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Idonei non vincitori: scorrimento graduatorie nelle PA e nelle Forze armate e di Polizia (GdF-CC-PdS-EI ecc..)
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Da: Tutto a posto 01/05/2017 16:12:10
Da: Tutto a posto     01/05/2017 14.09.44
Ragazzi le voci sono sempre quelle secondo voi perché mai lasciare una graduatoria aperta degli AA FF se sarebbe chiusa la procedura delle assunzioni,la graduatoria sarebbe chiusa è palese la situazione....... state tranquilli assumeranno tutti......anche delle altre categorie tutti gli INV verranno assunti.


Non ho scritto io questo post

Da: Tutto a posto 01/05/2017 16:18:12
Da: Tutto a posto     01/05/2017 14.34.39
Pinko Pallino dillo anche tu una volta per tutte che stesso maledette graduatorie le scorreranno con tutti i raccomandati......capisci a me ;););););) è beato chi viene toccato dalla dea bendata.......


Nemmeno questo ho scritto io

Da: Di passaggio01/05/2017 16:40:46
Vi assumeranno tutti a Roma e tutto apposto tranquilli.....

Da: Aspettando scorrimento01/05/2017 20:35:00
X vincet9591 ma ci sono possibilità' che scorrono anche quelle dei marescialli?

Da: Stipendio 01/05/2017 22:33:46
Quanto guadagna un neo vice ispettore della polizia di stato al netto?

Da: Di passaggio02/05/2017 00:29:39
Nella seduta di mercoledì 7 dicembre, con 166 voti favorevoli, 70 contrari e un astenuto, il Senato ha approvato in via definitiva il ddl n. 2611, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019, di seguito gli articoli con i comma di interesse  riguardanti il Comparto Sicurezza e Difesa


