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8° CORSO CONCORSO SNA 2020
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Da: deselezione merito SNA27/05/2020 08:17:03
CDS 2019/7410
come volevasi dimostrare

I tre appellanti, aventi ancora interesse, deducono invece di aver frequentato il corso a seguito dell'ammissione disposta in forza dell'ordinanza cautelare, di aver preso parte attivamente alle attività didattiche, sostenendo con profitto gli esami, e di avere infine conseguito il diploma di formazione specifica in medicina generale, senza riserva alcuna.
Sulla base di tale allegazione chiedono che la Sezione si limiti ad accertare la sopravvenuta carenza d'interesse per avvenuto consolidamento della posizione giuridica con riferimento al bene della vita cui i ricorrenti aspiravano. Ciò sulla base dell'art. 4, comma 2 bis, L. 17 agosto 2005 n. 168 secondo cui "conseguono ad ogni effetto l'abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d'esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l'ammissione o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito dei provvedimenti giurisdizionali o di autotutela".
Deducono che se è pur vero che secondo taluna giurisprudenza, la norma citata "è da reputarsi inapplicabile alle procedure selettive finalizzate - come, appunto, quella de qua - al conferimento di un numero limitato di posti", nella specie questo contingentamento non sarebbe leso dall'applicazione della norma, giacchè sono rimasti numerosi posti vacanti per rinuncia non intaccati dall'applicazione a parte appellante del consolidamento. Non sarebbe contestato, infatti, che, nonostante le ammissioni dei ricorrenti, stante le vacanze createsi in questi anni, non vi è un problema di sovrannumero, ad anzi continuerebbe ad esservi una forte carenza di medici generali.
Ritiene il Collegio che la richiesta debba essere disattesa.
La Sezione si è già occupata dello specifico tema con sentenza n. 209/2017. In quell'occasione ha richiamato l'orientamento già espresso da C. di S., III, 8 giugno 2016, n. 2448, in forza del quale: "l'ammissione con riserva, anche quando il concorrente abbia superato le prove e risulti vincitore del concorso, è un provvedimento cautelare che non fa venir meno l'interesse alla definizione del ricorso nel merito, poiché tale ammissione è, appunto, subordinata alla verifica della fondatezza delle sue ragioni e, cioè, "con riserva" di accertarne la definitiva fondatezza nel merito, senza, però, pregiudicare nel frattempo la sua legittima aspirazione a sostenere le prove, aspirazione che sarebbe irrimediabilmente frustrata se la sentenza a lui favorevole sopraggiungesse all'esaurimento della procedura concorsuale e fosse quindi, a quel punto, inutiliter data, vanificando l'effettività della tutela giurisdizionale (Cons. St., sez. III, 16 giugno 2015, n. 3038)". Lo stesso principio è stato affermato da Cons. Stato, III, 6 maggio 2016, n. 1839, in un caso analogo.
Gli appellanti invocano l'applicazione dell'art. 4, comma 2 bis, L. 17 agosto 2005 n. 168 secondo cui "conseguono ad ogni effetto l'abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d'esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l'ammissione o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito dei provvedimenti giurisdizionali o di autotutela".
Tuttavia, come ricordato dagli stessi appellanti, questo Consiglio ha chiarito che "la disposizione del comma 2 bis dell'art. 4 d.l. 30 giugno 2005 n. 115 ("Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della p.a."), convertito nella l. 17 agosto 2005 n. 168, resta circoscritta all'idoneità degli aspiranti ad una professione priva di "numero chiuso" e non richiedente, quindi, procedure di selezione finalizzate al conferimento di un numero limitato di posti" (Cons. St. 4877/2014).
Nel caso di specie non si tratta di una procedura meramente idoneativa, ma di una procedura selettiva, dunque non v'è margine per l'applicazione della disposizione citata.
Gli appellanti non mancano di richiamare, nelle loro memorie conclusive, due precedenti della Sesta Sezione (n. 2155/19 e 5263/19) in cui si è affermato, in relazione all'ammissione con riserva di studenti alla frequenza della facoltà a numero di chiuso di medicina, ossia a fattispecie di natura comunque selettiva che, pur non rilevando il testo dell'art. 4, comma 2-bis, d.l. 30 giugno 2005, n. 115, nondimeno "nel caso di specie, vi sia ugualmente una situazione di affidamento, con avvio in buona fede di un articolato percorso di studio, quasi completato, che merita un trattamento non dissimile a quello previsto dal sopra richiamato art. 4-bis quando vi sia stato il conseguimento di una abilitazione professionale o di un titolo nei casi ivi previsti".
Ritiene il Collegio che siffatta "apertura" giustificata essenzialmente dall'esigenza di tutela dell'affidamento nello specifico e peculiare caso degli studenti di medicina, non possa essere considerata espressiva di un principio generale che giunga ad estendere in via analogica la prescrizione normativa di cui all'art.4, comma 2-bis, cit., all'intero ambito delle procedura selettive. Ne risentirebbe in modo inaccettabile il principio della par conditio, e ancor prima il principio del pubblico concorso, posto che si generebbe, in forza di una mera delibazione del fumus e del periculum in mora in sede giudiziaria, una corsia parallela di accesso alla professioni e ai pubblici impieghi, pur quando la sentenza definitiva, nel pieno contradditorio tra le parti, abbia infine accertato che le ragioni del ricorrente, beneficiario della tutela cautelare, siano del tutto infondate.
