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Proroga graduatorie
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Da: gioiamik 02/01/2012 15:40:19
ciao a tutti, io faccio parte di quegli sfigati la cui graduatoria di concorso è stata approvata prima del 31/12/2005 (precisamente il 22 dicembre 2005), ho sentito che ci sarà la possibilità di fare ricorso tramite un comitato apposito, voi ne sapete qualcosa?
Rispondi

Da: x ...02/01/2012 17:17:07
la vedo difficile
Rispondi

Da: mah......02/01/2012 17:18:48
il comitato XXVII ottobre
Rispondi

Da: dubbioso03/01/2012 13:49:59
Salve,
sapete indicare una fonte dalla quale si evinca quali sono le Amministrazioni pubbliche soggette  a  limitazioni   delle   assunzioni?
Sapete se vi rientrano in questa proroga fino al 31 dicembre 2012 anche le Università??
Rispondi

Da: x x.03/01/2012 15:09:52
L'articolo 1 del mille proroghe prevede che . 
4.    L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 31 dicembre 2005, è prorogata fino al 31 dicembre 2012.

Il dlgs 165/2001 definisce amministrazione pubblica
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI
Rispondi

Da: i ministeri?04/01/2012 10:23:38
rientrano i ministeri nella proroga? potete fornire un link di un sito attendibile dove trovare il d. l. della proroga?
Rispondi

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Da: x x. i ministeri04/01/2012 12:41:01
ma una norma la sapete leggere o no????

Il dlgs 165/2001 definisce amministrazione pubblica
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato

Secondo te un ministero può non essere considerata   un'amministrazione pubblica ????????
Rispondi

Da: uno04/01/2012 12:41:21
L'atac di roma rientra come definizione di amministrazione pubblica?
io credo di si!
Rispondi

Da: x x.04/01/2012 15:28:48
bella domanda
ad occhio dovrebbero essere amministrazioni pubbliche (ricevono finaziamenti dallo stato, e sono controllate dal comune), ma non ne sono sicuro al 100%
Rispondi

Da: ATAC04/01/2012 16:18:33
NON E' UNA P.A.
CAPRE!
Rispondi

Da: x x.04/01/2012 17:16:56
lqualche dubbio resta  caprone

Nell'ordinamento italiano e in quello degli altri stati appartenenti all'Unione Europea l'organismo di diritto pubblico è un soggetto giuridico collettivo, non necessariamente appartenente al settore pubblico, individuato per la prima volta dalla Direttiva n. 92/50 come «qualsiasi organismo istituito per soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale». Si tratta, dunque, di soggetti giuridici patrimonializzati o controllati o sovvenzionati dallo Stato o da un altro ente pubblico.
ATAC S.p.A. è società a capitale interamente pubblico e partecipata interamente
dal Comune di Roma, con il quale peraltro realizza la parte più importante della propria
attività
Amministrazione pubblica in senso soggettivo [modifica]
In senso soggettivo l'amministrazione pubblica è costituita, in primo luogo, dagli organi e uffici dello stato[2] che dipendono dal governo. Questi sono ordinati in dicasteri, ai quali sono preposti membri del governo che assicurano la traduzione dell'indirizzo politico governativo nell'attività amministrativa degli uffici del dicastero.
Nella generalità degli ordinamenti le funzioni amministrative, oltre ai dicasteri, possono essere affidate ad organizzazioni dotate di una certa autonomia, che possono anche avere personalità giuridica di diritto pubblico, nel qual caso sono enti pubblici, o di diritto privato (società di capitali, fondazioni ecc.). Ciascuno di tali soggetti - dicastero, organizzazione autonoma dotata o meno di personalità giuridica, sia essa di diritto pubblico o privato - in quanto gli sono affidate funzioni amministrative, può essere considerato un'amministrazione pubblica.
Taluni enti pubblici sono dotati di una più o meno ampia autonomia dal governo (o da altri enti pubblici) nel determinare il loro indirizzo politico: sono questi gli enti autonomi, tra i quali rientrano, in particolare, gli enti territoriali locali. A essi si contrappongono gli enti strumentali che, invece, perseguono fini propri di un altro ente, al quale sono perciò legati da vincoli di soggezione; tra gli enti strumentali rientrano le agenzie, se dotate di personalità giuridica, mentre, quando ne sono prive, vanno considerate organi dello stato o di altri enti pubblici, seppur complessi e dotati di una certa autonomia


Rispondi

Da: dubbioso07/01/2012 15:18:57
Che le Università rientrino nella P.A. è chiaro, ma il mio dubbio è sulla dicitura "Amministrazioni pubbliche soggette  a  limitazioni   delle assunzioni" presente nell'art. del Milleproroghe.
Qualcuno ha l'elenco di tali amministrazioni? non è una cosa di poco conto, visto che la proroga si applica SOLO a queste e non a tutte!
Rispondi