A.S. n. 2611 Articolo 1, comma 368
Articolo 1, comma 368

(Proroga di graduatorie concorsuali nella P.A.)
Il comma 368, introdotto alla Camera, proroga fino al 31 dicembre 2017 l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato. Il comma 368, introdotto alla Camera, modifica l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge n.101/2013, prorogando fino al 31 dicembre 2017 l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge135, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, nonché delle graduatorie vigenti del personale dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. L'articolo 4, comma 4, decreto-legge n.101/2013 ha prorogato al 31 dicembre 2016 l'efficacia delle graduatorie concorsuali relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni vigenti alla data della sua entrata, con esclusione delle graduatorie già prorogate di ulteriori 5 anni oltre la loro vigenza ordinaria136 . L'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge n.112/2008, ha stabilito che per gli anni 2010 e 2011 i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente. La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del venti per cento per il triennio 2012-2014, del cinquanta per cento nell'anno 2015 e del cento per cento a decorrere dall'anno 2016137 . 135 Il decreto-legge n.101/2013 è entrato in vigore il 31 agosto 2013. 136 Tale proroga costituisce l'ultima di una lunga serie di provvedimenti aventi analoga finalità. In particolare, il punto n. 24 dell'articolo 1, comma 388, della L. 228/2012 aveva prorogato al 30 giugno 2013 quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, del D.L. 216/2011, che aveva a sua volta prorogato al 31 dicembre 2012 l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, in riferimento alle graduatorie approvate successivamente al 30 settembre 2003. Successivamente, l'efficacia delle richiamate graduatorie è stata prorogata al 31 dicembre 2013 dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del D.P.C.M. 19 giugno 2013 137 Successivamente, l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n.102/2014, ha previsto che il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2013 e nell'anno 2014, previste dall'articolo 66, commi 9-bis del decreto-legge n. 112/2008, è prorogato al 31 dicembre 2016 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 2016
COMPARTO SICUREZZA E DIFESA
Specifiche risorse sono destinate - nell'ambito di quelle stanziate per il Fondo del pubblico impiego - per assunzioni a tempo indeterminato (per il 2017 e dal 2018, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente) presso le amministrazioni dello Stato, inclusi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Al contempo, parte delle risorse del Fondo del pubblico impiego sono destinate all'incremento - dal 2017 - del finanziamento previsto a legislazione vigente per dare attuazione alle previsioni (della legge delega n. 124 del 2015) sulla revisione della disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico e progressione in carriera del personale delle forze di polizia e di ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché (ai sensi della legge n. 244 del 2012) per il riordino dei ruoli del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate; in alternativa, tali risorse sono destinate al finanziamento della proroga, per l'anno 2017, del contributo straordinario pari a 960 euro su base annua previsto dalla legge di stabilità 2015 (n. 208 del 2015 all'articolo 1, comma 972) in favore del personale appartenente ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alle forze armate non destinatario di un trattamento retributivo dirigenziale. La ripartizione dei contributi del Fondo è operata con uno o più D.P.C.M., previo parere del Ministro dell'interno e del Ministro della difesa, da adottare entro 90 giorni. La dotazione complessiva del Fondo del pubblico impiego - destinata altresì alla copertura degli oneri aggiuntivi per la contrattazione collettiva 2016-2018 ed a "miglioramenti economici" del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico - è pari a 1,48 miliardi per il 2017 e a 1,93 miliardi a decorrere dal 2018 (in base a quanto previsto dall'articolo 52, comma 2). Nel corso dell'esame parlamentare è altresì previsto, per il riordino delle carriere del personale non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la destinazione di una quota parte delle risorse disponibili nei fondi incentivanti dello stesso personale (e derivanti dall'ottimizzazione e razionalizzazione si specifici settori di spesa) per un importo massimo di 5,3 milioni di euro, nonché di una quota parte del Fondo istituito per il finanziamento del servizio antincendi negli aeroporti (di cui all'articolo 1, comma 1328, della L. 296/2006), per un importo, in prima applicazione, in misura almeno pari a 10 milioni di euro. Tali finanziamenti operano (nel contesto dell'istituendo Fondo per il pubblico impiego) ai fini dell'ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 12 È inoltre prorogata fino al 31 dicembre 2017 l'efficacia delle graduatorie vigenti del personale dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco unitamente all'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore del decreto n. 101 del 31 agosto 2013, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni. Inoltre, per l'acquisto e l'ammodernamento dei mezzi strumentali in uso alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco è disposto uno stanziamento di 70 milioni di euro per il 2017 e di 180 milioni per il periodo 2018-2030, istituendo a tal fine un apposito fondo. Un ulteriore stanziamento, pari a 997 milioni di euro per l'anno 2017, è inoltre disposto in favore del fondo missioni internazionali istituito ai sensi dell'articolo 4 della recente "legge quadro missioni internazionali" (legge n. 145 del 2016). Infine, è prorogato fino al 31 dicembre 2017 e limitatamente a 7.050 unità l'operatività del piano di impiego, concernente l'utilizzo di un contingente di personale militare appartenente alle Forze armate per il controllo del territorio in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia.
Articolo 1, commi 364-365, 367 e 369 (Fondo per il pubblico impiego)
Per il pubblico impiego, questa parte del disegno di legge reca un duplice ordine di previsioni. Un primo ordine di disposizioni concerne l'istituzione di un apposito Fondo per il pubblico impiego. Esso è destinato a finanziare: la contrattazione collettiva entro la pubblica amministrazione; nuove assunzioni presso le amministrazioni dello Stato; l'attribuzione di risorse al personale dei Corpi di polizia, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (per quest'ultimo, sono poste inoltre specifiche previsioni). Un secondo ordine di disposizioni concerne l'istituzione di un Fondo destinato all'incremento dell'organico dell'autonomia (cfr. all'articolo 1, commi 366 e 373-374). Per tale duplice finalità, è complessivamente stanziata la somma di 1,92 miliardi di euro per il 2017; di 2,63 miliardi di euro a decorrere dal 2018 (comma 364). Il comma 365 prevede l'istituzione di un Fondo (presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze, nel quale non sono incluse le risorse destinate all'incremento dell'organico dell'autonomia di cui al comma 366) per finanziare vicende contrattuali e nuove assunzioni presso talune amministrazioni pubbliche. Dossier n. 412 15 La dotazione del Fondo è pari a: 1,48 miliardi per il 2017; 1,93 miliardi a decorrere dal 2018. Il Fondo è ripartito con uno (o più) decreti del Presidente del Consiglio (su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze - sentiti il Ministro della difesa ed il Ministro dell'interno). È previsto un termine - di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge - per l'emanazione del (o dei) d.P.C.m. di ripartizione del Fondo. Il Fondo è istituito con una triplice finalità (ai sensi del comma 365, lettere a), b) e c)): § la determinazione degli "oneri aggiuntivi" (rispetto ai 300 milioni di euro già stanziati dall'ultima legge di stabilità6 ) per la contrattazione collettiva relativa al triennio 2016-2018 nonché per "i miglioramenti economici" del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico. Il 'blocco' della contrattazione collettiva, nonché il 'congelamento' dei trattamenti retributivi), disposti dal decreto-legge n. 78 del 2010 ed in seguito prorogati, sono stati caducati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 178 del 2015, per illegittimità sopravvenuta, con effetto dalla pubblicazione della sentenza (dunque non retroattivo, rimanendo così salvi gli effetti economici fino a quel momento della normativa travolta. Oggetto della censura della Corte costituzionale è stata non la misura in sé di contenimento della spesa pubblica bensì il suo protrarsi "così prolungato nel tempo da rendere evidente la violazione della libertà sindacale" sancita dall'articolo 39, primo comma della Costituzione. Secondo la Corte "la contrattazione deve potersi esprimere nella sua pienezza su ogni aspetto riguardante la determinazione delle condizioni di lavoro, che attengono immancabilmente anche alla parte qualificante dei profili economici". Ebbene, "in ragione di una vocazione [per effetto del concatenarsi di proroghe] che mira a rendere strutturale il regime del 'blocco', si fa sempre più evidente che lo stesso si pone di per sé in contrasto con il principio di libertà sindacale sancito dall'art. 39, primo comma, Cost.". "Il reiterato protrarsi della sospensione delle procedure di contrattazione economica altera la dinamica negoziale in un settore che al contratto collettivo assegna un ruolo centrale", coinvolgente "una complessa trama di valori costituzionali (artt. 2, 3, 36, 39 e 97 Cost.)". Non la sospensione in sé ma il suo tramutarsi in misura strutturale ha segnato lo sconfinamento "in un bilanciamento irragionevole tra libertà sindacale (art. 39, primo comma, Cost.), indissolubilmente connessa con altri valori di rilievo costituzionale e già vincolata da limiti normativi e da controlli contabili penetranti (artt. 47 e 48 del d.lgs. n. 165 del 2001), ed esigenze di razionale distribuzione delle risorse e controllo della spesa, all'interno di una coerente programmazione finanziaria (art. 81, primo comma, Cost.)". 6 Articolo 1, comma 466, legge n.208/2015. Dossier n. 412 16 La sentenza della Corte costituzionale ha dato impulso allo 'sblocco' della contrattazione collettiva. La legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) ha indi previsto per il triennio 2016-2018 che gli oneri a valere sul bilancio statale per la contrattazione collettiva ammontassero a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Così l'articolo 1, comma 466 della citata legge n. 208/2015. Il 30 novembre 2016 Governo e rappresentanze sindacali hanno siglato un accordo per il rinnovo del contratto di pubblico impiego. La disposizione in esame del disegno di legge fa menzione di "oneri aggiuntivi", appunto rispetto a quelli così quantificati dalla legge di stabilità 2016. In breve, si amplia la capienza delle risorse disponibili per la contrattazione collettiva. E tali maggiori risorse si prevede (mediante apposita novella alla citata disposizione della legge di stabilità 2016) siano altresì destinate ai miglioramenti economici del personale dipendente delle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico. Com'è noto, la c.d. privatizzazione del pubblico impiego (disposta dal decreto legislativo n. 29 del 1993, indi da quello oggi vigente n. 165 del 2001, secondo cui la disciplina del rapporto di lavoro ed impiego presso le pubbliche amministrazioni è ormai 'attratto' all'ambito privatistico, con un contratto di lavoro disciplinato dalle norme del codice civile) non ha investito alcune categorie di pubblici dipendenti. Sono (ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001): "magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia" nonché i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività in materia di risparmio, funzione creditizia e valutaria, tutela del risparmio, valore immobiliare e tutela della concorrenza e del mercato. Sono inoltre disciplinati dai rispettivi ordinamenti il personale del Corpo dei Vigili del fuoco (con esclusione del personale volontario), il personale della carriera dirigenziale penitenziaria, i professori e i ricercatori universitari (nelle more della specifica disciplina organica ed in conformità ai principi della autonomia universitaria). Queste le amministrazioni statali in regime di diritto pubblico. Fin qui la lettera a). § "definizione" del finanziamento - per il 2017 e dal 2018 - di assunzioni a tempo indeterminato presso le amministrazioni dello Stato (inclusi i Corpi di polizia, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, anche fiscali, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4 del decreto legislativo n. 165 del 2001)7 . 