prevista per la determinazione del compenso è relativa a rapporti di tipo privatistico tra le parti di un contratto e non attribuisce alcun potere agli ordini professionali in termini di verifica della corrispondenza del compenso richiesto al decoro della professione e all'importanza dell'opera.


Art. 2.
(Misure in favore dell'attività dei giovani professionisti).
      1. All'articolo 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come da ultimo modificato dall'articolo 1 della presente legge, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «3-bis. È abrogata ogni norma legislativa o regolamentare che imponga minimi contributivi obbligatori annui a carico di ogni iscritto alle casse di previdenza professionali e di ogni iscritto all'albo professionale




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tenuto all'iscrizione alla cassa di riferimento».
      2. È data facoltà agli studenti universitari che hanno conseguito almeno i due terzi dei crediti previsti dai rispettivi corsi di laurea, che consentono l'accesso a professioni regolamentate, di anticipare durante il corso di studi il periodo di praticantato obbligatorio, ove previsto, propedeutico all'abilitazione professionale. Ciascun ordine professionale stabilisce le modalità di accesso al praticantato anticipato.


Art. 3.
(Disposizioni in materia di accesso e di esercizio della professione forense).
      1. Al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 1 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «È abilitato all'iscrizione all'albo degli avvocati chiunque abbia svolto regolarmente la pratica professionale a sensi di quanto previsto dall'articolo 17, primo comma, numero 5o, del presente decreto, e abbia conseguito il certificato di compiuta pratica di cui all'articolo 10 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37»;

          b) all'articolo 3, primo comma, le parole: «con l'esercizio del commercio in nome proprio o in nome altrui,» e le parole: «di giornalista professionista,» sono soppresse;

          c) all'articolo 8, secondo comma, le parole: «per un periodo non superiore a sei anni,» sono soppresse;

          d) all'articolo 17, il numero 6 del primo comma è abrogato;

          e) gli articoli da 19 a 24 sono abrogati.




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Pag. 7
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      2. Il capo II del titolo I del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, e successive modificazioni, è abrogato.


Art. 4.
(Disposizioni in materia di accesso e di esercizio della professione di dottori commercialisti ed esperti contabili).
      1. Al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 4, le lettere b) e c) del comma 1 sono abrogate;

          b) all'articolo 36:

              1) la lettera b) del comma 3 è abrogata;

              2) la lettera b) del comma 4 è abrogata;

          c) il comma 1 dell'articolo 40 è sostituito dal seguente:
      «1. L'abilitazione all'esercizio della professione è conseguita dopo il compimento di un tirocinio di durata triennale»;

          d) gli articoli 45, 46 e 47 sono abrogati.


Da: Esame-farsa20/08/2011 11:51:08
Quindi è una cosa vecchia...

Da: Carmine--20/08/2011 12:10:33
Cmq si prevedeva l'abolizione con legge ordinaria già nel 2009!!!!

Da: Esame-farsa20/08/2011 12:11:56
Ma perchè l'avrà postato? Forse vogliono ripropolrlo?

Da: Carmine--20/08/2011 12:14:14
Ma postato da chi? Tutti i disegni di legge sono sul sito del parlamento...

Da: praticante stufo20/08/2011 13:11:55
evvivaaa finalmente non andrò più in quei squallidi padiglioni sede d'esame, era ora BOSSI sei un mitooooooo!!!!!!!

Da: poveri voi20/08/2011 13:27:55
e invece ci andrai di nuovo...

Da: Esame-farsa20/08/2011 13:35:46
Bossi?

Da: dott.ssa20/08/2011 13:58:08
mah ancora?!

ma se non hanno nemmeno calcolato uno straccio di emendamento!!!

la manovra finanziaria se ne impipa dell'esame di stato!

Da: praticante da una vita20/08/2011 14:05:33
...finalmente niente più esami...grande berlusca!!!

Da: dott.ssa20/08/2011 14:09:06
ma voi ascoltate i tg?????

leggete i giornali???

leggete la costituzione!!!!!!!!!!!

l'esame di stato non lo abolisce nemmeno il padre eterno! siete solo illusi e fate falsa informazione!

Da: praticante da una vita20/08/2011 14:17:21
si si... ascolto e leggo: w il berlusca, w l'abolizione dell'esame di avvocato (fa perdere tempo e soldi). sono praticante da 5 anni e non mi è mai capitato di fare un parere.

Da: dott.ssa20/08/2011 14:38:38
praticante, mi sa che non hai capito nulla! credi a me

Da: Armando20/08/2011 16:14:15
Quando adiamo a prendere a calci in culo questa stronza che si firma dott.ssa, il trace del suo Ip e' a buon punto.

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