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Nuova stabilizzazione ( ci siamo )
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Da: Artusa Francesco 07/05/2017 21:46:55
Siamo quasi alla realizzazione del sogno alla faccia dei gufi ...
Rispondi

Da: 1 precario13/06/2017 13:11:06
Io non ho capito molto questo decreto attuativo della Madia. E' vero che le leggi creano confusione ma dire che si stabilizzano i precari storici nella pubblica amministrazione con questo articolo
che parla di requisiti.
Secondo me  non Γ¨ molto chiaro in quanto dice al punto  a)  risulti in servizio successivamente alla data ecc ecc ecc, (questa legge Γ¨ entrata in vigore il 28/08/2015  e poi continuando passando al punto punto c) abbia maturato 3 anni al 31/12/17.
a conti fatti non sono tre anni?
Vorrei capire, se qualche precario se ne intende? Grazie
DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 75  Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. (17G00089) (GU Serie Generale n.130 del 07-06-2017) note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/06/2017

Art. 20

                     Superamento del precariato
                   nelle pubbliche amministrazioni

  1. Le amministrazioni, al fine di superare il  precariato,  ridurre
il ricorso ai contratti a termine e valorizzare  la  professionalita'
acquisita dal personale con rapporto di lavoro a  tempo  determinato, possono, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il  piano  triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2,  e  con  l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo  indeterminato personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:
  a) risulti in servizio successivamente  alla  data  di  entrata  in
vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo  determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione;
  b) sia stato reclutato  a  tempo  determinato,  in  relazione  alle
medesime attivita' svolte, con procedure concorsuali anche  espletate presso  amministrazioni  pubbliche  diverse  da  quella  che  procede all'assunzione;
  c)  abbia  maturato,  al  31   dicembre   2017,   alle   dipendenze
dell'amministrazione che procede all'assunzione almeno  tre  anni  di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.
  2. Nello stesso triennio  2018-2020,  le  amministrazioni,  possono bandire, in coerenza con il piano triennale  dei  fabbisogni  di  cui all'articolo 6, comma 2, e ferma restando la  garanzia  dell'adeguato accesso dall'esterno, previa  indicazione  della  relativa  copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per  cento  dei  posti  disponibili,  al  personale  non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:   a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un  contratto  di  lavoro  flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;
  b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre  anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni,  presso l'amministrazione che bandisce il concorso.
  3.  Ferme  restando  le  norme  di  contenimento  della  spesa   di personale, le pubbliche amministrazioni, nel triennio  2018-2020,  ai soli fini di cui ai commi 1 e 2, possono elevare gli ordinari  limiti finanziari per le assunzioni a  tempo  indeterminato  previsti  dalle norme vigenti, al netto delle risorse  destinate  alle  assunzioni  a tempo  indeterminato  per  reclutamento  tramite  concorso  pubblico, utilizzando a tal fine le risorse previste per i contratti di  lavoro flessibile, nei limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28,  del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 20 luglio 2010, n. 122, calcolate in misura corrispondente  al  loro  ammontare medio  nel  triennio  2015-2017  a   condizione   che   le   medesime amministrazioni siano in grado di  sostenere  a  regime  la  relativa spesa di personale  previa  certificazione  della  sussistenza  delle
correlate risorse  finanziarie  da  parte  dell'organo  di  controllo
interno di cui all'articolo 40-bis, comma  1,  e  che  prevedano  nei
propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di  tale  valore
di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28.
  4. Le disposizioni di cui  ai  commi  1  e  2  non  possono  essere
applicate dai comuni che per l'intero quinquennio 2012-2016 non hanno rispettato i vincoli  di  finanza  pubblica.  Le  regioni  a  statuto speciale, nonche' gli enti  territoriali  ricompresi  nel  territorio delle stesse, possono applicare il comma 1, elevando ulteriormente  i limiti  finanziari  per  le  assunzioni  a  tempo  indeterminato  ivi previsti, anche  mediante  l'utilizzo  delle  risorse,  appositamente individuate con legge regionale dalle medesime regioni che assicurano la compatibilita' dell'intervento con il  raggiungimento  dei  propri obiettivi di finanza pubblica, derivanti da  misure  di  revisione  e razionalizzazione della spesa certificate dagli organi  di  controllo interno. Ai fini del rispetto delle disposizioni di cui  all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  gli  enti territoriali delle predette regioni  a  statuto  speciale,  calcolano inoltre  la  propria  spesa  di  personale  al  netto  dell'eventuale cofinanziamento  erogato  dalle  regioni   ai   sensi   del   periodo precedente. I predetti enti possono prorogare i rapporti di lavoro  a tempo determinato fino al 31 dicembre 2018, nei limiti delle  risorse utilizzabili per le assunzioni a tempo indeterminato, secondo  quanto
