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Dubbi Diritto Penale
27 messaggi, letto 2437 volte

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Da: Mauro Repetto 28/06/2015 14:11:07
Primo dubbio (di quella che sarà una lunga seria):
nesso di causalità...
Tizio spara a Caio...ferita indubbiamente mortale...siamo in  mezzo ad un bosco e non c'è possibilità che si salvi...
Viene ritrovato il cadavere il giorno dopo...
Autopsia: Caio è morto per avvelenamento...la fiala venefica gli era stata somministrata Sempronio poco prima che Tizio gli sparasse...
Bene... Tizio risponderà di nulla, omicidio o tentato omicidio?
La condotta è idonea ex miglior scienza ed esperienza...
Ma l'evento CONCRETO (la morte...per avvelenamento) è diverso da quello che poteva essere l'evento causato dalla condotta di Tizio (morte da perforazione fegato ex sparo)...
Allora...
art 41, comma 3...ok
art 41, comma 1...sembra dire (ex teoria condizionalistica PURA) omicidio consumato...perchè la causa preesistente non fa venire meno il nesso
art. 41, comma 2...parla solo di circostanze sopravvenute...e la nostra è preesistente... Antolisei dice "analogia", ergo ok comma 2 anche per le circost concomit e preesist... Ergo vien da dire: "il veleno è stato di per sè sufficiente a causare l'evento...ergo no omicidio consumato... Il comma 2 dice "ok altro reato se l'azione lo integra"...ergo tentato omicidio", no? Mantovani dice "no analogia del comma 2 per le cause concomitanti e preesistenti...per queste ok il combinato 41-45...dove le concomitanti/preesistenti sono "caso fortuito"...ergo ok cmq tentato omicidio, no?
Sarà una lunga estate...
Rispondi

Da: procurator  28/06/2015 15:57:06
Sì tentato  omicidio!
Rispondi

Da: Dott.Luchino  28/06/2015 18:21:30
Se non è concausa dell'evento concreto anche per la teoria condizionali stica si tratterà di tentato omicidio.
Rispondi

Da: Mauro Repetto 30/06/2015 17:15:44
Ditemi se è ok:
la differenza tra dolo intenzionale, diretto ed eventuale risiede nella differente direzione dell'azione/condotta tenuta, in relazione all'effettivo evento che si vuole realizzare come fine ultimo; esempi:

intenz (voglio quell'evento): sparo a Tizio perchè lo voglio uccidere;

diretto (c'è un evento so per certo si realizzerà...ma non è quello che voglio...è solo un passaggio obbligato/accidentale per ottenere quello che voglio...e mi sta bene): voglio frodare la mia assicurazione...ergo do fuoco alla mia casa...e so che al piano di sopra c'è mia nonna in coma da anni...ergo ho la CERTEZZA che la ucciderò...amen, me ne frego e mi sta bene (evento-fine ultimo è frodare, la morte della vecchia non era quello che volevo, però...chissenefrega);

eventuale (accetto il rischio che si verifichi l'evento): chiamo il mio vicino perchè voglio iniziare a fare il lanciatore di coltelli...sono mezzo orbo e non ho mai fatto centro neppure a freccette.

Ok? Il dubbio riguarda il dolo diretto (che il Mantovani non distingue dall'intenzionale)
Rispondi

Da: Sbrilla 30/06/2015 18:18:08
Ciao a tutti... nei giorni di attesa siete stati tutti di conforto. Per fortuna ce l'ho fatta e da domani resto murata in casa a studiare anche se ho già iniziato. Porto penale e sarei felice di confrontarmi con voi. Per quanto concerne la tua domanda se mi posso permettere la vera differenza tra intenzionale/diretto ed eventuale sta nella rappresentazione e volizione.
Intenzionale mi rappresento e voglio quell'evento
Diretto. non voglio quell'evento ma me lo rappresento come certo o come seriamente possibile ai limiti della certezza
Eventuale: non voglio l'evento ma me lo rappresento come seriamente possibile (non certo) ed accetto il rischio
Ecco perchè rappresenta il limite di confine che separa l'area della responsabilità per dolo da quella della responsabilità per colpa e va distinto dalla c.d. colpa cosciente
Rispondi

Da: Giuri87 30/06/2015 18:30:59
Su che testi studiate penale?
Rispondi

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Da: Sbrilla 30/06/2015 18:38:42
Fiandanca anche se io ho l'impostazione da Marinucci...sicchè finirà che ripasserò su quest ultimo
Rispondi

Da: Mauro Repetto 30/06/2015 18:46:33
Mantovani.
Un'edizione talmente vecchia che, forse, sto studiando il Codice Vassalli.
Rispondi

