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Concorso RIPAM-ANAC 35 posti Specialista di area amministrativa e giuridica
6059 messaggi, letto 351806 volte

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Da: Ma davvero 29/07/2018 11:48:58
@barbablux effettivamente hai ragione, la comunicazione non può essere segno di riconoscimento, avevo scritto di gettito e mi rendo conto fosse una cavolata.
Per quanto riguarda la forma, premesso che io ho utilizzato solo la parte in fatto e in diritto, non ho capito se state solo trollando o ne siete convinti, se ne siete convinti per me è molto grave ma non insisto, non è che mi cambi molto. Se non si può fare un discorso serio non mi interessa.
La forma semplificata, ad ogni modo, attiene alla motivazione, non alla forma vera e propria. E se non conoscete il principio di strumentalità delle forme non oso immaginare con quali presupposti abbiate sostenuto l'esame, ma contenti voi contenti tutti.
Rispondi

Da: Peccatodigola  29/07/2018 12:49:06
Secondo me la valutazione generale della seconda prova  dipenderà molto dal numero di coloro che hanno superato i quiz; nel caso fossero molto  più della metà dovranno essere selettivi e quindi chi ha sbagliato la forma e ha scritto poco di sostanzialmente valido sarà segato.....io sono dell'avviso che andava redatto con la formula fatto/diritto senza i visto che compaiono solo nei pareri semplificati, tutte le istanze congiunte che avevo studiato erano senza il visto....poi però arrivare all'esagerazione dei visto quale segno di riconoscimento mi sembra esagerato, a quel punto ogni tipo di cancellatura, spazio, a capo dopo un paragrafo, lo spazio tra l'oggetto è il fatto...tutto diventa riconoscibile....mah...
Rispondi

Da: Non è vero  1  - 29/07/2018 13:21:05
Ci sono esempi di pareri congiunti scritti con la formula del visto, oppure visto /rilevato.
Rispondi

Da: Fate solo terrorismo psicologico 29/07/2018 13:29:06
La maggior parte di voi appartiene alla categoria dei troll.
Non esiste una forma specifica per la redazione del parere. Tuttavia, è vero che il parere non poteva essere reso in forma semplificata e sarebbe stato un errore indicare l'articolo 10 del regolamento.
Ed è falso dire che è indifferente la soluzione adottata: l'aggiudicataria andava esclusa, chi ha sostenuto il contrario ha sbagliato.
Non conoscendo i criteri di valutazione della commissione, nessuno può dire con certezza che rilevanza avrà la soluzione adottata, ma è certo che la soluzione era unica e pacifica sia con il vecchio che con il nuovo codice, inoltre esiste una giurisprudenza granitica sul punto da diversi anni. Il resto sono solo chiacchiere.
Per quanto riguarda la questione delle "forme" vi invito a leggere i pareri di pre-contenzioso (anche a distanza congiunta) per rendersi conto della superficialità di alcuni giudizi espressi.
Leggeteli tutti, così capirete che si poteva fare tranquillamente con "promessa in fatto e diritto" o con i "visto e considerato".
Sul punto, per i più pigri, vi segnalo la delibera n. 192 del 1 marzo 2018 (istanza congiunta fatta con "visto e considerato) e la delibera  n . 416 del 2 maggio 2018 (delibera dalla quale è stata tratta la traccia, redatta con "premessa in fatto e diritto").
Alla luce di ciò, paventare fantomatici ricorsi per chi ha utilizzato una formula piuttosto che un'altra è veramente ridicolo!
In conclusione, non era un parere in forma semplificata, andavano bene entrambe le formule e la societa' aggiudicataria andava esclusa...punto!
Il resto sono solo parole di troll esperti in guerre psicologiche!
Ignorateli!
Rispondi

Da: Ultimi messaggi 29/07/2018 13:46:37
Quanti sfigati qua dentro, fatevi una vita che tanto per anac siete fuori
Rispondi

Da: Go Ahead 29/07/2018 14:28:16
Se uno ha motivato bene, i visti o i considerata non contano un cazzo. Se avete partecipato a pochi concorsi, siate umili e tacete
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Da: @ fate terrorismo psicologico29/07/2018 14:49:29
E sarebbero gli altri a fare terrorismo?
Se hai escluso l'aggiudicataria ad essere fuori sei tu! E su questo posso darti garanzie.
Tranquillo che se hai esordito con i visto sarai segato ancor prima, in quanto 400 candidati sono troppi e scarsi 100 compiti fatto bene ci saranno! E lo dico contro il mio stesso interesse
Rispondi

