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Polizia di Stato, 1400 VICE ISPETTORI (concorso interno)
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Da: allora....28/03/2017 07:47:14
che pena questi ricorsi al capo delo stato.......!!!!!!!!!......e che pena chi ancora non ha capito un cazzo di ammm.vo e continua a proporli...!!!!!

Da: RoccoKR28/03/2017 08:01:36
Purtroppo non avremo mai l'esito della commissione presieduta dal prefetto Piantedosi.....
Come non avremo mai io parere dell'avvocatura circa l'annullamento del concorso fra due anni.
Il primo perché paleserebbe la presa in giro nei confronti dei non idonei, il secondo perché non esiste.....
All'atto della costituzione della commissione erano già tutti concordi nel non rendere pubblico l'esito in quanto già sapevano del rigetto del Consiglio di Stato

Da: Alessia Amendola28/03/2017 08:44:22
Ma come sono possibili margini cosi ampli di discrezionalità ed interpretazioni? Ma ad un certo punto non dovrebbe giungere un esito in merito? come è possibile avere due punti di vista diametralmente opposti su di un unica questione di diritto, ed essere ognuno cosi convinto del proprio da sostenerlo all' infinito? Ma uno che ci capisce veramente c è?

Da: MarcoMmm 28/03/2017 08:47:52
Infatti qui si continua a proporre come definitivo e tombale l'esito del Consiglio di Stato su un ricorso al Capo dello Stato, che é ben diverso da un esito di secondo grado è messo dallo o stesso organo ma in esito ad appello a sentenza di primo grado del TAR. Come dice giustamente @allora non c'è modo migliore per perdere un rucorso che proporlo al Capo dello Stato .
Ciò che ha spaventato l'amministrazione immagino siano stati ben altri ricorsi.
Marco, non idoneo non ricorrente...

Da: Compromesso storico sindacale 28/03/2017 09:53:42
Marco ma secondo te il TAR che è subordinato al CDS emette sentenza della stessa specie andando contro il parere vincolante del CDS?

Da: zingarobis28/03/2017 10:15:16
A COJONI ANNATE A LAVORA'A'A'A'A'A'A'

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Da: Beh..se certe cose 28/03/2017 10:38:37
avvengono finanche in quest'amministrazione, allora la cosa è veramente preoccupante. Cominciò perciò seriamente a chiedermi cosa stia silenziosamente succedendo in questo paese. Non vedete forse anche voi che talune granitiche garanzie e riferimenti istituzionali , stiano iniziando invece a vacillare paurosamente mettendo in serio pericolo la nostra convivenza civile e la carta Costituzionale su cui fonda la nostra Repubblica? Vi sembra forse normale quanto sia accaduto o stia accadendi nella totale indifferenza istituzionale? A me francamente no

Da: Beh..se certe cose 28/03/2017 10:43:21
avvengono finanche in quest'amministrazione, allora la cosa è veramente preoccupante. Comincio perciò seriamente a chiedermi cosa stia silenziosamente succedendo in questo paese. Non vedete forse anche voi che talune granitiche garanzie e riferimenti istituzionali stiano iniziando invece a vacillare paurosamente mettendo in serio pericolo la nostra convivenza civile e la carta Costituzionale su cui fonda la nostra Repubblica? Vi sembra forse normale quanto sia accaduto o stia accadendo nella totale indifferenza istituzionale? A me francamente no.

Da: deragliatore28/03/2017 10:49:06
compromesso non è chiaro che il tar non PUO' ripeto non puo' entrare nel merito, quindi i due ricorsi sono differenti. E vi assicuro che quelli più insidiosi per il mi nistero sono quelli presentati al Tar.

@allora.. la scelta dei colleghi di rivolgersi al tar è stata obbligata dal fatto che nonostante l'obbligo dei 30giorni, per rispondere all'istanza di accesso agli atti,  l'amm.ne ha preso tempo.
In alcuni casi i colleghi hanno dovuto dare mandato ad un legale per far evadere la richiesta di accesso agli atti.
In altri casi i termini erano scaduti anche per il ricorso al P.dR.
Penso  che se uno è tranquillo perchè ha fatto le cose in regola non dovrebbe avere paura

Da: allora..... 28/03/2017 11:17:02
Certo...il ricorso che tratta la lesione dell' interesse legittimo e' quello  innanzi al Tar..che non entrera' mai nel merito degli elaborati.....non dira' mai  il compito x e'peggio o meglio di quello y....ma deve entrare nel merito dei criteri usati x la correzione degli elaborati....sindacandone l'uso e l' eventuale abuso.......ecco il motivo per cui l' avvocatura ha "consigliato"....il ripescaggio....!!!!

