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Abogados: è abuso del diritto? Il CNF ricorre alla Corte Ue
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Da: D.uomo05/02/2013 17:05:03
Abogados: è abuso del diritto? Il CNF ricorre alla Corte Ue
CNF, comunicato 04.02.2013

Abogados: il CNF ricorre alla Corte Ue per stabilire se si tratta di abuso del diritto

Il 30 gennaio il CNF ha inoltrato alla Corte di Giustizia delle Comunità europee un rinvio pregiudiziale sull'articolo 3 della direttiva 98/5 "stabilimento avvocati"

Roma 4/2/2013. Acquisire la laurea in giurisprudenza in Italia, trasferirsi in Spagna per ottenere il titolo di abogado e poi tornare in Italia e chiedere l'iscrizione "automatica" all'elenco speciale degli avvocati stabiliti può configurare una ipotesi di abuso del diritto?

E' questa in buona sostanza la domanda che il CNF ha deciso di rivolgere alla Corte di Giustizia delle Comunità europee, presentando un rinvio pregiudiziale a titolo di giudice speciale delle impugnazioni sui provvedimenti di diniego di iscrizione da parte dei Consigli dell'Ordine locali.

Il 30 gennaio scorso il CNF ha depositato presso la propria cancelleria per l'invio alla Corte Ue una ordinanza di rinvio pregiudiziale, chiedendo se l'art. 3 della direttiva Direttiva 98/5/CE-volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica- tenendo conto del principio generale del abuso del diritto e dell'art. 4, paragrafo 2, TUE relativo al rispetto delle identità nazionali, debba essere interpretato nel senso di obbligare le autorità amministrative nazionali (Consigli dell'Ordine) ad iscrivere nell'elenco degli avvocati stabiliti cittadini italiani che abbiano realizzato contegni abusivi del diritto dell'Unione, ed osti ad una prassi nazionale che consenta a tali autorità di respingere le domande di iscrizione all'albo degli avvocati stabiliti qualora sussistano circostanze oggettive tali da ritenere realizzata la fattispecie dell'abuso del diritto dell'Unione; fermi restando, da un lato, il rispetto del principio di proporzionalità e non discriminazione e, dall'altro, il diritto dell'interessato di agire in giudizio per far valere eventuali violazioni del diritto di stabilimento, e dunque la verifica giurisdizionale dell'attività dell'amministrazione.

Con il secondo quesito, il CNF chiede se sempre l'art. 3 della direttiva Direttiva 98/5/Ce debba ritenersi in contrasto con l' 4, paragrafo 2, TUE nella misura in cui consente l 'elusione della disciplina di uno Stato membro che subordina l'accesso alla professione forense al superamento di un esame di Stato laddove la previsione di siffatto esame è disposta dalla Costituzione di detto Stato e fa parte dei principi fondamentali a tutela degli utenti delle attività professionali e della corretta amministrazione della giustizia.

Il CNF sottolinea come la prassi messa in opera da abogados italiani costituirebbe una ipotesi di "abuso del diritto", vietato dall'articolo 4 del Trattato Ue (norma sovraordinata alla direttiva stabilimento) e nella ordinanza ricorda come sia la stessa giurisprudenza comunitaria a riconoscere alle autorità nazionali competenti (in questo caso i Consigli dell'Ordine) il diritto/dovere di accertare un eventuale abuso del diritto in caso di indici di anomalia.
Nella prassi oggetto dell'ordinanza, l'abuso del diritto comunitario si concretizzerebbe nel superamento della legislazione italiana che richiede come condizione per l'esercizio della professione forense in Italia il superamento di un esame di Stato.

Il CNF ha anche inviato una nota all'Autorità Antitrust per informarla della ordinanza di rinvio pregiudiziale e per segnalarle che proseguono i messaggi pubblicitari ingannevoli diretti a promuovere servizi finalizzati al conseguimento in Spagna del titolo di "avvocato", già oggetto del provvedimento sanzionatorio adottato dalla medesima Autorità il 23 marzo 2011 su segnalazione del Consiglio nazionale forense.

