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15 dicembre 2016: Atto giudiziario PRIVATO
484 messaggi, letto 51267 volte

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Da: roma7615/12/2016 14:08:13
Caio in proprio e Sempronia in qualità di esercente la potestà genitoriale
Rispondi

Da: Anomi15/12/2016 14:08:24
scusate ma in base alla Cassazione 2015 non deve chiedersi sia la inefficacia dell'accordo di separazione limitatamente alla parte concernente il trasferimento e per l'effetto la revocatoria dell'atto di trasfrimento?
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Da: INTELLIGGGENZA CON TRE G15/12/2016 14:08:42

- Messaggio eliminato -

Rispondi

Da: roma7615/12/2016 14:09:21
taci
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Da: secondavi15/12/2016 14:09:52
help me!!!
dimmi pure
Rispondi

Da: roma7615/12/2016 14:11:02
escluse dall'obbligo di mediazione le azioni revocatorie ordinarie ex art. 2901 c.c., ancorché incidano su atti traslativi di diritti reali (Trib. Varese, 20 dicembre 2011; Trib. Varese, sez. I, 10 giugno 2011),
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Da: Kiki007 15/12/2016 14:11:14
L'atto di Giù mi sembra perfetto, confermate?
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Da: roma7615/12/2016 14:11:48
nooo, Caio in proprio
Rispondi

Da: Aiutiamoli!15/12/2016 14:13:08
schema e Riferimenti normativi:

art. 2901 c.c. (Azione revocatoria)

1. Il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni:

1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;

2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.

2. Agli effetti della presente norma, le prestazioni di garanzia, anche per debiti altrui, sono considerate atti a titolo oneroso, quando sono contestuali al credito garantito.

3. Non è soggetto a revoca l'adempimento di un debito scaduto.

4. L'inefficacia dell'atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione.

Riferimenti giurisprudenza:

Cassazione Civile, Sez. III, 22 gennaio 2015, n. 1144

Schema dell' atto

TRIBUNALE DI ________

ATTO DI CITAZIONE

nell'interesse del Sig._______ , nato a _______, il _____, residente in _________, via ________,          C.F. __________, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv. ________, C.F. __________, fax ________, pec __________ ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in _______, Via ________, n. ___ con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni ai sensi dell'art. 125 comma 1 c.p.c. e dell'art. 136 comma 3 c.p.c. al fax n. _______________ o al seguente indirizzo di P.E.C.:_______________

contro

___________________

PREMESSO IN FATTO

(ESPOSIZIONE DEI FATTI)

***

IN DIRITTO

(ESPOSIZIONE DELLA PARTE IN DIRITTO)

***

Tutto ciò premesso, il Sig. ________, come sopra rappresentato e difeso,

CITA

il sig.______, nato a ____, il _____, residente in ____, Via _______, C.F. ____________, a comparire dinanzi all'intestato Tribunale all'udienza del _____ ad ore di rito, o a quella successiva che verrà fissata d'ufficio ai sensi dell'art. 168 bis c.p.c. e a costituirsi nel termine di venti giorni prima della suddetta udienza ai sensi e nelle forme dell'art. 166 c.p.c., con l'avvertimento che, in difetto, incorreranno nelle decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., per ivi, in loro contraddittorio o contumacia, sentir accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione,

___________________

Si offrono in comunicazione mediante deposito in cancelleria i seguenti documenti:

1.___________________

2.___________________

Con riserva di produrre ulteriori documenti e formulare prova per testi.

DICHIARAZIONE DEL VALORE DELLA CAUSA

Ai sensi della L. 488/1999, così come modificata ed integrata dal D.P.R. 115/2002, si dichiara che il valore della presente causa è pari ad euro ___________. Deve pertanto applicarsi il contributo unificato nella misura di euro__________, _____

                                                                                     Avv. _______________

Procura speciale alle liti

Il sottoscritto_______,  informato ai sensi dell'art. 4, comma 3, D.Lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione e dei benefici fiscali previsti dagli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato, delega a sottoscrivere il presente atto, a rappresentarlo e difenderlo, in ogni stato e grado del presente procedimento l'Avv. _____, conferendogli ogni più ampia facoltà prevista dalla legge, ivi inclusa quella di farsi sostituire, eleggendo domicilio presso il suo studio sito in _____, Via ______.

Ricevuti gli avvertimenti di cui al D. Lgs. 196/2003, acconsento al trattamento dei miei dati personali da parte dell'Avv. ____, dei suoi collaboratori, dipendenti, sostituti e domiciliatari.

__________, lì ____________

_______________ (firma)

E' autentica

Avv. ________________ (firma)

Relazione di notificazione

Su richiesta dell'Avv. ________, quale procuratore e difensore del sig.______, io sottoscritto, Assistente Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche Civili presso la Corte di Appello di______, ho notificato l'atto suesteso a:

_________, residente in_______, via______, ivi consegnandone copia a mano di__________

____________, lì________

(firma e timbri)
Rispondi

Da: roma7615/12/2016 14:14:01
Caio in proprio e Sempronia in qualità
Rispondi

Da: secondavi15/12/2016 14:15:10
io cito solo caio e caietto
Rispondi

Da: roma7615/12/2016 14:15:37
se per te Caietto è maggiorenne fai bene
Rispondi

Da: secondavi15/12/2016 14:16:40
di, per me si
solo perche convive con la mamma??
Rispondi