Da: LECCAPIEDI28/03/2017 11:31:33
Tenetemi pronti. Arriva la graduatoria con l'uovo di Pasqua. Notizia sentita stamattina. Sono a Nettuno e la scuola è stata allertata per l'inizio di maggio.

Da: RoccoKR28/03/2017 11:46:25
Il CDS non si rimangerà mai due suoi pareri.... Rosini non farà marcia indietro...
Il tanto nominato parere dell'avvocatura dov'è????
Non esiste

Da: Il grande bluff 28/03/2017 12:04:26
Comincio seriamente a pensare che i veri raccomandati siano ALTRI!

Da: CUS milano28/03/2017 12:05:35
...upff... le palle che continuate a raccontare sui temi, vi hanno dimostrato che valgono solo su questo forum, alla festa della befana,   pure a quella di Pasqua e forse allo spaccio-bar del vostro reparto..
QUESTO E' DIRITTO PUBBLICO AMMINISTRATIVO  E QUI LE CHIACCHIERE STANNO A ZERO!!!

Da: Alessia Amendola28/03/2017 12:22:29
Leccapiedi!!! sai che il tuo è l intervento più bello di tutti in assoluto!!!

Da: deragliatore 28/03/2017 12:24:46
Incredibile proprio non volete capire, il Tar non deve sconfessare il cds, semplicemente prendere in esame degli aspetti che il Cds in funzione del pdr non poteva valutare.

Da: Verifico e le faccio sapere28/03/2017 12:30:52
Non capisco cosa cambia alla stragrande maggioranza dei colleghi se qualcuno, ingiustamente escluso, riesca ad essere riammesso.

Da: LECCAPIEDI28/03/2017 12:33:48
Si credo di sì Alessia. Qui i rosiconi continuano a cuocere i nel loro sugo con intenti iettatori e intanto il concorso e i lavori per noi idonei procedono fregandosene di loro e di tutti i falliti che sperano in un oramai utopico annullamento. Ha ragione zingaro bis: coglioni andate a lavorare.

Da: CUS milano28/03/2017 12:58:34
...ennesimo parere del Consiglio di Stato del 25 gennaio 2017, dal sito istituzionale: https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=ETIVNZI6IUDVJLY2USK3XRZ3WM&q=concorso or vice or ispettori or 1400 or polizia or di or stato or 201600707
Numero 00187/2017 e data 25/01/2017 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA - Consiglio di Stato - Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 21 dicembre 2016
NUMERO AFFARE 00707/2016

OGGETTO: Ministero dell'interno - dipartimento della pubblica sicurezza.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dai signori Antonio Belli, nato ad Ancona il 13 giugno 1969, Vincenzo Camerlingo, nato a Mugnano il 22 maggio 1985, Giuseppe Campiglio, nato a Varese l'8 novembre 1970, Mario Carfagna, nato a Napoli il 25 luglio 1964, Bruno Costanzo, nato a Caivano il 9 febbraio 1970, Stefano De Paolis, nato a Roma il 23 agosto 1982, Walter Di Matteo, nato a Roma il 26 giugno 1970, Gianni Forconesi, nato a Fermo il 14 giugno 1972, Antonio Garofalo, nato a Maddaloni il 3 agosto 1973, Bartolomeo Landolfo, nato a Napoli l'11 giugno 1977, Fabio Mangiola, nato a Milano il 3 luglio 1981, Gaetano Martorana, nato a Gela il 30 aprile 1972, Salvatore Messina, nato a Napoli l'1 febbraio 1977, Selina Rizzi, nata a Bellano il 15 maggio 1976, Antonio Silvano, nato a Sangiorgio a Cremano il 3 agosto 1967, Giovanni Smeraglia, nato a Napoli il 22 luglio 1968, Salvatore Tassone, nato a Catanzaro il 4 ottobre 1979, Giovanni Trotta, nato a Nocera Inferiore il 25 gennaio 1966, Gian Matteo Vesprini, nato a Fermo il 27 maggio 1980, e William Zarrilli, nato a Varese il 16 maggio 1975, contro la mancata ammissione alla prova orale del concorso interno a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato.