Da: procurator  01/07/2015 00:03:00
Anche io Mantovani forever!
Rispondi

Da: Dott.Luchino  01/07/2015 10:41:06
Io uguale a sbrilla... Anche se per ora sto facendo procedura e potrei cambiare all ultimo. Marinucci dolcini su molte posizioni e' ultra minoritario ma è anche vero che lo dice ..
Rispondi

Da: Sbrilla 01/07/2015 14:06:50
A chi interessasse e come me fosse di Milano è uscito l'avviso che procedura penale comprende ordinamento penitenziario
Rispondi

Da: Dott.Luchino  01/07/2015 16:27:32
Ho visto collega che palle! Per quello farò solo norma e compendio :-(
Rispondi

Da: Mauro Repetto 02/07/2015 16:13:37
Ormai non capisco più nulla ed ho dubbi su cose che credevo di sapere alla perfezione.
Domanda:
Tizio erra sulla legge extrapenale che definisce chi è imprenditore...quindi crede di non essere imprenditore... Commette atti pregiudizievoli in danno dei creditori...ergo atti che, se compiuti da un imprenditore, costituiscono bancarotta fraudolenta...
Bene: Tizio risponde di bancarotta fraudolenta oppure no?
L'errore su legge extrapenale si traduce, dal punto di vista degli effetti psicologici ultimi, in un errore sul fatto (scusandolo ex art 47/3) perchè crede di realizzare un fatto diverso da quello punito?
Oppure, stante il fatto che aveva comunque la percezione dell'offensività-illiceità del fatto, è errore sul precetto perchè è da ritenersi che voleva un fatto identico a quello punito, e quindi andrà punito ex art 5 cp?
Scusate se non sono stato chiaro, ma sono stra indietro rispetto alla tabella di marcia...
Rispondi

Da: Mauro Repetto 02/07/2015 16:50:15
ALTRA DOMANDA

Mantovani dice: ABERRATIO CAUSAE è rilevante nei reati a forma vincolata...perchè questi per essere tipici devono essere realizzati con determinati mezzi (640: artifizi e raggiri) o modalità (624: sottrazione)... ergo se vengono realizzati con un processo causale differente...no tipicità del fatto e no punibilità.
Esempio?
Neppure Ferrando è riuscito a farne uno...
Rispondi

Da: Sbrilla 02/07/2015 16:55:06
Repetto...ma che pippe sono queste?
Rispondi

Da: Dott.Luchino  03/07/2015 09:38:49
Cambio... Compendio Simone in commercio non è aggiornato.
Rispondi

Da: Mauro Repetto 05/07/2015 17:31:19
DOMANDA:

Il ladro che maldestramente rompe un vaso, commette furto aggravato da violenza sulle cose?
Mantovani ritiene di sì...infatti ritiene che che il reato cmplesso ex 84 sia anche quello eventualmente complesso (ovvero l'elemento ulteriore che da vita al reato complesso potrebbe anche essere dato da un non-reato, come per l'appunto, il danneggiamento colposo...).
Per me non è corretto: è un'interpretazione in "malam partem" del 625/1, no? Perchè dovrei punirlo più gravemente in ragione del fatto che ha commesso un fatto che non costituisce reato (scusate l'italiano)?
Rispondi

Da: Dott.Luchino  05/07/2015 18:18:31
Visto che è domenica rispondo a caso... Essendo una circostanza si configura anche per colpa. Questo è il problema che in generale si pone per alcune circostanze del reato per cui non è chiaro se siano circostanze o reati autonomi... Se le configuri come circostanze si perfezionano anche solo sussistendo la colpa diversamente e' richiesto il dolo. Nel caso che poni il danneggiamento non verrebbe punito ove venisse configurato come reato autonomo ma il problema per il 625 non si è mai posto ... È una circostanza che si configura anche se commessa a titolo di colpa. Comunque @Mauro Repetto sappi che il 95% dei colleghi questi problemi neanche se li pongono quindi non ti esaurire. Fammi sapere se concordi con la mia risposta.
Rispondi

Da: Mauro Repetto 05/07/2015 19:00:55
Concordo in toto...;-)
Però un'osservazione:
esempio:
il furto è solo doloso?
Sì.
Il dolo è rappresentazione e volontà dell'intero fatto materiale tipico?
Sì.
In un reato circostanziato (furto con violenza sulle cose provocata per colpa), ammettere la sua punibilità a titolo di dolo, quando tutto doloso non è (il danneggiamento è stato colposo...), non è ammettere un'applicazione in "malam partem" della circostanza ex 625/1?
Ho il dubbio che, infatti, questa potrebbe essere proprio un'ipotesi di responsabilità anomala (dove, a differenza di quella oggettiva, la resp a titolo di colpa è punita a titolo di dolo).
PS: è domenica e sono già a 10 ore di studio.
Assurdo...
Ma ho l'esame...praticamente...ieri.
Rispondi