La tutela cautelare non è la rimozione di un ostacolo procedurale interposto dall'amministrazione, come suggestivamente sostenuto dagli appellanti, ma è solo l'effetto della protezione interinale di una posizione giuridica, in guisa che il tempo del processo non abbia a compromettere definitivamente le utilità cui il ricorrente aspira.
Nel caso di specie, se la tutela cautelare non fosse stata concessa, i ricorrenti avrebbero perso la possibilità di frequentare il corso, iniziato nelle more del processo, salvo il diritto al risarcimento del danno, e sempre se all'esito le sue ragioni fossero risultate fondate.
La delibazione cautelare ha mantenuto integro il "bene della vita" consentendo ai ricorrenti di frequentare il corso durante il tempo necessario al raggiungimento di una decisione definitiva. Questi ultimi lo hanno frequentato, consapevoli che la pretesa fosse ancora sub iudice, e dunque edotti del rischio conseguente alla precarietà della tutela loro riconosciuta.
Né può sostenersi, come pur fatto dagli appellanti, che la frequenza con profitto e il superamento dell'esame finale, abbiamo di fatto ed ex post sancito che il bene della vita è meritato; o, ancora, che sarebbe irragionevole negare il conseguimento del titolo agli appellanti in considerazione della cronica carenza di medici di base.
Siffatte argomentazioni obliterano che, alla luce del principio del pubblico concorso, l'attribuzione del "bene della vita" è frutto della competizione fra più aspiranti, in un quadro di regole trasparenti in cui "più meritevoli" sono considerati solo coloro che legittimamente superano il concorso, talchè consentire ad alcuni di ottenere il predetto bene, senza passare dal vittorioso esito di una competizione, non può che costituire un pregiudizio per gli altri aspiranti, i cui posti sono attinti.
La cronica carenza dei medici, inoltre, sotto il profilo strettamente giuridico, non rileva. E' compito del legislatore, ove le procedure selettive non siano sufficienti ad assicurare adeguate coperture, individuare soluzioni e rimedi per un reclutamento straordinario che eventualmente tenga conto dell'esistenza di medici già formati seppur all'esito di un percorso avviatosi in forza di provvedimenti giurisdizionale di natura cautelare.
Tanto chiarito, per il resto l'appello è infondato.
Tutte le censure sono state già in passato esaminate dalla Sezione.
Il nucleo fondamentale del gravame è costituito dalla tesi secondo la quale l'impostazione su base regionale, anziché su scala nazionale, delle procedure di ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale per il triennio 2014/2017 ha comportato l'esclusione di candidati che avevano ottenuto un punteggio inferiore a quello necessario per superare la selezione nella propria regione, ma superiore a quello di candidati di altre regioni. In tal modo - secondo gli appellanti - sarebbe stato trascurato il criterio del merito, si sarebbe concretizzata una disparità di trattamento e sarebbe stato frustrato il "diritto allo studio" degli appellanti e degli altri candidati che si trovino in una analoga situazione.
La Sezione, nella sentenza Cons. Stato Sez. III, Sent., (ud. 28/04/2016) 10-06-2016, n. 2498 ha avuto modo di chiarire quanto segue: "Deve essere preliminarmente rilevato che le argomentazioni degli appellanti sono in gran parte formulate mediante richiami alla disciplina vigente in tema di ammissione a facoltà universitarie e scuole di specializzazione; gli appellanti sostengono infatti che i principi elaborati in quei contesti, in base ai quali è stata affermata la necessità di condurre unitariamente le procedure di ammissione a quei corsi, sono espressione di esigenze rilevanti anche nella controversia in esame.
Al riguardo, deve essere rilevato che la Corte Costituzionale ha affermato univocamente la differenza fra i corsi di formazione specifica in medicina generale e i corsi universitari.
Con la sentenza 14 dicembre 2001, n. 406, la Corte ha infatti affermato che la formazione specifica in medicina generale costituisce una formazione post lauream, non di carattere universitario.
Allo stesso modo, il Consiglio di Stato, con la sentenza della Sez. V, 28 gennaio 2009, n. 465, ha affermato che il diploma di cui si tratta non consiste in una 'specializzazione', in quanto è conseguito all'esito di corsi organizzati ed attivati dalle regioni o dalle province autonome, e non dalle scuole di specializzazione delle facoltà universitarie di medicina e chirurgia, che sono diretti alla 'formazione' e non alla 'specializzazione' dei medici ai fini dell'esercizio dell'attività di medico chirurgo di medicina generale, nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale.
Le due problematiche possono quindi essere accostate solo limitatamente.
Gli appellanti si sono manifestati consapevoli di tali differenze.
Essi infatti non hanno affermato che la disciplina di settore (art. 24 del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368, e art. 36 del D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione di normativa comunitaria) esplicitamente imponga di gestire le ammissioni mediante graduatorie nazionali, ma deducono invece che la scelta contraria sarebbe irrazionale per le ragioni sopra sintetizzate (superamento del merito e illecita incisione delle posizioni dei più meritevoli).