LA SEZIONE
Vista la relazione con la quale il Ministero dell'interno ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giancarlo Luttazi.
Premesso:
con ricorso straordinario depositato direttamente presso questo Consiglio di Stato il 14 aprile 2016 e notificato al Ministero riferente, come da quest'ultimo riferito, in data 19 aprile 2016 e alla signora Orlando Sabrina, domiciliata presso l'ufficio immigrazione della questura di Napoli, in data 11 aprile 2016 il signor Belli Antonio e altri 19 colleghi hanno impugnato una serie di atti, indicati nell'epigrafe del ricorso in numero di 25 e concernenti l'esclusione - per mancato superamento della prova scritta - dal concorso interno, per titoli di servizio ed esami, a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di viceispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto ministeriale 24 settembre 2013.

I motivi di ricorso sono i seguenti:
1) Violazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487 e dei princìpi dell'ordinamento giuridico in tema di collegio perfetto delle commissioni giudicatrici nei concorsi pubblici;
2) violazione del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, del giusto provvedimento di legge, del bando, della regola dell'anonimato nei pubblici concorsi, dei principi di trasparenza e parità di condizioni tra i concorrenti di buon andamento ed imparzialità dell'Amministrazione; eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità, carenza di contestualità, trasparenza e parità di condizioni, violazione e falsa applicazione degli articoli 3, 33, 34 e 97 della Costituzione;
3) eccesso di potere per illogicità o perplessità valutative talmente evidenti e gravi da far dubitare, in ultima analisi, dell'obiettività e competenza stessa della commissione giudicatrice; eccesso di potere per illogicità manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità, travisamento dei fatti e palese disparità di trattamento; eccesso di potere per disparità di trattamento accompagnata da prova documentale a dimostrazione che la commissione aveva valutato negativamente gli elaborati dei ricorrenti e positivamente gli elaborati di identico contenuto di altro candidato; vizio di eccesso di potere per errore di fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità manifesta;
4) violazione dell'articolo 3, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli articoli 3, 24, 111 e 113 della Costituzione; vizio di eccesso di potere per errore di fatto e di presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità manifesta;
5) eccesso di potere per mancata predeterminazione puntuale e rigorosa dei criteri di giudizio, mancata attivazione di sistemi atti a garantire l'uniformità del giudizio nella valutazione delle prove scritte, irragionevolezza e violazione dell'imparzialità; eccesso di potere per errore di fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità manifesta;
6) eccesso di potere per irragionevolezza della correzione degli elaborati in tempi molto ristretti; violazione della Costituzione, articolo 97; del trattato istitutivo dell'Unione Europea, articoli 230-253 e 255; della Costituzione europea: articolo II-101; della legge 7 agosto 1990, n. 241, articolo 1, comma 1, e articolo 3; vizio di eccesso di potere per errore di fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità;
7) violazione degli articoli 17-bis e 30 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.
Con nota del 24 maggio 2016 l'Amministrazione riferente, in esito a richiesta della Sezione, ha riferito sull'istanza cautelare, rilevando la assorbente inammissibilità del ricorso e la sua infondatezza nel merito.
Nell'adunanza del 6 luglio 2016 la Sezione ha espresso il parere che l'istanza cautelare dovesse essere respinta.
Il Ministero riferente, nella finale relazione istruttoria, ha espresso l'avviso che il ricorso, in via preliminare, debba essere dichiarato inammissibile e che, ferma restando la pregiudiziale d'inammissibilità, debba comunque essere rigettato nel merito.