Ragione di queste iniziative risiede nella convinzione che la prassi contestata rappresenti in sostanza una violazione della concorrenza da parte degli abogados cittadini italiani in danno di quei cittadini italiani che, per diventare avvocato, accedono a un percorso di studio articolato e sostengono un esame di abilitazione.

(CNF, comunicato stampa 4 febbraio 2013)

http://www.altalex.com/index.php?idnot=61396

Da: giurisprudenzainlotta 05/02/2013 17:31:56
Sentenza Cavallera / Parere CNF / Sentenza Koller

La possibilità di abilitarsi oltre alpe diede vita (in Italia) ad un clima di incertezza venuto alla luce anche in seguito alla ormai famosa Sentenza Cavallera (C-311/06) e dal Parere C.N.F. n. 17/2009.
Dopo la sentenza Cavallera (gennaio 2009) il legittimo esercizio del diritto alla libera circolazione da parte di cittadini dell'Unione Europea laureati in giurisprudenza in Italia che, al fine di arricchire il proprio bagaglio formativo e professionale, hanno svolto un lciclo di studi in diritto Spagnolo, presso università iberiche, venne ostacolato illecitamente dalla Stato che in qualche modo impedì l'applicazione della direttiva 2005/36 sul reciproco riconoscimento dei diplomi, nonchè della direttiva 98/5 sulla libertà di stabilimento degli avvocati comunitari.

Il Consiglio Nazionale Forense fu chiamato da alcuni Consigli dell'Ordine degli Avvocati ad esprimere un parere  (17/2009) sul da farsi in merito ai laureati in giurisprudenza in possesso di titolo professionale abilitante all'esercizio della professione forense ottenuto in altro Stato Membro che chiedessero l'iscrizione ai sensi della direttiva 98/5.

Tale parere fu molto influenzato dalla vicenda che interessó il Consiglio Nazionale degli Ingegneri e il Sig. Cavallera dove quest'ultimo, ottenuto il certificato di omologazione del titolo Italiano al corrispondente Spagnolo, si iscrisse all'albo Spagnolo degli ingegneri, e poi, presentando il certificato d'iscrizione all'albo Spagnolo, ottenne l'iscrizione all'albo Italiano ai sensi della direttiva 89/48) in quanto rilasciato dal "Ministerio de Educacion" in base ad una vecchia normativa, oggi abrogata, che permise un riconoscimento meramente "burocratico" delle qualifiche Italiane, cioè non fondato "ne su un esame ne su un'esperienza professionale" non deve ritenersi un diploma ai sensi dell'art. 1 lett a) della direttiva 89/48, il che implica la non invocabilità della direttiva 89/48 ai fini dell'esercizio della professione di Ingegnere in Italia.
La Corte di Giustizia sul punto si espresse in questi termini:

