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Concorso INAIL, 404 posti
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Da: ............. 01/07/2017 16:02:48
Molisana di p.le pastore, stiamo per entrare. E prima delle vacanze estive. Io rimarrò nella mia città. Mi spiace per te. Attenta al fegato.
Rispondi

Da: Federica.8601/07/2017 17:51:19
appunto perchè le Dogane non chiamano?
Rispondi

Da: vostro superiore01/07/2017 18:14:40
(e non solo all'inail) argomenti importanti?  denunciare il fatto che, come ingenuamente ammesso qui per iscritto alcuni assunti continuano a fare gli avvocati in nero ...truffa allo stato....non ti sembra l'argomento più importante di tutti?

la cessione non esiste...verranno presi solo i vincitori sino al n. 404


Rispondi

Da: x l''avvocato furbastro01/07/2017 18:19:38
studia tu....io ho davanti i fogli che dovete firmare.....non sai di cosa parli...devi essere autorizzato dal direttore regionale...ma normalmente non succede mai
Rispondi

Da: piazzale del pastore01/07/2017 18:27:41
x bide' etc ...deliri.....poche parole zero idee e molto confuse---sei fuori come un balcne...chi ha parlato di coa o di contratti subordinati ed iscrizione all'albo.....ma come hai fatto avincere questo concorso? non sai neppure il tipo di contratto che ti sarà applicato, quello del pubblico impiego ....questo è l'articolo con le incompatibilità....

ma una volta assunto se sei davvero vincitore e in questa tornata sarà facilissimo fare due più due e l'inail è molto attento a queste cose...

e comunque come prima cosa è richiesta la caqncellazione dall'albo ...quindi....

Art.53 dlgs 65/2001

D.Lgs. 30-3-2001 n. 165

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

Articolo 53

Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi.

(Art. 58 del D.Lgs n. 29 del 1993, come modificato prima dall'art. 2 del decreto-legge n. 358 del 1993, convertito dalla legge n. 448 del 1993, poi dall'art. 1 del decreto-legge n. 361 del 1995, convertito con modificazioni dalla legge n. 437 del 1995, e, infine, dall'art. 26 del D.Lgs n. 80 del 1998, nonché dall'art. 16 del D.Lgs n. 387 del 1998 e modificato dal D.L. 7 gennaio 2005 nella conversione in legge)

1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall'articolo 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonché 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina.

2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati.

3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le diverse magistrature, i rispettivi istituti.

4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non siano emanati, l'attribuzione degli incarichi è consentita nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre fonti normative.

5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgono attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione.

6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi derivanti:

a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;

b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;

c) dalla partecipazione a convegni e seminari;

d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;

e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o fuori ruolo;

f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;

f-bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione.

7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. In caso di inosservanza si applica la disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze.

10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa.

Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere è per l'amministrazione di appartenenza di 45 giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata.

11. Entro il 30 aprile di ciascun anno, i soggetti pubblici o privati che erogano compensi a dipendenti pubblici per gli incarichi di cui al comma 6 sono tenuti a dare comunicazione all'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi dei compensi erogati nell'anno precedente.

12. Entro il 30 giugno di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi retribuiti ai propri dipendenti sono tenute a comunicare, in via telematica o su apposito supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi nell'anno precedente, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo previsto o presunto. L'elenco è accompagnato da una relazione nella quale sono indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai princìpi di buon andamento dell'amministrazione, nonché le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa. Nello stesso termine e con le stesse modalità le amministrazioni che, nell'anno precedente, non hanno conferito o autorizzato incarichi ai propri dipendenti, anche se comandati o fuori ruolo, dichiarano di non aver conferito o autorizzato incarichi.

13. Entro lo stesso termine di cui al comma 12 le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su apposito supporto magnetico, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi, relativi all'anno precedente, da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11.

14. Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su supporto magnetico, entro il 30 giugno di ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio; sono altresì tenute a comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti.

15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9.

16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti e formula proposte per il contenimento della spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli incarichi stessi.
Rispondi

Da: piazzale del pastore01/07/2017 18:37:32
Art. 60. del  DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 1957, n. 3
Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato. (GU Serie Generale n.22 del 25-01-1957 - Suppl. Ordinario n. 220)
                     (Casi di incompatibilita')

  L'impiegato non puo'  esercitare  il  commercio,  l'industria,  ne'
alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di  privati  o
accettare cariche in societa' costituite a fine di lucro, tranne  che
si tratti di cariche in societa' o enti per le  quali  la  nomina  e'
riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione  del
ministro competente.


------------------

è incompatibile punto...vi dovete cancellare dall'albo....

se poi mi dici che lo continuerai a fare in nero  altro(bruttissimo)

discorso....


a proposito:

Ricordo a tutti lor signori avvocati che e' obbligatorio firmare le dichiarazioni di incompatibilita' all'uopo predisposte che formano parte integrante del.contratto.di lavoro pena la.nullita' dello stesso.Verranno effettuati rigidi controlli anche avvalendosi delle autorita' di polizia.

