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accesso agli atti concorsuali
7 messaggi
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Da: deluso12/11/2008 15:22:46
gentili amici colleghi di questo Forum, vi vorrei raccontare questa esperienza.
Ho partecipato ad un concorso in un Ente pubblico regionale e procedura conclusa il Responsabile del Procedimento dice che l'accesso agli atti degli altri condidati (domanda di concorso, curriculum, titole e quant'altro) non mi è concesso perchè lui deve chiedere a questi cindidati l'assenso altrimenti non è possibile.

secondo voi???
accetto consigli su cosa fare, oltra ricorrere al TAR per diniego dell'accesso agli atti e come posso fare essendo io interessato in quanto concorrente.

grazie a tutti

Da: .....14/11/2008 11:36:40
il responsabile non deve chiedere l'assenso, ma è tenuto a dare comunicazione (informazione no assenso) agli interessati.
lo dice la legge.
nel tuo caso si tratta di un diniego all'accesso.
ti consiglio di presentare un ricorso alla Commissione per l'accesso agli atti amministrativi presso la Presidenza del consiglio.
E' gratuito e sospende i termini per una eventuale impugnativa al TAR.
in bocca al lupo

Da: aaa14/11/2008 11:55:25
Io ho richiesto accesso a prove di altri concorrenti:il comune ha comunicato la mia richiesta agli interessati e, dal momento che essi non hanno presentato opposizione, ho potuto estrarre copia di cio' che mi interessava. Tale procedura è prevista dalla legge. Forse, nel tuo caso, qualcuno si è opposto al tuo diritto: se così fosse il comune forse ti concederà ugualmente cio' che chiedi, ma sicuramente i tempi si allungheranno, visto che l'istruttoria si complica...

Da: domanda14/11/2008 13:36:04
per la richiesta d'accesso agli atti, nella motivazione cosa bisogna indicare esattamente?va specificato anche il cd. accesso comparativo?o è implicito nell'istanza stessa?
grazie a chi saprà rispondermi

Da: alex14/11/2008 16:17:57
comunque qui l'accesso e' diverso, perche' non attiene alle prove di esame o solo ma effettivamente a dati personali che a prima facie mi risulta che non siano stati alla base della selezione esempio,
curriculum, dati personali presenti nella domanda, e titoli posseduti
( non e' un concorso comparativo).

in tal caso effettivamente rusulterebbe necessario l'assenso, siamo in piena privacy ( curriculum,dati personali) e non accesso agli elaborati o prove  concorsuali
qui vi e' presenza di controinteressati reali,che dall' accesso agli atti vedrebbero compromessa la loro privacy.

e' simile al caso dei requisiti tecnici posseduti dalle altre aziende in un bando di gara a gara effettuata, provate a chiedere l'accesso a tali atti essendo voi una ditta che ha partecipato , vedrete come vi risponderanno?

e' importante un momento di riflessione.

Da: @@@03/04/2009 10:38:08
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Da: Informazione08/12/2009 18:07:27
Le domande ed i documenti prodotti dai candidati, i verbali, le schede di valutazione e gli stessi elaborati costituiscono documenti rispetto ai quali deve essere esclusa in radice l'esigenza di riservatezza a tutela dei terzi, posto che i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno evidentemente acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l'essenza.

Tali atti, quindi, una volta acquisiti alla procedura, escono dalla sfera personale dei partecipanti che, pertanto, non assumono la veste di controinteressati in senso tecnico nel presente giudizio.

Né, in concreto, l'omessa integrale intimazione in giudizio dei concorrenti cui si riferiscono gli atti in esame arreca loro alcun significativo pregiudizio non potendo gli stessi, in ragione di quanto detto, opporsi all'ostensione dei documenti richiesti dalla ricorrente.

Questo il corpus della motivazione offerta dal Giudice amministrativo della Capitale, in ordine al ricorso promosso contro un provvedimento di parziale accoglimento della domanda di accesso agli atti di concorso proposta da uno dei concorrenti non vincitori; nella specie, la P.A. aveva opposto lâesigenza di attivare il meccanismo c.d. âdel controinteressatoâ di cui al d.P.R. 184/2006 e alle relative norme di legge (n. 241/1990, n.d.a.), ritenendo ricorrenti esigenze di tutela della riservatezza dei concorrenti.


In simile fattispecie, il T.A.R. non poteva non accogliere la domanda giudiziale proposta nel ricorso, volta â" sostanzialmente â" allâottenimento dellâostensione di tutti i documenti di concorso.

Oltre che al tipico argumentum juris relativo alla indiscriminata (o quasi: cfr. C.G.E., III sez., in C-450/06) prevalenza del diritto di accesso finalizzato alla tutela giurisdizionale, infatti, è la portata sostanziale dei gli atti per lâaccesso ai quali si propone istanza a motivare una reiezione della tesi della âtutela della privacyâ, dal momento che si tratta di atti contenenti informazioni non riservate e che il soggetto âcompilatoreâ ha deciso di rendere pubbliche, a fini di valutazione e concorso per lâassegnazione del contratto.

In effetti, non si tratta â" nel caso in esame â" di affermare la necessità di una tutela primaria di valori incomprimibili o, comunque, tali definiti dalla legge: non è, insomma, né un caso di accesso ai dati dellâofferta tecnica di una procedura ad evidenza pubblica (cfr., C.G.E. cit.), né un caso di accesso ad informazioni relative a dati riservati o sensibili (anche se, comâè noto, sulla rilevanza dei concetti di riservatezza e tutela della stessa nel settore dei procedimenti amministrativi, il legislatore non pare abbia mantenuto la medesima âideaâ dalla quale ha mosso la stesura delle norme di cui al d.lgs. n. 196/2003, creando â" infine â" una forte incertezza del diritto sul punto).

Dal che, pertanto, non pare possa conseguire una compressione che non sia illegittima del diritto di accesso agli atti, generalmente consentito sicut regula juris (con tutti i necessari presupposti di legge) e oggettivamente limitato (e limitabile) solo in casi tassativamente previsti dalla legge.


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