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L'ente sbaglia una risposta della prova scritta come comportarsi..
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Da: Lore123409/03/2011 10:21:37
Ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000, ai comuni è attribuita?
a Competenza specifica definita dalla legge statale
b Compiti e funzioni amministrative generali
c Compiti e funzioni definite in base allo statuto

questa era la domanda, il comune ha considerato la C come risposta giusta, determinando quindi l'accesso alla prova orale per un determinato grruppo di persone, cmq anche il test costituirà punteggio, che fare? aspettare i risultati dell'orale prima di farglielo notare? farlo prima? non farlo? si accettano consigli....

Da: farlo subito09/03/2011 16:49:59
lo devi far notare subito anche perchè potrebbe essere inficiata tutta la procedura tenuto conto che per qualcuno quella domanda potrebbe essere stata il discrimine fra passare o non passare all'orale......e per evitare polemiche inutili dopo l'orale se si dovessero vedere modifiche nei punteggi.....

Da: Lore123409/03/2011 16:52:41
L'orale è già stato fatto, non si sa il punteggio, io aspetto quello almeno non possono modificarlo....

Da: Si09/03/2011 17:10:11
Non me ne volere ma la risposta è la C,  e la domanda non è errata. Il comune in base al TU svolge determinate funzioni, che possono essere proprie o conferite dalla legge statale e regionale in base al principo della sus*******rità, questo vuol dire ke il comune ha competenza locale in base alle sue funzioni proprie ke sono quelle funzioni amminsitrative non attribuite dallo stato e dalla regione, funzioni proprie ke quindi le svolge con competenza locale, e questo vuol dire ke la risposta A è errata. Cosi come è sbagliata la rispsota B ke dice ke il comune svolge compiti e funzioni amminsitrative generali, in quanto come detto sopra il comune svolge sia funzioni proprie ke funzioni amminsitrative conferite dallo stato e dalla regione e quindi la B è errata. La giusta è la C in quanto nello statuto di un comune sn contenute le funzioni di cui sopra ke deve svolgere sia come contenuto obbligatorio ke come contenuto facolatativo, in parole povere il comune adotta quindi lo statuto come strumento normativo tenendo conto della normativa statale (funzioni proprie, funzioni conferite, ecc) e adeguandola alle esigenze ke caratterizano il proprio territorio e la popolazione ke vi si trova in modo esclusivo cioè diverso dallo statuto di un altro comune per contenuti e modi, ma sempre in base alla legge statale.

Da: non concordo09/03/2011 19:12:04
le funzioni non sono attribuite dallo statuto.....infatti il tuel testualmente recita che il contenuto obbligatorio dello statuto"......stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio. Lo statuto stabilisce, altresì, i criteri generali in materia di organizzazione dell'ente, le forme di collaborazione fra comuni e province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi, lo stemma e il gonfalone e quanto ulteriormente previsto dal presente testo unico.

3. Gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti.

Non mi sembra ci sia alcun riferimento alle funzioni e competenze...e come potrebbe essere dato che lo statuto è un atto adottato dall'ente e non può certo decidere lui quali funzioni esercitare o meno. Ok che è dotato di autonomia ma tale autonomia non arriva certo a tanto!!!!! secondo me tutte le risposte sono sbagliate......quella giusta sarebbe un mix fra la risp.a e b...proprio perchè all'ente vengono riconosciute sia funzioni proprie sia quelle conferite.....e chi le conferisce se non lo Stato???!!! e non si può negare che l'ente svolga anche funzioni amministrative generali in basi al principio di sussidiarietà, adeguatezza....etc.....Seccessivamente alla modifica del titolo V ci son state varie leggi statati che hanno conferito specifiche funzioni ai comuni e province...funzione che non avrebbero potuto esercitare se a monte non ci fosse stata una normativa statale.....ergo...lo statuto potrebbe al massimo disciplinare la modalità di esercizio...anche se per questo ci sono i regolamenti.....ma non certo attribuirle....

Da: Si09/03/2011 19:41:25
L'art 6 del TU riferito allo statuto elenca tutti i compiti ke tu hai descritto e questi compiti si traducono nelle funzioni ke poi il comune esercita con la sua autonomia normativa (statuto e regolamenti) sul territorio dove vive la comunità. Forse non hai ben capito ke lo statuto non è piu un atto di attuazione della legislazione statale (parallelismo) ma è un atto di integrazione alla normativa statale, in quanto la stessa non puo' conoscere bene i problemi della comunità e quindi con lo statuto si effettua un processo di adattamento ma soprattutto di integrazione ai principi fissati dalla legge,xke se cosi' non fosse non ci potrebbe essere il principio di sus*******rietà e quello ke dici tu andrebbe addirittura in contrasto con la riforma del titolo V art 118. La risposta è la C.

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Da: Si09/03/2011 19:51:36
Ti consiglio di andare su internet a scaricarti qualke statuto di qualke comune cosi' ke potrai leggere il suo contenuto...ad esempio nello statuto di un certo comune c'è pure scritto una norma dell'istituzione di un fondo di solidarietà, e altre funzioni del comune...

