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10 dicembre 2013 - Parere CIVILE
803 messaggi, letto 66573 volte

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Da: werty  -banned!-10/12/2013 12:08:53

- Messaggio eliminato -

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Da: facili ma ne passeranno pochi10/12/2013 12:12:49
sono facili ma ne passano , come al solito, al massimo il 30 %
Rispondi

Da: Luxor_DGX10/12/2013 12:14:07
Svolgimento prima traccia: goo.gl/7JahUp
Svolgimento seconda traccia: http://goo.gl/yq9UvA

Copiate l'indirizzo che vi interessa,nella barra indirizzo del vostro browser.
Rispondi

Da: Capra 10/12/2013 12:14:24
A roma hanno dettato? A che ora?
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Da: Traccia 210/12/2013 12:14:30
Rispondi

Da: kikocik10/12/2013 12:15:06
mi sembra più recente quella n.4011 del 2013 per il fondo patrimoniale
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Da: ssrt10/12/2013 12:17:54

- Messaggio eliminato -

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Da: giorgia201310/12/2013 12:18:29
x LAURETTA13

confermo anche io tracce ricevute da salerno, ma la seconda quella relativa alla società cancellata, nella parte finale è diversatu hai postato:
ciò premesso, il candidato assunta la posizione di legale della società Alfa, illustri le questioni sottese alla fattispecie ed, in particolare, queli effetti produce la cancellazione dal registro delle imprese di una società di capitali, e queli azioni possono essere esercitate dalla creditrice.
a me invece risulta:
ciò premesso, il candidato assunta la posizione di legale della società Alfa, illustri le questioni sottese alla fattispecie ed, in particolare, queli effetti produce la cancellazione dal registro delle imprese di una società di capitali, se i rapporti passivi facenti capo alla società cancellata .............mi manca proprio la fine però.
NON SCHERZO C'E' MIA MOGLIE ALL'INTERNO.

 
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Da: avv. bricco10/12/2013 12:20:00
soluzione schematica traccia n. 1.
- effetti cancellazione della società dal registro imprese: estinzione della società. analisi art. 2495 c.c.
- successione dei soci nei debiti della società nei limiti delle quote di partecipazione (posto che si tratta di una società di capitali e quindi a responsabilità limitata)
- colpa del liquidatore per aver trascurato le domande di pagamento della società alfa
- Cass. SS UU n. 6070 del 12.032013
-conclusioni: legittimazione ad agire nei confronti dei soci nei limiti della quota loro liquidata ed azione di risarcimento danni nei confronti del liquidatore
Rispondi

Da: newavv10/12/2013 12:22:28
RAGAZZI SCUSATE MA PER QUANTO RIGUARDA LA RESPONSABILITA' DEI SOCI IN SEGUITO ALLA CANCELLAZIONE DELLA SOCIETA' DI CAPITALI, ATTESO CHE IL SOGGETTO GIURIDICO NON ESISTE PIù, L'AZIONE POTRà ESSERE PROPOSTA DIRETTAMENTE NEI CONFRONTI DEI SOCI, NELLA QUALITA' DI SOGGETTI CHE HANNO RIPARTITO GLI UTILI TRA LORO? CHE DITE??
Rispondi

Da: aurelio201310/12/2013 12:22:28
Tra i vari istituti giuridici (trust, fondo patrimoniale, vincolo di destinazione) che possono essere usati per proteggere il patrimonio familiare, questa volta  la Cassazione ci offre lo spunto per individuare gli aspetti  o requisiti formali necessari per rendere opponibile il fondo patrimoniale ai creditori e, di conseguenza, proteggere i beni compresi nel patrimonio familiare dalle azioni esecutive dei creditori.