44 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se possano invocarsi le disposizioni della direttiva 89/48 per accedere ad una professione regolamentata in uno Stato membro ospitante, da parte del titolare di un titolo rilasciato da un'autorità di un altro Stato membro che non sanzioni alcuna formazione prevista dal sistema di istruzione di tale Stato membro e non si fondi né su un esame né su un'esperienza professionale acquisita in detto Stato membro.
45 Per poter risolvere tale questione, occorre esaminare se il riconoscimento di un titolo come quello oggetto della causa principale ricada nella sfera di applicazione della direttiva 89/48.
46 Con riserva delle disposizioni di cui all'art. 4 della direttiva 89/48, l'art. 3, primo comma, lett. a), della direttiva medesima conferisce ad ogni richiedente che sia titolare di un «diploma», ai sensi della stessa direttiva, che gli consente di esercitare una professione regolamentata in uno Stato membro, il diritto di esercitare la medesima professione in ogni altro Stato membro. La nozione di «diploma», definita dall'art. 1, lett. a), della direttiva 89/48, costituisce pertanto la chiave di volta del sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore previsti dalla stessa direttiva.
47 Quanto alle qualifiche che fa valere il sig. Cavallera, occorre ricordare, anzitutto, che il «diploma», ai sensi dell'art. 1, lett. a), della direttiva 89/48, può essere costituito da un insieme di titoli.
48 Il requisito previsto dall'art. 1, lett. a), primo trattino , della direttiva 89/48, poi, è soddisfatto per quanto riguarda i titoli che fa valere il sig. Cavallera, atteso che ciascuno di tali titoli è stato rilasciato da un'autorità competente, designata conformemente alle disposizioni normative, rispettivamente, Italiane e spagnole.
49 Per quanto riguarda il requisito previsto dall'art. 1, lett. a), secondo trattino , della direttiva 89/48, dagli atti trasmessi alla Corte risulta manifesto che il sig. Cavallera soddisfaceva la condizione secondo cui il titolare deve aver seguito con successo un ciclo di studi post-secondari di una durata minima di tre anni in un'università. Tale circostanza, infatti, è espressamente attestata dal titolo di studi rilasciato all'interessato dall'Università di Torino.
50 Per quanto riguarda, peraltro, il requisito previsto dall'art. 1, lett. a), terzo trattino, della direttiva 89/48, dal certificato di omologazione redatto dal Ministero dell'Educazione e delle Scienze risulta che il sig. Cavallera è in possesso delle qualifiche professionali richieste per accedere ad una professione regolamentata in Spagna. Anche a voler ritenere che tale elemento non risulti espressamente da detto certificato, esso si evince chiaramente dall'iscrizione del sig. Cavallera all'albo dell'ordine professionale competente in Spagna.
51 Resta da chiarire se, atteso che il certificato di omologazione di cui fa stato il sig. Cavallera non sanziona alcuna formazione prevista dal sistema di istruzione spagnolo e non si fonda né su di un esame né su di un'esperienza professionale acquisita in Spagna, l'insieme dei titoli in suo possesso può tuttavia essere considerato come un «diploma» ai sensi della direttiva 89/48 ovvero può essere assimilato a un diploma siffatto in forza dell'art. 1, lett. a), secondo comma, della direttiva 89/48.
52 In tale contesto, non possono essere accolti gli argomenti dedotti dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri nonché dai governi Italiano ed austriaco, fondati sul tenore letterale di talune versioni linguistiche della direttiva 89/48, che divergono puntualmente, come si è rilevato ai punti 7, 9, 11 e 12 della presente sentenza, da quelli delle altre versioni linguistiche nel menzionare i termini «altro Stato membro»
laddove la maggioranza delle versioni linguistiche contiene semplicemente l'indicazione delle espressioni «Stato membro» o «Stato membro ospitante».
53 A tale riguardo, infatti, risulta da costante giurisprudenza che la necessità di applicare e, quindi, di interpretare il diritto comunitario in modo uniforme esclude che, in caso di dubbio, il testo di una disposizione possa essere considerato isolatamente in una delle sue versioni, ma esige, al contrario, che esso sia interpretato ed applicato alla luce dei testi redatti nelle altre lingue ufficiali (sentenze 12 novembre 1969, causa 29/69, Stauder, Racc. pag. 419, punto 3; 2 aprile 1998, causa C-296/95, EMU Tabac e a., Racc. pag. I-1605, punto 36, e 9 marzo 2006, causa C-174/05, Zuid-Hollandse Milieufederatie e Natuur en Milieu, Racc. pag. I-2443, punto 20).
54 Peraltro, se è pur vero che si è statuito che la direttiva 89/48 non contiene alcuna limitazione per quanto riguarda lo Stato membro in cui un richiedente deve aver acquisito le sue qualifiche professionali (sentenze 23 ottobre 2008, causa C-274/05, Commissione/Grecia, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 28, e causa C-286/06, Commissione/Spagna, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 62), tale giurisprudenza pone tuttavia una distinzione tra il luogo geografico in cui si svolge una formazione e il sistema di istruzione di cui essa fa parte. Infatti, in tali sentenze, gli interessati avevano seguito formazioni previste da un sistema di istruzione diverso da quello dello Stato membro in cui intendevano avvalersi delle loro qualifiche professionali.
55 La direttiva 89/48 mira a sopprimere gli ostacoli all'esercizio di una professione in uno Stato membro diverso da quello che ha rilasciato il titolo che attribuisce le qualifiche professionali in oggetto. Dal primo, terzo e quinto
'considerando' di detta direttiva risulta che un titolo che sancisca formazioni professionali non può essere assimilato ad un «diploma» ai sensi della stessa direttiva in assenza dell'acquisizione, totale o parziale, delle qualifiche nel contesto del sistema dell'istruzione dello Stato membro che ha rilasciato il titolo de quo. La Corte ha peraltro già avuto modo di sottolineare che un titolo facilita l'accesso ad una professione ovvero il suo esercizio in quanto attesti il possesso di una qualifica supplementare (v., in tal senso, sentenze 31 marzo 1993, causa C-19/92, Kraus, Racc.
pag. I-1663, punti 18-23, e 9 settembre 2003, causa C-285/01, Burbaud, Racc.
pag. I-8219, punti 47-53).
56 Orbene, l'omologazione spagnola non attesta alcuna qualifica supplementare. Al riguardo, né l'omologazione né l'iscrizione all'albo di uno dei
«colegios de ingenieros técnicos industriales» di Catalogna si sono fondate sulla verifica delle qualifiche o delle esperienze professionali acquisite dal sig. Cavallera.
57 Accettare, in tale contesto, che la direttiva 89/48 possa essere invocata al fine di beneficiare dell'accesso alla professione regolamentata nella causa principale in Italia si risolverebbe nel consentire ad un soggetto che abbia conseguito esclusivamente un titolo rilasciato da tale Stato membro che, di per sé, non dà accesso a detta professione regolamentata di accedervi egualmente, senza che tuttavia il titolo di omologazione conseguito in Spagna attesti una qualifica supplementare o un'esperienza professionale. Un siffatto risultato sarebbe contrario al principio sancito dalla direttiva 89/48, ed enunciato al suo quinto 'considerando', secondo cui gli Stati membri conservano la facoltà di stabilire il livello minimo di qualifica necessario allo scopo di garantire la qualità delle prestazioni fornite sul loro territorio.
58 Dall'insieme delle suesposte considerazioni risulta che l'art 1, lett. a), della direttiva 89/48 deve essere interpretato nel senso che la definizione della nozione di
«diploma» che esso prevede non include il titolo rilasciato da uno Stato membro che non attesti alcuna formazione prevista dal sistema di istruzione di tale Stato membro e non si fondi né su di un esame né su di un'esperienza professionale acquisita in detto Stato membro.
59 Di conseguenza, la prima questione deve essere risolta nel senso che le disposizioni della direttiva 89/48 non possono essere invocate, al fine di accedere ad una professione regolamentata in uno Stato membro ospitante, da parte del titolare di un titolo rilasciato da un'autorità di un altro Stato membro che non sanzioni alcuna formazione prevista dal sistema di istruzione di tale Stato membro e non si fondi né su di un esame né su di un'esperienza professionale acquisita in detto Stato membro