7 Gli enti di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono: ente EUR; enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate; Agenzia spaziale italiana; Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura; Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA); Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e Registro aeronautico italiano (RAI); CONI; Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL); Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.). Dossier n. 412 17 A seguito di modifica approvata dalla Camera dei deputati in prima lettura, sono ricomprese nelle assunzioni qui considerate quelle a tempo indeterminato presso l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo. Per le assunzioni sono tenute in conto le specifiche richieste volte a fronteggiare "indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza ed urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni". Le assunzioni sono autorizzate (dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia) entro le vacanze di organico, al netto della copertura di posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di personale appartenente ad altra amministrazione, e nel rispetto delle previsioni poste dal decreto-legge n. 101 del 2013 ("Disposizioni urgenti per il perseguimento degli obiettivi di razionalizzazione nelle amministrazioni pubbliche) all'articolo 4. Tra le previsioni poste dall'articolo 4 del decreto-legge n. 101 del 2013, può valere ricordare quella secondo cui per tali amministrazioni l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali è subordinata: all'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate; all'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1° gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza; al previo svolgimento di una ricognizione circa situazioni di soprannumero o comunque eccedenze di personale. Fin qui la lettera b). La lettera c) ha invece per oggetto: § "definizione" dell'incremento - dal 2017 - del finanziamento previsto a legislazione vigente, per dare attuazione alle previsioni della leggedelega n. 124 del 2015 di revisione della disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico e progressione in carriera del personale delle forze di polizia e di ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché della legge n. 244 del 2012 per il riordino dei ruoli del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate. Ovvero - alternativamente - finanziamento della proroga (per il solo anno 2017) del contributo straordinario previsto dalla legge n. 208 del 2015 all'articolo 1, comma 972. I destinatari sono le Forze di polizia, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le Forze armate. Per intendere il contenuto della previsione normativa, si rende necessario sciogliere i riferimenti normativi in essa contenuti. La disposizione prevede infatti che una parte del neo istituito Fondo sia destinata a dare attuazione all'articolo 8, Dossier n. 412 18 comma 1, lettera a), punti 1) e 4) della legge n. 124 del 2015 nonché all'articolo 1, comma 5 della legge n. 244 del 2012; oppure a finanziare la proroga (per il 2017) del contributo straordinario previsto dall'articolo di cui all'articolo 1, comma 972 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016). Quest'ultima disposizione, cui quella in esame rinvia, prevede che "nelle more dell'attuazione della delega sulla revisione dei ruoli delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate e per il riconoscimento dell'impegno profuso al fine di fronteggiare le eccezionali esigenze di sicurezza nazionale, per l'anno 2016 al personale appartenente ai corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alle forze armate non destinatario di un trattamento retributivo dirigenziale è riconosciuto un contributo straordinario pari a 960 euro su base annua, da corrispondere in quote di pari importo a partire dalla prima retribuzione utile e in relazione al periodo di servizio prestato nel corso dell'anno 2016. Il contributo non ha natura retributiva, non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive e non è assoggettato a contribuzione previdenziale e assistenziale […]. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 510,5 milioni di euro per l'anno 2016". In base alla disposizione in commento, tale contributo straordinario di 960 euro annui per il personale testé richiamato potrà essere dunque prorogato al 2017, in alternativa (la ripartizione dei contributi del Fondo è, come previsto al comma 2, operata con uno o più d.P.C.m.) all'attuazione degli interventi prevista dalla legge di riorganizzazione della p.a. n. 124 del 2015 (delega al Governo per la riorganizzazione degli ordinamenti delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) e dalla legge n. 244 del 2012 (riordino dei ruoli del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate). Si ricorda, a tal fine, che il termine per l'attuazione della delega di cui all'articolo 8 della legge n. 124 del 2015, originariamente fissato al 28 agosto 2016, è stato prorogato al 28 febbraio 2017 dall'art. 1 del decretolegge n. 67 del 2016. In particolare, è richiamato, della legge n. 124 del 2015, l'articolo 8, comma 1, lettera a), nei suoi punti 1 e 4. Tale previsione delega il Governo alla riorganizzazione complessiva degli ordinamenti del personale di tutte le Forze di polizia (ossia Polizia di Stato, Polizia penitenziaria e Corpo forestale, a ordinamento civile, e Carabinieri e Guardia di finanza, a ordinamento militare), secondo i criteri indicati. Ed è investito anche il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il punto n. 1 della legge delega - richiamato espressamente dalla norma in commento - indica (quale criterio) la revisione generale della disciplina in materia di reclutamento, di stato giuridico e di progressione di carriera, prevedendo l'eventuale unificazione, soppressione ovvero istituzione di ruoli, gradi e qualifiche di ruoli così come la rideterminazione delle relative dotazioni organiche, comprese quelle complessive di ciascuna Forza di polizia, in ragione delle esigenze di funzionalità e della consistenza effettiva alla data di entrata in vigore della presente legge, ferme restando le facoltà assunzionali previste alla medesima data, nonché assicurando il mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale delle Forze di polizia e dei Dossier n. 412 19 connessi trattamenti economici, anche in relazione alle occorrenti disposizioni transitorie, fermi restando le peculiarità ordinamentali e funzionali del personale di ciascuna Forza di polizia. Il punto n. 4, oltre a prevedere che il personale tecnico del Corpo forestale dello Stato svolga altresì le funzioni di ispettore fitosanitario (di cui all'articolo 34 del decreto legislativo n. 214 del 2005), pone come criteri il riordino dei corpi di polizia provinciale, in linea con la legge n. 56 del 2014 (escludendo in ogni caso la confluenza nelle Forze di polizia); l'ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mediante modifiche al decreto legislativo n. 139 del 2006 (recante riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge n. 229 del 2003), in relazione alle funzioni e ai compiti del personale permanente e volontario del medesimo Corpo (e conseguente revisione del decreto legislativo n. 217 del 2005, recante ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge n. 252 del 2004), anche con soppressione e modifica dei ruoli e delle qualifiche esistenti ed eventuale istituzione di nuovi appositi ruoli e qualifiche, con conseguente rideterminazione delle relative dotazioni organiche e utilizzo (previa verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, di una quota parte dei risparmi di spesa di natura permanente, non superiore al 50 per cento, derivanti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall'attuazione della delega). Si ricorda che della delega di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) è stata finora data parziale attuazione con il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a) della legge 124/2015. Unitamente a queste disposizioni della legge n. 124 del 2015, è richiamata la legge n. 244 del 2012 (di delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale), all'articolo 1, comma 5. Tale richiamata disposizione - nella parte inserita dalla legge di conversione n. 9 del 2016 del DL 185/2015 recante Misure urgenti per interventi nel territorio - prevede che una quota parte (non superiore al 50 per cento) dei risparmi di spesa di parte corrente di natura permanente, conseguenti alla revisione dello strumento militare nazionale, sia utilizzata per adottare, entro il 1º luglio 2017, ulteriori disposizioni integrative al fine di assicurare la sostanziale equiordinazione di Forze di polizia e Forze armate quanto a carriere, attribuzioni e trattamenti economici (con esclusione dei dirigenti civili e militari e del personale di leva), secondo quanto previsto dalla legge n. 216 del 1992 (articolo 2, comma 1 ed articolo 3, comma 3) e nel rispetto dei criteri direttivi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), della legge n. 124 del 2014, già sopra ricordato. A seguito di modifica approvata dalla Camera dei deputati in prima lettura, è stata introdotta nella lettera c) di questo medesimo comma 365 dell'articolo 1 del disegno di legge in commento, una nuova previsione, relativa al riordino delle carriere del personale non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Per tale riordino (nonché per la "valorizzazione delle peculiari condizioni di impiego professione del medesimo personale nelle attività di soccorso pubblico, rese anche in contesti emergenziali"), si viene a prevedere la destinazione di: § una quota parte delle risorse disponibili nei fondi incentivanti dello stesso personale (e derivanti dall'ottimizzazione e razionalizzazione Dossier n. 412 20 si specifici settori di spesa), per un importo massimo di 5,3 milioni di euro; § ed una quota parte del Fondo istituito per il finanziamento del servizio anti-incendi negli aeroporti (di cui all'articolo 1, comma 1328, della L. 296/2006), per un importo (in prima applicazione) almeno pari a 10 milioni di euro. Tali finanziamenti operano (nel contesto dell'istituendo Fondo per il pubblico impiego) ai fini dell'ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (di cui al medesimo comma 365, lettera c), entro cui è collocata questa previsione, introdotta dalla Camera dei deputati). Il comma 367 demanda al decreto del Presidente del Consiglio sopra richiamato l'aggiornamento dei criteri di determinazione degli oneri per la contrattazione collettiva nazionale per il triennio 2016-2018 del personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale da porre a carico dei rispettivi bilanci - criteri già posti dal d.P.C.m.18 aprile 2016. Il d.P.C.m. 18 aprile 2016 era tenuto (ai sensi dall'articolo 1, comma 469 della legge n. 208 del 2015) a muovere in coerenza con quanto stabilito, per il personale delle amministrazione dello Stato, dal comma 466 della medesima legge, che ha previsto, per il triennio 2016-2018, un onere a carico del bilancio statale pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, a fronte di un 'monte salari' al netto dell'indennità di vacanza contrattuale nelle misure vigenti a decorrere dal 2010 (nell'importo a regime dal 1° luglio 2010) di circa 75 miliardi di euro complessivi, per tutto il personale delle amministrazioni interessate). Pertanto il d.P.C.m. 18 aprile 2016 ha determinato gli oneri, a decorrere dal 2016, per l'intero triennio 2016-2018, per ciascuna delle amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici interessati, nella misura dello 0,4 per cento del 'monte salari' utile ai fini contrattuali e costituito dalle voci retributive a titolo di trattamento economico principale e accessorio rilevate dai più recenti dati inviati in sede di conto annuale al ministero dell'economia e delle finanze, al netto della spesa per l'indennità di vacanza contrattuale nei valori vigenti a decorrere dall'anno 2010. Gli importi come sopra quantificati maggiorati degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), si aggiungono, a decorrere dall'anno 2016, a quelli già determinati per il pagamento della predetta indennità di vacanza contrattuale. Per il personale 'non contrattualizzato' ossia in regime di diritto pubblico, resta fermo (mediante rinvio all'articolo 24, commi 1 e 4 della legge n. 448 del 1998) che gli stipendi, l'indennità integrativa speciale e gli assegni fissi e continuativi sono adeguati di diritto annualmente in ragione degli incrementi medi, calcolati dall'ISTAT, conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati sulle voci retributive, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, e che siffatta previsione si applica anche al personale di magistratura ed agli avvocati e procuratori dello Stato ai fini del calcolo dell'adeguamento triennale, tenendo conto degli incrementi medi pro Dossier n. 412 21 capite del trattamento economico complessivo, comprensivo di quello accessorio e variabile, delle altre categorie del pubblico impiego. Il comma 369 infine novella la disposizione vigente della legge di stabilità 2016 (il citato articolo 1, comma 466 della legge n. 208 del 2015) relativa al finanziamento della contrattazione collettiva nazionale per il triennio 2016-2018 a carico del bilancio dello Stato. La novella è duplice. Inserisce tra gli oneri oggetto della copertura finanziaria "i miglioramenti economici del personale dipendente delle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico". Sopprime la quantificazione (entro i 300 milioni previsti da quell'altra disposizione) circoscritta a 74 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia e 7 milioni di euro per il restante personale statale in regime di diritto pubblico. Articolo 1, comma 368 (Proroga di graduatorie concorsuali nella P.A.) Questo comma (introdotto dalla Camera dei deputati) modifica l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge n.101/2013, prorogando fino al 31 dicembre 2017 l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge8 , relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, nonché delle graduatorie vigenti del personale dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.











