>Concorsi
>Forum
>Bandi/G.U.
 
 
 
 
  Login |  Registrati 

NB: La redazione di mininterno.net non si assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto dei messaggi.

22° Corso Vicebrigadieri Arma dei Carabinieri
36188 messaggi, letto 1062327 volte

Registrati per aggiungere questa o altre pagine ai tuoi Preferiti su Mininterno.

Torna al forum  - Rispondi    


Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207 - Successiva >>

Da: La verit15/10/2018 23:48:40
Non si sa nulla , solo indicazioni ed ipotesi ... quando uscirà la graduatoria sapremo....
Rispondi

Da: peppino e e peppone 17/10/2018 01:52:48
tutti dentro anche al 23esimo....tranquilli(così disse peppone)
Rispondi

Da: X tutti19/10/2018 07:14:28
Sono usciti i correttivi al riordino... nessun scorrimento di graduatoria per gli idonei non vincitori ma verrà riconosciuto un punteggio incrementale
Rispondi

Da: Domanda... 19/10/2018 09:46:58
Con i correttivi daranno la possibilità agli APS di partecipare al concorso ad esami? Grazie per la risposta
Rispondi

Da: Peppe7575 19/10/2018 13:32:13
Certo potranno farlo
Rispondi

Da: Peppe7575 20/10/2018 09:06:33
Volevo solo ribadire che sia la possibilità di far partecipare gli APS a titoli ed esami che quello dei punti incrementali per chi supera il concorso se è stato fatto è anche soprattutto merito Delle battaglie targate 22 mo... Un abbraccio a tutti
Rispondi

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
Scaricala subito GRATIS!

Da: Itagliano 20/10/2018 16:34:30
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
Rispondi

Da: X peppe757520/10/2018 17:29:47
E chi se ne frega
Rispondi

Da: Peppe7575 20/10/2018 17:32:58
A qualcuno frega ... Fidati... Poi se a te non interessa ... Perchè lo devi far sapere per forza... Te lo tieni per te e utilizzi il tuo tempo per aiutare qualcuno che ne ha bisogno... Vedi hai perso un'occasione per stare in silenzio... Un beso😘
Rispondi

Da: App 20/10/2018 20:37:35
Sempre grazie x le info e x ciò che fai Peppe7575
Rispondi

Da: X peppe757520/10/2018 22:01:57
Ripeto e chi se ne frega
Rispondi

Da: Attendiamo21/10/2018 14:10:10
..........
Rispondi

Da: x peppe7575 21/10/2018 18:07:44
ciao Peppe, una domanda volevo farti, quando ti riferisci ai punti incrementali, ti riferisci a chi è stato idoneo al 22esimo?grazie per la risposta
Rispondi

Da: Peppe7575 21/10/2018 18:19:58
Se non cambiano le regole chi ha vinto il 22 ed era in graduatoria
Rispondi

Da: X peppe757521/10/2018 19:16:58
Mi hanno riferito che lo faranno solo per gli idonei vincitori del precedente concorso, quindi, nel 24 avranno un punteggio incrementale solo gli idonei non vincitori del 23 e così via
Rispondi

Da: Domanda... 21/10/2018 20:00:15
Se fosse come dici tu il punteggio incrementale andrebbe a tutti tranne gli APS per che al 23 non hanno potuto partecipare...
Rispondi

Da: x peppe7575 22/10/2018 00:04:59
grazie Peppe come al solito disponibilità e cortesia ti contradistinguono!
Rispondi

Da: peppino e e peppone 22/10/2018 03:02:21
quindi tutti dentro? anche il 24esimo?
Rispondi

Da: Kronoss 25/10/2018 22:03:58
....la cosa importante e avere a fine anno 2000 vicebrigadieri alle stazioni o tenenze e radiomobili.....un altro passo avanti sarebbe stato un eventuale scorrimento delle graduatorie....staremo a vedere....chi sa parli.
Rispondi

Da: X kronoss26/10/2018 00:20:29
Nessun scorrimento
Rispondi

Da: Kisleri26/10/2018 10:48:13
ART. 4
(Misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione)

1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici
non economici ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, possono procedere, a decorrere dall'anno 2019, ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una
spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Ai
Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al comparto della scuola e alle università
si applica la normativa di settore.

2. Al fine di accrescere l'efficienza dell'organizzazione e dell'azione amministrativa, le
amministrazioni di cui al comma 1, predispongono il piano dei fabbisogni di cui agli articoli 6 e
6-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, tenendo conto dell'esigenza di assicurare l'effettivo
ricambio generazionale e la migliore organizzazione del lavoro, nonché, in via prioritaria, di
reclutare figure professionali con elevate competenze in materia di:
a) digitalizzazione;
b) razionalizzazione e semplificazione dei processi e dei procedimenti amministrativi;
c) qualità dei servizi pubblici;
d) gestione dei fondi strutturali e della capacità di investimento;
e) contrattualistica pubblica;
f) controllo di gestione e attività ispettiva.

