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IV sottocommissione napoli
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Da: xxx21/02/2011 10:37:00
salve , posterò di seguito le domande fatte il 17/02 dalla 4 sia a me che agl'altri candidati ( sono avvocato!!!!!! ed un'altra cosa è fatta)

comunit: parlamento, libertà di stabilimento, commissione, raccomdandazione e pareri

dir. penale: rapina propria ed impropria, corruzione propria ed impropria, concorso, arresto, libertà vigilata, semidetenzione, libertà controllata ( qst ultime tre volevano saperle ben bene....)

proc. penale : querela, abbreviato, revisione, misure di esecuzione, il rito davanti al giudice di pace

ordinamento forense: patto quota lite, art. 380 c.p. , segretezza corrispondenza

eccles: confessioni diverse dalla cattolica, ordinamento eccclesiastico

Da: MaVa08/03/2011 21:45:10
Ma come sono i commissari?
Tranquilli?
Altre indiscrezioni?

Da: Albe09/03/2011 10:32:17
Per la corretta stesura del parere occorre una breve disamina del contratto d'opera. Esso è il contratto con cui una parte si obbliga verso un corrispettivo a compiere un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione. Nell'ordinamento Italiano, il contratto d'opera è regolato dagli articoli 2222 e seguenti. Il prestatore è tenuto ad eseguire l'opera dedotta in contratto, rispettando le modalità stabilite dal committente e le regole dell'arte. In caso di mancato rispetto delle indicazioni della committenza ,al prestatore d'opera può essere fissato un congruo termine entro cui uniformarsi alle condizioni stabilite in contratto, decorso inutilmente il quale il committente può recedere dal contratto e chiedere il risarcimento dell'eventuale danno. In materia di professioni intellettuali il professionista che recede dal contratto per giusta causa e chiede il compenso per le sue prestazioni ha l'onere di dimostrare l'esistenza del credito,quindi anche il risultato utile derivato al cliente dallo svolgimento della sua opera. Nel nostro caso dobbiamo stabilire se Tizio nel recedere dal contratto abbia diritto al rimborso delle spese effettuate e alla corresponsione del compenso oltre che il risarcimento del danno subito. Il recesso unilaterale rappresenta una causa estintiva ordinaria di qualsiasi rapporto di durata a tempo indeterminato, rispondendo all'esigenza di evitare la perpetuità del vincolo obbligatorio, la quale è in sintonia con il principio di buona fede nell'esecuzione del contratto. Nel contratto d'opera intellettuale, la facoltà di recesso in presenza di una giusta causa è espressamente attribuita dalla legge al prestatore d'opera e pertanto qualora tale facoltà costituisce oggetto di una clausola contrattuale, specificatamente predisposta dal prestatore d'opera, non può ravvisare una manifestazione di reale volontà dispositiva che richiede l'approvazione scritta a norma dell'art. 1341 c.c. In materia di professioni intellettuali, il professionista che recede dal contratto per giusta causa e chiede il compenso per le sue prestazioni ai sensi dell'art.2237, ha l'onere di dimostrare l'esistenza del credito derivato al cliente dallo svolgimento della sua opera art.1176. In tema di contratto d'opera la norma di cui all'art.,2224 c.c ,costituisce applicazione specifica dell'obbligo diligenza previsto in via generale dall'art.1176c.c. che facendo riferimento alla figura media del buon padre di famiglia detta un criterio di carattere generale che sta ad indicare in astratto dell'attenzione della cura, e dello sforzo psicologico che il debitore deve adoperare per attuare esattamente la prestazione pattuita. La responsabilità del prestatore di opera intellettuale è normalmente regolata dall'art.1176 cod. civile, che fa obbligo al professionista di usare, nell'adempimento delle obbligazioni inerenti la sua attività professionale e la diligenza del buon padre di famiglia, con la conseguenza che egli risponde anche per colpa lieve, nella sola ipotesi che la prestazione dedotta implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà. In tema di responsabilità professionale la relazione tra gli art 1176 e 2236 è di integrazione per complementarità e non già per specialità, cossichè vale come regola generale quella della diligenza del professionista con riguardo alla natura dell'attività prestata mentre quando implichi la soluzione di problemi tecnici di particolari difficoltà opera la successiva norma dell'art. 2236 c delimitando la responsabilità professionale al dolo o alla colpa grave. Qualora le parti appongano un termine finale alla durata del contratto di prestazione d'opera intellettuale, nessuna di loro può avvalersi della facoltà di recesso di cui all'art.2237 del cod. civ., salvo che esse abbiano pattuito il contrario o che la natura del contratto stesso renda sempre possibile il recesso Pertanto nella fattispecie sottoposta al nostro esame, alla luce delle considerazioni svolte si può concludere che il recesso del commercialista Tizio sia privo di giusta causa, non essendo la società Beta inadempiente agli obblighi previsti dal contratto, né avendo posto in essere un comportamento indicante sfiducia nel professionista. Dunque, come ha precisato anche la giurisprudenza, Tizio non ha diritto al rimborso delle spese ed al compenso per l'opera svolta fino a quel momento ma ha diritto al solo rimborso delle spese sostenute per conto e nell'interesse del cliente salvo il risarcimento dell'eventuale pregiudizio causato al cliente stesso (App. Milano, sentenza 24 settembre 2008).

Da: Mila11115/03/2011 23:42:06
Ma possibile che su sta commissione non si riesca a sapere nulla???

Da: lavali16/03/2011 00:08:11
col fuoco

Da: MaVa22/03/2011 11:03:58
che con la m**** invece ti ci hanno riempito la testa...


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