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Consigliere Supplente Regione Calabria OBBLIGATORIETA' e VIGENZA
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Da: Fion24/04/2010 10:17:57
La Legge regionale 19 gennaio 2010, n. 3 prevede Modifiche allo Statuto della Regione Calabria (PUBBLICATE SU BUR n. 1 del 16 gennaio 2010, supplemento straordinario n. 1 del 21 gennaio 2010)

Articolo 4
(Modifiche ed integrazioni dell'articolo 35 dello Statuto)

1.All'articolo 35 dello Statuto, approvato con legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a)nel comma n. 4, la frase: «Il numero degli Assessori esterni non può essere complessivamente superiore a due unità» è sostituita con la seguente: «Il numero dei membri esterni non può essere complessivamente superiore a quattro unità».

b)dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4 bis. La nomina ad Assessore di componenti del Consiglio regionale comporta la sospensione di diritto dall'incarico di Consigliere regionale e la sostituzione con un supplente secondo le modalità previste dalla legge elettorale regionale».



Per vedere il nuovo statuto vigente:
http://www.consiglioregionale.calabria.it/hp2/statuto/nuovo_statuto.html



La modifica riportata, così come le altre contenute nella medesima legge, è perfettamente vigente.
Difatti, le modifiche statutarie necessitano di una doppia approvazione, a distanza di almeno 3 mesi, a maggioranza assoluta; la prima volta è stata approvata con L. n. 371 dellâ8 ottobre 2009 ( indico il link del Burc da cui evincere, alla fine, la doppia approvazione

http://www.consiglioregionale.calabria.it/gestbur_2002/bur2010/sups1_1.pdf

e cioè una approvazione in data 8-10-09 ed una in data 19-01-10 .

Pertanto il dato da cui partire è che lo Statuto vigente, prevede un dispositivo imperativo: La nomina ad Assessore di componenti del Consiglio regionale comporta la sospensione di diritto dall'incarico di Consigliere regionale
Questo è il primo dato incontestabile e legalmente efficace.

La problematica starebbe nel fatto che dopo la parte dispositiva ed imperativa testè citata si dice e la sostituzione con un supplente secondo le modalità previste dalla legge elettorale regionale.
Ora, questa modalità prevista dalle legge elettorale non è stata approvata. Tale mancata approvazione sulle modalità non fa venir meno la vigenza della prima parte e cioè che La nomina ad Assessore di componenti del Consiglio regionale comporta la sospensione di diritto dall'incarico di Consigliere regionale.
Diverso sarebbe stato se nella legge che stiamo analizzando fosse stata prevista la subordinazione dell'efficacia della modifica innovativa alla successiva approvazione delle modalità, per esempio scrivendo un comma successivo con scritto La regola che il consigliere è sospeso in caso di nomina ad assessore è valida ed efficace solo quando il consiglio emanerà le regole per la modalità di nomina del supplente.
Questa subordinazione della efficacia non c'è stata e pertanto ci troviamo in presenza di due elementi:

a) uno positivo ed efficace: il consigliere nominato assessore è sospeso dalle funzioni di consigliere;
b) uno negativo: apparentemente mancherebbe la previsione delle modalità di supplenza.

In realtà ad un attento esame, non c'è alcun vuoto in relazione alle modalità di supplenza, poiché dire e la sostituzione con un supplente secondo le modalità previste dalla legge elettorale regionale non significa secondo una legge che dovrà essere emanata (altrimenti si sarebbe usato il verbo al futuro) ma significa secondo la legge elettorale nel senso secondo la graduatoria che il sistema elettorale produce avuto riguardo anche alla legge elettorale nazionale 108/1968 in materia di elezioni regionali, che - in caso di vuoti della legge elettorale regionale â" integra la legge elettorale regionale medesima.
Pertanto il primo dei non eletti sarà il supplente/sostituto.
Difatti la legge regionale elettorale è integrata, in caso di vuoti, di diritto dalla legge nazionale in materia di elezioni regionali n. 108/1968 che già prevede l'istituto della supplenza/sostituzione (si pensi al consigliere sospeso a causa di procedimento penale, entra il primo dei non eletti, e quello sospeso - assolto entro la fine della legislatura - rientra al posto del supplente/sostituto).
Anche perchè la legge sulle modalità sarebbe stata per forza pleonastica e ripetitiva del articolo 35 comma 4 bis dello statuto: non è che poteva prevedere che il supplente fosse il più alto o il più bello, ma necessariamente il primo dei non eletti!!!!

Ma c'è di più; attesa la parte dispositiva imperativa incontestabilmente efficace e cioè che La nomina ad Assessore di componenti del Consiglio regionale comporta la sospensione di diritto dall'incarico di Consigliere regionale, la mancata supplenza produrrebbe un consiglio monco ed imperfetto decurtato del numero pari ai consiglieri nominati assessori.
E cioè, ad esempio, con una nomina di 4 consiglieri ad assessori, per via della sospensione obbligatoria statutaria, si avrebbe un consiglio con 46 consiglieri e non 50 con conseguente nullità delle elezioni, atteso il seguente concetto: tu regione calabria hai fatto una legge elettorale che, in quanto non contemplativa delle modalità di supplenza, produce un consiglio imperfetto, poichè se un minimo di assessori deve necessariamente venire dai consiglieri per come previsto dallo statuto, e questi sono sospesi di diritto sempre per come previsto dallo statuto, in mancanza di supplenza si produce necessariamente un consiglio imperfetto e difforme da quello statutariamente previsto di 50.
E' per tale motivo che, a protezione della validità delle elezioni, entra in campo la legge elettorale nazionale 108/68
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/6/20040608140337_10-113-232-21.pdf
che all'art. 16 e 16 bis contempla in via generale l'istituto della supplenza dicendo, in caso di vacanza temporanea del seggio, âaffidando la supplenza per lâesercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti â.