Il fondo patrimoniale (167 c.p.c.) è un istituto attraverso il quale i coniugi o un terzo vincolano  alcuni beni al soddifacimento dei bisogni della famiglia. L'effetto di questo vincolo è quello di rendere i beni inseriti nel fondo patrimoniale aggredibili solo da creditori che hanno soddisfatto bisogni inerenti la famiglia (170 c.p.c.), quindi, i creditori che sono diventati tali, per soddisfare bisogni diversi da quelli della famiglia non possono aggredire i beni del fondo patrimoniale.  Si comprende che se la locuzione "bisogni della famiglia" si intende in senso letterale e viene intepretata in molto restrittivo (casa, alimenti, mantenimento, vestiario) ecco che i beni compresi nel fondo patrimoniale diventano inattaccabili.


Oltre la costituzione del fondo patrimoniale, (il documento con cui i coniugi manifestano la volontà di costituire il fondo e individuano i beni da inserire in detto fondo), il codice civile, apparentemente,  prevede altre due formalità per rendere opponibile ai creditori il fondo: l'annotazione del fondo a margine dell'atto di matrimonio (162 c.c.) e la trascrizione dello stesso nei registri della conservatoria immobiliare (2647 c.c.).

A questo punto, ci si chiede quale è il rapporto tra queste diverse formalità e, in particolare, ci si chiede se per rendere opponibile il fondo ai creditori è sufficiente solo l'annotazione o solo la trascrizione o sono necessarie entrambe le formalità. La risposta è stata fornita dalla Cassazione Sez. Un. del marzo 2013 secondo la quale per ottenre l'opponibilità del fondo ai creditori occorre far riferimento solo all'annotazione del vincolo a margine dell'atto di matrimonio e non alla trascrizione dello stesso (che avrebbe solo una funzione di pubblicità notizia). Sulla scelta effettuata dalla Cassazione a Sez. Un. forse è opportuno effettuare una piccola considerazione, infatti, la scelta dalla Cassazione può andare bene in caso di mera costituzione di un fondo avente ad oggetto beni di proprietà di entrambi i coniugi (c.d. costituzione non traslativa), ma la soluzione non è utilizzabile in caso di costituzione di un fondo "traslativa" (come ad esempio il caso in cui il bene inserito nel fondo è di un terzo la cui proprietà viene trasferita ad entrambi i coniugi), poichè, in tale ultima ipotesi, la trascrizione del fondo nei registri della conservatoria non ha "solo funzione di pubblicità notizia", ma è una vera e propria trascrizione di un atto traslativo.

Comunque, è opportuno sottolineare che la Cassazione del marzo 2013 conferma l'impostazione delle sezioni unite, ma aggiunge un particolare ulteriore, cioè spiega cosa deve fare il titolare del fondo per proteggere i beni compresi nel fondo da un pignoramento.

Infatti, diretta conseguenza di quanto affermato è il principio secondo il quale per opporsi all'esecuzione su beni compresi nel fondo patrimoniale, il titolare dello stesso non deve solo provare l'esistenza del fondo (quindi non deve solo produrre l'atto costitutivo del fondo) ma deve anche produrre un certificato di matrimonio sul quale è annotata la costituzione del fondo, in assenza del certificato l'opposizione non può essere accolta ed è rilevabile d'ufficio la mancata allegazione del certificato di matrimonio e l'eventuale assenza dell'annotazione a margine dell'atto di matrimonio  della costituzione del fondo patrimoniale.



Rispondi

Da: sperando di essere utile10/12/2013 12:26:10
art. 2495 cc
- [1] Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese.

- [2] Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società.