Rispondi

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Da: salve01/07/2017 18:43:59
per coloro che sono in comando presso l'inail, che cosa dovrebbe accadere alla luce delle ultime novità?
Rispondi

Da: uno buono01/07/2017 18:48:37
x gli assunti da lunediì.....finito il periodo di prova fate un ricorso che abbia come oggetto il riconoscimento dell'anzianità pregressa.rispetto ai primi assunti ..7 anni di anzianità stroncano una carriera

auguri

Rispondi

Da: X pastone del maiale 01/07/2017 20:09:56
Citi leggi senza capirle. Per questo non potrai mai vincere un concorso con le tue sole forze.L'incompatibilità riguarda gli incarichi,le fatturazioni non certo la metà iscrizione all'albo.La Cassazione,che tu non sai neanche cosa sia, mi dà ragione....
Rispondi

Da: piazzale del pastore01/07/2017 20:42:52
sei offensivo...e non sai di cosa parli..le leggi citate sono quelle previste nel foglio che dovete firmare all'atto dell'assunzione..non sai di cosa parli....impara l'educazione e poi dialoghiamo
Rispondi

Da: X pastone del maiale 01/07/2017 20:54:08
Tu hai detto deliri ed io sarei offensivo? Quelle leggi che sicuramente sono contenute nell'autocertificazione non comportano l'incompatibilità per gli iscritti all'albo degli avvocati.Lo dice la Cassazione...
Rispondi

Da: piazzale del pastore01/07/2017 20:57:26
comunque non puoi esercitare...l'iscrizione all'albo a quel punto è inutile...a meno che tu non abbia tanti soldi da buttare....migliaia di euro
Rispondi

Da: piazzale del pastore01/07/2017 21:46:08
hai usato due nick name offensivi (pastone del maiale) e bide' anzi invito i moderatori a cancellarli
Rispondi

Da: btre ex cfl01/07/2017 21:57:51
leggi qui: https://www.filodiritto.com/articoli/2013/02/professione-di-avvocato-incompatibilita-ed-eccezioni-alla-luce-della-recente-riforma-forense

comunque chiedero' tramite il mio sindacato (finisce con la L) di chioedere per iscritto al Direttore Generale e al capo del personale la verifica delle incompatibilità e l'avvenuta cancellazione dagli albi.
Rispondi

Da: X i due a cui brucia 01/07/2017 22:11:36
Se non vuoi sentirti offeso impara a non offendere altrimenti,se la metti sul piano dello sfottò,preparati ad essere preso in giro...ammesso che pastone del maiale fosse riferito a te.
X quello che vuole chiedere aiuto a mamma, papà,zio, zia,guardia forestale e altri parenti sparsi:ma hai letto quello che hai postato?lo hai capito? La sanzione non è il licenziamento ma la cancellazione dall'albo...se qualcuno denuncia l'avvocato furbetti viene cancellato mail posto di lavoro viene conservato...
Rispondi

Da: UNO DEI DUE01/07/2017 23:52:47
Ripeto sei offensivo..il tuo tono è sgradevole.....conosco benissimo la materia nun te preoccupà dormi sereno.....fare l'qavvocato è incompatibile con in questo caso fare l'addetto amministrativo all'Inail stai sereno, ve famo firma apposta...leggi bene quello che ho postato.....nun se po' ffa'...se poi ti riferisci a pratiche illegali so cavoli tua...e il licenziamento avviene eccome
Rispondi

Da: francofesta  01/07/2017 23:56:11
Scusate esiste un limite di età per questo concorso?
Rispondi

Da: A vostro superiore riconfermo02/07/2017 07:32:45
ancora una volta che tra Inail e/o Dogane la graduatoria sarà esaurita.
In caso contrario l'Istituto verrebbe meno all'impegno a suo tempo assunto con il bando di un concorso per 404 posti e si esporrebbe a numerosissime azioni legali con soccombenza certa per l'Ente.
Non perdo tempo ad argomentare sulla questione; vado a prendere un po' di sole ed a leggermi il mio solito quotidiano. Buona domenica a tutti. 
Rispondi

Da: vostro superiore02/07/2017 08:56:27
sono 404, nessun idoneo...gli idonei non hanno nessun diritto
Rispondi

Da: piazzale del pastore02/07/2017 11:03:32
Da: francofesta      01/07/2017 23.56.11
Scusate esiste un limite di età per questo concorso?

teoricamente no....

se 10 anni fa avevi mettiamo  50 anni e ora ne hai 60 tra 7 anni vai in pensione è la legge
Rispondi

Da: falsa 02/07/2017 11:57:48
X Federica.86
Così scrivevi il 3 gennaio 2017 al forum lavoro all'agenzia delle dogane:

Federica.86    03/01/2017 13.12.11
Buongiorno a tutti e buon anno.
Qualche giorno fa mi è arrivata una comunicazione da parte dell'Agenzia Dogane con una proposta di assunzione a breve sulla base dell'utilizzo della graduatoria di un vecchio concorso che avevo sostenuto all'I.C.E. diverso tempo fa e per il quale ero risultata idonea ma non vincitrice.

