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Agenzia delle DOGANE, 49 posti
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Da: sentenza 4882 2017 illegittimit POT25/09/2017 21:34:45
Di seguito estratto sentenza 4882/2017 pubbl. il 23/05/2017 Tribunale di Roma III sezione lavoro
In ragione della natura pubblicistica delle sentenze, chi ha interesse potrà chiederne copia integrale USO STUDIO alla Cancelleria Centrale Lavoro del Tribunale di Roma
http://www.tribunale.roma.it/modulistica/Mod_1598_5111/Richiesta%20scritta%20copie%20esecutive%20sentenza.pdf

Da: sentenza 4882 2017 illegittimit POT25/09/2017 21:35:09
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione Controversie di Lavoro III
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 17797/2016 R.G. degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2016 vertente
TRA
(...)
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI elettivamente domiciliata in Roma, via M. Carucci n. 71, rappresentata e difesa ex art. 417 bis cpc dai propri funzionari;
NONCHE'
(...)
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente, dipendente dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (...) con il profilo di funzionario appartenente alla terza area F6, ha chiesto, in via principale, di dichiarare, previo annullamento e/o disapplicazione dell'atto prot. (...) e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ed in particolare della determinazione direttoriale prot. N. 103208/RU e delle note alla scheda di valutazione, il proprio diritto al conferimento della posizione organizzativa n. (...) istituita con determinazione direttoriale n. (...) e di ordinare all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di nominarlo vincitore dell'incarico dell'indicata posizione a decorrere dal (...), con diritto a percepire il trattamento economico previsto nella misura di euro  31.200,00, o in subordine di euro  26.000,00, per una annualità e regolarizzazione previdenziale e quindi di condannare l'amministrazione convenuta a corrispondergli le dovute differenze retributive maturate sino alla data dell'effettivo conferimento e alla regolarizzazione contributiva del periodo pregresso, il tutto con ogni conseguenza, anche in ordine alla valutabilità del periodo già trascorso ad ogni effetto utile ad ulteriori sviluppi di carriera, ovvero partecipazione a procedure per il conferimento di incarichi analoghi, o comunque denominati ed espressione di alta professionalità; in via meramente subordinata ha chiesto di condannare l'amministrazione al risarcimento del danno per la mancata attribuzione delle indennità per la posizione organizzativa, tenuto conto del valore della stessa e del danno alla professionalità da quantificarsi in complessivi euro  52.000,00, ovvero nella diversa misura ritenuta dal giudice, tenendo conto anche della effettiva durata della posizione.
Il ricorso contiene un lungo excursus quanto alle qualificate attività svolte dal (...) l'Agenzia delle Dogane, avendo in diverse occasioni ricoperto incarichi dirigenziali a titolo di reggenza temporanea o quale vicario.
In sintesi, la reclamata posizione organizzativa, all'esito della procedura selettiva, sarebbe stata illegittimamente attribuita al dott. (...) che non sarebbe stato in possesso dei requisiti richiesti, trattandosi di funzionario di un ufficio diverso da quello a cui la posizione si riferisce.
Sarebbe illegittima la previsione di consentire ai dirigenti degli uffici di livello dirigenziale non generale di delegare, previa procedura selettiva, le funzioni relative agli uffici di cui hanno assunto la direzione interinale anche a funzionari in servizio presso uffici diversi da quelli per cui è stata istituita la posizione organizzativa ai sensi della determinazione direttoriale n. (...), che quindi dovrebbe essere disapplicata.
L'art. 4 bis del D.L. n. 78/2015 non avrebbe previsto alcuna deroga alla disciplina della delega ordinaria nell'ambito del pubblico impiego di cui all'art. 17, comma 1 bis,D.lgs. n. 165/01 e questo renderebbe evidente l'illegittimità della determinazione prot. N. 103208/RU del 24/11/2015 nella parte in cui relativamente al soggetto delegato dispone che: "lo stesso va individuato tra i funzionari della terza area con un'esperienza professionale di almeno 5 anni nell'area stessa. La platea dei potenziali delegati è diversa (e più ampia) rispetto a quella prevista dall'art. 17, comma 1 bis,non avendo l'art. 4 bis limitato la scelta dei delegati ai soli funzionari in servizio presso l'ufficio cui la delega si riferisce".
(...)
Insomma il (...) non avrebbe neppure dovuto partecipare e quindi la posizione organizzativa avrebbe dovuto essere conferita a (...) 
(...)