Considerato:
Si prescinde dall'esame dell'eccezione d'inammissibilità dell'intero ricorso poiché esso - ferma restando l'inammissibilità di alcune delle sue censure (v. infra) - è infondato.
1.- La circostanza che il solo presidente avrebbe dato lettura degli elaborati senza che i componenti della commissione ne dessero una lettura personale mostra la collegialità e uniformità della valutazione e non un vizio di legittimità. E la sola presenza di membri supplenti alle operazioni di correzione non vizia di per sé le operazioni di valutazione delle prove scritte, ma anzi dimostra il perseguimento - grazie alla consapevolezza da parte dei supplenti del metro di giudizio nelle valutazioni alle quali hanno assistito - di una maggiore uniformità.
2. - I segni di riconoscimento indicati nel ricorso e che mostrerebbero nella correzione degli elaborati la violazione del principio dell'anonimato (il ricorso riferisce: cancellature e scarabocchi in un elaborato; scritti a colonna in due elaborati; elaborati in brutta copia con richiamo in bella copia; dicitura in un elaborato: "N.B. NON COMPLETATA COPIATURA IN BELLA. CONTINUA E RIPRENDE DA PAGINA 6 DELLA BRUTTA COPIA. MI SCUSO. BUON LAVORO"; dicitura in altro elaborato: "SI RINGRAZIA PER L'ATTENZIONE"; l'assenza in un elaborato di uno dei tre fogli protocollo vidimati e consegnati al candidato) non mostrano invece - sia per le loro caratteristiche intrinseche, sia in rapporto all'alto numero dei candidati nella prova scritta - caratteristiche tali da dimostrare vizio dell'intera procedura di concorso.
Parimenti un simile vizio inficiante l'intera procedura non risulta nella circostanza, pure riferita nel ricorso, che la chiusura della busta grande, contenente la busta piccola con i dati anagrafici del candidato già chiusa da costui, sia stata effettuata dal personale incaricato dalla commissione alla presa in consegna di quella busta: tale modalità non è tale da inficiare la garanzia di anonimato degli elaborati. Né un simile vizio, in assenza di adeguata prova in proposito, risulta dal poco ordine lamentato nel ricorso relativamente alle operazioni di consegna degli elaborati; anche perché eventuali irregolarità in questa fase avrebbero ben potuto essere stigmatizzate dagli stessi candidati in bonis, ancor più qualificati a farlo dalla circostanza che nel concorso interno in esame tutti i candidati appartenevano, con diverse qualifiche, alla Polizia di Stato e dunque erano ufficiali o agenti di polizia giudiziaria. Circa la mancata chiusura della busta grande, contenente la busta piccola con i dati anagrafici, e la sua conservazione in cartoni prima di essere chiusa e firmata sui lembi, trattasi di asserzione che contrasta con quanto verbalizzato e quindi con attestazione che fa fede fino a querela di falso.
3. - Il terzo motivo di ricorso è inammissibile perché - nel contestare, per disparità di trattamento nei confronti dei ricorrenti, il giudizio positivo su elaborati che hanno superato la prova e che invece i ricorrenti ritengono non meritevoli di sufficienza - chiedono una comparazione che, già ammessa solo in specifiche ipotesi nei confronti di un unico ricorrente (come da giurisprudenza citata nel ricorso), è impossibile in un ricorso collettivo quale quello in esame.
4. - Lo stesso ricorso mostra consapevolezza che l'apposizione del voto numerico effettuata dalla commissione è ritenuta legittima da un importante orientamento giurisprudenziale, condiviso da questa Sezione, laddove, come nella fattispecie, siano stati preventivamente predisposti adeguati criteri di valutazione.
5. - Quanto alla critica dei suddetti criteri di valutazione espressa nel successivo quinto motivo di ricorso essa - nel limitarsi a citare giurisprudenza e a rilevare testualmente: "tali criteri non risultano assolutamente formulati in maniera puntuale e rigorosa"; e: "nel caso in esame, oltre a non essere apposti segni di correzione e glosse, sono predeterminati criteri sovrapponibili, generici e per nulla rigorosi e puntuali. Infatti pur essendo predeterminati generici criteri di massima, non risultano affatto predeterminati PRECISI PARAMETRI DI RIFERIMENTO CUI RACCORDARE IL PUNTEGGIO ASSEGNATO [ i caratteri maiuscoli sono nel testo del ricorso], con assiomatica illegittimità della valutazione in forma numerica" - è in parte inammissibile per genericità e in parte infondata, poiché la commissione esaminatrice ha evidenziato con adeguata precisione quei parametri di riferimento di cui la presente censura lamenta la carenza, e che sono i seguenti: l. rispondenza del contenuto dell'elaborato alla traccia proposta, con adeguato sviluppo dei temi in essa indicate; 2. Concretezza della trattazione ed esattezza di eventuali riferimenti normativi, dottrinali e giurisprudenziali; 3. Correttezza grammaticale e sintattica nonché chiarezza espositiva; 4. Coerenza logica nella descrizione degli aspetti operativi connessi alla traccia.
6. - La correzione "di molti elaborati in poco più di due minuti" non concreta di per sé vizio di legittimità; sia perché quella tempistica non riguarda tutti gli elaborati corretti (lo stesso ricorso riferisce che nella seduta del 22 luglio 2015 la commissione esaminatrice ha dedicato a ciascun compito il tempo complessivo di circa sette minuti); sia perché si tratta di una media temporale di due minuti che di per sé non è palesemente illogica: diverso sarebbe stato, ad esempio, se l'esito di questo calcolo medio avesse portato ad entità temporali talmente insignificanti da risultare palesemente illogiche.