Quindi:
i soci rispondono nei limti di quanto percepito nella liquidazione dell'attivo, mi sembra 20000 cada uno. Ovviamente, prima ti serve un titolo esecutivo (DI)

Inoltre, ne risponde anche il liquidatore illimitatamente nal caso in cui il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. (nella pratica è molto difficile da dimostrare). Ad ogni modo ti servono tutti i documenti (bilancio, debitori pagati ecc ecc,,)
Rispondi

Da: xena84xena 10/12/2013 12:26:17
avv bricco scusate l ignoranza ma non sono DEL SETTORE...QUANDO MANDA LO SCHEMA SI RIFERISCE ALLA SOCIETà ALFA O AI CONIUGI?
Rispondi

Da: pipita7210/12/2013 12:27:18
Aurelio2013, bocciato!
Rispondi

Da: circa Lecce10/12/2013 12:31:13
Scusate...sapete se con Lecce si comunica?
Rispondi

Da: frizzi10/12/2013 12:36:21
a che ora consegna Napoli?????
Rispondi

Da: NapoliDentro10/12/2013 12:36:50
Ragazzi qui non hanno ancora dettato, mi confermate le traccie?
Rispondi

Da: jam10/12/2013 12:39:16
TRACCIA N. 1
Tizio Caia, coniugi in regime di separazione di beni, con atto pubblico del 12/12/2010  hanno formato un fondo patrimoniale per i bisogni della famiglia conferendo allo stesso, gli altri beni, un immobile di proprietà di entrambi, gravato da un'ipoteca volontaria, scritta il 10/10/2006 A garanzia di un contratto di mutuo in virtù del quale la banca Alfa aveva erogato A tizio e Caia sia l'importo pari a euro  250.000 per l'acquisto di quello stesso bene, importo che i due avrebbero dovuto restituire onorando il pagamento di rate semestrali per la durata di 15 anni. L'atto pubblico è stato trascritto il 15/12/2010 ed annotato nei registri dello stato civile il 15 01 2011. A far data dal gennaio 2012 tizio Caia si sono resi morosi del pagamento delle rate di mutuo. Candidato assunte le vesti di legale Dell'istituto di credito, illustri questioni sottese al caso in esame, iniziando in particolare È natura abbia il fondo patrimoniale, quale incidenza assuma la costruzione dello stesso fondo patrimoniale in relazione alle azioni possibili della banca mutuante.
-----------------
TRACCIA N. 2

La società Alfa nel gennaio 2009 esegue una fornitura di merce a favore della società Beta s.r.l. per l'importo complessivo di 120.000 euro che, pur fatturato, non viene corrisposto. Alfa invia a Beta, nel frattempo posta in liquidazione volontaria, diverse lettere di sollecito per ottenere il pagamento della fornitura, tutte regolarmente ricevute dal liquidatore. Alfa decide, perciò, di agire giudizialmente nei confronti della debitrice sulla scorta degli ordini e delle fatture in suo possesso. Prima di rivolgersi al suo legale per la consegna della documentazione, Alfa esegue una visura presso la Camera di commercio e scopre che la società Beta nel gennaio 2013 è stata cancellata dal registro delle imprese su richiesta del liquidatore ed, all'esito della approvazione del bilancio finale di liquidazione che ha consentito una ripartizione modesta di attivo a favore dei quattro soci (20.000 euro ciascuno).
Alfa accerta, inoltre, che i soci di Beta sono tutti proprietari di beni e che, invece, il liquidatore è impossidente.
Alfa sincera, quindi, dal proprio legale di fiducia se esistono possibilità di recuperare quanto dovuto.
ciò premesso, il candidato assunta la posizione di legale della società Alfa, illustri le questioni sottese alla fattispecie ed, in particolare, queli effetti produce la cancellazione dal registro delle imprese di una società di capitali, e queli azioni possono essere esercitate dalla creditrice.

Rispondi

Da: diritto 198310/12/2013 12:40:49
mi sapete dire se a Roma hanno già dettato????
Rispondi

Da: falck 10/12/2013 12:41:57
Buon esame a tutti,

Mi piacerebbe capire se sarà possibile tenere i cell in aula d'esame, perchè a qst punto potrei inoltrare qualche aiutino a mia moglie, che è sotto esame.