si deve però aderire all'opinione del (...) per il quale il dott. (..) (e cioè il vincitore) non avrebbe nemmeno dovuto essere ammesso alla selezione.
Ad avviso della convenuta (v. comparsa di costituzione) tale opinione trascurerebbe di considerare il carattere eccezionale, che come tale deroga alle norme generali, della norma contenuta nell'art. 4 bis (comma 2) del Dl n. 78 del 2015 rispetto all'articolo 17, comma 1 bis del D.lgs n. 165 del 2001. Questa normativa di carattere eccezionale sarebbe stata introdotta all'indomani della nota sentenza numero 37 del 2015 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo, con 24, del Dl n. 16 del 2012, che consentiva alle agenzie fiscali di attribuire in via provvisoria incarichi dirigenziali a funzionari sprovvisti della relativa qualifica, quale strumento utile a fronteggiare la rilevante carenza di personale dirigenziale nelle more della definizione delle procedure concorsuali avviate per il reclutamento di dirigenti. L'art. 4 bis sarebbe stato introdotto proprio al fine di far temporaneamente fronte a questa situazione del tutto particolare in cui si erano venute a trovare le agenzie fiscali: "in relazione all'esigenza di garantire il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa, i dirigenti delle agenzie fiscali, per esigenze di funzionalità operativa, possono delegare, previa procedura selettiva con criteri oggettivi e trasparenti, a funzionari della terza area con un'esperienza professionale di almeno cinque anni nell'area stessa,... Le funzioni relative agli uffici di cui hanno assunto la direzione interinale e i connessi poteri di adozione di atti, escluse le attribuzioni riservate ad essi per legge, tenendo conto della specificità della preparazione, dell'esperienza professionale e delle capacità richieste a seconda delle diverse tipologie di compiti, nonché della complessità gestionale e della rilevanza funzionale e organizzativa degli uffici interessati, per una durata non eccedente l'espletamento dei concorsi di cui al comma uno, e, comunque, non oltre il 31 dicembre del 2016. A fronte delle responsabilità gestionali connesse all'esercizio delle deleghe affidate ai sensi del presente comma, ai funzionari delegati sono attribuite temporaneamente e al solo scopo di fronteggiare l'eccezionalità della situazione in essere nuove posizioni organizzative ai sensi dell'art. 23 quinquies comma 1, lettera a), n. 2) del Dl n. 35 del 2012.."Che si tratti di una norma eccezionale non sarebbe dubitabile dato che prevede una disciplina peculiare destinata ad essere applicata ad una specifica fattispecie caratterizzata in modo esclusivo e particolare da circostanze non comuni e che introduce una regola singolare, per un tempo e in un ambito delimitati, in via eccezionale, ossia in deroga alle regole generali che governano la materia. Mentre quindi la disposizione generale dell'art 17, comma 1 bis, del D.lgs n. 165 del 2001 prevedrebbe che i dirigenti possono delegare solo alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere b) d) ed e) del comma 1 del medesimo articolo ai dipendenti che ricoprano posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidati, l'art. 4 bis prevedrebbe, con evidente fine derogatorio rispetto alla regola generale, che solo i dirigenti destinatari di un incarico ad interim possono delegare le funzioni relative agli uffici di cui hanno assunto la direzione interinale a funzionari della terza area con un'esperienza professionale di almeno cinque anni nell'area stessa.
Senza prescrivere nulla riguardo l'appartenenza dei funzionari predetti ad un determinato ufficio.
(...)
L'opinione dell'Agenzia delle Dogane non può però essere condivisa.
In realtà, come evidenziato dal ricorrente (v. note autorizzate), l'eccezionalità dell'art. 4 bis, comma 2, del D.L. n.78/15, intervenuta a seguito della sentenza della Consulta, si risolve nella sollecita autorizzazione ad annullare tutte le procedure concorsuali per le posizioni dirigenziali già bandite ed in corso ed ad indire nuovi concorsi per le stesse posizioni nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs 165/1001 con una riserva per il personale interno. Ed in questo contesto, per lo stesso numero di posizioni da bandire con regolari concorsi, ed al solo fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, nell'autorizzare la possibilità di fronteggiare la situazione con una delega di funzioni per il tempo strettamente necessario alla conclusione dei concorsi "a funzionari della terza area, con un'esperienza professionale di almeno cinque anni nell'area stessa (…)" .