Da: Fate solo terrorismo psicologico  1  - 29/07/2018 15:04:00
Rilassati, fai un bel respiro e goditi la sicura ammissione all'orale! Sei un grande giurista e avrai una fulgida carriera dentro l'Anac. Il Presidente e il Segratario ti aspettano, sei il migliore! Il mio rammarico è non essere nato umile e preparato come te.
Il mondo e i forum hanno bisogno di gente con la tua sicurezza!
Grazie di esistere, io a questo punto vado in vacanza, il futuro Presidente ha già emesso il suo verdetto.
Ti voglio bene, un abbraccio!

P.s. Sei solo un poveretto, impreparato, presuntuoso, saccente, borioso e privo di qualsivoglia idea. Ti nascondi dietro tanti nickname, ma sei sempre il solito troll che spara caxxate e non argomenta mai nulla. La tua opinione vale meno di 0.
Rispondi

Da: Peccatodigola  29/07/2018 15:29:31
@ fate solo terrorismo psicologico
Se leggi le linee guida 6 non mi sembra proprio automatica e scontata l'esclusione nel caso di specie....il problema, come emerso anche in sede di esame è che a fronte dell'annuncio della traccia un gruppetto ha esordito con tifo da stadio, probabilmente conoscevano la delibera che riprendeva un caso simile ma non uguale....ergo fanno fatica ad ammettere una soluzione diversa da quanto indicato in quella delibera...in ogni caso lo scopo del forum dovrebbe essere quello di un confronto sereno e rispettoso,anche per poter valutare se il proprio elaborato può essere giudicato idoneo, ovviamente senza alcuna certezza o presunzione ma solo nell'ottica di economizzare il tempo a disposizione, x studiare o passare il resto dell'estate al mare....
Rispondi

Da: antoo29/07/2018 16:04:00
@ peccatodigola
ma gli dai anche credito? quella delibera la conoscevano in molti..peccato fosse oggettivamente diversa come le soluzioni a cui giungere buona estate
Rispondi

Da: Sicilwriter 29/07/2018 16:30:15
https://www.giurisprudenzappalti.it/sentenze/si-interpreta-lart-80-c-5-lett-c-del-codice-illeciti-professionali/
Magari può essere utile... spero che a prescindere dalle soluzioni adottate, e dai visto o non visto, apprezzino il ragionamento...e se non sarà così, vuol dire che l'anac non era destino! Buone ferie a tutti
Rispondi

Da: Fate solo terrorismo psicologico 29/07/2018 16:39:38
@peccatidigola sono d'accordo. Cerco soltanto di fare tacere i troll che sostengono tesi assurde e indimostrate (la mamma dei troll presuntuosi, purtroppo, è sempre incinta).
Chi dice che verrà "segato" (termine tipico da studentello) per avere usato una determinata forma e per avere scritto una determinata soluzione può essere soltanto un troll.
Per me la forma, come vi ho documentato, era del tutto indifferente, chi dice il contrario non legge, oppure è un troll (oppure risponda argomentando sulla base delle norme, dei regolamenti e dei principi generali in materia).
Inoltre, a prescindere dal parere apparentemente conforme del maggio 2018, per me, sulla base della giurisprudenza e degli orientamenti dell'Anac, si doveva e si poteva, con motivazione logica e coerente, optare per l'esclusione (il troll potrebbe dire che cosa dice il consiglio di stato sul punto? Può indicare una sola sentenza che sostenga la possibilità per l'operatore, anche per mera negligenza, di omettere informazioni? Diverso il discorso sulla valutazione discrezionale del contenuto della dichiarazione e della rilevanza o meno del reato in questione. Omessa dichiarazione dell'operatore e valutazione discrezionale della stazione appaltante operano su due piani diversi che, per ovvie ragioni, non andrebbero confusi).
La struttura della traccia, infine, consentiva anche di motivare per la non esclusione. Quest'ultima soluzione, tuttavia, presupponeva almeno due ulteriori passaggi che, a mio modesto avviso, molti neppure conoscono.
In conclusione, state tranquilli e non ascoltate chi parla di "segati sicuri".
La commissione valuterà la logicità e coerenza della bozza di parere in forma sintetica e non "segherà" nessuno per le ragioni indicate dal troll.
Rispondi

