>Concorsi
>Forum
>Bandi/G.U.
 
 
 
 
  Login |  Registrati 

NB: La redazione di mininterno.net non si assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto dei messaggi.

Banca d'Italia - 6 AVVOCATI - 2018
842 messaggi, letto 70762 volte

Registrati per aggiungere questa o altre pagine ai tuoi Preferiti su Mininterno.

Torna al forum  - Rispondi    


Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ..., 24, 25, 26, 27, 28, 29 - Successiva >>

Da: fra13/03/2019 18:08:59
be ma quindi, nessuno che commenta la traccia di oggi? cosa avete scritto?
Rispondi

Da: cvd13/03/2019 18:09:15
rimessione ad adunanza plenaria, che ancora non si è pronunciata
Rispondi

Da: alkdjs13/03/2019 18:32:56
CONSIGLIO DI STATO, Sez. 3^ - 5 febbraio 2019, n. 882

E' rimesso all'adunanza plenaria il seguente quesito: se il rapporto, nell'ambito dell'art. 95, tra il comma 3 lettera a del d.lgs. n. 50/2016 (casi di esclusivo utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tra i quali, quello dei servizi ad alta intensità di manodopera) ed il comma 4 lettera b (casi di possibile utilizzo del criterio del minor prezzo, tra i quali quello dei servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato), vada incondizionatamente declinato nei termini di specie a genere, con la conseguenza per cui, ove ricorrano le fattispecie di cui al comma 3, debba ritenersi, comunque, predicabile un obbligo cogente ed inderogabile di adozione del criterio dell'o.e.p.v.
Rispondi

Da: Walter White 229  13/03/2019 19:12:57
Io ho interpretato "salvo che" del 3 comma 95 come una deroga al criterio dell offerta economicamente piu vantaggiosa e quindi: se valore e' inferiore a 40.000 euro puo essere applicato anche criterio del minor prezzo, se invece e' superiore l unico criterio applicabile e' quello dell offerta economicamente piu vantaggiosa. Quindi se valore é inferiore a 40000 l amministrazione non ha sbagliato nell applicare il criterio del minor prezzo e quindi ho suggerito di resistere in giudizio, eccependo in via preliminare difetto competenza territoriale  e nel merito la derogabilita' del criterio dell offerta econonicamente piu vantaggiosa. Se invece il valore e' superiore a 40000 ho suggerito l annullamento d ufficio. Ovviamnete non sapevo della rimessione all Ad Plen e ho interpretato l omissione della traccia relativamente al valore dell appalto di servizi proprio perche quel dato avrebbe consentito di ragionare e giungere a diverse soluzioni..
Rispondi

Da: xsopra 13/03/2019 19:19:27
senza leggere la sentenza, non andavi da nessuna parte.
Rispondi

Da: FF 13/03/2019 19:54:40
Anche io ho effettivamente inserito un inciso sull'eventualità in cui si trattasse di contratto sotto soglia e ci fosse stato un autovincolo della PA ad effettuare la gara pubblica anziché l'affidamento diretto, ma non ho incentrato il parere su questo.. era comunque una traccia tanto vaga da essere aperta a molte soluzioni
Rispondi

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
Scaricala subito GRATIS!

Da: cvd13/03/2019 20:20:26
Avete affrontato la posizione dell'aggiudicatario?
Rispondi

Da: concorso avvocati13/03/2019 20:28:10
credo che il riferimento alla sentenza del CdS possa comportare un notevole innalzamento del voto, ma non credo che sia indispensabile ai fini del raggiungimento della sufficienza. Penso che la valutazione si basi anche sulla costruzione logico giuridica. Spero.
Rispondi

Da: @concorso avvocati13/03/2019 21:03:25
Spero anche io...nella valutazione della posizione della p.a. rilevavano secondo me anche i profili di incompetenza territoriale del ricorso dell'impresa X e delle conseguenze in termini cautelari di tale incompetenza (cfr art.32, co 11 codice appalti)... qualcuno li ha trattati? O vi siete soffermati solo sul problema del criterio di aggiudicazione?
Rispondi

Da: Infoooo 13/03/2019 21:08:26
Io non conoscevo l ordinanza di remissione all'adunanza plenaria, però ho sostenuto l applicabilità del criterio del minor prezzo consigliando di resistere in giudizio non ravvisando opportuno l autotutela.
Cmq il parere chiedeva di valutare se era opportuno resistere in giudizio o meno speriamo che non sia necessario ai fini della sufficienza l ord. Di remissione:(

Ho sostenuto in linea preliminare l inammissibilità del ricorso perché facendosi valere una ipotesi di illegittimità del criterio di aggiudicazione pubblicizzato nel bando  lo stesso doveva essere impugnato entro 30 g dalla pubblicazione (aderendo alla teoria per cui non solo le clausole escludenti devono essere immediatamente impugnate ma.anche i profili di illegittimità o violazione di legge propri del bando) in subordine nel merito sostenere la legittimità del criterio del minor prezzo valorizzando il profilo della standardizzazione dei servizi.
Poi boo ora che ho letto la sentenza sono fortemente demotivata!
Vedremo domani con civile:(
Rispondi

