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15 dicembre 2016: Atto giudiziario PRIVATO
484 messaggi, letto 51268 volte

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Da: bausciaraus15/12/2016 15:14:31
aiutoxxx e a te che te fotte?
Rispondi

Da: AIUTOXXX15/12/2016 15:15:44
me ne fotte che ho svolto l'esame in maniera lecita, abilitandomi al primo tentativo, peraltro presso la corte d'appello di Roma
Rispondi

Da: ciao aiutino15/12/2016 15:16:20
1) Legittimazione ad agire
Legittimato ad agire in revocatoria è unicamente il creditore che ritiene di
essere rimasto pregiudicato dall'atto del debitore ed ovviamente, in via
surrogatoria, il suo creditore.
Spetta anche al successore del creditore, sia a titolo universale che particolare.
Soggetti passivi dell'a.r. sono il debitore e il terzo destinatario dell'atto stesso;
quest'ultimo, è litisconsorte necessario in quanto il presupposto soggettivo
dell'a.r. va valutato, quantomeno per gli atti a titolo oneroso, con riferimento
sia al debitore sia al terzo ed inoltre perchè la sentenza produce effetti nei suoi
confronti.
Rispondi

Da: fatina 6815/12/2016 15:16:29
vi prego... qualcuno mi dica se vanno citati solo padre e figlio o anche la madre
Rispondi

Da: AIUTOXXX15/12/2016 15:17:06
tra l'altro....quessta volta la traccia è veramente semplice
Rispondi

Da: AIUTOXXX15/12/2016 15:18:00
a Roma nemmeno le sigaretta fanno entrare...questi stanno con i cellulari, i tablet..
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Da: Salvatore della patria15/12/2016 15:18:23
Citare:
- Tizio in proprio e nella qualità di esercente la patria potestà di Caietto
- Sempronia, in qualità di esercente la patria potestà di Caietto
- Caietto, rappresentato da Tizio e Sempronia

GIURISPRUDENZA E SOLUZIONE DELLA QUESTIONE: http://giuricivile.it/esame-avvocato-2016-atto-giudiziario-civile-azione-revocatoria-accordi-separazione-approfondimenti-giurisprudenza/
Rispondi

Da: esame115/12/2016 15:18:44
RIBADISCO...CHE SCHIFOOOO...MA TANTO QUESTA VOLTA PER FOTUNA SONO STATI PRESI PROVVEDIMENTI
Rispondi

Da: Alala15/12/2016 15:18:47
Questo è un forum dove ci si confronta semplicemente, il contenuto dei post non può in alcun modo essere inviato ai candidati. Questi ultimi, peraltro, non potrebbero ricevere alcun messaggio a causa della schermatura delle aule.
Rispondi

Da: cippalippa1015/12/2016 15:19:45
noto con piacere che personaggi che da fare hanno davvero poco, se non trastullarsi stile lapo, vogliano insultarci anche oggi.
Li invito a riflettere se siete meglio voi che qui perdete il vostro tempo spinti da una  presunta implacabile sete di onestà che malcela un disagio sociale e una repressa omossessualità (visti gli annunci postati), o chi magari dovrà sostenere l'esame e qui trova motivo di studio, o perchè no coloro che provano ad aiutare propri cari, anche se non si dovrebbe fare? Secondo me  questi ultimi almeno sono spinti da un sentimento positivo e  sincero
Rispondi

Da: Salvatore della patria15/12/2016 15:20:22
Citare:
- Tizio in proprio e nella qualità di esercente la patria potestà di Caietto
- Sempronia, in qualità di esercente la patria potestà di Caietto
- Caietto, rappresentato da Tizio e Sempronia

GIURISPRUDENZA E SOLUZIONE DELLA QUESTIONE: http://giuricivile.it/esame-avvocato-2016-atto-giudiziario-civile-azione-revocatoria-accordi-separazione-approfondimenti-giurisprudenza/
Rispondi

