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Concorso pubblico per 320 VICE ISPETTORI della Polizia di Stato
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Da: gunny44  05/04/2017 21:48:52
@giurista scrivi sul gruppo telegram ti rispondo li.

Da: samuele21 06/04/2017 11:15:27
cmq io per mesi sono stato convinto che fosse necessario mettere in relazione il tentativo con il reato di strage e parlare della non configurabilità (cosa che ho fatto)... ma mi credete che oggi rileggendo il testo non sono poi così sicuro? cioè, se fossimo andati fuori tema?

Da: olorin 06/04/2017 12:20:48
Fuori tema? Un concorso mira a scegliere delle persone rispetto ad altre, se hai avuto il lampo di genio di creare il collegamento tra i due istituti è solo un fattore positivo, hai dimostrato capacità di logica. Più che fuori tema direi che hai centrato il tema, altrimenti andavamo tutti li a copiare paro paro il codice e sicuro cavolate non le dicevamo :)

Da: samuele21 06/04/2017 13:11:00
si si in effetti hai ragione...
è che sono stato scottato troppe volte a commissario e mi faccio delle paranoie spesso inutili..
speriamo, cioè alla fine bisogna prendere 6, non è necessario l'8 o il 9...

Da: Gyulyano85 06/04/2017 14:29:54
Definirlo lampo di genio mi sembra eccessivo...

Da: samuele21 06/04/2017 14:37:22
no be, era un collegamento normale, quasi ovvio... è che boh.. mi è venuto il dubbio che magari non stiano cercando dei giuristi e chiedessero altro.
Alla fine la forma mentis di un avvocato è completamente diversa da quella di un neodiplomato...

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Da: Gyulyano85 06/04/2017 14:42:11
guarda... se c'è un profilo professionale al quale è richiesto di fare collegamenti è proprio l'ispettore...
Come le fai le indagini altrimenti? :)

Da: Juraj  06/04/2017 23:08:22
Non era affatto richiesto il collegamento.
Se lo hai fatto comunque non hai sbagliato.
Il problema potrebbe porsi se hai impostato esclusivamente il tema sul rapporto fra le due,tralasciando in questo modo diversi elementi singoli.

Da: samuele21 07/04/2017 09:38:23
Ma no prima ho spiegato bene tutto il tentativo nelle sue varie forme e configurazioni. Poi il reato di strage.
Alla fine ho parlato nella non configurabilità del tentativo nel reato di strage

Da: rodion  07/04/2017 10:25:09
Raga qualcuno sa dove era possibile leggere gli elementi di valutazione del tema?

Da: rodion  07/04/2017 10:26:55
Se non sbaglio c'era proprio un pdf in cui si spiegavano gli elementi di valutazione per l'assegnazione del voto

Da: samuele21 07/04/2017 10:30:25
potete postarlo per piacere?

Da: Ebbastamooo2  07/04/2017 11:34:20
Certo, ma una cosa è fare l'ispettore ed un'altra è fare il magistrato, il pm, o il giudice !! Per me queste prove che riguardano così approfonditamente le materie teoriche, ai fini lavorativi hanno valore meno di zero !!

Da: gunny44 07/04/2017 11:58:09
Non vorrei sbagliarmi, ma mi sembra che i criteri per la valutazione li stabilisca la commissione alla prima riunione e li elenca nel primo verbale di correzione. Lo dico perché nel concorso interno è stato così.

Da: rodion  07/04/2017 12:09:11
da qualche parte lessi un pdf dove venivano elencati i criteri, erano 4 se non ricordo male, forse riguardavano il concorso interno?

Da: giuseppebari 07/04/2017 12:25:32
infatti si è visto come abbiano seguito letteralmente i criteri....

Da: rodion  07/04/2017 12:45:26
vabbè, qualcuno può cmq postare un link se ne é a conoscenza?

Da: principe del foro2 12/04/2017 12:40:22
salve ragazzi. Secondo me, in un tema, non esistono dei criteri oggettivi che permettano di capire, ad esempio, qual'è il punteggio che si è ottenuto nel tema. Dipende, invece molto, dal giudizio soggettivo di chi esamina il tema.