L'irrazionalità della scelta sarebbe ulteriormente dimostrata dal fatto che le prove di esame sono le stesse in tutta Italia e si svolgono nella stessa giornata, così sottolineandosi l'unitarietà della procedura.
Ritiene la Sezione che tali deduzioni non risultano fondate, in quanto risultano condivisibili le esaurienti considerazioni svolte nella sentenza appellata.
Il Ministero ha voluto sottolineare il ruolo delle regioni, rilevando come "la formazione professionale di cui si discute è effettivamente e strettamente legata alla peculiarità del territorio", "tanto è vero che - nell'ambito dei corsi di formazione - vengono comunque affrontati argomenti e tematiche che, pur rispondenti a una comune radice formativa, sono tuttavia pur sempre riconducibili alle particolarità locali" (così la memoria difensiva, depositata nel corso del giudizio).
La rilevanza locale dei corsi di cui si tratta è dimostrata dal fatto che le borse di studio spettanti ai candidati ammessi sono a carico delle regioni e delle province autonome, alle quali è integralmente demandata l'organizzazione dei corsi.
Emerge così che - avendo il legislatore costruito il sistema sul riconoscimento della responsabilità, finanziaria e organizzativa, delle regioni e delle province autonome - la medesima impostazione è stata recepita nel decreto ministeriale impugnato in primo grado.
Il sistema è quindi costruito sulla base di:
a) criteri di ammissione, applicabili su tutto il territorio nazionale;
b) svolgimento decentrato delle prove di esame;
c) valutazione delle prove da parte di commissioni nominate localmente;
d) ammissione dei candidati ai corsi organizzati nella regione prescelta;
e) ruolo delle regioni nella definizione dei contenuti didattici, al fine di adattarli alle necessità locali (ad esempio, con l'approfondimento delle malattie localmente più diffuse).
Gli appellanti hanno evidenziato come il titolo professionale - conseguito al termine della procedura - non ha una valenza esclusivamente locale, poiché chi lo ha conseguito può utilizzarlo ovunque.
Peraltro, tale osservazione non è tale da infirmare la razionalità degli atti impugnati in primo grado.
La libera circolazione di coloro che abbiano superato le procedure dipende dai principi costituzionali, prima ancora che da quelli comunitari, sicché è del tutto insito nel sistema il fatto che una Regione compia sforzi finanziari ed organizzativi, mentre poi i relativi 'risultati' siano utilizzati altrove.
Legittimamente, quindi, è stata attribuita valenza esclusivamente locale alle graduatorie dei concorsi di ammissione".
Nello stesso senso la Sezione si è pronunciata con la sentenza Cons. Stato Sez. III, 06-05-2016, n. 1839 e da ultimo con la sentenza Cons. Stato Sez. III, 04-09-2019, n. 6094.
La principale argomentazione deve, conclusivamente, essere respinta.
Quanto a tutte le successive censure, esse sono state in primo grado respinte con una adeguata ed articolata motivazione.
In particolare il TAR ha ritenuto infondate le censure relative alla possibile violazione del principio di segretezza e dell'anonimato, per carenza di una prova certa della attribuibilità dei fatti.
Per quanto concerne la censura concernente l'assenza di un adeguato ed effettivo controllo sul corretto svolgimento della prova, il Giudice di prime cure ha ritenuto la stessa non condivisibile in quanto legata esclusivamente alla segnalazione anonima di un Commissario, peraltro non bene identificato.
Circa l'asserita erroneità di taluni requisiti del concorso, che avrebbe causato ai candidati un notevole spreco di tempo per la ricerca della risposta più probabile, il Tar ha richiamato quella sua stessa giurisprudenza secondo cui si tratterebbe di "stati soggettivi irrilevanti dal punto di vista giuridico, in quanto (…) per essere rilevanti, devono essere determinanti, cioè aver bloccato il soggetto nel compito che andava a svolgere".
Da ultimo, in ordine alla contestata violazione del principio dell'anonimato, conseguente alla revisione dei quesiti da parte dei commissari successivamente alla pubblicazione delle graduatorie, il Tar ha dichiarato inammissibile la censura per non aver i ricorrenti impugnato la graduatoria definitiva da ultimo modificata.
Gli appellanti in questa sede si sono limitati a ribadire le censure respinte dal TAR, senza esporre specifiche censure sui fondamentali passaggi della ratio decidendi.
Analoghi motivi, sono già stati, in ragione della loro genericità, già dichiarati inammissibili con le sentenze 1839 e 2498/2016.
Il Collegio non ravvisa elementi ulteriori che inducano ad una diversa conclusione. Tali motivi devono dunque essere dichiarati inammissibili.
In conclusione, l'appello è respinto.
Avuto riguardo alla materia del contendere, all'evoluzione dei fatti e del giudizio, appare comunque equo compensare le spese del grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Dichiara il sopravvenuto difetto di interesse in relazione all'appellante Antonella Lepore
Spese del grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2019 con l'intervento dei magistrati:
Franco Frattini, Presidente
Giulio Veltri, Consigliere, Estensore
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Giulia Ferrari, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere

Da: Paride202027/05/2020 09:50:35
Chiedo scusa rispetto al concorso Expert per banca d'italia quale è meglio tra i due? grazie

Da: LupoAlbertino27/05/2020 09:53:30
Bankitalia ovviamente, non ci sono paragoni. considerà però che è molto più difficile, sono sempre non più di 20 posti e devi avere una conoscenza professionale dell'inglese. c'è da dire però che esce ogni 18 mesi quindi si può tentare molte volte di più.

Da: LellyKelly8927/05/2020 09:58:01
@Paride Banca d'Italia.
devi avere minimo 105 alla laurea però, le materie da sapere sono molte di più e molto più tecniche. ma lo stipendio è più del doppio e l'ambiente è tutt'altro mondo. Io ci ho rinunciato le prove sono tremende

Da: andrewp 27/05/2020 10:14:16
Paride20
Concordo. Meglio banca d Italia ma decisamente più difficile. Potresti tentarli entrambi se il tempo te lo consente.
Cmq anche il concorso sna, dopo anni di blocco, dovrebbe uscire annualmente., almeno stando alle recenti dichiarazioni della dadone

Da: miche198027/05/2020 10:30:11
@LellyKelly89

Concordo il concorso da Expert è veramente duro, sto aspettando esiti scritto economico aziendale fatti il 23 gennaio...è veramente pesante....Non ho mai provato sna, o meglio ero iscritto per il 7mo concorso ma poi non mi sono presentato...

