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Concorso DIRIGENTI SCOLASTICI 2017
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Da: X..11/10/2019 07:22:13

Da: X..11/10/2019 07:22:25

Da: Rebus... 11/10/2019 07:39:31
Correggere gli altri dicendo cose sbsgliate. Ma come si fa? E poi non si spiegano le bocciature!

Da: Alba 201911/10/2019 08:06:31
Per tuttofatto...e altri....chissa' visto le ultime sentenze, ordinanze cautelari e sospensive discorrendo relative a: 104, riservisti sessantini e annullamento dal Tar Lazio, quante altre volte ancora dovrai ricrederti e darti torto, mentre ai ricorsisti e a quanti altri giustamente hanno visto irregolarita' e malefatte nel concorso DS 2017 dovrai dare ragione. Altro che tutto fatto, e' tutto DISFATTO, meritatamente e logiamente.

Da: @Alba 2019 11/10/2019 08:09:52
Vada in classe prof, la campanella è suonata.

Da: X albascura 11/10/2019 08:12:16
Ad ogni modo, di tutte queste irregolarità non ne avete dimostrata neanche una! Benché vi sforziate da un anno di tirare fuori il coniglio dal cilindro. Forse i giudici faranno questa magia? Non si sa.

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Da: Kmalle 11/10/2019 08:25:19
In realtà già in questo forum si era suboto convenuto che la lettera della presuntuosa (e poco preparata) ricorrente fosse un clamoroso boomerang.
Esistono pseudovincitori? lo dirà il CDS
Ma di certo esistono pseudoricorrenti

Da: Vero... 11/10/2019 08:31:26
E di certo esistono veri bocciati, definitivamente e meritatanente

Da: @ A.M. 11/10/2019 08:46:21
Bravissimaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Da: Ci siamo:11/10/2019 08:53:28
"In conclusione, se la professoressa Bisceglia vuol mettere in cattiva luce i lavori degli idonei, non le consiglio di far passare per "errori di concetto" quelle che sono soltanto diverse interpretazioni delle tracce. Che, essendo aperte, potevano essere sviluppate in modi diversi e da angolazioni differenti. Chi lo fa rischia di ottenere l'effetto opposto e di passare lui per incompetente."

Lo dicono i provvisori- neanche tanto, perchè il concorso è annullato- idonei ( in attesa del pronunciamento di merito, perchè adesso il concorso è annullato e vincitori non ce ne sono).

Riconoscono per non riconoscere l'errore nel rispondere ai quesiti che le commissioni avrebbero, o hanno potuto, non riconoscere la diversa possibile interpretazione della traccia.
l'errore di valutazione generalizzato ha come effetto la nullità del concorso.

Da: Agnostica11/10/2019 08:59:53
Ancoraaa??? Veramente c'è ancora chi pensa alla valutazione??? Lo diciamo da mesi le valutazioni (correzione,ricorrezione,stracorrezione...) non sono oggetto dei ricorsi se non in qualche individuale. Inutile discutere ancora di codici ed articoli (io nella normativa ho presso 1 in tutti i quesiti sia che avessi citato sia che non avessi citato!!!!) mi piacerebbe moltissimo che pubblicassero TUTTE le prove con le griglie tutti i quesiti con voti tutti identici. Credetemi le griglie dei bocciati sono ridicole, sono delle prese per il cxxx. Comunque sulle valutazioni non c'è storia! Bisogna darle per buone a prescindere! Comparare, ricorreggere... e poi??? Per produrre cosa??? Doppie bocciature? Doppie promozioni? Inversioni? E poi? Anche se si dimostrasse che chi ha vinto doveva perdere e chi ha perso doveva vincere a cosa porterebbe? Chi se ne frega? Al giudice interessa? Secondo voi se il giudice ha ritenuto di confermare la sospensiva dei sessantini significa che tutto può considerare tranne i voti e il merito. Infatti non è il compito del giudice dire chi è bravo e chi no e non lo farà! Questo a chi dice di conoscere il diritto dovrebbe essere molto chiaro! Ve lo abbiamo spiegato mille volte il giudice non deve e non può tenere in considerazione aspetti morali, economici, ergonomici, opportunità, vicende umane, o altri aspetti... Il giudice si esprimerà sulla correttezza della procedura e basta!