Da: principe del foro2 12/04/2017 12:47:14
faccio un esempio concreto: io ricordo che la traccia richiedeva che si illustrassero solo a livello generico (o non ricordo le parole esatte) il tentativo e si descrivesse invece con maggior il reato di strage. Invece è successo che molti noi hanno illustrato con maggior dettaglio il tentativo rispetto alla strage tanto per poter allungare il brodo. Questo mi farebbe pensare che se trovassimo una commissione pignola mal valuterebbe questa nostra "furbizia". Se invece avessimo a che fare con una commissione più "morbida" potrebbe invece apprezzare il grande studio che vi è stato nella preparazione del tema.
Che ne pensate?

Da: Ebbastamooo2  12/04/2017 14:18:44
@principe del foro
http://www.poliziadistato.it/articolo/view/40800/
Leggi la traccia è stata pubblicata
Senza offesa, ma penso che non ci hai capito niente tu, visto che a casa mia salienti e deteminanti non vuol dire "a livello generico"

Da: il_porchettaio_matto 12/04/2017 14:32:20
in realtà secondo me non è sbagliato quando dice principe del foro... elementi salienti e determinanti non vuol dire certo un esame a livello generico del tentativo, ma solo dei suoi elementi principali. mi riferisco all'analisi degli atti preparatori ed esecutivi a discapito di recesso o desistenza. al contrario nella strage andavano secondo me specificati il trattamento sanzionatorio, il tipo di reato, la natura, i soggetti, le ipotesi alternative, i beni giuridici tutelati ecc... detto ciò credo personalmente che il cuore del tema fosse mettere in relazione tentativo e strage. in ogni caso sono solo mie opinioni personali... esprimo solamente il mio parere, e lo faccio per ingannare l'attesa... speriamo bene...

Da: Ebbastamooo2  12/04/2017 14:43:32
Mhà, solo loro sanno quello che volevano !! E secondo me manco loro lo sanno. Dobbiamo solo aspettare ancora un pò

Da: principe del foro2 12/04/2017 14:53:52
Credo che si debbano "assoggettare" a ciò che verrà detto loro dai piani alti

Da: principe del foro2 12/04/2017 15:02:50
@il porchettaio_matto hai descritto proprio ciò che intendevo dire. Secondo me ci hanno posto una tale traccia proprio per aver la possibilità di muoversi il più liberamente possibile. Per questo credo sia utile che rimaniamo belli vigili e se abbiamo novità in merito a decisione politiche, dei sindacati e quant'altro diffondorle....

Da: il_porchettaio_matto 13/04/2017 00:35:26
ripeto che io comunque non ho giustificato un granché la non configurabilità del tentativo di strage... ho detto solo che non si configura perché è un reato di mera condotta e pertanto l'evento non è elemento costitutivo del fatto (in pratica volevo intendere che il reato è già perfezionato senza la verificazione dell'evento e quindi il tentavo non può sussistere)... che ansia...

Da: Solac  -banned!- 13/04/2017 08:11:40
Novità su quanti porteranno a visita?

Da: principe del foro2 13/04/2017 09:06:19
porchettaio credimi, tranne strani giochini che possono essere messi in atto dalla "genialità" dell'uomo, in quella traccia non si sarebbe dovuto scrivere granchè. Parlando con un graduato della polizia e descrivendogli la situazione mi ha risposto più o meno così: logica vorrebbe che se ti dò un ordine per esempio di........ non è che te fai il figo e lo esegui a c...zi tuoi dimostrandomi che conosci benissimo quell'istituto giuridico. Lo esegui come dico io. Poi ovvio è che se c'è altro dietro quello che hai fatto lo interpreto come pare e piace a me.
La verità è che, parlo almeno per me e per ciò che ho sentito con le mie orecchie subito dopo la prova, quella traccia ha spiazzato tante persone. Per cui ognuno di noi si è aggrappato agli specchi e ha cercato di buttar giù qualcosa in quel foglio. Tutto il resto, scrivere una riga si e una riga no, scrivere a metà pagina, scrivere in stampatello o in corsivo ecc ecc non conta una beata mazza