3. Le assunzioni di cui al comma 1 sono autorizzate con il decreto e le procedure di cui all'articolo
35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, previa richiesta delle amministrazioni
interessate, predisposta sulla base del piano del fabbisogno di cui agli articoli 6 e 6-ter del
medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni
avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da
assumere e dei correlati oneri. A decorrere dall'anno 2019 è consentito il cumulo delle risorse,
corrispondenti ad economie da cessazione del personale già maturate, destinate alle assunzioni
per un arco temporale non superiore a cinque anni, a partire dal budget assunzionale più risalente,
nel rispetto del piano del fabbisogno e della programmazione finanziaria e contabile.

4. Al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, per il triennio 2019-2021, le
amministrazioni di cui al comma 1, possono procedere, in deroga a quanto previsto dal primo
periodo del comma 3 e all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto
dell'articolo 4, commi 3, 3-bis e 3-ter del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché del piano del fabbisogno definito
secondo i criteri di cui al comma 2:
a) all'assunzione a tempo indeterminato di vincitori o allo scorrimento delle graduatorie
vigenti, nel limite massimo dell'80 per cento delle facoltà di assunzione previste dai commi
1 e 3, per ciascun anno;
b) all'avvio di procedure concorsuali, nel limite massimo dell'80 per cento delle facoltà di
assunzione previste per il corrispondente triennio, al netto delle risorse di cui alla lettera
a), secondo le modalità di cui all'articolo 4, commi 3-quinquies e 3-sexies del medesimo
decreto-legge n. 101 del 2013. Le assunzioni di cui alla presente lettera possono essere
effettuate successivamente alla maturazione della corrispondente facoltà di assunzione.

5. Le amministrazioni che si avvalgono della facoltà di cui al comma 4 comunicano, entro trenta
giorni, i dati relativi alle assunzioni o all'avvio delle procedure di reclutamento, alla Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, al fine di consentire alle stesse di
operare i controlli successivi e procedere alle restanti autorizzazioni, ai sensi del comma 3.

6. Per le finalità del comma 4, le procedure concorsuali di cui alla lettera b) del medesimo comma
possono essere espletate con modalità semplificate definite con decreto del Ministro per la
pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, anche in deroga alla disciplina prevista dal decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 per quanto concerne, in particolare, la
tipologia e le modalità di svolgimento delle prove di esame e la nomina delle commissioni e delle
sottocommissioni. Le graduatorie derivanti dalle procedure di cui al presente comma non danno
luogo alla dichiarazione di idoneità, fatto salvo lo scorrimento delle stesse fino a concorrenza dei
posti banditi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui al presente comma.
Rispondi

Da: App 26/10/2018 11:13:49
Ma é riferito al 23esimo o ai successivi concorsi?
Rispondi

Da: Kronoss 26/10/2018 18:09:52
Nel nostro grandioso paese tutto e' possibile...basta volerlo....chi sa parli
Rispondi

Da: linus44427/10/2018 11:53:06
io.penso che faranno lo scorrimento della graduatoria del 23...ci sono troppi voti alti che sono restati fuori
forse sarà meglio..altrimenti l anno prossimo non basterà nemmeno fare 99 o 100 x passare...l arma così risolverebbe 2 problemi
Rispondi

Da: X linus44427/10/2018 18:38:13
Scorrimento non ce ne per nessuna graduatoria, l'unica novità grazie alle battaglia del 22 è del punteggio incrementale aggiunto nei nuovi bandi per i vincitori non in graduatoria del precedente concorso. Quest' anno ci sarà un eccezione per il  punteggio incrementale perché verranno considerati anche gli idonei del 22( perché penalizzati gli aps che non potevano partecipare cosa invece fattibile nuovamente dal 24 concorso)... gli anni successivi invece avranno un punteggio incrementale solo gli idonei non in graduatoria del concorso precedente... speri di essere stato chiaro
Rispondi

Da: X linus44427/10/2018 18:39:40
L'entità dell' incremento però non è ancora chiaro e penso si scoprirà solo con l'uscita del bando
Rispondi

Da: ?????27/10/2018 23:54:51
Peppe confermi l indiscrezione di X LINUS444? I punteggio incrementale riguarderà solo il precedente concorso?
Rispondi

Da: X ?????28/10/2018 08:11:34
Al 24 vicebrigadieri si terrà conto anche degli idonei non in graduatoria del 22.  Dal 25 in poi solo degli idonei non in graduatoria del precedente concorso
Rispondi

Da: Kisleri28/10/2018 23:05:55
Scorrimento graduatoria, il decreto concretezza dice questo!
Rispondi

Da: Itagliano 29/10/2018 14:25:48
Scorrimento graduatoria!?????? 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
Rispondi

Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207 - Successiva >>


Aggiungi la tua risposta alla discussione!

Il tuo nome

Testo della risposta

Aggiungi risposta
 
Avvisami per e-mail quando qualcuno scrive altri messaggi
  (funzionalità disponibile solo per gli utenti registrati)