Da: Per Xalbascura11/10/2019 09:20:16
la verità è che tirare l'elefante fuori dal cilindro è un'impresa pressoché impossibile.

Da: Ma ricoggjhiati 11/10/2019 09:21:40
State collezionando figure di merda una dopo l' altra

Da: ma dove11/10/2019 09:24:20
Cara Agnostica, SBAGLI: LA VALUTAZIONE È ELEMENTO PORTANTE DEI CONCORSI. Non è vero che il giudizio della commissiine è indindacabile: se si riscontrano DIFFORMITÀ DI TRATTAMENTO E VIOLAZIONE DELL' ANONIMATO OLTRE CHE MANCATA APPLICAZIONE DEI PARAMETRI RESI NOTI PER VALUTARE LE PROVE IL GIUDICE NE DEVE TENER CONTO. Tale concetto sta alla.base drl DIITTO OGGETTIVP E DELL' INTERESSE LEGITTIMO CHE MUOVONP I RICORSI AL TAR. Quindi , mi spiace contraddirti, ma i MAGISTRATI ENTRANO PROPRIO NEL MERITO.

Da: Alba 201911/10/2019 09:37:44
X xalba ed altri...intanto a causa di irregolarita' incompatibilita' ed altro...I giudici e non I ricoorrenti...hanno deciso che il concorso e' annullato, I sessantini" riservisti hanno avuto la sospensiva, le 104 sono da considerare priorita' nella scelta dei posti e non dopo aver scelto la regione secondo il posto in graduatoria, e per finire vi godrete la sentenza del CdS a marzo che sicuramente visto la piega che hanno preso le altre sospensive recenti, non deludera' I ricorrenti, vedi accoglimento istanze dei ricorrenti sulle 104 e annullamento del concorso al tar, le altre doglianze gia' provate e agli atti, salteranno fuori e verranno evidenziate messe nero su bianco qualora I sig.ri giudici lo riterranno opportuno, ossia solo dopo sentenza di merito su conferma annullamento e lo sapete bene. Buona giornata.

Da: Speriamo............... 11/10/2019 09:54:35
Che non sua come dici tu, perché se i magistrati entrano nel merito vi bocciano pure loro, dopo averlo gia' fatto le commissioni per le castronerie che scrivete, definitivamente e MERITATAMENTE
AHAHAHAGAHAHAHAHAHAH

Da: Galles 11/10/2019 09:57:17
Veramente, a ben vedere, tutte le sospensive recenti sono andate a favore dei vincitori di concorso (vincitori con 104 e sessantini vincitori con riserva). Il CDS non sta penalizzando affatto i vincitori. Anzi, tutto il contrario!

Da: Errore di fondo11/10/2019 10:02:33
@ Agnostica
Nel ricorso amministrativo il giudice non ha il compito di entrare nello specifico del giudizio valutativo di un concorrente perché questo è di pertinenza della commissione d'esame, il suo ruolo invece è quello di giudicare se sono state oppure no violate dalla commissione le regole previste dalla legge.
Per tutte le altre doglianze sono di pertinenza della magistratura ordinaria.

Da: Errore di fondo11/10/2019 10:13:57
Correggo:
...di giudicare sule inadempienze e sulle violazioni commesse della commissione...
...Il giudizio su tutte le altre doglianze sono di pertinenza della...

Da: finalmente!11/10/2019 10:20:17
Avete letto la lettera di Antonella Mongiardo su orizzionte scuola? leggete e riflettete...