Ciò che appare però incontestabile è che nulla prevede la stessa norma con riguardo alla possibilità che i funzionari possano anche appartenere ad un Ufficio diverso cui la delega si riferisce. Quindi, contrariamente a quanto ritenuto dall'Agenzia delle Dogane, il fatto che il legislatore non abbia previsto né con l'art. 4 bis sopra richiamato, né con altra disposizione, alcuna deroga espressa alla disciplina della delega "ordinaria" nell'ambito del pubblico impiego di cui all'art. 17, comma 1 bis, Dlgs. 165/01, sembra evidenziare l'infondatezza delle tesi della convenuta, e quindi l'illegittimità sia della determinazione prot. n. 103208 R.U. del 24 novembre 2015, nella parte in cui consente ai Dirigenti degli uffici di livello dirigenziale non generale di delegare le funzioni relative agli uffici di cui hanno assunto la direzione interinale anche a funzionari in servizio presso Uffici diversi da quelli per cui è stata prevista la delega di funzioni, sia del conferimento della posizione di funzionario delegato relativa all'(...), funzionario di un Ufficio diverso da quello a cui la posizione è riferita.
Peraltro, la scelta dell'amministrazione convenuta non solo sembra porsi in contrasto con il tenore letterale della normativa di riferimento innanzi citata, ma altresì con la particolare esigenza che ha spinto il legislatore a prevedere nell'ambito delle Agenzie fiscali la delega delle funzioni dirigenziali svolte ad interim dai dirigenti al personale non dirigenziale istituendo apposite posizioni organizzative. E, difatti, la scelta dell'Amministrazione di consentire a funzionari non appartenenti all'Ufficio cui la delega si riferisce il conferimento della relativa posizione organizzativa, di fatto, non appare neppure coerente con la ratio stessa della norma che è finalizzata alla rapida individuazione di funzionari delegati capaci di supportare i dirigenti ad interim in via del tutto temporanea ed eccezionale. Funzionari che, tenuto conto dei principi di buon andamento e della continuità amministrativa e dell'esigenze di celerità e speditezza sottese alle procedure selettive avviate dall'amministrazione convenuta, non possono essere estranei all'Ufficio cui la posizione organizzativa si riferisce.
In ragione di quanto sopra, e sulla base dell'art. 4 bis, comma 2, del decreto legge n.78/15 e dell'art. 17, comma 1 bis, Dlgs. 165/01, nel caso di specie, il conferimento della posizione organizzativa di funzionario delegato relativa all'(...), funzionario in servizio presso un ufficio (...) diverso da quello per cui la posizione è stata istituita, è illegittimo in quanto lo stesso non avrebbe potuto candidarsi per la posizione per cui è causa.
Anche se questo non vuol dire anche, per le ragioni esposte, che il giudice può conferire lui, direttamente e senza rinnovazione della procedura, la medesima posizione organizzativa, alla stregua dei criteri di cui all'art. 17, comma 1 bis, D.lgs. 165/01, ed in ragione dell'inammissibilità della partecipazione del Dott. (...), ovvero della errata/arbitraria/illegittima valutazione degli aspiranti, (...) stante il possesso dello stesso dei requisiti previsti e l'attribuzione al medesimo del punteggio immediatamente più elevato.
Le esposte considerazioni appaiono di carattere assorbente.
(...)
In conclusione è palesemente inammissibile la domanda volta a conseguire proprio la posizione organizzativa richiesta non potendosi il giudice sostituire, come evidenziato, all'amministrazione e non avendo il (...) chiesto di rinnovare la procedura (che coinvolge anche un terzo, (...), anche se aveva ottenuto un punteggio inferiore).
E' invece fondata la domanda di risarcimento del danno per la perdita di una chance che, per quanto esposto, non può essere inferiore al 50% (dato che i candidati rimasti erano due) da quantificarsi ovviamente in base al trattamento economico aggiuntivo (euro  26.00,00 per una annualità) che si ricollega alla posizione organizzativa. Quindi la somma dovuta è pari in sostanza alla somma di euro  13.000,00 per ciascuna annualità e per tutta la durata dell'incarico.
(...)
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
dichiara illegittimi l'atto prot. (...) a firma del direttore ad interim (...) e la determinazione direttoriale prot. N. 103208/RU e condanna l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli al risarcimento del danno subito dal ricorrente per la perdita di una chance pari almeno al 50% di ottenere il diritto al conferimento della posizione organizzativa n. (...), istituita con determinazione direttoriale n. (...) e quindi al pagamento, in favore dello stesso ricorrente, a decorrere dal 31.12.2015, della somma di euro  13,000, per ciascun anno di durata dell'incarico, oltre interessi di legge; compensa al 50% le spese processuali tra le parti, liquidate in euro  5000,00 e condanna l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a rifondere al ricorrente la somma di euro  2500,00, oltre rimborso forfettario iva e cap.
Roma,23.05.2017