Da: AIUTOXXX15/12/2016 15:20:23
Alala, lo è per gente come noi che vuole solo conoscere e confrontarsi sulle tracce...non per tutti gli altri..ci sta gente da dentro che scrive "aiuto"..."soluzione"..postate le soluzioni..etc...
Rispondi

Da: Camomilla1515/12/2016 15:21:17
A che ora si consegna a Napoli ragazzi?
Rispondi

Da: AIUTOXXX15/12/2016 15:22:35
i "proprii cari" potrebbero studiare come abbiamo fatto noi altri!
Rispondi

Da: Anomi 15/12/2016 15:22:51
Prima ho letto che a Napoli consegnano alle18.00
Rispondi

Da: ioloso15/12/2016 15:23:05
andate su controcam x soluzione privato
Rispondi

Da: ioloso15/12/2016 15:23:30
andate su controcam x soluzione privato
Rispondi

Da: ioloso15/12/2016 15:24:10

soluzione su controcam
Rispondi

Da: Camomilla1515/12/2016 15:24:30
Soluzione
Tribunale di ________

Atto di citazione ex art. 2901 c.c.

Nell'interesse del Sig. TIZIO nato a __________ in data _____ (C.F. _____) e residente_______ alla via ______ n° ___, ed elettivamente domiciliato, ai fini della presente procedura, in ______ alla via ______ n. ____ , presso lo studio dell'Avv. ______ (C.F. _________) che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al presente atto;

L'Avv. ____ indica il seguente numero di fax ___ e il seguente indirizzo di  posta elettronica certificata: _____________.

PREMESSO

(sintetica esposizione del fatto)

DIRITTO

-          L'art. 2901 c.c. permette al creditore, laddove il debitore arrechi pregiudizio tramite il compimento di atti di disposizione del proprio patrimonio, di richiedere che tali atti siano dichiarati inefficaci nei propri confronti. 

-          Al fine di esperire l'azione revocatoria, inoltre, il debitore deve essere consapevole di arrecare un pregiudizio al creditore, ovvero, nel caso in cui si tratta di un atto anteriore al sorgere del credito, il debitore deve agire dolosamente con lo scopo di pregiudicarne il soddisfacimento.  

-          Dunque, qualora, il creditore non possa soddisfare il suo credito con il patrimonio residuo del debitore può legittimamente esperire azione revocatoria con la quale verrà dichiarata l'inefficacia dell'atto dispositivo posto in essere.

-          Peraltro, l'accoglimento della domanda determina l'inefficacia dell'atto di disposizione nei soli confronti del creditore, che potrà agire a tutela del proprio credito promuovendo azioni esecutive ai fini del soddisfacimento dello stesso.

Nel caso di specie, il debitore Caio, all'atto della stipula degli accordi di separazione consensuale era pienamente consapevole dell'esistenza del credito, risalente all'anno2015. Invero, l'atto di omologazione risaliva al mese di marzo 2016 ed il trasferimento di proprietà del bene immobile era avvenuto nel mese di settembre 2016, e dunque già dopo un anno dal momento in cui aveva contratto il debito con Tizio.
Inoltre, nel momento in cui sottoscriveva l'atto di trasferimento del bene in favore del figlio Caietto non vi era alcuna necessità ne' tantomeno obbligo per il padre di impegnarsi a trasferire al figlio la disponibilità del suo unico immobile in proprietà esclusiva, atteso che Caio si era anche impegnato a corrispondere alla propria moglie Sempronia un assegno mensile di euro 1.600,00 per il mantenimento  del figlio  della coppia. Occorre, infine, precisare che trattandosi di atto a titolo gratuito, non era necessaria alcuna dimostrazione del cd. consilium fraudis(consapevolezza del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni del creditore) tra debitore e terzo, che nel caso specifico è il figlio del disponente.(Cass. Civ. n. 1144 del 2015).
In conclusione, deve ritenersi che il trasferimento di un bene immobile al figlio, realizzato con un accordo di separazione consensuale di coniugi, anche se regolarmente omologato, può essere soggetto ad azione revocatoria da parte dei creditori del genitore, laddove sussistano le condizioni previste dall'art. 2901 c.c.. Difatti, il decreto di omologazione adempie esclusivamente alla funzione di valutare la legittimità e l'opportunità dei termini della separazione nei riguardi della prole, non  avendo invece alcuna rilevanza in merito ai debiti contratti dai coniugi.
Tutto ciò premesso e considerato, il Sig. TIZIO, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato,