Lo stesso ricorso, del resto, mostra consapevolezza che gran parte della giurisprudenza, condivisa da questa Sezione, attribuisce scarso rilievo al calcolo temporale medio della correzione delle prove scritte.
7. - L'ultima censura, che lamenta la violazione degli articoli 17-bis e 30 del regio decreto 22 gennaio 1934 n. 37, è inammissibile poiché invoca la normativa concernente gli esami per la professione di avvocato, inapplicabile al caso di specie.

P.Q.M. esprime il parere che il ricorso debba essere RESPINTO.

L'ESTENSORE            IL PRESIDENTE                 IL SEGRETARIO
Giancarlo Luttazi        Raffaele Carboni               Luisa Calderone

LE CHIACCHIERE STANNO A ZEROOO!!!!!!!

Da: x CUS Milano28/03/2017 13:07:50
Perchè questo?
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=5O53JOFFBZCRYFK6TIR7VQWFR4&q=1400+or+ispettori

REPUBBLICA ITALIANA


Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 18 gennaio 2017


NUMERO AFFARE 02062/2016

OGGETTO:
Ministero dell'interno

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensiva, proposto dalla signora Loredana Alberti, nata a Spoleto il 5 aprile 1975 e residente a Senigallia, avverso l'esclusione dal concorso interno per titoli di servizio ed esame a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto ministeriale 24 settembre 2013.

LA SEZIONE

Vista la relazione 3 novembre 2015 n. 333-A/U.C./2846/C.I., con la quale il Ministero dell'interno - dipartimento della pubblica sicurezza - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso in oggetto;
visto il ricorso straordinario ricevuto il 14 aprile 2016 dal Ministero dell'interno;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Elio Toscano.