Da: sentenza 4882 2017 illegittimit POT25/09/2017 21:36:07
Pronti i rinnovi al 30 giugno prossimo ?

Da: Post 26/09/2017 08:13:36
Mah, io l'avrei chiusa con Capra canta!

Da: sentenza 4882 2017 illegittimit POT26/09/2017 08:16:23
Anche perchè non capisco il nesso. Le nuove deleghe tengono conto della sentenza. Le vecchie vengono prorogate ad libitum. In caso di soccombenza qualcuno lo pagherà il danno erariale in ragione di reiterati provvedimenti.

Da: sucunion26/09/2017 17:51:40
il danno lo pagheranno i deleganti, quindi l'agenzia se ne fotte.

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Da: Avvisati26/09/2017 18:54:47
Ieri sembra che siano stati notificati diversi avvisi di garanzia. Qualcuno ha notizie più precise?

Da: Macché 26/09/2017 21:29:37
Archiviazione per tutti

Da: Avvisati26/09/2017 21:36:24
Vedremo nei prossimi giorni

Da: x macché 26/09/2017 23:15:38
Complimenti a come hai studiato penale, hai capito tutto di avviso di garanzia vs archiviazione

Da: Post 26/09/2017 23:21:59
Complimenti a come hai studiato italiano .....

Da: Aequitas  27/09/2017 13:06:18
X tutti

Ieri sera alla trasmissione Matrix su canale 5 hanno dato lezione sugli effetti della mancata applicazione dei principi di meritocrazia nel settore universitario...meditate sulla vastità del fenomeno...che sotto certi aspetti viene anche giustificato!...come finirà la querelle? ...... 

Da: Mediocrazia27/09/2017 17:55:57
Infatti il nostro sistema e' basato sulla mediocrazia e i risultati si vedono...

Da: x post 27/09/2017 19:14:57
Adesso spiegaci dov'è l'errore di italiano. Quando uno da solo nascondersi dietro ad una tastiera

Da: Post 27/09/2017 20:24:36
L'ho detto che sta diventando stucchevole.....

Da: ARRESTI !!! ARRESTI !!! (replica)27/09/2017 22:11:49

Fonte Ansa 25-09-2017

Concorso truccato all'università: 7 arresti, 22 interdetti, 59 indagati.

Al candidato italo inglese che chiedeva spiegazioni, veniva spiegato che "non siamo sul piano del merito, non siamo sul piano del merito ...Smetti di fare l'inglese, fai l'italiano".

Ma il candidato ha segnalato al professore, che gli spiegava come va il mondo, che "se loro (le commissioni giudicatrici ndr) gestiscono la cosa pubblica in questa maniera ... penso che sia una cosa che interessi l'Autorità Giudiziaria" e ha proposto denuncia.

E sono arrivati i provvedimenti dell' A.G., e la notizia è su tutti i telegiornali e sui quotidiani on line di oggi, ecc.

Così funziona con l'Autorità Giudiziaria.

In Toscana.

Da: x post 28/09/2017 17:42:37
Deve essere dura non sapere dove andare a parare...anzi stucchevole

Da: Macché 28/09/2017 21:22:51
Confermo archiviazione per tutti.