previsto dal presente articolo.
  5. Fino al termine delle procedure di cui ai commi 1 e 2, e'  fatto
divieto alle  amministrazioni  interessate  di  instaurare  ulteriori
rapporti di lavoro flessibile di cui all'articolo 9,  comma  28,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive  modificazioni,  per le professionalita' interessate dalle predette  procedure.  Il  comma 9-bis dell'articolo 4 del  decreto-legge  31  agosto  2013,  n.  101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,  n.  125, e' abrogato.
  6. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1,  commi  425  e  426 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  7. Ai fini del presente articolo non rileva  il  servizio  prestato
negli uffici di diretta collaborazione di  cui  all'articolo  14  del
decreto legislativo n. 165 del 2001 o  degli  organi  politici  delle
regioni, secondo i rispettivi ordinamenti,  ne'  quello  prestato  in
virtu' di contratti di  cui  agli  articoli  90  e  110  del  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  8. Le amministrazioni possono prorogare i  corrispondenti  rapporti di lavoro flessibile con i soggetti che partecipano alle procedure di cui ai commi 1 e 2, fino alla  loro  conclusione,  nei  limiti  delle risorse  disponibili  ai  sensi  dell'articolo  9,  comma   28,   del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  9.  Il  presente  articolo  non  si  applica  al  reclutamento  del
personale docente, educativo e amministrativo, tecnico  e  ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche ed  educative  statali.  Fino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7,  lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le disposizioni di  cui  al presente  articolo  non  si  applicano  alle  Istituzioni   dell'alta formazione artistica, musicale  e  coreutica.  I  commi  5  e  6  del presente articolo non si applicano agli enti pubblici di  ricerca  di cui al decreto legislativo 25 novembre  2016,  n.  218.  Il  presente articolo non si applica altresi' ai contratti di somministrazione  di lavoro presso le pubbliche amministrazioni.
  10.   Per   il   personale    medico,    tecnico-professionale    e
infermieristico  del  Servizio  sanitario  nazionale,  continuano  ad
applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1,  comma  543,  della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, la cui efficacia e' prorogata  al  31 dicembre   2018   per   l'indizione   delle   procedure   concorsuali straordinarie, al 31 dicembre 2019 per la loro conclusione, e  al  31 ottobre 2018 per la stipula di nuovi contratti di  lavoro  flessibile ai sensi dell'articolo 1, comma 542, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
  11. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano al personale
tecnico-professionale  e  infermieristico  del   Servizio   sanitario
nazionale, nonche' al personale delle amministrazioni finanziate  dal Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca,  anche  ove lo stesso abbia maturato il periodo  di  tre  anni  di  lavoro  negli ultimi otto anni rispettivamente presso diverse  amministrazioni  del Servizio sanitario nazionale o presso diversi enti e  istituzioni  di ricerca.
  12. Ai fini delle assunzioni di cui al comma  1,  ha  priorita'  il
personale in servizio alla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto.
  13. In caso di processi di riordino, soppressione o  trasformazione di enti, con conseguente transito di personale, ai fini del  possesso del requisito di cui ai commi 1, lettera c),  e  2,  lettera  b),  si considera anche  il  periodo  maturato  presso  l'amministrazione  di provenienza.
  14. Le assunzioni a tempo indeterminato disciplinate  dall'articolo
1, commi 209, 211 e 212, della legge 27 dicembre 2013,  n.  147  sono consentite anche nel triennio 2018-2020. Per le finalita' di  cui  al presente comma le  amministrazioni  interessate  possono  utilizzare, altresi', le risorse di cui ai commi  3  e  4  o  previste  da  leggi regionali, nel rispetto delle modalita', dei  limiti  e  dei  criteri
previsti  nei  commi  citati.  Ai  fini  delle  disposizioni  di  cui
all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge  27  dicembre  2006,  n. 296, gli enti territoriali calcolano la propria spesa di personale al
netto dell'eventuale cofinanziamento  erogato  dallo  Stato  e  dalle
regioni. Le amministrazioni interessate possono applicare la  proroga degli eventuali contratti a tempo determinato  secondo  le  modalita' previste dall'ultimo periodo del comma 4.
Rispondi

Da: Riccardo 1  - 27/12/2017 19:40:21
ammazza, artusaπŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚
Rispondi

Da: Riccardo27/12/2017 19:52:54
Tra And Conapo e fnc fate a gara a chi spara piΓΉ minchiate :ARTUSA DATEVI AL BRICOLAGE πŸ˜†πŸ˜†πŸ˜†πŸ˜†πŸ˜†πŸ˜†
Rispondi

Da: VVVVD27/12/2017 21:02:48
ma quanti forum avete aperto con il titolo nuova stab vi siete fissati basta!!
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