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Avocat rumeni (Bota) e triangolazione in Italia
773 messaggi, letto 34621 volte

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Da: tutti_qui30/07/2020 10:10:20
x aspiranteee

ringrazialo anche quando sarai cancellato ed iscritto al registro degli indagati
Rispondi

Da: Aspiranteee30/07/2020 10:33:10
se si è assistiti dal un grande Professionista la soluzione si trova sempre! Senza voler polemizzare, caro tutti_qui, mi sembri un pò pessimista. Ti consiglio di contattare Malover...
Rispondi

Da: tutti_qui30/07/2020 10:54:15
x aspiranteee

ti ringrazio del consiglio, ma se decidessi di fare l'avvocato è per operare nell'ambito della legalità. Non potrei nemmeno immaginare come potrei sentirmi a vedermi cancellato (e questa è una sicurezza) e affrontare processi penali, mi dispiace, ma non è per me. Secondo me tutti questi nuovi utenti che elogiano Malover come un guru, sono tutti fasulli creati ad hoc dallo stesso Malover. A me non interessa molto che fine farete voi che seguite certe strade, siete adulti e dovreste essere almeno laureati in giurisprudenza, per cui dovreste avere tutte le conoscenze del caso per distinguere un percorso lecito da una bufala, ma se questa è la vostra scelta, vorrà dire che vi leggeremo sui giornali. Buona fortuna, ne avrete bisogno.
Rispondi

Da: Aspiranteee30/07/2020 10:58:40
Capisco i tuoi dubbi, ma se conoscessi la strategia di Malover verrebbero immediatamente dipanati. Un dubbio, senza polemica, se non hai interesse ad intraprendere la professione forense che senso ha stare su questo forum?
Rispondi

Da: tutti_qui30/07/2020 14:07:36
Ripeto non esiste una strategia che va contro la legge e contro la giurisprudenza, il resto è fuffa
Rispondi

Da: PratIncaz 30/07/2020 16:29:16
Il percorso europeo sarebbe legittimo se si riuscisse a seguire. Allo stato attuale non si riescono più ad ottenere tutte le iscrizioni nei brevi termini come prima.
Attualmente il percorso spagnolo (ancora più difficoltoso) risulta momentaneamente più semplice perché è possibile sostenere tutti gli esami via web (causa COVID) incluso lo stesso esame di stato finale che è ancora a risposta multipla.
Terminata l'emergenza, il percorso spagnolo, dovesse tornare come prima, sarà ancora più impraticabile.
Rispondi

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Da: Roboam03/08/2020 11:21:45
Ignorate troll, mitomani e cialtroni vari...
Piuttosto mi terrei pronto per eventuali novità a settembre...ci attende un autunno caldo...
Rispondi

Da: X roboam03/08/2020 17:24:50
Quali novità?
Brutte notizie?
Rispondi

Da: Senza polemica04/08/2020 08:59:09
Finalmente Roboam comincia ad annunciare il fallimento del percorso
Rispondi

Da: Ttt06/08/2020 06:57:28
Posso sapere la fonte?
Rispondi

Da: tutto chiaro06/08/2020 10:40:11
Le fonti sono state indicate a più riprese, ma chi ha espresso le proprie perplessità sul percorso Bota-Spagna-Italia è sempre stato bollato come troll. Non potete certo dire che non lo sapevate e che non siete stati avvertiti, posto che, la criticità di determinati percorsi è evidente a tutti e dovrebbe essere ancor più palese a chi ha studiato giurisprudenza.
Rispondi

Da: MALOVER 26/02/2021 11:10:24
Buongiorno,
dato che per motivi di lavoro potrei avere la necessità di esercitare in Romania, ho la seguente domanda.
Premetto di essere avvocato. Ho visto sul sito degli avvocati romeni che per stabilirsi lì occorre superare la prova di lingua. Evito commenti in merito, non è quello che mi urge.
Di converso, mi occorre capire se VERAMENTE l'abilitazione acquisita dai triangolati in Romania è legale, quindi spendibile e se è ancora possibile fare tale percorso.
Grazie a chi vorrà rispondere in maniera seria
Rispondi