Grazie mille.
Rispondi

Da: lotario10/12/2013 12:44:07
vergognaaaa
Rispondi

Da: xena84xena 10/12/2013 12:44:14
ragazzi su i coniugi nessuno schemino??? :)
Rispondi

Da: Jack610/12/2013 12:45:03
raga serve una sintesi... ragguagliamo il tutto ! !
Rispondi

Da: iuiuiu10/12/2013 12:45:47
per falck

<in quale sede fa l'esame tua moglie?
Rispondi

Da: giulio1232110/12/2013 12:46:10
vai falk!
Rispondi

Da: franceskina12345610/12/2013 12:47:28
La traccia 1 con assoluta certezza, parola per parola. Fidatevi.Nelle altre tracce sin qui postate ho trovato qualche errore.

La società Alfa nel gennaio 2009 esegue una fornitura di merce a favore della società Beta s.r.l. per l importo complessivo di 120.000 euro che, pur fatturato, non viene corrisposto. Alfa invia a Beta, nel frattempo posta in liquidazione volontaria, diverse lettere di sollecito per ottenere il pagamento della fornitura, tutte regolarmente ricevute dal liquidatore. Alfa decide, perciò, di agire giudizialmente nei confronti della debitrice sulla scorta degli ordini e delle fatture in suo possesso. Prima di rivolgersi al suo legale per la consegna della documentazione, Alfa esegue una visura presso la Camera di commercio e scopre che la società Beta nel gennaio 2013 è stata cancellata dal registro delle imprese su richiesta del liquidatore ed, all'esito della approvazione del bilancio finale di liquidazione che ha consentito una ripartizione modesta di attivo a favore dei quattro soci (20.000 euro ciascuno).
Alfa accerta, inoltre, che i soci di Beta sono tutti proprietari di beni e che, invece, il liquidatore è impossidente.
Alfa sincera, quindi, dal proprio legale di fiducia se esistono possibilità di recuperare quanto dovuto.
ciò premesso, il candidato assunta la posizione di legale della società Alfa, illustri le questioni sottese alla fattispecie, evidenziando in particolare quali effetti produce la cancellazione dal registro delle imprese di una società di capitali, se i rapporti passivi facenti capo alla società cancellata sopravvivono e quali azioni possono essere esercitate dalla creditrice.
Rispondi

Da: aurelio.201310/12/2013 12:47:42

- Messaggio eliminato -

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Da: franceskina12345610/12/2013 12:48:36
traccia 2 con assoluta certezza, parola per parola.

Tizio e Caia, coniugi in regime di separazione dei beni, con atto pubblico del 12/12/2010, hanno costituito un fondo patrimoniale per i bisogni della famiglia conferendo allo stesso, tra gli altri beni, un immobile, di proprietà di entrambi, gravato da ipoteca volontaria iscritta il 10/10/2006 a garanzia di un contratto di mutuo in virtù del quale la banca alfa aveva erogato a tizio e caia l'importo di euro 250.000, per l'acquisto di quello stesso bene, importo che i due mutuatari avrebbero dovuto restituire onorando il pagamento di rate semestrali per la durata di 15 anni. L'atto pubblico di costituzione del fondo patrimoniale è stato trascritto il 15.12.2010 ed annotato nei registri dello stato civile il 15.01.2011.
A far data dal gennaio 2012 Tizio e Caia si sono resi morosi nel pagamento delle rate di mutuo.
Il candidato, assunte le vesti del legale dell'istituto di credito, illustri le questioni sottese alla fattispecie, evidenziando in particolare al caso in esame evidenziando in particolare che natura abbia il fondo patrimoniale, quale incidenza assume la costituzione dello stesso fondo patrimoniale in relazione alle possibili azioni della banca mutuante.
Rispondi

Da: aiuto201310/12/2013 12:49:43
cosa si deve fare istanza di vendita o pignoramentoooooooo????????
Rispondi

Da: fra10/12/2013 12:49:48
la costituzione del fondo non potrà essere mai opposta alla banca che ha concesso il mutuo, che ha precedenza su tutti
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