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Da: Di passaggio02/05/2017 00:29:47
Nella seduta di mercoledì 7 dicembre, con 166 voti favorevoli, 70 contrari e un astenuto, il Senato ha approvato in via definitiva il ddl n. 2611, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019, di seguito gli articoli con i comma di interesse  riguardanti il Comparto Sicurezza e Difesa


A.S. n. 2611 Articolo 1, comma 368
Articolo 1, comma 368

(Proroga di graduatorie concorsuali nella P.A.)
Il comma 368, introdotto alla Camera, proroga fino al 31 dicembre 2017 l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato. Il comma 368, introdotto alla Camera, modifica l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge n.101/2013, prorogando fino al 31 dicembre 2017 l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge135, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, nonché delle graduatorie vigenti del personale dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. L'articolo 4, comma 4, decreto-legge n.101/2013 ha prorogato al 31 dicembre 2016 l'efficacia delle graduatorie concorsuali relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni vigenti alla data della sua entrata, con esclusione delle graduatorie già prorogate di ulteriori 5 anni oltre la loro vigenza ordinaria136 . L'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge n.112/2008, ha stabilito che per gli anni 2010 e 2011 i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente. La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del venti per cento per il triennio 2012-2014, del cinquanta per cento nell'anno 2015 e del cento per cento a decorrere dall'anno 2016137 . 135 Il decreto-legge n.101/2013 è entrato in vigore il 31 agosto 2013. 136 Tale proroga costituisce l'ultima di una lunga serie di provvedimenti aventi analoga finalità. In particolare, il punto n. 24 dell'articolo 1, comma 388, della L. 228/2012 aveva prorogato al 30 giugno 2013 quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, del D.L. 216/2011, che aveva a sua volta prorogato al 31 dicembre 2012 l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, in riferimento alle graduatorie approvate successivamente al 30 settembre 2003. Successivamente, l'efficacia delle richiamate graduatorie è stata prorogata al 31 dicembre 2013 dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del D.P.C.M. 19 giugno 2013 137 Successivamente, l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n.102/2014, ha previsto che il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2013 e nell'anno 2014, previste dall'articolo 66, commi 9-bis del decreto-legge n. 112/2008, è prorogato al 31 dicembre 2016 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 2016
COMPARTO SICUREZZA E DIFESA
Specifiche risorse sono destinate - nell'ambito di quelle stanziate per il Fondo del pubblico impiego - per assunzioni a tempo indeterminato (per il 2017 e dal 2018, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente) presso le amministrazioni dello Stato, inclusi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Al contempo, parte delle risorse del Fondo del pubblico impiego sono destinate all'incremento - dal 2017 - del finanziamento previsto a legislazione vigente per dare attuazione alle previsioni (della legge delega n. 124 del 2015) sulla revisione della disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico e progressione in carriera del personale delle forze di polizia e di ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché (ai sensi della legge n. 244 del 2012) per il riordino dei ruoli del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate; in alternativa, tali risorse sono destinate al finanziamento della proroga, per l'anno 2017, del contributo straordinario pari a 960 euro su base annua previsto dalla legge di stabilità 2015 (n. 208 del 2015 all'articolo 1, comma 972) in favore del personale appartenente ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alle forze armate non destinatario di un trattamento retributivo dirigenziale. La ripartizione dei contributi del Fondo è operata con uno o più D.P.C.M., previo parere del Ministro dell'interno e del Ministro della difesa, da adottare entro 90 giorni. La dotazione complessiva del Fondo del pubblico impiego - destinata altresì alla copertura degli oneri aggiuntivi per la contrattazione collettiva 2016-2018 ed a "miglioramenti economici" del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico - è pari a 1,48 miliardi per il 2017 e a 1,93 miliardi a decorrere dal 2018 (in base a quanto previsto dall'articolo 52, comma 2). Nel corso dell'esame parlamentare è altresì previsto, per il riordino delle carriere del personale non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la destinazione di una quota parte delle risorse disponibili nei fondi incentivanti dello stesso personale (e derivanti dall'ottimizzazione e razionalizzazione si specifici settori di spesa) per un importo massimo di 5,3 milioni di euro, nonché di una quota parte del Fondo istituito per il finanziamento del servizio antincendi negli aeroporti (di cui all'articolo 1, comma 1328, della L. 296/2006), per un importo, in prima applicazione, in misura almeno pari a 10 milioni di euro. Tali finanziamenti operano (nel contesto dell'istituendo Fondo per il pubblico impiego) ai fini dell'ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 12 È inoltre prorogata fino al 31 dicembre 2017 l'efficacia delle graduatorie vigenti del personale dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco unitamente all'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore del decreto n. 101 del 31 agosto 2013, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni. Inoltre, per l'acquisto e l'ammodernamento dei mezzi strumentali in uso alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco è disposto uno stanziamento di 70 milioni di euro per il 2017 e di 180 milioni per il periodo 2018-2030, istituendo a tal fine un apposito fondo. Un ulteriore stanziamento, pari a 997 milioni di euro per l'anno 2017, è inoltre disposto in favore del fondo missioni internazionali istituito ai sensi dell'articolo 4 della recente "legge quadro missioni internazionali" (legge n. 145 del 2016). Infine, è prorogato fino al 31 dicembre 2017 e limitatamente a 7.050 unità l'operatività del piano di impiego, concernente l'utilizzo di un contingente di personale militare appartenente alle Forze armate per il controllo del territorio in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia.
Articolo 1, commi 364-365, 367 e 369 (Fondo per il pubblico impiego)
Per il pubblico impiego, questa parte del disegno di legge reca un duplice ordine di previsioni. Un primo ordine di disposizioni concerne l'istituzione di un apposito Fondo per il pubblico impiego. Esso è destinato a finanziare: la contrattazione collettiva entro la pubblica amministrazione; nuove assunzioni presso le amministrazioni dello Stato; l'attribuzione di risorse al personale dei Corpi di polizia, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (per quest'ultimo, sono poste inoltre specifiche previsioni). Un secondo ordine di disposizioni concerne l'istituzione di un Fondo destinato all'incremento dell'organico dell'autonomia (cfr. all'articolo 1, commi 366 e 373-374). Per tale duplice finalità, è complessivamente stanziata la somma di 1,92 miliardi di euro per il 2017; di 2,63 miliardi di euro a decorrere dal 2018 (comma 364). Il comma 365 prevede l'istituzione di un Fondo (presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze, nel quale non sono incluse le risorse destinate all'incremento dell'organico dell'autonomia di cui al comma 366) per finanziare vicende contrattuali e nuove assunzioni presso talune amministrazioni pubbliche. Dossier n. 412 15 La dotazione del Fondo è pari a: 1,48 miliardi per il 2017; 1,93 miliardi a decorrere dal 2018. Il Fondo è ripartito con uno (o più) decreti del Presidente del Consiglio (su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze - sentiti il Ministro della difesa ed il Ministro dell'interno). È previsto un termine - di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge - per l'emanazione del (o dei) d.P.C.m. di ripartizione del Fondo. Il Fondo è istituito con una triplice finalità (ai sensi del comma 365, lettere a), b) e c)): § la determinazione degli "oneri aggiuntivi" (rispetto ai 300 milioni di euro già stanziati dall'ultima legge di stabilità6 ) per la contrattazione collettiva relativa al triennio 2016-2018 nonché per "i miglioramenti economici" del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico. Il 'blocco' della contrattazione collettiva, nonché il 'congelamento' dei trattamenti retributivi), disposti dal decreto-legge n. 78 del 2010 ed in seguito prorogati, sono stati caducati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 178 del 2015, per illegittimità sopravvenuta, con effetto dalla pubblicazione della sentenza (dunque non retroattivo, rimanendo così salvi gli effetti economici fino a quel momento della normativa travolta. Oggetto della censura della Corte costituzionale è stata non la misura in sé di contenimento della spesa pubblica bensì il suo protrarsi "così