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SSPA-Come prepararsi per gli scritti
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Da: a.10/01/2007 09:58:01
affermativo, Thomas. Il software è winrar.

Da: dubbio10/01/2007 10:40:13
Mi sembra di essermi rimbambita...
qualcuno di voi può darmi qualche indicazione su testi su cui prepararsi?
Delle materie economiche, i simone mi sembrano veramente scarsi.
mi associo ad ann nel suo sconforto...ed invidio (in senso positivo, nel senso che ammiro e stimo per la forza di volontà) chi riesce a studiare fino a notte fonda...
io torno dal lavoro che sono stanca morta!!!
forse è per questo lo sconforto...che mi lascia sprofondare in un sonno profondo..
grazie

Da: thomas10/01/2007 10:52:31
x a.
mission completed!

Da: Luna10/01/2007 11:11:14
Due quesiti per favore
il mancato pronunciamento della PA in su procedimenti ad istanza di parte riguardanti l'ambiente, il paesaggio ecc. va considerato rigetto dell'istanza o inadempimento della PA?

una volta consolidatosi il silenzio assenso la PA può intervenire in via di autotutela? in caso affermativo, se di revoca si tratta, cosa può revocare la PA se non esiste materialmente alcun provvedimento, se non un assenso implicito all'istanza del privato?
Grazie

Da: Stenale10/01/2007 11:26:51
X luna ad occhio (non ancora ripasso il punto):

1. il mancato pronunciamento della PA in su procedimenti ad istanza di parte  comporta inadempimento (obbligo di conclusione del procedimento ex 241/90 a seguito di 15 e 80 2005) senza voler considerare la particolare tutela riconosciuta dal legislatore nell'amito dell'ambiente (vedi conferenza di servizi).

2. una volta consolidatosi il silenzio assenso  il potere di provvedere è consumato ergo illegittimità del provvedimento tardivo (nullo o annullabile?). l'unico potere che residua è quello di autotutela => interesse pubblico alla rimozione dell'atto ex 241. sulla configurabilità di revoca non vi sono problemi tanto che la giur. ammette anche l'impugnazione del silenzio assenso in caso di dia ult. tar pescara (che impugni ??)

spero di esserti utile se ti permangono dubbi dovrai aspettare che riapassi il punto e poi ti relaziono. ciao

Ps per chi avesse una preparazione sufficiente in amm. non sbeffeggiatemi che devo ancora ripassare !!!!!

Da: massimo10/01/2007 11:29:34
Si tratta (lo spero che' altrimenti non ci ho capito niente) di silenzio-rifiuto (o meglio silenzio inadempimento) ex art. 2 della 241/90 comma 5 (come introdotto dalla legge 80/2005)  contro cui il privato puo’ agire con il rito accelerato di all’art. 21-bis della 1034/1971 come introdotto dalla 205/2000 e senza preliminare diffida


Per quanto riguarda l’autotutela e’ lo stesso art. 20 c. 4 della 241/1990 a stabilire che........In tali casi, sussistendone le ragioni di pubblico interesse, l'amministrazione competente può annullare l'atto di assenso illegittimamente formato, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a sanare i vizi entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa

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Da: anna maria10/01/2007 11:29:50
buongiorno colleghi......faccio una proposta: perchè non proviamo ad indivuare i principali argomenti di interdisciplinarietà tra le materie di ogni traccia?

Da: giovigio10/01/2007 11:30:33
per. a. e dubbio, etc etc
c'è l'altro forum (consiglio sui testi) in cui potete trovare le indicazioni sui testi...Il problema poi è studiarli, ma non ci scoraggiamo siamo tutti sulla stessa barchetta..

Da: a.10/01/2007 11:41:17
aggiungo ai condivisibili interventi di Massimo e Stenale, che in caso di silenzio-assenso seguito dell'esercizio del potere di autotutela, la P.A. può essere chiamata a risarcire i danni causati al privato per la lesione dell'affidamento(responsabilità non extracontrattuale, bensì da contatto). E' questo un ulteriore motivo per non temporeggiare: il funzionario responsabile dell'indempimento iniziale, rischia infatti di finire di fronte alla Corte dei Conti...

Da: Luna10/01/2007 12:06:04
x tutti (ringraziando):
1) silenzio-rifiuto e silenzio-inadempimento mi sembrano (da profana di D.A.) differenti sotto il profilo delle conseguenze. Nel primo caso la PA (pur tacendo) assume un comportamento la cui conseguenza è proprio quella di rigettare l'istanza (il silenzio insomma ha un preciso significato). Solo nel secondo caso invece si configurerebbe un vero e proprio inadempimento della PA, con conseguenti responsabilità a carico della stessa e dell'agente.
Il dubbio mi sorge con riferimento alle istanze in materia di urbanistica, paesaggio ecc ecc per cui la 241 pone una specifica eccezione alla regola generale del silenzio assenso, senza però stabilire le conseguenze del silenzio medesimo.