Da: x Lore09/03/2011 20:23:59
la Costituzione e la legge La Loggia hanno attribuito agli enti locali potestà normativa nella disciplina delle funzioni proprie e di quelle conferite. Con tale ultima locuzuione si intendono le funzioni attribuite e quelle delegate, mentre le funzioni proprie sono le funzioni che l'ente decide autonomamente di assumere in base alle proprie dimensioni e alla realtà storica. Si tratta, secondo alcuni, delle ccdd. funzioni findamentali che lo Stato dovrebbe individuare nella Carta sulle autonomie e che l'ente dovrebbe disiciplinare nel dettaglio. Lo Stato non ha al riguardo alcun potere di attribuire competenze SPECIFICHE, come la A indicava, perchè deve limitarsi solo ad individuare quali sono le funzioni fondamentali per le quali l'ente deve garantire i LEP (livelli essenziali prestazioni) uniformi all'intero territorio nazionale. Evidentemente sbagliata anche la B atteso che il 118 parla di funzioni che certamente non sono "generali", quindi per esclusione ( nonchè per interpretazione sistematica) resta la lettera C. Considera che il vero fulcro della riforma del titolo V sta nelcontenuto facoltativo dello statuto e nel novero delle funzioni proprie (atipiche) che i medesimi decideranno di assumere, perchè lì troveranno attuazione i principi di differenziazione, sussidiarietà e adeguatezza.

Da: x non concordo09/03/2011 20:31:05
ma come sarebbe che l'autonomia dell'ente non può decidere quali funzioni esercitare? Ma stiamo scherzando? La riforma del titolo V l'hanno fatta per questo. Non ci andate ai concorsi senza studiare, fate un favore al futuro del nostro Paese che di ignoranti sulle spalle ne ha già parecchi. Parliamo di funzioni AMMINISTRATIVE e se non le decide l'ente chi dovrebbe deciderle? Anzi, proprio le scelte del comune servono a stabilire se verranno esercitate a livello di singolo ente o, per dimensioni e ottimizzazione nell'erogazione, dovranno essere previste forme di gestione associata (unioni di comuni, convenzioni, accordi di programma, consorzi). Tanto è vero che in alcuni comuni ci sono delle funzioni che in altri comuni non ci sono perchè gestite in convenzione con altri enti.

Da: Si09/03/2011 20:38:20
X non concordo...per favore è vero ke "non concordo" ha sbagliato però cerkiamo di evitare parole del tipo ignoranti, il futuro del paese e altro. Capita di non capire un concetto come pure a te sarà accaduto. Non è un rimprovero ma solo un modo di essere pacati...tutto qui. Cmq "non concordo" spero ke cn il mio intervento e quello degli altri 2 utenti hai capito. La risposta è la C...punto.

Da: xxxxxx09/03/2011 20:49:07
in realtà il termine "attribuita" è fuorviante, perchè sembra riferirsi concettualmente a qualcosa che non "appartiene" al comune bensì viene riconosciuto da altro ente. meglio sarebbe stato l'utilizzo di un termine quale "riconosciuta"

Da: Si09/03/2011 20:51:57
Secondo me il termine "attribuita" usato va bene, anzi ne mette di più in risalto la questione.

Da: x xxxxx09/03/2011 21:14:10
invece attribuita è giusto perchè il conferimento di funzioni può avvenire in maniera stabile (attribuzione) o mediante delega (temporanea). "Ignorante" si usa per definire chi ignora un concetto, quindi il termine nel caso concreto è corretto, perchè la persona cui mi ero rivolto non solo ha sbagliato la risposta, ma persevera nel ritenersi nel giusto e addirittura pretende di fare ricorso contro una risposta corretta!

Da: Lore123409/03/2011 21:30:52
Avete sicuramente ragione nel dire che la risposta è la C, solamente che da un interpretazione letterale del Tuel(e la domanda sembra riferirsi proprio a questo) non mi sembra che si possa evincere, la C è giusta in base a tutta una serie di altre considerazioni che vengono da una conoscenza e interpretazione pratica della riforma, in effetti le norme del T.U riguardanti lo statuto non parlano di attribuzione di funzioni, ma di organizzazione quindi anche la C potrebbe essere tranquillamente considerata errata,  cmq visto il dibattito penso che lascerò cadere l'obiezione....

Da: Lore123409/03/2011 21:48:23
per x xxxxxx ,
datti una calmata,

Da: x Lore09/03/2011 21:58:34
invece faccio quello che voglio

Da: Si09/03/2011 22:02:53
No lore... la C è giustissima. Se tu prima dai ragione a qualkuno e poi dici ke la C potrebbe essere considerata tranuillamente errata allora non hai capito le cose ke io e gli altri ti abbiamo scritto. Come detto basta ke tu vai in un qualsiasi comune di italia e ti scariki alcuni statuti e vedrai ke contengono delle norme riferite anche alle loro funzioni, come in un comune dove come funzione è riportato l'istituzione di un fondo do solidarità ke come sai non è scritti nell'art 6 del TU eppure lo statuto di quel comune lo inserisce come funzione e compito comunale. Ad ogni modo non devo essere ne io e ne altri a convicerti, quindi ti invito a rivolgerti a qualche docente o professore esperto nel campo, così da toglierti ogni dubbio.


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