prolungato nel tempo da rendere evidente la violazione della libertà sindacale" sancita dall'articolo 39, primo comma della Costituzione. Secondo la Corte "la contrattazione deve potersi esprimere nella sua pienezza su ogni aspetto riguardante la determinazione delle condizioni di lavoro, che attengono immancabilmente anche alla parte qualificante dei profili economici". Ebbene, "in ragione di una vocazione [per effetto del concatenarsi di proroghe] che mira a rendere strutturale il regime del 'blocco', si fa sempre più evidente che lo stesso si pone di per sé in contrasto con il principio di libertà sindacale sancito dall'art. 39, primo comma, Cost.". "Il reiterato protrarsi della sospensione delle procedure di contrattazione economica altera la dinamica negoziale in un settore che al contratto collettivo assegna un ruolo centrale", coinvolgente "una complessa trama di valori costituzionali (artt. 2, 3, 36, 39 e 97 Cost.)". Non la sospensione in sé ma il suo tramutarsi in misura strutturale ha segnato lo sconfinamento "in un bilanciamento irragionevole tra libertà sindacale (art. 39, primo comma, Cost.), indissolubilmente connessa con altri valori di rilievo costituzionale e già vincolata da limiti normativi e da controlli contabili penetranti (artt. 47 e 48 del d.lgs. n. 165 del 2001), ed esigenze di razionale distribuzione delle risorse e controllo della spesa, all'interno di una coerente programmazione finanziaria (art. 81, primo comma, Cost.)". 6 Articolo 1, comma 466, legge n.208/2015. Dossier n. 412 16 La sentenza della Corte costituzionale ha dato impulso allo 'sblocco' della contrattazione collettiva. La legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) ha indi previsto per il triennio 2016-2018 che gli oneri a valere sul bilancio statale per la contrattazione collettiva ammontassero a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Così l'articolo 1, comma 466 della citata legge n. 208/2015. Il 30 novembre 2016 Governo e rappresentanze sindacali hanno siglato un accordo per il rinnovo del contratto di pubblico impiego. La disposizione in esame del disegno di legge fa menzione di "oneri aggiuntivi", appunto rispetto a quelli così quantificati dalla legge di stabilità 2016. In breve, si amplia la capienza delle risorse disponibili per la contrattazione collettiva. E tali maggiori risorse si prevede (mediante apposita novella alla citata disposizione della legge di stabilità 2016) siano altresì destinate ai miglioramenti economici del personale dipendente delle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico. Com'è noto, la c.d. privatizzazione del pubblico impiego (disposta dal decreto legislativo n. 29 del 1993, indi da quello oggi vigente n. 165 del 2001, secondo cui la disciplina del rapporto di lavoro ed impiego presso le pubbliche amministrazioni è ormai 'attratto' all'ambito privatistico, con un contratto di lavoro disciplinato dalle norme del codice civile) non ha investito alcune categorie di pubblici dipendenti. Sono (ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001): "magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia" nonché i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività in materia di risparmio, funzione creditizia e valutaria, tutela del risparmio, valore immobiliare e tutela della concorrenza e del mercato. Sono inoltre disciplinati dai rispettivi ordinamenti il personale del Corpo dei Vigili del fuoco (con esclusione del personale volontario), il personale della carriera dirigenziale penitenziaria, i professori e i ricercatori universitari (nelle more della specifica disciplina organica ed in conformità ai principi della autonomia universitaria). Queste le amministrazioni statali in regime di diritto pubblico. Fin qui la lettera a). § "definizione" del finanziamento - per il 2017 e dal 2018 - di assunzioni a tempo indeterminato presso le amministrazioni dello Stato (inclusi i Corpi di polizia, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, anche fiscali, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4 del decreto legislativo n. 165 del 2001)7 . 7 Gli enti di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono: ente EUR; enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate; Agenzia spaziale italiana; Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura; Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA); Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e Registro aeronautico italiano (RAI); CONI; Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL); Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.). Dossier n. 412 17 A seguito di modifica approvata dalla Camera dei deputati in prima lettura, sono ricomprese nelle assunzioni qui considerate quelle a tempo indeterminato presso l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo. Per le assunzioni sono tenute in conto le specifiche richieste volte a fronteggiare "indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza ed urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni". Le assunzioni sono autorizzate (dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia) entro le vacanze di organico, al netto della copertura di posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di personale appartenente ad altra amministrazione, e nel rispetto delle previsioni poste dal decreto-legge n. 101 del 2013 ("Disposizioni urgenti per il perseguimento degli obiettivi di razionalizzazione nelle amministrazioni pubbliche) all'articolo 4. Tra le previsioni poste dall'articolo 4 del decreto-legge n. 101 del 2013, può valere ricordare quella secondo cui per tali amministrazioni l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali è subordinata: all'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate; all'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1° gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza; al previo svolgimento di una ricognizione circa situazioni di soprannumero o comunque eccedenze di personale. Fin qui la lettera b). La lettera c) ha invece per oggetto: § "definizione" dell'incremento - dal 2017 - del finanziamento previsto a legislazione vigente, per dare attuazione alle previsioni della leggedelega n. 124 del 2015 di revisione della disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico e progressione in carriera del personale delle forze di polizia e di ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché della legge n. 244 del 2012 per il riordino dei ruoli del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate. Ovvero - alternativamente - finanziamento della proroga (per il solo anno 2017) del contributo straordinario previsto dalla legge n. 208 del 2015 all'articolo 1, comma 972. I destinatari sono le Forze di polizia, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le Forze armate. Per intendere il contenuto della previsione normativa, si rende necessario sciogliere i riferimenti normativi in essa contenuti. La disposizione prevede infatti che una parte del neo istituito Fondo sia destinata a dare attuazione all'articolo 8, Dossier n. 412 18 comma 1, lettera a), punti 1) e 4) della legge n. 124 del 2015 nonché all'articolo 1, comma 5 della legge n. 244 del 2012; oppure a finanziare la proroga (per il 2017) del contributo straordinario previsto dall'articolo di cui all'articolo 1, comma 972 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016). Quest'ultima disposizione, cui quella in esame rinvia, prevede che "nelle more dell'attuazione della delega sulla revisione dei ruoli delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate e per il riconoscimento dell'impegno profuso al fine di fronteggiare le eccezionali esigenze di sicurezza nazionale, per l'anno 2016 al personale appartenente ai corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alle forze armate non destinatario di un trattamento retributivo dirigenziale è riconosciuto un contributo straordinario pari a 960 euro su base annua, da corrispondere in quote di pari importo a partire dalla prima retribuzione utile e in relazione al periodo di servizio prestato nel corso dell'anno 2016. Il contributo non ha natura retributiva, non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive e non è assoggettato a contribuzione previdenziale e assistenziale […]. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 510,5 milioni di euro per l'anno 2016". In base alla disposizione in commento, tale contributo straordinario di 960 euro annui per il personale testé richiamato potrà essere dunque prorogato al 2017, in alternativa (la ripartizione dei contributi del Fondo è, come previsto al comma 2, operata con uno o più d.P.C.m.) all'attuazione degli interventi prevista dalla legge di riorganizzazione della p.a. n. 124 del 2015 (delega al Governo per la riorganizzazione degli ordinamenti delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) e dalla legge n. 244 del 2012 (riordino dei ruoli del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate). Si ricorda, a tal fine, che il termine per l'attuazione della delega di cui all'articolo 8 della legge n. 124 del 2015, originariamente fissato al 28 agosto 2016, è stato prorogato al 28 febbraio 2017 dall'art. 1 del decretolegge n. 67 del 2016. In particolare, è richiamato, della legge n. 124 del 2015, l'articolo 8, comma 1, lettera a), nei suoi punti 1 e 4. Tale previsione delega il Governo alla riorganizzazione complessiva degli ordinamenti del personale di tutte le Forze di polizia (ossia Polizia di Stato, Polizia penitenziaria e Corpo forestale, a ordinamento civile, e Carabinieri e Guardia di finanza, a ordinamento militare), secondo i criteri indicati. Ed è investito anche il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il punto n. 1 della legge delega - richiamato espressamente dalla norma in commento - indica (quale criterio) la revisione generale della disciplina in materia di reclutamento, di stato giuridico e di progressione di carriera, prevedendo l'eventuale unificazione, soppressione ovvero istituzione di ruoli, gradi e qualifiche di ruoli così come la rideterminazione delle relative dotazioni organiche, comprese quelle complessive di ciascuna Forza di polizia, in ragione delle esigenze di funzionalità e della consistenza effettiva alla data di entrata in vigore della presente legge, ferme restando le facoltà assunzionali previste alla medesima data, nonché assicurando il mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale delle Forze di polizia e dei Dossier n. 412 19 connessi trattamenti economici, anche in relazione alle occorrenti disposizioni transitorie, fermi restando le peculiarità ordinamentali e funzionali del personale di ciascuna Forza di polizia. Il punto n. 4, oltre a prevedere che il personale tecnico del Corpo forestale dello Stato svolga altresì le funzioni di ispettore fitosanitario (di cui all'articolo 34 del decreto legislativo n. 214 del 2005), pone come criteri il riordino dei corpi di polizia provinciale, in linea con la legge n. 56 del 2014 (escludendo in ogni caso la confluenza nelle Forze di polizia); l'ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mediante modifiche al decreto legislativo n. 139 del 2006 (recante riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge n. 229 del 2003), in relazione alle funzioni e ai compiti del personale permanente e volontario del medesimo Corpo (e conseguente revisione del decreto legislativo n. 217 del 2005, recante ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge n. 252 del 2004), anche con soppressione e modifica dei ruoli e delle qualifiche esistenti ed eventuale istituzione di nuovi appositi ruoli e qualifiche, con conseguente rideterminazione delle relative dotazioni organiche e utilizzo (previa verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, di una quota parte dei risparmi di spesa di natura permanente, non superiore al 50 per cento, derivanti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall'attuazione della delega). Si ricorda che della delega di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) è stata finora data parziale attuazione con il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a) della legge 124/2015. Unitamente a queste disposizioni della legge n. 124 del 2015, è richiamata la legge n. 244 del 2012 (di delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale), all'articolo 1, comma 5. Tale richiamata disposizione - nella parte inserita dalla legge di conversione n. 9 del 2016 del DL 185/2015 recante Misure urgenti per interventi nel territorio - prevede che una quota parte (non superiore al 50 per cento) dei risparmi di spesa di parte corrente di natura permanente, conseguenti alla revisione dello strumento militare nazionale, sia utilizzata per adottare, entro il 1º luglio 2017, ulteriori disposizioni integrative al fine di assicurare la sostanziale equiordinazione di Forze di polizia e Forze armate quanto a carriere, attribuzioni e trattamenti economici (con esclusione dei dirigenti civili e militari e del personale di leva), secondo quanto previsto dalla legge n. 216 del 1992 (articolo 2, comma 1 ed articolo 3, comma 3) e nel rispetto dei criteri direttivi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), della legge n. 124 del 2014, già sopra ricordato. A seguito di modifica approvata dalla Camera dei deputati in prima lettura, è stata introdotta nella lettera c) di questo medesimo comma 365 dell'articolo 1 del disegno di legge in commento, una nuova previsione, relativa al riordino delle carriere del personale non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Per tale riordino (nonché per la "valorizzazione delle peculiari condizioni di impiego professione del medesimo personale nelle attività di soccorso pubblico, rese anche in contesti emergenziali"), si viene a prevedere la destinazione di: § una quota parte delle risorse disponibili nei fondi incentivanti dello stesso personale (e derivanti dall'ottimizzazione e razionalizzazione Dossier n. 412 20 si specifici settori di spesa), per un importo massimo di 5,3 milioni di euro; § ed una quota parte del Fondo istituito per il finanziamento del servizio anti-incendi negli aeroporti (di cui all'articolo 1, comma 1328, della L. 296/2006), per un importo (in prima applicazione) almeno pari a 10 milioni di euro. Tali finanziamenti operano (nel contesto dell'istituendo Fondo per il pubblico impiego) ai fini dell'ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (di cui al medesimo comma 365, lettera c), entro cui è collocata questa previsione, introdotta dalla Camera dei deputati). Il comma 367 demanda al decreto del Presidente del Consiglio sopra richiamato l'aggiornamento dei criteri di determinazione degli oneri per la contrattazione collettiva nazionale per il triennio 2016-2018 del personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale da porre a carico dei rispettivi bilanci - criteri già posti dal d.P.C.m.18 aprile 2016. Il d.P.C.m. 18 aprile 2016 era tenuto (ai sensi dall'articolo 1, comma 469 della legge n. 208 del 2015) a muovere in coerenza con quanto stabilito, per il personale delle amministrazione dello Stato, dal comma 466 della medesima legge, che ha previsto, per il triennio 2016-2018, un onere a carico del bilancio statale pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, a fronte di un 'monte salari' al netto dell'indennità di vacanza contrattuale nelle misure vigenti a decorrere dal 2010 (nell'importo a regime dal 1° luglio 2010) di circa 75 miliardi di euro complessivi, per tutto il personale delle amministrazioni interessate). Pertanto il d.P.C.m. 18 aprile 2016 ha determinato gli oneri, a decorrere dal 2016, per l'intero triennio 2016-2018, per ciascuna delle amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici interessati, nella misura dello 0,4 per cento del 'monte salari' utile ai fini contrattuali e costituito dalle voci retributive a titolo di trattamento economico principale e accessorio rilevate dai più recenti dati inviati in sede di conto annuale al ministero dell'economia e delle finanze, al netto della spesa per l'indennità di vacanza contrattuale nei valori vigenti a decorrere dall'anno 2010. Gli importi come sopra quantificati maggiorati degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), si aggiungono, a decorrere dall'anno 2016, a quelli già determinati per il pagamento della predetta indennità di vacanza contrattuale. Per il personale 'non contrattualizzato' ossia in regime di diritto pubblico, resta fermo (mediante rinvio all'articolo 24, commi 1 e 4 della legge n. 448 del 1998) che gli stipendi, l'indennità integrativa speciale e gli assegni fissi e continuativi sono adeguati di diritto annualmente in ragione degli incrementi medi, calcolati dall'ISTAT, conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati sulle voci retributive, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, e che siffatta previsione si applica anche al personale di magistratura ed agli avvocati e procuratori dello Stato ai fini del calcolo dell'adeguamento triennale, tenendo conto degli incrementi medi pro Dossier n. 412 21 capite del trattamento economico complessivo, comprensivo di quello accessorio e variabile, delle altre categorie del pubblico impiego. Il comma 369 infine novella la disposizione vigente della legge di stabilità 2016 (il citato articolo 1, comma 466 della legge n. 208 del 2015) relativa al finanziamento della contrattazione collettiva nazionale per il triennio 2016-2018 a carico del bilancio dello Stato. La novella è duplice. Inserisce tra gli oneri oggetto della copertura finanziaria "i miglioramenti economici del personale dipendente delle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico". Sopprime la quantificazione (entro i 300 milioni previsti da quell'altra disposizione) circoscritta a 74 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia e 7 milioni di euro per il restante personale statale in regime di diritto pubblico. Articolo 1, comma 368 (Proroga di graduatorie concorsuali nella P.A.) Questo comma (introdotto dalla Camera dei deputati) modifica l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge n.101/2013, prorogando fino al 31 dicembre 2017 l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge8 , relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, nonché delle graduatorie vigenti del personale dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.











