>Concorsi
>Forum
>Bandi/G.U.
 
 
 
 
  Login |  Registrati 

NB: La redazione di mininterno.net non si assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto dei messaggi.

AAAVVOCATO ESAME 3 PROVA
24 messaggi
 Discussione chiusa, non è possibile inserire altri messaggi

Registrati per aggiungere questa o altre pagine ai tuoi Preferiti su Mininterno.

Torna al forum    


Da: Neo18/12/2008 10:39:12
SOLUZIONE eTRACCIE

Da: Neo18/12/2008 10:40:15
postate qui
ripristinato

Da: Maikol Nait18/12/2008 10:41:37
Fatto

Con atto di citazione notificato il 2 Ottobre 2003, B.A. conveniva dinanzi al giudice di pace di Torremaggiore B. G., per ottenerne la condanna al pagamento di Euro 1025,00, a titolo di risarcimento danni per la bruciatura di alcune piante di ulivo site nel fondo agricolo di sua proprietà.
Nella contumacia del convenuto, il giudice di pace di Torremaggiore, con sentenza 19 Dicembre 2003, condannava il B.G. al risarcimento dei danni, liquidato in Euro 1025,00, oltre al pagamento delle spese di giudizio.
Avverso la sentenza notificata il 2 febbraio 2004 proponeva ricorso per cassazione B.L., nella sua qualità di procuratore speciale di B.G., con atto notificato il 23 Febbraio 2004, deducendo l'inesistenza giuridica della sentenza per nullità della notifica dell'atto di citazione, eseguita in mani di B. N., quale figlio convivente ma in realtà incapace a riceverla perchè dichiarato inabilitato con sentenza 6 Novembre 1991 del Tribunale di Lucera.
All'udienza del 2 luglio 2008 il Procuratore generale precisava le conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.

Diritto
Il ricorso è infondato.
Ai sensi dell'art. 139 c.p.c., comma 2, se il destinatario non viene trovato nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto ad una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purchè non minore di 14 anni e non palesemente incapace. Il limite di validità della predetta notifica è quindi quello della palese incapacità dell'accipiens, legalmente equiparata all'immaturità di un minore di anni 14. Per contro, l'inabilitazione si applica al maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all'interdizione (art. 415 c.c., comma 1); o anche a chi, per prodigalità o abuso abituale di bevande alcoliche o stupefacenti, esponga se o la famiglia a gravi pregiudizi economici; o infine, al sordo o al cieco dalla nascita o dalla prima infanzia che non abbia ricevuto un'educazione sufficiente (art. 415 c.c., commi 2 e 3). In tutti i casi, l'effetto legale dell'inabilitazione è solo l'annullabilità degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione posti in essere dall'inabitato senza l'assistenza del curatore e l'osservanza delle formalità prescritte.
Si tratta, dunque, di una limitazione dei poteri di gran lunga minore di quella derivante da incapacità assoluta; non incidente sul compimento di un mero fatto giuridico, quale la recezione di un atto giudiziario, priva di alcun profilo volitivo, che resta preclusa, come detto, al solo minore di anni 14 o al soggetto palesemente incapace, quale certo non è un soggetto inabilitato - e tanto meno, in ipotesi, per prodigalità o sordità - che ha bisogno dell'assistenza del curatore unicamente per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione (e nemmeno, necessariamente, per tutti:
art. 427 c.c., comma 1).
Ne consegue dunque che la notifica dell'atto di citazione introduttiva del giudizio di merito è immune dal vizio censurato dal ricorrente con l'unico motivo dedotto.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2008.
Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2008

Da: ilaria18/12/2008 10:42:26
qualcuno può postare il testo di amministrativo?
grazie!

Da: Attila18/12/2008 10:55:11
ma insomma quyesto penale non lo vuole mettere nessuno?

Da: viviana18/12/2008 10:58:22
ma questa è la traccia dell'atto civile per favore rispondi devo comunicarlo a mia figkia

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
Scaricala subito GRATIS!

