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commissario forestale prove scritte
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Da: X-X19/10/2011 16:58:42
Se ti ha raccontato che non è tornato per problemi di orari, è una balla clamorosa. Se invece che era stanco per le attività corsistiche della settimana, è un bugiardo matricolato.
Dipende dai motivi che ha addotto
Rispondi

Da: per X-X19/10/2011 18:50:06
perchè? nn abbiamo forse problemi di orario? di iperattività? di appello per verificare le presenze come a scuola?
Rispondi

Da: LEGGE 8 giugno 2011, n. 8519/10/2011 20:50:56


  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


                              Promulga

la seguente legge:

                               Art. 1

  1. Alla legge 5 maggio 2009, n.  42,  e  successive  modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 2, comma 1, le parole: «ventiquattro  mesi»  sono
sostituite dalle seguenti: «trenta mesi»;
    b) all'articolo 2, comma 3, le  parole:  «sessanta  giorni»  sono
sostituite dalle seguenti: «novanta giorni»;
    c) all'articolo 2, comma 7, le parole: «due anni» sono sostituite
dalle seguenti: «tre anni»;
    d) all'articolo 3, il comma 6 e' sostituito dal seguente:
      «6. Qualora il termine per l'espressione del parere  scada  nei
trenta giorni che precedono il termine finale per  l'esercizio  della
delega o successivamente, quest'ultimo e' prorogato di centocinquanta
giorni»;
    e) all'articolo 16, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
      «1-bis. Gli interventi di cui al comma 1 sono riferiti a  tutti
gli enti territoriali per  i  quali  ricorrano  i  requisiti  di  cui
all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione»;
    f) all'articolo 23, comma 6, alinea, le parole: «trentasei  mesi»
sono sostituite dalle seguenti: «quarantotto mesi»;
    g) all'articolo 27, comma 1, le parole: «ventiquattro mesi»  sono
sostituite dalle seguenti: «trenta mesi».
  2. Le disposizioni di cui al comma 1,  lettere  b)  e  d),  non  si
applicano nei riguardi  dei  procedimenti  relativi  agli  schemi  di
decreto legislativo  che,  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, sono gia' stati trasmessi alla  Conferenza  unificata
ai fini dell'intesa di cui all'articolo 2, comma 3, secondo  periodo,
della legge 5 maggio 2009, n. 42.
  3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 8 giugno 2011

                             NAPOLITANO


                                Berlusconi, Presidente del  Consiglio
                                dei Ministri

                                Tremonti,  Ministro  dell'economia  e
                                delle finanze

                                Bossi, Ministro delle riforme per  il
                                federalismo

                                Calderoli,    Ministro     per     la
                                semplificazione normativa

                                Fitto, Ministro per i rapporti con le
                                regioni    e    per    la    coesione
                                territoriale


Visto, il Guardasigilli: Alfano



          Avvertenza:
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti.
          Note all'art. 1:
              Si riporta il testo degli articoli 2, 3, 16,  23  e  27
          della legge 5 maggio 2009, n. 42 (  Delega  al  Governo  in
          materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo
          119 della Costituzione),  come  modificati  dalla  presente
          legge:
              "Art. 2.  Oggetto  e  finalita'  -  1.  Il  Governo  e'
          delegato ad adottare,  entro  trenta  mesi  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge, uno o piu'  decreti
          legislativi aventi ad oggetto l'attuazione  dell'  articolo
          119 della Costituzione, al fine di  assicurare,  attraverso
          la definizione dei principi fondamentali del  coordinamento
          della finanza  pubblica  e  del  sistema  tributario  e  la
          definizione della perequazione, l'autonomia finanziaria  di
          comuni, province, citta' metropolitane e regioni nonche' al
          fine di armonizzare i sistemi contabili  e  gli  schemi  di
          bilancio  dei  medesimi  enti  e  i  relativi  termini   di
          presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di
          programmazione, gestione e  rendicontazione  della  finanza
          pubblica.
              2. Fermi restando  gli  specifici  principi  e  criteri
          direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui agli articoli
          5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24,
          25, 26, 28 e 29, i decreti legislativi di cui  al  comma  1
          del presente articolo sono informati ai seguenti principi e
          criteri direttivi generali:
              a)  autonomia  di  entrata  e  di  spesa   e   maggiore
          responsabilizzazione    amministrativa,    finanziaria    e
          contabile di tutti i livelli di governo;
              b) lealta' istituzionale fra tutti i livelli di governo
          e  concorso  di  tutte  le  amministrazioni  pubbliche   al
          conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica nazionale
          in coerenza con i vincoli posti dall'Unione europea  e  dai
          trattati internazionali;
              c) razionalita' e coerenza dei singoli  tributi  e  del
          sistema tributario nel suo complesso;  semplificazione  del
          sistema tributario, riduzione degli  adempimenti  a  carico
          dei  contribuenti,  trasparenza  del  prelievo,  efficienza
          nell'amministrazione dei  tributi;  rispetto  dei  principi
          sanciti dallo statuto dei diritti del contribuente  di  cui
          alla legge 27 luglio 2000, n. 212;
              d) coinvolgimento  dei  diversi  livelli  istituzionali
          nell'attivita' di  contrasto  all'evasione  e  all'elusione
          fiscale prevedendo meccanismi di carattere premiale;
              e) attribuzione di risorse  autonome  ai  comuni,  alle
          province, alle citta'  metropolitane  e  alle  regioni,  in
          relazione alle rispettive competenze, secondo il  principio
          di  territorialita'  e  nel  rispetto  del   principio   di
          solidarieta'   e   dei    principi    di    sussidiarieta',
          differenziazione ed adeguatezza di cui  all'  articolo  118
          della Costituzione; le  risorse  derivanti  dai  tributi  e
          dalle entrate propri  di  regioni  ed  enti  locali,  dalle
          compartecipazioni al gettito  di  tributi  erariali  e  dal
          fondo perequativo consentono di finanziare integralmente il
          normale esercizio delle funzioni pubbliche attribuite;
              f) determinazione del costo e del  fabbisogno  standard
          quale costo e fabbisogno che, valorizzando  l'efficienza  e
          l'efficacia, costituisce  l'indicatore  rispetto  al  quale
          comparare e valutare l'azione pubblica;  definizione  degli
          obiettivi di servizio cui devono tendere le amministrazioni
          regionali   e   locali   nell'esercizio   delle    funzioni
          riconducibili ai livelli  essenziali  delle  prestazioni  o
          alle  funzioni  fondamentali  di  cui  all'  articolo  117,
          secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione;
              g) adozione per le proprie  politiche  di  bilancio  da
          parte di regioni, citta' metropolitane, province  e  comuni
          di regole coerenti con quelle  derivanti  dall'applicazione
          del patto di stabilita' e crescita;
              h) adozione di regole contabili uniformi e di un comune
          piano dei conti integrato; adozione  di  comuni  schemi  di
          bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la
          classificazione economica e  funzionale  individuata  dagli
          appositi regolamenti comunitari in materia di  contabilita'
          nazionale  e  relativi  conti  satellite;  adozione  di  un
          bilancio consolidato con le  proprie  aziende,  societa'  o
          altri organismi controllali,  secondo  uno  schema  comune;
          affiancamento,  a   fini   conoscitivi,   al   sistema   di
          contabilita' finanziaria di  un  sistema  e  di  schemi  di
          contabilita'  economico-patrimoniale  ispirati   a   comuni
          criteri di contabilizzazione; raccordabilita'  dei  sistemi
          contabili  e  degli   schemi   di   bilancio   degli   enti
          territoriali con quelli adottati in ambito europeo ai  fini
          della procedura per i disavanzi eccessivi;  definizione  di
          una tassonomia per la riclassificazione dei dati  contabili
          e di bilancio per le amministrazioni pubbliche di cui  alla
          presente   legge   tenute   al   regime   di   contabilita'
          civilistica, ai fini del raccordo con le  regole  contabili
          uniformi;  definizione  di  un  sistema  di  indicatori  di
          risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi  del
          bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni ai
          diversi enti territoriali; al fine di dare attuazione  agli
          articoli 9 e 13, individuazione del termine entro il  quale
          regioni ed enti  locali  devono  comunicare  al  Governo  i
          propri bilanci preventivi e consuntivi, come  approvati,  e
          previsione di sanzioni ai sensi dell'articolo 17, comma  1,
          lettera e), in caso di mancato rispetto di tale termine;
              i) previsione dell'obbligo  di  pubblicazione  in  siti
          internet  dei   bilanci   delle   regioni,   delle   citta'
          metropolitane,  delle  province  e  dei  comuni,  tali   da
          riportare in modo semplificato le entrate e  le  spese  pro
          capite secondo  modelli  uniformi  concordati  in  sede  di
          Conferenza unificata;
              l)  salvaguardia  dell'obiettivo  di  non  alterare  il
          criterio della  progressivita'  del  sistema  tributario  e
          rispetto del principio della capacita' contributiva ai fini
          del concorso alle spese pubbliche;
              m)  superamento   graduale,   per   tutti   i   livelli
          istituzionali, del criterio della spesa storica a favore:
              1) del fabbisogno standard  per  il  finanziamento  dei
          livelli essenziali di cui all' articolo 117, secondo comma,
          lettera  m),   della   Costituzione,   e   delle   funzioni
          fondamentali di  cui  all'  articolo  117,  secondo  comma,
          lettera p), della Costituzione;
              2) della perequazione della capacita'  fiscale  per  le
          altre funzioni;
                n)  rispetto  della  ripartizione  delle   competenze
          legislative fra Stato e regioni in  tema  di  coordinamento
          della finanza pubblica e del sistema tributario;
                o) esclusione di ogni doppia imposizione sul medesimo
          presupposto, salvo  le  addizionali  previste  dalla  legge
          statale o regionale;
                p) tendenziale correlazione tra  prelievo  fiscale  e
          beneficio connesso alle funzioni esercitate sul  territorio
          in modo da favorire la corrispondenza  tra  responsabilita'
          finanziaria e amministrativa; continenza e  responsabilita'
          nell'imposizione di tributi propri;
                q) previsione  che  la  legge  regionale  possa,  con
          riguardo ai presupposti non assoggettati ad imposizione  da
          parte dello Stato:
              1) istituire tributi regionali e locali;
              2)  determinare  le  variazioni  delle  aliquote  o  le
          agevolazioni che comuni, province  e  citta'  metropolitane
          possono applicare nell'esercizio  della  propria  autonomia
          con riferimento ai tributi locali di cui al numero 1);
                r) previsione  che  la  legge  regionale  possa,  nel
          rispetto della normativa comunitaria e nei limiti stabiliti
          dalla legge statale, valutare la modulazione  delle  accise
          sulla  benzina,  sul  gasolio  e  sul   gas   di   petrolio
          liquefatto, utilizzati  dai  cittadini  residenti  e  dalle
          imprese  con  sede  legale  e   operativa   nelle   regioni
          interessate dalle concessioni di coltivazione di  cui  all'
          articolo 19 del decreto legislativo 25  novembre  1996,  n.
          625, e successive modificazioni;
              s) facolta' delle regioni di istituire a  favore  degli
          enti locali compartecipazioni  al  gettito  dei  tributi  e
          delle compartecipazioni regionali;
              t) esclusione di interventi  sulle  basi  imponibili  e
          sulle aliquote  dei  tributi  che  non  siano  del  proprio
          livello  di  governo;  ove  i  predetti  interventi   siano
          effettuati  dallo  Stato  sulle  basi  imponibili  e  sulle
          aliquote riguardanti i tributi degli enti locali  e  quelli
          di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2),
          essi sono possibili, a parita' di  funzioni  amministrative
          conferite, solo se prevedono  la  contestuale  adozione  di
          misure per la completa compensazione  tramite  modifica  di
          aliquota  o  attribuzione  di  altri   tributi   e   previa
          quantificazione finanziaria  delle  predette  misure  nella
          Conferenza di cui all' articolo 5; se i predetti interventi
          sono   accompagnati   da   una   riduzione   di    funzioni
          amministrative dei livelli di governo i  cui  tributi  sono
          oggetto degli  interventi  medesimi,  la  compensazione  e'
          effettuata in misura corrispondente  alla  riduzione  delle
          funzioni;
              u) previsione di strumenti e meccanismi di accertamento
          e di riscossione che  assicurino  modalita'  efficienti  di
          accreditamento diretto o  di  riversamento  automatico  del
          riscosso agli enti titolari del tributo; previsione  che  i
          tributi erariali compartecipati abbiano integrale  evidenza
          contabile nel bilancio dello Stato;
              v) definizione di modalita' che  assicurino  a  ciascun
          soggetto  titolare  del  tributo  l'accesso  diretto   alle
          anagrafi e a ogni altra banca dati utile alle attivita'  di
          gestione  tributaria,   assicurando   il   rispetto   della
          normativa a tutela della riservatezza dei dati personali;
              z) premialita' dei comportamenti virtuosi ed efficienti
          nell'esercizio della potesta'  tributaria,  nella  gestione
          finanziaria  ed  economica  e  previsione   di   meccanismi
          sanzionatori per gli enti che non rispettano gli  equilibri
          economico-finanziari o non assicurano i livelli  essenziali
          delle prestazioni di cui all' articolo 117, secondo  comma,
          lettera m), della Costituzione o l'esercizio delle funzioni
          fondamentali  di  cui  all'articolo  117,  secondo   comma,
          lettera p), della Costituzione; previsione delle specifiche
          modalita' attraverso le quali il Governo, nel caso  in  cui
          la  regione  o  l'ente  locale  non  assicuri   i   livelli
          essenziali  delle  prestazioni  di  cui  all'articolo  117,
          secondo  comma,   lettera   m),   della   Costituzione,   o
          l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo
          117, secondo  comma,  lettera  p),  della  Costituzione,  o
          qualora gli scostamenti dal patto  di  convergenza  di  cui
          all'articolo    18    della    presente    legge    abbiano
          caratteristiche permanenti e  sistematiche,  adotta  misure
          sanzionatorie ai sensi dell' articolo 17, comma 1,  lettera
          e), che sono commisurate all'entita' di tali scostamenti  e
          possono comportare l'applicazione di misure automatiche per
          l'incremento delle entrate tributarie ed  extra-tributarie,
          e puo' esercitare nei casi piu' gravi il potere sostitutivo
          di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione,
          secondo quanto disposto dall'  articolo  8  della  legge  5
          giugno  2003,  n.  131,   e   secondo   il   principio   di
          responsabilita' amministrativa e finanziaria;
              aa) previsione che le sanzioni di cui alla lettera z) a
          carico degli enti inadempienti si applichino anche nel caso
          di mancato rispetto dei criteri uniformi di  redazione  dei
          bilanci, predefiniti ai sensi della lettera h), o nel  caso
          di mancata o tardiva comunicazione dei  dati  ai  fini  del
          coordinamento della finanza pubblica;
              bb) garanzia del mantenimento di un adeguato livello di
          flessibilita' fiscale  nella  costituzione  di  insiemi  di
          tributi e compartecipazioni, da attribuire alle  regioni  e
          agli enti locali, la cui composizione sia rappresentata  in
          misura    rilevante    da    tributi    manovrabili,    con
          determinazione, per  ciascun  livello  di  governo,  di  un
          adeguato grado di autonomia di entrata, derivante  da  tali
          tributi;
              cc) previsione di una  adeguata  flessibilita'  fiscale
          articolata su piu' tributi con una base imponibile  stabile
          e  distribuita  in  modo   tendenzialmente   uniforme   sul
          territorio nazionale, tale da consentire a tutte le regioni
          ed enti locali, comprese quelle  a  piu'  basso  potenziale
          fiscale, di finanziare, attivando le proprie potenzialita',
          il livello di spesa non riconducibile ai livelli essenziali
          delle prestazioni e alle funzioni fondamentali  degli  enti
          locali;
              dd)  trasparenza  ed  efficienza  delle  decisioni   di
          entrata  e  di  spesa,  rivolte  a  garantire   l'effettiva
          attuazione  dei  principi  di  efficacia,   efficienza   ed
          economicita' di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b);
              ee) riduzione  della  imposizione  fiscale  statale  in
          misura corrispondente alla piu' ampia autonomia di  entrata
          di regioni ed enti locali calcolata ad aliquota standard  e
          corrispondente riduzione  delle  risorse  statali  umane  e
          strumentali; eliminazione dal bilancio  dello  Stato  delle
          previsioni  di  spesa  relative  al   finanziamento   delle
          funzioni attribuite a regioni, province,  comuni  e  citta'
          metropolitane, con esclusione dei fondi perequativi e delle
          risorse per gli interventi di cui all'articolo 119,  quinto
          comma, della Costituzione;
              ff) definizione di una disciplina dei tributi locali in
          modo da consentire  anche  una  piu'  piena  valorizzazione
          della sussidiarieta' orizzontale;
              gg) individuazione di strumenti idonei  a  favorire  la
          piena  attuazione  degli  articoli  29,  30  e   31   della
          Costituzione, con riguardo ai  diritti  e  alla  formazione
          della famiglia e all'adempimento dei relativi compiti;
              hh) territorialita' dei tributi regionali  e  locali  e
          riferibilita'  al  territorio  delle  compartecipazioni  al
          gettito dei  tributi  erariali,  in  conformita'  a  quanto
          previsto dall' articolo 119 della Costituzione;
              ii) tendenziale corrispondenza tra autonomia impositiva
          e autonomia di  gestione  delle  proprie  risorse  umane  e
          strumentali da parte del settore  pubblico;  previsione  di
          strumenti che consentano autonomia ai  diversi  livelli  di
          governo nella gestione della contrattazione collettiva;
              ll) certezza delle risorse e stabilita' tendenziale del
          quadro di  finanziamento,  in  misura  corrispondente  alle
          funzioni attribuite;
              mm)  individuazione,  in  conformita'  con  il  diritto
          comunitario,  di  forme  di  fiscalita'  di  sviluppo,  con
          particolare riguardo alla creazione di nuove  attivita'  di
          impresa nelle aree sottoutilizzate.
              3. I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1  sono
          adottati su proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, del Ministro per le riforme  per  il  federalismo,
          del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro
          per i rapporti  con  le  regioni  e  del  Ministro  per  le
          politiche   europee,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'interno,   con   il   Ministro   per    la    pubblica
          amministrazione e l'innovazione e con  gli  altri  Ministri
          volta a volta competenti  nelle  materie  oggetto  di  tali
          decreti. Gli schemi di decreto legislativo,  previa  intesa
          da sancire in sede di Conferenza unificata ai  sensi  dell'
          articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,
          sono trasmessi alle Camere, ciascuno corredato di relazione
          tecnica che evidenzi gli effetti delle disposizioni  recate
          dal  medesimo  schema  di  decreto  sul  saldo   netto   da
          finanziare, sull'indebitamento netto delle  amministrazioni
          pubbliche e sul fabbisogno del settore pubblico, perche' su
          di essi sia espresso il parere  della  Commissione  di  cui
          all'articolo 3 e delle Commissioni parlamentari  competenti
          per le conseguenze di carattere finanziario, entro  novanta
          giorni  dalla  trasmissione.  In  mancanza  di  intesa  nel
          termine di cui all' articolo 3 del decreto  legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, il Consiglio  dei  ministri  delibera,
          approvando una relazione  che  e'  trasmessa  alle  Camere.
          Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni per
          cui l'intesa non e' stata raggiunta.
              4. Decorso il termine per l'espressione dei  pareri  di
          cui al comma 3, i decreti possono essere comunque adottati.
          Il Governo,  qualora  non  intenda  conformarsi  ai  pareri
          parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere  con  le  sue
          osservazioni  e  con  eventuali   modificazioni   e   rende
          comunicazioni davanti a  ciascuna  Camera.  Decorsi  trenta
          giorni dalla  data  della  nuova  trasmissione,  i  decreti
          possono comunque essere  adottati  in  via  definitiva  dal
          Governo.   Il   Governo,   qualora,   anche    a    seguito
          dell'espressione  dei  pareri  parlamentari,  non   intenda
          conformarsi all'intesa raggiunta in  Conferenza  unificata,
          trasmette alle Camere e alla  stessa  Conferenza  unificata
          una relazione  nella  quale  sono  indicate  le  specifiche
          motivazioni di difformita' dall'intesa.
              5.  Il  Governo  assicura,  nella  predisposizione  dei
          decreti legislativi di cui al comma 1, piena collaborazione
          con le regioni e gli enti locali.
              6. Almeno uno dei decreti legislativi di cui al comma 1
          e' adottato entro dodici mesi  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge.  Un  decreto  legislativo,  da
          adottare entro il termine previsto al comma 1 del  presente
          articolo, disciplina la  determinazione  dei  costi  e  dei
          fabbisogni standard sulla base dei livelli essenziali delle
          prestazioni di cui al comma 2 dell'articolo 20. Il  Governo
          trasmette  alle  Camere,  entro  il  30  giugno  2010,  una
          relazione concernente il quadro generale  di  finanziamento
          degli enti territoriali e ipotesi di  definizione  su  base
          quantitativa  della  struttura  fondamentale  dei  rapporti
          finanziari tra lo Stato, le regioni, le  province  autonome