Da: X Tutti02/05/2017 08:02:36
Caspita c'è graduatorie vadide dal 2003 ancora ragazzi WOWWWWWWWWW

Da: berck 02/05/2017 10:39:34
Bisogna vedere cosa succede per il comparto sicurezza.

Da: judays02/05/2017 10:45:17
x di passaggio
ribadirlo fa sempre bene

Da: judays02/05/2017 10:51:40
x berck
per il comparto sicurezza succede che solo la graduatoria della gdf del 2012 è rimasta a bocca asciutta!! L' unica ancora valida dato che le graduatorie interessate sono quelle valide al 31/12/2013 e sono scorse tutte

Da: berck 02/05/2017 11:11:53
Comunque ci sono anche quelle degli aa mm. Vediamo se la politica, si dimentica anche questa volta delle grad.  dei sottufficiali,  come se fossero cittadini di serie B

Da: Pinko Pallino 
Reputazione utente: +151
02/05/2017 11:31:06
Per Da: DA RODOLFO    01/05/2017 15.25.40

Pinko mi spiseghi come mai dici sempre che gli ispettori aumenteranno a discapito degli agenti e invece se si mettono a confronto i concorsi già fatti e quelli piu' recenti i numeri non si discostano. Allora se vuoi dire che diminuiscono solo gli agenti siamo daccordo, ma non mi dire che vogliono aumentare  il numero degli ispettori.