Da: giurisprudenzainlotta 05/02/2013 17:33:58
se vuIl CNF aderisce alle opinioni espresse dalla corte nella Sentenza Consiglio Nazionale degli Ingegneri vs Cavallera (C-311/06) affermando sostanzialmente che il diniego dell'iscrizione all'albo Italiano ai sensi della direttiva 98/5 nonchè il diniego del riconoscimento in Italia del titolo Spagnolo ai sensi della direttiva 2005/36 (fu 89/48) siano eccezionalmente legittimi ove il certificato di omologazione Spagnolo non sanzioni alcuna formazione prevista dal sistema d'istruzione Spagnolo e non si fondi ne su un'esame ne su un'esperienza professionale poichè in tal caso la qualificazione ottenuta all'estero sarebbe solo "formale" e la procedura di riconoscimento "meramente burocratica".

Pertanto, al contrario, fuori da tale caso, cioè ove il richiedente dimostri di aver seguito una formazione prevista dal sistema d'istruzione spagnolo e di aver acquisito una qualifica supplementare fondata su esami integrativi, al superamento dei quali sia stato subordinato il rilascio del certificato d'omologazione spagnolo, l'utilizzo del titolo professionale di Abogado per ottenere l'iscrizione all'albo ai sensi della direttiva 98/5 o il riconoscimento del titolo di "Avvocato" ai sensi della direttiva 2005/36, non dovrebbe essere impedito.