          di Trento e di Bolzano e gli enti locali, con l'indicazione
          delle possibili distribuzioni delle risorse. Tale relazione
          e' comunque trasmessa alle Camere  prima  degli  schemi  di
          decreto   legislativo    concernenti    i    tributi,    le
          compartecipazioni   e   la    perequazione    degli    enti
          territoriali.
              7. Entro tre anni dalla data di entrata in  vigore  dei
          decreti legislativi di  cui  al  comma  1,  possono  essere
          adottati   decreti   legislativi    recanti    disposizioni
          integrative  e  correttive  nel  rispetto  dei  principi  e
          criteri direttivi previsti dalla presente legge  e  con  la
          procedura di cui ai commi 3 e 4.
              Art. 3. Commissione parlamentare per  l'attuazione  del
          federalismo  fiscale  -  1.  E'  istituita  la  Commissione
          parlamentare  per  l'attuazione  del  federalismo  fiscale,
          composta da  quindici  senatori  e  da  quindici  deputati,
          nominati rispettivamente dal Presidente  del  Senato  della
          Repubblica e dal Presidente della Camera dei  deputati,  su
          designazione  dei   gruppi   parlamentari,   in   modo   da
          rispecchiarne   la   proporzione.   Il   presidente   della
          Commissione e' nominato tra i componenti della  stessa  dal
          Presidente del Senato della  Repubblica  e  dal  Presidente
          della Camera dei deputati d'intesa tra loro. La Commissione
          si riunisce per la sua  prima  seduta  entro  venti  giorni
          dalla  nomina  del  presidente,  per  l'elezione   di   due
          vicepresidenti e di  due  segretari  che,  insieme  con  il
          presidente, compongono l'ufficio di presidenza.
              2. L'attivita' e  il  funzionamento  della  Commissione
          sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla
          Commissione stessa prima dell'inizio dei propri lavori.
              3.  Gli  oneri   derivanti   dall'istituzione   e   dal
          funzionamento della Commissione e del Comitato  di  cui  al
          comma 4 sono posti per meta' a carico del bilancio  interno
          del Senato della  Repubblica  e  per  meta'  a  carico  del
          bilancio interno  della  Camera  dei  deputati.  Gli  oneri
          connessi alla partecipazione alle riunioni del Comitato  di
          cui al comma  4  sono  a  carico  dei  rispettivi  soggetti
          istituzionali rappresentati, i quali  provvedono  a  valere
          sugli ordinari stanziamenti di bilancio  e  comunque  senza
          nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica.   Ai
          componenti del Comitato di cui al comma 4 non spetta  alcun
          compenso.
              4. Al fine di assicurare il raccordo della  Commissione
          con le regioni, le citta' metropolitane, le  province  e  i
          comuni, e' istituito un Comitato  di  rappresentanti  delle
          autonomie   territoriali,   nominato    dalla    componente
          rappresentativa  delle  regioni   e   degli   enti   locali
          nell'ambito della Conferenza unificata. Il Comitato, che si
          riunisce, previo assenso dei rispettivi Presidenti,  presso
          le sedi del Senato della  Repubblica  o  della  Camera  dei
          deputati, e' composto da dodici membri, dei  quali  sei  in
          rappresentanza delle regioni, due in  rappresentanza  delle
          province  e  quattro  in  rappresentanza  dei  comuni.   La
          Commissione, ogniqualvolta lo ritenga  necessario,  procede
          allo svolgimento di audizioni del Comitato e ne  acquisisce
          il parere.
              5. La Commissione:
              a)  esprime  i  pareri   sugli   schemi   dei   decreti
          legislativi di cui all' articolo 2;
              b) verifica lo stato di attuazione di  quanto  previsto
          dalla presente legge e ne  riferisce  ogni  sei  mesi  alle
          Camere fino alla conclusione della fase transitoria di  cui
          agli articoli 20 e 21. A tal fine puo'  ottenere  tutte  le
          informazioni   necessarie   dalla    Commissione    tecnica
          paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di  cui
          all' articolo  4  o  dalla  Conferenza  permanente  per  il
          coordinamento della finanza pubblica di cui  all'  articolo
          5;
                c)  sulla  base  dell'attivita'  conoscitiva  svolta,
          formula osservazioni e  fornisce  al  Governo  elementi  di
          valutazione  utili   alla   predisposizione   dei   decreti
          legislativi di cui all'articolo 2.
              6.Qualora il termine per l'espressione del parere scada
          nei trenta giorni  che  precedono  il  termine  finale  per
          l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo e'
          prorogato di centocinquanta giorni.
              7. La Commissione e'  sciolta  al  termine  della  fase
          transitoria di cui agli articoli 20 e 21.
              Art. 16.  Interventi  di  cui  al  quinto  comma  dell'
          articolo 119 della Costituzione - 1. I decreti  legislativi
          di cui all'  articolo  2,  con  riferimento  all'attuazione
          dell' articolo 119, quinto comma, della Costituzione,  sono
          adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
              a) definizione delle modalita' in base alle  quali  gli
          interventi finalizzati agli  obiettivi  di  cui  al  quinto
          comma dell'articolo 119 della Costituzione sono  finanziati
          con contributi speciali dal bilancio  dello  Stato,  con  i
          finanziamenti dell'Unione europea e con  i  cofinanziamenti
          nazionali,   secondo   il   metodo   della   programmazione
          pluriennale.  I  finanziamenti  dell'Unione   europea   non
          possono essere sostitutivi dei  contributi  speciali  dello
          Stato;
              b) confluenza  dei  contributi  speciali  dal  bilancio
          dello  Stato,  mantenendo  le  proprie  finalizzazioni,  in
          appositi  fondi  a  destinazione  vincolata  attribuiti  ai
          comuni, alle province, alle  citta'  metropolitane  e  alle
          regioni;
              c)    considerazione    delle    specifiche     realta'
          territoriali,  con  particolare   riguardo   alla   realta'
          socio-economica, al deficit  infrastrutturale,  ai  diritti
          della persona, alla  collocazione  geografica  degli  enti,
          alla loro prossimita' al confine  con  altri  Stati  o  con
          regioni a statuto speciale, ai  territori  montani  e  alle
          isole minori, all'esigenza di tutela del patrimonio storico
          e  artistico  ai  fini  della  promozione  dello   sviluppo
          economico e sociale;
              d) individuazione di interventi diretti a promuovere lo
          sviluppo economico, la coesione delle aree  sottoutilizzate
          del Paese  e  la  solidarieta'  sociale,  a  rimuovere  gli
          squilibri economici e  sociali  e  a  favorire  l'effettivo
          esercizio  dei  diritti  della  persona;  l'azione  per  la
          rimozione degli squilibri strutturali di natura economica e
          sociale a sostegno  delle  aree  sottoutilizzate  si  attua
          attraverso  interventi  speciali   organizzati   in   piani
          organici  finanziati  con  risorse  pluriennali,  vincolate
          nella destinazione;
                e) definizione delle modalita' per cui gli  obiettivi
          e i criteri di utilizzazione delle risorse stanziate  dallo
          Stato ai sensi del presente articolo sono oggetto di intesa
          in sede  di  Conferenza  unificata  e  disciplinati  con  i
          provvedimenti   annuali   che   determinano   la    manovra
          finanziaria. L'entita' delle  risorse  e'  determinata  dai
          medesimi provvedimenti.
              1-bis. Gli interventi di cui al comma 1 sono riferiti a
          tutti  gli  enti  territoriali  per  i  quali  ricorrano  i
          requisiti di cui  all'articolo  119,  quinto  comma,  della
          Costituzione.
              Art.. 23. Norme transitorie per le citta' metropolitane
          - 1. Il presente articolo reca  in  via  transitoria,  fino
          alla data di entrata in vigore della  disciplina  ordinaria
          riguardante le  funzioni  fondamentali,  gli  organi  e  il
          sistema elettorale delle  citta'  metropolitane  che  sara'
          determinata con apposita legge, la disciplina per la  prima
          istituzione delle stesse.
              2. Le citta' metropolitane  possono  essere  istituite,
          nell'ambito di una regione, nelle aree metropolitane in cui
          sono compresi i comuni di Torino, Milano, Venezia,  Genova,
          Bologna,  Firenze,  Bari,  Napoli  e  Reggio  Calabria.  La
          proposta di istituzione spetta:
              a) al comune capoluogo congiuntamente alla provincia;
              b) al comune capoluogo congiuntamente ad almeno  il  20
          per  cento  dei  comuni  della  provincia  interessata  che
          rappresentino, unitamente al comune capoluogo, almeno il 60
          per cento della popolazione;
                c) alla provincia, congiuntamente ad almeno il 20 per
          cento dei comuni della provincia medesima che rappresentino
          almeno il 60 per cento della popolazione.
              3. La  proposta  di  istituzione  di  cui  al  comma  2
          contiene:
              a) la perimetrazione della citta'  metropolitana,  che,
          secondo  il  principio  della   continuita'   territoriale,
          comprende almeno tutti i comuni proponenti.  Il  territorio
          metropolitano coincide con il territorio di una provincia o
          di una sua parte e comprende il comune capoluogo;
              b)  l'articolazione   del   territorio   della   citta'
          metropolitana al suo interno in comuni;
              c) una proposta di  statuto  provvisorio  della  citta'
          metropolitana, che  definisce  le  forme  di  coordinamento
          dell'azione  complessiva   di   governo   all'interno   del
          territorio metropolitano  e  disciplina  le  modalita'  per
          l'elezione o l'individuazione del presidente del  consiglio
          provvisorio di cui al comma 6, lettera b).
              4.  Sulla  proposta  di  cui   al   comma   2,   previa
          acquisizione del parere della regione  da  esprimere  entro
          novanta giorni,  e'  indetto  un  referendum  tra  tutti  i
          cittadini della provincia. Il referendum e' senza quorum di
          validita' se il parere della regione  e'  favorevole  o  in
          mancanza di parere. In caso di parere regionale negativo il
          quorum di validita'  e'  del  30  per  cento  degli  aventi
          diritto.
              5. Con regolamento da  adottare  entro  novanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,  ai
          sensi dell' articolo 17, comma 1,  della  legge  23  agosto
          1988, n. 400, su proposta  del  Ministro  dell'interno,  di
          concerto con i Ministri della giustizia, per le riforme per
          il federalismo, per la semplificazione normativa  e  per  i
          rapporti con le regioni, e' disciplinato il procedimento di
          indizione e di svolgimento del referendum di cui  al  comma
          4, osservando le disposizioni della legge 25  maggio  1970,
          n. 352, in quanto compatibili.
              6.  Al  fine  dell'istituzione   di   ciascuna   citta'
          metropolitana, il Governo e' delegato  ad  adottare,  entro
          quarantotto mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, su proposta del Ministro dell'interno,  del
          Ministro per le riforme per il  federalismo,  del  Ministro
          per la semplificazione  normativa  e  del  Ministro  per  i
          rapporti con le regioni, di concerto con i Ministri per  la
          pubblica amministrazione e l'innovazione,  dell'economia  e
          delle finanze e per i rapporti con  il  Parlamento,  uno  o
          piu'  decreti  legislativi,  nel  rispetto   dei   seguenti
          principi e criteri direttivi:
              a)   istituzione   della   citta'   metropolitana    in
          conformita' con la proposta approvata nel referendum di cui
          al comma 4;
              b) istituzione, in ciascuna citta' metropolitana,  fino
          alla data di insediamento dei rispettivi organi cosi'  come
          disciplinati dalla legge di cui al comma 1, di un'assemblea
          rappresentativa, denominata  «consiglio  provvisorio  della
          citta' metropolitana», composta dai sindaci dei comuni  che
          fanno parte della citta'  metropolitana  e  dal  presidente
          della provincia;
              c)  esclusione  della  corresponsione  di   emolumenti,
          gettoni di  presenza  o  altre  forme  di  retribuzione  ai
          componenti   del   consiglio   provvisorio   della   citta'
          metropolitana in ragione di tale incarico;
              d) previsione che, fino alla data di  insediamento  dei
          rispettivi organi cosi' come disciplinati  dalla  legge  di
          cui al comma 1, il finanziamento degli enti che  compongono
          la  citta'  metropolitana  assicura  loro  una  piu'  ampia
          autonomia di entrata e di spesa  in  misura  corrispondente
          alla complessita' delle funzioni  da  esercitare  in  forma
          associata  o  congiunta,  nel  limite  degli   stanziamenti
          previsti a legislazione vigente;
              e) previsione che,  ai  soli  fini  delle  disposizioni
          concernenti  le  spese  e  l'attribuzione   delle   risorse
          finanziarie alle citta' metropolitane,  con  riguardo  alla
          popolazione e  al  territorio  metropolitano,  le  funzioni
          fondamentali  della  provincia  sono  considerate,  in  via
          provvisoria,    funzioni    fondamentali    della    citta'
          metropolitana, con efficacia dalla data di insediamento dei
          suoi organi definitivi;
              f) previsione che, per le finalita' di cui alla lettera
          e), siano altresi' considerate funzioni fondamentali  della
          citta' metropolitana, con riguardo alla  popolazione  e  al
          territorio metropolitano:
              1) la pianificazione territoriale generale e delle reti
          infrastrutturali;
              2) la strutturazione di sistemi coordinati di  gestione
          dei servizi pubblici;
              3) la promozione  e  il  coordinamento  dello  sviluppo
          economico e sociale.
              7. Gli schemi dei decreti legislativi di cui  al  comma
          6, corredati delle deliberazioni e dei  pareri  prescritti,
          sono trasmessi al Consiglio  di  Stato  e  alla  Conferenza
          unificata, che rendono il  parere  nel  termine  di  trenta
          giorni. Successivamente  sono  trasmessi  alle  Camere  per
          l'acquisizione  del  parere  delle  competenti  Commissioni
          parlamentari,    da    rendere    entro    trenta    giorni
          dall'assegnazione alle Commissioni medesime.
              8. La provincia di riferimento cessa di esistere e sono
          soppressi tutti i relativi organi a decorrere dalla data di
          insediamento  degli  organi  della  citta'   metropolitana,
          individuati dalla legge di cui al  comma  1,  che  provvede
          altresi' a disciplinare il trasferimento delle  funzioni  e
          delle risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  inerenti
          alle funzioni trasferite e a  dare  attuazione  alle  nuove
          perimetrazioni stabilite ai sensi del presente articolo. Lo
          statuto definitivo della citta' metropolitana  e'  adottato
          dai competenti organi entro sei mesi dalla  data  del  loro
          insediamento in base alla legge di cui al comma 1.
              9. La legge di cui al comma 1 stabilisce la  disciplina
          per l'esercizio dell'iniziativa da parte dei  comuni  della
          provincia  non  inclusi  nella   perimetrazione   dell'area
          metropolitana, in modo da assicurare la scelta da parte  di
          ciascuno di tali comuni circa l'inclusione  nel  territorio
          della citta' metropolitana ovvero in altra  provincia  gia'
          esistente, nel rispetto della continuita' territoriale.
              Art. 27. Coordinamento della finanza  delle  regioni  a
          statuto speciale e delle province autonome.
              1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome
          di  Trento  e  di  Bolzano,  nel  rispetto  degli   statuti
          speciali, concorrono al conseguimento  degli  obiettivi  di
          perequazione e di solidarieta' ed all'esercizio dei diritti
          e doveri da essi derivanti, nonche' al patto di  stabilita'
          interno   e   all'assolvimento   degli    obblighi    posti
          dall'ordinamento comunitario, secondo criteri  e  modalita'
          stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti, da
          definire, con le procedure previste dagli statuti medesimi,
          entro il termine di trenta mesi stabilito per  l'emanazione
          dei decreti legislativi di cui all'articolo 2 e secondo  il
          principio del graduale superamento del criterio della spesa
          storica di cui all'articolo 2, comma 2, lettera m).
              2. Le norme di attuazione di cui  al  comma  1  tengono
          conto della dimensione della finanza delle predette regioni
          e  province  autonome  rispetto   alla   finanza   pubblica
          complessiva,  delle   funzioni   da   esse   effettivamente
          esercitate e dei relativi oneri,  anche  in  considerazione
          degli svantaggi strutturali permanenti, ove ricorrano,  dei
          costi dell'insularita' e dei livelli di reddito pro  capite
          che caratterizzano i rispettivi territori o parte di  essi,
          rispetto a  quelli  corrispondentemente  sostenuti  per  le
          medesime funzioni dallo Stato, dal complesso delle  regioni
          e, per le regioni e province  autonome  che  esercitano  le
          funzioni in materia di finanza locale, dagli  enti  locali.
          Le medesime norme di attuazione  disciplinano  altresi'  le
          specifiche modalita' attraverso le quali lo Stato  assicura
          il  conseguimento   degli   obiettivi   costituzionali   di
          perequazione e di solidarieta' per  le  regioni  a  statuto
          speciale  i  cui  livelli  di  reddito  pro  capite   siano
          inferiori alla media nazionale, ferma restando la copertura
          del fabbisogno standard per il  finanziamento  dei  livelli
          essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
          sociali di cui all' articolo 117,  secondo  comma,  lettera
          m), della Costituzione,  conformemente  a  quanto  previsto
          dall' articolo 8,  comma  1,  lettera  b),  della  presente
          legge.
              3. Le disposizioni di cui  al  comma  1  sono  attuate,
          nella misura stabilita  dalle  norme  di  attuazione  degli
          statuti speciali e alle condizioni stabilite  dalle  stesse
          norme in applicazione dei criteri di cui al comma 2,  anche
          mediante l'assunzione di oneri derivanti dal  trasferimento
          o dalla delega di funzioni statali alle medesime regioni  a
          statuto speciale e province autonome ovvero da altre misure
          finalizzate al conseguimento di risparmi  per  il  bilancio
          dello Stato, nonche' con altre  modalita'  stabilite  dalle
          norme di attuazione degli  statuti  speciali.  Inoltre,  le
          predette norme, per la parte di propria competenza:
              a) disciplinano il coordinamento tra le  leggi  statali
          in materia di finanza pubblica e  le  corrispondenti  leggi
          regionali e provinciali  in  materia,  rispettivamente,  di
          finanza regionale e provinciale, nonche' di finanza  locale
          nei casi in  cui  questa  rientri  nella  competenza  della
          regione a statuto speciale o provincia autonoma;
              b) definiscono i principi fondamentali di coordinamento
          del  sistema  tributario  con  riferimento  alla   potesta'
          legislativa attribuita dai rispettivi statuti alle  regioni
          a statuto speciale e alle province autonome in  materia  di
          tributi regionali, provinciali e locali;
                c) individuano forme di fiscalita'  di  sviluppo,  ai
          sensi dell' articolo  2,  comma  2,  lettera  mm),  e  alle
          condizioni di cui all' articolo 16, comma 1, lettera d).
              4.  A  fronte  dell'assegnazione  di  ulteriori   nuove
          funzioni alle regioni a statuto speciale ed  alle  province
          autonome di Trento e di Bolzano, cosi' come alle regioni  a
          statuto  ordinario,  nei  casi  diversi  dal  concorso   al
          conseguimento  degli  obiettivi  di   perequazione   e   di
          solidarieta' ai sensi del comma 2, rispettivamente le norme
          di attuazione e i decreti legislativi di cui all'  articolo
          2 definiranno le corrispondenti modalita' di  finanziamento
          aggiuntivo attraverso forme di compartecipazione a  tributi
          erariali e alle accise, fatto salvo quanto  previsto  dalle
          leggi costituzionali in vigore.
              5. Alle riunioni del Consiglio dei ministri per l'esame
          degli schemi concernenti le norme di attuazione di  cui  al
          presente  articolo  sono   invitati   a   partecipare,   in
          conformita'  ai  rispettivi  statuti,  i  Presidenti  delle
          regioni e delle province autonome interessate.
              6. La Commissione di cui all' articolo 4  svolge  anche
          attivita' meramente ricognitiva delle disposizioni  vigenti
          concernenti  l'ordinamento  finanziario  delle  regioni   a
          statuto speciale e delle province autonome di Trento  e  di
          Bolzano e della relativa  applicazione.  Nell'esercizio  di
          tale  funzione  la   Commissione   e'   integrata   da   un
          rappresentante tecnico della singola  regione  o  provincia
          interessata.
              7. Al  fine  di  assicurare  il  rispetto  delle  norme
          fondamentali della presente legge e  dei  principi  che  da
          essa derivano, nel rispetto delle peculiarita' di  ciascuna
          regione  a  statuto  speciale  e  di   ciascuna   provincia
          autonoma, e' istituito presso la Conferenza permanente  per
          i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province  autonome
          di Trento e di Bolzano,  in  attuazione  del  principio  di
          leale collaborazione, un tavolo di confronto tra il Governo
          e ciascuna regione a statuto speciale e ciascuna  provincia
          autonoma, costituito dai Ministri per  i  rapporti  con  le
          regioni,  per  le  riforme  per  il  federalismo,  per   la
          semplificazione normativa, dell'economia e delle finanze  e
          per le  politiche  europee  nonche'  dai  Presidenti  delle
          regioni a statuto speciale e delle  province  autonome.  Il
          tavolo individua linee guida,  indirizzi  e  strumenti  per
          assicurare il concorso delle regioni a statuto  speciale  e
          delle province autonome agli obiettivi di perequazione e di
          solidarieta'   e   per   valutare   la   congruita'   delle
          attribuzioni     finanziarie     ulteriori      intervenute
          successivamente  all'entrata  in  vigore   degli   statuti,
          verificandone la  coerenza  con  i  principi  di  cui  alla
          presente  legge  e  con  i  nuovi  assetti  della   finanza
          pubblica. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, da adottare entro trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata in  vigore  della  presente  legge,  e'  assicurata
          l'organizzazione del tavolo.".
Rispondi

