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SE SEI CAPRONE-SERIO DA LEGGERE
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Da: ma..20/06/2016 10:22:42
http://www.azionelegale.eu/home/diritto-amministrativo/64-la-giurisdizione-in-materia-di-assunzione-di-un-vincitore-di-un-pubblico-concorso.html

La V Sezione del Consiglio di Stato, con Sentenza n. 5769 del 21.11.2014 ha confermato la statuizione già tipica nel pubblico impiego privatizzato secondo la quale una volta esaurita la selezione concorsuale prodromica all'assunzione, attraverso l'approvazione della graduatoria finale, si esaurisce l'ambito riservato al procedimento amministrativo e all'attività autoritativa dell'amministrazione, subentrando in sua vece una fase in cui i comportamenti di quest'ultima sono riconducibili al potere privatistico di datrice di lavoro, da valutarsi conseguentemente alla stregua dei principi civilistici in ordine all'inadempimento delle obbligazioni, tra i quali i canoni generali della correttezza e della buona fede (in questo senso le sentenze 6 luglio 2006, n. 15342; 23 settembre 2013, n. 21671, 7 luglio 2014, n. 15428).
Il diritto all'assunzione conseguito dal concorrente utilmente collocato nella graduatoria finale, e contrapposto al suddetto potere di stampo negoziale dell'amministrazione, "non soffre deroga per il fatto che (…) venga in questione un atto amministrativo presupposto..", potendo il giudice ordinario disapplicare quest'ultimo ai sensi del penultimo inciso più volte citato art. 63, comma 1, t.u. pubblico impiego (Cass Sez. Unite, 6 luglio 2006, n. 15342).
Il Consiglio di Stato, in occasione di impugnative aventi ad oggetto tutti gli atti della serie negoziale successiva alla stipulazione del contratto (nella fattispecie tali atti erano stati assunti addirittura in conseguenza dell'illegittimità, definitivamente accertata in sede giurisdizionale amministrativa di un concorso), già in precedenza aveva negato la giurisdizione amministrativa in una fattispecie in cui veniva in rilievo l'impugnazione anche di atti di organizzazione dell'ente assunti dopo la conclusione della procedura concorsuale, statuendo che "il momento che segna il termine della fase provvedimentale è costituito dalla compilazione ed approvazione della graduatoria finale, dopo la quale si apre la fase esecutiva. Dopo l'approvazione, infatti, si configurano attività che attengono allo svolgimento privatistico del rapporto di lavoro..(CdS, Sent. n. 165/2014 e n. 4059/2013).
Il Consiglio di Stato, inoltre, ha poi evidenziato la distinzione tra la fattispecie nella quale il preteso diritto all'assunzione scaturisce non già dalla collocazione nella graduatoria concorsuale tra i vincitori, ma tra gli idonei non vincitori (e nella quale si invoca lo scorrimento di quest'ultima), ritenendo che che la pretesa azionata in quei casi ha ab origine natura di interesse legittimo, giacché la collocazione in graduatoria non fonda in capo a colui che non sia risultato vincitore alcun diritto ad essere assunto, essendo questo bene della vita inevitabilmente condizionato da decisioni di carattere discrezionale dell'amministrazione.

fine
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Da: aspetto20/06/2016 10:44:36
con ansia i ricorsi. fate sapere
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Da: ..E20/06/2016 10:48:49
Aspetta....
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Da: Certo..20/06/2016 10:53:54
Essere fermi ancora alla giurisprudenza di prima del165/2001 Au capra
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Da: che voi sappiate20/06/2016 10:58:24
c'è qualche ricorso pendente al riguardo?
e certo non sapere leggere le sentenze è ancora peggio. leggete bene il dispositivo di quella sentenza che voi citate. poi sapete che vi dico? convinti voi convinti tutti, rideremo quando perderete perchè avete fatto affidamento su concetti inutilizzabili. aspetto veramente con ansia.
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Da: Certo..20/06/2016 11:02:43
Che i commenti che ho letto era quasi comici, non sanno che la giurisdizione e' del g.o. Non sanno che i c.ds. La rigetta sempre, non sanno nulla delle decine di sentenze della cassazione. Sono ancora fermi alla giurisprudenza pre privatizzazione anno 2001) che dire.