Da: Mauro Repetto 05/07/2015 19:09:51
DOMANDA (specie per chi studia sul Mantovani).
REATO CONTINUATO EX 81/2:

Mantovani dice: "il reato continuato dice "più reati con più azioni od omissioni""...ma per analogia in bonam partem è ok anche se se "più reati con una sola condotta"...
Ma scusate...
Se ho posto in essere una sola condotta...(ok la differente terminologia con  AZIONE/OMISSIONE, ma...) non ho semplicemente concorso formale di reati, GIA' punito con il cumulo giuridico ex 81/1?
Perchè scomodare l'analogia? UNA CONDOTTA da cui PIU' reati = concorso formale reati = cumulo giuridico ex 81/1, no?
Boh.
Sono fuori.
E stanco.
Ieri sono uscito dopo 14 giorni a fila di studio (con 13-15 ore al giorno passate sui libri)... 3 ore di "Notte Rosa"...e mentre guardavo ragazze splendide pensavo...:"Ma Mantovani, quando parla della tripartita...e Marinucci, che vuole la quadripartita...".
Sto impazzendo.
E' evidente.
Ps: all'1:30 ero già a casa, e stamattina sveglia alle 7.
E tutto questo per poi non passarlo (neppure stavolta).
Rispondi

Da: Mauro Repetto  06/07/2015 13:32:35
DOMANDE circa il REATO CONTINUATO:

1) La giurisprudenza come individua il reato più grave nel reato continuato?

2) É possibile la continuazione tra associazione x delinquere ed i reati commessi ex tale struttura?

Scusate ma non ho il tempo x andare a rivedere tutte le varie teorie dottrinali e giurisprudenziali... So x certo che é un argomento papabile da anni x lo scritto...ma non ricordo le varie soluzioni possibili/seguite dalla giurisprudenza...
Urgono risposte...help...
Grazie a tutti e buono studio...;-)
Rispondi

Da: Mauro Repetto 06/07/2015 16:19:34
DOMANDA SUL CONCORSO DI PERSONE:

Mantovani dice:
1) "per aversi concorso devo avere un soggetto in più rispetto alla norma incriminatrice di parte speciale: in genere sono reati monosoggettivi, ergo serviranno due persone (ok, perfetto); però se la mono richiede più persone, allora per aversi concorso si dovrà avere una persona in più rispetto al numero richiesto dalla mono...
ok...
esempio di reato EVENTUALMENTE plurisoggettivo? Quelli NECESSARIAMENTE plurisoggettivi (es: rissa) non ammettono il concorso...le più persone integrano già il reato di parte speciale...il capo d'imputazione non parla di 110;

2) Mantovani dice: "nel conteggio per vedere se si ha un concorso, i contano anche i non imputabili e i non punibili"...
ok...
Quindi, nei casi ex 46, 48, 54/3 e 86... nel capo d'imputazione ci sarà scritto, ad esempio, "imputato ex artt. 110-575, perchè tizio, in concorso con Caio (non imputabile/non punibile)"...?
Rispondi

Da: Sbrilla 07/07/2015 09:36:52
Per i reati necessariamente plurisoggettivi nel capo d'imputazione non troverai mai citato l'art. 110 c.p. che disciplina il concorso eventuale.
Gli agenti in questo caso devono essere necessariamente almeno due altrimenti il reato non si configura.
L'art. 110 sarà menzionato nell'imputazione solo in combinazione con una norma incriminatrice di parte speciale che prevede fattispecie monosoggettiva.
Esempio di reato eventualmente plurisoggettivo?Qualunque reato non necessariamente plurisoggettivo.
I non impuabili e non punibili si contano...nel capo d'imputazione troverai, 110, 575 c.p. perchè in concorso tra loro eccc...la causa di non imputabilità o punibilità non la trovi nel capo d'imputazione ma emergerà solo in sede di pronuncia.
Rispondi

Da: Mauro Repetto 07/07/2015 18:34:04
Sbrilla:
A) hai ragione in toto;
B) ma forse (anzi, sicuramente) non sono stato chiaro:

1) circa il punto 1 la mia domanda era: esempio di reato punito dalla p.s. che richiede almeno 2 (o +) autori, e che, quindi, per aversi concorso vi sarà la necessità di averne almeno 3 (o +)... avevo fatto l'esempio della rissa per dire che questo, in verità, non potrà mai configurarsi come "concorso"...saranno tutti puniti già direttamente dalla norma di p.s.... Poi, pensandoci, mi è venuto in mene questo reato...CORRUZIONE...ecco, qui sì che la norma di p.s. ne richiede 2...e, quindi, se saranno 3 ci sarà un concorso (318-110, e non più 318 (uno per ognuno)...);

