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CONCORSO MAGISTRATURA 2019
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Da: Scami8812/10/2019 00:08:04
Ma infatti la citazione sull'abuso del diritto non l'ho  affatto applicata al quesito sulle distanze. Per le distanze ho affermato con convinzione ,argomentando alla luce della costituzione,l'assoluta inderogabilita' delle relative norme che le presidiano e pertanto la nullità del contratto che le viola e la non usucapibilita' della servitù che presenti i contenuti indicati nella traccia. Dell'abuso del diritto ho parlato in premessa,per trattare  semplicemente del modo distorto con cui può aver luogo l' esercizio delle servitù e per dare maggiore respiro al tema.in tutte le trattazioni manualistiche sulle servitù  che tu dreambook, conoscerai senz'altro a mena dito,è sempre contenuto un riferimento all'esercizio sproporzionato del diritto di servitù,che determini quindi un indebito aggravio della posizione del propietario del fondo servente. Quindi,non ti preoccupare,le idee ce le ho ben chiare.

Da: Stellinella12/10/2019 08:31:45
Io più o meno ho argomentato come te. Sottolineando infine la importanza del diritto di proprietà a livello costituzionale e di normativa comunitaria in conclusione.

Da: Scami8812/10/2019 08:59:31
Per stellinella.
Pienamente d'accordo. Ragionare sui principi costituzionali è sempre una scelta molto appropriata,a mio parere.

Da: dreambook90 12/10/2019 09:40:29
non volevo fare polemica. Tu hai chiesto un parere, io ho dato il mio. Senza fronzoli e, spero, con educazione.
La tua spiegazione, post mio commento,  è più chiara. Resta un di più, comunque. Un modo per ampliare. Sull'uso distorto delle servitù, volendo usare le tue espressioni, ne parla anche Galgano, ma con riferimento a tematiche diverse.
Buona giornata e buon fine settimana a tutti.
Speriamo che lo studio porti dove desideriamo.

Da: Scami88 1  - 12/10/2019 09:50:28
Va bene,dreambook,perdona la foga e in bocca al lupo a te.

Da: dreambook90  12/10/2019 10:32:34
Nessun perdono. Qua siamo tutti  sulla stessa barca. Non ti arrovellare più. Il parere dei commissari è comunque poco prevedibile. Ci sono troppi fattori :)

Beh, vado sul serio:*

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Da: Scami8812/10/2019 11:00:23
Concordo,dreambook. Commissioni troppo discrezionali.

Da: io direi menomale12/10/2019 13:01:08
altrimenti temi di civile che concludono seccamente per la non ammissibilità della usucapione di servitù non rispettosa dei limiti legali sarebbero non idonei, considerando anche la premessa sull'abuso del diritto ed atti emulativi circa l'esercizio di una servitù, quando il tema parlava di costituzione, sarebbe ancor più non idoneo se la commissione non fosse discrezionale.

P.S.: il mio è un ragionamento per assurdo senza voler offendere o intaccare la sensibilità di alcuno. Nessuno può dire che il proprio compito sia migliore rispetto ad un altro, alla luce delle tracce di ampio respiro e che lasciavano alla interpretazione purché essa non sviasse nel fuori traccia o in svarioni distanti dal diritto.

Da: io direi menomale12/10/2019 13:02:26
vedi la concussione e l'incaricato di pubblico servizio nel tema di penale.

Da: Secondo me... 12/10/2019 13:11:23
Temi con strafalcioni non ce ne saranno.
Chi sa di avere scritto qualcosa di palesemente sbagliato non avrà consegnato.
Alla fine si concorre con gente che non ha scritto cavolate ma avrà senz'altro scritto cose sensate, gente che ha studiato piú o meno dagli stessi libri, ma alla fine il 90% comunque viene bocciato.
Quindi concordo: non si può dire che il proprio compito sia migliore di altri.

Da: Secondo me... 12/10/2019 13:13:30
E sarebbe riduttivo dire: ho scritto cose giuste ed espresse in una forma corretta.
Se un tema è in modo evidente superiore agli altri, si passa quasi sicuramente.
Ma se è nella media, incide molto piú la discrezionalità della commissione.