Da: Fate solo terrorismo psicologico 29/07/2018 16:49:37
Caro troll leggi Consiglio di Stato, Sez III, n. 2548 del 29 maggio 2017. Giurisprudenza pacifica da decenni...
Trovane una di segno contrario e poi ne parliamo.
Comunque basta, passo e chiudo, sono stato segato e devo andare in vacanza...
Rispondi

Da: @ Ahahah 29/07/2018 17:40:45
Io ti giuro che ti voglio bene. La sentenza che citi parla di un'esclusione fatta sulla base dell'art 38 del vecchio codice. Ma quello sì che parlava del dichiarare tutte le condanne (al comma 2!), nella dichiarazione ex 445/2000. Hanno scritto in traccia che i fatti erano di gennaio 2018, secondo te, perché, se non per porre i fatti sotto la vigenza del nuovo codice?
Inoltre io non ho parlato né di segati certi (non ho la palla di vetro) né di formula semplificata ( mi sono totalmente diainteressato alla questione). Non è che ogni commento che non ti piace viene dalla mia persona, anche se magari ti soddisferebbe avere un unico soggetto che non la pensa come te , e per di più  un troll.
In conclusione, con grande tranquillità, ti ribadisco che volevo solo essere smentito nella soluzione da me abbracciata (la non esclusione, pur non essendo così saccente da affermare che chi ha optato per l'esclusione verrà bocciato, quello non l'ho scritto io), ma sulla base di argomenti (norme, sentenze, dottrina). Non, perdonami, unicamente sulla tua opinione x, a meno che tu non sia Caringella o Bellomo sotto mentite spoglie.
Anche se un miglioramento nella nostra dialettica c'è, dopo 4 giorni di disputa hai tirato fuori una sentenza.
Rispondi

Da: Fate solo terrorismo psicologico 29/07/2018 17:57:00
Non ho mai scritto prima d'ora in forum...
Le giurisprudenza sull'art. 38 è perfettamente valida e sovrapponibile anche nel caso dell'art. 80 e non sono io a dirlo!
Per io resto vedremo, in bocca al lupo comunque!
Penso che ognuno di noi abbia dato comunque il massimo.
Il resto lo deciderà la commissione.
Buona estate!
Rispondi

Da: Fate solo terrorismo psicologico 29/07/2018 18:07:34
@ahahahah
La necessità che la dichiarazione  dell'operatore economico sia comprensiva di tutti gli eventi astrattamente  riconducibili alla definizione fornita dal legislatore è stata ribadita anche  dalla giurisprudenza amministrativa, la quale ha riaffermato, con riferimento  all'art. 80, comma 5, lett. c), il principio fondato sulla giurisprudenza  formatasi sulla base del previgente Codice dei contratti, secondo cui il  concorrente non può operare alcun filtro nell'individuazione dei precedenti  penali valutando esso stesso la loro rilevanza ai fini dell'ammissione della  procedura di gara, in quanto tale potere spetta esclusivamente alla stazione  appaltante (Consiglio di Stato 5 settembre 2017 n. 4192).
La versione aggiornata delle più volte citate  Linee guida precisa altresì che «La falsa attestazione dell'insussistenza di  situazioni astrattamente idonee a configurare la causa di esclusione in  argomento e l'omissione della dichiarazione di situazioni successivamente  accertate dalla stazione appaltante comportano l'applicazione dell'art. 80,  comma 1, lett. f-bis) del codice» e dunque determinano l'esclusione dalla gara del  concorrente per avere presentato nella procedura di gara in corso dichiarazioni  non veritiere.
La doverosa  precisazione recepisce la novella apportata al Codice dal "decreto correttivo"  (d.lgs. n. 56/2017) con l'introduzione espressa della causa di esclusione di  cui alla lettera f-bis) del comma 5  dell'art. 80 («l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in  corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non  veritiere»).
Tuttavia,  anche prima della novella e sotto il vigore del d.lgs. n. 163/2006, era  ritenuta legittima l'esclusione dell'operatore economico che aveva dichiarato  l'assenza di sentenze definitive di condanna passate in giudicato e/o di decreti  penali di condanna divenuti irrevocabili/sentenze di applicazione della pena su  richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p, per reati gravi in danno dello Stato o  della Comunità incidenti sulla moralità professionale, laddove fosse emersa la  non conformità tra l'autodichiarazione relativa all'insussistenza di condanne  penali e le risultanze del certificato giudiziale. Ciò in quanto, in queste  ipotesi, l'esclusione era ritenuta conseguente alla dichiarazione non veritiera  in virtù dell'art. 75 DPR 445/2000, secondo cui «il dichiarante decade dai  benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della  dichiarazione non veritiera» (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, Sez. V, n. 2447 del 27 aprile 2012; 14  maggio 2013, n. 2610; sez. IV, 4 settembre 2013, n. 4455; sez. III, 5 maggio  2014, n. 2289; sez. V, 25 febbraio 2015, n. 943; sez. V  sentenza 7 agosto 2015 n. 3884; Parere di  precontenzioso n. 234 del 23/10/2008; Parere n. 8 del 06/02/2013; Parere n. 65  del 10 aprile 2014).
Dichiarazione non  veritiera che prescinde dalla valutazione dei profili soggettivi di dolo o  colpa grave (poiché la non veridicità  di quanto autodichiarato rileva sotto un profilo oggettivo e conduce alla  decadenza dei benefici ottenuti con l'autodichiarazione non veritiera) e  non va confusa con la falsa dichiarazione di cui alla lettera f-ter) del comma  5 dell'art. 80, per la quale l'esclusione opera in forza dell'iscrizione nel  Casellario informatico disposta dall'Autorità quando abbia valutato, a seguito  di procedimento in contraddittorio, che la dichiarazione sia stata resa con  dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti  oggetto della dichiarazione, per un periodo massimo di due anni (art. 80, comma  12, d.lgs. n. 50/2016).