Da: LEGGE 15 luglio 2011, n. 11119/10/2011 20:51:58
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
                AL DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO 2011, N. 98

  All'articolo 1, comma 1, al primo  periodo,  dopo  le  parole:  «la
media» sono inserite le seguenti: «ponderata rispetto al PIL» e  dopo
le parole: «incarichi negli altri» sono inserite  le  seguenti:  «sei
principali»; al secondo periodo, dopo  le  parole:  «la  media»  sono
inserite le seguenti: «ponderata rispetto al PIL».

  All'articolo 4, al comma 2, la parola: «riconosciuti» e' sostituita
dalle seguenti: «che vengono riconosciuti».

  All'articolo 5, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
    «2-bis. La disposizione di cui all'articolo 6, comma  1,  secondo
periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.  122,  nella  parte
concernente gli organi previsti  per  legge  che  operano  presso  il
Ministero per l'ambiente, e limitatamente alla Commissione tecnica di
verifica dell'impatto ambientale -  VIA  e  VAS  e  alla  Commissione
istruttoria per l'autorizzazione  integrata  ambientale  -  IPPC,  si
interpreta nel senso che alle stesse comunque non si  applica  quanto
previsto dagli articoli 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  e
29, comma 2, lettera e-bis),  e  comma  2-bis,  del  decreto-legge  4
luglio 2006, n. 223, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4
agosto 2006, n. 248».

  All'articolo 6, al comma 2, le parole: «Il versamento  della  quota
annua di rimborso,  spettante  sulla  base  del  presente  comma,  e'
effettuato anche nel caso in cui sia trascorsa una frazione di anno.»
sono soppresse.

  All'articolo 10:
    al comma 14, primo periodo, la parola: «adottate»  e'  sostituita
dalla seguente: «adottare»;
    al comma 17, lettera b), le  parole:  «Fondi  di  bilancio»  sono
sostituite dalle seguenti: «Fondi di bilancio"».

  All'articolo 12:
    al comma 7, ultimo periodo, la parola: «previsto»  e'  sostituita
dalla seguente: «previsti»;
    al comma 13, primo periodo, la parola: «sedicesimo» e' sostituita
dalla seguente: «quindicesimo»;
    al comma 14, la parola: «contro» e'  sostituita  dalla  seguente:
«conto».

  All'articolo 14:
    al comma  3,  le  parole:  «giugno  199»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «giugno 1994»;
    al comma 6, primo periodo, le parole: «le attivita'  e  le»  sono
sostituite dalle seguenti: «delle attivita' e delle»;
    al comma 16, le parole: «e delle finanze.» sono sostituite  dalle
seguenti: «e delle finanze".»;
    al  comma  18,  secondo  periodo,  le  parole:  «e  dentro»  sono
sostituite dalle seguenti: «ed entro»;
    al comma 19, secondo periodo, la parola:  «internalizzazione»  e'
sostituita dalla seguente: «internazionalizzazione».

  All'articolo 16:
    al comma 1, lettera g), dopo le parole:  «attivita'  operative  o
missioni» sono aggiunte le seguenti: «, fatti salvi i  contenuti  del
comma 1-bis del medesimo articolo, come modificato dall'articolo  17,
comma 23, lettera a),  del  decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102»;

  All'articolo 17:
    al comma 1, primo periodo, dopo le  parole:  «del  finanziamento»
sono inserite le seguenti: «del Servizio sanitario nazionale»;
    al comma 4, lettera a), ultimo periodo, la parola:  «Costrizione»
e' sostituita dalla seguente: «Costituzione»;
    al comma 6, le parole: «486,5 milioni di  euro»  sono  sostituite
dalle seguenti:  «105  milioni  di  euro»;  le  parole:  «periodo  1°
giugno-31 dicembre 2011» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «periodo
compreso tra il 1° giugno 2011 e la data di entrata in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto» ed e' aggiunto,  in  fine,
il seguente periodo: «A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione  del  presente  decreto  si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettere p)  e  p-bis),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e cessano di avere  effetto  le
disposizioni di cui all'articolo 61, comma 19, del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133»;
    al comma 8, primo periodo, le parole: «,entro il 30  giugno  2013
il Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «. Entro il  30  giugno
2013 il Ministero»;
    al comma 9, primo periodo,  la  parola  «e»  e'  soppressa  e  le
parole: «al presente articolo» sono sostituite  dalle  seguenti:  «ai
commi 7 e 8»;
    al comma 10, lettera d), le  parole:  «raccomandazione  2001/361/
CE» sono sostituite dalle seguenti: «raccomandazione 2003/361/CE».

  All'articolo 18:
    il comma 3 e' sostituito dal seguente:
    «3. A titolo di concorso  al  conseguimento  degli  obiettivi  di
finanza  pubblica,  per  il   biennio   2012-2013,   ai   trattamenti
pensionistici superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS, la
rivalutazione  automatica  delle  pensioni,  secondo  il   meccanismo
stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.
448,  non  e'  concessa,  con  esclusione  della  fascia  di  importo
inferiore a  tre  volte  il  predetto  trattamento  minimo  INPS  con
riferimento alla quale l'indice  di  rivalutazione  automatica  delle
pensioni e' applicato, per il predetto biennio, secondo il meccanismo
stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.
448, nella misura del 70  per  cento.  Per  le  pensioni  di  importo
superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a
tale limite incrementato  della  quota  di  rivalutazione  automatica
spettante  sulla  base  della   normativa   vigente,   l'aumento   di
rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del  predetto
limite maggiorato.»;
    il comma 4 e' sostituito dal seguente:
    «4. All'articolo 12 del decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
sono apportate le seguenti modifiche:
      a) al comma 12-bis,  la  parola:  "2015"  e'  sostituita  dalla
seguente: "2013" e sono soppresse le parole: ", salvo quanto indicato
al comma 12-ter,";
      b) al comma 12-ter, primo periodo,  le  parole:  "2013"  e  "30
giugno" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "2011" e  "31
dicembre" ed e' soppresso l'ultimo periodo.»;
    al comma  8,  le  parole:  «marzo  1933»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «marzo 1983»;
    al comma 16, lettera a), capoverso «1-bis», le parole: «e per  le
categorie» sono sostituite dalle seguenti: «per le categorie»;
    al comma 18,  le  parole:  «articolo  1»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «articolo 01»;
    dopo il comma 22, sono aggiunti i seguenti:
      «22-bis.   In   considerazione   della   eccezionalita'   della
situazione economica internazionale e  tenuto  conto  delle  esigenze
prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica,  a
decorrere  dal  1°  agosto  2011  e  fino  al  31  dicembre  2014,  i
trattamenti pensionistici corrisposti da enti  gestori  di  forme  di
previdenza obbligatorie,  i  cui  importi  complessivamente  superino
90.000 euro lordi  annui,  sono  assoggettati  ad  un  contributo  di
perequazione pari al 5 per cento della parte  eccedente  il  predetto
importo fino a 150.000 euro, nonche' pari al  10  per  cento  per  la
parte eccedente 150.000 euro; a seguito della predetta  riduzione  il
trattamento  pensionistico  complessivo  non  puo'  essere   comunque
inferiore a 90.000 euro lordi annui. Ai predetti  importi  concorrono
anche i trattamenti erogati da forme pensionistiche che  garantiscono
prestazioni definite in aggiunta o ad  integrazione  del  trattamento
pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle  di  cui  al  decreto
legislativo 16 settembre 1996, n.  563,  al  decreto  legislativo  20
novembre 1990, n. 357, al decreto legislativo  5  dicembre  2005,  n.
252, nonche' i trattamenti che assicurano  prestazioni  definite  dei
dipendenti delle regioni a statuto speciale e degli enti di cui  alla
legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, ivi  compresa
la gestione speciale  ad  esaurimento  di  cui  all'articolo  75  del
decreto del Presidente della Repubblica 20  dicembre  1979,  n.  761,
nonche' le gestioni di previdenza obbligatorie presso l'INPS  per  il
personale  addetto  alle  imposte  di  consumo,  per   il   personale
dipendente dalle aziende private del gas  e  per  il  personale  gia'
addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte  dirette.  La
trattenuta  relativa  al  predetto  contributo  di  perequazione   e'
applicata, in  via  preventiva  e  salvo  conguaglio,  a  conclusione
dell'anno di riferimento, all'atto della  corresponsione  di  ciascun
rateo mensile. Ai fini dell'applicazione della predetta trattenuta e'
preso a riferimento il trattamento  pensionistico  complessivo  lordo
per l'anno considerato. L'INPS, sulla base dei dati che risultano dal
casellario  centrale  dei  pensionati,  istituito  con  decreto   del
Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388,  e  successive
modificazioni, e' tenuto a fornire a tutti  gli  enti  interessati  i
necessari  elementi  per   l'effettuazione   della   trattenuta   del
contributo  di  perequazione,  secondo  modalita'  proporzionali   ai
trattamenti erogati. Le somme trattenute dagli enti vengono  versate,
entro il  quindicesimo  giorno  dalla  data  in  cui  e'  erogato  il
trattamento su cui  e'  effettuata  la  trattenuta,  all'entrata  del
bilancio dello Stato.
      22-ter. Al comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I  soggetti
di cui al presente comma che maturano i  previsti  requisiti  per  il
diritto  al  pensionamento  indipendentemente  dall'eta'   anagrafica
conseguono il diritto alla decorrenza del  trattamento  pensionistico
con un posticipo ulteriore di un mese dalla data di  maturazione  dei
previsti requisiti rispetto a quello stabilito al primo  periodo  del
presente comma per coloro che maturano i requisiti nell'anno 2012, di
due mesi per coloro che maturano i requisiti nell'anno 2013 e di  tre
mesi per coloro che maturano i requisiti a decorrere dal  1°  gennaio
2014, fermo restando per il  personale  del  comparto  scuola  quanto
stabilito al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27  dicembre  1997,
n. 449, e successive modificazioni."
      22-quater. Con riferimento ai soggetti di cui al  comma  22-ter
le  disposizioni   in   materia   di   decorrenza   dei   trattamenti
pensionistici vigenti prima della data di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto continuano  ad  applicarsi,
nei limiti del numero  di  5.000  lavoratori  beneficiari,  ancorche'
maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a  decorrere  dal
1° gennaio 2012:
        a) ai  lavoratori  collocati  in  mobilita'  ai  sensi  degli
articoli 4 e 24 della legge 23 luglio  1991,  n.  223,  e  successive
modificazioni,   sulla   base   di   accordi   sindacali    stipulati
anteriormente al 30 giugno 2011 e che maturano  i  requisiti  per  il
pensionamento  entro  il  periodo  di  fruizione  dell'indennita'  di
mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge  23  luglio
1991, n. 223;
        b) ai  lavoratori  collocati  in  mobilita'  lunga  ai  sensi
dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n.  223,  e
successive modificazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati
entro il 30 giugno 2011;
        c) ai lavoratori che, alla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, sono titolari di prestazione straordinaria a carico
dei fondi di solidarieta' di settore di cui all'articolo 2, comma 28,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
      22-quinquies. L'INPS provvede al monitoraggio, sulla base della
data  di  cessazione  del  rapporto  di  lavoro,  delle  domande   di
pensionamento presentate dai lavoratori di cui al  comma  22-ter  che
intendono  avvalersi  del  regime  delle  decorrenze  previsto  dalla
normativa vigente prima della data di entrata in vigore  della  legge
di  conversione  del   presente   decreto.   Qualora   dal   predetto
monitoraggio risulti il raggiungimento del numero di 5.000 domande di
pensione,  l'INPS  non  prendera'  in  esame  ulteriori  domande   di
pensionamento finalizzate ad usufruire dei  benefici  previsti  dalla
disposizione di cui al comma 22-quater».