Premesso.
1. La ricorrente, signora Loredana Alberti, ha partecipato al concorso interno, per titoli di servizio ed esame, a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto ministeriale 24 settembre 2013 e pubblicato sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno - supplemento straordinario 1/24 bis del 26 settembre 2013.
L'interessata, dopo aver superato la prova preselettiva, è stata ammessa alla successiva fase concorsuale consistente nella stesura di un elaborato vertente, ai sensi dell'art. 6 del bando di concorso, su elementi di diritto penale ovvero di diritto processuale penale con riferimenti di diritto costituzionale.
A conclusione delle operazioni di correzione degli elaborati da parte della commissione esaminatrice, i cui esiti sono stati pubblicati in data 18 dicembre 2015 sul sito web della Polizia di Stato, la signora Alberti è risultata "non ammessa a sostenere la prova orale", avendo riportato il punteggio di 26/50 a fronte del punteggio minimo di trentacinque cinquantesimi prescritto dal comma 2 dell'art. 6 del bando affinché la prova scritta potesse ritenersi superata.
Dopo l'accesso agli atti del concorso, l'interessata con il ricorso in esame impugna l'esclusione dalla prova orale per violazione di legge sotto i profili della sostanziale carenza di motivazione, manifesta disparità nelle conclusioni delle operazioni di valutazione degli elaborati scritti; per eccesso di potere e manifesta ingiustizia; per violazione delle norme relative al regolare svolgimento delle prove concorsuali anche per quanto specificamente attiene alla riconducibilità degli elaborati ai relativi estensori.
2. Cominciando dal dedotto vizio di carenza di motivazione, la ricorrente deduce che la Commissione esaminatrice, pur avendo prefissato i criteri di valutazione degli elaborati, come da verbale n. 37 del 17 dicembre 2014 (1.rispondenza del contenuto dell'elaborato alla traccia proposta, con adeguato sviluppo delle tematiche in essa indicate; 2. completezza della trattazione ed esattezza di eventuali riferimenti normativi, dottrinali e giurisprudenziali; 3. correttezza grammaticale e sintattica nonché chiarezza espositiva; 4. coerenza logica nella descrizione degli aspetti operativi connessi alla traccia), li ha di fatto disattesi, in quanto la valutazione delle prove scritte è accompagnata da striminzite formule ripetitive dalle quali non è possibile individuare la ragione della valutazione positiva o negativa, né a quale dei criteri prefissati la valutazione si riferisca.
In particolare, per quanto di diretto interesse, allega sia il proprio elaborato, sia gli elaborati di alcuni candidati ammessi alla prova orale con il punteggio minimo di 35/50, sostenendo che il primo soddisfa i criteri prefissati dalla Commissione esaminatrice, mentre i secondi si caratterizzano per la loro impresentabilità. Aggiunge, altresì di aver presentato in data 15 febbraio domanda di riesame in autotutela del proprio elaborato, rimasta senza riscontro benché il Capo della Polizia avesse comunicato per iscritto al segretario generale dell'UGL che eventuali richieste di riesame sarebbero state prese in considerazione dalla Commissione.
In particolare, la ricorrente deduce che:
- i commissari non hanno sottoscritto la dichiarazione relativa all'insussistenza di situazioni d'incompatibilità con i candidati, in violazione dell'art. 11 del d.P.R. n. 487 del 1994 e dell'art. 52 del decreto del Ministro dell'interno 28 aprile 2005 n. 129;
- la Commissione ha predisposto una sola traccia d'esame anziché tre, come previsto dagli stessi articoli;
- dal verbale n. 40 si rileva che i commissari hanno firmato il foglio contenente la traccia d'esame, che è stato quindi riposto in doppia busta dal segretario e consegnato al Presidente, senza che risulti che la busta sia stata sigillata e controfirmata da tutti i membri della Commissione, come prescritto dall'art. 11 del d.P.R. n. 487/1994 e dell'art. 54, comma 3, del d.m. n. 129/2005;
- nello stesso verbale non v'è menzione che i plichi ove sono state raccolte le buste contenenti gli elaborati sono stati firmati dal presidente, da almeno uno dei membri della Commissione e dal segretario (art. 56, comma 4, del d.m. n. 129/2005).
La ricorrente sostiene altresì che il giudizio d'insufficiente attribuito al suo elaborato (n. 6127 allegato al ricorso), posto in relazione con alcuni dei giudizi degli elaborati di candidati giudicati idonei con 35/50 (o voto superiore) rende palese la manifesta illogicità delle valutazioni espresse dalla Commissione. Al riguardo cita, allegandone copia, i seguenti elaborati:
- n. 1135, con voto 26, così motivato "Trattazione che lascia taluni aspetti non adeguatamente sviluppati dal quesito, soprattutto nella prima parte in quanto non è stata trattata la struttura del reato";
- nn. 1017, 4592, 2325, 468, 510, 4676, 5385, 1843, 1810, 1939, tutti valutati con punti 35 e un giudizio così formulato "Trattazione limitata all'essenziale", nonostante secondo la ricorrente sia evidente l'incompletezza e l'inadeguatezza dello svolgimento;
- n. 2007, valutato con punti 36, nonostante il contenuto appaia paradossale sul piano formale e sostanziale.
Infine, lamenta che su taluni elaborati sono presenti segni inequivocabilmente utili all'identificazione del candidato interessato.
3. L'Amministrazione riferente confuta le censure, sostenendo che il giudizio reso sull'elaborato della ricorrente, oltra ad essere sufficientemente motivato, non appare affetto da vizi di travisamento dei fatti o palese illogicità, né si pone in contrasto con i criteri di valutazione predisposti dalla Commissione esaminatrice che ha ragionevolmente previsto, oltre alla "correttezza grammaticale, sintattica, nonché alla chiarezza espositiva", anche i criteri che riguardano propriamente il contenuto dell'elaborato, in modo da valutare sia gli aspetti contenutistici, sia quelli attinenti alla tecnica di redazione. In ogni caso i giudizi della Commissione d'esame sono espressione di discrezionalità tecnica, in linea di principio non censurabile, salvo che risulti affetta da eccesso di potere per vizi logico-giuridici.