Da: ECCO ALTRO SCAPPATO DI CASA26/02/2021 11:21:10
abbogatto spagnolo passa la palla ll'arrugottu romeno, si avvicinano alla porte, triangolazione ed è goooooooaaaaallllllllllll!!!!!!!!! EVVIVA GLI ABBOGATTI SPAGNOLI E GLI ARRUGOTTI ROMENI!!!!!
Rispondi

Da: Porello26/02/2021 13:35:24
Lo scappato di casa MALOVER...ancora qui...:-) :-) :-) ABBOGATTO/ARRUGOTTU
Rispondi

Da: x nosense..22/03/2021 12:14:47
ecco un ulteriore conferma di come viene considerato l'ordine di Bota in Europe e in Romania:

ORDINANZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

25 novembre 2020 (*)

«Impugnazione - Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte - Rappresentanza delle parti - Qualità di avvocato - Persona collegata a un'associazione professionale che non fa parte delle forme di organizzazione professionale riconosciute dallo Stato membro interessato - Irricevibilità manifesta»

Nella causa C‑191/20 P,

avente ad oggetto l'impugnazione ai sensi dell'articolo 56 dello statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, proposta il 30 aprile 2020,

Tiziano Vizzone, residente in Bariano (Italia), rappresentato da M. Bettani e S. Brovelli Blassota,

ricorrente,

procedimento in cui l'altra parte è:

Commissione europea,

convenuta in primo grado,


LA CORTE (Sesta Sezione),

composta da L. Bay Larsen (relatore), presidente di sezione, M. Safjan e N. Jääskinen, giudici,

avvocato generale: M. Bobek

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all'articolo 181 del regolamento di procedura della Corte,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        Con la sua impugnazione, il sig. Tiziano Vizzone chiede l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale dell'Unione europea del 4 marzo 2020, Vizzone/Commissione (T‑658/19, non pubblicata, in prosieguo: l'«ordinanza impugnata», EU:T:2020:86), con la quale quest'ultimo ha respinto in quanto manifestamente irricevibile il suo ricorso inteso, segnatamente, all'annullamento della decisione della Commissione europea del 29 luglio 2019.

Contesto normativo

Diritto dell'Unione

2        A termini dell'articolo 19, terzo e quarto comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea:

«Le altre parti devono essere rappresentate da un avvocato.

Solo un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno Stato membro o di un altro Stato parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo [(SEE), del 2 maggio 1994 (GU 1994, L 1, pag. 3),] può rappresentare o assistere una parte dinanzi alla Corte».

3        L'articolo 119 del regolamento di procedura della Corte, applicabile alle impugnazioni in forza dell'articolo 168, paragrafo 2, dello stesso regolamento, prevede quanto segue:

«1.      Le parti possono essere rappresentate solo dai loro agenti o avvocati.

2.      Gli agenti e gli avvocati sono tenuti a depositare in cancelleria un atto ufficiale oppure una procura rilasciata dalla parte che essi rappresentano.

3.      L'avvocato che assiste o rappresenta una parte deve depositare inoltre in cancelleria un certificato da cui risulti che egli è abilitato a patrocinare dinanzi a un organo giurisdizionale di uno Stato membro o di un altro Stato aderente all'accordo SEE.

4.      Se questi documenti non sono depositati, il cancelliere assegna alla parte interessata un termine adeguato per produrli. In mancanza di detta produzione nei termini stabiliti, il presidente, sentiti il giudice relatore e l'avvocato generale, decide se l'inosservanza di questa formalità comporti l'irricevibilità del ricorso o della memoria per vizio di forma. Qualora lo ritenga necessario, il presidente può deferire tale questione alla Corte».