2) circa il punto 2...l'ultima frase era fuorviante... verissimo che non lo troverò mai nel capo d'imputazione la non imputabilità (se c'è fin dall'inizio, archiviazione... se viene fuori dopo...non c'era di sicuro nel capo d'imputazione e ci sarà sentenza di non luogo a procedere/proscioglimento);
quello che volevo sapere era se, nei casi di 46-48-54/3 ci sarà un solo imputato, che però nel capo d'imputazione avrà indicato il 110
Rispondi

Da: Mauro Repetto 07/07/2015 18:38:54
DOMANDA CIRCA IL 106:

Mantovani dice: "per dichiarare Tizio recidivo si deve tenero conto delle a) CONDANNE; b) DEFINITIVE..."...
scusate ma...
come posso avere una
CONDANNA
DEFINITIVA
PER LE QUALI E' INTERVENUTA UNA CAUSA DI ESTINZIONE DEL REATO?

Esempio: prescrizione...se interviene nel corso di uno dei vari gradi...non potrò mai avere una condanna, no?
Rispondi

Da: Mauro Repetto 07/07/2015 18:47:12
RIFORMULO LA DOMANDA CIRCA IL 106

L'art. parla di
CONDANNA
per cui è intervenuta una causa di ESTINZIONE DEL REATO (es: prescrizione)...
...
bene...
le sentenze di cui posso tenere conto a me pare che potranno essere solo quelle  NON DEFINITIVE precedenti a quella in cui poi è stata dichiarata la prescrizione, no?
Esempio:
primo grado: condanna;
secondo grado: condanna;
cassazione: estinzione reato.
Ecco: qui si terrà conto delle precedenti condanne...anche se poi è intervenuta la causa estintiva del reato.

In pratica:
come potrei mai avere una sentenza
DEFINITIVA (come richiesto da Mantovani)
DI CONDANNA (!) a fronte di una prescrizione?
Rispondi

Da: Marla.marla 17/07/2015 12:48:28
Leggo solo ora le domande di MauroRepetto, spero che abbia già sostenuto e passato l'esame!
Tuttavia mi sembra utile confrontarsi su questi temi.

Premetto che io non studio da Mantovani.

1) Per quanto riguarda il furto aggravato da violenza sulle cose, non mi pare che si possa attribuire all'autore anche l'aggravante. Questo non solo in ragione del fatto che il danneggiamento colposo non esiste, ma per la generale regola di cui all'art. 59 cp modificato dalla 19/90, in base alla quale le circostanze aggravanti devono essere conosciute dall'agente (o devono essere quanto meno prevedibili, e su questo ci sarebbe da dire).
Sempre sul punto, vorrei aggiungere che secondo me il reato complesso qui non c'entra granchè. Il reato complesso ex art. 84 secondo la dottrina maggioritaria è quello la cui fattispecie pretende, già in astratto, per essere perfezionata, la lesione di almeno due beni giuridici. Esempio classico, la rapina. Secondo parte della dottrina si potrebbe parlare di reato eventualmente complesso quando nel caso CONCRETO la lesione del bene tutelato dalla fattispecie si accompagni ANCHE alla lesione di un bene ulteriore, non indispensabile per il perfezionamento della fattispecie. Calunnia: oltre all'intralcio al corso della giustizia, ledo anche la reputazione dell'accusato. L'opinione per cui addirittura si può parlare di reato complesso in caso di lesione del bene giuridico tutelato + "non reato" non la conosco, ma ripeto, non studio da Mantovani

2) Più reati con una sola condotta è concorso formale ex art 81.1

3) L'imprenditore che erra sulla norma extrapenale che definisce l'imprenditore versa in errore sul fatto ex art. 47. Egli infatti non si rappresenta un elemento costitutivo della fattispecie. Ciò è confermato anche dal fatto che nell'oggetto del dolo rientrano anche i presupposti e le qualifiche soggettive, quindi il soggetto non si rappresenta compiutamente le circostanze di fatto che integrano il reato

4) Concorso. Il reato eventualmente plurisoggettivo si ha quando in astratto la fattispecie può essere realizzata anche da un singolo. Posso fare una rapina da sola, o in concorso con un complice.
Per quanto riguarda i non imputabili/non punibili, concordo con Sbrilla. Per il soggetto non imputabile, la condizione di non imputabilità e il proscioglimento per incapacità verranno verificati e pronunciati in sede di giudizio, credo... Ma non saprei con certezza.
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