Da: Alba 201911/10/2019 10:52:06
Per galles, speriamo, ed altri di pari opinione.....ma che state a dire.....intanto pensavate che I "sessantini" sarebbero stati immediatamente estromessi, senza se e senza ma, vedere I commenti precedenti di tuttofatto e altri suoi simili, e hanno avuto la sospensiva e ora sono in presidenza o a breve, che le 104 sarebbero state prese in considerazione solo dopo destinazione alla regione, come da volere del Miur e da bando, in base alla graduatoria, e qui altra batosta dovete lasciare le sedi piu' favorevoli a chi e' benediciario di 104 senza se e senza ma, quindi scalerete nella graduatoria per scegliere le sedi, poi ciliegina sulla torta annullamento completo dal Tar Lazio del concorso a DS per incompatibilita' di alcuni commissari,  e.... ancora, non hanno osato scendere in profondita' di tutte le doglianze dei ricorrenti solo perche' hanno a monte annullato per incompatibilita' dei componenti l'assemblea plenaria del 25.01.2019. E come non bastasse il Miur continua a rifiutarsi, nonostante sentenza Tar,  a fornire il codice sorgente che a radom ha destinato le prove scritte alle varie commissioni disperse su tutto il territorio, quindi chissa' che marcio hanno da nascondere. Se tutto cio' e' a sfavore dei ricorrenti....be allora c'e' solo da ridere a crepapelle ...semmai e' vero il contrario e questo e' cio' che obiettivamente, oggettivamente, e logicamente non riuscite a comprendere. By by...

Da: Galles 11/10/2019 10:58:29
Si collega, l'abbiamo Letta. In effetti, siamo tutti sbigottiti, come la collega Mongiardo, di tanta arroganza e presunzione. Brava la collega Mongiardo. Bravissima!

Da: PIERINOEILUPO 11/10/2019 11:02:00
Ma datevi pace e fatevi una vita 😂

Da: Eheh 11/10/2019 11:03:21
Un mio collega sessantino con tono arrogante  fa un'odiosa distinzione tra  vincitori ed idonei. Io continuo a ribadire che un idoneo che ha superato 3 prove è più vincitore di lui

Da: X eheh 11/10/2019 11:09:41
E hai ragione perfettamente

Da: ma dove11/10/2019 11:12:11
INVECE LA CASSAZIONE HA MESSO IN DISCUSSIONE PROPRIO LA VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE DI UN CONCORSO PER LA MAGISTRATURA RIBALTANDO LA VALUTAZIONE, PER CUI UNA CANDIDATA NON IDONEA RISULTÃ' IDONEA MENTRE ALTRI FURONO BOCCIATI DOPO RICORREZIONE DEGLI SCRITTI. Studiate voi cosa sono i "diritti soggettivi" garantiti dalla Costituzione e gli "interessi legittimi" dei concorrenti ad una selezione nelka PA.

Da: Deduco 11/10/2019 14:42:36
Fino ad ora si può parlare solo di DS idonei, semmai. Il concorso a tutt'oggi è stato annullato e di vincitori non ce ne sono.

Da: X deduco 11/10/2019 14:53:10
Con la sospensiva del CdS la sentenza del Tar non è più valida. Va a studiare CAPRA

Da: Madonna mia 11/10/2019 14:55:50

  Che figura. .sto morendo dal ridere...muoio .....mi sento male!!!!

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Home  I lettori ci scrivono  Concorso dirigenti: parla una neo ds che non si sente affatto uno...

I LETTORI CI SCRIVONOConcorso dirigenti: parla una neo ds che non si sente affatto uno pseudo-vincitore

Di

 I lettori ci scrivono

 -

 10/10/2019

Leggo sbigottita la nota di Annarita Bisceglia, in merito al recente accesso agli atti del concorso per dirigenti scolastici 2017.

Giorni fa, i non idonei, in nome della trasparenza e della partecipazione hanno chiesto di visionare i compiti dei vincitori (anche se si guardano bene dall'esibire i propri!) e sono stati giustamente accontentati dal Miur, che ha concesso l'ostensione di 50 prove scritte.
Era prevedibile che, dopo la visione degli elaborati, sarebbe partito il solito uovo marcio contro gli "avversari", perché sappiamo bene che alcuni ricorrenti non perdono occasione per innescare polemiche inconcludenti e pretestuose.

Stavolta, a firmare l'invettiva è la professoressa Annarita Bisceglia, la quale, non smentendo la linea d'azione del suo Comitato di appartenenza, si arroga il diritto di mortificare gli idonei del concorso ds, definendoli "pseudo-vincitori".
Abbiamo fatto ormai l'abitudine a simili manifestazioni di arroganza e presunzione da parte di un comitato che, non solo non ha mai perso occasione per delegittimare i vincitori, ma è arrivato persino ad accusare di "incompetenza" commissioni esaminatrici formate da funzionari Miur, docenti universitari e dirigenti scolastici (Sic!).