Considerato.
4. Le censure espresse dalla ricorrente possono essere raggruppate in due gruppi, il primo volto a contestare il merito della valutazione della prova scritta, il secondo diretto a porre in luce l'inosservanza da parte della Commissione d'esame di talune disposizioni regolamentari in materia di pubblici concorsi.
5. Quanto al primo gruppo, la ricorrente lamenta innanzitutto che la valutazione di 26/50, attribuita al suo elaborato, accompagnata dal seguente giudizio "trattazione che lascia taluni aspetti non adeguatamente sviluppati dal quesito, soprattutto nella seconda parte" sia del tutto carente sotto il profilo motivazionale, sia perché non appare correlata ai criteri prefissati dalla Commissione, sia perché espressa con formula stereotipata e ripetitiva.
Al riguardo va richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale che ritiene la motivazione dei punteggi assegnati nelle prove di pubblici concorsi sindacabile dal giudice amministrativo nel limite segnato dall'attendibilità della valutazione, senza alcuna possibilità che il giudice sostituisca il proprio giudizio a quello tecnico-discrezionale della Commissione; quest'ultimo, infatti, è espressione di valutazione di merito che, come tale, non è puntualmente sindacabile in sede di legittimità, se non nei casi in cui esso risulti macroscopicamente viziato da illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti (cfr., Cons. St., sez. quarta, 25 ottobre 2016, n. 4459).
Nel caso di specie, il giudizio reso sull'elaborato del ricorrente, oltre ad essere sufficientemente motivato, non appare affetto da vizi logico-razionali, né si pone in contrasto con i criteri prefissati, avendo la Commissione riscontrato - come sopra detto - un elaborato caratterizzato da una trattazione che tralascia alcuni aspetti del quesito, soprattutto nella seconda parte.
Per quanto concerne le censure relative alla standardizzazione nonché alla linearità dei punteggi espressi dalla Commissione nei confronti di alcuni candidati ammessi alla prova orale con il punteggio di 35/50, va ribadito che l'attribuzione del voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove scritte od orali di un concorso pubblico o di un esame esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti.
Tale principio è stato definito "diritto vivente" dalla stessa Corte Costituzionale (sentenze 30 gennaio 2009, n. 202, e 15 giugno 2011, n. 175), la quale ha sottolineato che - quando il criterio prescelto dal legislatore per la valutazione delle prove scritte nell'esame è quello del punteggio numerico, costituente la modalità di formulazione del giudizio finale espresso su ciascuna prova, con indicazione del punteggio complessivo utile per l'ammissione all'esame orale - tale punteggio, già nella varietà della graduazione attraverso la quale si manifesta, esterna una sintetica valutazione che si traduce in un giudizio di sufficienza o di insufficienza, a sua volta variamente graduato a seconda del parametro numerico attribuito al candidato, che non solo stabilisce se quest'ultimo ha superato o meno la soglia necessaria per accedere alla fase successiva del procedimento valutativo, ma dà anche conto della misura dell'apprezzamento riservato dalla Commissione esaminatrice all'elaborato e, quindi, del grado di idoneità o inidoneità riscontrato.
Ne discende, pertanto, che l'apposizione di punteggi numerici o la formulazione di giudizi sintetici è sufficiente ed assiste legittimamente l'operato della commissione, laddove quest'ultima ha preventivamente predisposto una griglia di valutazioni che impone, ai componenti della stessa, la disamina di ogni elaborato alla luce dei criteri fissati ex ante.
Tali criteri hanno lo scopo di far esprimere la commissione su ciascun elemento rinvenibile o meno nell'elaborato in valutazione, assicurando una omogeneità di trattamento in ossequio all'art. 97 della Costituzione.
Nel caso in esame, poi, non si può ignorare che il punteggio assegnato alla ricorrente sia lontano da quello necessario per il superamento della prova, sicché soltanto un vizio macroscopico potrebbe essere utile all'interessata.
Né invero la ricorrente può sostituire il proprio metro di valutazione a quello della Commissione, prospettando un sorta di disparità di trattamento rispetto ad altri concorrenti che hanno superato la prova con il punteggio minimo di 35/50 o di 36/50, in quanto trattasi di aspetti di merito sindacabili dal giudice amministrativo soltanto ove emergano profili d'inattendibilità, nella fattispecie non riscontrabili dalla lettura degli elaborati allegati al ricorso e dalle motivazioni associate ai relativi punteggi.
6. Passando al secondo gruppo di censure va precisato che correttamente la Commissione ha predisposto una sola traccia d'esame, in quanto sia l'art. 11, comma 2, del d.P.R. 9 maggio 1944, n. 487 in materia di concorsi pubblici, sia l'art. 54, comma 2, del d.m. 28 aprile 2005, n. 129 in materia di accesso alle qualifiche iniziali del ruolo ispettori della Polizia di Stato prevedono la predisposizione di una sola traccia qualora la prova si svolga in più sedi, come nel caso in esame.
Quanto, poi, agli ulteriori rilievi dedotti, quali l'omessa dichiarazione preventiva da parte dei commissari dell'inesistenza di situazioni d'incompatibilità, l'assenza di riscontri sui verbali delle operazioni della Commissione circa l'apposizione delle firme dei commissari sulle buste contenenti la traccia d'esame e sui plichi degli elaborati, attengono a irregolarità formali, che non possono avere effetto invalidante della procedura concorsuale, in quanto non risulta dimostrato che, in conseguenza delle stesse, le operazioni concorsuali si siano svolte in violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buona amministrazione.
7. In conclusione il ricorso è infondato e dev'essere pertanto respinto, con assorbimento della domanda incidentale di sospensione degli atti impugnati.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.