4        L'articolo 181 di detto regolamento è così formulato:

«Quando l'impugnazione, principale o incidentale, è in tutto o in parte manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, la Corte, su proposta del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, può respingere in qualsiasi momento, totalmente o parzialmente, l'impugnazione con ordinanza motivata».

Diritto rumeno

5        Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della Legea nr 51/1995 pentru organizarea È™i exercitarea profesiei de avocat (legge n. 51/1995 sull'organizzazione e l'esercizio della professione di avvocato), del 7 giugno 1995 (M. Of., parte I, n. 440/25 maggio 2018), la professione forense è esercitata esclusivamente dagli avvocati iscritti all'albo di un ordine forense che faccia parte dell'Uniunea NaÈ›ională a Barourilor din România (Unione nazionale degli Ordini forensi della Romania, in prosieguo: l'«UNBR»), a sua volta creata in virtù di questa legge. Il paragrafo 3 del medesimo articolo vieta l'istituzione e il funzionamento di qualsiasi ordine forense al di fuori dell'UNBR.

Procedimento dinanzi al Tribunale e ordinanza impugnata

6        Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 30 settembre 2019, il sig. Vizzone ha proposto ricorso. Tale ricorso indicava che il ricorrente era rappresentato dal sig. Bettani, il quale si qualificava come «avvocato».

7        Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che il sig. Bettani, non essendo membro di un ordine forense di uno Stato membro, non poteva essere considerato un avvocato ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea.

8        Di conseguenza, il Tribunale ha respinto il ricorso in quanto manifestamente irricevibile.

Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni del ricorrente

9        Conformemente alla decisione del presidente della Corte dell'8 luglio 2020, l'impugnazione non è stata notificata alla Commissione.

10      Il ricorrente chiede alla Corte di annullare l'ordinanza impugnata, di giudicare nel merito il ricorso proposto dinanzi al Tribunale o, in subordine, di rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché statuisca nel merito, nonché di condannare la Commissione alle spese.

Sull'impugnazione

11      In forza dell'articolo 181 del regolamento di procedura, quando l'impugnazione è in tutto o in parte manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, la Corte, su proposta del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, può respingere in qualsiasi momento, totalmente o parzialmente, l'impugnazione con ordinanza motivata.

12      Tale disposizione dev'essere applicata nell'ambito della presente impugnazione.

13      In forza dell'articolo 19, terzo e quarto comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, le parti devono essere rappresentate da un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno Stato membro o di un altro Stato parte contraente dell'accordo SEE.

14      A questo proposito la Corte ha già avuto modo di dichiarare che dall'articolo 19, terzo e quarto comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea emerge inequivocabilmente che occorre che siano soddisfatte due condizioni cumulative affinché una persona possa rappresentare validamente le parti, diverse dagli Stati membri e dalle istituzioni dell'Unione, dinanzi ai giudici dell'Unione, ossia, da un lato, tale persona deve essere in possesso della qualifica di avvocato e, dall'altro, essa deve essere stata abilitata al patrocinio dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno Stato membro o di uno Stato parte contraente dell'accordo SEE (ordinanza del 3 settembre 2020, Bettani/Commissione, C‑392/18 P-INT, non pubblicata, EU:C:2020:656, punto 11 e giurisprudenza ivi citata).

15      In particolare, per quanto riguarda la prima di tali condizioni cumulative, la persona che firma l'atto introduttivo del giudizio deve essere iscritta all'ordine forense perché si possa considerare che possieda la qualità di avvocato ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea (ordinanza del 3 settembre 2020, Bettani/Commissione, C‑392/18 P-INT, non pubblicata, EU:C:2020:656, punto 12 e giurisprudenza ivi citata).

16      Tali requisiti costituiscono forme sostanziali la cui inosservanza comporta l'irricevibilità del ricorso (ordinanza del 20 febbraio 2008, Comunidad Autónoma de Valencia/Commissione, C‑363/06 P, non pubblicata, EU:C:2008:99, punto 21).

