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15 dicembre 2016: Atto giudiziario PRIVATO
484 messaggi, letto 51268 volte

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Da: franx7915/12/2016 11:29:31
Possibile che al ministero non abbiano considerato il nuovo ARTICOLO N.2929 bis?
Rispondi

Da: Giuseppe Giralico15/12/2016 11:30:04

- Messaggio eliminato -

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Da: bidolina15/12/2016 11:30:16
Ragazzi le tracce di penale e di amministrativo le troverete nei rispettivi topic che sono stati aperti!Questo è esclusivo di civile.
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Da: continua15/12/2016 11:30:31
non è la casa coniugale.. è un altro immobile
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Da: coglion15/12/2016 11:30:53
esatto mi chiedevo questo
Rispondi

Da: ....................15/12/2016 11:31:13
@franx79

Manca il titolo esecutivo, quindi il 2929bis non può essere applicato
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Da: continua15/12/2016 11:32:56
qua c'è qualcosa che non va.. chiarito che sono 5000 e non 500?
non c'è titolo esecutivo.. quindi.. anzione di revocatoria ordinaria?
Vi prego aiutatemi a vederci chiaro, perchè anche io sono al 3 giorno
Rispondi

Da: Verde-9 15/12/2016 11:34:11
L'art. 2929bis nn si applica, la tracia nn parla di un titolo esecutivo ottenuto dal creditore
Rispondi

Da: eleonarapacu15/12/2016 11:36:00
non si applica il 2929bis perchè non sia quanto tempo è trascorso dall'atto che tizio ne è venuto a conoscenza
Rispondi

Da: tracce15/12/2016 11:36:05

- Messaggio eliminato -

Rispondi

Da: continua15/12/2016 11:36:35
La citata Cass. n. 15231/2001 ha, come è noto, recepito, quanto alle conseguenze che se ne
assumono derivanti in ambito tributario, la distinzione, che risale ad autorevole, per quanto ormai
remoto indirizzo dottrinale, tra contenuto necessario ed eventuale degli accordi di separazione, nel
primo dovendo ricomprendersi il consenso reciproco a vivere separati, l'affidamento dei figli,
l'assegnazione della casa familiare in funzione del preminente interesse della prole e la previsione di
assegno di mantenimento a carico di uno dei coniugi in favore dell'altro, ove ne ricorrano i
presupposti.
Nel secondo vanno invece ricompresi i patti che trovino solo occasione nella separazione, costituiti
da accordi patrimoniali del tutto autonomi che i coniugi concludono in relazione all'instaurazione di
un regime di vita separata. Detta distinzione, che si trova ribadita anche nella più recente
giurisprudenza della 1^ sezione civile di questa Corte (cfr., tra le altre, Cass. 19 agosto 2015, n.
16909; Cass. 22 novembre 2007, n. 24321), è sostanzialmente finalizzata a distinguere tra i patti,
riflettenti il contenuto necessario della separazione, che sono soggetti alla procedura di modifica o
revoca, ex art. 156 c.c., u.c., e art. 710 c.p.c., e quelli viceversa che abbiano trovato solo occasione
nella separazione, la cui efficacia tra le parti trova il proprio riferimento normativo nell'art. 1372
c.c
Rispondi

Da: Giuseppe201515/12/2016 11:37:31
franx79
Sono d'accordo con te ... ma il 2929 bis si può utilizzare (quindi avviare un'azione esecutiva) solo se abbiamo titolo esecutivo !
Nella sentenza non si fa cenno al fatto che tizio abbia titolo.. si dece che ha un ingente credito!!
Pertanto secondo me è ancora lo strumento del 2901 cc a dover essere  usato..

Oppure potremmo ottenere un decreto ingiuntivo e poi 2929 bis ma i tempi sarebbero troppo lunghi e si decadrebbe dall'anno... perciò 2901?

che ne dite????
Rispondi

Da: continua15/12/2016 11:39:51
Si. revocatoria ordinaria.
Rispondi

Da: misschianto15/12/2016 11:40:15
azione revocatoria.... basta un'aspettativa di credito.
Rispondi

Da: Yesssssiiii15/12/2016 11:41:42
si ragazzi effettivamente titolo esecutivo non c'è a quanto pare, quindi revocatoria 2901
Rispondi

Da: 1111115/12/2016 11:41:51
La Cassazione del 22.1.2015 n. 1144 ha stabilito che l'accertamento della gratuità (ex art. 2901 c.c.) dei trasferimenti attuati in base  agli accordi dei coniugi assunti in sede di separazione costituisce un apprezzamento riservato al giudice di merito, non censurabile se sorretto da motivazione esente da vizi logici e giuridici (come nel caso in cui il doveroso mantenimento dei figli era già assicurato dalla previsione di un assegno mensile)
Rispondi

Da: Bidolina15/12/2016 11:42:38
CASSAZIONE CIVILE 1144 del 22.01.2015
l'azione revocatoria ordinaria del trasferimento di immobile, effettuato da un genitore in favore della prole in ottemperanza ai patti assunti in sede di separazione consensuale omologata, poiché esso trae origine dalla libera determinazione del coniuge e diviene "dovuto" solo in conseguenza dell'impegno assunto in costanza dell'esposizione debitoria nei confronti di un terzo creditore, sicché l'accordo separativo costituisce esso stesso parte dell'operazione revocabile e non fonte di obbligo idoneo a giustificare l'applicazione dell'art. 2901, comma III, c.c..
Rispondi