Mi sembra che dovevi essere assunta il primo marzo.
Sei ridicola. Non sai nulla di nulla.

Vergognati spara balle!!!
Rispondi

Da: Tale vostro superiore02/07/2017 12:36:30
non ha capacita' di analisi ed appare  superficiale se segnale elementi stranoti  circa i famosi diritti limitativi in capo agli idonei, ormai notissimi a tutti.
La problematica INAIL relativa a questo nostro concorso riflette una specificita'  peculiare non comprensibile per tale fattispecie di interlocutore. Buona domenica a tutti. 
Rispondi

Da: Vostro superior02/07/2017 13:52:11
Ci vuole l'interprete....idee sconnesse espresse in un linguaggio volutamente forzato...sei ridicolo

Eppure e' semplice perche' cosi' e' stato deciso da chi comanda...l'ultimo assunto sara' il n. 404....non ci sara'nessuna cessione alle dogane...non verra' assunto nessun idoneo....
Rispondi

Da: Tale vostro superior02/07/2017 14:22:40
e'  inidoneo alla comprensione e quindi lasciamolo alle sue fastidiose fantasie. Presto sara' smascherato. Ci aggiorniamo agli inizi di settembre, ora e' tempo di vacanze.
Rispondi

Da: ............. 02/07/2017 16:05:00
Molisana di p.le pastore, stiamo per entrare. E prima delle vacanze estive. Io rimarrò nella mia città. Mi spiace per te. Attenta al fegato.
Rispondi

Da: er gossipparo02/07/2017 17:52:50


Gianluca Vacchi e Giorgia Gabriele si sono lasciati. Lui , imprenditore star dei social. Lei modella e stilista che ha appena lanciato il suo brand di abiti. Famosi anche per i video dei loro balli travolgenti e scatenati da milioni di clic.

Il primo, visualizzato 1 milione e 200 mila volte, lo scorso anno. E poi tanti altri. In piscina, sullo yacht, al ristorante, persino in treno. Sempre insieme sui social, Gianluca e Giorgia, nelle foto e nei video su Instagram.

La notizia della rottura è anticipata da Novella 2000 secondo cui lei sarebbe stata spinta a troncare la relazione dopo il successo del suo brand di moda Wandering.

Solo tre mesi fa Vacchi si era trasferito a Miami, meta di vacanze (e non solo) di numerosi volti noti del mondo di tv e spettacolo, postando orgoglioso la prima foto social della casa in cui programmava di vivere con la fidanzata Giorgia Gabriele.
shadow carousel
Gianluca Vacchi lasciato dalla fidanzata Giorgia Gabriele

    Gianluca Vacchi lasciato dalla fidanzata Giorgia Gabriele
    Gianluca Vacchi lasciato dalla fidanzata Giorgia Gabriele
    Gianluca Vacchi lasciato dalla fidanzata Giorgia Gabriele
    Gianluca Vacchi lasciato dalla fidanzata Giorgia Gabriele
    Gianluca Vacchi lasciato dalla fidanzata Giorgia Gabriele
    Gianluca Vacchi lasciato dalla fidanzata Giorgia Gabriele
    Gianluca Vacchi lasciato dalla fidanzata Giorgia Gabriele
    Gianluca Vacchi lasciato dalla fidanzata Giorgia Gabriele
    Gianluca Vacchi lasciato dalla fidanzata Giorgia Gabriele
    Gianluca Vacchi lasciato dalla fidanzata Giorgia Gabriele
    Gianluca Vacchi lasciato dalla fidanzata Giorgia Gabriele
    Gianluca Vacchi lasciato dalla fidanzata Giorgia Gabriele
    Gianluca Vacchi lasciato dalla fidanzata Giorgia Gabriele
    Gianluca Vacchi lasciato dalla fidanzata Giorgia Gabriele
    Gianluca Vacchi lasciato dalla fidanzata Giorgia Gabriele
   

Un mega attico, ribattezzato S2S Sunrise to Sunset, ovvero dall'alba al tramonto. «Per la straordinaria vista che si ha dell'alba e del tramonto» scriveva Vacchi nel post che accompagna la foto social (in cui si vedevano anche originali poltrone a forma di pecor) che ha ottenuto 300mila «mi piace».

Rispondi

Da: francofesta  02/07/2017 18:42:04
Grazie piazzale del pastore cmq di anni ne ho 39 😉
Rispondi

Da: info 40402/07/2017 21:57:03
ciao mi sapete dire quali sono le ultime sedi disponibili e a che n. sono arrivati?
Grazie
Rispondi

Da: Btre ex cfl03/07/2017 10:25:27
Checco zalone ha detto di avere fatto questo concorso....il che la dice lunga sul vostro livello cuRturale di persone con la Laur(e)a.....c'e' chi dice di avere studiato a roma ma non conosce nemmeno le linee della metro...
Rispondi

Da: Assunto03/07/2017 14:37:38
Oggi....domani udienza....ferie inail....il cognome e' quello di mamma
Rispondi

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