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Sentenza n. 37/2015 della Corte Costituzionale - illegittimità incarichi dirigenziali
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Da: forum_99 07/12/2018 18:37:30
serva condivido le tue perplessità - dico che le date sono quelle SE le prove si faranno, chiaramente.

Da: La Serva della Gleba  1  - 07/12/2018 18:47:39
Ok Forum, ci vengo per condividere i miei pensieri molto vuoti ma che qualche volta ci prendono.
Questo contenzioso è meglio di una partita a poker, sta diventando sempre più avvincente, purtroppo ci siamo di mezzo e questo non va bene.
I giudici di Palazzo Spada sono come Tria, sono tecnici che si nutrono della loro materia e non sono avvezzi alla politica e anche se nel nostro caso l'effetto politico è indiretto ha un ruolo fondamentale e rende difficile la decisione.

Da: ORPO SEMPLICE  2  - 07/12/2018 19:05:12
Dire che il CdS non  è avezzo alla politica....mbe mbe mbe

Da: La Serva della Gleba  1  - 07/12/2018 19:27:11
nel senso che non fanno politica per professione, le decisioni più importanti come la nostra hanno sempre effetti politici ma dato che sono tecnici all'apice della carriera preferiscono restare nel proprio senza produrre effetti sociali indesiderati.
Se si guarda per es. la serie storica delle sospensive di AE molte volte le hanno concesse per il danno grave emergente ma dopo hanno annullato quindi non si può dire che decidono a cuor leggero. Il contenzioso finora è stato vinto dal sindacato e i giudici di ogni grado in questo hanno dimostrato compattezza di giudizio.
L'ordinanza del CdS è cruciale come anche le udienze di gennaio, se viene negata la sospensione e annullate pos, pot e poer è il caos perfetto.

Da: lambada  -banned!- 3  - 07/12/2018 22:04:19

- Messaggio eliminato -

Da: mulini a vento  
Reputazione utente: +87
 2  - 08/12/2018 09:13:16
Lambada te l'ho già detto, sei tu che non hai dato nessun contributo. Io almeno ho scritto i numeri molto prima che uscissero. Ma poi come ti permetti di dire che io sono falso? Ti riconfermo che nella mia regione non ci sono via vai o telefono in ebollizione. Sei libero di credermi o no ma non ti permettere più di darsi del falso. Se poi sapete o siete convinti che tutte le prove siano a gennaio perché lo chiedete? Forse non siete sicuri delle vostre informazioni?
E con questo tolgo il disturbo, non meritare nulla.

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Da: lambada  -banned!-08/12/2018 12:55:57

- Messaggio eliminato -

Da: Un funzionario   1  - 10/12/2018 16:06:10
Da: Carmine Medici

Inviato: giovedì, dicembre 6, 2018 20:23

A: info@dirpubblica.it

Oggetto: procedure selettive d'interpello per il conferimento di posizioni organizzative ai sensi dell'art. 1, co. 93, della legge n. 205 del 2017.

Si comunica che, con ricorso per motivi aggiunti, la Dirpubblica ha impugnato l'atto del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 0303288 del 14 novembre 2018, con il quale è stato disposto l'avvio delle procedure selettive d'interpello per il conferimento di posizioni organizzative ai sensi dell'art. 1, co. 93, della legge n. 205 del 2017.

In proposito, si rileva che l'Agenzia delle Entrate, nel momento in cui avrebbe dovuto finalmente procedere, anche in ottemperanza alla sentenza del T.A.R. Lazio - Roma del 16 agosto 2018, n. 8990, alla «sollecita copertura delle vacanze nell'organico dei dirigenti» mediante l'adozione del bando di concorso (pubblico), per soli esami, per il reclutamento di 403 dirigenti ai sensi dell'art. 4-bis, co. 1, del D.L. n. 78 del 2015, ha, invece, ridotto de facto le posizioni dirigenziali, sopprimendo 452 posizioni dirigenziali di seconda fascia, così da pervenire all'istituzione, «nei limiti del risparmio di spesa conseguente alla riduzione di posizioni dirigenziali», di 1483 posizioni organizzative di elevata responsabilità (POER), per accedere alle quali non sono previste procedure concorsuali pubbliche ma solo procedure selettive di interpello interne (cfr. art. 1, co. 93, della legge n. 205 del 2017).

Ancora una volta si assiste all'elusione, in altre forme, della sentenza della Corte costituzionale del 17 marzo 2015, n. 37, già elusa attraverso le c.d. posizioni organizzative temporanee, con attribuzione di deleghe speciali di funzioni dirigenziali (POT), già rimesse alla Corte costituzionale con ordinanza del T.A.R. Lazio - Roma del 20 luglio 2018, n. 8253.

