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Ricorso 250 posti vigili del fuoco
1489 messaggi, letto 97235 volte

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Da: Ricorso|2|5|0|13/09/2017 18:23:34
A giorni si dovrà sapere le altre sentenze. Voi che notizie avete?
Rispondi

Da: Speranzoso3714/09/2017 18:13:10
Volevo fare una domanda a tutti quelli che come me hanno preso 37. Com'è il vostro stato d'animo. Io non faccio altro  Che ripensare alle stronzate di errori che ho fatto, cose che sapevo, ma che ho sbagliato per distrazione. Non riesco a dimenticare.......sto sempre rimuginando
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Da: Ricorso|2|5|0|14/09/2017 19:18:16
xsperanzoso37 non pensarci più...adesso si aspetta la sentenza se dentro o fuori!
Rispondi

Da: Speranzoso3714/09/2017 20:18:49
Credo che la nostra sorte sia bella che segnata ormai......la prima sentenza è stata negativa e credo che gli altri giudici si allinieranno a quella sentenza.
Spero di sbagliarmi ma sarà dura 
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Da: carlomirata  15/09/2017 10:26:59
La sentenze negative le  trovo giuste perché erano per l'annullamento e non per lo sbarramento
Noi vogliamo lo sbarramento .. Perché è impensabile restare fuori con 9.25= 37 😤😤😤😤
Quindi io ci spero nella giudispudenza
Rispondi

Da: Ricorso|2|5|0|15/09/2017 11:29:00
Xcarlomirata la sentenza era sempre inerente il punteggio se non sbaglio. Ma tu con quale avv hai fatto ricorso?
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Da: carlomirata  15/09/2017 11:55:57
No era per annullamento..... avvocato Leone
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Da: Ricorso|2|5|0|15/09/2017 12:38:16
xcarlo mirata cmq l'altra sentenza dell'altro avvocato che è stata respinta era sempre inerente il punteggio. Ma quando avete voi l'udienza?
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Da: Ricorso|2|5|0|15/09/2017 12:46:12
La sentenza che è stata respinta: un'azione legale volta all'ammissione alla successiva fase concorsuale per tutti i soggetti che abbiano ottenuto un punteggio pari o superiore a 28/40. Quindi è la stessa delle altre sentenze che dovranno venire. Comunque non è finita ancora bisogna vedere che succede in queste altre sentenze che verranno speriamo bene!
Rispondi

Da: drewmelix  15/09/2017 14:17:25
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=6B2WHVPCN6VRBSHXLD22EVVZEY&q=Concorso+or+250+or+vigili+or+del+or+fuoco
  

Ecco qua 1000 euro  dopo aver perso il ricorso, preparate il portafogli o la carta di credito,o assegno.. per chi ancora ci spera,per l ennesima volta, lo sbarramento è legittimo perché la preselezione non è una prova concorsuale che da punteggio, ma che serve a far accedere alle prove concorsuale con il punteggio, dove è presente la valutazione del punteggio con la sufficienza...
Rispondi

Da: carlomirata  15/09/2017 14:49:57
Questo è per annullamento nn per sbarramento
Rispondi

Da: drewmelix  15/09/2017 14:56:38
Per lo sbarramento è stato spiegato da che legge viene regolamentata,quindi la richiesta di 28/40 (che non è la sufficienza) verrà bocciata
Rispondi

Da: Ricorso|2|5|0|15/09/2017 16:07:58
Ma io da come ho capito questa sentenza dovrebbe essere inerente sempre il fatto del punteggio come tutte le cause che hanno fatto gli avv.
Rispondi

Da: Grevius  -banned!-15/09/2017 16:10:52
scusate siccome un mio amico è presente in quel ricorso volevo capire se i 1000 euro di spese legali sono da dividere o sono a testa di ogni singolo?
Rispondi

Da: Ricorso|2|5|0|15/09/2017 16:21:42
Grevius credo proprio che siano diviso tutti. Non penso singolarmente.
Rispondi

Da: drewmelix  15/09/2017 17:02:32
La spesa è da spartire, digli al tuo amico di ringraziare l avvocato, spero ne parli male dopo sta cosa...
Rispondi

Da: Grevius  -banned!-15/09/2017 17:13:28
io l'avevo avvertito veramente...
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Da: Baf4915/09/2017 20:48:45
E giustamente sul sito della conapo ritrovi una dicitura che parla dei fuori quota ormi ammessi alle prove motorie , e noi con 37 FUORI.. giustamente!
Rispondi