CITA

Il Sig. CAIO(C.F.:________)  residente in ____, alla via ______ ,  ed il Sig. CAIETTO(C.F.:________)  residente in ____, alla via ______ , a comparire dinanzi al TRIBUNALE di ___________,  all'udienza del __/_/___ ore e locali di rito, dinanzi al Giudice Istruttore che sarà designato ai sensi dell'art.168 bis c.p.c. con l'invito di costituirsi nel termine di almeno venti giorni prima della suddetta udienza ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c., con l'avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all'art. 38 c.p.c. e 167 c.p.c. e che in difetto di costituzione, si procederà in loro contumacia per sentir accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, accertati i presupposti di cui all'art. 2901 c.c. per come sopra esposti, disporre la revocatoria dell'atto di trasferimento di proprietà del bene immobile sito in__ alla via__n.__, stipulato in data __/09/2016 tra il Sig. Caio ed il Sig. Caietto dichiarando inefficaci nei confronti di Tizio il detto atto di disposizione del bene immobile in oggetto.

Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge.

Ai sensi della normativa in tema di contributo unificato, si dichiara che il valore del presente giudizio è pari ad euro _____ e che il predetto contributo è pari ad euro ____.

In via istruttoria si chiede, sin da ora, la prova testimoniale sui seguenti capitoli:

A)

B)

Si indicano a testi, salvo altri, i Sig.ri,_____________________

Con riserva di eventuali ulteriori produzioni ed istanze istruttorie nei termini di legge, con il presente atto si depositano i seguenti documenti:

1)      Produzione documentale attestante l'esistenza del credito riferito all'anno 2015.

2)      Decreto di omologazione della separazione consensuale tra Caio e Sempronia.

3)      Atto di trasferimento di proprietà del bene immobile in oggetto.

Luogo, data Avv. ________________________
Rispondi

Da: x civile nel cuore15/12/2016 15:24:39

- Messaggio eliminato -

Rispondi

Da: cippalippa1015/12/2016 15:24:46
Aiuto infatti io non entro nel merito, ma sicuramente meglio una persona che prova ad aiutare una persona cara (giusta o sbagliata che sia questa cosa) che una che spende il proprio tempo a leggere annunci di prostituti ed ad offendere altri su un forum ... tutto qua
Rispondi

Da: Camomilla1515/12/2016 15:24:49
Soluzione
Tribunale di ________

Atto di citazione ex art. 2901 c.c.

Nell'interesse del Sig. TIZIO nato a __________ in data _____ (C.F. _____) e residente_______ alla via ______ n° ___, ed elettivamente domiciliato, ai fini della presente procedura, in ______ alla via ______ n. ____ , presso lo studio dell'Avv. ______ (C.F. _________) che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al presente atto;

L'Avv. ____ indica il seguente numero di fax ___ e il seguente indirizzo di  posta elettronica certificata: _____________.

PREMESSO

(sintetica esposizione del fatto)

DIRITTO

-          L'art. 2901 c.c. permette al creditore, laddove il debitore arrechi pregiudizio tramite il compimento di atti di disposizione del proprio patrimonio, di richiedere che tali atti siano dichiarati inefficaci nei propri confronti. 