Da: Confermo 29/09/2017 00:02:46
Confermo, si attende pubblicazione su GUUE (tarocca)

Da: PARTE CIVILE30/09/2017 10:56:39

Nel caso delle indagini penali per l'ipotesi di concorsi truccati all'università, il Ministro e i vertici del Ministero hanno preso posizione con una condanna senza riserve e il  portavoce del Ministero dell'Istruzione ha annunciato che l'Amministrazione intende costituirsi parte civile.

Al contrario, nel caso delle indagini per verificare l'ipotesi di un concorso truccato all'Agenzia delle Dogane, non c'è stata alcuna chiara presa di posizione dei vertici dell'Amministrazione per censurare le condotte descritte negli atti delle indagini. Nessun comunicato stampa, nessuna dichiarazione. Nessun provvedimento risulta preso nei confronti delle persone coinvolte (che sono state confermate nelle posizioni di responsabilità che occupavano), anzi gli unici provvedimenti disciplinari sono stati adottati nei confronti di chi ha denunciato tali fatti. Inoltre, un quotidiano ha riportato la notizia (mai smentita) che il Direttore uscente fosse anche lui indagato. Il concorso non è stato annullato, e l'Amministrazione ha dimostrato la volontà pervicace di difenderlo ad ogni costo.

A fronte di di indagini per ipotesi di reato sostanzialmente simili (concorsi truccati), il comportamento  delle Amministrazioni interessate dagli scandali è stato molto diverso.







Da: Ma adesso30/09/2017 15:07:00
Ma adesso ci sarà un nuovo direttore e forse intraprenderà una nuova strada...

Da: Omega Massif30/09/2017 15:15:27
Consiglio a tutti di leggere la lettera della triplice sindacale a Padoan sulla possibilità di togliere le funzioni di polizia "di confine" all'Agenzia delle Dogane per attribuirla alla Guardia di Finanza. Spassosissima. Definisce chi siano i nostri sindacati meglio di ogni altra cosa.

Da: X tutti 30/09/2017 17:31:18
Se toglie le funzioni di polizia le Dogane vanno abolite. Le sue funzioni non esistono più.

Da: Aequitas  30/09/2017 17:38:43
X tutti
Ritengo ancora più allarmanti talune osservazioni in audizione dei Sindacati (in particolare di Dirpubblica e Dirstat)ALL'A.S. 2837 in discussione/approvazione presso la 6 commissione Finanze e Tesoro del
Senato.Leggete con attenzione cosa "bolle in pentola" per ottenere una maggiore autonomia organizzativa e finanziaria delle Agenzie fiscali(come da "suggerimenti" del F.M.I. e dell'OCSE).Il decreto istitutivo delle Agenzie n.300/1999 dovrà,in gran parte,essere modificato perché sostanzialmente sconfessato.Occorre meditare anche sulle diverse posizioni delle altre sigle sindacali,in gran parte,favorevoli alla rapida approvazione dell'A.S. Concludo riconoscendo che l'unica sigla sindacale "non allineata" ed affidabile è quella capitanata da Giancarlo Barra!onore al merito!....

Da: Io sono quanta01/10/2017 19:45:41
Io sto con Barra, e tutti i colleghi onesti, e non le scimmie ammaestrate,dovrebbero iscriversi a Dirpubblica

Da: Io sono quanta01/10/2017 19:45:44
Io sto con Barra, e tutti i colleghi onesti, e non le scimmie ammaestrate,dovrebbero iscriversi a Dirpubblica

Da: X tutti 01/10/2017 21:54:35
Pensate cosa succederebbe se ci fossero una sessantina di rinvii a giudizio per il concorso a 69 posti da dirigente?
Credo nulla... Se ne fregano!
Rimane una riflessione...
Perché questa riservatezza?
Sarebbe una vergogna?

Da: Custom02/10/2017 06:50:14
Ho cercato questa lettera, ma non sono riuscita a trovarla. Sarebbe gravissimo. Puoi darmi il link?

Da: Omega Massif 02/10/2017 09:49:37
https://dogane.uilpa.it/2012-04-12-09-59-11/237-nota-al-ministro-dell-economia-e-delle-finanze-2.html

Buona lettura

Da: X tutti 02/10/2017 21:07:30
Il Consiglio dei Ministri ha deliberato, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze Pier Carlo Padoan, acquisito il parere favorevole della Conferenza unificata, il conferimento dell'incarico di Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli al dott. Giovanni KESSLER.

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