Sulle posizioni organizzative di elevata responsabilità, è già fissata presso il T.A.R. Lazio - Roma l'udienza di merito per il 22 gennaio 2019; in quella sede, si discuterà anche della procedura selettiva da ultimo impugnata.

Cordiali saluti

Avv. Carmine Medici

Evvaiiiii!!!

Da: Un funzionario   1  - 10/12/2018 16:08:39
1896 pagine fa....

http://www.mininterno.net/fmess.asp?idt=20360&nor=1&pag=1

Da: Scurreggia 11/12/2018 08:06:49
Ma quindi quando ci saranno le prove?

Da: lambada  -banned!- 1  - 12/12/2018 20:52:31

- Messaggio eliminato -

Da: Scurreggia 13/12/2018 08:04:11
Lambada a zelig.. quanto è simpatico

Da: Un funzionario   1  1  - 13/12/2018 14:20:48
Siamo pronti per gli interim?

Da: P0ER  14/12/2018 08:16:07
Situazione attuale.
i vecchi dirigenti 19 co. 6 nominati nel 2015 scadono a fine anno. Cosa succederà dopo?
le poer sono sotto impugnativa, ha senso fare prove o attendere gli esiti di gennaio?
Nel frattempo, tutto è come sempre rimesso alla diligenza dei funzionari, che ricordiamolo guadagnano quanto un usciere di una qualsiasi autorità indipendente..
Questo è il vero paradosso.

Da: ORPO SEMPLICE 14/12/2018 18:18:39
Anche meno

Da: lambada  -banned!- 1  - 14/12/2018 21:03:36

- Messaggio eliminato -

Da: FABO  1  - 17/12/2018 11:11:46
In merito all'emendamento di Venerdì promosso dalla attuale maggioranza, oltre il comprensibile SCALPORE che tale emendamento sia stato fatto da chi ha presentato centinaia di interrogazioni su "post 37/15", POS,POT, POER etc, etc, il buon senso potrebbe ancora suggerire che il Direttore Generale, resosi conto della situazione, abbia sollecitato alla stessa maggioranza che il male minore attualmente sia proprio la proroga delle POS-POT, per la continuità amministrativa delle Agenzie tutte.
D'altra parte la legge 205 sull'istituzione delle POER esiste ed è cogente, e il Direttore Generale della AE per dirne uno, la deve rispettare così come è, e infatti le procedure POER stanno andando avanti, sebbene direi al rilento, e sembrerebbe che si voglia vedere come si pronuncerà la Consulta.
Le osservazioni di Barra circa "il buco del ragno", cioè chi comanda "nell'ombra", rimangono fondate e inducono ad ulteriore riflessione.
Comunque tra non molto assisteremo appunto alle pronunce del Consiglio di Stato sul concorso 403, e innanzitutto della Consulta sull'aggiramento della 37 e sull'indizione delle POER, e sarà lo spartiacque di tutta la vicenda.
Dopo presumibilmente si dovrebbe imboccare una unica via definitiva, o quella POER e drastica diminuzione dei dirigenti oppure quella regolare dei Concorsi, quest'ultima smantellerebbe parecchio l'attuale organigramma e cancellerebbe anche parecchio dell'attuale establishment.
Oppure ancora, terza ipotetica via, si assisterebbe ad un ulteriore aggiramento della pronuncia della Consulta, sostenuta dalla maggioranza, e allora veramente bisognerebbe chiedersi dove è "il buco del ragno", cioè chi comanda "nell'ombra" e dunque, se imboccata questa terza via, chi può se ne vada subito e possibilmente in pensione, non ci sarebbero altre speranze di giustizia costituzionale.
Attendo e sollecito osservazioni

Da: La Serva della Gleba  17/12/2018 11:32:39
Il Consiglio di Stato ha sospeso la sentenza del Tar Lazio sul concorso 403 dirigenti. Le Poer vanno avanti ma bisogna leggere l'ordinanza per vedere se accoglie e rinvia al Tar oppure ritiene che ci sia fondatezza del ricorso.

Da: La Serva della Gleba  17/12/2018 11:36:07
Pubblicato il 17/12/2018
N. 07090/2018REG.PROV.COLL.

