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Pignoramento presso terzi e opposizione
7 messaggi, letto 14734 volte

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Da: Didodido 09/04/2015 18:03:20
Ho bisogno del vostro aiuto e ringrazio sin da ora chi vorrà fornirmelo.
Ho un caro amico che si è rivolto a me perché ha ricevuto un atto di pignoramento presso terzi.
Io, purtroppo, non mi sono mai occupato di pignoramenti ed esecuzione in generale, giacché faccio solo penale.
Se non fosse stato un caro amico, l'avrei indirizzato verso un collega esperto della materia.
Peraltro, questo mio amici, sempre in relazione al pignoramento ricevuto, è già stato destinatario di un decreto ingiuntivo provv. esecutivo e di ben due precetti, ma non li ha mai ritirati. Inoltre, la controparte ha già proceduto a ben due pignoramenti (infruttuosi). Ciò spiega perché l'unico documento in mio possesso, attualmente, sia l'ultimo atto di pignoramento… Di conseguenza, al momento non so neppure su cosa eventualmente potrò incentrare un'eventuale opposizione. Devo, dunque, riuscire a recuperare tutto il fascicolo (di cui la collega di controparte si è rifiutata di fornirmi copia…). Per sommi capi, so che si tratta di canoni di locazione non pagati.
La difficoltà maggiore pare essere il processo civile telematico… Il mio dubbio è questo: se chi ha redatto  e notificato l'atto di pignoramento può iscrivere a ruolo entro 30 giorni dall'avvenuta notifica al debitore, quando e come farò a verificare tale iscrizione e a poter consultare il fascicolo dell'esecuzione, estraendo copia di tutta la documentazione che mi serve? Mi conviene recarmi direttamente presso la cancelleria esecuzioni mobiliari (munito di procura conferitami all'uopo dal mio amico) e chiedere a loro come meglio muovermi?
Grazie in anticipo e sarò lieto di poter ricambiare con qualche dritta penalistica.
Dido (Foro Bologna)
Rispondi

Da: Alex.Ariete 10/04/2015 18:29:07
@Didodido quello che posso consigliarti, anche in vista di un'opposizione, è di prendere subito visione del titolo esecutivo e della regolarità della notifica. Tieni conto che il pignoramento, anche se infruttuoso, per giurisprudenza prevalente sospende il termine di 90 giorni entro cui deve procedersi all'esecuzione e che quindi il creditore potrebbe essere ancora in termini. Ma non è Vangelo, ci sono sentenze che affermano il contrario, anche se un po più datate (esempio, Cassazione 12 aprile 2011 n. 8298). Fai una ricerca approfondita sul punto.
Se non hai motivi di merito su cui fondare l'opposizione puoi valutare anche una mediazione con la controparte prima che proceda ad iscrivere la causa al ruolo. Ultimo consiglio: attento alla competenza del giudice adito. 
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Da: Ph_D 12/04/2015 17:02:00
Se vai in cancelleria, potrài sapere a che punto è la situazione e troverài tutto nel fascicolo d'ufficio del giudice dell'esecuzione... titolo esecutivo, precetto, atto di pignoramento, notificazioni...

Verosimilmente il creditore iscriverà a ruolo entro 30 gg. solo se il pignoramento avrà esito positivo (cioè se le banche e/o i terzi daranno dichiarazione positiva).

TUTTAVIA, se non hai motivi di merito per un'opposizione, meglio lasciare perdere e pagare...

1. Immagino che la notificazione del d.i. provvisoriamente esecutivo si sia perfezionata per compiuta giacenza.
1.1. Ciò presuppone che è avvenuta regolarmente (e qui si apre un mondo).
2. Immagino siano passati 40 gg. dalla notifica.
2.1. A quel punto il titolo esecutivo è passato in giudicato. Non può essere rimesso in discussione giudizialmente (ovvero, potresti teoricamente avviare un nuovo giudizio ordinario di cognizione visto che il giudice non rilevare d'ufficio l'esistenza di un giudicato, ma se controparte eccepisse l'esistenza di altro giudicato, perderesti clamorosamente, quindi non farlo...).
3. Gli unici strumenti che hai per opporti a un pignoramento sono gli art. 615 c.p.c. e l'art. 617 c.p.c., con i quali puoi chiedere anche misure cautelari volte a sospendere il pignoramento, in caso di urgenza.

Hanno presupposti e logica completamente diversi.

Il primo puoi proporlo in ogni momento, censurando vizi relativi ai presupposti per l'azione esecutiva: "Quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata". Con essa si può dedurre anche l'impignorabilità dei beni. E' un'opposizione di tipo sostanziale volta a censurare l'AN dell'esecuzione, anche relativamente al QUANTUM. In tema di QUANTUM, la somma precettata potrebbe ad esempio essere errata per eccesso (capita spesso). in quel caso, in caso di opposizione, il Giudice riduce l'efficacia del pignoramento... Ma ovviamente col 615 c.p.c. non puoi censurare il provvedimento giudiziale passato in giudicato, che copre il dedotto e il deducibile (errore che fanno molti avvocati).

