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Revocatoria vs fondo patrimoniale
49 messaggi, letto 3134 volte
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Da: Mauro Repetto  14/12/2013 16:02:26
"Lo sai chi é il Mantegna?!Lo sai chi é il Guercino?!No che non lo sai!E sai perché?" Perché sei una capra! Capra! Capra! Studia!Capra!"!

Da: Mauro Repetto  14/12/2013 16:04:46
Sara3,in che discussione ci siamo "conosciuti" lo scorso anno?

Da: sara3  14/12/2013 16:11:02
Mauro sinceramente non ricordo, sempre su questo forum, forse per problemi riguardanti l'orale?ma non siamo della stessa corte!può essere?o forse in attesa dei risultati?mi è rimasto impresso il tuo nome..mi ricorda gli 883, e mi ricordo che i tuoi interventi sono stati sempre molto civili!

Da: Kakazzen14/12/2013 16:13:38
guarda secondo me consigliare di fare comunque la revocatoria per una maggiore sicurezza non può essere sbagliato. Forse voglio convincermi per vivere sereno, ma nessuno ora può essere sicuro di niente..

Da: Kakazzen14/12/2013 16:19:40
http://books.google.it/books?id=IZio-P10IkkC&pg=PA32&lpg=PA32&dq=E'+nulla+l'iscrizione+ipotecaria+avente+ad+oggetto+beni+immobili+assoggettati+al+fondo+patrimoniale&source=bl&ots=EcNZzoseJk&sig=3IWNveReymRxaQ9PHtYTyCMA6As&hl=it&sa=X&ei=43asUpjjCIf8ygPGhYKICw&ved=0CDIQ6AEwAA#v=onepage&q=E'%20nulla%20l'iscrizione%20ipotecaria%20avente%20ad%20oggetto%20beni%20immobili%20assoggettati%20al%20fondo%20patrimoniale&f=false

Da: Kakazzen14/12/2013 16:20:21
Riuscite ad andare sul sito? C'è quella sentenza di cui parlavo prima

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Da: Kakazzen14/12/2013 16:27:06
tratto da percorsigiuffre:

Pertanto, con riferimento alla vicenda de qua, ben potrà affermarsi che la Banca Alfa non avrà particolari problemi a far valere - con atto di citazione ex artt. 2901 cod. civ. e 163 c. p. c. - il suo diritto a rendere inefficace, tramite azione revocatoria ordinaria, il negozio di costituzione del fondo patrimoniale stipulato dai coniugi Tizio e Caia, dovendo dimostrare, secondo la giurisprudenza della Cassazione, solo la sussistenza dell'eventus damni e della scienza damni e non del c. d. consilium fraudis.
Nel caso in esame vi è sicuramente l'eventus damni, rappresentato dall'immissione nel fondo patrimoniale dell'immobile sottoposto ad ipoteca volontaria dalla Banca Alfa a garanzia del mutuo concesso a Tizio e Caia anteriormente alla costituzione del fondo; e vi è altrettanto sicuramente anche consilium fraudis, ovvero la consapevolezza (dolo generico) da parte di Tizio e Caia di ledere le ragioni della Banca Alfa, immettendo nel particolare regime del fondo patrimoniale un immobile gravato da ipoteca. 
Lo stesso Istituto di credito, ai fini della riscossione delle somme di denaro non corrisposte dai coniugi ed oggetto del mutuo quindicinnale, potrà attivare procedura esecutiva ex art. 170 cod. civ. per l'immobile vincolato nel fondo patrimoniale dinanzi il Tribunale competente, notificando agli stessi debitori relativo atto di precetto, ex art. 480 c. p. c., in forza dell'ipoteca iscritta e dello stesso contratto di mutuo, costituente titolo esecutivo valido ed efficace, ai sensi di quanto codificato all'art. 474 c. p. c., finalizzato al successivo pignoramento dell'immobile stesso; tuttavia, in tal caso, Tizio e Caia - ai fini di una ipotetica opposizione all'esecuzione - dovranno provare come il fondo sia stato regolarmente costituito e che l'acquisto dell'immobile facente parte del fondo sia rimasto estraneo ai bisogni familiari.

Da: Kakazzen14/12/2013 16:30:55
A me sembra che la revocatoria sia la soluzione che mette più al riparo. Se infatti i coniugi riescono a dimostrare in sede di opposizione all'esecuzione che il fondo sia stato regolarmente costituito e che l'acquisto dell'immobile sia rimasto estraneo ai bisogni familiari?

Da: sara3  14/12/2013 16:53:10
Sono andata a vedere, premetto che io non ho messo la revocatoria..a mio avviso la revocatoria non è completamente sbagliata ma nel caso in esame io non l'ho ritenuta rilevante perché potevo aggredire semplicemente il bene e quindi in via più immediata. La revocatoria è uno strumento in piu..