  All'articolo 20:
    al comma 1, il quinto periodo e' soppresso e  all'ultimo  periodo
sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «, nonche' le modalita'  e
le condizioni per l'eventuale esclusione dall'ambito di  applicazione
del presente comma delle regioni che in uno dei tre  anni  precedenti
siano risultate inadempienti al patto di stabilita' e  delle  regioni
sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari»;
    il comma 2 e' sostituito dal seguente:
      «2.  Ai  fini  di  ripartire  l'ammontare  del  concorso   alla
realizzazione  degli  obiettivi  di  finanza  pubblica   fissati,   a
decorrere dall'anno 2013, dal comma 5, nonche' dall'articolo  14  del
decreto-legge n. 78 del 2010, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge n. 122 del 2010, tra gli enti del singolo livello di governo, i
predetti enti sono ripartiti con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il  Ministro  dell'interno  e  con  il
Ministro per gli affari regionali e  per  la  coesione  territoriale,
d'intesa con la  Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in quattro classi,  sulla
base dei seguenti parametri di virtuosita':
        a) prioritaria considerazione  della  convergenza  tra  spesa
storica e costi e fabbisogni standard;
        b) rispetto del patto di stabilita' interno;
        c) incidenza della spesa del personale sulla  spesa  corrente
dell'ente in relazione al numero  dei  dipendenti  in  rapporto  alla
popolazione  residente,  alle  funzioni   svolte   anche   attraverso
esternalizzazioni nonche' all'ampiezza del territorio; la valutazione
del predetto parametro tiene conto del suo  valore  all'inizio  della
legislatura o consiliatura e delle sue  variazioni  nel  corso  delle
stesse ai fini dell'applicazione del comma 2-ter;
        d) autonomia finanziaria;
        e) equilibrio di parte corrente;
        f) tasso  di  copertura  dei  costi  dei  servizi  a  domanda
individuale per gli enti locali;
        g)  rapporto  tra  gli  introiti   derivanti   dall'effettiva
partecipazione all'azione  di  contrasto  all'evasione  fiscale  e  i
tributi erariali, per le regioni;
        h) effettiva partecipazione degli enti locali  all'azione  di
contrasto all'evasione fiscale;
        i) rapporto tra le  entrate  di  parte  corrente  riscosse  e
accertate; l) operazione di dismissione di partecipazioni  societarie
nel rispetto della normativa vigente»;
    dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
      «2-bis. A decorrere dalla determinazione dei livelli essenziali
delle prestazioni e dalla definizione degli obiettivi di servizio cui
devono tendere gli enti territoriali  nell'esercizio  delle  funzioni
riconducibili  ai  livelli  essenziali  delle  prestazioni  e   delle
funzioni fondamentali, tra i parametri di virtuosita' di cui al comma
2 sono compresi indicatori quantitativi e qualitativi  relativi  agli
output  dei  servizi  resi,  anche  utilizzando  come  parametro   di
riferimento realta' rappresentative dell'offerta di  prestazioni  con
il miglior rapporto qualita-costi.
      2-ter. Il decreto di cui al comma 2 individua  un  coefficiente
di correzione connesso alla  dinamica  nel  miglioramento  conseguito
dalle singole amministrazioni rispetto alle precedenti  con  riguardo
ai parametri di cui al citato comma 2.
      2-quater. All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, il comma 31 e' sostituito dal seguente:
        "31. Il limite demografico minimo che  l'insieme  dei  comuni
che sono tenuti ad  esercitare  le  funzioni  fondamentali  in  forma
associata deve  raggiungere  e'  fissato  in  5.000  abitanti  o  nel
quadruplo del numero degli abitanti del comune demograficamente  piu'
piccolo  tra  quelli  associati.  I  comuni  assicurano  comunque  il
completamento dell'attuazione delle disposizioni di cui ai  commi  da
26 a 30 del presente articolo:
        a) entro il 31 dicembre 2011 con riguardo ad almeno due delle
funzioni fondamentali loro spettanti, da essi individuate tra  quelle
di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42;
        b) entro il 31 dicembre 2012 con riguardo ad  almeno  quattro
funzioni fondamentali loro spettanti, da essi individuate tra  quelle
di cui all'articolo 21, comma 3, della citata legge n. 42 del 2009;
        c) entro il 31 dicembre 2013 con  riguardo  a  tutte  le  sei
funzioni fondamentali loro spettanti ai sensi dell'articolo 21, comma
3, della citata legge n. 42 del 2009"»;
    al comma 3:
      dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Le disposizioni
del primo periodo si applicano per le province a decorrere  dall'anno
2012»; al secondo periodo, le parole: «di cui al primo periodo»  sono
sostituite dalle seguenti: «di cui ai primi due periodi»;  all'ultimo
periodo, le parole:  «puo'  essere  ridotto»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «e' ridotto»;
    i commi 6, 7 e 8 sono soppressi;
    dopo il comma 17, e' aggiunto il seguente:
      «17-bis. Le  risorse  destinate,  a  legislazione  vigente,  ai
rimborsi e alle compensazioni  relativi  alle  imposte  sono  ridotte
dell'importo di 700 milioni di  euro  per  l'anno  2013  e  di  1.400
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014».

  All'articolo 21, comma 4, capoverso « 11-quater», dopo  le  parole:
«diritto comunitario e» sono inserite le  seguenti:  «in  particolare
alla direttiva 2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 ottobre 2007, nonche'», le  parole:  «del  decreto  legislativo  8
luglio 2003, n. 188,» sono soppresse e le parole: «si applicano» sono
sostituite dalle seguenti: «si applica».

  All'articolo 22:
    al comma 1, capoverso 1, le parole «1. "Ai fini» sono  sostituite
dalle seguenti: «"Art. 46. - (Programmazione finanziaria).  -  1.  Ai
fini»;
    al comma 1, capoverso  3,  secondo  periodo,  le  parole:  «comma
precedente» sono sostituite dalle seguenti: «periodo precedente»;
    al comma 1, capoverso 4, e al  comma  4,  ovunque  ricorrano,  le
parole: «articolo 17» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 17  e
seguenti».

  All'articolo 23:
    al comma 5, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a)  dopo
il comma 1  e'  aggiunto  il  seguente:  "1-bis.  Nei  confronti  dei
soggetti di cui:
      a)  all'articolo  5,  che  esercitano  attivita'   di   imprese
concessionarie  diverse  da  quelle  di  costruzione  e  gestione  di
autostrade e trafori, si applica l'aliquota del 4,20 per cento;
      b) all'articolo 6, si applica l'aliquota del 4,65 per cento;
      c) all'articolo 7, si applica l'aliquota del 5,90 per cento"»;
    al comma 7, alinea, le parole: «allegata al DPR 26 ottobre  1972,
n. 642» sono sostituite dalle seguenti: «approvata  con  decreto  del
Ministro delle finanze 20 agosto  1992,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992»;
    al comma 7, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b)  dopo
il comma 2-bis e' inserito il seguente:
      "2-ter. Le comunicazioni relative ai depositi di titoli inviati
dagli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 119 del  decreto
legislativo 1º settembre 1993, n. 385:
        1) per ogni esemplare relativamente ai depositi di titoli  il
cui  complessivo  valore  nominale  o  di  rimborso  presso   ciascun
intermediario finanziario sia inferiore a 50.000 euro:
          a) con periodicita' annuale euro 34,20
          b) con periodicita' semestrale euro 17,1
          c) con periodicita' trimestrale euro 8,55
          d) con periodicita' mensile euro 2,85
        2) dal 2011, per ogni esemplare relativamente ai depositi  di
titoli il cui  complessivo  valore  nominale  o  di  rimborso  presso
ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 50.000  euro
ed inferiore a 150.000 euro:
          a) con periodicita' annuale euro 70,00
          b) con periodicita' semestrale euro 35,00
          c) con periodicita' trimestrale euro 17,5
          d) con periodicita' mensile euro 5,83
        3) dal 2011, per ogni esemplare relativamente ai depositi  di
titoli il cui  complessivo  valore  nominale  o  di  rimborso  presso
ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 150.000 euro
ed inferiore a 500.000 euro:
          a) con periodicita' annuale euro 240,00
          b) con periodicita' semestrale euro 120,00
          c) con periodicita' trimestrale euro 60,00
          d) con periodicita' mensile euro 20,00
        4) dal 2011, per ogni esemplare relativamente ai depositi  di
titoli il cui  complessivo  valore  nominale  o  di  rimborso  presso
ciascun intermediario finanziario sia  pari  o  superiore  a  500.000
euro:
          a) con periodicita' annuale euro 680,00
          b) con periodicita' semestrale euro 340,00
          c) con periodicita' trimestrale euro 170,00
          d) con periodicita' mensile euro 56,67
        5) dal 2013, per ogni esemplare relativamente ai depositi  di
titoli il cui  complessivo  valore  nominale  o  di  rimborso  presso
ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 50.000  euro
ed inferiore a 150.000 euro:
          a) con periodicita' annuale euro 230,00
          b) con periodicita' semestrale euro 115,00
          c) con periodicita' trimestrale euro 57,50
          d) con periodicita' mensile euro 19,17
        6) dal 2013, per ogni esemplare relativamente ai depositi  di
titoli il cui  complessivo  valore  nominale  o  di  rimborso  presso
ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 150.000 euro
ed inferiore a 500.000 euro:
          a) con periodicita' annuale euro 780,00
          b) con periodicita' semestrale euro 390,00
          c) con periodicita' trimestrale euro 195,00
          d) con periodicita' mensile euro 65,00
        7) dal 2013, per ogni esemplare relativamente ai depositi  di
titoli il cui  complessivo  valore  nominale  o  di  rimborso  presso
ciascun intermediario finanziario sia  pari  o  superiore  a  500.000
euro:
          a) con periodicita' annuale euro 1.100,00
          b) con periodicita' semestrale euro 550,00
          c) con periodicita' trimestrale euro 275,00
          d) con periodicita' mensile euro 91,67"»;
    il comma 10 e' sostituito dal seguente:
      «10. Per rendere piu' rigoroso il regime di deducibilita' degli
accantonamenti, all'articolo 107, comma  2,  del  testo  unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  dopo  il  secondo  periodo  e'
aggiunto il seguente: "Per le imprese concessionarie di costruzione e
gestione di autostrade e trafori la percentuale  di  cui  al  periodo
precedente e' pari all' 1 per cento".»;
    al comma 12, capoverso «10-bis», le parole: «dell'articolo 24,  e
seguenti,» sono soppresse;
    al comma 17, lettera c), e al  comma  19,  lettera  c),  dopo  le
parole: «decreto legislativo 18  dicembre  1997,»  sono  inserite  le
seguenti: «n. 471,»;
    al comma 28, lettera c), la  parola:  «e)»  e'  sostituita  dalla
seguente: «d-ter)»;
    al comma 33, le parole: «e le disposizioni» sono sostituite dalle
seguenti: «le disposizioni»;
    al comma 36, le parole: «e 215» sono soppresse e  sono  aggiunte,
in fine, le seguenti parole: «. Al comma 215 del  medesimo  articolo,
al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  "e
nei limiti delle risorse di cui al precedente periodo."»;
    sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
      «50-bis. All'articolo 33 del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
      "2-bis. Per i compensi di cui al comma 1,  le  disposizioni  di
cui ai  commi  precedenti  si  applicano  sull'ammontare  che  eccede
l'importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione".
      50-ter. La disposizione di cui al comma 50-bis  si  applica  ai
compensi corrisposti a decorrere dalla  data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto.
      50-quater. Gli incrementi delle  aliquote  di  accisa  disposti
dall'articolo 1,  comma  1,  lettera  b),  della  determinazione  del
direttore dell'Agenzia delle dogane n. 77579, in data 28 giugno 2011,
restano confermati a decorrere  dal  1°  gennaio  2012.  Continua  ad
applicarsi l'articolo 1, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 31
marzo 2011, n. 34, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  26
maggio 2011, n. 75».

  All'articolo 24:
    al  comma  34,  quarto  periodo,  la  parola:  «aggiudicati»   e'
sostituita dalla seguente: «aggiudicate» e,  all'ultimo  periodo,  le
parole: «n. 773."» sono sostituite dalle seguenti: «n. 773»;
    al comma 39 e  al  comma  40,  le  parole:  «del  monopoli»  sono
sostituite dalle seguenti: «dei monopoli».

  All'articolo 27, al comma 1, dopo le parole: «e' ridotta al  5  per
cento.» sono aggiunte le seguenti:  «Il  regime  di  cui  ai  periodi
precedenti e' applicabile anche oltre il quarto  periodo  di  imposta
successivo a quello di inizio dell'attivita' ma non oltre il  periodo
di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di eta'».

  All'articolo 29:
    al comma 1, capoverso 4, le  parole:  «alla  cancellazione»  sono
sostituite dalle seguenti: «la cancellazione»;
    dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
      «1-bis.  Al  fine  di  incrementare  il   tasso   di   crescita
dell'economia  nazionale,  ferme  restando  le   categorie   di   cui
all'articolo 33, quinto comma,  della  Costituzione,  sentita  l'Alta
Commissione di cui al comma 2, il Governo formulera'  alle  categorie
interessate proposte di riforma in materia  di  liberalizzazione  dei
servizi e delle attivita' economiche; trascorso il  termine  di  otto
mesi dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione  del
presente decreto, cio'  che  non  sara'  espressamente  regolamentato
sara' libero.
      1-ter. Entro il 31 dicembre 2013 il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, previo parere del Comitato di consulenza globale e  di
garanzia per le privatizzazioni, approva, su  conforme  deliberazione
del Consiglio dei Ministri, uno o piu' programmi per  la  dismissione
di partecipazioni azionarie  dello  Stato  e  di  enti  pubblici  non
territoriali; i programmi di dismissione, dopo  l'approvazione,  sono
immediatamente trasmessi al Parlamento. Le modalita'  di  alienazione
sono stabilite, con uno o piu' decreti del Ministro  dell'economia  e
delle finanze, nel rispetto del principio di  trasparenza  e  di  non
discriminazione. Il Ministro riferisce  al  Parlamento  entro  il  30
giugno di ogni anno sullo stato di attuazione del piano»;
    al comma 2, primo periodo, dopo le  parole:  «dei  servizi»  sono
aggiunte le seguenti: «e delle attivita' economiche».
    alla rubrica, le parole: «e dei servizi»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «, dei servizi e delle attivita' economiche».

  All'articolo 32:
    al comma 1, secondo periodo, le parole: «di cui al comma 1»  sono
soppresse  e  le  parole:  «Ministero  delle   infrastrutture»   sono
sostituite dalle seguenti: «Ministro delle infrastrutture»;
    al comma 3, le parole: «presente  decreto  che»  sono  sostituite
dalle seguenti: «presente decreto».

  All'articolo 33, comma 7, le parole: «di cui  il»  sono  sostituite
dalle seguenti: «di cui ai».

  All'articolo 35:
    al comma 2, quarto periodo, le parole: «Asse prioritario i»  sono
sostituite dalle seguenti: «Asse prioritario 1»;
    al comma  4,  le  parole:  «articolo  4»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «articolo 14»;

  All'articolo 36:
    al comma 2, lettera b), numero  3),  alla  parola:  «affidamento»
sono premesse le seguenti:  «in  alternativa  a  quanto  previsto  al
numero 1),»;
    al comma 3,  lettera  d),  le  parole:  «dell'articolo  23»  sono
sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23»;
    dopo il comma 10, e' aggiunto il seguente:
    «10-bis. Il comma 12 dell'articolo 23 del decreto legislativo  30
aprile 1992, n. 285, e' sostituito dal seguente:
    "12.  Chiunque  non  osserva  le  prescrizioni   indicate   nelle
autorizzazioni  previste  dal  presente  articolo  e'  soggetto  alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.376,55 a
euro 13.765,50 in via solidale con il soggetto pubblicizzato"».

  All'articolo 37:
    al comma  6,  lettera  b),  numero  2),  le  parole:  «al  doppio
dell'importo»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «a   tre   volte
l'importo»;
    al comma 6, lettera z), il numero 1) e' sostituito dal  seguente:
«1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
      "a) il contributo unificato nel processo civile,  nel  processo
amministrativo e nel processo tributario"»;
    al comma 6, lettera aa), il numero 1) e' sostituito dal seguente:
«1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
      "a) il contributo unificato nel processo civile,  nel  processo
amministrativo e nel processo tributario"».

  All'articolo 38:
    al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «Art.  445-bis»,  al
primo comma,  le  parole:  «presso  il  Tribunale  del  capoluogo  di
provincia in cui risiede l'attore» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore», al quinto
comma, le parole: «articolo  196»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«articolo 196,» e il settimo comma e' soppresso;
    dopo il comma 4, le parole:  «4.  A  decorrere»  sono  sostituite
dalle seguenti: «5. A decorrere» e i successivi commi 5, 6 e  7  sono
rispettivamente rinumerati come commi 6, 7 e 8.

  All'articolo 39:
    al comma 1, lettera b), dopo la parola: «contabili» sono inserite
le seguenti: «in servizio o a riposo» e  dopo  le  parole:  «avvocati
dello Stato» le parole: «, in servizio o» sono soppresse;
    al comma 2, lettera c), numero 5):
      al primo ed  al  secondo  periodo  del  capoverso  «1-bis»,  le
parole: «che sono iscritti in albi professionali  ovvero  esercitano»
sono sostituite dalle seguenti: «che, iscritti in albi professionali,
esercitano, anche in  forma  non  individuale,»  e  dopo  le  parole:
«lettera i)» sono inserite  le  seguenti:  «del  comma  1»;  dopo  il
secondo periodo  del  capoverso  «1-bis»  e'  aggiunto  il  seguente:
«All'accertamento della sussistenza delle cause  di  incompatibilita'
previste  nei  periodi  che  precedono  provvede  il   Consiglio   di
Presidenza della giustizia tributaria»;
      al comma 4, dopo il primo  periodo  e'  inserito  il  seguente:
«Conseguentemente le procedure di cui al citato articolo 11, comma 4,
avviate prima della data di entrata in vigore  del  presente  decreto
sono revocate»;
      al comma 8, lettera c), le parole da:  «,  senza  applicazione»
fino alla fine della lettera sono soppresse;
      al comma 8, lettera d), le parole: «sentito il Centro nazionale
per l'informatica nella  pubblica  amministrazione»  sono  sostituite
dalle seguenti: «sentiti il DIgitPA».

  All'articolo 40:
    al comma 1, le parole: «5.850 milioni di euro  per  l'anno  2012»
sono sostituite dalle seguenti: «2.850 milioni  di  euro  per  l'anno
2012»;
    dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
      «1-bis.  Gli  accantonamenti  disposti,  prima  della  data  di
entrata in vigore del presente decreto, dall'articolo  1,  comma  13,
terzo periodo, della legge  13  dicembre  2010,  n.  220,  sono  resi
definitivi con le modalita' ivi previste.  Le  entrate  previste  dal
primo periodo del citato comma 13 sono conseguentemente destinate  al
miglioramento dei saldi di finanza pubblica.
      1-ter. I regimi di esenzione, esclusione e  favore  fiscale  di
cui all'allegato C-bis sono ridotti del 5 per cento per l'anno 2013 e
del 20 per cento a decorrere dall'anno 2014. Per i  casi  in  cui  la
disposizione  del  primo  periodo  del   presente   comma   non   sia
suscettibile di diretta ed immediata applicazione,  con  uno  o  piu'
decreti del Ministro dell'economia e delle  finanze,  da  emanare  ai
sensi dell'articolo 17 della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  sono
stabilite le modalita' tecniche per l'attuazione del  presente  comma
con riferimento ai singoli regimi interessati.
      1-quater. La disposizione di cui al comma 1-ter non si  applica
qualora entro il  30  settembre  2013  siano  adottati  provvedimenti
legislativi in materia fiscale ed assistenziale aventi ad oggetto  il
riordino della spesa in materia sociale, nonche'  la  eliminazione  o
riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale che si
sovrappongono alle prestazioni  assistenziali,  tali  da  determinare
effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non  inferiori  a
4.000 milioni di euro per l'anno 2013 ed a  20.000  milioni  di  euro
annui a decorrere dall'anno 2014»;
    al comma 2, alinea, le parole: «articolo 21, commi 3  e  6»  sono
sostituite dalle seguenti: «articolo 21, commi 1, 3 e 6», le  parole:
«articolo 37, comma 21» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 37,
comma 20», le parole: «2.198,963 milioni di  euro  per  l'anno  2011»
sono sostituite dalle seguenti: «1.817,463 milioni di euro per l'anno
2011» e le parole: «7.427,863 milioni di euro per l'anno  2012»  sono
sostituite dalle seguenti: «4.427,863  milioni  di  euro  per  l'anno
2012»;
    al comma 2, lettera a), le parole: «1.871,963 milioni di euro per
l'anno 2011» sono sostituite dalle seguenti:  «1.490,463  milioni  di
euro per l'anno 2011» e le parole: «4.314,863  milioni  di  euro  per
l'anno 2012» sono sostituite dalle seguenti:  «1.314,863  milioni  di
euro per l'anno 2012»;
    al comma 2, lettera c), le parole: «2016 milioni  di  euro»  sono
sostituite dalla seguente: «2016».
Rispondi

Da: parlamento italiano19/10/2011 20:52:51
Il Parlamento della Repubblica Italiana è l'Organo costituzionale titolare della funzione legislativa. Il Parlamento ha una struttura bicamerale perfetta, poiché composto da due Camere aventi funzioni identiche: la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica. Quest'organo è l'erede del Parlamento del Regno d'Italia.

La prima è formata da 630 Deputati e la seconda da 315 Senatori cui vanno aggiunti i Senatori di diritto (Presidenti emeriti della Repubblica) ed i Senatori a vita. Secondo il disposto dell'art. 59 della Costituzione essi sono cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, e sono nominati dal presidente della Repubblica. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni. Non vi è una diretta correlazione tra il numero dei parlamentari e la popolazione rappresentata, come era con la precedente formulazione degli artt. 56 e 57 Costituzione. Si può, tuttavia affermare che in Italia ogni parlamentare rappresenti circa 60 000 abitanti.
Indice
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    1 Il Parlamento in seduta comune
    2 Lo status parlamentare
    3 Bicameralismo perfetto
    4 Prerogative delle camere
    5 Organizzazione interna del Parlamento
    6 Le funzioni del Parlamento
        6.1 Funzione legislativa
        6.2 Funzione di controllo e indirizzo politico
        6.3 Funzione di inchiesta
        6.4 Funzione di revisione costituzionale
    7 Il processo decisionale nel Parlamento della Prima Repubblica
    8 Record dei parlamentari
    9 Riferimenti normativi
    10 Note
    11 Bibliografia
    12 Voci correlate
    13 Altri progetti
    14 Collegamenti esterni

Il Parlamento in seduta comune [modifica]

Nei casi previsti dalla Costituzione il Parlamento si riunisce in seduta comune. Come avverte l'articolo 55 comma 2 della carta fondamentale l'ipotesi sancita da questo articolo è tassativa non suscettibile di modifica o di applicazione per via analogica.
il Parlamento in seduta comune per il giuramento del Presidente Giovanni Leone (29 dicembre 1971)

Questo organo si riunisce presso gli uffici della Camera dei Deputati a Palazzo Montecitorio ed è presieduto dal presidente della Camera con il proprio ufficio di presidenza (art. 63 Cost.). Del resto, quando si trattò di scrivere l'articolo 55 della Costituzione, nonostante la prima idea di una "terza Camera" giuridicamente indistinta dalle altre due (idea in seguito scartata), i costituenti diedero il potere al solo Presidente della Camera di presiedere il Parlamento in seduta comune per stabilire equilibrio con il Presidente dell'altro ramo del Parlamento, che sostituisce il Presidente della Repubblica quando questi sia momentaneamente impedito

In dottrina ci sono dibattiti circa la possibilità che le camere in seduta comune possano darsi autonome norme regolamentari. La maggior parte della dottrina è di opinione favorevole, supportata anche dal regolamento del Senato (art. 65) che esplicitamente prevede tale ipotesi.[1]

Il Parlamento in seduta comune si riunisce per l'elezione del presidente della Repubblica, per la quale ai parlamentari si aggiungono i rappresentanti delle Regioni (art. 83 Cost.); per l'elezione dei cinque membri della Corte costituzionale di nomina parlamentare, con la maggioranza attualmente prevista dei due terzi per le prime tre votazioni, e successivamente a maggioranza dei tre quinti dell'Assemblea (art. 135 Cost.); per l'elezione di un terzo dei membri del Consiglio Superiore della Magistratura, anche qui con la maggioranza attualmente prevista dei due terzi per le prime tre votazioni, e successivamente a maggioranza dei tre quinti dell'Assemblea (art. 104 Cost.); ogni nove anni per procedere alla compilazione di un elenco di 45 cittadini fra i quali estrarre a sorte i sedici giudici aggregati ai fini del giudizio d'accusa contro il presidente della Repubblica (art. 135 Cost.); per assistere al giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione da parte del presidente della Repubblica (art. 91 Cost.); infine, per la messa in stato di accusa dello stesso presidente della Repubblica nei casi di alto tradimento e attentato alla Costituzione (art. 90 Cost.). In tutte le altre ipotesi, le camere si riuniscono separatamente.
Lo status parlamentare [modifica]

La Costituzione descrive lo status parlamentare negli artt. 66, 67, 68 e 69.

L'art. 67 (cosiddetto divieto di mandato imperativo) dispone che «ogni membro del parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato», ossia riceve un mandato generale da parte del corpo elettorale, il quale non è suscettibile di iniziative di revoca né da parte dell'ambito territoriale (collegio) che l'ha eletto, né da parte del partito di affiliazione; mandato generale il cui rispetto non può essere sindacato in termini giuridici (così come invece avviene per il mandato previsto dal Codice civile), ma solo (eventualmente) in termini politici, nelle forme e nei modi previsti dalla Costituzione (quindi, principalmente, con le consultazioni elettorali).

Nell'art. 68 trovano espressione, invece, gli istituti dell'insindacabilità e dell'inviolabilità, laddove si prescrive, rispettivamente, che «i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni» e che «senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza. Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza».

Sia l'insindacabilità sia l'inviolabilità non rappresentano prerogative del singolo parlamentare, ma sistemi di tutela della libera esplicazione delle funzioni del Parlamento, contro indebite ingerenze da parte della magistratura (ma costituiscono anche il portato del talora minaccioso passato in cui la magistratura non costituiva un autonomo potere, ma era sottoposta al governo).

Per ciò che, in particolare, concerne l'insindacabilità, essa consiste nell'irresponsabilità penale, civile, amministrativa e disciplinare per le opinioni espresse dai membri delle Camere nell'esercizio delle loro funzioni. Particolarmente controversa è l'interpretazione concernente questa disposizione: quando un'opinione è espressa nell'esercizio delle funzioni parlamentari? Il contenzioso costituzionale al riguardo ha dato modo alla Corte costituzionale di precisare la distinzione tra attività politica ed attività istituzionale del parlamentare e, anche con riguardo a quest'ultima, tra attività insindacabile e attività sindacabile in quanto lesiva di altri principi o diritti costituzionali(e in particolare dell'onore come espressione della pari dignità umana).

L'inviolabilità, invece, rappresenta il residuo derivante dalla riforma operata con legge costituzionale n. 3 del 1993, che ha cancellato il precedente istituto dell'autorizzazione a procedere nel caso di condanna con sentenza definitiva.

Infine, a norma dell'art. 69, «i membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge»: ribaltando l'opposto principio enunciato dallo Statuto albertino, si afferma la necessità (e irrinunciabilità) dell'indennità, da intendersi strettamente collegata con l'art. 3 (principio di eguaglianza) e con il sopra richiamato art. 67 (divieto di mandato imperativo).

Oltre all'indennità sono riconosciuti al Parlamentare numerosi benefici quali la libera circolazione sulle reti ferroviarie, stradali, marittime, eccetera.
Bicameralismo perfetto [modifica]

Il sistema parlamentare italiano si caratterizza per il bicameralismo perfetto: nessuna camera può vantare una competenza che non sia anche dell'altra camera. Invece sotto l'aspetto dell'elettorato attivo e passivo vi sono sostanziali differenze tra le due: la camera dei deputati comprende 630 deputati eletti da tutti i cittadini che abbiano compiuto 18 anni, mentre sono eleggibili tutti i cittadini che abbiano compiuto almeno 25 anni. I senatori sono 315, sono eletti dai cittadini che abbiano compiuto almeno 25 anni, mentre sono eleggibili tutti i cittadini che abbiano compiuto almeno 40 anni(art. 56 e 57 della costituzione).
Prerogative delle camere [modifica]

Le camere del parlamento italiano godono di particolari privilegi:

    Autonomia regolamentare: Ogni camera redigendo un proprio regolamento si amministra e si sviluppa il proprio lavoro secondo la volontà dei parlamentari e del presidente della camera.
    Autonomia finanziaria: Le camere decidono autonomamente l'ammontare delle risorse necessarie allo svolgimento delle proprie funzioni.
    Autonomia amministrativa: Ogni camera provvede all'organizzazione dei propri uffici amministrativi e all'assunzione dei propri dipendenti (funzionari, commessi).
    Immunità della sede: Decisione su chi può essere ammesso all'interno degli edifici in cui si svolgono le sedute. Naturalmente il presidente della Camera, avendo un potere elevato, può svolgere questo compito.
    Giustizia domestica (autodichia): Le controversie relative allo stato giuridico ed economico dei dipendenti sono sottratte al giudice comune e sono riservati agli organi interni al parlamento.