Da: continua15/12/2016 11:45:06
in questo caso è dovuto. è chiaro
Rispondi

Da: boberserk15/12/2016 11:49:58
Non ho capito se con la separazione Caio poteva trasferire a Caietto la proprietà del bene immobile o se si tratta di altro atto... che ne dite?
Rispondi

Da: cosmopolitan15/12/2016 11:50:21
ma Caietto èminorenne?
Rispondi

Da: 1111115/12/2016 11:50:48
è presumibile che sia minorenne

Rispondi

Da: 1111115/12/2016 11:51:26
chi citiamo padre in proprio, madre nella qualità
Rispondi

Da: claudia87a15/12/2016 11:57:41
cosa c'entra il 3 comma del 2901 se il trasferimento è a titolo gratuito
Rispondi

Da: soluzionecivile 15/12/2016 12:03:55

- Messaggio eliminato -

Rispondi

Da: Verde-9 15/12/2016 12:08:40
Confermo che sul sito iuris et de iure, la traccia n. 5 è praticamente identica alla traccia dell'atto..vi posto la soluzione data dal sito

Nel caso di specie, il debitore era pienamente consapevole dell'esistenza del credito quando aveva sottoscritto gli accordi di separazione consensuale avanti al Presidente del Tribunale. Inoltre, nel momento in cui sottoscriveva l'atto di trasferimento del bene in favore del figlio non vi era alcuna necessità ne' tantomeno obbligo per il padre di impegnarsi a trasferire al figlio la disponibilità del suo unico immobile in proprietà esclusiva. Peraltro, trattandosi di atto a titolo gratuito, non era necessaria alcuna dimostrazione del cd. consilium fraudis tra debitore e terzo, che nel caso specifico è il figlio del disponente.

Dunque, deve ritenersi che il trasferimento di un bene immobile al figlio, realizzato con un accordo di separazione consensuale di coniugi, anche se regolarmente omologato, può essere soggetto ad azione revocatoria da parte dei creditori del genitore laddove sussistano le condizioni previste dall'art. 2901 c.c.. Difatti, il decreto di omologazione adempie esclusivamente alla funzione di valutare la legittimità e l'opportunità dei termini della separazione nei riguardi della prole, non  avendo invece alcuna rilevanza in merito ai debiti contratti dai coniugi.

Sentenza di riferimento_Corte di Cassazione, Sezione 3 civile n. 1144 del 2015 (traccia n. 5)
Rispondi

Da: Lu 15/12/2016 12:09:04
Scusate questo è il forum dell'atti di civile?
Rispondi

Da: revocatoria15/12/2016 12:09:33
caietto vive con la madre nela traccia non c'è connessione tra separazione e donazione
Rispondi

Da: Lia16 15/12/2016 12:12:09

Cass. civ. Sez. III, Sent., 22-01-2015, n. 1144
Svolgimento del processo
La società Capitalia s.p.a. convenne in giudizio N.L., L. e D. (quest'ultimo rappresentato dalla
madre esercente la potestà genitoriale) deducendo di essere creditrice di rilevanti importi nei
confronti di N.L. e della moglie C. M.C. e chiedendo che venisse dichiarata l'inefficacia - ex art.
2901 c.c. - dell'atto con cui il predetto N.L. aveva trasferito ai figli L. e D. la proprietà esclusiva
dell'unico immobile di cui era proprietario esclusivo.
Si costituirono in giudizio i convenuti assumendo che il trasferimento immobiliare era avvenuto in
esecuzione dell'impegno assunto da N.L. nell'accordo di separazione consensuale - omologato -
intercorso con la C., ed era pertanto insuscettibile di revoca ex art. 2901 c.c..
Il Tribunale rigettò la domanda, ritenendo che il trasferimento costituisse atto dovuto.
La Corte di Appello di Roma ha riformato la sentenza, dichiarando l'inefficacia del trasferimento
rispetto alla società attrice.
Ricorrono per cassazione i N., affidandosi a tre motivi illustrati da memoria; resiste, a mezzo di
controricorso, la Unicredit s.p.a. (incorporante Capitalia s.p.a.).
Motivi della decisione
1. I ricorrenti eccepiscono preliminarmente l'inesistenza della notifica della sentenza, in quanto
effettuata in una sola copia all'unico difensore dei appellati, ed assumono che deve tenersi conto
unicamente del termine "lungo" decorrente dal deposito della sentenza.
La questione è priva di interesse poichè il ricorso - avviato alla notifica il 27.10.2011 - risulta
comunque tempestivo in relazione al termine "breve" decorrente dalla notificazione del 18.7.2011
(costituente l'effettiva data di decorrenza, ai sensi di Cass., S.U
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Da: secondavi15/12/2016 12:13:45
alcuni dicono commissari stanno indirizzando verso la
2530/2015
Rispondi

Da: girino15/12/2016 12:14:25
VI POSSO FARE UNA DOMANDA?
SECONDO VOI DEVONO ESSERE CITATI ENTRAMBI I GENITORI E CHIESTA ANCHE LA REVOCATORIA DELL'ACCORDO DI SEPARAZIONE
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