Da: cips18/12/2008 11:04:10
Maikol Nait il tuo post riguarda l'atto di civile?!??! scusa ma nn sn del settore, GRAZIE

Da: Neo18/12/2008 11:04:42
da axe

Art. 138. (1)
(Notificazione in mani proprie)

L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione di regola mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, presso la csa di abitazione oppure, se ciò non è possibile, ovunque lo trovi nell'ambito della circoscrizione dell'ufficio giudiziario al quale e' addetto.
Se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, l'ufficiale giudiziario ne da' atto nella relazione, e la notificazione si considera fatta in mani proprie.

(1) Articolo così modificato dal Dlgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 139.
(Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio)

Se non avviene nel modo previsto nell'articolo precedente, la notificazione deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio.
Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purche' non minore di quattordici anni o non palesemente incapace.
In mancanza delle persone indicate nel comma precedente, la copia e' consegnata al portiere dello stabile dove e' l'abitazione, l'ufficio o l'azienda, e, quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla.
Il portiere o il vicino deve sottoscrivere una ricevuta, e l'ufficiale giudiziario da' notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata. (1)
Se il destinatario vive abitualmente a bordo di una nave mercantile, l'atto puo' essere consegnato al capitano o a chi ne fa le veci.
Quando non e' noto il comune di residenza, la notificazione si fa nel comune di dimora, e, se anche questa e' ignota, nel comune di domicilio, osservate in quanto e' possibile le disposizioni precedenti.

(1) Comma così modificato dal Dlgs. 30 giugno 2003, n. 196.
_______________

Cfr. Cassazione Civile, sez. III, sentenza 13 febbraio 2007, n. 3064 e Cassazione Civile, sez. III, sentenza 14 settembre 2007, n. 19218 in Altalex Massimario.

Da: turzone18/12/2008 11:05:32
per maikol nait!
il diritto che hai messo è la sentenza della cassazione risolutiva al caso??
grazie

Da: Neo18/12/2008 11:08:07
I TRACCIA
Tizio promuove un azione giudiziaria per risarcimento danni nei confronti di caio. La notifica dell'atto introduttivo del giudizio viene effettuata dall'ufficiale giudiziario il 16 ottobre 2006 nelle mani di sempronio, nato il 20 maggio 1988, figlio di caio e unica persona che si trovava a casa al momento della presentazione dell'ufficiale giudiziario. Sempronio era stato inabilitato con provvedimento del gennaio 2006 e curatore dello stesso era stato nominato mevio. Sempronio, risentito verso il padre dal momento in cui gli e' stata imposta l'assistenzs, non consegna l'atto giudiziario al genitore ne ne fa parola alcuna a nessuno. All'inizio del 2007 sempronio, aggravatesi le sue condizioni mentali in ragione dell'abituale abuso di bevande alcoliche, viene interdetto. Nel frattempo il giudizio promosso da tizio prosegue nella contumacia di caio e si conclude con la condanna di quest'ultimo nel novembre 2008. Caio, avuta cognizione della sentenza di condanna propone appello avverso la stessa, assumendo la nullita' della notifica dell'atto introduttivo del giudizio in ragione dello stato di inabilitazione in cui versava sempronio e dalla mancanza di conoscenza dell'atto stesso da parte sua e del curatore. Assunte le vesti del difensore di tizio, il candidato rediga l'atto giudiziario ritenuto più' opportuno, illustrando gli istituti e le problematiche sottesi alla fattispecie in esame

II TRACCIA

nell'ott 2007 inizia la prima giornata del torno di calcio pochi min dell'inizio della partita tizio calciatore della squadra azzurra destinato al controllo dell'attaccante avversario caio, interviene Violentemente su di lui, calciandolo mentre corre, facendolo rotolare per terra, e interrompendo in tal modo una pericolosa azione caio si alza ed insiema con il compagno di squadra Sempronio si avventa.... su tizio accorre, però, immediat l'arbitro, che si nterpone tra tizio e i due calciatori della sq bianca e impedisce che la situaz degeneri Pochi min dopo, sempronio interviene duramente su tizio Il quale col pallone tra i piedi gli volge le spalle colpendolo ad una gamba e gli procura la frattura del perone si costituisce success parte civile nel processo penale di cui sempr è imputato di lesione personale aggravata.