Da: Baf4915/09/2017 20:48:45
E giustamente sul sito della conapo ritrovi una dicitura che parla dei fuori quota ormi ammessi alle prove motorie , e noi con 37 FUORI.. giustamente!
Rispondi

Da: Ricorso|2|5|0|15/09/2017 21:24:59
Comunque di sicuro ci sarà un appello al CDS e lì si vedra se dentro o fuori!
Rispondi

Da: Baf4915/09/2017 22:20:19
Purtroppo ESITO NEGATIVO.. arrivata adesso l'e-mail.. ma ci sarà appello al consiglio di stato!
Rispondi

Da: Maco6615/09/2017 22:36:51
Ma piantatela di buttare soldi , che cavolo , un po' di dignità ....
Rispondi

Da: Francescomis16/09/2017 11:21:01
Qualcuno con Avv. La Gattuta?
Rispondi

Da: Continuate16/09/2017 12:58:12
A far ricchi gli avvocati soprattutto quelli che promettono mari e monti.
Rispondi

Da: chesterben 16/09/2017 13:12:57
Il lupo perde il pelo ma non il vizio, l'avvocato Leone si è fatto i soldi con questi vari ricorsi, maledetto sciacallo!!!!!
Rispondi

Da: canegaia 16/09/2017 13:15:55
si
Rispondi

Da: canegaia 16/09/2017 13:17:06
si x francescomi

Rispondi

Da: Continuate16/09/2017 13:25:32
L'avvocato leone ha fatto la stessa storia con il ricorso degli assistenti giudiziari, e anche li tanti avvocati hanno perso i ricorsi e la stessa identica storia accade ora qui. Nessuno dice che i ricorsi non vanno fatti, ma almeno non vi fidate di questi avvocati di rete che vanno avanti promettendo cose. Tutti sanno che la legge non prevede un voto minimo nella preselezione mentre l'avvocato leone mostrando una sola e unica sentenza di una sola sezione del tar lazio sono mesi e mesi che fa propaganda su questa cosa, tanto che le altre sezioni del tar lazio hanno dimostrato che non sono d'accordo con quella sentenza. Quindi parliamo di una sola sentenza che è in minoranza rispetto all'orientamento maggioritario compreso quello del consiglio di stato che stabilisce ben altre cose, come appunto la recente sentenza su questo ricorso che è stata pubblicata. Per carità è giusto fare i ricorsi, ma almeno sentite più di un avvocato anche quelli meno conosciuti.
Rispondi

Da: Continuate16/09/2017 13:28:51
Da: Ricorso|2|5|0| 15/09/2017 21.24.59
Comunque di sicuro ci sarà un appello al CDS e lì si vedra se dentro o fuori!


E' inutile, il CDS ha già detto in passato che il voto minimo nella preselezione non è previsto dalla legge e quindi la PA può nel suo bando decidere o di inserire un voto minimo oppure di far passare un certo numero di candidato dopo la preselezione, può fare come crede. Questa volta sono state 1000 euro da dividere, ma andando avanti potranno essere 1000 euro a testa come ricorso temerario, come a dire siete stati già avvertiti ma ancora non capite.
Rispondi

Da: Continuate16/09/2017 14:34:05
Da: Gekoo  09/09/2017 08.24.15
Penso proprio che questa sentenza faccia dà apripista anche alle altre. Credo che i giudici seguiranno la stessa strada. Non penso che un altro giudice possa ribaltare completamente la sentenza perché altrimenti sarebbe da rivedere o quantomeno fare un altro ricorso per chi si è visto rigettare la prima. Rimango stranito ripensando alla sentenza, sempre del tar, del concorso per docenti dove il bando chiedeva per il superamento delle PRESELEZIONI la soglia di 35/50 e il ricorso proposto per i 30/50 sia passato.......forse perché il nostro bando prevedeva una soglia e non un punteggio.
Ormai mi sono messo l'anima in pace e cercherò di metterci una pietra sopra ma dopo aver fatto 37 ed essere arrivato lì ad un soffio sarà dura dimenticare.
In bocca al lupo a tutti ragazzi