Il secondo puoi proporlo solo entro 20 gg. da quando è stato notificato l'atto e ne hai conosciuto l'esistenza (ed è tuo onere dimostrare il giorno in cui ne hai avuto conoscenza, altrimenti l'opposizione viene dichiarata inammissibile) solo per vizi formali ("regolarità formale"). Ma ti conviene censurare una regolarità formale, visto che poi il creditore ripete l'iter e ti trimette nello stesso problema di prima? Riflettiamoci...

Ciò detto, se il titolo ed il precetto sono stati regolarmente notificati e non riscontri vizi sostanziali (esempio avvenuto pagamento delle somme precettate), non hai modo per opporti utilmente.

Converrà parlare con controparte ed offrirti di liquidare la somma indicata nel precetto, per evitare ulteriori aggravi. Se lo fai prima dell'iscrizione a ruolo... è meglio.
Rispondi

Da: Didodido 19/04/2015 14:06:01
Grazie PH_d, sei stato di una precisione unica! Tuttavia, ho chiesto ad un mio caro collega di seguire la pratica, giacché lui - diversamente da me - è espertissimo in materia!
Rispondi

Da: lattelattinolattosio25/10/2019 18:30:39
buonasera a tutti,
vorrei un consiglio sul come venir fuori da una situazione abbastanza ingarbugliata.
Parto da una certezza: ho un debito che devo e voglio onorare, ma non mi viene permesso di farlo nel modo migliore per entrambe le parti.
tutto ha inizio quando mi è stato notificato un atto di precetto per un debito che ho nei confronti di Tizio; vista la somma considerevole, ho provveduto a prendere contatti con l'avv. di Tizio e a fare una offerta oralmente durante l'appuntamento, in attesa di risposta, e quindi nel corso delle trattative, l'avvocato di tizio procede con pignoramento presso terzi.
in quel periodo mi sono pensionata e dunque la dichiarazione del terzo è  stata negativa e l'avvocato non ha potuto iscrivere.
sono riprese le trattative e capendo che non avrei potuto sperare in un saldo e stralcio ho chiesto una semplice rateizzazione dell'importo; a tale richiesta sempre orale e sempre all'avv. mi è stato risposto, dopo tempo, che tizio mi avrebbe concesso la rateizzazione ma non per la somma da me offerta bensì per il doppio. durante queste nuove trattative mi è stato notificato un nuovo atto di precetto sempre dall'avvocato di tizio. quasi a scadenza dello stesso, poichè mi avevano sbloccato la pensione ho provveduto a inviare pec all'avv.  dicendomi disponibile ad accettare rateizzazione alla somma che Tizio pretendeva . in questo frangente mi è stato notificato il secondo pignoramento pt che però l'avvocato non ha iscritto perchè era in attesa che tizio gli rispondesse sulla mia offerta. la risposta di Tizio è stata un terzo precetto notificatomi ad una settimana dalla scadenza del pignoramento, ho dunque reiterato la pec all'avvocato con la somma da lui richiesta e la risposta informale che mi è stata data  è che è trascorso del tempo e tizio ritiene che io possa pagare tutto e subito (come se non dovessi vivere e dare da vicere alla mia famiglia), ho quindi chiesto aiuto in famiglia e ho potuto formulargli una nuova offerta, sempre tramite pec al suo avvocato che riduceva i tempi di estinzione del debito da  28 a 10 mesi, a questa pec ho avuto risposta negativa. a breve mi verrà notificato un ppt. sulla pensione e sul tfr, che porterà tizio a soddisfarsi in più di 28 mesi, vorrei sapere se  e in che modo posso evitare tutto ciò, o comunque vorrei evitare di pagare le spese di una procedura, in questo caso ingiusta, nei miei confronti? Posso in udienza depositare le pec da me inviate all'avv. ? ovviamente chiedo tutto ciò perchè se non posso fare nulla è inutile che mi rivolga ad un avvocato e lasciando che le cose seguano la loro strada.
grazie anticipatamente a chi mi dovesse rispondere.
fermo restando il comportamento credo poco corretto dell'avvocato che in costanza di trattative, e nei tempi di attesa delle sue risposte, ha provveduto ad agire a detta sua su insistenza del cliente.
Rispondi

Da: X Latte.... 26/10/2019 01:52:31


Mi duole dirlo ma, a parte il fatto che quanto narrato sembra una telenovela sudamericana, si, purtroppo devo dire contro il Collega un po' smemorato!..che puoi portare le Pec in evidenza poiché sono delle "raccomandate inviate elettronicamente"...( Cit.alcune sentenze di merito...!!)......................
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Da: ex works 30/10/2019 13:08:34
@lattelattinolattosio
Puoi anche partecipare all'udienza personalmente e far presente al Giudice tutto quello che ritieni.
Il consiglio, soprattutto in situazioni così delicate, non può che essere quello di rivolgersi ad un avvocato, portargli tutta la documentazione a tue mani, farlo il prima possibile per dargli tempo di esaminarla... e far decidere a lui se è tutto inutile e/o le cose devono essere lasciate andare per la loro strada.

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