-          Al fine di esperire l'azione revocatoria, inoltre, il debitore deve essere consapevole di arrecare un pregiudizio al creditore, ovvero, nel caso in cui si tratta di un atto anteriore al sorgere del credito, il debitore deve agire dolosamente con lo scopo di pregiudicarne il soddisfacimento.  

-          Dunque, qualora, il creditore non possa soddisfare il suo credito con il patrimonio residuo del debitore può legittimamente esperire azione revocatoria con la quale verrà dichiarata l'inefficacia dell'atto dispositivo posto in essere.

-          Peraltro, l'accoglimento della domanda determina l'inefficacia dell'atto di disposizione nei soli confronti del creditore, che potrà agire a tutela del proprio credito promuovendo azioni esecutive ai fini del soddisfacimento dello stesso.

Nel caso di specie, il debitore Caio, all'atto della stipula degli accordi di separazione consensuale era pienamente consapevole dell'esistenza del credito, risalente all'anno2015. Invero, l'atto di omologazione risaliva al mese di marzo 2016 ed il trasferimento di proprietà del bene immobile era avvenuto nel mese di settembre 2016, e dunque già dopo un anno dal momento in cui aveva contratto il debito con Tizio.
Inoltre, nel momento in cui sottoscriveva l'atto di trasferimento del bene in favore del figlio Caietto non vi era alcuna necessità ne' tantomeno obbligo per il padre di impegnarsi a trasferire al figlio la disponibilità del suo unico immobile in proprietà esclusiva, atteso che Caio si era anche impegnato a corrispondere alla propria moglie Sempronia un assegno mensile di euro 1.600,00 per il mantenimento  del figlio  della coppia. Occorre, infine, precisare che trattandosi di atto a titolo gratuito, non era necessaria alcuna dimostrazione del cd. consilium fraudis(consapevolezza del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni del creditore) tra debitore e terzo, che nel caso specifico è il figlio del disponente.(Cass. Civ. n. 1144 del 2015).
In conclusione, deve ritenersi che il trasferimento di un bene immobile al figlio, realizzato con un accordo di separazione consensuale di coniugi, anche se regolarmente omologato, può essere soggetto ad azione revocatoria da parte dei creditori del genitore, laddove sussistano le condizioni previste dall'art. 2901 c.c.. Difatti, il decreto di omologazione adempie esclusivamente alla funzione di valutare la legittimità e l'opportunità dei termini della separazione nei riguardi della prole, non  avendo invece alcuna rilevanza in merito ai debiti contratti dai coniugi.
Tutto ciò premesso e considerato, il Sig. TIZIO, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato,

CITA

Il Sig. CAIO(C.F.:________)  residente in ____, alla via ______ ,  ed il Sig. CAIETTO(C.F.:________)  residente in ____, alla via ______ , a comparire dinanzi al TRIBUNALE di ___________,  all'udienza del __/_/___ ore e locali di rito, dinanzi al Giudice Istruttore che sarà designato ai sensi dell'art.168 bis c.p.c. con l'invito di costituirsi nel termine di almeno venti giorni prima della suddetta udienza ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c., con l'avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all'art. 38 c.p.c. e 167 c.p.c. e che in difetto di costituzione, si procederà in loro contumacia per sentir accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, accertati i presupposti di cui all'art. 2901 c.c. per come sopra esposti, disporre la revocatoria dell'atto di trasferimento di proprietà del bene immobile sito in__ alla via__n.__, stipulato in data __/09/2016 tra il Sig. Caio ed il Sig. Caietto dichiarando inefficaci nei confronti di Tizio il detto atto di disposizione del bene immobile in oggetto.

Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge.

Ai sensi della normativa in tema di contributo unificato, si dichiara che il valore del presente giudizio è pari ad euro _____ e che il predetto contributo è pari ad euro ____.