Da: Stellinella 1  - 12/10/2019 14:57:39
Guarda, io nella prima parte ho parlato di modi di acquisto, nella seconda della derogabilità o meno delle distanze legali e della ammissibilità della servitù, e nella terza parte, non ricordando le sezioni unite, ho ragionato sui principi e dopo avere inquadrato il fenomeno dell'abusivismo, per cercare di cavarmela in maniera logica, ho difeso il diritto di proprietà sulla base dei principi costituzionali ed europei soprattutto. Fra l' altro oggi la giurisprudenza europea mette proprio in discussione l'usucapione come modi di acquisto della proprietà. 
Ed ho concluso affermando che una servitù di questo tipo di fatto perderebbe la proprietà e non sarebbe posta a vantaggio né del proprietario del fondo, né dei cives poiché fondata su una situazione ab origine di abusivismo.

Da: anste 12/10/2019 15:44:06
news su prossimo bando?

Da: Servitutis 12/10/2019 18:01:29
Strafalcioni ce ne saranno, eccome!nel mio padiglione ho sentito di gente che consegnava avendo parlato di reati contro la Pa, concussione, non aver nominato l usucapione,responsabilità amministrativa degli enti (SIC!).

Da: Scami8812/10/2019 21:00:16
Ovviamente il riferimento al divieto di atti emulativi concerneva la proprieta',caro "e meno male". io non capisco tutta sta' acidita' da dove viene..mah

Da: Secondo me... 12/10/2019 22:23:56
@servitutis...
Si ma in percentuale questi saranno pochissimi rispetto ai 3000 consegnanti...

Da: Non capisco perché 13/10/2019 00:10:33
Ti offendi, ho chiesto cosa c'entra la proprietà e gli atti emulativi con la traccia da ignorante, proprio non capisco con la costituzione di una servitù a mantenere un immobile a distanza non legale! Così come l'abuso del diritto, in quanto non si trattava di un esercizio della servitù ma di modi di costituzione della stessa.
Ti chiedo scusa comunque se dal leggermi sia sembrato acido o offensivo, non era mia intenzione!

Da: VittoriaN 13/10/2019 11:06:16
Vendo materiale per la preparazione al concorso in magistratura. Info su telegram @iudex92

Da: Stellinella13/10/2019 14:25:52
La servitù è un peso ed un onere per il proprietario.

Da: Che nostalgia 13/10/2019 16:03:15
La sentenza 39138/19 dà soddisfazione a chi, come me, sin dal principio ha sostenuto che collocare la differenza tra 393 e 629 sul piano del solo elemento soggettivo era riduttivo.
Per il resto non appare granché convincente, soprattutto nel rilevare come elemento neutro la conferenza tra diritto e profitto.
L'idea che l'estorsione si configuri "per annichilimento", come se fosse un delitto tout court contro la persona, laddove essa è collocata tra i delitti contro il patrimonio, non convince.
Il fatto che sia a cooperazione forzosa della vittima non vale ad integrarla tutte le volte che difetti l'offesa al patrimonio.
La libertà morale è infatti tutelata dal 610, mentre il 629 presidia il patrimonio.
Per civile mi sfugge il nesso tra traccia e abuso del diritto o atto emulativo.

Da: Stellinella 1  - 13/10/2019 20:21:31
Secondo me tutto dipende da come si è argomentato. Per quanto riguarda civile bisognava conoscere il discorso sicuramente della derogabilità o meno delle distanza legali. Per chi non ricordava poi le sezioni unite su usucapione rispetto all'immobile abusivo, conterà molto la argomentazione. Io ho argomentato, non ricordandole, rifacendomi ai principi dell' ordinamento nazionale e comunitario ed essendo cmq la servitù un peso ed onere per il proprietario ho difeso il diritto di proprietà di chi avrebbe dovuto subire "l'abuso del diritto" (anche se non ho parlato proprio della categoria dell'abuso del diritto) e non ho ammesso la usucapibilità poiché come diceva la traccia, per quanto concerne la terza parte del compito,  la servitù di mantenere una costruzione a distanza illegale da altra costruzione si doveva configurare rispetto ad un immobile abusivo, per cui ho argomentato difendendo il diritto di proprietà, che sarebbe limitato, del proprietario di uno dei fondi. Fra l' altro la traccia non diceva con chiarezza quale dei due proprietari dei fondi si sarebbe dovuto avvantaggiare della servitù.  Per cui ho preferito, dopo avere parlato delle derogabilità o meno delle distanze, restare sui principi generali dell'ordinamento.
Quanto ai modi di acquisto ho parlato di tutti compreso la usucapione che vale per le servitù apparenti, cioè per quelle visibili e di questo secondo me bisognava anche parlare. Però, come saprete, a livello giurisprudenziale più di qualcuno sta mettendo in discussione l'usucapione come modo di acquisto della proprietà a titolo originario poiché la nostra non è più una società agricola in cui non è facile avere contezza delle situazioni patrimoniali di ognuno.
Invece su penale non ci sono dubbi , secondo me, che bisognasse fare una introduzione su concorso di persone nel reato e poi incentrare il discorso su esercizio arbitrario delle ragioni ed estorsione.