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Da: Ali27/05/2020 10:56:15
Perché dite che Banca d'Italia sia sicuramente meglio?
Lo stipendio da expert non è sicuramente il doppio

Da: LupoAlbertino27/05/2020 11:09:21
Perché lo diventa con le diarie e i bonus che da Bankitalia. da quando sono andati in smartworking i dipendenti hanno subito un aumento di stipendio del 15%.
Inoltre la carriera è rapidissima e comunque l'ambiente è molto più "alto" oltre che di respiro internazionale. Inoltre hai possibilità di fare distaccamenti in tante altre realtà istituzionali dell'UE. E, cosa importante, è un autorità immune da qualsiasi capriccio politico.
Ripeto non c'è paragone, ma non è per tutti. Bisogna essere bravi e studiare tanto tanto tanto.

Da: Galantina&G27/05/2020 11:18:05
@  Alì
Perchè banca d'italia ha delle politiche di lavoro senza pari.
Però devono piacerti le materie e soprattutto si lavora tantissimo, specie in alcune divisioni.
Riguardo i giuristi è l'unico concorso che riesca a fregare gente a magistratura, e ho detto tutto.

Da: Ali27/05/2020 11:32:26
Ma quale 15%.. Sono 100 euro in più per compensare le spese da sostenere per il lavoro da casa. Poi lo stipendio ti aumenta con le diarie solo se fai missioni all'esterno e non tutti i dipendenti fanno missioni ogni giorno.. La carriera rapidissima è tutta da dimostrare.. sicuramente non è per tutti così
Con la Sna entri giá come dirigente e quindi a un livello più alto rispetto all'expert inBanca d'Italia

Da: espritdecorps27/05/2020 11:42:18
La retribuzione di un dirigente di seconda fascia di un qualsiasi ministero è più alta di un expert di Banca d'Italia: basta controllare gli imponibili sui siti...

Da: @ espritdecorps27/05/2020 11:46:52
Esatto.. per questo non capisco come si possa dire che sia meglio il concorso per expert BI.. capisco quando parliamo di concorsi per funzionari, ma qui si parla di dirigenti

Da: Galantina&G27/05/2020 11:56:19

Liberissimi di pensarla come volete.
Ali non so su che basi parli ma non è corretto quello che dici, o meglio c'è un ulteriore dettaglio che Il Tempo e gli altri giornali non hanno pubblicato. riguardo le missioni sono anche su base nazionale e le fanno praticamente tutti perché rientra nella policy di bankit.
Ripeto - e lo ha detto anche Piercamillo Davigo a La7 - ci sono tanti giuristi che avendo vinto magistratura e banca d'italia scelgono la seconda per il tenore di lavoro che offre.
E comunque anche Expert è carriera dirigenziale, il concorso per posizioni non dirigenziali è quello per Vice assistenti.
Comunque non è una gara, il Concorso SNA è tra i migliori e infatti partecipo, ma qualcuno ha chiesto quale delle due carriere sia migliore e quella in Banca d'Italia è O G G E T T I V A M E N T E migliore. A patto di apprezzare le materie dei campi in cui opera.

Da: anonimo11112827/05/2020 11:56:47
ma per assistere agli orali bisogna scaricare microsoft teams? o si accede facilmente?

Da: Meneghino9027/05/2020 12:01:26
Buongiorno.
Che voi sappiate con i concorsi SNA qualora vi fossero posti disponibili al MEF è possibile anche scegliere il ruolo di Ispettore presso gli ispettorati generali? Graduatoria permettendo anche.
Banca d'Italia fa parte della cerchia dei posti d'oro, insieme a magistratura e all'avvocatura di stato, da sempre questo.

Da: LupoAlbertino27/05/2020 12:09:28
Presumo di si... Intendi IGF giusto?

Da: ARABBA27/05/2020 12:14:13
Paragonare bankitalia ai ministeri è come paragonare l'Aise alla polizia municipale

Da: Lucas20127/05/2020 12:17:15
Mi sa che avete una visione un pò dorata di Banca d'Italia.
Un mio caro amico ha vinto il concorso Expert 2015.
Vi garantisco che fare carriera e diventare dirigente non è affatto scontato.