E' evidente che non conosci la verità. In quel caso nel bando era previsto un punteggio minimo che per il tar non ci doveva essere senza però che quella precisa sezione del tar nella sentenza spiegava quale poteva essere il criterio per saggiare i migliore, lasciando quindi un vuoto. Quindi il tar lazio ( o meglio quella sola sezione) aveva detto --- Con la sentenza depositata il 28 maggio, il collegio giudicante del Tar, ha accolto il ricorso dei ricorrenti annullando la parte del bando di concorso in cui era previsto il punteggio minimo di 35/50, per il superamento della prova preselettiva. invece per il Consiglio di Stato ----Diversa sorte stanno avendo invece i ricorsi al Consiglio di Stato. Ad un ricorso al Presidente della Repubblica presentato da un candidato escluso per aver ottenuto un punteggio di 32,5/50, il CDS si è espresso nettamente per il rigetto senza neppure riviare ad un successivo approfondimento nel merito della questione. Così scrive il CDS riguardo all'Affare n. 891/13: "L'inserimento del punteggio per il superamento della prova medesima, pari a 35/50, riportato nel bando, è stato individuato, del tutto legittimamente, dall'amministrazione nell'esercizio della propria discrezionalità, in sede di definizione delle prove selettive, volte a saggiare le conoscenze dei candidati attraverso l'accertamento delle conoscenze fondamentali delle discipline previste dal bando, che precedono quelle concorsuali vere e proprie. Al riguardo, il bando di concorso deve considerarsi quale lex specialis e, in quanto tale, prevalente sulla normativa generale, invocata dalla ricorrente, che si riferisce alle procedure concorsuali precedenti, nell'ambito delle quali non era previsto lo svolgimento di alcuna prova preselettiva, restando, altresì, insensibile alle modifiche normative sopravvenute. In considerazione di quanto sopra argomentato, non sussiste violazione alcuna del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, né la ricorrente può invocare la violazione dell'art. 3 della Costituzione per un preteso trattamento disuguale e discriminatorio nei propri confronti. Ne consegue che il ricorso deve essere respinto, restando così assorbita l'istanza cautelare."
Sempre presso il CDS, l'affare n. 450/2013 riguardante un altro ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, in cui si richiedeva istanza di sospensiva dell'esclusione di un candidato dal concorso docenti bandito con DDG n. 82/2012, è stato rigettato ma rinviando successivamente alla valutazione della questione nel merito. Il parere espresso dal Consiglio di Stato così viene giustificato "non appare assistito dal necessario fumus boni iuris, atteso che la norma richiamata dalla difesa della ricorrente (art. 400, comma 11, d. lg. 297/94), in relazione alla votazione minima di ciascuna prova di esame per procedere alla valutazione delle prove successive, non preclude la possibilità di fissare legittimamente per la prova in questione, che è preselettiva, una votazione minima necessaria (pari all'equivalente di 7/10) corrispondente alla votazione complessiva minima prevista dal bando (e dal comma 10 della medesima norma richiamata) per le prove scritte, nonché per quelle grafiche, pratiche e orali;

Quindi il CDS dava torto a quella sezione del Tar. L'orientamento del CdS è quello che la PA ha piena libertà di come fare la preselezione e quindi è libera o di mettere un voto minimo alla preselezione oppure di far passare un certo numero di candidati ecco perché ora le altre sezioni del Tar hanno cambiato parere. Quindi parliamo di discrezionalità della PA e infatti la normativa dei concorsi non prevede nessun voto minimo per la preselezione e quindi la PA può fare come gli pare. Nel caso della scuola poi li alla fine i ricorsi furono accolti solo per un errore del MIUR che non aveva impugnato tutte le sentenze del tar ma solo una parte, cosi che le altre ormai erano considerate come buone, e quando arrivò il CdS che in prima battuta aveva sospeso tutte le sentenze del tar per annullarle, poi non ha potuto fare nulla, scrivendo nella sua sentenza che non poteva più annullare le sentenze impugnate visto che le altre sentenze che trattavano lo stesso argomento non erano state impugnate dal Miur in quanto si avrebbe avuto una disparità di trattamento tra sentenze impugnate nei termini e quindi da annullare e sentenze non impugnate nei termini che ormai non si potevano più annullare. Quindi lì fu un errore del MIUR perché se le impugnava tutte quante sicuramente il CDS le annullava tutte, visto che in cautelare l'aveva sospese facendo capire che erano sbagliate, ma per quell'errore del miur sulla impugnazione non ha potuto più procedere. Queste cose e altre verità dagli avvocati fatevele dire, altrimenti i vari leone e company si presentano davanti ai giudici con precedenti sentenze che ormai non sono più buone facendo credere ai ricorrenti che invece lo sono. Da qui si spiega il motivo perché ora il Tar lazio ha cambiato idea tanto che non ritiene necessario nemmeno approfondire nel merito, e andare ora dal consiglio di stato è inutile non solo per i soldi ma perché poi a testa si rischia di pagare una cifra importante che ora è stata liquidata complessivamente in 1000 euro, appunto perché si rischia di fare un ricorso temerario, come a dire siete state avvertiti una volta ma non vi basta.
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