Da: secondavi15/12/2016 14:17:03
quindi anche la relata fate??
Rispondi

Da: roma7615/12/2016 14:17:30
no, anche perché la mamma riceve l'assegno di mantenimento per il figlio
Rispondi

Da: secondavi15/12/2016 14:18:26
lo riceve anche un maggiorenne....
Rispondi

Da: roma7615/12/2016 14:19:28
è atto di citazione, quindi relate
Rispondi

Da: secondavi15/12/2016 14:19:36
lo versa alla mamma???
Rispondi

Da: roma7615/12/2016 14:20:50
il padre versa alla madre l'assegno per il figlio. Se fosse stato maggiorenne lo avrebbe versato direttamente a Caietto. Credo
Rispondi

Da: secondavi15/12/2016 14:22:44
no, secondo me lo avrebbero esplicitato
altrimenti sono proprio delle merdeeeeee, sarebbe una traccia ad inganno
Rispondi

Da: roma7615/12/2016 14:24:00
guarda che è esplicitato che Caio versa l'assegno per il figlio alla madre. Poi, hai ragione la traccia fa cagare
Rispondi

Da: secondavi15/12/2016 14:24:53
si ok.
però non è esplicitato PERCHè MINORENNE!
Rispondi

Da: BOOOMBAAA15/12/2016 14:25:03

- Messaggio eliminato -

Rispondi

Da: Anomi15/12/2016 14:25:31
La traccia è scritta male e volutamente o meno inganna. A mio avviso nel dubbio, conviene considerare Caietto minorenne. Meglio una cosa in più che in meno.
Rispondi

Da: Verde-9 15/12/2016 14:26:18
Vi posto una delucidazione sulla questione del versamento dell'assegno al figlio maggiorenne..spero vi possa aiutare, considerando però che la traccia su quel punto è oggettivamente fatta male..

È possibile versare l'assegno di mantenimento direttamente al figlio maggiorenne piuttosto che al coniuge separato o divorziato?
La questione è sorta poichè numerosi genitori, onerati del mantenimento, hanno iniziato a ritenere che una volta raggiunta la maggiore età del figlio, avessero diritto a a versare l'assegno di mantenimento direttamente allo stesso piiuttosto che all'altro genitore.
La legge non prevede questa possibilità.
Non esiste, infatti, un diritto del genitore obbligato al mantenimento a decidere liberamente al compimento dei diciotto anni del figlio di versare l'assegno di mantenimento direttamente allo stesso, piuttosto che all'ex coniuge.
Tale circostanza è ammissibile solo se lo dispone esclusivamente il Giudice, e solo su richiesta del figlio maggiorenne stesso.
Evoluzione legislativa e giurisprudenziale sul tema
Con l'introduzione dell'art. 155 quinquies c.c (L. 54/2006 c.d. legge sull'affido condiviso), il Legislatore aveva previsto che l'assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne non economicamente indipendente fosse versato direttamente all'avente diritto.
Nonostante ciò, la giurisprudenza ha sempre interpretato la norma richiedendo che fosse un Giudice a pronunciarsi sulla questione escludendo quindi la possibilità di versare l'assegno di mantenimento direttamente al figlio una volta divenuto maggiorenne.
Sul punto, la Corte di Cassazione si è pronunciata più volte chiarendo che:
- Il Giudice, laddove, sia stato richiesto il versamento diretto al figlio maggiorenne non è tenuto per legge a concederlo; la decisione è sempre affidata alla discrezionalità del Giudice e alla valutazione del caso concreto (Cass. n.20408, 2011);
- La madre può agire personalmente per ottenere il contributo al mantenimento del figlio maggiorenne da parte dell'altro genitore, in quanto vanta un diritto proprio ad essere sostenuta economicamente nel mantenimento del figlio non economicamente indipendente, convivente nella casa coniugale con la madre (Cass. 19607/2011);
- Il Giudice può disporre il versamento diretto del mantenimento al figlio maggiorenne solo su istanza del figlio stesso, (Cass. 25300/2013); il coniuge obbligato al mantenimento non può, quindi, chiedere di versarlo direttamente al figlio.
La querelle è stata definitivamente risolta nel 2014, con l'abrogazione dell'art. 155 quinquies c.c., (con D.lgs. 28.12.2013 n. 154); in tal modo è stato fugato ogni dubbio sulla questione, escludendo la possibilità che il genitore obbligato al mantenimento possa automaticamente, al compimento del diciottesimo anno di età del figlio, iniziare a versare l'assegno direttamente allo stesso.Pertanto attualmente solo il figlio maggiorenne può, ove lo desideri, chiedere al Giudice di disporre il versamento diretto a sé del proprio mantenimento.
Rispondi

Da: roma7615/12/2016 14:26:36
hai ragione, infatti io desumo sia minorenne perché il padre corrisponde l'assegno alla madre.
Rispondi

Da: secondavi15/12/2016 14:30:51
PERO HA DONATO A CAIETTO, SENZA NESSUN RIFERIMENTO ALLA MADRE.
SE FOSSE STATO MINORE................ NON AVREBBE DI CERTO POTUTO DONARGLI ALCUNCHè
Rispondi

Da: indietro tutta15/12/2016 14:31:37

- Messaggio eliminato -

Rispondi

Da: secondavi15/12/2016 14:31:48
SCRITTA DI MERDA..... MA SECONDO ME, ANDREBBERO CITATI SOLO CAIO E CAIETTO
Rispondi

Da: secondavi15/12/2016 14:34:23
SEMPRONIO???? AHAHAHAHHHAHA
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