2) si, ma la PA cosa revoca esattamente? un silenzio?? la stessa 241 in altra parte parla di revoca "dei provvedimenti amministrativi". se il provvedimento non c'è questo non è revocabile proprio perchè non esiste! (un po' contorto ma il dubbio è lecito)

Da: clift10/01/2007 12:17:56
Scusate se torno indietro ad una questione vecchissima, ma non ricordo più la risposta: la composizione della commissione d'esame è stata resa nota?
Grazie a tutti
CIAO

Da: a.10/01/2007 12:33:07
x Luna: nel caso di silenzio-inadempimento la P.A. non revoca nulla, come giustamente osservi. L'unica cosa che può fare è provvedere tardivamente (di sua iniziativa, o per ordine del giudice), con conseguente possibilità di vedersi chiedere il risarcimento del danno eventualmente causato dal ritardo (si pensi al caso dell'illegittimo diniego della (o ritardo nella) concessione per la realizzazione di uno stabilimento balneare).
La revoca è invece sempre possibile nei casi di silenzio significativo.

Da: Luna10/01/2007 12:48:08
I quesiti erano chiaramente indipendenti l'uno dall'altro, sebbene entrambi vertano sulla disciplina del silenzio

Al punto 2) mi riferivo proprio al caso di revoca in caso di silenzio assenso

Al punto 1) mi interrogavo circa le conseguenze del silenzio SOLO nei particolari casi di esclusione del silenzio assenso. Essendo questi casi già previsti dal legislatore ordinario, vale per essi il silenzio rifiuto (espressione della volontà di rigettare l'istanza) o il silenzio inadempimento (illegittima astensione dal provvedere)??
Spero ora sia più chiaro per tutti.

Da: massimo10/01/2007 12:51:22
Il silenzio-rifiuto e silenzio-inadempimento sono la stessa cosa, cioe' silenzio non qualificato o non significativo. La differenza va posta con il silenzio rigetto e il silenzio assenso

Da: a.10/01/2007 12:55:03
Giusto, Massimo. I casi di silenzio-rigetto sono tassativamente individuati dalla legge (es: silenzio sul ricorso gerarchico), quindi, nel caso in cui la legge escluda in una particolare fattispecie la formazione del silenzio assenzo, si ricade nell'ipotesi del silenzio-inadempimento.

Da: massimo10/01/2007 12:55:54
Le conseguenze per il silenzio inadempimento (rifiuto) sono discipliante dal combinato disposto del nuovo articolo 2 comma 5 (241/90) e art. 21-bis 205/2000

ps: ragazzi, ditemi se dico sciocchezze, non abbiate pieta'...sono in piena fase di apprendimento di una nuova lingua

Da: emografia10/01/2007 13:05:15
21 bis L. TAR

Da: ci sono anche io10/01/2007 13:14:37
si e' vero, art. 21 bis come introdotto dalla 205 (se non erro art 2, ma questo dovrebbe dirmelo il codice, vero?)

Da: massimo10/01/2007 13:17:02
Eccomi sgamato,

il burlone dell'altro post ero io.

Ragazzi altrimenti qui non ci passa....studio anche durante la pausa pranzo e nei coffee breaks, che paranoia

Da: Luna10/01/2007 13:17:36
Non mi dite così, non ci sto capendo niente!
a me sembrava che silenzio rifiuto e silenzio assenso fossero le due facce del silenzio significativo!!
probabilmente gli stessi studiosi di D.A. hanno pareri contrastanti in proposito. Io (che non sono giurista) sto studiando il procedimento amm.vo su Sandulli A. e vari (tra i tanti altri testi) e mi sembrava di aver colto questa distinzione.

sul secondo quesito tutti concordi che un non provvedimento quale il silenzio possa essere revocato?

Da: Alessandra10/01/2007 20:24:01
Thomas, mi potresti ridare l'indirizzo esatto del gruppo di studio su yahoo, non riesco a d accedere per scaricare il testo di economia!!!
Grazie mille

Da: Alessandra10/01/2007 20:43:09
Ragazzi, tra di voi ci sono concorrenti di Napoli e provincia con cui confrontarsi almeno un giorno a settimana e scambiarsi un pò di consigli?
Mi sembra un'idea interessante!!!
Rispondete, please

Da: Maria Grazia10/01/2007 22:43:20


Alessandra,

non so altri ma io sono tua concittadina....disponibile a confronti, sempre con gli stringenti limiti di tempo che ci sono!

Da: thomas10/01/2007 22:46:33
x alessandra:

1)
ecco il link
http://it.groups.yahoo.com/group/gruppostudiosspa/

2) sull'altro forum c'è Alesa che è di Napoli ed ha espresso il tuo stesso desiderio.

3) questa discussione è ormai chiusa, collegati alla nuova discussione.

4) mannaccia a me che non sto studiando......ciaooooooooooooooo

thomas

Da: Alessandra11/01/2007 09:44:31
X Alesa e Maria Grazia
scambiamoci i nostri indirizzi di posta elettronica e cerchiamo di organizzare un incontro a settimana x scambiarci qualche utile suggerimento.
Penso che sarebbe una bella cosa
io intanto inizio con economia
A prestissimo

Da: Jennifer11/01/2007 11:36:38
Sono anch'io di Napoli...non so se riusciremo a vederci un giorno a settimana, visto il poco tempo disponibile, già un paio di volte prima delle date fatidiche mi sembra tanto...ma proviamoci! ;)

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