N. 09113/2018 REG.RIC.

logo

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso in appello n. 9113 del 2018, proposto dalla AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12,
contro

DIRPUBBLICA (FEDERAZIONE DEL PUBBLICO IMPIEGO), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Carmine Medici, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
avverso e per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Sezione Seconda ter, n. 8990/2018, emessa nel proc. n. 3772/2018, depositata il 16 agosto 2018 e non notificata.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Dirpubblica (Federazione del Pubblico Impiego);

Vista la memoria prodotta in data 4 dicembre 2018 dall'appellata a sostegno delle proprie difese;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, alla camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2018, il Consigliere Raffaele Greco;

Uditi per le parti l'avvocato Carmine Medici per l'appellata e l'Avvocato dello Stato Gianfranco Pignatone per l'Amministrazione appellante;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'articolo 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. L'Agenzia delle entrate ha appellato, chiedendone la sospensione dell'esecuzione, la sentenza con la quale il T.A.R. del Lazio, decidendo sul ricorso proposto da Dirpubblica (Federazione del Pubblico Impiego) ai sensi dell'articolo 117 cod. proc. amm.:

a) ha accertato l'illegittimità del silenzio serbato dall'Agenzia a fronte dell'atto di "diffida e costituzione in mora" notificato a mezzo PEC dalla stessa Dirpubblica, con cui si sollecitava la pubblicazione del bando del concorso pubblico da indire ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 bis del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125;

b) ha conseguentemente ordinato all'Agenzia delle entrate di provvedere a bandire e concludere il concorso in questione entro il 31 dicembre 2018, termine ultimo fissato per l'espletamento della procedura concorsuale dalla norma suindicata, come modificata dall'articolo 1, comma 95, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

2. Per una migliore comprensione delle statuizioni che seguiranno, giova premettere una sintetica ricostruzione degli antefatti della presente vicenda contenziosa.

2.1. Questa nasce dall'annullamento di precedente procedura selettiva, indetta dall'Agenzia delle entrate con provvedimento prot. n. 65107 del 6 maggio 2014, per il reclutamento, mediante concorso per titoli ed esami, di 403 dirigenti di seconda fascia, per effetto di sentenza dello stesso T.A.R. capitolino (n. 9846 del 20 settembre 2016) resa in accoglimento di ricorso proposto dall'odierna appellata Dirpubblica.

Con la predetta sentenza, per vero, non è stata caducata l'intera procedura concorsuale de qua, ma ne sono state annullate plurime disposizioni della disciplina siccome incompatibili con i principi enunciati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 37 del 17 marzo 2015, emessa nell'ambito del giudizio in questione in ordine alla previgente normativa sul reclutamento del personale dirigenziale delle Agenzie fiscali.

2.2. A seguito di tale decisione, il legislatore è intervenuto con il già citato articolo 4 bis del d.l. n. 78/2015, il quale al comma 1 recita: "Ai fini della sollecita copertura delle vacanze nell'organico dei dirigenti, le Agenzie fiscali sono autorizzate ad annullare le procedure concorsuali per la copertura di posti dirigenziali bandite e non ancora concluse e a indire concorsi pubblici, per un corrispondente numero di posti, per soli esami, da concludere entro il 31 dicembre 2018. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono definiti i requisiti di accesso e le relative modalità selettive, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I concorsi di cui al primo periodo sono avviati con priorità rispetto alle procedure di mobilità, compresa quella volontaria di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001, tenuto conto della peculiare professionalità alla cui verifica sono finalizzati i concorsi stessi. Al personale dipendente dalle Agenzie fiscali è riservata una percentuale non superiore al 30 per cento dei posti messi a concorso. È autorizzata l'assunzione dei vincitori nei limiti delle facoltà assunzionali delle Agenzie fiscali" (il termine originario, fissato al 31 dicembre 2016, è stato successivamente prorogato da successive disposizioni l'ultima delle quali, il pure citato articolo 1, comma 95, l. n. 207/2017, ha fissato la scadenza del 31 dicembre 2018).

2.3. Alla norma testé citata l'Agenzia delle entrate ha dato attuazione innanzi tutto annullando in autotutela la procedura indetta nel 2014, una volta preso atto dell'impossibilità di riformarla per adeguarla ai principi rivenienti dal decisum giudiziale, nonché preannunciando l'avvio del nuovo concorso per soli esami, una volta definiti i requisiti e le modalità selettive secondo la previsione sopra riportata.

2.4. Tuttavia, nonostante il sopravvenire del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, del 6 giugno 2017, che ha dato attuazione al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 4 bis, d.l. n. 78/2015, l'Agenzia non ha poi provveduto a bandire il concorso de quo, restando inerte anche a seguito di apposito atto di diffida e costituzione in mora notificato da Dirpubblica.

2.5. Quest'ultima, pertanto, ha proposto dinanzi al T.A.R. del Lazio ricorso ex articolo 117 cod. proc. amm., assumendo sussistere l'obbligo dell'Agenzia di bandire il concorso previsto dall'articolo 4 bis, comma 1, d.l. n. 78/2015.