Perché lo prevede una legge che sarà approvata a brevissimo (la riforma delle carriere) e, quindi, si stanno già preparando a dar corso a quanto questa norma prevede... cioè, più Ispettori e meno Finanzieri... basta cercare la norma e leggerla...


Ma una volta non si diceva che una buona carriera incominciava dalla gavetta?


Una volta... ora hanno cambiato idea... e l'asticella la vogliono far partire, in GdF, dagli Ispettori... perché sono Ufficiali di PG e di PT, mentre non lo sono gli Agenti...


Per Da: Di passaggio    02/05/2017 00.29.47
Nella seduta di mercoledì 7 dicembre, con 166 voti favorevoli, 70 contrari e un astenuto, il Senato ha approvato in via definitiva il ddl n. 2611, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019, di seguito gli articoli con i comma di interesse  riguardanti il Comparto Sicurezza e Difesa



A parte la proroga delle graduatorie fino al 31.12.2017, non c'è altro d'interessane per gli INV... le risorse sono già state discusse e si sa già come verranno distributite... i 960 euro (80 euro al mese), infatti, hanno iniziato ad elargirli (anche gli arretrati) da Aprile... mentre si sa già quanto di quel denaro sarà stanziato per gli aumenti di stipendio dovuti al riordino... ripeto, per la GdF non sono previsti soldi in più per l'arruolamento degli Agenti...

Da: 59mila 02/05/2017 11:39:46
Leggi bene judays


https://www.google.it/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://infodifesa.it/prorogate-di-un-anno-graduatorie-concorsi-corpi-di-polizia-e-vigili-del-fuoco/&ved=0ahUKEwjxzODr_9LRAhVsJMAKHUXBBV4QFggaMAA&usg=AFQjCNF3TGsRN9uvmd9aE8LoiRE_u9qhdw&sig2=7chInM9fX0e9RKsoLZt8w

Da: 59mila 02/05/2017 11:40:22
Non dal 2013 ma al 2013

Da: 59mila 02/05/2017 11:44:58
http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/11/26/idonei-la-proroga-non-basta-salve-solo-le-graduatorie-valide-al-31-ottobre-2013/3217716/


Salve le graduatorie valide al 31 ottobre 2013 e non dal 31 ottobre 2013.
Se ragioni così anche la tua è scaduta come lo yogurt.
Cerchiamo di leggere e capire quello che viene scritto per favore

Da: 59mila 02/05/2017 11:53:49
si prorogano solo quelle vigenti fino a quella data.

Questo è riportato nell'articolo del fatto quotidiano e ti consiglio di leggerlo più volte

Da: zurletto02/05/2017 12:39:37
x berck
beh dei marescialli se ne sono già dimenticati da parecchio, hanno anche già bandito

Da: judays02/05/2017 13:07:04
x 59mila
si scusami ho sbagliato l' articolo :D

Da: judays02/05/2017 15:45:06
mha..capisco che vogliano destinare piu soldi per gli ispettori ma non prenderne neanche un minimo di finanzieri mi pare una cosa ridicola!!Vuoi o non vuoi da qualche parte li devi andare a prendere anche perche i pensionamenti non è che cessano........Non credo che la gdf si possa prendere il lusso di non prenderne nessuno quest anno!

Da: berck02/05/2017 17:24:00
Per zurletto

Purtroppo si e sai perché ? Per questo stato siamo cittadini di serie B. Altrimenti una politica  "Giusta" approvava lo scorr. delle grad. dei m.lli del comp. sic. dal 2011 come hanno fatto per le carriere iniziali. Perché anche noi aa mm siamo cittadini di questa repubblica: quindi per una questione di equità e giustizia dovevano scorrere anche quelle dei m.lli. Ora voglio vedere con la proroga delle grad. del comparto cosa succederà.

Da: Pinko Pallino  
Reputazione utente: +151
02/05/2017 17:45:23
Per judays    02/05/2017 15.45.06
mha..capisco che vogliano destinare piu soldi per gli ispettori ma non prenderne neanche un minimo di finanzieri mi pare una cosa ridicola!!Vuoi o non vuoi da qualche parte li devi andare a prendere anche perche i pensionamenti non è che cessano........Non credo che la gdf si possa prendere il lusso di non prenderne nessuno quest anno!


Certo che può... ne ha appena arruolati 800 (400 in due anni) a cui non era interessata... chiudono le caserme proprio per ridurre i costi e servono sempre meno piantoni e scrivani... e questi sono la maggior parte dei posti da Agente, in GdF... gli Agenti operativi sono una minoranza...


Per berck    02/05/2017 17.24.00
Per zurletto

Purtroppo si e sai perché ? Per questo stato siamo cittadini di serie B. Altrimenti una politica  "Giusta" approvava lo scorr. delle grad. dei m.lli del comp. sic. dal 2011 come hanno fatto per le carriere iniziali. Perché anche noi aa mm siamo cittadini di questa repubblica: quindi per una questione di equità e giustizia dovevano scorrere anche quelle dei m.lli. Ora voglio vedere con la proroga delle grad. del comparto cosa succederà.


Probabilmente, non succederà nulla... sarà già difficile per gli Agenti (carriera iniziale), figurati per gli Ispettori... comunque, spero ti sarai iscritto per il concorso appena scaduto... se sei stato INV hai certo più possibilità di altri, perché già conosci le dinamiche... in bocca al lupo    :)

Da: Gladio1102/05/2017 19:09:06
Judays la differenza e che per ispettori esce ogni anno il concorso e anche corposo per noi allievi finanzieri non ne sono usciti più. E poi secondo me l amministrazione deve fare un minimo di inv(non 769 quanto ne fecero a noi) per sopperire alle eventuali rinuncie. A me rode il culo no essere inv perche ci pup stare ma mi rode perche non ci hanno dato la possono di riprovare e poi al reclutamento straordinario sono andaro a chiamare quelli della 2010.

Da: judays02/05/2017 19:30:27
x gladio 11
si vero...concordo con te...incominciare a scorrere dalla piu vecchia alla piu recente è la cosa piu stupida che abbiano mai fatto!!

Da: judays02/05/2017 19:36:26
x Pinko
e che cazzo proprio a discapito degli ultimi inv gdf devono fare i tagli??? Poi come ho detto prima posso capire i tagli ma non credo resteranno a bocca asciutta quest anno!! Non dico di prenderne 1000 di finanzieri....ma un 400 all' anno andranno sufficientemente....poi parlando con altri finanzieri mi dicono totalmente il contrario di quello che dici tu....! Altro che non servono i piantoni e scrivania!!

Da: Gladio1102/05/2017 19:47:05
Anche io informandomi mi dicono il contrario dinquello che dice pinko altro che servono piu ispettori....

Da: yure02/05/2017 19:53:58
Il problema è che ancora non c è niente di ufficiale per gli inv 2012,chi ha scritto che in questo mese ci saranno notizie per la nostra problematica è sicuro o è tanto per scrivere qualcosa?

Da: 222012 02/05/2017 20:21:43
Aspettiamo anche questo mese e vediamo...ormai, si può solo aspettare...

Da: Inv mare 201203/05/2017 10:20:40
Finalmenteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

Da: 22201203/05/2017 10:23:24
finalmente che?

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