Nel caso Koller (C-118/09) la Corte ha risolto analoga vertenza in modo diametralmente opposto: partendo dal presupposto che l'omologazione del titolo austriaco del Sig. Koller di "Magister der Rechtswissenschaften" al corrispondente Spagnolo di "Licenciado en Derecho", in quanto subordinata al superamento di un esame integrativo, sanziona una formazione prevista dal sistema d'istruzione Spagnolo, cioè attesta una qualifica supplementare acquisita in tale Stato Membro, ha ritenuto il titolo del Sig. Koller un diploma ai sensi dell'art. 1 lett. a, il che implica la piena invocabilità della direttiva 89/48 (oggi della 2005/36 i cui principi, rimasti immutati, sono i medesimi contenuti nella 89/48) ai fini dell'esercizio ai sensi dell'art. 3 della professione di "Avvocato" in Austria, previo superamento di una prova attitudinale ai sensi dell'art. 4. Recitano infatti, le argomentazioni della Corte:

25 Con la prima questione, in sostanza, il giudice del rinvio chiede se, al fine di accedere, previo superamento di una prova attitudinale, alla professione regolamentata di avvocato nello Stato membro ospitante, le disposizioni della direttiva 89/48 modificata possano essere fatte valere dal possessore di un titolo, rilasciato in detto Stato membro e attestante il compimento di un ciclo di studi postsecondari di oltre tre anni, nonché di un titolo equivalente rilasciato in un altro Stato membro, a seguito di una formazione complementare di durata inferiore a tre anni e che abiliti detto possessore ad accedere, in quest'ultimo Stato, alla professione regolamentata di avvocato, professione che egli effettivamente vi esercitava al momento della richiesta di autorizzazione ad essere ammesso alla prova attitudinale.
26 Si deve rammentare che la nozione di «diploma», definita dall'art. 1, lett . a) , della direttiva 89/48 modificata, costituisce la chiave di volta del sistema generale di riconoscimento dei diplomi d'istruzione superiore previsto da tale direttiva (v., in particolare, sentenza 23 ottobre 2008, Commissione/Spagna, causa C-286/06, Racc. pag. I-8025, punto 53).
27 Fatte salve le disposizioni di cui all'art. 4 della direttiva 89/48 modificata, l'art. 3, primo comma, lett. a), di quest'ultima riconosce ad ogni richiedente in possesso di un «diploma», ai sensi di detta direttiva, che gli consenta di esercitare una professione regolamentata in uno Stato membro, il diritto di esercitare la stessa professione in qualsiasi altro Stato membro (v. sentenza Commissione/Spagna, cit., punto 54).
28 Quanto alle qualifiche come quelle fatte valere dal sig. Koller, occorre precisare che il «diploma», ai sensi dell'art. 1, lett . a), della direttiva 89/48 modificata, può essere costituito da un insieme di titoli.
29 Riguardo alla condizione di cui all'art. 1, lett . a), primo trattino , della direttiva 89/48 modificata, va rilevato che, nella causa sfociata nella sentenza 29 gennaio 2009, causa C-311/06, Consiglio Nazionale degli Ingegneri (Racc. pag. I-415), la Corte ha avuto modo di dichiarare, al punto 48 di tale sentenza, che detta condizione era soddisfatta in ordine ai titoli fatti valere da una persona che aveva chiesto l'iscrizione all'albo degli ingegneri in Italia, atteso che ciascuno di tali titoli era stato rilasciato da un'autorità competente, designata conformemente alle disposizioni normative, rispettivamente, Italiane e spagnole. Detta condizione risulta del pari soddisfatta per quanto attiene a titoli come quelli presentati dal sig. Koller, dato che ciascuno di essi è stato rilasciato da un'autorità competente, designata conformemente alle disposizioni normative, rispettivamente austriache e spagnole.
30 Per quanto concerne il requisito previsto dall'art. 1, lett . a), secondo trattino , della direttiva 89/48 modificata, si deve necessariamente rilevare che una persona quale il sig. Koller, come ha altresì dichiarato la Corte al punto 49 della citata sentenza Consiglio Nazionale degli Ingegneri a proposito della persona di cui alla causa all'origine di tale sentenza, soddisfa la condizione secondo cui il titolare deve aver seguito con successo un ciclo di studi post-secondari di una durata minima di tre anni in un'università. Tale circostanza, difatti, è espressamente attestata dal titolo di studi rilasciato dall'Università di Graz all'interessato.