In via istruttoria si chiede, sin da ora, la prova testimoniale sui seguenti capitoli:

A)

B)

Si indicano a testi, salvo altri, i Sig.ri,_____________________

Con riserva di eventuali ulteriori produzioni ed istanze istruttorie nei termini di legge, con il presente atto si depositano i seguenti documenti:

1)      Produzione documentale attestante l'esistenza del credito riferito all'anno 2015.

2)      Decreto di omologazione della separazione consensuale tra Caio e Sempronia.

3)      Atto di trasferimento di proprietà del bene immobile in oggetto.

Luogo, data Avv. ________________________
Rispondi

Da: Verde-9 15/12/2016 15:25:43
Se riusciamo a dare uno spunto, un motivo x ragionare su aspetti nn considerati e anche una mano, nn ci vedo nulla di male, anche perchè chi copia precisamente le soluzioni postate qui o in altri siti, viene bocciato in automatico, è una cosa che succede ogni aano.
Rispondi

Da: Verde-9 15/12/2016 15:25:47
Se riusciamo a dare uno spunto, un motivo x ragionare su aspetti nn considerati e anche una mano, nn ci vedo nulla di male, anche perchè chi copia precisamente le soluzioni postate qui o in altri siti, viene bocciato in automatico, è una cosa che succede ogni aano.
Rispondi

Da: civilenelcuore15/12/2016 15:27:16
Nel nostro caso il trasferimento è gratuito
Rispondi

Da: X aiutoxxx 15/12/2016 15:27:52
Aiutoxxx ... dalla discussione di ieri sul parere di penale mi è parso di capire che persone che svolgono l'esame hanno scritto direttamente sul forum per chiedere suggerimenti...il che è molto grave...anche se da quello che sto leggendo oggi penso che ciò sia controproducente...ragazzi ragionate da soli
Rispondi

Da: annamo bene3315/12/2016 15:28:57
non capisco perchè vi accalorate. Se qualcuno illegalmente copia svolgimenti contenuti nel forum o siti, viene bocciato. Ovviamente sarebbe piu produttivo per tutti discutere di diritto, ma visto il tenore dei contenuti la vedo dura. Penso, inoltre, che quasi tutti gli appelli di aiuto che vengono fatti sia da gente a casa che si diverte a vedere come vi riscaldate.
Rispondi

Da: AIUTOXXX15/12/2016 15:29:09
non mi sembra di avere offeso nessuno, sono solo basita da tutto questo... ripeto, ho svolto l'esame a Roma e non è possibile in alcun modo accedere con alcun dispositivo. Ho passato un anno a studiare per questo esame e sinceramente trovo completamente sbagliato che i "fururi difensori della giustizia" usino questi mezzucci per ottenere l'abilitazione, quando è più chepossibile, con costanza e sacrificio, farcela da soli... detto questo, ognuno poi si porta dietro la propria coscienza..
Rispondi

Da: cippalippa1015/12/2016 15:29:21
Aiuto infatti io non entro nel merito, ma sicuramente meglio una persona che prova ad aiutare una persona cara (giusta o sbagliata che sia questa cosa) che una che spende il proprio tempo a leggere annunci di prostituti ed ad offendere altri su un forum ... tutto qua
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Da: avvsalerno15/12/2016 15:33:14
Nella azioni revocatorie si cita anche il terzo soggetto al quale il bene è stato trasferito, in primo luogo perchè la domanda va trascritta nei RR.II. (il bene dopo la cessione è intestato al nuovo titolare) e ciò a tutela nei riguardi dei terzi, e perchè la sentenza di accoglimento della domanda, rende inefficace, nei soli confronti dell'attore l'atto di disposizione del bene. Quindi il terzo acquirente deve essere parte del procedimento necessariamente, altrimenti sarebbe leso il suo diritto di difesa, con possibile azione di rivalsa nei confronti del primo venditore del prezzo dell'immobile. Queste, a grandi linee, le motivazioni per le quali è necessario citare il terzo.
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