Da: Senti 13/10/2019 20:35:48
Mah continuo ad avere alcune perplessità sulle ricostruzioni appena lette! Circa l'usucapione rimane ammissibile in quanto è una situazione di fatto apparente che si è protratta per 20 anni quindi il fondo servente ha avuto 20 anni per chiedere l'arretramento o altra azione! Poi non capisco la tutela della proprietà sulla abusività: è un illecito permanente e la p.a. Può agire in qualsiasi momento per chiedere la demolizione a meno che non si sia proceduto con il condono! Quindi non capisco questa fantasiosa ricostruzione letta in qualche manualone copia incolla! Al momento l'usucapione è valida e tutela la certezza del diritto mentre per quanto concerne l'immobile abusivo usucapisce il mantenimento in violazione delle distanze( rapporto tra privati) senza togliere eventualmente l'azione della amministrazione per eliminare l'abuso(norme di diritto pubblico) sono parole di Orilia, presidente della commissione, ha scritto una sentenza al riguardo

Da: Stellinella13/10/2019 21:09:05
Guardi intanto mi scusi ma non di permetta di dire che la gente fa copia ed incolla perché la mia ricostruzione sarà fantasiosa ma è mia. Non ho bisogno di "copiare" per affermare un pensiero, giusto o sbagliato che sia.
Quanto alla usucapibilità certamente è ammissibile, ma per quanto mi riguarda non la ho ammessa non avendo studiato la sentenza specifica del 2017 per cui ho ragionato in questi termini.
Certamente lei supererà il concorso perché si vede che ha approfondito molto. Cordialità ed un bocca al lupo sincero a tutti.

Da: Stellinella13/10/2019 21:13:55
Oltre alla Cassazione riveda anche la giurisprudenza di qualche Tar sull'immobile abusivo. Avrà il massimo all'orale

Da: Che nostalgia  1  - 13/10/2019 23:00:38
La giurisprudenza che ammette l'usucapione ed esclude la convenzione, almeno riguardo le norme asseritamente integrative dell'873, secondo me ha dei limiti.
Mi spiego.
Che senso ha parlare di 873 inderogabile laddove integrato?
Le norme che integrano l'873, se volte a presidiare interessi pubblici, sono inderogabili ex se, perché imperative.
L'873, invece, è sempre derogabile.
Non solo.
Si ammette l'usucapione, perché risponderebbe all'interesse pubblico alla certezza delle situazioni giuridiche, e si esclude la possibilità di una convenzione in contrasto con le norme integrative, perché rispondente ad interessi privati.
Così, da una parte si afferma l'esistenza di norme inderogabili, dall'altro si ritiene che l'interesse sotteso a tali norme sia minusvalente rispetto ad un generico interesse alla certezza delle situazioni giuridiche.
Con effetti paradossali:
- il bilanciamento tra interessi pubblici asseritamente divergenti fatto per via pretoria;
- lo spazio dato ad una situazione incerta e reversibile, come il possesso, piuttosto che all'assetto immediatamente definito offerto da una convenzione;
- la sovrapposizione tra potere pubblicistico di reprimere le violazioni di legge e la definizione dei rapporti privatistici;
- l'ossimoro di una definizione privatistica non ammessa se espressa convenzionalmente ma accolta se tacita.
In questo concorso, quali che siano i compiti e le soluzioni offerte dai candidati, la giurisprudenza sottesa alle tracce proposte - tra estorsioni e nullità inverosimili - è sempre discutibile.
La stessa sentenza sulle astreintes è, in alcuni passaggi,  creativa.
Quegli autori che da tempo denunciano l'erosione del principio di legalità in favore di una giurisprudenza sempre più invasiva hanno perfettamente ragione.
Ripeto: è una riflessione generale che prescinde dalle soluzioni prospettate o prospettabili.