Da: Kakazzen14/12/2013 17:00:20
speriamo che non venga cassata dai commissari, grazie sara :-) Hai per caso fatto l'atto di civile?

Da: sara3  14/12/2013 17:07:23
Di niente..se non ci confrontiamo tra noi!!!
Si, ho fatto l'atto di civile!mi chiedi se riconvenzionale si o no???

Da: Kakazzen14/12/2013 17:10:10
:-) ti chiedo qualcosa in piu, hai voglia di leggerti cosa ho proposto io?

http://www.mininterno.net/fmess.asp?idt=18293

in fondo, un intervento in stampatello

Da: sara3  14/12/2013 17:27:33
Letto..io ho chiesto naturalmente il rigetto e poi  la riconvenzionale per la restituzione dell'immobile!ho sostenuto per la riconvenzionale la prescrizione del diritto a chiedere il definitivo!
Sinceramente sull'atto ho ancora qualche dubbio...

Da: Cisperomanontroppo 15/12/2013 08:03:51
Io nel  parere ho detto che prima si poteva procedere con esecuzione ex art 2808 perché ipoteca è iscritta anteriormente e nel caso in cui non fosse del tutto soddisfatto con azione revocatoria per sciogliere vincoli del fondo e aggredire tutto..se deve essere insufficiente spero almeno in un 28/29 recuperato magari con l'atto

Da: CARO IO15/12/2013 21:10:46
IL PROBLEMA NON SI PONE PERCHE' I DUE CONIUGI NON POTRANNO MAI DIMOSTRARE NULLA POSTO CHE QUA IL PUNTO FOCALE NON è DIMOSTRARE LA CORRETTEZZA DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO BENSì L'OPPONIBILITA' DELLO STESSO E CIO' (A MENO CHE IL COMPIACENTE FUNZIONARIO DELLO STATO CIVILE NON CORREGGA ESPONENDOSI A RIPERCUSSIONI PENALI LA DATA SULL'ATTO) I DUE FURBONI NON POTRANNO FARE ALTRO CHE ALZARE LE MANI AL CIELO E DIRE...RAGAZZI CI ABBIAMO PROVATO MA LA DATA L'AVETE
SCOPERTA è QUELLA SCRITTA NERO SU BIANCO

Da: CARO IO15/12/2013 21:14:49
ECCO AL MASSIMO LA SOLUZIONE DI CISPEROMANO PUO' ESSERE RAGIONEVOLE (ANCHE SE L'UNICO CASO IN CUI LA BANCA NON POTRA' SODDISFARSI PIENAMENTE SUL BENE è IL CASO IN CUI LA STESSA ABBIA UN'IPOTECA DI SECONDO O TERZO GRADO RISPETTO AD ALTRE BANCHE MA QUESTO NON LO POTEVAMO SAPERE).....MA NON VICEVERSA ASSOLUTAMENTE NO...

Da: Lenza216/12/2013 00:55:35
Senza voler scoraggiare nessuno, imho, come sottolineato da altri, la revocatoria non era necessaria, data l'anterioritá dell'iscrizione ipotecaria rispetto all'annotazione.
Io avrei inizialmente tratteggiato i caratteri generali del fondo.
Avrei sottolineato che é ormai sostanzialmente pacifica la sua natura di convenzione matrimoniale. Avrei citato il 162 c4 che rende opponibili vs i terzi le convenzioni matrimoniali solo dopo l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio. Avrei fatto qualche cenno anche sulla natura di sola pubblicità notizia della trascrizione. Già questo mi sembra sufficiente.

Da: Mauro Repetto  16/12/2013 09:25:28
Io ho detto tutto quello di cui all'ultimo post...ma tutto tutto.
Salvo poi aggiungere che si pone cmq un problema circa la possibilità di agire vs l'immobile...e da lì, quindi, la necessità di esperire prima la revocatoria...rivelando così l'assoluta illogicità del ragionamento fatto.
Visto l'italiano corretto e la prima parte corretta (sul fondo e sulla sua annotazione) spero in un 20.
Due 35 negli altri sono fattibili.
Cmq il parere era facile.
Ad io sono un asino.
O una capra che dir si voglia.

Da: CARO IO16/12/2013 10:23:45
NON ESAGERARE MAURO NON SEI AFFATTO UNA CAPRA ...NESSUNO LO è SI TRATTA SOLO DI RIUSCIRE AD AVERE LA GIUSTA INTUIZIONE E MAGARI QUELLO CHE è CAPITATO A TE IN QUESTO PARERE CAPITA O è CAPITATO AD ALTRI IN ALTRO PARERE O NELL'ATTO QUINDI NESSUNO è PIù SVELTO DI ALTRI ....QUA NESSUNO è IL PRINCIPE DEL FORO!!!!

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