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Da: 👎 Girl Power 21/06/2016 16:18:07
Tralasciando la sterile polemica tra competenza del G.O. e competenza del G.A., che a me non appassiona più di tanto, sta di fatto che è pacifico che la posizione dei vincitori di un pubblico concorso sia un diritto soggettivo pieno all'assunzione e quella degli idonei un interesse legittimo allo scorrimento della graduatoria compatibilmente alle esigenze della singola amministrazione.
Il fondamentale discrimine tra vincitori ed idonei risiede nel fatto che la posizione dei primi non è soggetta a decadenza (trattasi di diritto pieno ed acquisito in capo al soggetto dichiarato vincitore e che tuttalpiù può andare incontro a prescrizione decennale qualora l'amministrazione non assume e l'interessato non compie nessun atto di esercizio del suo diritto). La posizione degli idonei oltre ad essere subordinata all'interesse pubblico dell'amministrazione (tipica caratteristica degli interessi legittimi) ha durata limitata (3 anni salvo proroghe) nei quali l'amministrazione qualora volesse procedere a nuove assunzioni di un dato profilo per il quale ha svolto un concorso a monte deve attingere dalle graduatorie finali di quel concorso, ma scaduto tale termine è libera di bandire nuovi concorsi per quel dato profilo senza alcun obbligo di Dover prima chiamare idonei del precedente concorso.
Detto ciò quello che è importante e che si ricava come deduzione da quanto detto sopra è che se di un concorso pubblico coloro che sono stati dichiarati vincitori al termine della procedura selettiva non vengono assunti dopo il triennio non perdono mai il loro diritto all'assunzione e la loro posizione trascina (se così posso dire) anche gli idonei che li seguono in graduatoria dato che la permanenza di questi ultimi serve a garantire la copertura di eventuali vincitori rinunciatari.

CREDO CHE QUESTI CONCETTI DOVREBBERO ESSERE PACIFICI.

L'unico modo per negare il diritto di un vincitore all'assunzione è un provvedimento ad hoc di revoca del concorso o di riduzione dei posti originariamente banditi, ma si capisce bene che per fare ciò in una fase successiva alla conclusione del concorso stesso con graduatoria finale già pubblicata è necessaria un motivazione molto grave ed eccezionale (come il dissesto finanziario dell'ente).
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Da: interessante15/07/2016 11:53:08
questo post...non bisogna mai demordere...la preparazione per ogni concorso fatto aumenta
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Da: x girl power16/07/2016 07:07:43
posso assicurarti che basta semplicemente un provvedimento di riduzione dei posti in organico, una soppressione dell'ufficio, l'unione di comuni, le riduzioni delle sedi, ecc. non è necessario arrivare al dissesto... da noi solo negli ultimini 5 anni si sono unificati 5 comuni, con conseguenti diminuzioni di personale.
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Da: Ha16/07/2016 10:02:26
Si ma non puoi tirare fuori questa impossibilita' sopravvenuta tipo dopo 8 anni
Il tempo non deve essere in danno al privato, si applicano art. 1218 c.c.
La causa non deve essre imputabile, ma se una pa sta inerte non fa la programmazione, non puo' dire dopo tot anni etc...
Altro caso se il taglio etc.. E' subito dopo il concorso...