3. Con la sentenza in epigrafe, il T.A.R. capitolino, dopo aver disatteso l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall'Amministrazione sul rilievo dell'asserita inapplicabilità del rito speciale sul silenzio della p.a. in ragione della natura generale dell'atto di cui era stata sollecitata l'adozione, ha accolto il ricorso nei termini già sopra rappresentati.

3.1. In particolare, il primo giudice ha ritenuto - richiamando pregressa giurisprudenza del giudice d'appello (C.g.a.r.s., 19 aprile 2012, n. 396) - che nessuna norma precluda a priori l'esperibilità del rimedio processuale avverso il silenzio della p.a. per l'adozione di atti amministrativi generali, dovendosi piuttosto verificare in concreto se sussista in capo alla parte ricorrente una posizione legittimante qualificata e differenziata, tale da renderne attuale e concreto l'interesse a ricorrere.

Nella specie, non è apparsa revocabile in dubbio la legittimazione della ricorrente in quanto ente esponenziale di interessi collettivi della dirigenza pubblica, in modo da radicarne una posizione giuridica qualificata e differenziata tale da consentirle di agire a tutela dei detti interessi collettivi.

3.2. Con riguardo poi all'ulteriore rilievo dell'Amministrazione in ordine all'elevata discrezionalità che connoterebbe la decisione di indire un concorso pubblico, il T.A.R., senza contestare l'assunto in via di principio, ha però ritenuto che nella specie tale discrezionalità si fosse pressoché integralmente consumata allorché la stessa Amministrazione aveva cominciato a dare attuazione alla previsione dell'articolo 4 bis, annullando in autotutela la procedura selettiva indetta nel 2014; con tale scelta, secondo il giudice di prime cure, l'Amministrazione si era di fatto autovincolata a dare integrale attuazione alla previsione normativa, e quindi anche a bandire un nuovo concorso secondo i tempi e le modalità ivi stabiliti.

Queste stesse considerazioni sono state poste a base del giudizio di fondatezza nel merito del ricorso.

3.3. Il T.A.R. ha esaminato anche l'ulteriore argomento sviluppato dall'Amministrazione convenuta, con riferimento alla sopravvenuta disposizione del comma 93 dell'articolo della legge n. 205/2017, il quale ha attribuito all'Agenzia delle entrate (nonché all'Agenzia delle dogane e dei monopoli) la facoltà di disciplinare con proprio regolamento l'accesso alla qualifica dirigenziale del propri ruoli mediante procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami, e quindi con criteri, modalità e tempi diversi da quelli stabiliti dal suindicato articolo 4 bis, d.l. n. 78/2015.

Tuttavia, neanche tale sopravvenienza normativa è stata ritenuta dal primo giudice idonea a escludere la sussistenza dell'obbligo di provvedere affermato dalla parte ricorrente: infatti, in sentenza si è evidenziato come nello stesso articolo 1 della legge n. 205/2017, al successivo comma 95, fosse stata prevista - come già accennato - un'ulteriore proroga della scadenza prevista per l'espletamento del concorso di cui al ricordato articolo 4 bis, con ciò implicitamente considerando ancora aperta la possibilità di un suo espletamento; pertanto, al fine di risolvere il problema posto dalla compresenza di previsioni apparentemente conflittuali sul punto, il primo giudice ha ritenuto che l'unica interpretazione possibile fosse nel senso che l'articolo 1, comma 93, l. n. 205/2017 sia destinato a operare de futuro, restando vigente la norma precedente con specifico riferimento alla sorte dei concorsi già banditi ed alle successive scelte dell'Amministrazione.

4. Nell'appello proposto avverso la sentenza testé riassunta, l'Amministrazione ha articolato i seguenti motivi di impugnazione:

I) Improcedibilità del ricorso di primo grado per sopravvenienza del provvedimento espresso dell'Amministrazione.

Già nel corso del giudizio di prime cure, e anche con atti successivi alla sentenza appellata, l'Agenzia delle entrate ha avviato l'iter procedimentale per l'indizione di un concorso pubblico secondo la diversa previsione del citato articolo 1, comma 93, l. n. 205/2017: ciò che deve ritenersi aver fatto venire meno il silenzio-inadempimento dell'Amministrazione, dovendo le eventuali doglianze di parte originaria ricorrente trasferirsi su tali nuovi atti e provvedimenti (e dovendo le stesse essere fatte valere mediante impugnazione ordinaria).

Al riguardo, parte appellante soggiunge che i predetti nuovi atti non possono dirsi prima facie in contrasto con le prescrizioni rivenienti dalla sentenza impugnata, atteso che in essa l'obbligo dell'Agenzia di indire il concorso per soli esami ex articolo 4 bis, comma 1, d.l. n. 78/2015 è affermato "salvo che non si ravvisino ulteriori profili o motivi ostativi non emersi nel presente giudizio".