Da: ilaria18/12/2008 11:09:34
ragazzi mi mandate anche amministrativo?
grazie

Da: flick18/12/2008 11:11:50
per favore avete la traccia di amministrativo?

Da: ilaria18/12/2008 11:13:15
qualcuno ipotizza un accesso agli atti ma non ho conferme, flick appena sai qualcosa lo scrivi?
così ci aiutiamoù!

Da: avv. amministrativista18/12/2008 11:16:49
anche io chiedo amministrativo e offro aiuto dall'ufficio

Da: aa18/12/2008 11:17:05
Nettamente più accessibile l'atto di penale

Da: ALBERTO18/12/2008 11:17:22
sulla prima trccia..che bisogna fare???opposizione al decreto ing. oppure comparsa di costituzione in appello???

Da: margy18/12/2008 11:26:13
comparsa di costituzione e risposta

Da: ilaria18/12/2008 11:26:34
raggizzi, ci servirebbe amministrativo...nessuno riesce a repereire la traccia?
grazie...

Da: sax18/12/2008 11:32:12
LA NOTIFICA è REGOLARE. l'INCAPACE PUO' COMUNQUE COMPIERE ATTI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE, QUALI AD ESEMPIO RICEVERE UNA NOTIFICA

Da: wea18/12/2008 11:34:06
comparsa di costituzione

Da: turzone18/12/2008 11:44:57
PER CIVILE: SENTENZA DI RIFERIMENTO CASS CIV SEZ I n. 24082/08

Da: amy18/12/2008 12:01:26
NEL GENNAIO 2006 L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE  DI ALFA AFFIDA ALLA SOCIETA BETA IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E DEI LOCALI COMUNALI.
L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO E PREVISTA PER 4 ANNI CON DELIBERA N. …..
DEL 20 .10.2008.
L’AMMIN ISTRAZIONE COMUNALE ANNULLA LA PRECEDENTE DELIBERA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO.
LA DELIBERA DI ANNULLAMENTO E MOTIVATA CON RIFERIMENTO SIA AD UN VIZIO DI PROCEDIMENTO CONSISTENTE NELLA ILLEGGITTIMA ESCLUSIONE DALLA GARA PER DIFETTI DI REQUISITI DELLA SOCIETA GAMMA, LA QUALE ERA INVECE IN POSSESSO DEI REQUISITI RICHIESTI (LA SOCIETA GAMMA NON EBBE A PRESENTARE RICORSI IN MERITO) SIA L’OPPORTUNITA CHE L’ANNULLAMENTO OFFRE ALL’AMMINISTRAZIONE DI RIORGANIZZARE IL SERVIZIO GESTENDOLO PERSONALMENTE CON L’IMPIEGO DEL PERSONALE COMUNALE SOVRABBONDANTE PER REALIZZARE UN RISPARMIO DI SPESA.
IN DATA 15.11.2008 IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA L’ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO MEDIANTE PERSONALE COMUNALE.
LA SOCIETA BETA SI RIVOLGE AL PROPRIO AVV.TO INTENDENDO PROSEGUIRE IL RAPPORTO CON L’ENTE LOCALE E OTTENERE IL RISARCIMENTO DEI DANNI.
ASSUNTE LE VESTI DELL’AVV.TO , IL CANDIDATO REDIGA L’ATTO GIUDIZIARIO CHE RITIENE PIU OPPORTUNO ILLLUSTRANDO GLI ISTITUTI E LE PROBLEMATICHE SOTTESE ALLA FATTISPECIE IN ESAME
mi potresti aiutare allora? ti prego dimmmi di si grazie

Da: Continuate qui.....18/12/2008 12:01:40
http://www.mininterno.net/fmess.asp?idt=2203

Da: Miii18/12/2008 12:03:40


Torna al forum