L'ambiente lavorativo non è sempre idilliaco anche se a livello di retribuzione e benefit vari è una delle collocazioni pubbliche migliori. Ma non paragonabile allo stipendio di un dirigente appena uscito dalla SNA.

Per quanto riguarda magistratura direi il contrario. La maggior parte lascia expert dopo aver conseguito l'idoneità in magistratura.


Da: Ali27/05/2020 12:20:41
Quale sarebbe questo dettaglio ulteriore? Le missioni le fanno praticamente tutti? Non mi pare proprio.. Credimi so molto bene quello di cui parlo..
L'expert sarà anche nella "carriera direttiva", ma non è molto diverso dal vecchio coadiutore.. prima di diventare dirigente devi farne di strada.

Da: espritdecorps27/05/2020 12:36:01
Ripeto, non è vero che un expert in Banca guadagni più di un qualsiasi dirigente statale. È di sicuro possibile che vada a guadagnare di più nel corso della carriera ma non all'inizio. Questo è un fatto oggettivo. Poi anche a me dicono che, mentre prima gli avanzamenti per i coadiutori erano più o meno automatici, ora per gli esperti conta molto di più la discrezionalità dei capi. Che poi uno preferisca lavorare in Banca invece che in un ministero non c'entra una mazza con il livello retributivo.

Da: ARABBA27/05/2020 12:38:59
Lucas201 è vero anche il contrario ma è vero anche quello che ha detto Galantina, l'ho vista anche io la puntata dove Davigo dice che tanti uditori hanno mollato magistratura appreso di essere entrati in banca d'italia.
Comunque bankit ha un apposito forum, torniamo a SNA.
Anche a me come Meneghino mi interessa il ruolo Ispettori delle finanze chi sa qualcosa in merito?

Da: Lucas20127/05/2020 12:48:41
La scelta può dipendere da mille fattori. Un neo magistrato originario del centro Italia assegnato a Sondrio probabilmente opterà su Banca d'Italia, visto che quasi tutti gli expert giuridici sono assegnati a Roma.

In ogni caso, non credo che un neo dirigente assegnato alla Presidenza del C. dei M., al MEF o a qualche ente tipo ENAC abbia niente da invidiare ad un consigliere Banca d'Italia né a maggior ragione ad un Expert.

Da: ARABBA27/05/2020 12:53:19
No dipende dal fatto se preferisce le materie di Bankit. ma comunque chiuso l'argomento ognuno scelga ciò che preferisce.
Secondo voi quando si potrebbero fare previsioni attendibili sull'inizio della trafila concorsuale?

Da: ARABBA27/05/2020 12:53:48
No dipende dal fatto se preferisce le materie di Bankit. ma comunque chiuso l'argomento ognuno scelga ciò che preferisce.
Secondo voi quando si potrebbero fare previsioni attendibili sull'inizio della trafila concorsuale?

Da: espritdecorps27/05/2020 13:08:10
Un magistrato guadagna più di un expert di Banda d'Italia ad ogni step di carriera. Inoltre la progressione è molto più automatica. Non c'è confronto in termini stipendiali e di carriera. Ci sono mooolti più passaggi di personale da Banca a magistratura che il percorso inverso.

Da: .....12327/05/2020 13:49:53
@deselezione
Se è così il ricorso sarà respinto

Da: .....12327/05/2020 13:54:00
@meneghino90

Innanzitutto le amministrazioni messe a bando si scelgono in base alla posizione in graduatoria, inoltre se anche si riuscisse a scegliere l'amministrazione preferita non si potrebbe scegliere il dipartimento in cui lavorare ma gli incarichi vengono assegnati sulla base dei posti vacanti da coprire.

Da: Meneghino9027/05/2020 13:56:36
grazie mille. Ho scritto graduatoria permettendo infatti.
La RAL in ingresso a quanto ammonta?

Da: .....12327/05/2020 14:19:49
@Meneghino90

Non è uguale in tutte le amministrazioni

Da: ARABBA27/05/2020 14:21:44
Io sapevo una forbice dai 3800 ai 4500 netti al mese, a seconda dell'amministrazione. Ho letto su siti specializzati che MEF, MISE, Agenzie e ANAC sono quelle che pagano di più ma non garantisco attendibilità di questo.

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