Organizzazione interna del Parlamento [modifica]

La disciplina dell'organizzazione del Parlamento e delle Camere è dettata, innanzi tutto, dalla Costituzione e dai regolamenti parlamentari (a favore dei quali esiste una riserva prevista dalla stessa Carta costituzionale).

Organi necessari (in quanto previsti direttamente dal testo costituzionale) sono il presidente, l'ufficio di presidenza e le commissioni (permanenti). A questi si affiancano altri organi previsti dai regolamenti (gruppi, proiezione parlamentare dei partiti, e giunte, con funzioni tecniche; ma anche la conferenza dei capigruppo, cui spetta la competenza di fissare il programma e il calendario dei lavori), da deliberazioni delle Camere o da leggi (che assumono spesso la forma di commissione, monocamerale o bicamerale). L'ufficio di presidenza della Camera ed il consiglio di presidenza del Senato rappresentano tutti i gruppi parlamentari. Hanno compiti amministrativi e compiti che riguardano la disciplina interna e l'organizzazione. In riferimento alle funzioni amministrative interne, l'ufficio ed il consiglio di presidenza godono del potere regolamentare e decidono sui ricorsi contro gli atti dell'amministrazione della Camera (art.12 r.c. e r.s.).

In virtù del principio di rappresentatività, sono le stesse Camere a giudicare dei titoli di ammissione dei loro membri (con decisione assunta dall'assemblea su proposta della giunta per le elezioni). Sempre per lo stesso principio, perché possano esprimere legittimamente una decisione è necessaria la presenza della maggioranza dei membri del collegio (quorum strutturale[2], che si presume esistente salvo verifica), e la decisione stessa si assume approvata quando gode del voto favorevole della maggioranza dei voti espressi (quorum funzionale[3]; con diverse norme, alla Camera e al Senato, circa il computo degli astenuti). Gli astenuti alla Camera vengono considerati votanti, mentre al Senato no. In ipotesi tassativamente indicate dalla Costituzione (e accomunate dall'espressione di una funzione parlamentare diversa da quella di indirizzo politico, e genericamente qualificabile come garanzia), si richiedono maggioranze qualificate, ossia superiori alla maggioranza dei votanti.

Dal principio di rappresentatività (e dal principio di sovranità popolare) deriva inoltre la pubblicità delle sedute. Delle sedute dell'assemblea, infatti, è redatto resoconto sommario e stenografico, e sono attrezzate apposite tribune per ospitare il pubblico. Delle sedute delle commissioni, invece, è redatto solo un resoconto sommario (pubblicato sul Bollettino delle giunte e delle commissioni), ed è possibile seguire lo svolgimento dei loro lavori mediante un sistema audiovisivo a circuito chiuso. Al contrario, il verbale di seduta è documento riservato (la cui visione fu negata, nel 1959, anche alla Corte costituzionale). Tuttavia, resta sempre pubblico - viene letto all'inizio della successiva seduta - il processo verbale di ogni riunione, che viene redatto, salvo diversa esplicita disposizione, anche per le sedute segrete, delle quali non si redigono i resoconti; l'organo che si riunisce in maniera segreta può comunque deliberare che non vi sia processo verbale.

In seguito alla legge costituzionale n. 3 del 1963, entrambe le Camere sono elette per una durata di cinque anni (periodo denominato con il termine legislatura), e non possono essere prorogate se non in caso di guerra. Possono invece essere anticipatamente sciolte dal presidente della Repubblica (ma non negli ultimi sei mesi del suo mandato, a meno che questi non coincidano - in tutto o in parte - con gli ultimi sei mesi della legislatura), sentiti i rispettivi Presidenti (la prassi sviluppatasi vede lo scioglimento come uno strumento da utilizzarsi solo ove non sia possibile instaurare un rapporto fiduciario tra il Parlamento e il governo).

Le camere restano in carica fino alla prima riunione delle nuove Camere per evitare un possibile vuoto legislativo (istituto della prorogatio, da non confondere con la proroga). La prima riunione delle nuove Camere deve avvenire entro i 20 giorni successivi alle elezioni, che, a loro volta, devono svolgersi entro 70 giorni dalla fine della legislatura.
Le funzioni del Parlamento [modifica]

Alle due Camere spettano la funzione legislativa, di revisione costituzionale, di indirizzo, di controllo e di informazione nonché altre funzioni normalmente esercitate da altri poteri: ovvero la funzione giurisdizionale e la funzione amministrativa.
Funzione legislativa [modifica]

L'iter legis, ossia il procedimento che porta alla formazione di una legge, è così schematizzabile:
iniziativa â†' istruttoria â†' esame â†' approvazione (articolo per articolo e finale) â†' promulgazione â†' pubblicazione.

L'iniziativa spetta al governo, ai singoli parlamentari (che devono presentare la proposta di legge alla loro camera d'appartenenza), ai cittadini (che devono presentare una proposta formulata in articoli e accompagnata dalle firme di 50.000 elettori), ai singoli Consigli regionali e al C.N.E.L. (Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro).

L'iniziativa, una volta pervenuta ad una delle due Camere, deve essere assegnata ad una commissione competente per materia perché svolga una preliminare attività istruttoria (avvalendosi anche dei pareri formulati da altre commissioni, e in particolare dalle così dette «commissioni filtro»).

A questo punto, il procedimento può seguire due strade diverse. Nel procedimento normale la commissione competente si riunisce in sede referente e, formulata una relazione e nominato un relatore, trasmette la competenza alla formulazione e all'approvazione del testo all'assemblea. Il tutto deve avvenire in non più di 4 mesi alla Camera e di 2 mesi al Senato. Una volta approdato in una Camera, avviene la discussione generale, a cui segue l'esame (e il voto) articolo per articolo, le dichiarazioni di voto ed in ultimo la votazione generale, che normalmente avviene e in modo palese (il voto segreto è previsto per materie che implicano scelte dettate dalla coscienza individuale). Se il progetto ottiene la votazione positiva di una Camera, passa all'altro ramo del parlamento che la deve votare senza ulteriori modifiche. In caso di modifiche, il testo ritorna all'altra Camera che lo deve riapprovare. Se il testo ripete questo procedimento più volte si parla di "navette" o palleggiamento.

Questa procedura è obbligatoria per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi (art. 72 Cost.). In tutte le altre ipotesi, si potrà avere una procedura speciale (o procedura legislativa decentrata): la commissione permanente potrà riunirsi in sede redigente (sarà di competenza dell'assemblea, cioè, la sola approvazione finale) oppure deliberante o legislativa (l'intero iter parlamentare si svolge in seno alla commissione), fatta salva in entrambi i casi la possibilità per 1/10 dei membri della Camera che sta procedendo, 1/5 dei membri della commissione o per il governo di chiedere il ritorno alla procedura normale.

Procedure particolari sono previste per la conversione di decreti legge, la legge annuale comunitaria, la legge di bilancio annuale preventivo (e relativa finanziaria), la legge annuale di semplificazione e altre leggi di cui si decide l'urgenza.

Approvato lo stesso testo in entrambi i rami del Parlamento, questo verrà trasmesso al presidente della Repubblica, perché entro un mese provveda alla promulgazione, salva la possibilità di chiedere alle Camere, con messaggio motivato, una nuova deliberazione (ipotesi nella quale la promulgazione è atto dovuto). Una volta promulgata, la legge sarà quindi pubblicata - a cura del ministro della Giustizia - sulla Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore dopo il periodo di vacatio legis (15 giorni, a meno che non sia altrimenti stabilito).

La rigidità della nostra costituzione è garantita dalla predisposizione di organi e misure di controllo attraverso i quali si apportano le modifiche che il tempo o i cambiamenti socio-politici rendono indispensabili. In questo consiste la funzione di revisione costituzionale.

Questo processo (secondo l'art. 138 della costituzione italiana) si articola in 2 possibili fasi: la prima in cui le camere procedono ad una votazione parlamentare attraverso una doppia delibera; se in entrambe le camere la votazione positiva è superiore ai 2/3 la revisione è passata e viene direttamente mandata al presidente della repubblica per la promulgazione, in caso si raggiungesse una maggioranza assoluta ma non superiore ai 2/3 si prevede che alcuni soggetti, 1/5 dei componenti di ciascuna camera, 5 consigli regionali, e 500 000 elettori, possono richiedere di sottoporre a votazione elettorale il testo votato in parlamento. Tale referendum definito costituzionale può essere esercitato nei 3 mesi successivi alla pubblicazione nella gazzetta ufficiale ai fini notiziari del testo della deliberazione legislativa.

Il primo referendum di questo tipo si è tenuto il 7 ottobre 2001, e ha registrato la conferma - da parte del corpo elettorale - della legge costituzionale n. 3 del 2001. Inoltre doppia delibera da parte delle camere avviene attraverso un esame incrociato, cioè una volta approvata in prima lettura da una camera, la legge viene trasmessa all'altra senza la seconda deliberazione della prima; in seconda lettura difatti si procede con solo una votazione finale senza la possibilità di introdurre emendamenti.

L'art. 139 della costituzione stabilisce l'unico vero limite espresso nell'esercizio del potere di revisione costituzionale e consiste nella forma repubblicana dello Stato. Sussistono inoltre altri limiti considerati impliciti cioè non vengono modificati gli articoli che contengono i princìpi supremi dello stato nonché i valori su cui si fonda la costituzione italiana (sovranità popolare, unità ed indivisibilità dello stato...)
Funzione di controllo e indirizzo politico [modifica]

Il parlamento, oltre alla funzione legislativa, esercita anche funzioni di controllo sul governo e funzioni di indirizzo politico.

La funzione di controllo si esplica in interpellanze ed interrogazioni. Le interrogazioni consistono in una domanda scritta dove si chiede al governo se un determinato fatto sia vero, se ne è a conoscenza e se saranno presi provvedimenti, la risposta può essere data dal ministro (relativo a quell'argomento), dal presidente del consiglio o da un sottosegretario per scritto o oralmente durante l'assemblea. Infine, nelle interpellanze il fatto è dato per noto, si chiedono i motivi della condotta del governo e gli intendimenti futuri, il tutto avviene oralmente.

La funzione di indirizzo politico, invece, si concreta nel rapporto fiduciario che deve sussistere tra Parlamento e Governo, oggettivizzato nella mozione di fiducia, nella questione di fiducia e nella mozione di sfiducia (che può essere rivolta all'intero governo oppure anche a un singolo ministro). Altri strumenti di indirizzo politico sono le mozioni, le risoluzioni e gli ordini del giorno di istruzione al governo.

Una profonda integrazione tra funzione legislativa, funzione di controllo e funzione di indirizzo si registra, infine, negli atti che vengono svolti nella così detta sessione di bilancio, e che vanno dall'approvazione DPEF del documento di programmazione economica e finanziaria all'approvazione della legge finanziaria e dei bilanci.
Funzione di inchiesta [modifica]

A norma dell'art. 82 della Costituzione, «ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzaria». Il Parlamento, ossia, per adempiere alla sua funzione di organo attraverso il quale si esercita in forma ordinaria la sovranità popolare, può adottare penetranti strumenti conoscitivi e coercitivi (gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria) per sottoporre all'esame proprio - e di conseguenza del popolo sovrano - fatti e argomenti su cui sia particolarmente viva l'attenzione sociale.
Funzione di revisione costituzionale [modifica]

La rigidità della costituzione è garantita da determinati organi e misure di controllo i quali attraverso "iter precisi" apportano le modifiche che il passare del tempo o i vari cambiamenti socio-politici rendono necessari. L'organo competente alla revisione costituzionale è proprio il Parlamento che attraverso una doppia delibera da parte di ciascuna camera entro tre mesi può approvare tale modifica. La delibera si effettua con un esame incrociato della legge, cioè viene prima approvata dalla prima camera e poi passa all'altra senza la seconda delibera dalle prima. Successivamente a distanza non minore di tre mesi deve essere deliberata la seconda votazione della prima casa e anche dell'altra. Questo particolare iter viene naturalmente bloccato se nel passare le deliberazioni non ottengono almeno una maggioranza assoluta. Nel caso alla fine di questo procedimento si fosse raggiunta una maggioranza superiore ai 2/3 la legge passa al presidente della Repubblica, che ha la facoltà di promulgarla. Nel caso raggiungesse una maggioranza assoluta ma inferiore ai 2/3 l'atto può essere impugnato da 1/5 dei componenti di ciascuna camera, oppure da 5 consigli regionali, 500.000 elettori e può essere richiesto un referendum costituzionale. Questo deve svolgersi in una domenica tra 50 e 60gg dopo. La differenza da quello abrogativo è principalmente l'atto di cui si tratta, che al posto di essere una legge già in vigore in questo caso è una legge costituzionale o di revisione; altra differenza è che nel suo iter di passaggio non ci sarà un controllo esercitato dalla corte costituzionale; un'altra differenza inoltre è che non c'è un quorum prestabilito quindi anche le forze politiche di minoranza potrebbero raggiungere più consensi.
Il processo decisionale nel Parlamento della Prima Repubblica [modifica]

La fine dell'era De Gasperi coincide con l'inizio di un periodo di forte instabilità governativa che caratterizza la seconda (1953-58) ed anche la terza legislatura (1958-63). Grazie all'indebolimento della DC inizia la lenta ma progressiva attuazione delle istituzioni di garanzia previste dalla Costituzione. In Parlamento si apre una fase caratterizzata dalla continua crescita dell'influenza delle opposizioni ed in particolare quella di sinistra.

Dalla terza legislatura in poi cresce la produzione di leggi in commissione, approvate quasi sempre con il consenso, magari solo tacito, dell'opposizione, cui in questo campo la Costituzione assegna una sorta di potere di veto. Infatti, la richiesta di spostare una certa proposta di legge dalla procedura semplificata, in commissione, a quella ordinaria - e quindi in aula - può significare in molti casi che difficilmente la proposta verrà approvata. Spesso, la proposta non riesce neanche ad arrivare al voto finale e viene "insabbiata".

Quindi, mentre nella sede legislativa più visibile - l'aula - la contrapposizione fra maggioranza e opposizione resta forte, nei luoghi più riservati delle commissioni permanenti si sviluppa progressivamente una certa collaborazione, che il più delle volte si traduce nello scambio di favori reciproci.

Il culmine della tendenza a coinvolgere l'opposizione nel processo decisionale del Parlamento - una tendenza definita "proporzionalistica", in quanto tende ad attribuire un ruolo a tutti i partiti, più o meno in proporzione alla loro forza - è raggiunto nel 1971 con la riforma dei regolamenti parlamentari.

Infatti, l'aspetto più significativo della riforma è il peso attribuito alla conferenza dei capigruppo - che riunisce tutti i presidenti dei gruppi parlamentari insieme al presidente dell'assemblea - cui spetta decidere dell'intera programmazione dei lavori parlamentari. Il punto cruciale è che la conferenza deve decidere all'unanimità: in questo modo viene attribuito alle opposizioni un formidabile potere di veto. Da tutto il processo è vistosamente assente il governo, che per vedere le sue proposte esaminate non può agire direttamente ma deve ricorrere ai capigruppo dei partiti della maggioranza parlamentare, fatto che non può non indebolire la posizione e che rende comunque più complesso il processo di attuazione del programma di governo.

Gli anni '70 sono gli anni in cui il PCI è massicciamente coinvolto in tutto il processo legislativo. La settima legislatura (1976-79) vede l'emergere della maggioranza parlamentare della Solidarietà nazionale, che comprende ufficialmente, accanto ai partiti di centro-sinistra, anche il Pci.

La collaborazione fra il Pci e gli altri partiti durerà però poco, soprattutto per la difficoltà di far convivere all'interno della stessa maggioranza parlamentare posizioni politiche molto distanti fra loro.

Inoltre la presenza di nuovi partiti - come quello radicale che elegge nel 1976 4 deputati e 18 deputati nel 1979 - rende sempre più difficile far funzionare in modo passabilmente efficiente il processo legislativo.

La riforma del 1971, per funzionare in modo soddisfacente, richiede infatti un accordo fra tutte le forze politiche di rilievo e quindi un forte accentramento del processo decisionale. In caso contrario, la programmazione dei lavori parlamentari sarebbe diventata - come di fatto avviene - sempre più difficile.

Con l'ostruzionismo parlamentare il Partito Radicale denuncia il metodo decisionale dei partiti italiani, che da oltre trent'anni affida alle segreterie di partito le principali decisioni[4]. Con oltre 160 interventi in aula per richiamo al regolamento, i deputati radicali si oppongono alle interpellanze e alle interrogazioni che non ottengono risposta dal governo; all'abuso del ricorso ai decreti legge (oltre 150 dal 1976 al 1979) che la Costituzione prevede possa essere usato solo in "casi straordinari di necessità ed urgenza"; al mancato accesso all'informazione parlamentare, ancora precluso ai cittadini, ai giornalisti ed agli stessi deputati; alla contemporaneità delle votazioni delle camere e delle commissioni, che porta i deputati a votare velocemente senza aver partecipato al processo formativo della legge.

Contro questa pratica si schiera soprattutto il Pci e uno dei suoi leader, Giovanni Berlinguer, che chiede di riformare il Parlamento perché troppo permissivo rispetto agli equilibri tra maggioranze (cui spetterebbe l'efficienza) e minoranze (alla ricerca di spazi di vacuo garantismo).

Con gli anni '80, gli anni che vedono prevalere la maggioranza di pentapartito, si assiste ad una lenta inversione di tendenza che porta ad un relativo rafforzamento della maggioranza parlamentare e dello stesso governo. Nel 1981 sono ampliati i poteri dei presidente della camere, che sono ora in grado di decidere qualora la conferenza dei capigruppo non riesca a trovare un accordo. Vengono poi limitati gli interventi dei parlamentari - che spesso era stati adoperati a fini ostruzionistici - e, fra il 1988 e il 1990, viene ridotto l'uso del voto segreto, in precedenza molto ampio. Infine, nel 2008 è finalmente riconosciuto al governo un ruolo nella programmazione dei lavori parlamentari, stabilendo la necessità che la conferenza dei capigruppo tenga conto anche delle sue richieste.

È però solo dopo il 1992, e i profondi cambiamenti che avvengono dopo quella data, che la posizione del governo e della sua maggioranza viene sensibilmente rafforzata.
Rispondi

Da: x corsista20/10/2011 09:30:59
e oggi pomeriggio libero! altro che iperattività...
Rispondi

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Da: X-X20/10/2011 11:39:10
si, ma anche tutti questi pomeriggi liberi sono massacranti...
con tutta la stanchezza che accumuliamo come si fa ad andare a casa il fine settimana?
Rispondi

Da: 20/10/2011 15:18:51
cheppalle stare tutto il pomeriggio senza fare niente.... e intatnto ci pagano pure lo stipendio... e il debito pubblico cresce.... e lo spread sale.... e la noia ci assale.... che stanchezza... non so se ce la farò ad andare a casa il prossimo we
Rispondi

Da: 20/10/2011 15:27:26
chepalle fare la grigliata...sotto la pioggia...Roma lontana... strade bloccate...che stanchezza..mi sa che stasera esco...
Rispondi

Da: ---20/10/2011 19:13:36
strano, sono le 7 passate e il matto oggi ancora non si è visto sul forum
Rispondi

Da: Francia: e'' nata la figlia di Carla e Sarkozy20/10/2011 20:32:43
PARIGI - Carla Bruni Sarkozy ha dato alla luce questa sera una bambina, il suo nome sarebbe Dalia. Lo ha annunciato la televisione Bfm citando fonti interne alla clinica della Muette.

Il primo bebé che nasce all'Eliseo nella Quinta repubblica avrebbe visto la luce alle 20, secondo quanto si è appreso. Si tratta della prima femmina sia per la mamma, Carla Bruni, che ha un bambino di 10 anni, Aurelien, sia per il papà, Nicolas Sarkozy, che ha tre maschi, Pierre e Jean, nati dal primo matrimonio, e Louis, figlio della seconda moglie, Cecilia. Davanti alla clinica parigina della Muette, i giornalisti e i fotoreporter sono in fibrillazione e tutti aspettano il presidente Sarkozy, di ritorno dal viaggio a Francoforte dove ha incontrato la cancelliera tedesca Angela Merkel.
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Da: Aiazzone: oltre duemila creditori20/10/2011 20:34:38
(ANSA) - TORINO, 20 OTT - Oltre duemila creditori e 51 mln di euro di passivo accertato: sono i numeri del gruppo Panmedia, società torinese proprietaria del marchio dei mobilifici Aiazzone, emersi nell'udienza che si e' svolta oggi davanti al Giudice fallimentare Vittoria Nosengo. Dei 2.090 creditori che si sono iscritti al fallimento della società verranno privilegiati, nella restituzione di quanto dovuto, i 630 dipendenti e, a seguire, fornitori e artigiani che hanno lavorato per la società. Per ultimi i clienti.
Rispondi

Da: Libia: tv, ultimi momenti vita Gheddafi20/10/2011 20:35:57
(ANSA) - ROMA, 20 OTT - La tv araba al Jazira ha mostrato le immagini degli ultimi momenti di vita del leader libico Muammar Gheddafi. Catturato dagli insorti viene trascinato verso un pickup e fatto sdraiare sul cofano. Gheddafi appare spaventato, e' ferito al volto, ma tenta di parlare. E' scalzo e ha la camicia sbottonata e i capelli arruffati. Si vede anche la mano di uno dei combattenti che brandisce una pistola. (ANSA).
Rispondi

Da: Moniva Vitti, 80 anni in silenzio20/10/2011 20:37:07
(ANSA) - ROMA, 20 OTT - Icona del cinema, bravura e bellezza, Accademia d'arte drammatica e voglia di vivere, professionalita' e ironia: Monica Vitti e' nell'immaginario di tutti e chissa' se lei ne e' consapevole alla vigilia dei suoi 80 anni, il 3 novembre, vissuti nel silenzio come del resto gli ultimi per una malattia degenerativa che l'ha tolta dalla vita pubblica. Il Festival internazionale del cinema di Roma, le rendera' omaggio con una mostra fotografica, alcuni suoi film e la presentazione di un libro
Rispondi

Da: Antartide: buco ozono ha raggiunto picco annuale20/10/2011 20:38:17
Il buco dell'ozono sopra l'Antartide ha raggiunto il suo picco annuale, il 12 settembre, allargandosi di 16 milioni di chilometri quadrati. Lo dimostrano i dati inviati dai satelliti americani e diffusi dalla Nasa e dalla National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).

Nella primavera antartica (agosto e settembre) il Sole comincia a brillare dopo diversi mesi di buio sul Polo Sud e la luce riattiva le reazioni nelle nuvole di ghiaccio che coinvolgono le sostanze chimiche artificiali che cominciano a 'mangiare' l'ozono. Nella maggior parte degli anni, la riduzione dell'ozono rallenta agli inizi di dicembre, quando il buco stagionale si chiude. ''Le temperature piu' fredde della media nella stratosfera, il secondo dei cinque strati in cui e' suddivisa l'atmosfera, hanno ingrandito il buco dell'ozono, rispetto alla media'', ha detto Paul Newman, che lavora nel centro Goddard della Nasa.

''Anche se e' abbastanza grande - ha aggiunto - il buco dell'ozono quest'anno rientra comunque all'interno della gamma che ci aspettiamo tenuto conto dei livelli di sostanze chimiche che continuano a persistere nell'atmosfera''.

Per il monitoraggio annuale del buco dell'ozono sull'Antartide la Nasa utilizza palloni atmosferici, strumenti a terra e satelliti. Lo strato di ozono, osservano gli esperti, protegge la superficie del pianeta dalle radiazioni ultraviolette che hanno effetti dannosi, per esempio sulla pelle. ''Le sostanze chimiche artificiali responsabili della distruzione dell'ozono sono in lento declino a causa di un'azione internazionale, ma in atmosfera ci sono ancora grandi quantita' di queste sostanze chimiche che fanno danni'' ha affermato James Butler, direttore della Divisione Monitoraggio globale del NOAA. I prodotti chimici dannosi per l'ozono sono stati gradualmente ridotti, come risultato del protocollo di Montreal del 1987, tuttavia molte di queste sostanze restano in atmosfera per decenni. I modelli globali atmosferici prevedono che l'ozono stratosferico potrebbe recuperare da meta' del secolo, ma stimano che il buco dell'ozono in Antartide probabilmente persistera' una due decadi piu' a lungo.
Rispondi

Da: Torino in lizza per capitale verde europea 201420/10/2011 20:39:13
ANSA) - BRUXELLES, 18 OTT - Torino e' ufficialmente fra le 19 citta' candidate alla conquista del titolo di capitale verde europea per il 2014. L'annuncio arriva dalla Commissione Ue, che ogni anno seleziona la reginetta europea fra le citta' piu' all'avanguardia nel rispetto dell'ambiente e in grado di diventare un modello per altri centri urbani.

Il capoluogo piemontese dovra' fare i conti con altre concorrenti agguerrite, da Parigi a Bruxelles, passando per Vienna e Saragozza. Tutte dovranno passare al vaglio di una commissione di esperti: Anversa, Ghent e Bruxelles (Belgio); Brasov (Romania); Bristol, Newcastle, Stoke-on-Trent (Gran Bretagna); Bursa e Trabzon (Turchia); Copenaghen (Danimarca); Francoforte (Germania); Parigi (Francia); Rotterdam (Olanda); Lubiana (Slovenia); Tampere (Finlandia); Salonicco (Grecia); Vienna (Austria); Saragozza (Spagna).

Il giudizio sara' basato su dodici indicatori, come il contributo locale alla lotta contro i cambiamenti climatici, i trasporti, le aree verdi, la qualita' dell'aria, il consumo di acqua e la gestione dei rifiuti.

Questa prima selezione ridurra' a tre o quattro il numero delle citta' finaliste per il titolo del 2014. L'annuncio della vincitrice avverra' a giugno del 2012 a Vitoria-Gasteiz, capitale verde europea l'anno prossimo, che passera' la corona a Nantes nel 2013. Nel 2010 a vincere e' stata Stoccolma e nel 2011 Amburgo. (ANSA).
Rispondi

Da: X.20/10/2011 21:05:12
Come vi siete organizzati nel pomeriggio libero?
Non sarebbe meglio la mattina di venerdì libera?
Rispondi

Da: corsista20/10/2011 22:01:49
o anche il lunedì mattina....
non capisco proprio perchè si ostinano con queste scelte inspiegabili
Rispondi

Da: X.20/10/2011 23:04:36
Esatto, evidentemente chi vi rappresenta non riesce ad essere abbastanza convincente con chi di dovere....
Io preferirei il venerdì così giovedì andrei a casa e passerei li solo tre sere
Rispondi

Da: storia del pan di spagna21/10/2011 07:44:00
Quella che vi racconterò è una storia strana, anzi stranissima, già nota a qualcuno ma, sono certa, sconosciuta ai più. La vicenda si sviluppa attorno ad un dolce conosciuto in ogni angolo del mondo, e vi assicuro che non esagero. Questa storia ebbe origine proprio da Genova.