II) Inammissibilità del rito sul silenzio ex articoli 31 e 117 cod. proc. amm. per l'adozione di atti amministrativi generali.

La sentenza appellata si porrebbe in contrasto con la prevalente giurisprudenza, che afferma la inapplicabilità dello speciale rito sul silenzio della p.a. per l'adozione di atti di natura regolamentare e generale, in relazione ai quali non è possibile individuare specifici destinatari in capo ai quali si radichi una posizione di interesse legittimo giuridicamente qualificata e differenziata.

III) Mancata dimostrazione dell'interesse a ricorrere e carenza di legittimazione attiva.

Il primo giudice non avrebbe verificato se la res controversa attenesse in via diretta al perimetro delle finalità statutarie dell'associazione ricorrente; inoltre, anche a voler condividere l'individuazione di un interesse collettivo del quale la stessa associazione sarebbe ente esponenziale, non sussisterebbero legittimazione e interesse in relazione alla pretesa a che l'espletamento della selezione avvenga attraverso una modalità piuttosto che un'altra (per soli esami anziché per titoli ed esami).

IV) Assenza di previsione di un obbligo di provvedere nell'articolo 4 bis, d.l. n. 78/2015 e, in subordine, superamento di questo in ragione della normativa sopravvenuta.

La difesa erariale reputa non condivisibili gli assunti del T.A.R. in ordine all'autovincolo che scaturirebbe dall'annullamento in autotutela della procedura concorsuale indetta nel 2014, nonché all'interpretazione del combinato disposto tra i commi 93 e 95 del sopravvenuto articolo 1, l. n. 205/2017.

Sotto il primo aspetto, si sostiene che la norma del 2015 conterrebbe a favore delle Agenzie fiscali due distinte autorizzazioni, rispettivamente ad annullare il precedente concorso e a bandirne uno nuovo per soli esami, di modo che nulla autorizza a concludere che l'essersi avvalsa della prima facoltà obblighi l'Agenzia delle entrate ad avvalersi poi anche della seconda.

Quanto al secondo profilo, si assume che nessun dato testuale autorizza a ritenere che la previsione dell'articolo 1, comma 93, l. n. 205/2017 debba operare solo de futuro, dovendo piuttosto la previsione essere intesa nel senso di introdurre una modalità differenziata e alternativa con cui le Agenzie fiscali possono, fin da subito, provvedere al reclutamento del personale dirigenziale.

V) Insussistenza dei posti disponibili in organico necessari per bandire il concorso nei termini ipotizzati dal T.A.R. Rilevanza anche ai sensi dell'articolo 31, comma 3, cod. proc. amm.

Evidenzia l'Amministrazione che i posti attualmente disponibili sono solo 160, e segnatamente quelli individuati nella determina dirigenziale di indizione delle nuove procedure concorsuali, rendendo impossibile bandire un concorso a ben 403 posti: ciò che dimostrerebbe altresì come sia impossibile ritenere che il T.A.R. si sia effettivamente pronunciato anche sulla pretesa sostanziale sottesa all'impugnazione del silenzio-inadempimento.

VI) Impossibilità di ottemperare all'obbligo di indire un concorso ex articolo 4 bis, comma 1, d.l. n. 78/2015 entro il 31 dicembre 2018.

Tanto in considerazione della ristrettezza dei tempi a disposizione, tali da rendere arduo anche solo porre in essere gli adempimenti minimi per l'indizione del concorso, e a fortiori del tutto impensabile che entro la scadenza possa aversene addirittura la conclusione.

5. Si è costituita l'originaria ricorrente Dirpubblica, la quale con successiva memoria ha analiticamente controdedotto ai rilievi di parte appellante, instando per la conferma della sentenza appellata.

In particolare, parte appellata insiste sul fatto che con la sentenza in epigrafe il primo giudice, lungi dal limitarsi a dichiarare l'illegittimità dell'inerzia dell'Amministrazione, si sarebbe pronunciato anche sulla pretesa sostanziale dedotta in giudizio, affermando positivamente l'obbligo dell'Agenzia di indire una procedura concorsuale ex articolo 4 bis, comma 1, d.l. n. 78/2015.

Pertanto, gli eventuali nuovi atti sopravvenuti si configurerebbero come violativi ovvero elusivi del decisum giudiziale, e quindi inidonei a far venir meno il silenzio-inadempimento stigmatizzato in prime cure e a determinare correlativamente il sopravvenuto difetto di interesse rispetto alla pretesa in tale sede azionata.