       
       
L'ESTENSORE    IL PRESIDENTE
Elio Toscano    Raffaele Carboni
       
       
       
       
IL SEGRETARIO
Luisa Calderone

Da: Il grande vecchio28/03/2017 13:16:42
Quanti stolkers....o e' sempre lo stesso?

Da: Alessia Amendola28/03/2017 13:18:16
Dai speriamo bene!!! E cmq  quello che anche non capisco è il perché dovremmo aspettare eventuali ripescati?... Cioè, a questi fategli fare le prove che devono sostenere e a noi avviateci al corso, ed infine i nuovi idonei li agganci agli idonei del concorso da 320 ma con la nostra  decorrenza...anzi avrebbero anche più tempo per studiare.

Da: allora..... 28/03/2017 13:23:11
Finche' qualcuno non si fara' spiegare da quache avvocato.....amministrativista come funziona il proc ammvo.....meglio parlare di ping pong......!!!!!

Da: zingarobis28/03/2017 13:28:30
A COJONI ANNATE A LAVORA'A'A'A'A'A

Da: state fuori 28/03/2017 13:33:08
Cus e Ron
Siete la stessa persona, Alessia credi di essere simpatica? Spero per te che non sei veramente cosi sembri una gallina

Da: ahh finalmente...28/03/2017 13:34:45
...che bello leggere che i coglioni rosiconi, dopo aver riempito il forum di merdate, incominciano a raccogliere pesanti tranvate dal CDS!!

Da: Alessia Amendola28/03/2017 14:13:12
Scusami "state fuori" non volevo irritarti, davvero.

Da: Attilailfolle 28/03/2017 14:20:04
Il ricorso collettivo di cui poco sopra è quello famoso uscito dopo le parole del Capo pronunciate in quel di Caserta, il secondo di loredana alberti è quello che è uscito ieri. Sono sempre due ma sono sempre DIFFERENTI

Da: zingarobis28/03/2017 14:36:23
A COJONI ANNATE A LAVORA'A'A'A'A'A'

Da: Il grande bluff 28/03/2017 14:53:40
Esatto Attila l'ultimo è innanzitutto individuale e viene cassato anche nella comparazione degli elaborati che a questo punto per il CDS non sono tanto scandalosi.... No?

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