É fuor di dubbio che non siamo nel campo del mito o delle supposizioni, la Génoise vuol dire la Genovese. Tutto il mondo chiama questa pasta col nome di Génoise, solo noi italiani la chiamiamo pan di Spagna e questo è un vero mistero.
La storia in realtà è lunga ed intrigante ed a ben vedere ha a che fare con tutti e due i nomi, mettetevi comodi che ve la racconto.

Più o meno a metà del Settecento la Repubblica di Genova, probabilmente avendo relazioni commerciali via mare con altri stati tra cui, com'è noto Spagna e Portogallo, inviò un suo ambasciatore alla corte di Madrid, dal Re Ferdinando IV detto il Savio. L'ambasciatore in questione, accreditato presso quella corte era niente popò di meno che il marchese Domenico Pallavicini, rampollo di una facoltosa Famiglia, il quale rimase a Madrid dal 1747 al 1749, per esser sostituito, in seguito, da un altro Pallavicini, tal Alessandro, per i successivi quattro anni. Ovviamente erano nomine di alto prestigio, sia per le persone che le andavano a ricoprire che per le loro famiglie, e la famiglia Pallavicini era una delle più autorevoli della città.

Era il periodo dell'Illuminismo, un'epoca d'oro per le riforme che si andavano attuando in tutti gli aspetti della vita politica delle nazioni europee, e si è ritenuto che le nomine consecutive dei due Pallavicini, che di tanto prestigio godevano presso re Ferdinando IV, non erano esenti dal desiderio di maggiori e più intensi traffici ed accordi commerciali, sopratutto economici, tendenti ad acquisire un maggior prestigio politico anche in patria. Domenico Pallavicini, alla sua partenza, oltre ai vari consiglieri diplomatici, portò con sé il personale della sua casa, ovvero erano presenti un maggiordomo, i cuochi, i portantini, tutti rigorosamente genovesi e ad ognuno era stato dato l'incarico di dare lustro ed innalzare l'immagine dello stesso ambasciatore e conseguentemente anche della Repubblica di Genova, che lì rappresentava.
Tra gli uomini al seguito del Pallavicini, c'era un giovane pasticcere, originario dei dintorni di Genova, Giovanni Battista Cabona, già da anni al servizio della famiglia dell'ambasciatore. Come gli altri del personale, era assai preparato nel suo lavoro, un vero professionista, e perciò godeva di piena fiducia da parte del Pallavicini. Il Cabona nel corso degli anni della sua trasferta spagnola mise a disposizione le buone competenze nell'arte pasticcera acquisite a Genova, integrandole col panorama gastronomico con cui aveva a che fare in loco. In occasione di un ricevimento, il Pallavicini gli commissionò un dolce che non fosse uno dei soliti.
Con la semplice manipolazione degli ingredienti, il nostro pasticcere, partendo dal classico biscotto di Savoia, creò una pasta battuta, di estrema leggerezza, a cui, in onore al Paese ospitante, diede il nome di Pan di Spagna.
Ma a palazzo, al cospetto del Re Ferdinando, una volta assaggiato il dolce, tanto fu lo stupore e l'entusiasmo, che si ritenne doveroso battezzare tale meraviglia di leggerezza col nome di Génoise, nome che rimarrà per sempre nel cuore degli Spagnoli e col quale il dolce venne divulgato in tutto il mondo.

La fama fu rapidissima tanto che già nel 1855 nel severo programma di esami per maestri pasticceri, della scuola di Berlino, tra le materie da dimostrare agli esaminatori, due sono le prove obbligatorie: la battuta al cioccolato e mandorla per la torta Sacher e quella della Génoise.

E qua finisce la storia, ma nell'oggi questo dolce ha subito evoluzioni e talvolta vere e proprie mutazioni da parte dei nostri Mastri pasticceri, eredi di quell'élite. In pratica si è passati dal semplice Pan di Spagna, ottima base per qualunque farcia, ad un dolce completo, senza alcuna ulteriore aggiunta, ed è appunto questa la ricetta che vi proporrò, perché non è che a casa Fiordisale quando si dice leggerezza si pensa solo a queste robe, eh!?
Vi assicuro che ha una consistenza starordinaria e una leggerezza che non si avvertirà alcuna necessità di deturparne il gusto con l'aggiunta di creme o altro, provare per credere.
Rispondi

Da: jolly21/10/2011 08:57:27
Oggi ho fatto un paio di considerazioni tra me e me:
-Allora,il 71 partirà a breve,rimarranno almeno 1000 idonei gia visitati che diventeranno 1200 circa con le nuove convocazioni a visita (se è vero che sono riprese);
-Per quanto riguarda i pensionamenti del 2012 si dice che siano circa 450,ma siamo sicuri che questi 450 vadano in pensione nel 2012 e non nel 2013???
-Il 71 sarà composto dalle persone che sono state visitate fino a novembre?
-Chissà se c'è qualche speranza che una volta terminato il 71 parta subito il 72?
Rispondi

Da: A.M.21/10/2011 08:59:39
Lucia entrò nella stanza terrena, mentre Renzo stava angosciosamente informando Agnese, la quale angosciosamente lo ascoltava. Tutt'e due si volsero a chi ne sapeva più di loro, e da cui aspettavano uno schiarimento, il quale non poteva essere che doloroso: tutt'e due, lasciando travedere, in mezzo al dolore, e con l'amore diverso che ognun d'essi portava a Lucia, un cruccio pur diverso perché avesse taciuto loro qualche cosa, e una tal cosa. Agnese, benché ansiosa di sentir parlare la figlia, non poté tenersi di non farle un rimprovero. - A tua madre non dir niente d'una cosa simile!
         - Ora vi dirò tutto, - rispose Lucia, asciugandosi gli occhi col grembiule.
         - Parla, parla! - Parlate, parlate! - gridarono a un tratto la madre e lo sposo.
         - Santissima Vergine! - esclamò Lucia: - chi avrebbe creduto che le cose potessero arrivare a questo segno! - E, con voce rotta dal pianto, raccontò come, pochi giorni prima, mentre tornava dalla filanda, ed era rimasta indietro dalle sue compagne, le era passato innanzi don Rodrigo, in compagnia d'un altro signore; che il primo aveva cercato di trattenerla con chiacchiere, com'ella diceva, non punto belle; ma essa, senza dargli retta, aveva affrettato il passo, e raggiunte le compagne; e intanto aveva sentito quell'altro signore rider forte, e don Rodrigo dire: scommettiamo. Il giorno dopo, coloro s'eran trovati ancora sulla strada; ma Lucia era nel mezzo delle compagne, con gli occhi bassi; e l'altro signore sghignazzava, e don Rodrigo diceva: vedremo, vedremo. - Per grazia del cielo, - continuò Lucia, - quel giorno era l'ultimo della filanda. Io raccontai subito...
         - A chi hai raccontato? - domandò Agnese, andando incontro, non senza un po' di sdegno, al nome del confidente preferito.
         - Al padre Cristoforo, in confessione, mamma, - rispose Lucia, con un accento soave di scusa. - Gli raccontai tutto, l'ultima volta che siamo andate insieme alla chiesa del convento: e, se vi ricordate, quella mattina, io andava mettendo mano ora a una cosa, ora a un'altra, per indugiare, tanto che passasse altra gente del paese avviata a quella volta, e far la strada in compagnia con loro; perché, dopo quell'incontro, le strade mi facevan tanta paura...
         Al nome riverito del padre Cristoforo, lo sdegno d'Agnese si raddolcì. - Hai fatto bene, - disse, - ma perché non raccontar tutto anche a tua madre?
         Lucia aveva avute due buone ragioni: l'una, di non contristare né spaventare la buona donna, per cosa alla quale essa non avrebbe potuto trovar rimedio; l'altra, di non metter a rischio di viaggiar per molte bocche una storia che voleva essere gelosamente sepolta: tanto più che Lucia sperava che le sue nozze avrebber troncata, sul principiare, quell'abbominata persecuzione. Di queste due ragioni però, non allegò che la prima.
         - E a voi, - disse poi, rivolgendosi a Renzo, con quella voce che vuol far riconoscere a un amico che ha avuto torto: - e a voi doveva io parlar di questo? Pur troppo lo sapete ora!
         - E che t'ha detto il padre? - domandò Agnese.
         - M'ha detto che cercassi d'affrettar le nozze il più che potessi, e intanto stessi rinchiusa; che pregassi bene il Signore; e che sperava che colui, non vedendomi, non si curerebbe più di me. E fu allora che mi sforzai, - proseguì, rivolgendosi di nuovo a Renzo, senza alzargli però gli occhi in viso, e arrossendo tutta, - fu allora che feci la sfacciata, e che vi pregai io che procuraste di far presto, e di concludere prima del tempo che s'era stabilito. Chi sa cosa avrete pensato di me! Ma io facevo per bene, ed ero stata consigliata, e tenevo per certo... e questa mattina, ero tanto lontana da pensare... - Qui le parole furon troncate da un violento scoppio di pianto.
         - Ah birbone! ah dannato! ah assassino! - gridava Renzo, correndo innanzi e indietro per la stanza, e stringendo di tanto in tanto il manico del suo coltello.
         - Oh che imbroglio, per amor di Dio! - esclamava Agnese. Il giovine si fermò d'improvviso davanti a Lucia che piangeva; la guardò con un atto di tenerezza mesta e rabbiosa, e disse: - questa è l'ultima che fa quell'assassino.
         - Ah! no, Renzo, per amor del cielo! - gridò Lucia. - No, no, per amor del cielo! Il Signore c'è anche per i poveri; e come volete che ci aiuti, se facciam del male?
         - No, no, per amor del cielo! - ripeteva Agnese.
         - Renzo, - disse Lucia, con un'aria di speranza e di risoluzione più tranquilla: - voi avete un mestiere, e io so lavorare: andiamo tanto lontano, che colui non senta più parlar di noi.
         - Ah Lucia! e poi? Non siamo ancora marito e moglie! Il curato vorrà farci la fede di stato libero? Un uomo come quello? Se fossimo maritati, oh allora...!
         Lucia si rimise a piangere; e tutt'e tre rimasero in silenzio, e in un abbattimento che faceva un tristo contrapposto alla pompa festiva de' loro abiti.
         - Sentite, figliuoli; date retta a me, - disse, dopo qualche momento, Agnese. - Io son venuta al mondo prima di voi; e il mondo lo conosco un poco. Non bisogna poi spaventarsi tanto: il diavolo non è brutto quanto si dipinge. A noi poverelli le matasse paion più imbrogliate, perché non sappiam trovarne il bandolo; ma alle volte un parere, una parolina d'un uomo che abbia studiato... so ben io quel che voglio dire. Fate a mio modo, Renzo; andate a Lecco; cercate del dottor Azzecca-garbugli, raccontategli... Ma non lo chiamate così, per amor del cielo: è un soprannome. Bisogna dire il signor dottor... Come si chiama, ora? Oh to'! non lo so il nome vero: lo chiaman tutti a quel modo. Basta, cercate di quel dottore alto, asciutto, pelato, col naso rosso, e una voglia di lampone sulla guancia.
         - Lo conosco di vista, - disse Renzo.
         - Bene, - continuò Agnese: - quello è una cima d'uomo! Ho visto io più d'uno ch'era più impicciato che un pulcin nella stoppa, e non sapeva dove batter la testa, e, dopo essere stato un'ora a quattr'occhi col dottor Azzecca-garbugli (badate bene di non chiamarlo così!), l'ho visto, dico, ridersene. Pigliate quei quattro capponi, poveretti! a cui dovevo tirare il collo, per il banchetto di domenica, e portateglieli; perché non bisogna mai andar con le mani vote da que' signori. Raccontategli tutto l'accaduto; e vedrete che vi dirà, su due piedi, di quelle cose che a noi non verrebbero in testa, a pensarci un anno.
         Renzo abbracciò molto volentieri questo parere; Lucia l'approvò; e Agnese, superba d'averlo dato, levò, a una a una, le povere bestie dalla stìa, riunì le loro otto gambe, come se facesse un mazzetto di fiori, le avvolse e le strinse con uno spago, e le consegnò in mano a Renzo; il quale, date e ricevute parole di speranza, uscì dalla parte dell'orto, per non esser veduto da' ragazzi, che gli correrebber dietro, gridando: lo sposo! lo sposo! Così, attraversando i campi o, come dicon colà, i luoghi, se n'andò per viottole, fremendo, ripensando alla sua disgrazia, e ruminando il discorso da fare al dottor Azzecca-garbugli. Lascio poi pensare al lettore, come dovessero stare in viaggio quelle povere bestie, così legate e tenute per le zampe, a capo all'in giù, nella mano d'un uomo il quale, agitato da tante passioni, accompagnava col gesto i pensieri che gli passavan a tumulto per la mente. Ora stendeva il braccio per collera, ora l'alzava per disperazione, ora lo dibatteva in aria, come per minaccia, e, in tutti i modi, dava loro di fiere scosse, e faceva balzare quelle quattro teste spenzolate; le quali intanto s'ingegnavano a beccarsi l'una con l'altra, come accade troppo sovente tra compagni di sventura.
         Giunto al borgo, domandò dell'abitazione del dottore; gli fu indicata, e v'andò. All'entrare, si sentì preso da quella suggezione che i poverelli illetterati provano in vicinanza d'un signore e d'un dotto, e dimenticò tutti i discorsi che aveva preparati; ma diede un'occhiata ai capponi, e si rincorò. Entrato in cucina, domandò alla serva se si poteva parlare al signor dottore. Adocchiò essa le bestie, e, come avvezza a somiglianti doni, mise loro le mani addosso, quantunque Renzo andasse tirando indietro, perché voleva che il dottore vedesse e sapesse ch'egli portava qualche cosa. Capitò appunto mentre la donna diceva: - date qui, e andate innanzi -. Renzo fece un grande inchino: il dottore l'accolse umanamente, con un - venite, figliuolo, - e lo fece entrar con sé nello studio. Era questo uno stanzone WB01343_.gif (1081 byte), su tre pareti del quale eran distribuiti i ritratti de' dodici Cesari; la quarta, coperta da un grande scaffale di libri vecchi e polverosi: nel mezzo, una tavola gremita d'allegazioni, di suppliche, di libelli, di gride, con tre o quattro seggiole all'intorno, e da una parte un seggiolone a braccioli, con una spalliera alta e quadrata, terminata agli angoli da due ornamenti di legno, che s'alzavano a foggia di corna, coperta di vacchetta, con grosse borchie, alcune delle quali, cadute da gran tempo, lasciavano in libertà gli angoli della copertura, che s'accartocciava qua e là. Il dottore era in veste da camera, cioè coperto d'una toga ormai consunta, che gli aveva servito, molt'anni addietro, per perorare, ne' giorni d'apparato, quando andava a Milano, per qualche causa d'importanza. Chiuse l'uscio, e fece animo al giovine, con queste parole: - figliuolo, ditemi il vostro caso.
         - Vorrei dirle una parola in confidenza.
         - Son qui, - rispose il dottore: - parlate -. E s'accomodò sul seggiolone. Renzo, ritto davanti alla tavola, con una mano nel cocuzzolo del cappello, che faceva girar con l'altra, ricominciò: - vorrei sapere da lei che ha studiato...
         - Ditemi il fatto come sta, - interruppe il dottore.
         - Lei m'ha da scusare: noi altri poveri non sappiamo parlar bene. Vorrei dunque sapere...
         - Benedetta gente! siete tutti così: in vece di raccontar il fatto, volete interrogare, perché avete già i vostri disegni in testa.
         - Mi scusi, signor dottore. Vorrei sapere se, a minacciare un curato, perché non faccia un matrimonio, c'è penale.
         «Ho capito», disse tra sé il dottore, che in verità non aveva capito. «Ho capito». E subito si fece serio, ma d'una serietà mista di compassione e di premura; strinse fortemente le labbra, facendone uscire un suono inarticolato che accennava un sentimento, espresso poi più chiaramente nelle sue prime parole. - Caso serio, figliuolo; caso contemplato. Avete fatto bene a venir da me. E' un caso chiaro, contemplato in cento gride, e... appunto, in una dell'anno scorso, dell'attuale signor governatore. Ora vi fo vedere, e toccar con mano.
         Così dicendo, s'alzò dal suo seggiolone, e cacciò le mani in quel caos di carte, rimescolandole dal sotto in su, come se mettesse grano in uno staio.
         - Dov'è ora? Vien fuori, vien fuori. Bisogna aver tante cose alle mani! Ma la dev'esser qui sicuro, perché è una grida d'importanza. Ah! ecco, ecco -. La prese, la spiegò, guardò alla data, e, fatto un viso ancor più serio, esclamò: - il 15 d'ottobre 1627! Sicuro; è dell'anno passato: grida fresca; son quelle che fanno più paura. Sapete leggere, figliuolo?
         - Un pochino, signor dottore.
         - Bene, venitemi dietro con l'occhio, e vedrete. E, tenendo la grida sciorinata in aria, cominciò a leggere, borbottando a precipizio in alcuni passi, e fermandosi distintamente, con grand'espressione, sopra alcuni altri, secondo il bisogno:
         - Se bene, per la grida pubblicata d'ordine del signor Duca di Feria ai 14 di dicembre 1620, et confirmata dall'lllustriss. et Eccellentiss. Signore il Signor Gonzalo Fernandez de Cordova, eccetera, fu con rimedii straordinarii e rigorosi provvisto alle oppressioni, concussioni et atti tirannici che alcuni ardiscono di commettere contro questi Vassalli tanto divoti di S. M., ad ogni modo la frequenza degli eccessi, e la malitia, eccetera, è cresciuta a segno, che ha posto in necessità l'Eccell. Sua, eccetera. Onde, col parere del Senato et di una Giunta, eccetera, ha risoluto che si pubblichi la presente.
         - E cominciando dagli atti tirannici, mostrando l'esperienza che molti, così nelle Città, come nelle Ville... sentite? di questo Stato, con tirannide esercitano concussioni et opprimono i più deboli in varii modi, come in operare che si facciano contratti violenti di compre, d'affitti... eccetera: dove sei? ah! ecco; sentite: che seguano o non seguano matrimonii. Eh?
         E' il mio caso, - disse Renzo.
         - Sentite, sentite, c'è ben altro; e poi vedremo la pena. Si testifichi, o non si testifichi; che uno si parta dal luogo dove abita, eccetera; che quello paghi un debito; quell'altro non lo molesti, quello vada al suo molino: tutto questo non ha che far con noi. Ah ci siamo: quel prete non faccia quello che è obbligato per l'uficio suo, o faccia cose che non gli toccano. Eh?
         - Pare che abbian fatta la grida apposta per me.
         - Eh? non è vero? sentite, sentite: et altre simili violenze, quali seguono da feudatarii, nobili, mediocri, vili, et plebei. Non se ne scappa: ci son tutti: è come la valle di Giosafat. Sentite ora la pena. Tutte queste et altre simili male attioni, benché siano proibite, nondimeno, convenendo metter mano a maggior rigore, S. E., per la presente, non derogando, eccetera, ordina e comanda che contra li contravventori in qualsivoglia dei suddetti capi, o altro simile, si proceda da tutti li giudici ordinarii di questo Stato a pena pecuniaria e corporale, ancora di relegatione o di galera, e fino alla morte... una piccola bagattella! all'arbitrio dell'Eccellenza Sua, o del Senato, secondo la qualità dei casi, persone e circostanze. E questo ir-re-mis-si-bil-mente e con ogni rigore, eccetera. Ce n'è della roba, eh? E vedete qui le sottoscrizioni: Gonzalo Fernandez de Cordova; e più in giù: Platonus; e qui ancora: Vidit Ferrer: non ci manca niente.
         Mentre il dottore leggeva, Renzo gli andava dietro lentamente con l'occhio, cercando di cavar il costrutto chiaro, e di mirar proprio quelle sacrosante parole, che gli parevano dover esser il suo aiuto. Il dottore, vedendo il nuovo cliente più attento che atterrito, si maravigliava. «Che sia matricolato costui», pensava tra sé. - Ah! ah! - gli disse poi: - vi siete però fatto tagliare il ciuffo. Avete avuto prudenza: però, volendo mettervi nelle mie mani, non faceva bisogno. Il caso è serio; ma voi non sapete quel che mi basti l'animo di fare, in un'occasione.
         Per intender quest'uscita del dottore, bisogna sapere, o rammentarsi che, a quel tempo, i bravi di mestiere, e i facinorosi d'ogni genere, usavan portare un lungo ciuffo, che si tiravan poi sul volto, come una visiera, all'atto d'affrontar qualcheduno, ne' casi in cui stimasser necessario di travisarsi, e l'impresa fosse di quelle, che richiedevano nello stesso tempo forza e prudenza. Le gride non erano state in silenzio su questa moda. Comanda Sua Eccellenza (il marchese de la Hynojosa) che chi porterà i capelli di tal lunghezza che coprano il fronte fino alli cigli esclusivamente, ovvero porterà la trezza, o avanti o dopo le orecchie, incorra la pena di trecento scudi; et in caso d'inhabilità, di tre anni di galera, per la prima volta, e per la seconda, oltre la suddetta, maggiore ancora, pecuniaria et corporale, all'arbitrio di Sua Eccellenza.
         Permette però che, per occasione di trovarsi alcuno calvo, o per altra ragionevole causa di segnale o ferita, possano quelli tali, per maggior decoro e sanità loro, portare i capelli tanto lunghi, quanto sia bisogno per coprire simili mancamenti e niente di più; avvertendo bene a non eccedere il dovere e pura necessità, per (non) incorrere nella pena agli altri contraffacienti imposta.
         E parimente comanda a' barbieri, sotto pena di cento scudi o di tre tratti di corda da esser dati loro in pubblico, et maggiore anco corporale, all'arbitrio come sopra, che non lascino a quelli che toseranno, sorte alcuna di dette trezze, zuffi, rizzi, né capelli più lunghi dell'ordinario, così nella fronte come dalle bande, e dopo le orecchie, ma che siano tutti uguali, come sopra, salvo nel caso dei calvi, o altri difettosi, come si è detto. Il ciuffo era dunque quasi una parte dell'armatura, e un distintivo de' bravacci e degli scapestrati; i quali poi da ciò vennero comunemente chiamati ciuffi. Questo termine è rimasto e vive tuttavia, con significazione più mitigata, nel dialetto: e non ci sarà forse nessuno de' nostri lettori milanesi, che non si rammenti d'aver sentito, nella sua fanciullezza, o i parenti, o il maestro, o qualche amico di casa, o qualche persona di servizio, dir di lui: è un ciuffo, è un ciuffetto.
         - In verità, da povero figliuolo, - rispose Renzo, - io non ho mai portato ciuffo in vita mia.
         - Non facciam niente, - rispose il dottore, scotendo il capo, con un sorriso, tra malizioso e impaziente. - Se non avete fede in me, non facciam niente. Chi dice le bugie al dottore, vedete figliuolo, è uno sciocco che dirà la verità al giudice. All'avvocato bisogna raccontar le cose chiare: a noi tocca poi a imbrogliarle. Se volete ch'io v'aiuti, bisogna dirmi tutto, dall'a fino alla zeta, col cuore in mano, come al confessore. Dovete nominarmi la persona da cui avete avuto il mandato: sarà naturalmente persona di riguardo; e, in questo caso, io anderò da lui, a fare un atto di dovere. Non gli dirò, vedete, ch'io sappia da voi, che v'ha mandato lui: fidatevi. Gli dirò che vengo ad implorar la sua protezione, per un povero giovine calunniato. E con lui prenderò i concerti opportuni, per finir l'affare lodevolmente. Capite bene che, salvando sé, salverà anche voi. Se poi la scappata fosse tutta vostra, via, non mi ritiro: ho cavato altri da peggio imbrogli... Purché non abbiate offeso persona di riguardo, intendiamoci, m'impegno a togliervi d'impiccio: con un po' di spesa, intendiamoci. Dovete dirmi chi sia l'offeso, come si dice: e, secondo la condizione, la qualità e l'umore dell'amico, si vedrà se convenga più di tenerlo a segno con le protezioni, o trovar qualche modo d'attaccarlo noi in criminale, e mettergli una pulce nell'orecchio; perché, vedete, a saper ben maneggiare le gride, nessuno è reo, e nessuno è innocente. In quanto al curato, se è persona di giudizio, se ne starà zitto; se fosse una testolina, c'è rimedio anche per quelle. D'ogni intrigo si può uscire; ma ci vuole un uomo: e il vostro caso è serio, vi dico, serio: la grida canta chiaro; e se la cosa si deve decider tra la giustizia e voi, così a quattr'occhi, state fresco. Io vi parlo da amico: le scappate bisogna pagarle: se volete passarvela liscia, danari e sincerità, fidarvi di chi vi vuol bene, ubbidire, far tutto quello che vi sarà suggerito.
         Mentre il dottore mandava fuori tutte queste parole, Renzo lo stava guardando con un'attenzione estatica, come un materialone sta sulla piazza guardando al giocator di bussolotti, che, dopo essersi cacciata in bocca stoppa e stoppa e stoppa, ne cava nastro e nastro e nastro, che non finisce mai. Quand'ebbe però capito bene cosa il dottore volesse dire, e quale equivoco avesse preso, gli troncò il nastro in bocca, dicendo: - oh! signor dottore, come l'ha intesa? l'è proprio tutta al rovescio. Io non ho minacciato nessuno; io non fo di queste cose, io: e domandi pure a tutto il mio comune, che sentirà che non ho mai avuto che fare con la giustizia. La bricconeria l'hanno fatta a me; e vengo da lei per sapere come ho da fare per ottener giustizia; e son ben contento d'aver visto quella grida.
         - Diavolo! - esclamò il dottore, spalancando gli occhi. - Che pasticci mi fate? Tant'è; siete tutti così: possibile che non sappiate dirle chiare le cose?
         - Ma mi scusi; lei non m'ha dato tempo: ora le racconterò la cosa, com'è. Sappia dunque ch'io dovevo sposare oggi, - e qui la voce di Renzo si commosse, - dovevo sposare oggi una giovine, alla quale discorrevo, fin da quest'estate; e oggi, come le dico, era il giorno stabilito col signor curato, e s'era disposto ogni cosa. Ecco che il signor curato comincia a cavar fuori certe scuse... basta, per non tediarla, io l'ho fatto parlar chiaro, com'era giusto; e lui m'ha confessato che gli era stato proibito, pena la vita, di far questo matrimonio. Quel prepotente di don Rodrigo...
         - Eh via! - interruppe subito il dottore, aggrottando le ciglia, aggrinzando il naso rosso, e storcendo la bocca, - eh via! Che mi venite a rompere il capo con queste fandonie? Fate di questi discorsi tra voi altri, che non sapete misurar le parole; e non venite a farli con un galantuomo che sa quanto valgono. Andate, andate; non sapete quel che vi dite: io non m'impiccio con ragazzi; non voglio sentir discorsi di questa sorte, discorsi in aria.
         - Le giuro...
         - Andate, vi dico: che volete ch'io faccia de' vostri giuramenti? Io non c'entro: me ne lavo le mani -. E se le andava stropicciando, come se le lavasse davvero. - Imparate a parlare: non si viene a sorprender così un galantuomo.
         - Ma senta, ma senta, - ripeteva indarno Renzo: il dottore, sempre gridando, lo spingeva con le mani verso l'uscio; e, quando ve l'ebbe cacciato, aprì, chiamò la serva, e le disse: - restituite subito a quest'uomo quello che ha portato: io non voglio niente, non voglio niente.
         Quella donna non aveva mai, in tutto il tempo ch'era stata in quella casa, eseguito un ordine simile: ma era stato proferito con una tale risoluzione, che non esitò a ubbidire. Prese le quattro povere bestie, e le diede a Renzo, con un'occhiata di compassione sprezzante, che pareva volesse dire: bisogna che tu l'abbia fatta bella. Renzo voleva far cerimonie; ma il dottore fu inespugnabile; e il giovine, più attonito e più stizzito che mai, dovette riprendersi le vittime rifiutate, e tornar al paese, a raccontar alle donne il bel costrutto della sua spedizione.
         Le donne, nella sua assenza, dopo essersi tristamente levate il vestito delle feste e messo quello del giorno di lavoro, si misero a consultar di nuovo, Lucia singhiozzando e Agnese sospirando. Quando questa ebbe ben parlato de' grandi effetti che si dovevano sperare dai consigli del dottore, Lucia disse che bisognava veder d'aiutarsi in tutte le maniere; che il padre Cristoforo era uomo non solo da consigliare, ma da metter l'opera sua, quando si trattasse di sollevar poverelli; e che sarebbe una gran bella cosa potergli far sapere ciò ch'era accaduto. - Sicuro, - disse Agnese: e si diedero a cercare insieme la maniera; giacché andar esse al convento, distante di là forse due miglia, non se ne sentivano il coraggio, in quel giorno: e certo nessun uomo di giudizio gliene avrebbe dato il parere. Ma, nel mentre che bilanciavano i partiti, si sentì un picchietto all'uscio, e, nello stesso momento, un sommesso ma distinto - Deo gratias -. Lucia, immaginandosi chi poteva essere, corse ad aprire; e subito, fatto un piccolo inchino famigliare, venne avanti un laico cercatore cappuccino, con la sua bisaccia pendente alla spalla sinistra, e tenendone l'imboccatura attortigliata e stretta nelle due mani sul petto.
         - Oh fra Galdino! - dissero le due donne. WB01343_.gif (1081 byte)
         - Il Signore sia con voi, - disse il frate. - Vengo alla cerca delle noci.
         - Va' a prender le noci per i padri, - disse Agnese. Lucia s'alzò, e s'avviò all'altra stanza, ma, prima d'entrarvi, si trattenne dietro le spalle di fra Galdino, che rimaneva diritto nella medesima positura; e, mettendo il dito alla bocca, diede alla madre un'occhiata che chiedeva il segreto, con tenerezza, con supplicazione, e anche con una certa autorità.
         Il cercatore, sbirciando Agnese così da lontano, disse: - e questo matrimonio? Si doveva pur fare oggi: ho veduto nel paese una certa confusione, come se ci fosse una novità. Cos'è stato?
         - Il signor curato è ammalato, e bisogna differire, - rispose in fretta la donna. Se Lucia non faceva quel segno, la risposta sarebbe probabilmente stata diversa. - E come va la cerca? - soggiunse poi, per mutar discorso.
         - Poco bene, buona donna, poco bene. Le son tutte qui -. E, così dicendo, si levò la bisaccia d'addosso, e la fece saltar tra le due mani. - Son tutte qui; e, per mettere insieme questa bella abbondanza, ho dovuto picchiare a dieci porte.
         - Ma! le annate vanno scarse, fra Galdino; e, quando s'ha a misurar il pane, non si può allargar la mano nel resto.
         - E per far tornare il buon tempo, che rimedio c'è, la mia donna? L'elemosina. Sapete di quel miracolo delle noci, che avvenne, molt'anni sono, in quel nostro convento di Romagna?
         - No, in verità; raccontatemelo un poco.
         - Oh! dovete dunque sapere che, in quel convento, c'era un nostro padre, il quale era un santo, e si chiamava il padre Macario. Un giorno d'inverno, passando per una viottola, in un campo d'un nostro benefattore, uomo dabbene anche lui, il padre Macario vide questo benefattore vicino a un suo gran noce; e quattro contadini, con le zappe in aria, che principiavano a scalzar la pianta, per metterle le radici al sole. «Che fate voi a quella povera pianta?» domandò il padre Macario. «Eh! padre, son anni e anni che la non mi vuol far noci; e io ne faccio legna». «Lasciatela stare, disse il padre: sappiate che, quest'anno, la farà più noci che foglie». Il benefattore, che sapeva chi era colui che aveva detta quella parola, ordinò subito ai lavoratori, che gettasser di nuovo la terra sulle radici; e, chiamato il padre, che continuava la sua strada, «padre Macario, gli disse, la metà della raccolta sarà per il convento». Si sparse la voce della predizione; e tutti correvano a guardare il noce. In fatti, a primavera, fiori a bizzeffe, e, a suo tempo, noci a bizzeffe. Il buon benefattore non ebbe la consolazione di bacchiarle; perché andò, prima della raccolta, a ricevere il premio della sua carità. Ma il miracolo fu tanto più grande, come sentirete. Quel brav'uomo aveva lasciato un figliuolo di stampa ben diversa. Or dunque, alla raccolta, il cercatore andò per riscotere la metà ch'era dovuta al convento; ma colui se ne fece nuovo affatto, ed ebbe la temerità di rispondere che non aveva mai sentito dire che i cappuccini sapessero far noci. Sapete ora cosa avvenne? Un giorno, (sentite questa) lo scapestrato aveva invitato alcuni suoi amici dello stesso pelo, e, gozzovigliando, raccontava la storia del noce, e rideva de' frati. Que' giovinastri ebber voglia d'andar a vedere quello sterminato mucchio di noci; e lui li mena su in granaio. Ma sentite: apre l'uscio, va verso il cantuccio dov'era stato riposto il gran mucchio, e mentre dice: guardate, guarda egli stesso e vede... che cosa? Un bel mucchio di foglie secche di noce. Fu un esempio questo? E il convento, in vece di scapitare, ci guadagnò; perché, dopo un così gran fatto, la cerca delle noci rendeva tanto, tanto, che un benefattore, mosso a compassione del povero cercatore, fece al convento la carità d'un asino, che aiutasse a portar le noci a casa. E si faceva tant'olio, che ogni povero veniva a prenderne, secondo il suo bisogno; perché noi siam come il mare, che riceve acqua da tutte le parti, e la torna a distribuire a tutti i fiumi.
         Qui ricomparve Lucia, col grembiule così carico di noci, che lo reggeva a fatica, tenendone le due cocche in alto, con le braccia tese e allungate. Mentre fra Galdino, levatasi di nuovo la bisaccia, la metteva giù, e ne scioglieva la bocca, per introdurvi l'abbondante elemosina, la madre fece un volto attonito e severo a Lucia, per la sua prodigalità; ma Lucia le diede un'occhiata, che voleva dire: mi giustificherò. Fra Galdino proruppe in elogi, in augùri, in promesse, in ringraziamenti, e, rimessa la bisaccia al posto, s'avviava. Ma Lucia, richiamatolo, disse: - vorrei un servizio da voi; vorrei che diceste al padre Cristoforo, che ho gran premura di parlargli, e che mi faccia la carità di venir da noi poverette, subito subito; perché non possiamo andar noi alla chiesa.
         - Non volete altro? Non passerà un'ora che il padre Cristoforo saprà il vostro desiderio.
         - Mi fido.
         - Non dubitate -. E così detto, se andò, un po' più curvo e più contento, di quel che fosse venuto.
         Al vedere che una povera ragazza mandava a chiamare, con tanta confidenza, il padre Cristoforo, e che il cercatore accettava la commissione, senza maraviglia e senza difficoltà, nessun si pensi che quel Cristoforo fosse un frate di dozzina, una cosa da strapazzo. Era anzi uomo di molta autorità, presso i suoi, e in tutto il contorno; ma tale era la condizione de' cappuccini, che nulla pareva per loro troppo basso, né troppo elevato. Servir gl'infimi, ed esser servito da' potenti, entrar ne' palazzi e ne' tuguri, con lo stesso contegno d'umiltà e di sicurezza, esser talvolta, nella stessa casa, un soggetto di passatempo, e un personaggio senza il quale non si decideva nulla, chieder l'elemosina per tutto, e farla a tutti quelli che la chiedevano al convento, a tutto era avvezzo un cappuccino. Andando per la strada, poteva ugualmente abbattersi in un principe che gli baciasse riverentemente la punta del cordone, o in una brigata di ragazzacci che, fingendo d'esser alle mani tra loro, gl'inzaccherassero la barba di fango. La parola «frate» veniva, in que' tempi, proferita col più gran rispetto, e col più amaro disprezzo: e i cappuccini, forse più d'ogni altr'ordine, eran oggetto de' due opposti sentimenti, e provavano le due opposte fortune; perché, non possedendo nulla, portando un abito più stranamente diverso dal comune, facendo più aperta professione d'umiltà, s'esponevan più da vicino alla venerazione e al vilipendio che queste cose possono attirare da' diversi umori, e dal diverso pensare degli uomini.
         Partito fra Galdino, - tutte quelle noci! - esclamò Agnese: - in quest'anno!
         - Mamma, perdonatemi, - rispose Lucia; - ma, se avessimo fatta un'elemosina come gli altri, fra Galdino avrebbe dovuto girare ancora, Dio sa quanto, prima d'aver la bisaccia piena; Dio sa quando sarebbe tornato al convento; e, con le ciarle che avrebbe fatte e sentite, Dio sa se gli sarebbe rimasto in mente...
         - Hai pensato bene; e poi è tutta carità che porta sempre buon frutto, - disse Agnese, la quale, co' suoi difettucci, era una gran buona donna, e si sarebbe, come si dice, buttata nel fuoco per quell'unica figlia, in cui aveva riposta tutta la sua compiacenza.
         In questa, arrivò Renzo, ed entrando con un volto dispettoso insieme e mortificato, gettò i capponi sur una tavola; e fu questa l'ultima trista vicenda delle povere bestie, per quel giorno.
         - Bel parere che m'avete dato! - disse ad Agnese. - M'avete mandato da un buon galantuomo, da uno che aiuta veramente i poverelli! - E raccontò il suo abboccamento col dottore. La donna, stupefatta di così trista riuscita, voleva mettersi a dimostrare che il parere però era buono, e che Renzo non doveva aver saputo far la cosa come andava fatta; ma Lucia interruppe quella questione, annunziando che sperava d'aver trovato un aiuto migliore. Renzo accolse anche questa speranza, come accade a quelli che sono nella sventura e nell'impiccio. - Ma, se il padre, - disse, - non ci trova un ripiego, lo troverò io, in un modo o nell'altro.
         Le donne consigliaron la pace, la pazienza, la prudenza. - Domani, - disse Lucia, - il padre Cristoforo verrà sicuramente; e vedrete che troverà qualche rimedio, di quelli che noi poveretti non sappiam nemmeno immaginare.
         - Lo spero; - disse Renzo, - ma, in ogni caso, saprò farmi ragione, o farmela fare. A questo mondo c'è giustizia finalmente.
         Co' dolorosi discorsi, e con le andate e venute che si son riferite, quel giorno era passato; e cominciava a imbrunire.
         - Buona notte, - disse tristamente Lucia a Renzo, il quale non sapeva risolversi d'andarsene.
         - Buona notte, - rispose Renzo, ancor più tristamente.
         - Qualche santo ci aiuterà, - replicò Lucia: - usate prudenza, e rassegnatevi.
         La madre aggiunse altri consigli dello stesso genere; e lo sposo se n'andò, col cuore in tempesta, ripetendo sempre quelle strane parole: - a questo mondo c'è giustizia, finalmente! - Tant'è vero che un uomo sopraffatto dal dolore non sa più quel che si dica.
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Da: zagor21/10/2011 09:01:41
Già quasi ci siamo, qualche settimana e arriveranno le convocazioni, speriamo che siano per  i primi giorni di dicembre, questa speranza non è molto remota se pensiamo alla ricorrenza di Santa Barbara il 4 dicembre  nel 150�° anniversario dell'unita d'Italia. Ad ogni buon conto giorno più giorno meno non è  che cambi molto, oramai è fatta, il grosso è passato, come si dice ad "OXFORD ON AVON" abbiamo mangiato l'asino, non ci confonderemo per la coda. Era solo una banale considerazione ma ad onor del vero penso che un pò tutti aspettiamo questa lettera per pensare aventi nel nostro futuro.
Buon pranzo a tutti, sereno pomeriggio di lavoro, riposo, studio o svago.
Saluti
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Da: Mago Pancione21/10/2011 09:02:44
Kenta (Ganchan), studente delle elementari, trova accidentalmente un antico vaso su cui è raffigurato un buffo volto. Lo stupore aumenta per Kenta quando, dopo uno starnuto, dal vaso fuoriesce un buffissimo genio di nome Etcì e molto ghiotto di polpette. Compito del genio è quello di aiutare il piccolo Kenta nella vita di tutti i giorni, grazie a piccole magie che è in grado di fare. Tuttavia, nonostante le buone intenzioni del genio, il più delle volte finisce per creare ancora più disastri di quanti avrebbe dovuto risolverne. All'interno del vaso vivono anche moglie e figlia del panciuto genio, evocabili rispettivamente con uno sbadiglio o un singhiozzo. In particolare la figlia si diverte a rovinare i piani del mago. Ma il vero potere del mago sta in realtà nel sapersi far voler bene, e alla fine di ogni episodio benché le intenzioni del bambino siano sempre quelle di usare la magia come una scorciatoia per ottenere ciò che vuole la morale che se ne trae è che solo con il duro lavoro si possono raggiungere gli obiettivi desiderati e che non si deve desiderare ciò che non si potrebbe avere. Alla fine della serie il Mago Pancione deve ritornare con la sua famiglia nel mondo della magia contenuto nel vaso: i suoi superiori si sono accorti che il genio si è troppo affezionato al ragazzino e la sua famiglia anche. Così nonostante tutti i personaggi del cartone animato facciano di tutto per riuscire a farlo restare, il Mago Pancione è risucchiato nel suo mondo e costretto a dare l'addio ai sui amici.
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Da: C.B.21/10/2011 09:06:48
Carla Bruni ha appena dato alla luce la sua secondogenita - Giulia, la prima figlia avuta con il presidente Sarkozy - e stasera i telespettatori potranno vederla intervistata in tv, anche se in un intervista realizzata lunedì scorso. Un colloquio in cui la "Premier mamàn" parla di maternità ma anche di politica. E alla domanda se auspicasse che il marito si ricandidi nelle presidenziali del 2012, risponde: "Sì, lo auspico senza dubbio, per la Francia".