Da: FabioCz 13/04/2017 12:13:14
@Porchettaio_Matto

Mi sa che quello che dici non è proprio corretto, e sarebbe bello e costruttivo se da questa mia osservazione ne uscisse un mini dibattito giuridico ahahah
Il tentativo non è inconfigurabile con riferimento ai reati di mera condotta, perché, se non sbaglio, la norma parla di "mancata verificazione dell'evento" ma anche "mancato compimento dell'azione" da cui ne discende la distinzione tra tentativo compiuto e incompiuto, e quindi tutto il discorso su desistenza e recesso. D'altro canto, a prescindere dalla verificazione di un evento quale elemento costitutivo del reato, può essere tentato già la sola azione. a ciò aggiungerei che bisogna capire cosa si intende per reato di mera condotta, visto che in realtà un evento c'è sempre seppur in senso meramento giuridico e non materiale (il mitico casino su bene giuridico e bene materiale).
l'incompatibilità con la strage, probabilmente, era più corretto spiegarla facendo leva sul fatto che il tentativo di strage è già consumazione del reato de quo, tanto che la stessa norma parla di atti tali (cioè atti idoeni). Anche per questo la premessa necessaria di tutto il tema era un approfondito esame della fattispecie del tentativo, senza la quale non si poteva, a mio avviso, trattare la strage.
Poi, ovviamente, questa è la mia idea e come io ho pensato di dover redigere il tema. Avete perfettamente ragione quanto sottolineate come tutto dipende da ciò che vorranno i commissari. Quindi le nostre restano tutte pippe mentali ahahaha
Però è utile ed interessante confrontarci!!

Da: alex 71 13/04/2017 12:51:58
@FabioCz per ammazzare il tempo, partecipo anche io al dibattito e per l'amor che nutro verso il sano confronto, ho deciso di dire anche io la mia. Premesso che, ovviamente, non ho la verità in tasca provo a dare la mia interpretazione sullo svolgimento del tema che si differenzia un pochino rispetto alla tua.
Io, per quello che mi ricordo, sono partito descrivendo in linea generale il reato del tentativo (anche perchè così mi pareva richiedesse la traccia) per poi soffermarmi maggiormente sul collegamento,  che secondo me era obbligatorio trovare, tra i 2 istituti (questo pochino mi fa "sposare" l'interpretazione che ha dato principe del foro). Per cui il fulcro del mio tema è stato quello di descrivere la strage come un reato a consumazione anticipata (di questo ne sono certo per aver letto anche una sentenza della Cassazione) che non ammette il tentativo: per la consumazione del delitto è sufficiente che il colpevole compia atti che abbiano l'idoneità a cagionare una situazione di concreto pericolo per il bene tutelato e, quindi, si considera come delitto consumato un comportamento, che, senza tale specifica previsione normativa, potrebbe configurare una ipotesi di tentativo. Quindi, in altre parole, si potrebbe anche dire che la fattispecie consumata del delitto di strage presenta la stessa struttura del delitto tentato, ma è punita come delitto consumato, in considerazione dell'importanza degli interessi, che essa tende a tutelare. infatti il delitto di strage si realizza con il verificarsi del pericolo per la pubblica incolumità, che ne costituisce l'evento, mentre la morte di una o più persone è una circostanza aggravante, ed influisce esclusivamente sul quantum di pena. Inoltre rileggendo l'art. 422 c.p. e i suoi relativi commenti ne faccio una mia rielaborazione personale dicendo che, nell'esempio di un incendio, il giudice può ritenere il delitto di strage quando, per i mezzi usati, per la loro potenzialità offensiva e per le specifiche modalità di impiego di essi, e alla stregua di tutti gli elementi di prova acquisiti al processo, l'incendio sia chiaramente rivelatore dell'intenzione di causare la morte di una o più persone, perché, in tal caso, il fine di uccidere può ritenersi, indipendentemente dal fine ultimo dell'azione: in tale ipotesi, infatti, non si tratta di ritenere sufficiente il dolo eventuale - che è incompatibile con quella forma di dolo che è il dolo specifico - ma di desumere la prova di un fattore interno e soggettivo, quale è la finalità di uccidere, dalle caratteristiche estrinseche della condotta criminosa.
Porca miseria, credo di aver scritto meglio qua che al tema.... che ansiaaaaa

Da: alex 71 13/04/2017 13:02:20
Tutto ciò per dirvi, ricollegandomi anche a ciò che sosteneva principe del foro, che nemmeno io ho svolto un trattato come, almeno così mi pare di ricordare, hanno detto alcuni degli utenti di questo forum. Chiaro è che ovviamente non ho la presunzione di dire di aver fatto un buon tema,  però sono d'accordo con il principe sul fatto che la commissione si è messa in una posizione molto comoda che le permette di valutare, in maniera molto discrezionale, qualsiasi tema senza che possa essere accusata di essere disonesta o di fare favoritismi verso qualcuno. In poche parole: secondo me, su una traccia come questa, non esiste un criterio oggettivo che ci permetta di fare un autovalutazione del nostro tema

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