6. Alla camera di consiglio del 6 dicembre 2018, fissata per l'esame della domanda incidentale di sospensione dell'esecuzione della sentenza appellata, il Collegio ha avvertito le parti della possibilità di immediata definizione del giudizio nel merito ai sensi dell'articolo 60 cod. proc. amm.

Dopo la discussione delle parti, la causa è stata quindi trattenuta in decisione.

7. Tutto ciò premesso, l'appello è fondato e pertanto meritevole di accoglimento.

8. In particolare, la Sezione reputa fondati e assorbenti il secondo e terzo mezzo, con i quali la difesa erariale ha reiterato l'eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado per carenza di legittimazione e interesse in relazione alla natura generale del provvedimento di cui si sollecitava l'adozione.

8.1. Ed invero, con riguardo alla questione dell'ammissibilità dello speciale rito sul silenzio in relazione all'adozione di atti amministrativi generali l'orientamento prevalente in giurisprudenza è negativo (cfr. cfr. Cons. Stato, sez. IV, 27 dicembre 2017, n. 6096; id., sez. V, 9 marzo 2015, n. 1182; id., sez. IV, 22 giugno 2011, n. 3798; id., 7 luglio 2009, n. 4351), argomentandosi dalla impossibilità di individuare specifici "destinatari" degli atti in questione in capo ai quali possa radicarsi una posizione giuridica qualificata e differenziata, definibile come di interesse legittimo.

A sostegno dell'opposta conclusione, il primo giudice ha richiamato un abbastanza isolato precedente nel quale:

- si è evidenziato come dal punto di vista testuale non vi sia alcun indice di una preclusione normativa all'esperibilità del rito sul silenzio rispetto agli atti generali;

- si è ritenuto che il problema sia piuttosto quello di verificare con attenzione l'effettiva sussistenza di una posizione giuridica legittimante in capo a coloro i quali, in relazione alla propria qualità di possibili futuri destinatari delle previsioni regolamentari o generali da adottarsi (ad esempio, in quanto rientranti in una particolare categoria o in possesso di particolari requisiti), possono dirsi specificamente interessati all'adozione degli stessi.

8.2. La Sezione è dell'avviso che gli argomenti sviluppati nel precedente richiamato, e ripresi dal T.A.R. nella sentenza qui impugnata, non siano necessariamente in contraddizione rispetto al più diffuso indirizzo sopra richiamato.

Infatti, è vero che sul piano testuale non è dato sostenere che vi sia una preclusione a priori all'esperibilità del rito sul silenzio sulla base del mero carattere regolamentare o generale dell'atto di cui si invoca l'adozione; ma altrettanto vero è che, proprio in ragione dell'ordinario rivolgersi di tali atti a una pluralità indifferenziata di soggetti destinatari, non individuabili ex ante e destinati anche a cambiare nel corso del tempo, è molto complessa e delicata l'opera di individuazione dei requisiti della legittimazione e dell'interesse a ricorrere in capo a chi si attivi per l'adozione di provvedimenti di tal natura.

In altri termini, il risultato di una ricognizione sulla sussistenza delle condizioni dell'azione non cambia punto se si sposta l'attenzione dal dato oggettivo della natura regolamentare o generale dell'atto da adottare a quello soggettivo della posizione giuridica del ricorrente rispetto a questo; e non è casuale che nei pochi casi in cui la giurisprudenza si è orientata per la soluzione affermativa si trattasse di controversie afferenti ad atti di pianificazione (dei quali, come è noto, è alquanto discussa in dottrina l'effettiva riconducibilità al genus degli atti amministrativi generali) o comunque a provvedimenti indirizzati a una cerchia ristretta e ben definita di soggetti interessati, ancorché modificabile in futuro.

La questione si complica vieppiù allorché l'iniziativa giudiziale, come nel caso che qui occupa, sia assunta da un soggetto che si assuma esponenziale dell'interesse collettivo della generalità dei potenziali destinatari dell'atto generale di cui è sollecitata l'adozione, ponendosi in tale ipotesi l'ulteriore problema dell'individuazione dell'effettiva legittimazione del soggetto collettivo; al riguardo, come è noto, la giurisprudenza assume che le associazioni di settore sono legittimate a difendere in sede giurisdizionale gli interessi di categoria dei soggetti di cui hanno la rappresentanza istituzionale o di fatto solo quando venga invocata la violazione di norme poste a tutela dell'intera categoria, e non anche quando si verta su questioni concernenti singoli iscritti ovvero su questioni capaci di dividere la categoria in posizioni contrastanti, atteso che l'interesse collettivo dell'associazione sindacale deve identificarsi con l'interesse di tutti gli appartenenti alla categoria unitariamente considerata e non con interessi di singoli iscritti o di gruppi di associati (cfr. ex plurimis Cons. Stato, sez. III, 7 marzo 2012, n. 1301; id., sez. VI, 27 aprile 2005, n. 1240).