FOTO Il lieto evento 1 / Famosi già alla nascita 2

VIDEO Storia di una gravidanza 3

"Evento felice ma banale". Nell'intervista la première dame dice: "Avere un bebè è un evento 'molto felice' ma al tempo stesso 'banale'. Certamente non presenterò la mia bambina, non c'è nessuna utilità nel presentare un neonato". Alla domanda se non pensasse che i francesi fossero curiosi di vedere la bimba, Carla - che nel video siede su un divanetto rosso, vestita di scuro, i lunghi capelli sciolti sulle spalle
- ironizza: "Non so se siano i francesi o piuttosto i suoi colleghi giornalisti che vogliono vederla. Secondo me, sono più i giornalisti che i francesi".

Il primo figlio di Carla Bruni, Aurelien, oggi ha dieci anni ed è nato da una sua precedente relazione. Sarkozy, invece, ha altri tre figli, tutti maschi, avuti dai precedenti matrimoni. È la prima volta che in Francia, sotto la Quinta Repubblica, un presidente e sua moglie celebrano il lieto evento di una nascita.

Al momento della nascita, il presidente francese si trovava in Germania, impegnato in colloqui con la Merkel in vista del vertice di domenica. Tornato a Parigi, è andato direttamente alla clinica a trovare Giulia e la neo-mamm
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Da: A.M.21/10/2011 09:07:54
Il sole non era ancor tutto apparso sull'orizzonte, quando il padre Cristoforo uscì dal suo convento di Pescarenico, per salire alla casetta dov'era aspettato. E' Pescarenico una terricciola, sulla riva sinistra dell'Adda, o vogliam dire del lago, poco discosto dal ponte: un gruppetto di case, abitate la più parte da pescatori, e addobbate qua e là di tramagli e di reti tese ad asciugare. Il convento era situato (e la fabbrica ne sussiste tuttavia) al di fuori, e in faccia all'entrata della terra, con di mezzo la strada che da Lecco conduce a Bergamo. Il cielo era tutto sereno : di mano in mano che il sole s'alzava dietro il monte, si vedeva la sua luce, dalle sommità de' monti opposti, scendere, come spiegandosi rapidamente, giù per i pendìi, e nella valle. Un venticello d'autunno, staccando da' rami le foglie appassite del gelso, le portava a cadere, qualche passo distante dall'albero. A destra e a sinistra, nelle vigne, sui tralci ancor tesi, brillavan le foglie rosseggianti a varie tinte; e la terra lavorata di fresco, spiccava bruna e distinta ne' campi di stoppie biancastre e luccicanti dalla guazza. La scena era lieta; ma ogni figura d'uomo che vi apparisse, rattristava lo sguardo e il pensiero. Ogni tanto, s'incontravano mendichi laceri e macilenti, o invecchiati nel mestiere, o spinti allora dalla necessità a tender la mano. Passavano zitti accanto al padre Cristoforo, lo guardavano pietosamente, e, benché non avesser nulla a sperar da lui, giacché un cappuccino non toccava mai moneta, gli facevano un inchino di ringraziamento, per l'elemosina che avevan ricevuta, o che andavano a cercare al convento. Lo spettacolo de' lavoratori sparsi ne' campi, aveva qualcosa d'ancor più doloroso. Alcuni andavan gettando le lor semente, rade, con risparmio, e a malincuore, come chi arrischia cosa che troppo gli preme; altri spingevan la vanga come a stento, e rovesciavano svogliatamente la zolla. La fanciulla scarna, tenendo per la corda al pascolo la vaccherella magra stecchita, guardava innanzi, e si chinava in fretta, a rubarle, per cibo della famiglia, qualche erba, di cui la fame aveva insegnato che anche gli uomini potevan vivere. Questi spettacoli accrescevano, a ogni passo, la mestizia del frate, il quale camminava già col tristo presentimento in cuore, d'andar a sentire qualche sciagura.
         «Ma perché si prendeva tanto pensiero di Lucia? E perché, al primo avviso, s'era mosso con tanta sollecitudine, come a una chiamata del padre provinciale? E chi era questo padre Cristoforo?» Bisogna soddisfare a tutte queste domande.
         Il padre Cristoforo da *** era un uomo più vicino ai sessanta che ai cinquant'anni. Il suo capo raso, salvo la piccola corona di capelli, che vi girava intorno, secondo il rito cappuccinesco, s'alzava di tempo in tempo, con un movimento che lasciava trasparire un non so che d'altero e d'inquieto; e subito s'abbassava, per riflessione d'umiltà. La barba bianca e lunga, che gli copriva le guance e il mento, faceva ancor più risaltare le forme rilevate della parte superiore del volto, alle quali un'astinenza, già da gran pezzo abituale, aveva assai più aggiunto di gravità che tolto d'espressione. Due occhi incavati eran per lo più chinati a terra, ma talvolta sfolgoravano, con vivacità repentina; come due cavalli bizzarri, condotti a mano da un cocchiere, col quale sanno, per esperienza, che non si può vincerla, pure fanno, di tempo in tempo, qualche sgambetto, che scontan subito, con una buona tirata di morso.
         Il padre Cristoforo non era sempre stato così, né sempre era stato Cristoforo: il suo nome di battesimo era Lodovico. Era figliuolo d'un mercante di *** (questi asterischi vengon tutti dalla circospezione del mio anonimo) che, ne' suoi ultim'anni, trovandosi assai fornito di beni, e con quell'unico figliuolo, aveva rinunziato al traffico, e s'era dato a viver da signore.
         Nel suo nuovo ozio, cominciò a entrargli in corpo una gran vergogna di tutto quel tempo che aveva speso a far qualcosa in questo mondo. Predominato da una tal fantasia, studiava tutte le maniere di far dimenticare ch'era stato mercante: avrebbe voluto poterlo dimenticare anche lui. Ma il fondaco, le balle, il libro, il braccio, gli comparivan sempre nella memoria, come l'ombra di Banco a Macbeth, anche tra la pompa delle mense, e il sorriso de' parassiti. E non si potrebbe dire la cura che dovevano aver que' poveretti, per schivare ogni parola che potesse parere allusiva all'antica condizione del convitante. Un giorno, per raccontarne una, un giorno, sul finir della tavola, ne' momenti della più viva e schietta allegria, che non si sarebbe potuto dire chi più godesse, o la brigata di sparecchiare, o il padrone d'aver apparecchiato, andava stuzzicando, con superiorità amichevole, uno di que' commensali, il più onesto mangiatore del mondo. Questo, per corrispondere alla celia, senza la minima ombra di malizia, proprio col candore d'un bambino, rispose: - eh! io fo l'orecchio del mercante -. Egli stesso fu subito colpito dal suono della parola che gli era uscita di bocca: guardò, con faccia incerta, alla faccia del padrone, che s'era rannuvolata: l'uno e l'altro avrebber voluto riprender quella di prima; ma non era possibile. Gli altri convitati pensavano, ognun da sé, al modo di sopire il piccolo scandolo, e di fare una diversione; ma, pensando, tacevano, e, in quel silenzio, lo scandolo era più manifesto. Ognuno scansava d'incontrar gli occhi degli altri; ognuno sentiva che tutti eran occupati del pensiero che tutti volevan dissimulare. La gioia, per quel giorno, se n'andò; e l'imprudente o, per parlar con più giustizia, lo sfortunato, non ricevette più invito. Così il padre di Lodovico passò gli ultimi suoi anni in angustie continue, temendo sempre d'essere schernito, e non riflettendo mai che il vendere non è cosa più ridicola che il comprare, e che quella professione di cui allora si vergognava, l'aveva pure esercitata per tant'anni, in presenza del pubblico, e senza rimorso. Fece educare il figlio nobilmente, secondo la condizione de' tempi, e per quanto gli era concesso dalle leggi e dalle consuetudini; gli diede maestri di lettere e d'esercizi cavallereschi; e morì, lasciandolo ricco e giovinetto.
         Lodovico aveva contratte abitudini signorili; e gli adulatori, tra i quali era cresciuto, l'avevano avvezzato ad esser trattato con molto rispetto. Ma, quando volle mischiarsi coi principali della sua città, trovò un fare ben diverso da quello a cui era accostumato; e vide che, a voler esser della lor compagnia, come avrebbe desiderato, gli conveniva fare una nuova scuola di pazienza e di sommissione, star sempre al di sotto, e ingozzarne una, ogni momento. Una tal maniera di vivere non s'accordava, né con l'educazione, né con la natura di Lodovico. S'allontanò da essi indispettito. Ma poi ne stava lontano con rammarico; perché gli pareva che questi veramente avrebber dovuto essere i suoi compagni; soltanto gli avrebbe voluti più trattabili. Con questo misto d'inclinazione e di rancore, non potendo frequentarli famigliarmente, e volendo pure aver che far con loro in qualche modo, s'era dato a competer con loro di sfoggi e di magnificenza, comprandosi così a contanti inimicizie, invidie e ridicolo. La sua indole, onesta insieme e violenta, l'aveva poi imbarcato per tempo in altre gare più serie. Sentiva un orrore spontaneo e sincero per l'angherie e per i soprusi: orrore reso ancor più vivo in lui dalla qualità delle persone che più ne commettevano alla giornata; ch'erano appunto coloro coi quali aveva più di quella ruggine. Per acquietare, o per esercitare tutte queste passioni in una volta, prendeva volentieri le parti d'un debole sopraffatto, si piccava di farci stare un soverchiatore, s'intrometteva in una briga, se ne tirava addosso un'altra; tanto che, a poco a poco, venne a costituirsi come un protettor degli oppressi, e un vendicatore de' torti. L'impiego era gravoso; e non è da domandare se il povero Lodovico avesse nemici, impegni e pensieri. Oltre la guerra esterna, era poi tribolato continuamente da contrasti interni; perché, a spuntarla in un impegno (senza parlare di quelli in cui restava al di sotto), doveva anche lui adoperar raggiri e violenze, che la sua coscienza non poteva poi approvare. Doveva tenersi intorno un buon numero di bravacci; e, così per la sua sicurezza, come per averne un aiuto più vigoroso, doveva scegliere i più arrischiati, cioè i più ribaldi; e vivere co' birboni, per amor della giustizia. Tanto che, più d'una volta, o scoraggito, dopo una trista riuscita, o inquieto per un pericolo imminente, annoiato del continuo guardarsi, stomacato della sua compagnia, in pensiero dell'avvenire, per le sue sostanze che se n'andavan, di giorno in giorno, in opere buone e in braverie, più d'una volta gli era saltata la fantasia di farsi frate; che, a que' tempi, era il ripiego più comune, per uscir d'impicci. Ma questa, che sarebbe forse stata una fantasia per tutta la sua vita, divenne una risoluzione, a causa d'un accidente, il più serio che gli fosse ancor capitato.
         Andava un giorno per una strada della sua città, seguito da due bravi, e accompagnato da un tal Cristoforo, altre volte giovine di bottega e, dopo chiusa questa, diventato maestro di casa. Era un uomo di circa cinquant'anni, affezionato, dalla gioventù, a Lodovico, che aveva veduto nascere, e che, tra salario e regali, gli dava non solo da vivere, ma di che mantenere e tirar su una numerosa famiglia. Vide Lodovico spuntar da lontano un signor tale , arrogante e soverchiatore di professione, col quale non aveva mai parlato in vita sua, ma che gli era cordiale nemico, e al quale rendeva, pur di cuore, il contraccambio: giacché è uno de' vantaggi di questo mondo, quello di poter odiare ed esser odiati, senza conoscersi. Costui, seguito da quattro bravi, s'avanzava diritto, con passo superbo, con la testa alta, con la bocca composta all'alterigia e allo sprezzo. Tutt'e due camminavan rasente al muro; ma Lodovico (notate bene) lo strisciava col lato destro; e ciò, secondo una consuetudine, gli dava il diritto (dove mai si va a ficcare il diritto!) di non istaccarsi dal detto muro, per dar passo a chi si fosse; cosa della quale allora si faceva gran caso. L'altro pretendeva, all'opposto, che quel diritto competesse a lui, come a nobile, e che a Lodovico toccasse d'andar nel mezzo; e ciò in forza d'un'altra consuetudine. Perocché, in questo, come accade in molti altri affari, erano in vigore due consuetudini contrarie, senza che fosse deciso qual delle due fosse la buona; il che dava opportunità di fare una guerra, ogni volta che una testa dura s'abbattesse in un'altra della stessa tempra. Que' due si venivano incontro, ristretti alla muraglia, come due figure di basso rilievo ambulanti. Quando si trovarono a viso a viso, il signor tale, squadrando Lodovico, a capo alto, col cipiglio imperioso, gli disse, in un tono corrispondente di voce: - fate luogo.
         - Fate luogo voi, - rispose Lodovico. - La diritta è mia.
         - Co' vostri pari, è sempre mia.
         - Sì, se l'arroganza de' vostri pari fosse legge per i pari miei. I bravi dell'uno e dell'altro eran rimasti fermi, ciascuno dietro il suo padrone, guardandosi in cagnesco, con le mani alle daghe, preparati alla battaglia. La gente che arrivava di qua e di là, si teneva in distanza, a osservare il fatto; e la presenza di quegli spettatori animava sempre più il puntiglio de' contendenti.
         - Nel mezzo, vile meccanico; o ch'io t'insegno una volta come si tratta co' gentiluomini.
         - Voi mentite ch'io sia vile.
         - Tu menti ch'io abbia mentito -. Questa risposta era di prammatica. - E, se tu fossi cavaliere, come son io, - aggiunse quel signore, - ti vorrei far vedere, con la spada e con la cappa, che il mentitore sei tu.
         - E un buon pretesto per dispensarvi di sostener co' fatti l'insolenza delle vostre parole.
         - Gettate nel fango questo ribaldo, - disse il gentiluomo, voltandosi a' suoi.
         - Vediamo! - disse Lodovico, dando subitamente un passo indietro, e mettendo mano alla spada.
         - Temerario! - gridò l'altro, sfoderando la sua: - io spezzerò questa, quando sarà macchiata del tuo vil sangue.
         Così s'avventarono l'uno all'altro; i servitori delle due parti si slanciarono alla difesa de' loro padroni. Il combattimento era disuguale, e per il numero, e anche perché Lodovico mirava piùttosto a scansare i colpi, e a disarmare il nemico, che ad ucciderlo; ma questo voleva la morte di lui, a ogni costo. Lodovico aveva già ricevuta al braccio sinistro una pugnalata d'un bravo, e una sgraffiatura leggiera in una guancia, e il nemico principale gli piombava addosso per finirlo; quando Cristoforo, vedendo il suo padrone nell'estremo pericolo, andò col pugnale addosso al signore. Questo, rivolta tutta la sua ira contro di lui, lo passò con la spada. A quella vista, Lodovico, come fuor di sé, cacciò la sua nel ventre del feritore, il quale cadde moribondo, quasi a un punto col povero Cristoforo. I bravi del gentiluomo, visto ch'era finita, si diedero alla fuga, malconci: quelli di Lodovico, tartassati e sfregiati anche loro, non essendovi più a chi dare, e non volendo trovarsi impicciati nella gente, che già accorreva, scantonarono dall'altra parte: e Lodovico si trovò solo, con que' due funesti compagni ai piedi, in mezzo a una folla.
         - Com'è andata? - E' uno. - Son due. - Gli ha fatto un occhiello nel ventre. - Chi è stato ammazzato? - Quel prepotente. - Oh santa Maria, che sconquasso! - Chi cerca trova. - Una le paga tutte. - Ha finito anche lui. - Che colpo! - Vuol essere una faccenda seria. - E quell'altro disgraziato! - Misericordia! che spettacolo! - Salvatelo, salvatelo. - Sta fresco anche lui. - Vedete com'è concio! butta sangue da tutte le parti. - Scappi, scappi. Non si lasci prendere.
         Queste parole, che più di tutte si facevan sentire nel frastono confuso di quella folla, esprimevano il voto comune; e, col consiglio, venne anche l'aiuto. Il fatto era accaduto vicino a una chiesa di cappuccini, asilo, come ognun sa, impenetrabile allora a' birri, e a tutto quel complesso di cose e di persone, che si chiamava la giustizia. L'uccisore ferito fu quivi condotto o portato dalla folla, quasi fuor di sentimento; e i frati lo ricevettero dalle mani del popolo, che glielo raccomandava, dicendo: - è un uomo dabbene che ha freddato un birbone superbo: l'ha fatto per sua difesa: c'è stato tirato per i capelli.
         Lodovico non aveva mai , prima d'allora, sparso sangue; e, benché l'omicidio fosse, a que' tempi, cosa tanto comune, che gli orecchi d'ognuno erano avvezzi a sentirlo raccontare, e gli occhi a vederlo, pure l'impressione ch'egli ricevette dal veder l'uomo morto per lui, e l'uomo morto da lui, fu nuova e indicibile; fu una rivelazione di sentimenti ancora sconosciuti. Il cadere del suo nemico, l'alterazione di quel volto, che passava, in un momento, dalla minaccia e dal furore, all'abbattimento e alla quiete solenne della morte, fu una vista che cambiò, in un punto, l'animo dell'uccisore. Strascinato al convento, non sapeva quasi dove si fosse, né cosa si facesse; e, quando fu tornato in sé, si trovò in un letto dell'infermeria, nelle mani del frate chirurgo (i cappuccini ne avevano ordinariamente uno in ogni convento), che accomodava faldelle e fasce sulle due ferite ch'egli aveva ricevute nello scontro. Un padre, il cui impiego particolare era d'assistere i moribondi, e che aveva spesso avuto a render questo servizio sulla strada, fu chiamato subito al luogo del combattimento. Tornato, pochi minuti dopo, entrò nell'infermeria, e, avvicinatosi al letto dove Lodovico giaceva, - consolatevi - gli disse: - almeno è morto bene, e m'ha incaricato di chiedere il vostro perdono, e di portarvi il suo -. Questa parola fece rinvenire affatto il povero Lodovico, e gli risvegliò più vivamente e più distintamente i sentimenti ch'eran confusi e affollati nel suo animo: dolore dell'amico, sgomento e rimorso del colpo che gli era uscito di mano, e, nello stesso tempo, un'angosciosa compassione dell'uomo che aveva ucciso. - E l'altro? - domandò ansiosamente al frate.
         - L'altro era spirato, quand'io arrivai. Frattanto, gli accessi e i contorni del convento formicolavan di popolo curioso: ma, giunta la sbirraglia, fece smaltir la folla, e si postò a una certa distanza dalla porta, in modo però che nessuno potesse uscirne inosservato. Un fratello del morto, due suoi cugini e un vecchio zio, vennero pure, armati da capo a piedi, con grande accompagnamento di bravi; e si misero a far la ronda intorno, guardando, con aria e con atti di dispetto minaccioso, que' curiosi, che non osavan dire: gli sta bene; ma l'avevano scritto in viso.
         Appena Lodovico ebbe potuto raccogliere i suoi pensieri, chiamato un frate confessore, lo pregò che cercasse della vedova di Cristoforo, le chiedesse in suo nome perdono d'essere stato lui la cagione, quantunque ben certo involontaria, di quella desolazione, e, nello stesso tempo, l'assicurasse ch'egli prendeva la famiglia sopra di sé. Riflettendo quindi a' casi suoi, sentì rinascere più che mai vivo e serio quel pensiero di farsi frate, che altre volte gli era passato per la mente: gli parve che Dio medesimo l'avesse messo sulla strada, e datogli un segno del suo volere, facendolo capitare in un convento, in quella congiuntura; e il partito fu preso. Fece chiamare il guardiano, e gli manifestò il suo desiderio. N'ebbe in risposta, che bisognava guardarsi dalle risoluzioni precipitate; ma che, se persisteva, non sarebbe rifiutato. Allora, fatto venire un notaro, dettò una donazione di tutto ciò che gli rimaneva (ch'era tuttavia un bel patrimonio) alla famiglia di Cristoforo: una somma alla vedova, come se le costituisse una contraddote, e il resto a otto figliuoli che Cristoforo aveva lasciati.
         La risoluzione di Lodovico veniva molto a proposito per i suoi ospiti, i quali, per cagion sua, erano in un bell'intrigo. Rimandarlo dal convento, ed esporlo così alla giustizia, cioè alla vendetta de' suoi nemici, non era partito da metter neppure in consulta. Sarebbe stato lo stesso che rinunziare a' propri privilegi, screditare il convento presso il popolo, attirarsi il biasimo di tutti i cappuccini dell'universo, per aver lasciato violare il diritto di tutti, concitarsi contro tutte l'autorità ecclesiastiche, le quali si consideravan come tutrici di questo diritto. Dall'altra parte, la famiglia dell'ucciso, potente assai, e per sé, e per le sue aderenze, s'era messa al punto di voler vendetta; e dichiarava suo nemico chiunque s'attentasse di mettervi ostacolo. La storia non dice che a loro dolesse molto dell'ucciso, e nemmeno che una lagrima fosse stata sparsa per lui, in tutto il parentado: dice soltanto ch'eran tutti smaniosi d'aver nell'unghie l'uccisore, o vivo o morto. Ora questo, vestendo l'abito di cappuccino, accomodava ogni cosa. Faceva, in certa maniera, un'emenda, s'imponeva una penitenza, si chiamava implicitamente in colpa, si ritirava da ogni gara; era in somma un nemico che depon l'armi. I parenti del morto potevan poi anche, se loro piacesse, credere e vantarsi che s'era fatto frate per disperazione, e per terrore del loro sdegno. E, ad ogni modo, ridurre un uomo a spropriarsi del suo, a tosarsi la testa, a camminare a piedi nudi, a dormir sur un saccone, a viver d'elemosina, poteva parere una punizione competente, anche all'offeso il più borioso.
         Il padre guardiano si presentò, con un'umiltà disinvolta, al fratello del morto, e, dopo mille proteste di rispetto per l'illustrissima casa, e di desiderio di compiacere ad essa in tutto ciò che fosse fattibile, parlò del pentimento di Lodovico, e della sua risoluzione, facendo garbatamente sentire che la casa poteva esserne contenta, e insinuando poi soavemente, e con maniera ancor più destra, che, piacesse o non piacesse, la cosa doveva essere. Il fratello diede in ismanie, che il cappuccino lasciò svaporare, dicendo di tempo in tempo: - è un troppo giusto dolore -. Fece intendere che, in ogni caso, la sua famiglia avrebbe saputo prendersi una soddisfazione: e il cappuccino, qualunque cosa ne pensasse, non disse di no. Finalmente richiese, impose come una condizione, che l'uccisor di suo fratello partirebbe subito da quella città. Il guardiano, che aveva già deliberato che questo fosse fatto, disse che si farebbe, lasciando che l'altro credesse, se gli piaceva, esser questo un atto d'ubbidienza: e tutto fu concluso. Contenta la famiglia, che ne usciva con onore; contenti i frati, che salvavano un uomo e i loro privilegi, senza farsi alcun nemico; contenti i dilettanti di cavalleria, che vedevano un affare terminarsi lodevolmente; contento il popolo, che vedeva fuor d'impiccio un uomo ben voluto, e che, nello stesso tempo, ammirava una conversione; contento finalmente, e più di tutti, in mezzo al dolore, il nostro Lodovico, il quale cominciava una vita d'espiazione e di servizio, che potesse, se non riparare, pagare almeno il mal fatto, e rintuzzare il pungolo intollerabile del rimorso. Il sospetto che la sua risoluzione fosse attribuita alla paura, l'afflisse un momento; ma si consolò subito, col pensiero che anche quell'ingiusto giudizio sarebbe un gastigo per lui, e un mezzo d'espiazione. Così, a trent'anni, si ravvolse nel sacco; e, dovendo, secondo l'uso, lasciare il suo nome, e prenderne un altro, ne scelse uno che gli rammentasse, ogni momento, ciò che aveva da espiare: e si chiamò fra Cristoforo.
         Appena compita la cerimonia della vestizione, il guardiano gl'intimò che sarebbe andato a fare il suo noviziato a ***, sessanta miglia lontano, e che partirebbe all'indomani. Il novizio s'inchinò profondamente, e chiese una grazia. - Permettetemi, padre, - disse, - che, prima di partir da questa città, dove ho sparso il sangue d'un uomo, dove lascio una famiglia crudelmente offesa, io la ristori almeno dell'affronto, ch'io mostri almeno il mio rammarico di non poter risarcire il danno, col chiedere scusa al fratello dell'ucciso, e gli levi, se Dio benedice la mia intenzione, il rancore dall'animo -. Al guardiano parve che un tal passo, oltre all'esser buono in sé, servirebbe a riconciliar sempre più la famiglia col convento; e andò diviato da quel signor fratello, ad esporgli la domanda di fra Cristoforo. A proposta così inaspettata, colui sentì, insieme con la maraviglia, un ribollimento di sdegno, non però senza qualche compiacenza. Dopo aver pensato un momento, - venga domani, - disse; e assegnò l'ora. Il guardiano tornò, a portare al novizio il consenso desiderato.
         Il gentiluomo pensò subito che, quanto più quella soddisfazione fosse solenne e clamorosa, tanto più accrescerebbe il suo credito presso tutta la parentela, e presso il pubblico; e sarebbe (per dirla con un'eleganza moderna) una bella pagina nella storia della famiglia. Fece avvertire in fretta tutti i parenti che, all'indomani, a mezzogiorno, restassero serviti (così si diceva allora) di venir da lui, a ricevere una soddisfazione comune. A mezzogiorno, il palazzo brulicava di signori d'ogni età e d'ogni sesso: era un girare, un rimescolarsi di gran cappe, d'alte penne, di durlindane pendenti, un moversi librato di gorgiere inamidate e crespe, uno strascico intralciato di rabescate zimarre. Le anticamere, il cortile e la strada formicolavan di servitori, di paggi, di bravi e di curiosi. Fra Cristoforo vide quell'apparecchio, ne indovinò il motivo, e provò un leggier turbamento; ma, dopo un istante, disse tra sé: «sta bene: l'ho ucciso in pubblico, alla presenza di tanti suoi nemici: quello fu scandalo, questa è riparazione». Così, con gli occhi bassi, col padre compagno al fianco, passò la porta di quella casa, attraversa il cortile, tra una folla che lo squadrava con una curiosità poco cerimoniosa; salì le scale, e, di mezzo all'altra folla signorile, che fece ala al suo passaggio, seguito da cento sguardi, giunse alla presenza del padron di casa; il quale, circondato da' parenti più prossimi, stava ritto nel mezzo della sala, con lo sguardo a terra, e il mento in aria, impugnando, con la mano sinistra, il pomo della spada, e stringendo con la destra il bavero della cappa sul petto.
         C'è talvolta, nel volto e nel contegno d'un uomo, un'espressione così immediata, si direbbe quasi un'effusione dell'animo interno, che, in una folla di spettatori, il giudizio sopra quell'animo sarà un solo. Il volto e il contegno di fra Cristoforo disser chiaro agli astanti, che non s'era fatto frate, né veniva a quell'umiliazione per timore umano: e questo cominciò a concigliarglieli tutti. Quando vide l'offeso, affrettò il passo, gli si pose inginocchioni ai piedi, incrociò le mani sul petto, e, chinando la testa rasa, disse queste parole: - io sono l'omicida di suo fratello. Sa Iddio se vorrei restituirglielo a costo del mio sangue; ma, non potendo altro che farle inefficaci e tarde scuse, la supplico d'accettarle per l'amor di Dio -. Tutti gli occhi erano immobili sul novizio, e sul personaggio a cui egli parlava; tutti gli orecchi eran tesi. Quando fra Cristoforo tacque, s'alzò, per tutta la sala, un mormorìo di pietà e di rispetto. Il gentiluomo, che stava in atto di degnazione forzata, e d'ira compressa, fu turbato da quelle parole; e, chinandosi verso l'inginocchiato, - alzatevi, - disse, con voce alterata: - l'offesa... il fatto veramente... ma l'abito che portate... non solo questo, ma anche per voi... S'alzi, padre... Mio fratello... non lo posso negare... era un cavaliere... era un uomo... un po' impetuoso... un po' vivo. Ma tutto accade per disposizion di Dio. Non se ne parli più... Ma, padre, lei non deve stare in codesta positura -. E, presolo per le braccia, lo sollevò. Fra Cristoforo, in piedi, ma col capo chino, rispose: - io posso dunque sperare che lei m'abbia concesso il suo perdono! E se l'ottengo da lei, da chi non devo sperarlo? Oh! s'io potessi sentire dalla sua bocca questa parola, perdono!
         - Perdono? - disse il gentiluomo. - Lei non ne ha più bisogno. Ma pure, poiché lo desidera, certo, certo, io le perdono di cuore, e tutti...
         - Tutti! tutti! - gridarono, a una voce, gli astanti. Il volto del frate s'aprì a una gioia riconoscente, sotto la quale traspariva però ancora un'umile e profonda compunzione del male a cui la remissione degli uomini non poteva riparare. Il gentiluomo, vinto da quell'aspetto, e trasportato dalla commozione generale, gli gettò le braccia al collo, e gli diede e ne ricevette il bacio di pace. Un - bravo! bene! - scoppiò da tutte le parti della sala; tutti si mossero, e si strinsero intorno al frate. Intanto vennero servitori, con gran copia di rinfreschi. Il gentiluomo si raccostò al nostro Cristoforo, il quale faceva segno di volersi licenziare, e gli disse: - padre, gradisca qualche cosa; mi dia questa prova d'amicizia -. E si mise per servirlo prima d'ogni altro; ma egli, ritirandosi, con una certa resistenza cordiale, - queste cose, - disse, - non fanno più per me; ma non sarà mai ch'io rifiuti i suoi doni. Io sto per mettermi in viaggio: si degni di farmi portare un pane, perché io possa dire d'aver goduto la sua carità, d'aver mangiato il suo pane, e avuto un segno del suo perdono -. Il gentiluomo, commosso, ordinò che così si facesse; e venne subito un cameriere, in gran gala, portando un pane sur un piatto d'argento, e lo presentò al padre; il quale, presolo e ringraziato, lo mise nella sporta. Chiese quindi licenza; e, abbracciato di nuovo il padron di casa, e tutti quelli che, trovandosi più vicini a lui, poterono impadronirsene un momento, si liberò da essi a fatica; ebbe a combatter nell'anticamere, per isbrigarsi da' servitori, e anche da' bravi, che gli baciavano il lembo dell'abito, il cordone, il cappuccio; e si trovò nella strada, portato come in trionfo, e accompagnato da una folla di popolo, fino a una porta della città; d'onde uscì, cominciando il suo pedestre viaggio, verso il luogo del suo noviziato.
         Il fratello dell'ucciso, e il parentado, che s'erano aspettati d'assaporare in quel giorno la trista gioia dell'orgoglio, si trovarono in vece ripieni della gioia serena del perdono e della benevolenza. La compagnia Si trattenne ancor qualche tempo, con una bonarietà e con una cordialità insolita, in ragionamenti ai quali nessuno era preparato, andando là. In vece di soddisfazioni prese, di soprusi vendicati, d'impegni spuntati, le lodi del novizio, la riconciliazione, la mansuetudine furono i temi della conversazione. E taluno, che, per la cinquantesima volta, avrebbe raccontato come il conte Muzio suo padre aveva saputo, in quella famosa congiuntura, far stare a dovere il marchese Stanislao, ch'era quel rodomonte che ognun sa, parlò in vece delle penitenze e della pazienza mirabile d'un fra Simone, morto molt'anni prima. Partita la compagnia, il padrone, ancor tutto commosso, riandava tra sé, con maraviglia, ciò che aveva in teso, ciò ch'egli medesimo aveva detto; e borbottava tra i denti: - diavolo d'un frate! - (bisogna bene che noi trascriviamo le sue precise parole) - diavolo d'un frate! se rimaneva lì in ginocchio, ancora per qualche momento, quasi quasi gli chiedevo scusa io, che m'abbia ammazzato il fratello -. La nostra storia nota espressamente che, da quel giorno in poi, quel signore fu un po' men precipitoso, e un po' più alla mano.
         Il padre Cristoforo camminava, con una consolazione che non aveva mai più provata, dopo quel giorno terribile, ad espiare il quale tutta la sua vita doveva esser consacrata. Il silenzio ch'era imposto a' novizi, l'osservava, senza avvedersene, assorto com'era, nel pensiero delle fatiche, delle privazioni e dell'umiliazioni che avrebbe sofferte, per iscontare il suo fallo. Fermandosi, all'ora della refezione, presso un benefattore, mangiò, con una specie di voluttà, del pane del perdono: ma ne serbò un pezzo, e lo ripose nella sporta, per tenerlo, come un ricordo perpetuo.
         Non è nostro disegno di far la storia della sua vita claustrale: diremo soltanto che, adempiendo, sempre con gran voglia, e con gran cura, gli ufizi che gli venivano ordinariamente assegnati, di predicare e d'assistere i moribondi, non lasciava mai sfuggire un'occasione d'esercitarne due altri, che s'era imposti da sé: accomodar differenze, e proteggere oppressi. In questo genio entrava, per qualche parte, senza ch'egli se n'avvedesse, quella sua vecchia abitudine, e un resticciolo di spiriti guerreschi, che l'umiliazioni e le macerazioni non avevan potuto spegner del tutto. Il suo linguaggio era abitualmente umile e posato; ma, quando si trattasse di giustizia o di verità combattuta, l'uomo s'animava, a un tratto, dell'impeto antico, che, secondato e modificato da un'enfasi solenne, venutagli dall'uso del predicare, dava a quel linguaggio un carattere singolare. Tutto il suo contegno, come l'aspetto, annunziava una lunga guerra, tra un'indole focosa, risentita, e una volontà opposta, abitualmente vittoriosa, sempre all'erta, e diretta da motivi e da ispirazioni superiori. Un suo confratello ed amico, che lo conosceva bene, l'aveva una volta paragonato a quelle parole troppo espressive nella loro forma naturale, che alcuni, anche ben educati, pronunziano, quando la passione trabocca, smozzicate, con qualche lettera mutata; parole che, in quel travisamento, fanno però ricordare della loro energia primitiva.
         Se una poverella sconosciuta, nel tristo caso di Lucia, avesse chiesto l'aiuto del padre Cristoforo, egli sarebbe corso immediatamente. Trattandosi poi di Lucia, accorse con tanta più sollecitudine, in quanto conosceva e ammirava l'innocenza di lei, era già in pensiero per i suoi pericoli, e sentiva un'indegnazione santa, per la turpe persecuzione della quale era divenuta l'oggetto. Oltre di ciò, avendola consigliata, per il meno male, di non palesar nulla, e di starsene quieta, temeva ora che il consiglio potesse aver prodotto qualche tristo effetto; e alla sollecitudine di carità, ch'era in lui come ingenita, s'aggiungeva, in questo caso, quell'angustia scrupolosa che spesso tormenta i buoni.
         Ma, intanto che noi siamo stati a raccontare i fatti del padre Cristoforo, è arrivato, s'è affacciato all'uscio; e le donne, lasciando il manico dell'aspo che facevan girare e stridere, si sono alzate, dicendo, a una voce: - oh padre Cristoforo! sia benedetto!
Rispondi

Da: 21/10/2011 11:47:29
il venerdì mattina non lo possono dare perchè devono comunque fare 'attività' cinque giorni la settimana. Però il lunedì mattina sarebbe interessante, certo sapendolo anticipatamente, altrimenti gli si perdono aerei su aerei....
Rispondi

Da: X.....21/10/2011 17:27:12
Io appoggio per il lunedì mattina, meno ci sto qui e meglio e' x tutti, soprattutto le persone importanti x me che sono lontane.
Manca proprio l'organizzazione ma e'possibile che non riescano mai ad accontentarci....
Che pizza questo corso non lo sopporto più
Rispondi

Da: Studiamo un pò di geografia: Nuova Guinea21/10/2011 20:24:24
La Nuova Guinea (dall'inglese New Guinea), è la seconda isola per estensione al mondo (785.000 km²), dopo la Groenlandia. Si trova nell'Oceano Pacifico, e fa parte dell'Oceania vicina, dal momento che è prossima all'Asia sud-orientale.

Politicamente l'isola della Nuova Guinea è divisa tra lo stato indipendente nel Commonwealth inglese di Papua Nuova Guinea (classificato come parte dell'Oceania) e quello asiatico-oceaniano dell'Indonesia (regione dell'Irian Jaya).
Indice
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    1 Geografia
    2 Fauna
    3 Flora
    4 Storia
    5 Etnologia
    6 Città
        6.1 Nuova Guinea Occidentale (Indonesia)
        6.2 Papua Nuova Guinea
    7 Mari
    8 Fiumi
    9 Laghi
    10 Catene montuose
    11 Montagne
    12 Voci correlate
    13 Altri progetti

Geografia [modifica]

L'isola è situata a nord dell'Australia da cui è separata dal Mare degli Arafura, il Mar dei Coralli e lo stretto di Torres. A nord è bagnata dall'Oceano Pacifico e ad est dal Mare di Bismarck e dal Mare delle Salomone. Il clima è di stampo equatoriale o più spesso subequatoriale in tutto il territorio
Fauna [modifica]

La fauna della Nuova Guinea comprende un grande numero di specie di mammiferi, rettili, uccelli, pesci, anfibi e animali invertebrati. Anche se occupa solo lo 0.5% delle terre emerse contiene un'alta percentuale della biodiversità del pianeta. Circa 4.642 specie di vertebrati sono presenti sull'isola o nelle acque che la circondano, costituendo circa l'8% delle specie nel mondo. Uno degli uccelli più presenti nello stato è l'Ambliornite. Le specie più note sono il casuario e gli uccelli del paradiso. I mammiferi dell'isola appartengono agli ordini dei marsupiali e dei monotremi.

Il numero totale di specie di invertebrati non è certo, ma si contano 735 specie di farfalle che rappresentano il 4.2% del totale mondiale (17.500 specie).
Flora [modifica]

É caratterizzata da una flora molto varia, grazie alla minima latitudine Sud la vegetazione è di tipo tropicale e molte zone del paese vedono la presenza di foreste pluviali di stampo equatoriale.
Storia [modifica]

Gli storici ritengono che 50.000 anni fa la Papua Nuova Guinea fosse abitata da popolazioni asiatiche. Il primo contatto con l'Europa avvenne probabilmente tra il 1526 e il 1527 quando l'esploratore portoghese Jorge de Meneses battezzò questo luogo Ilhas dos Papuas ('isole dei capelli crespi'). Per vari secoli quest'isola così grande e inquietante non venne presa in considerazione dalle potenze coloniali, fatta eccezione per l'Olanda: nel 1824 gli Olandesi, infatti, ansiosi di consolidare il proprio Impero delle Indie Orientali, formalizzarono le loro richieste di sovranità sulla parte occidentale dell'isola, seguiti dalla Prussia che nel 1884 si impossessò della zona nordorientale, chiamata Kaiser Wilhelms Land, cioè Terra dell'Imperatore Guglielmo. Il quadro si completò alcuni giorni dopo, quando anche la Gran Bretagna impose un protettorato nella regione sudorientale, annettendola poi quattro anni più tardi.

Nel 1906 la Nuova Guinea Britannica, diventata nel frattempo 'Papua', venne ceduta all'Australia, che aveva da poco ottenuto l'indipendenza. Allo scoppio della prima guerra mondiale gli Australiani si assicurarono prontamente il quartier generale tedesco di Rabaul e in seguito si impossessarono anche della Nuova Guinea Tedesca o Kaiser Wilhelms Land.

Nel 1920 la Società delle Nazioni affidò ufficialmente in mandato all'Australia il territorio già appartenuto alla Germania. Durante la seconda guerra mondiale le isole settentrionali e gran parte della costa del nord caddero sotto il controllo dei Giapponesi, che proseguirono la loro avanzata verso sud, fino a quando vennero bloccati dalle forze alleate. Nel 1945 gran parte del territorio sottratto venne riconquistato, ma i Giapponesi mantennero saldamente le loro posizioni in Nuova Irlanda e in particolare a Rabaul, in Nuova Britannia, dove scavarono 500 km di gallerie; queste ultime roccaforti si arresero solo alla fine della guerra. Dopo il conflitto la parte sudorientale della Nuova Guinea fu restituita all'Australia e diventò il Territorio di Papua e Nuova Guinea, mentre la parte nordorientale fu sempre affidata all'Australia, ma come amministrazione fiduciaria dell'ONU.

Quando nel 1949 l'Indonesia ottenne l'indipendenza dalla Olanda, la metà occidentale dell'isola rimase colonia olandese in vista della costituzione di uno stato indipendente di Nuova Guinea Occidentale. Nel 1962 l'Olanda concesse l'indipendenza, ma a causa della minaccia di invasione da parte dell'Indonesia, il territorio fu posto sotto amministrazione diretta dell'ONU. L'anno successivo si riunì all'Indonesia, di cui forma oggi la provincia di Irian Jaya.

La metà orientale ottenne l'autogoverno nel 1973 e la piena indipendenza nel 1975, con il nome di Papua Nuova Guinea.
Etnologia [modifica]
Uomo della tribu' Yali nella valle di Papua.