Da: avvocato abilitato07/01/2012 15:39:56
BOH
Rispondi

Da: dovrebbero essere09/01/2012 13:04:08
dovrebbero essere tutte le pubbliche amministrazioni escluse quelle che possono assumere liberamente e che io sappia sono quelle che riguardano l'ordine pubblico  come polizia vigili ecc... e agenzia delle entrate ma per essere sicuro occorre mandare nella sede opportuna un a richiesta scritta per ottenere una risposta esplicita
Rispondi

Da: le ammistrazioni09/01/2012 13:11:58
pubbliche soggette a limitazioni nelle assunzioni sono praticamente tutte...tranne il comparto scuola e docenti universitari...
Rispondi

Da: xxx10/01/2012 08:21:10
e il mibac
Rispondi

Da: GRAZIELLA9014/01/2012 12:42:34
limitazione del 20%?
Rispondi

Da: saga 17/01/2012 15:07:54
il mio concorso universitario categoria D scadrebbe il 20-01-2012. verrà prorogato?
Rispondi

Da: pongo il caso19/01/2012 14:59:21
scusarte ma se 2 profili professionali della stessa categoria B(F) vengono unificati e ci sono due graduatorie ancora esistenti ma una successiva all'altra da quale graduatoria si attingerà per assumere nel nuovo profilo? dalla prima o dall'ultima che è pero il risultato di un concorso per un profilo di grado minore?
dovrebbero essere tutte e due valide perchè la prima prorogata con il mille proroghe mentre la seconda non ne ha bisogno perchè ancora non sono scaduti i tre anni

chi mi sa rispondere?
Rispondi

Da: soggette a limitazioni28/01/2012 17:42:10
scusate se forse l'avete già chiarito,
ma ho un dubbio.
Laddove il decreto legge dica all comma 4, art.1:
"...graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 31 dicembre 2005,... !
Cosa si intende per "amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni" ?
Tutti gli enti pubblici genericamente, o in riferimento a leggi che hanno bloccato le assunzioni di determinati enti, o solo al fatto che l'amministrazione non abbai utilizzato parte o tutta questa graduatoria?
Rispondi

Da: e no28/01/2012 19:14:29

non vale !
Rispondi

Da: x GRAZIELLA9029/01/2012 09:24:22
Un sindacalista mi ha detto che vale, ad  esempio, per gli enti che potevano assumere per un numero pari al 20% dei pensionamenti anni precedenti. E che comunque anche questo anno non si può assumere oltre quella soglia.
Vi risulta?
Rispondi

Da: x x..29/01/2012 09:40:07
si
Rispondi

Da: soggetto31/01/2012 20:06:45
Approvato  oggi 31 dicembre 2012 alla Camera il disegno di legge
N. 4865 - Ora passa al Senato


Conversione in legge del   decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216  , recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative
Presentato il 29 dicembre 2011

L'articolo 1 del decreto-legge consente alle amministrazioni interessate (amministrazioni statali, compreso il personale del comparto sicurezza, agenzie ed enti pubblici non economici, compresi gli enti di ricerca) di effettuare le assunzioni autorizzate o in corso di autorizzazione, ai sensi della normativa citata nel testo, fino al 31 dicembre 2012. Le citate amministrazioni hanno difficoltà oggettive a provvedere entro il 31 dicembre 2011 in ragione delle numerose disposizioni normative in materia di dotazioni organiche e di razionalizzazione degli assetti organizzativi, che hanno determinato il blocco delle assunzioni e costretto a rivedere la programmazione del fabbisogno, rallentando il normale svolgimento delle attività e degli adempimenti in materia.


====


Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
         Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

         Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga di termini previsti da disposizioni legislative al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa;

         Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2011;

         Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

emana
il seguente decreto-legge:
Articolo 1.
(Proroga termini in materia di assunzioni).
         1. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 1, commi 523, 527 e 643, della   legge 27 dicembre 2006, n. 296  , e successive modificazioni, e all'  articolo 66, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112  , convertito, con modificazioni, dalla   legge 6 agosto 2008, n. 133  , e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2012.

2. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2009 e nell'anno 2010, di cui all'  articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244  , e successive modificazioni e all'articolo 66, commi 9-  bis  , 13 e 14, del   decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112  , convertito, con modificazioni, dalla   legge 6 agosto 2008, n. 133  e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2012 e le relative  autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 luglio 2012.

3. All'articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
e successive modificazioni, le parole: « Per il triennio 2009-2011 » sono
sostituite dalle seguenti: « Per il quadriennio 2009-2012 ». Al medesimo
comma è soppresso il sesto periodo.

4. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni
a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche
soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al
30 settembre 2003, è prorogata fino al 31 dicembre 2012. La
disposizione di cui all'articolo 1, comma 346, lettera e), della legge 24
dicembre 2007, n. 244, continua ad applicarsi, nei limiti delle risorse
disponibili a legislazione vigente.

5. Il termine per procedere alle assunzioni relative all'anno 2011,
previste dall'articolo 29, comma 9, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, è prorogato al 31 dicembre 2012; a tal fine, è considerato il
limite di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, come vigente al 31 dicembre 2010.

6-bis. Le disposizioni dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, si applicano alle
assunzioni del personale educativo e scolastico degli enti locali,
nonché di personale destinato all'esercizio delle funzioni fondamentali
di cui all'articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009,
n. 42, a decorrere dall'anno 2013.
6-ter. Con riferimento al personale soprannumerario, l'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS), prima di avvalersi delle
proroghe di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo, deve procedere
al riassetto organizzativo e funzionale previsto dall'articolo 21, comma
7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; a tal fine il termine
previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.
148, per l'INPS è prorogato all'atto del riassetto organizzativo e
funzionale previsto dall'articolo 21, comma 7, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214.
Rispondi

Da: soggetto01/02/2012 00:29:58
Insomma: sono prorogate sino al 31 dicembre 2012  le graduatorie approvate oltre il 30 settembre 2003
Rispondi

Da: xx01/02/2012 07:46:15
il definitivo è
31 dicembre 2005

Decreto Legge 29 dicembre 2011 n. 216 - Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (Decreto Milleproroghe
4. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 31 dicembre 2005, e' prorogata fino al 31 dicembre 2012. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 346, lettera e), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, continua ad applicarsi, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
Rispondi

Da: ??01/02/2012 07:55:17
Ragazzi, ma il termine per effettuare il taglio degli organici del 10% entro il 31/03,anche quello è stato spostato al 31/12?
Grazie a chi vorra' rispondere.
Rispondi

Da: soggetto01/02/2012 08:05:57
@ xx
no. Ti sbagli. il definitivo (difficilmente verrà modificato al Senato) è:
30 settembre 2003

http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/stampati/pdf/16PDL0056530.pdf
Rispondi

Da: soggetto01/02/2012 08:07:53
guardate a pagina 25, è evidenziata la modifica rispetto al decreto legge originario

http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/stampati/pdf/16PDL0056530.pdf
Rispondi

Da: x ...post su01/02/2012 09:30:41
questa è la GU
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-12-29&task=dettaglio&numgu=302&redaz=011G0260&tmstp=1328084952609

                               Art. 1


              Proroga termini in materia di assunzioni

  1. Il termine per procedere alle assunzioni di  personale  a  tempo
indeterminato di cui all'articolo 1, commi  523,  527  e  643,  della
legge 27  dicembre  2006,  n.  296,  e  successive  modificazioni,  e
all'articolo 66, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  e
successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2012.
  2. Il termine per procedere alle assunzioni di  personale  a  tempo
indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2009  e
nell'anno 2010, di cui all'articolo 3,  comma  102,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni e all'articolo  66,
commi 9-bis, 13 e 14, del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.  133  e
successive modificazioni, e' prorogato  al  31  dicembre  2012  e  le
relative autorizzazioni ad assumere,  ove  previste,  possono  essere
concesse entro il 31 luglio 2012.
  3. All'articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133,  e  successive  modificazioni,  le  parole:  "Per  il   triennio
2009-2011"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Per  il  quadriennio
2009-2012". Al medesimo comma e' soppresso il sesto periodo.
  4.  L'efficacia  delle  graduatorie  dei  concorsi   pubblici   per
assunzioni  a  tempo  indeterminato,  relative  alle  amministrazioni
pubbliche  soggette  a  limitazioni   delle   assunzioni,   approvate
successivamente al 31 dicembre 2005, e' prorogata fino al 31 dicembre
2012. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 346,  lettera  e),
della legge 24 dicembre 2007, n. 244,  continua  ad  applicarsi,  nei
limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  5. Il termine per procedere alle assunzioni relative all'anno 2011,
previste dall'articolo 29, comma 9, della legge 30 dicembre 2010,  n.
240, e' prorogato al 31 dicembre 2012; a tal fine, e' considerato  il
limite di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e successive modificazioni, come vigente al 31 dicembre 2010.
  6. I termini di efficacia delle graduatorie per assunzioni a  tempo
indeterminato relative alla Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri,
prorogati dal decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  28
marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74  del  31  marzo
2011, sono ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre 2012.

     


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