31 Per quanto riguarda il requisito di cui all'art. 1, lett . a), terzo trattino , della direttiva 89/48 modificata, dal certificato di omologazione redatto dal Ministero per l'Educazione e la Scienza spagnolo e, in ogni caso, dall'iscrizione del sig. Koller all'ordine degli avvocati di Madrid risulta che quest'ultimo è in possesso delle qualifiche professionali richieste per accedere ad una professione regolamentata in Spagna (v., in tal senso, sentenza Consiglio Nazionale degli Ingegneri, cit., punto 50).
32 Del resto, contrariamente al certificato di omologazione fatto valere dalla persona interessata nella causa all'origine della citata sentenza Consiglio Nazionale degli Ingegneri che non sanciva alcuna formazione nell'ambito del sistema d'istruzione spagnolo e non si fondava né su un esame né su un'esperienza professionale acquisita in Spagna, il titolo spagnolo di cui si avvale il sig. Koller attesta l'acquisizione da parte di quest'ultimo di una qualifica supplementare rispetto a quella conseguita in Austria 1 .
33 Pertanto, sebbene sia vero che un titolo attestante qualifiche professionali non può essere assimilato ad un «diploma» ai sensi della direttiva 89/48 modificata in assenza dell'acquisizione, totale o parziale, di qualifiche nel contesto del sistema 1. Sentenza Koller C-118/09 - Punto 13 [ Con decisione 10 novembre 2004 il Ministero per l'Educazione e la Scienza spagnolo riconosceva l'equivalenza del titolo di «Magister der Rechtswissenschaften» con quello di «Licenciado en Derecho», in quanto il richiedente aveva seguito corsi all'Università di Madrid (Spagna) ed aveva superato esami complementari conformemente alla procedura di omologazione prevista dall'ordinamento interno spagnolo. ].
d'istruzione dello Stato membro che ha rilasciato il titolo de quo (v., in tal senso, sentenza Consiglio Nazionale degli Ingegneri, cit., punto 55), ciò non è vero nel caso del titolo fatto valere dal sig. Koller nella causa principale.
34 Inoltre, la circostanza che detto titolo spagnolo non attesti una formazione professionale di tre anni seguita in Spagna è priva di rilevanza a questo riguardo.
Infatti, l'art. 1, lett. a), primo comma, della suddetta direttiva non prescrive che il ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni, o di durata equivalente a tempo parziale, sia effettuato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro ospitante.
35 Pertanto, una persona quale il sig. Koller è senz'altro titolare di un
«diploma» ai sensi dell'art. 1, lett . a), della direttiva 89/48 modificata .
36 Di conseguenza, si deve risolvere la prima questione dichiarando che, al fine di accedere, previo superamento di una prova attitudinale, alla professione regolamentata di avvocato nello Stato membro ospitante, le disposizioni della direttiva 89/48 modificata possono essere fatte valere dal possessore di un titolo, rilasciato in detto Stato membro e attestante il compimento di un ciclo di studi postsecondari di oltre tre anni, nonché di un titolo equivalente rilasciato in un altro Stato membro, a seguito di una formazione complementare di durata inferiore a tre anni e che abiliti detto possessore ad accedere, in quest'ultimo Stato, alla professione regolamentata di avvocato, professione che egli effettivamente vi esercitava al momento della richiesta di autorizzazione ad essere ammesso alla prova attitudinale.
oi ti seppelisco del tutto,l'hai voluto tu adesso prenditi i buffi !

Da: pioggiadestate86 05/02/2013 17:48:52
è acerbaaaaaa

Da: Restane fuori05/02/2013 19:17:50
Non sei gradita in questa discussione se non ti fosse chiaro quindi o intervieni per dire cose sensate e dare un tuo contributo (sempre che tu sappia qualcosa di diritto ma ne dubito visto che hai tutto questo tempo per stare su questo forum...) oppure sei pregata di scrivere nelle sezioni che ti riguardano. Grazie.
Ti dico in tutta sincerità che ho forti dubbi che tu sia anche avvocato....

Da: questio05/02/2013 19:20:08
Lo è, lo diventano i mongoli avvocati!
E poi vengono a vantarsi sui forum.