Del resto è pacifico principio costituzionale che è obbligatoria l'applicazione delle leggi dello Stato nelle materie attribuite alla competenza della Regione fino a quando non sia diversamente disposto con legge regionale.
Aggiungo due elementi ulteriori a riprova:
1)Testo bozza modalità di supplenza >
Questo era il testo della proposta di legge sulle modalità di supplenza successivamente non approvato con l'emendamento abrogativo Nucera.
Questa disposizione, come già evidenziato, è meramente pleonastica e ripetitiva dello Statuto - confermando il carattere dispositivo e imperativo che ha già di per se la disposizione statutaria in vigore - limitandosi a riprendere il dispositivo già vigente nel nuovo statuto, e le modalità di supplenza già vigenti nella L. 108/1968.
(per vedere il testo della proposta vai a pag. 5 del seguente link
http://www.consiglioregionale.calabria.it/pl8/388.pdf )

2) se si leggono, nei resoconti consiliari, gli interventi dei consiglieri durante la successiva discussione sulle modalità di supplenza, che qualcuno presume non approvate in base all'emendamento abrogativo Nucera, molti consiglieri dicono in sostanza il seguente concetto: al di là dell'emendamento abrogativo della proposta sulle modalità di supplenza, il problema resta aperto perchè la supplenza la abbiamo prevista nello Statuto, e non c'è più il tempo, attesa la imminente fine della consiliatura ed attesa la necessità della doppia approvazione a distanza minima di tre mesi, per modificarlo.
Per esempio Guerriero: "è già contenuto nello Statuto il discorso della supplenza, che certamente non possiamo modificare"
Tripodi: "ormai messo dentro lo Statuto della Calabria, sicuramente sarebbe stato molto meglio per quelli che lâhanno proposto allora, oggi presentarsi, cospargersi il capo di cenere, dire che hanno sbagliato e che bisognerebbe cambiare quello Statuto"


CONCLUSIONE: Il consigliere supplente è perfettamente vigente e, subito dopo la nomina degli assessori, v'è l'automatica legalmente obbligatoria sospensione dei consiglieri nominati assessori come da nuovo Statuto in vigore, e di procedere alla supplenza senza possibilità di discrezionalità, pena:
a) sedute consiliari invalide ed impugnabili da chiunque, o perchè con convocazioni inviate anche a consiglieri sospesi con conseguente sostanziale violazione del numero dei consiglieri che formano il consiglio, o perchè con convocazioni notificate solo ai consiglieri in carica che, detratti quelli nominati assessori e quindi sospesi di diritto, sono sempre in numero inferiore al numero previsto;
b) ipotizzabilità dei reati di abuso in atti d'ufficio o omissione di atti d'ufficio per non aver proceduto alla supplenza così come previsto dallo statuto.
Ad esempio, se al primo consiglio, composto senza supplenti, viene eletto il Presidente del Consiglio Regionale, tale elezione è illegittima e facilmente invalidabile con ricorso al TAR.
Tutte le deliberazioni saranno illegittime e annullabili.
Il Consigliere supplente non integrato in Consiglio, da parte sua, ricorrerà all'autorità giudiziaria ordinaria chiederà un provvedimento impositivo della convalida nonché il risarcimento del danno, con grave danno erariale per l'ente regionale.
Insomma 8 consiglieri nominati assessori= (in caso di mancata declaratoria di supplenza) 8 supplenti che ricorreranno all'autorità giudiziaria per la âreintegraâ in Consiglio ed il risarcimento del danno sicuri.

Da: Rosalia Gangi21/05/2010 15:22:13
ma quante cavolate giuridiche che si sentono in giro!
1) per abrogare il consigliere supplente ci vuole una modifica statutaria, in doppia lettura a distanza di almeno due mesi, e non basta l'accordo unanime dei capigruppo che ha solo valenza politica, ma non giuridica.
2) se il tar accoglie il ricorso, i consiglieri di prima nomina hanno i numeri per abrogar ugualmente i consiglieri supplenti, ma questa modifica avrebbe effetti dalla prox legislatura. Un'assemblea non può mica cambiare la sua composizione per la legislatura in corso. Se fosse così allora potrebbe ridurre i consiglieri totali e portarli a 30, anzichè 50, con efficacia immediata. capito che scemenze si sentono in giro???? STUDIATE POLITICI IGNORANTI. MA SE LA MAGGIOR PARTE DI LORO NON HA MAI LAVORATO, FIGURIAMOCI SE POSSONO CAPIRE DI DIRITTO :) :) :)

Da: e allora...21/05/2010 15:57:04
di solito quando si parla di supplenti..sono giovani professoresse BONE
e non mi sembra questo il caso..

Da: ecco i nuovi dipendenti della Regione Calabria28/08/2012 17:25:48
1.    Gatto alessandro 28,50
2.    Surace Caterina
3.    Zema Roberto
4.    Ponente Maria
5.    Spanò antonino
6.    Tolisano Anna
7.    Uslenghi Daniela
8.    Pavone Antonino
9.    Scaramozzino Mariangela
12.    Romeo Vincenzo
13.    Cuzzucoli Francesco
14.    Meduri Adele
15.    Musolino Celestina
16.    Sando teresa
17.    Cantore Francesca
18.    Guzzo Gianliuca
19.    Larizza Angelo
20.    Criaco Santoro Alessandro
21.    Papasergio Francesco
22.    Quaresima Antonio

23     Altomonte Giuseppe Massimiliano


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