Da: Stellinella13/10/2019 23:20:01
Concordo

Da: Cara Stellinella 14/10/2019 07:53:00
Io non ho scritto che lei ha copiato da un manuale ma che ha studiato semmai su un manualone copia incolla che non è altro che un ammasso di pezzettini di altri manuali messi insieme senza un filo logico ecc. Comunque aldilà di ciò ragionando occorreva distinguere una situazione di fatto apparente ovvero aver costruito a distanze illegali con conseguente onere di chi si lamenta di agire in giudizio
Per chiedere un arretramento e non lo ha fatto per 20 anni quindi uno non può pretendere dopo 20 anni di inattività l'arretramento o l'abbattimento, anche se la distanza è illegale!
Invece altro discorso è un accordo negoziale dove seppur in piena autonomia e libertà le parti stipulano un accordo di costituzione della servitù a mantenere l'immobile a distanza legale in totale contrasto con una norma imperativa che ai sensi del codice comporta la nullità del contratto.
Forse mi sono spiegato in modo semplice e me ne scuso ma credo che approfondendo questi due aspetti capirà che forse anche le tesi giurisprudenziali non siano così campate per aria ma hanno una loro giustificazione giuridica!
Quindi se per 20 anni l'immobile abusivo è rimasto a distanza illegale tra me e il mio vicino posso eccepire l'usucapione della servitù, ma se arriva lo Stato ed io non ho condonato negli anni e non ho pagato per mettermi in regola può tranquillamente agire per l'abbattimento dell'immobile abusivo!

Da: Stellinella14/10/2019 08:51:05
Guarda, io ho inserito tutto il discorso che sta facendo sulle distanze nella parte centrale del tema perché chiaramente era il succo della questione. Per quanto concerne gli ultimi aspetti, è vero, è così, ma la traccia non diceva espressamente che erano decorsi 20 anni e non parlava di condono. A dire il vero non parlava neppure di usucapione, ma chiaramente l' usucapione doveva essere inserito. Ed era corretto inserirlo.
Per quanto concerne il mio ragionamento, le assicuro che non ha preso spunto da alcun manuale, solo dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale e dai principi giuridici dell'ordinamento. Giusto o sbagliato che sia, mi auguro che sarà logico.
Per il resto ragazzi, in bocca al lupo a tutti quanti perché comunque vada non sarà facile superare un concorso di questo livello e con queste dinamiche.

Da: Cara Stellinella 14/10/2019 09:35:47
Da profano ignorante mi potresti spiegare meglio questo passaggio sulla difesa della proprietà e i principi comunitari che Ti hanno portato a concludere per la non usucapibilitá e la nullità del contratto?

Da: Stellinella14/10/2019 10:40:56
Ti sintetizzo al massimo. Se la servitù è un peso ed un onere per il proprietario del fondo, ammettere una servitù a distanza illegale da altro fondo o dal confine e rispetto anche ad un immobile abusivo rappresenterebbe un "sacrificio" eccessivo per il proprietario del fondo.
Sebbene il diritto di proprietà nella nostra Costituzione non sia inserito tra i diritti fondamentali, tuttavia la sua importanza emerge a livello comunitario in cui, invece, è considerato un diritto inviolabile della persona ed in una ottica monistica tra ordinamento nazionale ed ordinamento comunitario, non è giusto sacrificarlo soprattutto laddove si evidenzino delle situazioni di abusivismo. Usucapire tale servitù significherebbe avvantaggiare solo un soggetto  né l' altro proprietario del fondo né la collettività, essendoci anche un abuso edilizio.
Ovviamente la mia è una conclusione opinabile ed azzardata.
Certamente però nel tema non vi è dubbio che bisognasse conoscere tutto il discorso sulla derogabilità o meno delle distanze legali. Perché secondo un primo orientamento le distanze tra edifici, in ossequio alla autonomia negoziale dei privati possono essere derogate convenzionalmente; secondo altro orientamento invece le distanze sono poste a tutela di interessi super individuali e pubblicistici e la normativa del settore urbanistico non consentirebbe una deroga in virtù di un accordo convenzionale tra privati.

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