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Atto d appello penale
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Da: deoefiel 05/12/2015 13:32:37
Ciao a tutti, durante le esercitazioni per gli atti d'appello di penale ho avuto 2 problemi

1) pur sapendo la differenza tra la formula "il fatto non sussiste" e "il fatto è previsto dalla legge come reato" in concreto non sempre riesco a cogliere la formula corretta;

2) è sufficiente un solo motivo d'appello (oltre generiche e minimo pena) nell'atto o bisogna anche sostenere la mancanza dell'elemento soggettivo del reato ("assoluzione perchè il fatto non costituisce reato)?

Cosa ne pensate? Consigli?
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Da: Penalismo  05/12/2015 15:55:37
Caro deoefiel, rispondo brevemente alle tue domande...

Per quanto attiene la distinzione fra la formula assolutoria "il fatto non sussiste" e "il fatto non è previsto dalla legge come reato" , la differenza è netta e palese...

Nel primo caso, manca l'elemento oggettivo del reato e pertanto il fatto non sussiste... È la formula assolutoria più ampia che può essere concessa all'imputato (accanto a quella "non ha commesso il fatto")... Quindi, se mancherà l'elemento oggettivo del reato, userai "il fatto non sussiste"!

L'altra formula invece  (il fatto non è previsto dalla legge come reato), si usa quando nel nostro ordinamento un fatto non ha più rilevanza penale (es. un reato che viene riqualificato come semplice illecito amministrativo), o semplicemente non esiste più come fattispecie penalmente rilevante (es. intervenuta abrogazione di quel delitto)...
Ecco la differenza!

Per quanto riguarda il "numero" dei motivi da addurre in appello, non esiste una regola fissa... Può essere uno, così come possono essere due, tre, dieci... Dipende dal caso!
Certo, solitamente all'esame di avvocato la traccia presuppone ve ne siano almeno un paio, così da permettere al candidato di "argomentare" per bene il compito...
Ma non è una regola! Dipenderà dalla traccia e soprattutto da te!

L'anno scorso, ad esempio, io ho scritto tre motivi per l'atto di appello penale, ma una mia amica ne ha messo solo uno! Beh, siamo passati entrambi! Molto fa il "come" si scrive, più che il "quanto"...
Consiglio solo di avanzare dei motivi di doglianza sui quali tu  sia sicuro di far bene e possa ben spigare le tue ragioni! Il numero è davvero relativo...

Per il resto, In bocca al lupo! Capisco le tue "ansie"...
Io l'anno scorso ero un praticante, oggi un avvocato!
E per fortuna ho passato questo esame assurdo al primo colpo! Lo auguro anche a te!
Ad maiora!
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Da: deoefiel 06/12/2015 12:34:34
Ti ringrazio per la tua cortesia.
Pongo un ultima domanda. Si può, se del caso, citare anche la giurisprudenza di merito?

Grazie ancora
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Da: Penalismo  06/12/2015 22:14:11
Guarda, io farei mio il "principio" della sentenza di merito, ma eviterei di copiarla pedissequamente citandone addirittura gli estremi...
Un mio personale consiglio (e dei numerosi docenti dei vari corsi di preparazione a sto esame), è quello di evitare di mettere più di una sentenza nel compito... Una mettila, ma che sia una e buona!
Gli altri concetti li puoi "scopiazziare" dalle varie sentenze di merito e legittimità, rielaborando a parole tue le cose che leggi sul codice...
Ricorda che il compito deve "sembrare" un tuo ragionamento ben costruito, non un copia-incolla di sentenze prese dal codice! Così chiunque sarebbe "bravo" a farlo e chi ti corregge lo sa... Fatti furbo! :)

Metti solo una sentenza, citandone gli estremi, ma poi basta!
E che sia della Cassazione! 😉
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Da: deoefiel 07/12/2015 18:00:57
ok per l'atto.
Ma nel parere se ci sono orientamenti contrastanti bisogna citare gli orientamenti precedenti, almeno così mi hanno consigliato al corso...
Rispondi

Da: Penalismo  07/12/2015 19:22:26
Sì, magari nei pareri va bene mettere eventuali contrasti... Ma "en passant", cioè senza allungare troppo il brodo!
I compiti se sono brevi e snelli hanno più possibilità di passare a mio avviso...
Per i pareri mi manterrei fra le 3 e le 4 pagine massimo!
Per l'atto di sa... Fra formule varie, procura, ecc., si raggiungono facilmente le 6 pagine... Ma bastano quelle! Anzi, se sono di meno è meglio! :)
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