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Da: 1000euroalmese16/07/2016 10:14:30
finalmente qualcuno che dice come stanno realmente le cose...le donne sono il sesso che comanda oggi e fanno ancora del vittimismo per ottenere ancora di piu'
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Da: x HA16/07/2016 10:54:29
e dipende..... chi te lo dice? allora famo a capirci..... la PA ha vincoli di bilancio ... se dopo x ani ti dice che avrebbe voluto assumerti ma non può farlo perchè la tua assunzione non rispetterebbe i vincoli di bilancio pensi davvero di poter impugnare con successo la cosa? Prova a farlo poi mi racconti come è andata a finire. A mio sommesso parere l'unica possibilità è l'unificazione di tutte le graduatorie per qualifica/titolo di studio/mansioni (troviamo un modo) e il loro successivo interscambio fino all'esaurimento e relativo blocco dei concorsi.... se non si fa così qualcuno col cerino in mano ci rimane. Se continuiamo a dirci che le graduatorie per i vincitori non scadono e devono per forza essere rispettate, mi sa che ci stiamo prendendo abbastanza in giro. So che la mia posizione non è popolare, ma personalmente ritengo che quando una graduatoria scade, scade per vincitori e idonei... so che arriverà qualcuno che dirà esattamente il contrario perchè c'è una sentenza del CdS. Staremo a vedere come finirà la vicenda. Dico solo che se fosse vero che l'assunzione del vincitore a seguito di concorso configurasse un diritto soggettivo perfetto allora dovrebbe addirittura essere un stabilito un termine perentorio entro il quale dovrebbe avvenire l'assunzione (cazzo è o non è un diritto soggettivo?) e a decorrere dal quale dovrebbe decorrere l'obbligo al risarcimento del danno ...... perchè, non solo questo non è ammissibile, ma addirittura è possibile per la PA non dare luogo all'assunzione ricorrendone i presupposti che possono addirittura coincidere con un semplice atto amministrativo (quale è appunto la soppressione della posizione in organico)? Come può un atto amministrativo fare decadere, senza danni, un diritto soggettivo se questo in realtà diritto soggettivo non è? Questione oggettivamente interessante. Per me si confondono parecchi piani, ma quando il diritto privato incontra il diritto amministrativo ben pochi ci tirano fuori le zampe. Anzi molti fanno dei gravi danni. Io continuo a ribadire che fino alla stipula del contratto il cittadino si trova in posizione di interesse legittimo (ovviamente la pa non può fare quel che vuole), poi staremo a vedere.
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Da: Ha16/07/2016 11:24:31
Ma la cassazione dice  dalla pubblicazione del bando si entra nel diritto privato  ed anche il c.ds. Come la mettiamo?  Le ho gia' postate, basta che vai nelle pagine precedenti. L'impossibilita' non deve essere imputabile ex art 1218. Tutto qua. Vedi mi pare tra le tante 9807/2021
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Da: Ha16/07/2016 11:30:28
http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_15288.asp
Tra le tante....quello che dici tu e' la giurisprudenza pre 165
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Da: x HA16/07/2016 11:41:43
come ho detto molti fanno confusione, me compreso, ma staremo a vedere... dalle mie parti si dice che al bel veder ci manca poco. Sai se ci sono vincitori che hanno chiesto di essere assunti con azione giudiziaria? io personalmente no... Se fosse vero quello che dici tu dovrebbero esserci stuoli di vincitori che chiedono l'adempimento coattivo degli obblighi assunti o chiedono il relativo risarcimento del danno.... cosa che mi pare non stia avvenendo. Ma non sono informatissimo.
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Da: Ha16/07/2016 11:42:47
http://www.angeleriebossi.it/index.php/news/337-concorso-pubblico-il-vincitore-ha-un-diritto-soggettivo-allassunzione.pdf
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Da: x HA16/07/2016 11:55:02
benissimo allora invito tutti i vincitori a pretendere l'assunzione immediata o in alternativa il risarcimento del danno.... se trattasi di diritto soggettivo allora possono e debbono farlo. Se personalmente fossi convinto della cosa lo avrei già fatto e mi domando perchè chi è convinto di questo non lo faccia. Sai se c'è qualcuno che aderendo a questa visione giurisprudenziale abbia fatto qualcosa? se sì come è andata? da quello che dici tu è pacifico che hai ragione e quindi dovresti agire di conseguenza.
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Da: x HA16/07/2016 12:36:01
al riguardo ho trovato questo
http://www.laleggepertutti.it/55807_chi-vince-un-concorso-pubblico-non-ha-diritto-allassunzione
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Da: Ha16/07/2016 13:02:06
Immaginavo. La giurisprudenza richiamata e' quella antecedente  all aprivatizzazione  e il bando era di molti anni fa ( quando la giurisdizione era del ga e poteva annullare etc..)
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Da: Ha16/07/2016 13:03:09
http://www.laleggepertutti.it/58918_se-vinci-il-concorso-devi-essere-assunto
Guarda lo stesso sito
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Da: Ha16/07/2016 13:04:11
C' e' sempre quel caso riportato o
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