Penso sia sufficiente...
Buono studio
Rispondi

Da: @ Ahahah 29/07/2018 18:24:42
t"ale sentenza, relativa a reati di una certa gravità, costituisce un mezzo indiretto, e tuttavia adeguato, come richiede l'art. 80, comma 5, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, di prova di gravi illeciti professionali;" nella s. Cds da te citata.

Grazie, avvalora la mia tesi che il reato rileva se illecito professionale...
Buono studio a te
Rispondi

Da: Amina25  02/08/2018 14:40:40
Chiusa la discussione?
Rispondi

Da: 199 02/08/2018 18:18:07
Zitta e torna a lavare a piatti
Rispondi

Da: 199 02/08/2018 18:19:46
*i
Rispondi

Da: Dam207/08/2018 16:11:29
Per cowboy ci sei?ho bisogno di chiederti un consiglio su inps
Rispondi

Da: cowboy80  07/08/2018 16:38:56
@Dam2
Sono qua, dimmi pure
Rispondi

Da: Dam208/08/2018 07:31:55
Ciao :) , vorrei dei consigli da te su come impostare la preparazione per la seconda prova su tutte le materie, come hai studiato? Con i quiz come ti sei regolato?
Se posso, ti lascio la mia mail per un confronti
Rispondi

Da: @dam 08/08/2018 07:48:00
Che cazzo c'entra inps????
Qua è anac, stordito!!!!
Rispondi

Da: cowboy80   1  - 08/08/2018 09:58:49
@Dam2
Ho studiato i due manuali Maggioli, come se avessi  dovuto preparare un orale. Tutto qua. Chiaramente, data la mole, ho dovuto tagliare le cose che mi parevano non essenziali. In realtà poi ci hanno chiesto anche le virgole e devo dire che mi è andata bene anche per fortuna
Rispondi

Da: Dam208/08/2018 10:59:46
Grazie Cowboy ...
Rispondi

Da: cowboy80  08/08/2018 13:42:54
Di nulla
Rispondi

Da: Questione 22/08/2018 11:24:22
Tutti quei balordi che parlavano di ricorsi a destra e sinistra si sono magicamente volatilizzati? Ahahahah
Rispondi

Da: domanda23/08/2018 22:15:59
ragazzi anche le correzioni del parere cominceranno il 10 settembre o  si riferivano solo alla lettura ottica dei quiz??
Rispondi

Da: Cagna 23/08/2018 22:51:34
Cominciamo con l'ansia....aspetta e non scassare
Rispondi

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