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Da: Pensa che tipa05/02/2013 19:29:30
Ma non hai proprio clienti bella mia eh????E stai sempre sul forum a cazzeggiareeeeeeeeeeeee!!!!Ma vai a fatturareeeeee invece di rompere qui.....Un praticante abilitato ha di certo più clienti di te su questo ne sono certo!!

Da: gunox05/02/2013 19:35:07
È Italo...il solito.

Da: pioggiadestate86 05/02/2013 19:40:06
:)

è acerbaaaaaaaaaaa

26 anni, avvocato.

è acerbaaaaaaaaaaa

Da: E mo05/02/2013 20:13:00
So cazzi

Da: questio05/02/2013 20:35:34
Madonna...26 anni..avvocato!
E di che ti vanti?
Hai vinto alla lotteria di dicembre, ma soldi non ne vedi mica, sei sempra qua!
L'ennesimo avvocato fallito...

Da: 26 anni avvocato ho fame06/02/2013 00:07:20
Stai senza na liraaaaaaaaaaa ridi ridi!ahhhhhhh

Da: pioggiadestate86 06/02/2013 00:08:43
è acerba


beeeeeeeeeeee


il mio tempo libero me lo gestisco un po' come voglio, non credi?


se uno posta allora per forza di cose è disoccupato?
altro che lotteria di dicembre :)
tu alla mia età ancora stavi lì a dare diritto romano

è acerbaaaaaaaaa

daje n'artra chance :D

Da: certo!06/02/2013 06:17:37
chissà quanto ne hai di tempo libero!
Quando e se ti deciderai a mandare curriculum per lavorare (quando cioè i tuoi si stuferanno di mantenerti) non inserire il titolo di avv., viene cestinato in automatico.
Non fare l'errore di tanti tuoi colleghi, che da avvocati fanno i commessi all esselunga, dopo avere capito che a vantarsi del titolo i soldi non venivano.

Se fossi un avvocato vero, te ne fregeresti degli abogados.
Sapete di valere poco e che la professione di avvocato ha ben poco a che vedere con il titolo, per questo ti vanti di un titolo che, all'atto pratico, ora ti serve poco, e quando i tuoi si stuferanno di mantenrti diverrà un boomerang.
Lascia perdere questo lavoro, non  fa per te, vantati con la mamma e la nonna del titolo, ma pensa anche che dovrai portare soldi a casa

Da: certo!06/02/2013 06:19:27
fregheresti.

Da: NOVANTA06/02/2013 09:26:57
L'ABOGADO......CANCELLADO!!!!!!WAHAHAHAHAHAHAHAHA

Da: pioggiadestate86 06/02/2013 09:27:52
oh grazie caro "certo!" oltre alla laurea on line comprata con i punti del mulino bianco sei anche psicologo?
il mio tempo lo investo o spreco un po' come meglio credo :)
io intanto il titolo ce l'ho e voi affamatos siete lì a sukare.
mi fate tanta pena :o)

Da: se lei se voi06/02/2013 10:54:30
anche chi risponde non ha un kaizer da fare!

Da: boh06/02/2013 11:17:28
per rendere questo forum vagamente utile per favore lasciamo perdere certi soggetti......avvocato o non avvocato,pieno di clienti o mezzo fallito a noi non ce deve fregà de meno.....guardiamo il nostro.......allora,questo ricorso è da tenere sott'occhio perchè qui il cnf si gioca moltissimo....se viene respinto cade anche l'ultimo baluardo a cui appellarsi per non iscrivere gli abogados.......orecchie dritte quidi e lasciamo perdere tutti quelli(e ce ne saranno molti....ancora manca AvvFetente)che verranno a provocare....

Da: lo vuoi un consiglioooooo????06/02/2013 11:19:55
Mandai cv e salvati finchè sei in tempo! Le aziende il tuo titolo lo useranno per pulirsi il .....

Da: 06/02/2013 11:58:34
abogadi,amici miei, cerchiamo un altro lavoro, la vedo dura...

Da: Avvocato06/02/2013 12:55:05
falliti

Da: teze''06/02/2013 14:23:00
abuso di diritto se si fanno gli esami in ITALIA promossi dalle agenzie..nessun timore per gli altri!


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