Subito dopo l'accesso agli atti, la professoressa Bisceglia prende in mano la penna rossa e bacchetta gli anonimi autori degli elaborati, valutati in modo più che sufficiente dalle commissioni.
La Bisceglia afferma nella sua missiva che questi scritti sarebbero "mediocri" e infarciti di "numerosi errori di contenuto". Tuttavia, di questi errori ne evidenzia uno solo, che sarebbe, secondo lei, il più eclatante.
L'autore di un compito avrebbe sbagliato facendo riferimento al "Codice dei Contratti pubblici", d.lgs. n.50 del 2016, per la procedura di individuazione dell'Esperto esterno per le Istituzioni scolastiche".
Secondo Bisceglia, "il riferimento corretto è, invece, l'art. 7, c. 6 del d.lgs. 165/2001, nonché il D.I. n.129 del 2018, ovvero, al momento dell'espletamento del Concorso, il D.I. n.44 del 2001. Non dissimile per sconfinamento parossistico - dice- è l'affermazione di un altro "neo-pseudo Dirigente scolastico" che ha addirittura citato per la medesima procedura l'"Asta pubblica".

Da ciò deriverebbe la "grande amarezza" della scrivente, in quanto "la constatazione della mediocrità degli elaborati visionati- scrive- induce altresì a ripensare alle accuse mosse a noi ricorrenti da parte di Commissari, che hanno evidenziato le nostre (presunte) incompetenze di forma e contenuto, a vantaggio di pseudo-vincitori di un Concorso annullato - e, pertanto mai vinto - da parte del Tar Lazio in data 2 luglio 2019" (sic!)

Pur non avendo io letto il compito "incriminato", ma attenendomi solo alle censure della professoressa Bisceglia, non posso non intervenire ancora una volta, non tanto a difesa del collega vincitore, bensì della verità. Se non altro, per non lasciar passare il diseducativo messaggio che chi sbraita più forte ha ragione, mentre chi tace ha torto.

Or dunque, sulla questione degli esperti, ad aver torto è proprio la professoressa Bisceglia, la quale dovrebbe rileggere la traccia con più attenzione.
Nel quesito in oggetto, infatti, si parla delle procedure per l'individuazione di esperti per la realizzazione di progetti di ampliamento dell'offerta formativa, ma non viene specificata la tipologia di esperti.
Secondo la professoressa sarebbe stato un "errore eclatante" l'aver fatto riferimento al "Codice dei Contratti pubblici", il d.lgs. n.50 del 2016.
Vorrei però far notare all'amareggiata docente che la sua lettura del quesito è riduttiva, perché la suddetta procedura non riguarda solamente le persone fisiche, ma può ben riferirsi ad altri soggetti giuridici, come ad esempio, enti, associazioni e ditte "esperte" in un determinato settore, con le quali le istituzioni scolastiche possono stipulare contratti, atteso che l'ampliamento dell'offerta formativa riguarda tutte le attività offerte dalla scuola, oltre il curricolo obbligatorio.
Tra queste attività, dunque, non vi sono soltanto le prestazioni di lavoro autonomo svolte da professionisti di comprovata esperienza, nel qual caso le norme di riferimento sono, senz'altro, l'art. 7, comma 6 del Dlgs 165/2001 e, all'epoca della prova scritta, il D.I. 44 del 2001 art 33 e 40; ma, vi possono essere anche lavori o servizi prestati da ditte specializzate. Come, per esempio, un servizio di sorveglianza degli alunni durante le attività extracurricolari o i lavori di realizzazione di una struttura teatrale e molti altri esempi di questo genere rintracciabili nei siti scolastici. In questi casi, la norma di riferimento non può che essere il codice dei contratti pubblici, Dlgs 50 del 2016, che disciplina, in generale, l'acquisizione di beni, servizi o forniture. Il riferimento, dunque, è pertinente.