8.3. Alla stregua delle coordinate testé tracciate, se anche è possibile individuare in capo a Dirpubblica una situazione giuridica legittimante in quanto associazione rappresentativa della dirigenza pubblica (superando le obiezioni di parte appellante, le quali pure non appaiono peregrine, basandosi sul dato che non si tratta dell'unica associazione rappresentativa di tale categoria di personale), è però avviso della Sezione che tale situazione non sia ex se sufficiente a radicare anche l'ulteriore requisito dell'interesse a ricorrere nei termini della pretesa azionata in prime cure.

Più specificamente, se può ammettersi che corrisponde all'interesse collettivo del quale l'associazione in questione è esponenziale, nei termini omogenei e non conflittuali testé evidenziati, la pretesa a che l'Agenzia delle entrate avvii celermente una procedura concorsuale, rituale e legittima, intesa ad assicurare la necessaria "provvista" del personale dirigenziale, non altrettanto può dirsi per l'ulteriore pretesa a che detta procedura si svolga in un modo anziché in un altro.

In altri termini, se è difficilmente contestabile la sussistenza di un interesse dell'associazione istante ad una sollecita e regolare copertura delle vacanze determinatesi nella dirigenza delle Agenzie fiscali per effetto delle note vicende anche giudiziali che si sono più sopra richiamate, non è invece dimostrata la rispondenza all'interesse della totalità degli iscritti della pretesa di privilegiare la strada dell'articolo 4 bis, comma 1, d.l. n. 78/2015 piuttosto che altre consentite o introdotte dal legislatore, in presenza di più soluzioni normativamente possibili (ed è appena il caso di aggiungere che tale rilievo, afferendo alla preliminare individuazione di una delle condizioni dell'azione, lascia del tutto impregiudicata la questione - affrontata invece nel merito dal primo giudice - di quale debba essere il rapporto, di alternatività o concorrenzialità, tra le dette diverse opzioni normative).

8.4. Le considerazioni che precedono rendono ragione anche del perché un interesse concreto e attuale a ricorrere, ad avviso del Collegio, non possa desumersi neanche dalla qualità di ricorrente che la stessa Dirpubblica ha rivestito nei pregressi contenziosi giurisdizionali che hanno dato luogo all'adozione delle norme qui in discussione.

Infatti, in tale sede l'istante ha agito a tutela del ricordato interesse collettivo al tempestivo e legittimo reclutamento del personale dirigenziale da parte delle Agenzie fiscali, mentre in questo caso non è in contestazione che tale interesse sarebbe soddisfatto dall'avvio della procedura concorsuale secondo qualsiasi delle opzioni normative disponibili; sicché non risulta giuridicamente apprezzabile, nei sensi che si sono precisati, la pretesa ad insistere perché si proceda con concorso per soli esami (come previsto dal più volte citato articolo 4 bis) anziché per titoli ed esami (secondo la previsione introdotta dalla legge n. 205/2017).

9. Naturalmente, quanto sopra non esclude affatto la possibilità che l'odierna appellata possa agire con nuova azione di annullamento avverso il bando della procedura concorsuale da svolgere ex articolo 1, comma 93, l. n. 205/2017 - una volta che questo sia effettivamente adottato - ove ritenga che lo stesso riproduca i vizi di legittimità già censurati in relazione a procedure precedenti, ovvero che sia affetto da nuovi e diversi vizi; ma chiaramente trattasi di ipotesi da verificare in futuro, che resta del tutto estranea al perimetro del presente giudizio.

10. In conclusione, s'impone una decisione di accoglimento del ricorso e di riforma della sentenza impugnata, con la declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio.

11. La peculiarità della vicenda esaminata giustifica l'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara inammissibile il ricorso di primo grado.

Compensa tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Antonino Anastasi,    Presidente

Raffaele Greco,    Consigliere, Estensore

Fabio Taormina,    Consigliere

Daniela Di Carlo,    Consigliere

Alessandro Verrico,    Consigliere

       
       
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
Raffaele Greco        Antonino Anastasi
       
       
       
       
       
IL SEGRETARIO


Da: La Serva della Gleba  17/12/2018 11:48:17
In parole povere accoglimento integrale dell'appello dell'Amm. , dirpubblica potrà fare ricorso contro il bando da dirigenti con i posti ridotti se riproduce il difetto costituzionale. Per ora le Poer proseguono.