In Papua Nuova Guinea esistono centinaia di gruppi etnici indigeni: il più numeroso è rappresentato dai papuani, i cui antenati giunsero in Nuova Guinea decine di migliaia di anni fa. La restante parte della popolazione è composta da austronesiani, i cui antenati giunsero nella regione meno di 4.000 anni fa. Vi sono, infine, consistenti minoranze di cinesi, europei, australiani, filippini, indiani e cingalesi. La popolazione è prevalentemente rurale e giovane: l' 84% degli abitanti abita nelle campagne e il 40% ha meno di quindici anni.
Città [modifica]
In verde la Nuova Guinea Occidentale amministrata dall'Indonesia (regioni di Papua e Papua Occidentale), in giallo lo stato indipendente di Papua Nuova Guinea
Nuova Guinea Occidentale (Indonesia) [modifica]

    Agats
    Babo
    Bade
    Barma
    Bawe
    Demta
    Enarotali
    Fakfak
    Genyem
    Inanwantan
    Jayapura
    Kaimana
    Kamena
    Kansyat
    Kepi
    Klamono
    Kokas
    Kokonau
    Lobo
    Manokwari
    Mapi
    Merauke
    Muting
    Nabire
    Okaba
    Ransiki
    Sarmi
    Sorong
    Wanapiri
    Waren
    Wasior

Papua Nuova Guinea [modifica]

    Abau
    Aitape
    Alotau
    Ambunti
    Angoram
    Balimo
    Bogia
    Bulolo
    Dumpu
    Goroka
    Kainantu
    Kerema
    Kikori
    Kiunga
    Kupiano
    Lae
    Laiagam
    Lake Murray
    Lumi
    Madang
    Maprik
    Mendi
    Morehead
    Morobe
    Mount Hagen
    Nomad
    Popondetta
    Port Moresby
    Saidor
    Sissano
    Sogeri
    Tapini
    Telefomin
    Tufi
    Vanimo
    Wewak

Mari [modifica]

La Nuova Guinea è bagnata dai seguenti mari:

    Mar dei Coralli
    Mare delle Salomone
    Mar di Ceram
    Mar di Halmahera
    Mare degli Arafura
    Mare di Bismarck

Fiumi [modifica]

Fiumi della Nuova Guinea:

    Digul
    Fly
    Kikori
    Memberamo
    Ok Tedi
    Palau
    Purari
    Ramu
    Sepik
    Strickland
    Tariku
    Taritatu

Laghi [modifica]

Laghi della Nuova Guinea:

    Murray
    Kutubu

Catene montuose [modifica]

    Monti Bismarck
    Monti Owen Stanley
    Monti Maoke
    Monti Sudirman
    Monti Jayawijaya
    Cordigliera centrale

Montagne [modifica]

Montagne della Nuova Guinea:

    Bangeta (4.121 m)
    Bosavi (2.895 m)
    Capella (3.993 m)
    Giluwe (4.368 m)
    Gumung Kwoka (3.000 m)
    Gumung Umsini (2.970 m)
    Puncak Jaya (5.030 m)
    Puncak Mandala (4.700 m)
    Puncak Trikera (4.750 m)
    Suckling (3.676 m)
    Victoria (4.036 m)
Rispondi

Da: Studiamo un pò di Scienze: I MItocondri21/10/2011 20:25:55
Un mitocondrio è un organello cellulare di forma generalmente allungata (reniforme o a forma di fagiolo), presente in tutti gli eucarioti (con alcune eccezioni)[senza fonte]. I mitocondri sono organuli presenti nel citoplasma di tutte le cellule animali a metabolismo aerobico. Mancano solo nelle cellule procariotiche, cioè i batteri, dove le funzioni respiratorie vengono espletate da proteine enzimatiche contenute nella membrana cellulare e nelle sue invaginazioni, dette mesosomi. I mitocondri sono gli organelli addetti alla respirazione cellulare, costituiti da sacchette contenenti enzimi respiratori. Sono costituiti da due membrane: la membrana interna e la membrane esterna; lo spazio fra queste due membrane è detto spazio intermembrana. Lo spazio delimitato dalla membrana interna è detto matrice mitocondriale; la membrana interna si estende nella matrice formando delle pieghe dette creste mitocondriali, dove si concentrano gli enzimi respiratori.
Indice
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    1 Struttura
    2 Le membrane del mitocondrio
    3 La matrice mitocondriale
    4 Il genoma mitocondriale
    5 Le funzioni del mitocondrio
        5.1 La produzione di energia
            5.1.1 Il ciclo di Krebs
            5.1.2 Fosforilazione os*******tiva: la catena di trasporto degli elettroni
        5.2 Il mitocondrio e l'apoptosi
        5.3 Il mitocondrio e la tossicità da glutammato
        5.4 Il mitocondrio e lo stato ossidoriduttivo della cellula
        5.5 La sintesi dell'eme
        5.6 La sintesi del colesterolo
        5.7 La produzione di calore
    6 Analisi del DNA mitocondriale
    7 L'origine del mitocondrio: la teoria endosimbiontica
    8 Note
    9 Voci correlate
    10 Altri progetti
    11 Collegamenti esterni

Struttura [modifica]
Sezione di due mitocondri (tubulari) osservati tramite microfotografia elettronica a trasmissione

Il mitocondrio, isolato dalla struttura cellulare che lo circonda, assume una forma che ricorda quella di un salsicciotto ed è lungo 1-4 μm ed ha un diametro di 0,2-1 μm. Nella cellula, esso assume una forma più complessa; ad esempio nelle piante (Arabidopsis thaliana) e nel lievito (Saccharomyces cerevisiae) è più opportuno parlare di una rete mitocondriale in cui i mitocondri vanno incontro a fissione e fusione [1][2].

È delimitato da una doppia membrana: quella esterna permette il passaggio di piccole molecole, quella interna è selettivamente permeabile e ripiegata in estroflessioni chiamate creste mitocondriali che ne aumentano la superficie. La membrana interna si presenta sotto forma di numerosi avvolgimenti, rientranze e sporgenze, queste sono dette creste mitocondriali. La funzione di queste strutture è quella di aumentare la superficie di membrana che permette di disporre un numero maggiore di complessi di ATP sintetasi e di fornire pertanto maggiore energia.[1] Le due membrane identificano due differenti regioni: lo spazio intermembrana cioè quello interposto tra la la membrana esterna e quella interna, e la matrice, spazio circoscritto dalla membrana interna.
Le membrane del mitocondrio [modifica]

Le due membrane mitocondriali presentano differenti proprietà a causa della loro diversa composizione.

La membrana esterna è composta per il 50% da lipidi e per il resto da svariati enzimi dalle molteplici attività tra cui: l'os*******zione dell'adrenalina, l'allungamento degli acidi grassi e la degradazione del triptofano. Essa, inoltre, contiene porine: canali proteici transmembrana, formati per lo più da foglietti β, non selettivi. Ciò fa sì che la membrana esterna sia assai permeabile e permetta il passaggio di molecole di massa fino a 5000 Dalton. Quest'elevata permeabilità era già nota all'inizio del XX secolo in quanto venne notato il rigonfiamento cui i mitocondri vanno soggetti a seguito della loro immersione in una soluzione ipotonica.

La membrana interna ha un rapporto proteine/lipidi che si aggira intorno a 3:1 (che significa che per ogni 3 proteine vi è un fosfolipide) e contiene più di 100 molecole polipeptidiche. L'elevato contenuto proteico è rappresentato da tutti i complessi deputati alla fosforilazione os*******tiva e, in ultimo, alla produzione di ATP attraverso il complesso dell'ATP Sintasi (o Sintetasi), che genera ATP sfruttando il gradiente protonico a cavallo della membrana. Un'altra caratteristica particolare, in quanto propria delle membrane batteriche, è la presenza di molecole di cardiolipina (difosfatidil-glicerolo) e l'assenza di colesterolo. La membrana interna, contrariamente a quella esterna, è selettivamente permeabile, priva di porine, ma con trasportatori transmembrana altamente selettivi per ogni molecola o ione. A seguito di ciò le due facce della membrana interna vengono chiamate, rispettivamente, versante della matrice e versante citosolico (in quanto viene facilmente raggiunto dalle piccole molecole del citosol cellulare) oppure versante N e versante P in ragione del diverso potenziale di membrana (neutro nel versante citosolico e positivo nello spazio intermembranoso interno).
La matrice mitocondriale [modifica]

La matrice mitocondriale ha consistenza gelatinosa a causa della concentrazione elevata di proteine idrosolubili (circa 500 mg/ml). Essa contiene, infatti, numerosi enzimi, ribosomi (70S, più piccoli di quelli presenti nel resto della cellula) e molecole di DNA circolare a doppio filamento.
Il genoma mitocondriale [modifica]
Exquisite-kfind.png     Per approfondire, vedi la voce DNA mitocondriale.

Il genoma mitocondriale umano contiene 16569 coppie di basi e possiede 37 geni codificanti per due RNA ribosomiali (rRNA), 22 RNA di trasporto (tRNA) e 13 proteine che fanno parte dei complessi enzimatici deputati alla fosforilazione os*******tiva. È da notare, comunque, che il numero di geni presenti sul DNA mitocondriale è variabile a seconda delle specie. In ogni mitocondrio si trovano da due a dieci copie del genoma. Il resto delle proteine presenti nel mitocondrio deriva da geni nucleari i cui prodotti vengono appositamente trasportati. Le proteine destinate al mitocondrio generalmente vengono riconosciute grazie ad una sequenza leader presente sulla loro parte N-terminale. Tale sequenza contiene da 20 a 90 amminoacidi, di cui nessuno carico negativamente, con all'interno alcuni motivi ricorrenti, e sembra che abbia un'elevata possibilità di dare origine ad una α-elica anfipatica. Circa 28 dei geni mitocondriali (2 rRNA, 14 tRNA e 12 proteine) sono codificati su uno dei due filamenti di DNA (detto H, da heavy strand) mentre i rimanenti geni (8 tRNA e 1 proteina) sono codificati sul filamento complementare (detto L, da light strand). La presenza della catena di trasporto degli elettroni con la sua capacità di produrre radicali liberi, la mancanza di istoni ed i limitati sistemi di riparo, rendono il DNA mitocondriale facilmente danneggiabile ed in effetti il suo tasso di mutazione è circa dieci volte maggiore di quello nucleare. Ciò fa sì che si possano avere sequenza mitocondriali differenti anche all'interno di uno stesso individuo.

La presenza di ribosomi permette al mitocondrio di svolgere una propria sintesi proteica.

Una particolarità del codice genetico mitocondriale sta nel fatto che esso è leggermente diverso da quello comunemente noto. Il codone UGA, normalmente codone di stop, codifica per il triptofano. I vertebrati, inoltre, usano la sequenza AUA (e l'uomo anche AUU) per codificare la metionina (e non l'isoleucina) mentre AGA ed AGG funzionano come codoni di stop. Si è visto, inoltre, che tra specie diverse vi possono essere differenze nel codice mitocondriale che, di conseguenza, non è uguale per tutti.

Il DNA mitocondriale umano viene ereditato per via matrilineare (eredità non mendeliana) in quanto durante il processo di fecondazione i mitocondri dello spermatozoo sono marcati con ubiquitina, una proteina che si lega ad altre proteine che devono essere degradate. In conseguenza di ciò, il genoma mitocondriale della prole sarà quasi uguale a quello materno (fatte salve eventuali mutazioni) ed, inoltre, se la madre è affetta da una malattia a trasmissione mitocondriale, la erediteranno tutti i figli, mentre se ne è affetto il padre, non la erediterà nessuno. In letteratura sono riportati rarissimi casi in cui il DNA mitocondriale sembra derivare dal padre o da entrambi i genitori
Le funzioni del mitocondrio [modifica]

Il mitocondrio è in grado di svolgere molteplici funzioni. La più importante tra esse consiste nell'estrarre energia dai substrati organici che gli arrivano per produrre un gradiente ionico che viene sfruttato per produrre adenosintrifosfato (ATP). Gli altri processi in cui il mitocondrio interviene sono:

    l'apoptosi e la morte neuronale da tossicità da glutammato,
    regolazione del ciclo cellulare,
    regolazione dello stato redox della cellula,
    sintesi dell'eme,
    sintesi del colesterolo,
    produzione di calore.

La produzione di energia [modifica]

È la funzione principale del mitocondrio e viene svolta utilizzando i principali prodotti della glicolisi: il piruvato ed il NADH. Essi vengono sfruttati in due processi: il ciclo di Krebs e la fosforilazione os*******tiva.
Il ciclo di Krebs [modifica]
Exquisite-kfind.png     Per approfondire, vedi la voce Ciclo di Krebs.

Le molecole di piruvato prodotte dalla glicolisi vengono trasportate all'interno della matrice mitocondriale dove vengono decarbossilate per formare gruppi acetili che vengono coniugati con il Coenzima A (CoA) per formare acetilCoA. Il tutto viene catalizzato dalla piruvato deidrogenasi: un grosso complesso multienzimatico. Successivamente l'acetilCoA viene immesso nel ciclo di Krebs o ciclo degli acidi tricarbossilici o ciclo dell'acido citrico che permette di generare 3 molecole di NADH ed una di FADH2 secondo la seguente reazione generale:

Acido ossalacetico + acetilCoA + 2 H2O + ADP + Pi + FAD + 3 NAD+ â†' Acido ossalacetico + 2 CO2 + CoA + ATP + 3 NADH + 3 H+ + FADH2

Tutti gli enzimi del ciclo di Krebs si trovano liberi nella matrice, fatta esclusione per il complesso della succinato deidrogenasi che è legata alla membrana mitocondriale interna nel versante N.
Fosforilazione os*******tiva: la catena di trasporto degli elettroni [modifica]
Exquisite-kfind.png     Per approfondire, vedi la voce Fosforilazione os*******tiva.

Vengono utilizzati sia il NADH che il FADH2 prodotti dalla glicolisi e dal ciclo di Krebs. Attraverso un complesso multienzimatico avente le funzioni di catena di trasporto gli elettroni vengono prelevati da NADH e FADH2 e, dopo una serie di passaggi intermedi, vengono ceduti all'ossigeno molecolare (O2) che viene ridotto ad acqua. Durante il trasferimento elettronico le varie proteine trasportatrici subiscono dei cambiamenti conformazionali che consentono di trasferire dei protoni dalla matrice allo spazio intermembrana contro un gradiente di concentrazione.


Nel mitocondrio si possono isolare ben quattro complessi poliproteici responsabili del trasporto degli elettroni:

    Complesso I (NADH deidrogenasi) che contiene almeno 30 diversi polipeptidi, una flavoproteina e 9 centri ferro-zolfo e per ogni coppia di elettroni fatta passare vengono trasferiti tre o quattro protoni,
    Complesso II (Succinato deidrogenasi) che, oltre a catalizzare una reazione del ciclo di Krebs, consente il trasferimento di elettroni al FAD ed all'ubichinone ma non permette il passaggio di protoni,
    Complesso III (Citocromo c riduttasi) che contiene circa 10 polipeptidi e gruppi eme ed un centro ferro-zolfo, permette il passaggio di elettroni dall'ubichinone ridotto al citocromo c e per ogni coppia di elettroni trasferisce quattro protoni,
    Complesso IV (Citocromo c os*******si) che contiene almeno 13 polipeptidi permette il trasferimento di elettroni dal citocromo c all'ossigeno ed anche lo spostamento dei protoni anche se non ne è ben chiaro il numero (forse quattro per ossigeno ridotto).

Successivamente i protoni vengono rifatti passare attraverso la membrana interna, in un processo di diffusione facilitata, tramite l'enzima ATP sintetasi che ottiene così l'energia sufficiente per produrre molecole di ATP, trasferendo un gruppo fosfato a dell'ADP. Si è visto che una coppia di elettroni, prelevati da NADH, è in grado di rilasciare un quantitativo d'energia sufficiente a produrre tre molecole di ATP mentre con una coppia elettronica ottenuta dal FADH2 se ne ottengono due.

Sia la glicolisi che la fosforilazione os*******tiva permettono di ottenere ben trentotto molecole di ATP per ogni glucosio utilizzato (anche se questo valore può anche variare a seconda del rapporto [ATP]/[ADP] intracellulare).

L'importanza del trasferimento dei protoni attraverso la membrana mitocondriale interna nella sitesi di ATP, meccanismo definito chemioosmotico, venne individuato nel 1961 da Peter Mitchell il quale ottenne, per questo, il premio Nobel per la chimica nel 1978. Nel 1997 a Paul D. Boyer e John E. Walker venne consegnato le stesso premio per aver chiarito il meccanismo d'azione della ATP sintetasi
Il mitocondrio e l'apoptosi [modifica]
Exquisite-kfind.png     Per approfondire, vedi la voce Apoptosi.

Il mitocondrio funziona da centrale d'integrazione degli stimoli apoptotici. Essi possono essere di molteplice natura (caspasi, ceramide, vari tipi di chinasi, ganglioside GD3, ecc...) e sono in grado di determinare l'apertura di un complesso poliproteico chiamato poro di transizione mitocondriale (Permeability Transition Pore Complex, PTPC) localizzato in alcuni punti di contatto tra le due membrane mitocondriali. Quest'evento che fa cadere la differenza di potenziale, per uscita dei protoni, ed ingresso di molecole prima interdette all'ingresso. Come risultato finale, il mitocondrio si riempe di liquido e la membrana esterna scoppia liberando nel citoplasma fattori stimolanti l'apoptosi come AIF, (Apoptosis Inducing Factor) che è in grado di raggiungere il nucleo ed attiva una via indipendente dalle caspasi in grado di degradare il DNA, ed il citocromo c che si lega alle proteine Apaf-1 (apoptotic protease activating factor) e caspasi 9 ed una molecola di ATP formando un complesso definito apoptosoma. La caspasi 9 presente diviene in grado di attivare altre caspasi che danno il via ad una cascata molecolare che si conclude con la degradazione del DNA ad opera di fattori nucleari.

Ai processi di alterazione della permeabilità del mitocondrio prendono parte anche i membri della famiglia di bcl-2, composta da almeno 16 proteine, le quali sono in grado di interagire con le membrane nucleari, mitocondriale esterna e del reticolo endoplasmatico grazie al loro dominio C-terminale. Tale famiglia contiene elementi sia antiapoptotici, come Bcl-2 e Bcl-XL, sia proapoptotici, come Bax, Bid, Bad, Bik, Bim, Bcl-XS, DIva.

Tali membri possono unirsi formando omodimeri od eterodimeri che hanno attività sia propoptotica (es:Bax/Bax) sia antiapoptotica (es:Bcl-2/Bcl-2, Bcl-XL/Bcl-2). L'evento chiave consiste nell'abbondanza dei fattori propapototici rispetti a quelli protettivi. Se questo evento avviene allora si formeranno dimeri i grado di alterare la permeabilità del mitocondrio.
Il mitocondrio e la tossicità da glutammato [modifica]

L'eccessiva stimolazione del recettore per l' N-metil-D-aspartato (recettore NMDA), da parte del glutammato, è in grado di produrre un ingresso massivo di calcio che può portare a morte il neurone tramite diverse vie apoptotiche o per necrosi a seconda dell'intensità dello sitimolo. Una di queste vie interessa anche il mitocondrio.

Il calcio in eccesso che affluisce, in effetti, va a sovraccaricare il mitocondrio, penetrandovi, determinando così perdita del suo potenziale di membrana e diminuzione della produzione di ATP per disaccoppiamento della fosforilazione os*******tiva con la sintesi di ATP. Ciò fa sì che le pompe di membrana ATP dipendenti responsabili del mantenimento della depolarizzazione smettano di funzionare e ciò, in un circolo vizioso, aumenta l'ingresso di calcio. Viene, inoltre, stimolata la produzione d'ossido nitrico che sembra possedere un'azione inibitoria sulla catena di trasporto mitocondriale.
Il mitocondrio e lo stato ossidoriduttivo della cellula [modifica]

Durante la fosforilazione os*******tiva può accadere che un solo elettrone vada a ridurre una molecola di O2 determinando la produzione d'un anione superossido (O2•), un radicale assai reattivo. Generalmente questo fenomeno viene evitato, tuttavia non è possibile evitarlo completamente.

O2• può essere protonato a formare il radicale idroperossido (HO2•) che può reagire, a sua volta, con un altro anione superossido per produrre perossido di idrogeno (H2O2) secondo la seguente reazione:

2 HO2• â†' O2 + H2O2

La sintesi di radicali liberi è anche un processo che, se opportunamente controllato, può essere una valida arma contro determinati microorganismi. Durante l'infiammazione, infatti, i leucociti polimorfonucleati sono soggetti ad una produzione massiva di questi radicali per attivazione dell'enzima NADPH os*******si.

Per far fronte alla presenza di radicali liberi, che potrebbero comportare dei gravi danni, la cellula deve utilizzare degli specifici sistemi atti alla loro eliminazione:

    la catalasi che è un enzima che catalizza la reazione di eliminazione del perossido di idrogeno (2 H2O2 â†' O2 + 2 H2O),
    il glutatione (GSH) che determina l'eliminazione dei radicali liberi sfruttando il gruppo sulfidrile nella sua forma ridotta (H2O2 + 2 GSH â†' GSSG (omodimero di glutatione) + 2 H2O, 2 OH• + 2 GSH â†' GSSG + 2 H2O),
    vari antios*******nti quali l'acido ascorbico e le vitamine A ed E,
    il gruppo delle superossidodismutasi.

La sintesi dell'eme [modifica]
Exquisite-kfind.png     Per approfondire, vedi la voce eme.

La sintesi delle porfirine è un processo enzimatico altamente conservato che nell'uomo determina la sintesi del gruppo eme mentre in altri organismi serve anche a produrre composti strutturalmente simili, come la cobalamina, le clorine e le batterioclorine. All'interno del mitocondrio avvengono parte delle reazioni che portano alla sintesi dell'eme che poi viene portato fuori nel citoplasma dove viene coniugato con le catene polipeptidiche.

La prima tappa di questo processo consiste nella condensazione, catalizzata dalla acido d-aminolevulinico sintetasi, della glicina con il succinil-CoA che porta alla formazione di acido 5-aminolevulinico che poi esce dal mitocondrio. Successivamente due molecole di acido d-aminolevulinico si condensano, per azione della acido d-aminolevulinico deidratasi, a formare il porfobilinogeno. Quattro molecole di profobilinogeno, poi, si condensano per formare un tetrapirrolo lineare, per opera della porfobilinogeno deaminasi. Il tetrapirrolo ciclizza formando uroporfirinogeno III che dopo viene trasformato in coproporfirinogeno III, dalla uroporfirinogeno III decarbossilasi, il quale rientra nel mitocondrio. Successivamente, ad opera della coproporfirinogeno III os*******si, viene sintetizzata il protoporfirinogeno IX che, dalla protoporfirinogeno IX os*******si viene trasformato in protoprofirina IX cui, dalla ferrochelatasi viene aggiunto Fe2+ per formare il gruppo eme.
La sintesi del colesterolo [modifica]
Exquisite-kfind.png     Per approfondire, vedi la voce Colesterolo.

La sintesi del colesterolo è un fenomeno che avviene a livello del citoplasma cellulare e che parte con l'acetilCoA il quale viene prodotto a livello mitocondriale durante il ciclo di Krebs.
La produzione di calore [modifica]

Alcuni composti come il 2,4-dinitrofenolo od il carbonilcianuro-p-fluorometossifenildrazone sono in grado di creare un disaccoppiamento tra il gradiente protonico e la sintesi di ATP. Ciò avviene in quanto hanno la capacità di trasporatare essi stessi i protoni attraverso la membrana mitocondriale interna. Il disaccoppiamento creatosi aumenta il consumo di ossigeno e la velocità con cui il NADH si os*******. Questi composti hanno permesso di indagare meglio sulla fosforilazione os*******tiva ed hanno anche permesso di capire che il fenomeno del disaccoppiamento ha la funzione di produrre calore, in diverse condizioni, al fine di mantenere costante la temperatura corporea: in animali in letargo, cuccioli appena nati (tra cui anche l'uomo) ed in mammiferi che si sono adattati ai climi freddi.

Il disaccoppiamento avviene in un tessuto specializzato: il tessuto adiposo bruno. Esso è, infatti, ricco di una proteina disaccoppiante chiamata termogenina, formata da due subunità con massa complessiva di 33 Kd, che ha la capacità di formare una via in cui i protoni possono transitare per entrare nella matrice mitocondriale e ciò determina produzione di calore. Questo fenomeno è attivato dalla presenza di acidi grassi che vengono liberati, in risposta a segnali ormonali, dai trigliceridi cui si trovano attaccati.
Analisi del DNA mitocondriale [modifica]

Vista la matrilinearità dell'ereditarietà del genoma mitocondriale, i genetisti e gli antropologi hanno utilizzato il DNA del mitocondrio in studi di genetica delle popolazioni e d'evoluzionistica ma esso viene anche impiegato nel campo delle scienze forensi specie in casi in cui il materiale biologico sia molto degradato. L'analisi del DNA del mitocondrio permette di far luce sui gradi di parentela, sulle migrazioni e discendenze delle popolazioni e può venir usato anche per dirimere casi di determinazione del sesso.

Le principali metodiche utilizzate nello studio del DNA mitocondriale sono:

    il southern blot dopo un taglio effettuato tramite enzimi di restrizione,
    la marcatura terminale, che rispetto al Southern Blot consente di visualizzare frammenti di DNA molto corti che altrimenti sfuggirebbero,
    la reazione a catena della polimerasi (PCR, Polymerase Chain Reaction), che consente di amplificare anche pochissime sequenze di DNA.

L'origine del mitocondrio: la teoria endosimbiontica [modifica]
Exquisite-kfind.png     Per approfondire, vedi la voce Teoria dell'endosimbionte.

Come si è visto precedentemente, il mitocondrio presenta alcune caratteristiche tipiche dei batteri: presenza di molecole di cardiolipina ed assenza di colesterolo nella membrana interna, la presenza di un DNA circolare a doppia elica e la presenza di ribosomi propri e di una doppia membrana. Come i batteri, i mitocondri non hanno istoni ed i loro ribosomi sono sensibili ad alcuni antibiotici (come il cloramfenicolo). In più i mitocondri sono organelli semiautonomi in quanto replicano, per scissione binaria, autonomamente rispetto alla cellula.

Stante queste similitudini, la teoria endosimbiotica afferma che i mitocondri deriverebbero da ancestrali batteri, dotati di metabolismo os*******tivo, che sarebbero stati inglobati dalle cellule eucariote con conseguente mutuo beneficio. Successivamente i batteri avrebbero trasferito gran parte del loro materiale genetico a quello cellulare, divenendo così, mitocondri.

Nel 2010 una ricerca [3] sulle origini delle cellule eucariotiche comparsa su Nature ha chiarito perché i mitocondri sono stati fondamentali per l'evoluzione della vita complessa. La chiave sarebbe racchiusa nel fatto che le cellule eucariotiche devono sintetizzare molte più proteine delle cellule procariote (i batteri), e possono farlo solo grazie ai mitocondri, cellule simbiontiche ottimizzate per produrre molta energia e consumarne pochissima. È stato calcolato che questo dà un vantaggio energetico alle cellule eucariote da 3 a 4 ordini di grandezza in più.

Un recente studio dell'Università delle Hawaii a Manoma e di quella dell'Oregon ha permesso di individuare il batterio marino da cui discendono i mitocondri, ovvero il clade SAR11[2].[3]
Note [modifica]

    ^ BIOlogica Vol A, M. Pusceddu Nardella, G. Testoni. Capitolo 5, paragrafo 26, I mitocondri.
    ^ Le Scienze, Settembre 2011, pag.28
    ^ J. Cameron Thrash, Alex Boyd, Megan J. Huggett, Jana Grote, Paul Carini, Ryan J. Yoder, Barbara Robbertse, Joseph W. Spatafora, Michael S. Rappé, Stephen J. Giovannoni (giugno 2011). Phylogenomic evidence for a common ancestor of mitochondria and the SAR11 clade. Nature. DOI:10.1038/srep00013.
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