Quali siano, poi, gli altri gravi errori di concetto non ci è dato sapere. C'è, a dire il vero, un'altra affermazione che la Bisceglia mette sotto accusa come esempio di "sconfinamento parossistico". Si tratta del termine "asta pubblica". Anche in questo caso, a mio avviso, l'autore del compito non sbaglia se, parlando di contratti, menziona l'asta pubblica tra le possibili modalità di scelta del contraente. E mi meraviglio che questa espressione faccia tanto rabbrividire la professoressa, perché lei dovrebbe sapere che l'asta pubblica non è nulla di scandaloso, ma è soltanto un diverso modo, magari un po' demodé, per definire la "procedura aperta" (detta anche asta pubblica o pubblico incanto), cioè una procedura ad evidenza pubblica, che consiste nel pubblicare un bando al quale possono partecipare tutti i soggetti economici in possesso dei requisiti previsti.

A tal proposito, invito la professoressa a leggere un qualsiasi regolamento d'istituto. Ne apro uno a caso nel web, quello dell'IC "Mennella" di Napoli, contenente i criteri e le procedure per la stipula dei contratti di prestazione d'opera relativi ad attività ed insegnamenti per l'arricchimento dell'offerta formativa, dove nella normativa di riferimento viene menzionato anche il Dlgs 50 de 2016.
"Al fine di soddisfare le esigenze di cui al comma precedente- si legge testualmente- su proposta del Collegio dei docenti ed in base alla Programmazione dell'offerta formativa, l'Istituzione Scolastica, verificata l'impossibilità di utilizzare al fine il personale interno ed in coerenza con le disponibilità finanziarie, può ricorrere all'istituto delle collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 29 novembre 2007 o, in alternativa, stipulare contratti di lavoro autonomo con esperti di particolare e comprovata specializzazione, ai sensi dell'art. 7, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. In caso di elevata complessità dei percorsi formativi l'istituzione scolastica può affidare a soggetti esterni il percorso formativo in ragione della sua complessità, (Università, associazioni, enti di formazione esperti della materia, enti accreditati dal MIUR, ecc..) senza previa consultazione della presenza di professionalità interne, ricorrendo ad una procedura negoziale secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, N. 50 e successive modificazioni e integrazioni secondo le disposizioni del Decreto Legislativo n° 56/2017".

In conclusione, se la professoressa Bisceglia vuol mettere in cattiva luce i lavori degli idonei, non le consiglio di far passare per "errori di concetto" quelle che sono soltanto diverse interpretazioni delle tracce. Che, essendo aperte, potevano essere sviluppate in modi diversi e da angolazioni differenti. Chi lo fa rischia di ottenere l'effetto opposto e di passare lui per incompetente.

Le suggerisco, invece, di risparmiare la penna rossa per gli errori veri (sempre ammesso che ne trovi), del tipo di quelli rinvenuti in Calabria, nel 2011, in diversi elaborati di candidati ammessi agli orali. Dove si leggeva, ad esempio, che "il dirigente scolastico presiede il consiglio d'istituto", che "nei consigli di classe c'è la componente ATA", che "la libertà di insegnamento è un problema con cui il DS deve confrontarsi quotidianamente", che "la legge sull'autonomia è il DPR 275/99" e che un tempo "il direttore didattico era a capo della scuola secondaria"!

Eppure, chissà perché, nessuno, allora, si scandalizzò (Sic!)

Antonella Mongiardo 
(vincitrice concorso ds)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Da: Sono tutti impazziti.11/10/2019 15:08:16
Non riesco proprio a comprendere come si possa pensare di creare confusione su cose di limpidezza senza assoluta. Lo stesso esempio citato a conforto della tesi smentisce la tesi stessa. In esso si agisce su due livelli. Il primo (nomina di esperti) fa riferimento al 165/01  e al D.I. 44 2001. Il secondo caso che non è nomina di esperti, ma di nomina di esperti di elevata specialità (cosa posseduta da persone giuridiche, in genere, e quando si debba rivolgere  a persone giuridiche) si deve fare una gara in senso lato e si deve far riferimento ad altra normativa. La risposta data al quesito è da ritenersi senza alcun dubbio sbagliata o quanto meno (nell'ipotesi più permissiva)incompleta: non si tratta affatto di libertà di interpretazione del quesito. No assolutamente. Il quesito non chiedeva delle procedure dei contratti.
La risposta omette cose che vanno chiarite.

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