Da: Walter White 229  13/03/2019 21:19:12
Io ho trattato dell eccezione di incompetenza territoriale inderogabile da sollevarsi in favore del Tar Piemonte il cui accoglimento blocca pronuncia su cautelare con onere di riassunzione entro termine perentorio. E se viene percorso annullamento d ufficio invece il giudizio diventa improcedibile. La posizione del 4 in graduatoria non credo rilevi perche l interesse all azione sussiste anche nel 4 che se viene indetta nuova gara puo parteciparvi.
Rispondi

Da: xsopra 13/03/2019 21:43:14
come avete trattato il quarto??
Rispondi

Da: ccconcorso13/03/2019 21:51:20
secondo me non eravamo più di 300 oggi...
Rispondi

Da: Infoooo 13/03/2019 21:53:47
Ma la traccia specificava quale tar fosse stato adito? Non lo ricordo! Cmq io della competenza territoriale non ho parlato:(
Io non  ho trattato proprio i profili inerenti al 4 aggiudicatario in.quanto agiva per l annullamento della procedura e non per esser dichiarato egli aggiudicatario.. cmq smp più in panico su qst parere!!:(
Rispondi

Da: bugm3n0t 14/03/2019 13:18:25
si sa quanti erano i presenti?
Rispondi

Da: Candidata..14/03/2019 15:28:47
200 candidati circa, come ieri
Rispondi

Da: Info123 14/03/2019 15:42:36
Come avete svolto la traccia di oggi? Grazie a chi risponderà
Rispondi

Da: adjsk14/03/2019 16:21:49
una hostess oggi parlava di 216 candidati presenti...
Rispondi

Da: Infoooo 14/03/2019 16:43:10
Io ho scritto poco, solo tre cose cioè:
1.Incompetenza territoriale di brescia a favore di torino
2.Nel merito inefficacia della cessione non notificata e liberazione del debitore per il pagamento eseguito al cedente e applicabilità del 58 tub (sulla efficacia/opponibilità al ceduto della cessione in blocco dei rapporti individuali)
3.inefficacia probatoria nel giudizio di opposizione dell estratto conto contestato perché non aggiornato.

Voi?
Rispondi

Da: Infoooo 14/03/2019 16:43:47
Io ho scritto poco, solo tre cose cioè:
1.Incompetenza territoriale di brescia a favore di torino
2.Nel merito inefficacia della cessione non notificata e liberazione del debitore per il pagamento eseguito al cedente e non applicabilità del 58 tub (sulla efficacia/opponibilità al ceduto della cessione in blocco dei rapporti individuali)
3.inefficacia probatoria nel giudizio di opposizione dell estratto conto contestato perché non aggiornato.

Voi?
Rispondi

Da: Avv 14/03/2019 17:28:25
Io ho aggiunto inefficacia decreto perché notificato oltre i termini. So che non c'è giurisprudenza conforme, ma ho motivato e credo che un tentativo un avvocato debba farlo.
Chissà
Rispondi

Da: info-bis14/03/2019 17:51:44
1. incompetenza territoriale perché 19, co. 2 o 20 c.p.c.
2. inefficacia decreto perché oltre i termini (anche io ho fatto un tentativo nonostante giurisprudenza contraria) 644
3. liberazione del debitore perché non a conoscenza della cessione. 1264
nella procura avete messo informativa mediazione e negoziazione assistita anche se ex lege non rientravano in questo caso?
Rispondi

Da: FF 14/03/2019 18:00:33
Io ho concluso così:
1) incompetenza territoriale
2) inefficacia della cessione nei confronti di Gamma per mancata conoscenza della cessione, quindi difetto di legittimazione ad agire in capo ad Alfa e efficacia dell'adempimento parziale nei confronti di Beta
3) nullità del decreto ingiuntivo per inammissibilità della domanda (difetto di prova scritta del credito per inapplicabilità dell'art 50 tub a soggetti diversi dalle banche, in questo caso istante era la società)
Rispondi

Da: DamnatioMemoriae 14/03/2019 18:15:05
oggi eravamo meno secondo voi?
Rispondi

Da: xsopra 14/03/2019 18:15:43
io ho chiesto anche la riconvenzionale per la restituziome delle somme in virtu dell'inefficacia ex 1264 cc
Rispondi

Da: Walter White 229  14/03/2019 18:21:24
Io in via principale ho chiesto dichiararsi l inefficacia e in subordine ho richiesto la riduzione dell importo nella misura corriapondente alle somme versate con bonifico.
Tra i vizi anche mancanza di prova scritta per mancato deposito della dichiarazione sulla verita e liquidita del credito e violazione canoni buona fede e correttezza per mancato invio diffida all adempimento
Rispondi

Da: Neminem laedere11 14/03/2019 18:22:34
Xsopra non potevi chiederla perché come da sentenze della suprema corte, la notifica ex 1264 da parte del cessionario può Avvenire pure con la notifica del decreto ingiuntivo. Dunque non poteva mai essere inefficace il 1264 in fase di opposizione a di
Rispondi

Da: xtutti-1 15/03/2019 17:14:28
come è andata oggi?
Rispondi

Da: pds15/03/2019 17:35:52
allora ragazzi?
Rispondi

Da: Walter White 229  15/03/2019 17:36:57
Voi che avete scritto? come e' andata?
Rispondi

Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ..., 24, 25, 26, 27, 28, 29 - Successiva >>


Aggiungi la tua risposta alla discussione!

Il tuo nome

Testo della risposta

Aggiungi risposta
 
Avvisami per e-mail quando qualcuno scrive altri messaggi
  (funzionalità disponibile solo per gli utenti registrati)