17      In risposta alla domanda di regolarizzazione con la quale la Corte ha chiesto al sig. Bettani e alla sig.ra Brovelli Blassota di produrre i documenti di legittimazione comprovanti la loro abilitazione al patrocinio dinanzi al giudice di uno Stato membro, queste due persone hanno prodotto documenti da cui risultava la loro appartenenza all'UNBR. Questi stessi documenti indicano che l'UNBR, alla quale esse sostengono di appartenere, ha sede in strada Academiei nr. 4-6, sc. B, et. 3, ap. 31, sector 3, a Bucarest (Romania).

18      Tuttavia, risulta dall'atto di impugnazione e dagli altri elementi del fascicolo che il sig. Bettani e la sig. ra Brovelli Blassota fanno valere, in realtà, la loro appartenenza all'associazione conosciuta con il nome UNBR Bota, che ha sede, dal canto suo, in strada Academiei nr. 4-6, sc. B, et. 3, ap. 31, sector 3, a Bucarest, mentre è pacifico, di contro, che l'UNBR ha sede a Palatul de JustiÅ£ie, Splaiul IndependenÅ£ei, nr. 5, sector 5, a Bucarest.

19      Orbene, a termini del punto 13 dell'ordinanza del 3 settembre 2020, Bettani/Commissione (C‑392/18 P-INT, non pubblicata, EU:C:2020:656), risulta da una decisione del 21 settembre 2015 dell'ÃŽnalta Curte de CasaÅ£ie ÅŸi JustiÅ£ie (Alta Corte di cassazione e di giustizia, Romania), pubblicata nel Monitorul Oficial al României, parte I, n. 816, del 3 novembre 2015, che l'UNBR Bota, costituita in Romania parallelamente all'Ordine nazionale degli avvocati rumeni, non rientrava tra le forme delle organizzazioni professionali riconosciute dall'articolo 1, paragrafi 2 e 3, della legge n. 51/1995. Nella medesima decisione, detto giudice ha dichiarato che l'esercizio delle attività specifiche della professione forense da parte dei membri della succitata associazione doveva essere qualificato come esercizio abusivo della professione di avvocato, ai sensi dell'articolo 348 del Codul penal (codice penale).

20      Inoltre, con sentenza del 7 febbraio 2019, n. 3706, la Corte suprema di cassazione (Italia) ha confermato la cancellazione, pronunciata dal Consiglio Nazionale Forense, del sig. Bettani dalla sezione speciale dell'albo degli avvocati stabiliti in Caltagirone (Italia), in quanto l'interessato aveva acquisito il titolo di avvocato presso l'UNBR Bota.

21      Pertanto, atteso che i rappresentanti del ricorrente fanno parte di un'organizzazione professionale che non è legalmente autorizzata a rilasciare il titolo di avvocato in Romania, è necessario constatare che essi non soddisfano quantomeno la prima delle due condizioni cumulative precisate al punto 14 della presente ordinanza, in quanto non possono avvalersi del titolo di avvocato, rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro in questione, a tal fine legalmente abilitato (v., in tal senso, ordinanza del 3 settembre 2020, Bettani/Commissione, C‑392/18 P-INT, non pubblicata, EU:C:2020:656, punto 14).

22      Ne consegue che la presente impugnazione è manifestamente irricevibile, dal momento che il ricorrente non è rappresentato da un avvocato, ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Sulle spese

23      Ai sensi dell'articolo 137 del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione ai sensi dell'articolo 184, paragrafo 1, dello stesso regolamento, si provvede sulle spese con l'ordinanza che definisce la causa. Poiché la presente ordinanza è stata adottata in assenza di notifica del ricorso alla convenuta e, di conseguenza, prima che quest' ultima abbia potuto sostenere spese, si deve disporre che il ricorrente si farà carico delle proprie spese.

Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) così provvede:

1)      L'impugnazione è respinta in quanto manifestamente irricevibile.

2)      Il sig. Tiziano Vizzone sopporterà le proprie spese.

Lussemburgo, 25 novembre 2020

Il cancelliere
        

Il presidente della Sesta Sezione

A. Calot Escobar
Rispondi

Da: x nosense..22/03/2021 12:20:46
E con questa sentenza non ci provate più a dire che Bota e' riconosciuto in Romania e in Europa e che soltanto in Italia non e'  riconosciuto. Questa sentenza non lascia spazio a dubbi: chi si proclama avvocato ed è iscritto all'ordine di Bota incorre nell'esercizio abusivo della professione. Punto e basta.
Rispondi

Da: UE22/03/2021 13:58:37
... e tu sei di Trento
Rispondi

Da: x nosense..22/03/2021 15:18:22
Non sono di Trento? Hai letto la sentenza? Cosa c'entra se sono di Trento? Cambia qualcosa se io sono di Palermo o di Milano? Stai forse cercando un motivo per invalidare la sentenza???
Rispondi

Da: Arrigottu romano22/03/2021 15:23:24
Io sono un trangoloato e me ne fotto!
Rispondi

Da: UE22/03/2021 15:49:51
Sentenza???
Rispondi

Da: UE22/03/2021 15:58:33
Quale sentenza?
Rispondi

Da: x nosense..22/03/2021 19:32:58
Ordinanza, non sentenza, ma la sostanza non cambia..
Rispondi

Da: Giacomo30/03/2021 01:40:14
Io da giurista ritengo che se il titolo avvocato acquisito in Romania validamente non vi è bisogno di effettuare il fatidico triangolo con la Spagna, ma a maggior ragione deve consentire di effettuare la iscrizione di avvocato stabilito in Italia. Se poi si intende affermare che il titolo di avvocato stabilito in Spagna non dovrebbe consentire iscrizione di avvocato stabilito in Italia non vi è ancora una sentenza che lo vieta.
Rispondi

Da: Nazionale mancio30/03/2021 17:17:50
Triangolazione insigne immobile chiesa...

Chiesaaa in goooolll


Gol di chiesaaa

Nazionale di mancio in vantaggio!!
Rispondi

Da: Camillo Benso 31/03/2021 04:14:54
Qualcuno in privato mi può dare il contatto malover
Rispondi

Da: Camillo Benso 31/03/2021 04:15:01
Qualcuno in privato mi può dare il contatto malover
Rispondi

Da: MALOVERi31/03/2021 10:54:25
Sono emigrato in Romania e sto vendendo patate al semaforo!
Rispondi

Da: x Giacomo31/03/2021 14:06:49
Condivido le tue riflessioni. Sembrerebbe voler raggirare norme e sentenze il passaggio in Spagna di un titolo non ritenuto valido in Italia. Per quanto riguarda il doppio stabilimento svolto in contemporanea, penso, che questa fattispecie non risponda allo spirito della norma che chiede un "tirocinio" triennale prima di poter esercitare senza limiti. Se non ti sei ancora integrato in un primo paese, non puoi andare a stabilirti, nel frattempo, in un altro se non hai ancora raggiunto le competenze nel primo.
Rispondi

Da: UE31/03/2021 19:06:59
x Giacomo
Le sentenze della Cassazione non hanno messo in discussione la validità del titolo, ma solo il riconoscimento tramite imi.
Per il resto sono d'accordo con voi sul fatto che non c'è bisogno del doppio stabilimento, anzi, non si dovrebbe proprio fare.
Rispondi

Da: x UE31/03/2021 19:13:25
A me sembra che la Cassazione e la Corte Europea hanno stabilito che il titolo non è valido perché rilasciato da un organismo non ritenuto legittimo ai sensi della normativa rumena.
Rispondi

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