Da: Un funzionario  17/12/2018 15:35:47
Uno a uno. Palla al centro!

Da: Un funzionario  17/12/2018 15:36:41
Sentenza pilatesca.

Da: La Serva della Gleba 17/12/2018 19:49:11
La sentenza è di diritto amministrativo e affronta la questione della legittimazione del sindacato portatore di interessi esponenziali di impugnare il silenzio rifiuto dell'A. e la censura del potere di regolamentare in un modo (per esami) piuttosto che in un altro (titoli ed esami) le vacanze dirigenziali create nell'organigramma. La sentenza si allinea all'indirizzo prevalente o consolidato dell'impossibilità di azionare la pretesa contro il silenzio serbato rifiuto per mancanza di legittimazione dichiarando inammissibile il ricorso introduttivo. Al punto 8.4 si dice comunque della possibilità di impugnare i futuri bandi nel caso in cui si ravvisino vizi noti o nuovi.
La sentenza  è definitiva, oggi sono scomparsi 600 posti di dirigente per tutti. A questo punto dovrebbe ripartire il 175 e proseguire il concorso sna di 45 posti (domani potrebbe uscire la data della preselettiva) e dopo avanzerebbe il concorso per titoli ed esami a 160 posti della legge fin 2018.
Al momento si pensa alle Poer già impugnate con motivi aggiunti da dirpubblica e anche qui potrebbe arrivare a una sentenza in tempi record come questa. Gli scenari potrebbero essere di rimessione alla Consulta come già avvenuto per le pot delle dogane, mini proroga per legge di pos e pot fino a completamento delle selezioni poer, possibile contenzioso di singoli all'interno di queste.
Questa vicenda continua ad essere una selva oscura che ogni giorno si infittisce di più, non trova un punto di arrivo e può avere esiti incerti e imprevedibili.

Da: Un funzionario  17/12/2018 20:21:08
Intanto i ragni nei buchi continuano a tirare le fila.

Da: La Serva della Gleba 17/12/2018 21:07:45
Oggi poteva risolversi il contenzioso delle Entrate se il Consiglio di Stato avesse respinto l'appello dell'A. ma così non è stato, la sentenza è impeccabile ed è tombale sulla questione affrontata. Al tempo stesso però non affronta la questione della legittimità del declassamento delle posizioni dirigenziali e della connessa questione, si può ritenere assorbita? l'eccezione non è stata sollevata e quindi probabilmente no. Nei ricorsi contro le poer viene sollevata la questione e quindi se il declassamento è illegittimo altrettanto è la procedura che ne dà seguito. Unadis ha impugnato le poer per il declassamento, è un sindacato che ha sempre sostenuto gli incarichi dirigenziali, se ha fatto ricorso vorrà dire che c'è malcontento tra gli affiliati, la sentenza oggi può averli scontentati. Il CdS non poteva buttare nel caos l'A, qualcuno degli ex incaricati voleva invece il disordine e la proroga delle attuali posizioni, se è andata così è fallita la sortita. Se il declassamento è illegittimo decade tutta la procedura, se no verranno riconfermati gli ex incaricati. Ciò non toglie che i singoli funzionari potranno fare ricorso per la procedura che faranno nel caso in cui non superino il colloquio decisamente discrezionale con i connessi costi legali. Ne vale la pena? razionalmente no, ma non sempre l'essere umano è mosso dalla ragione.

Da: usque tandem... 18/12/2018 09:41:55
intanto...l'emendamento con il quale si proponeva la proroga delle POS e POT è stato respinto perché ritenuto inammissibile...

Da: Junk Panena  2  - 18/12/2018 10:43:38
L'emendamento è stato ritenuto inammissibile perché non c'e' la copertura finanziaria per continuare a sostenere finanziariamente queste porcherie.
Se non cambia nulla tra 15 giorni lorsignori si ritrovano a reggere uffici e soprattutto a firmare accertamenti completamente gratis, come 'ai bei tempi' dei primi mesi post sentenza....

Da: Un funzionario  18/12/2018 14:20:40
Sant'interim a tutti!

Da: Un funzionario  18/12/2018 14:27:43
E quelli delle POS che avevano firmato un contratto che scadeva dopo?

Da: La Serva della Gleba  18/12/2018 18:23:05

Sul sito dell'Agenzia

Concorso pubblico per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia
(provvedimento n. 146687 del 29 ottobre 2010)
A partire dal mese di gennaio 2019 avranno avvio le prove orali del concorso.
I candidati riceveranno dalla Commissione la comunicazione individuale della data fissata
per il colloquio, con l'indicazione del punteggio riconosciuto ai titoli.
Roma, 17 dicembre 2018

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