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13 dicembre 2012 - Atto giudiziario - Privato
1297 messaggi, letto 75673 volte
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Da: luna203013/12/2012 18:04:59
lecce ha finito?

Da: X aoxomoxoa13/12/2012 18:07:37
che vorresti dire con f... nuts??? conosco lo slang, ma non capisco lo stesso... mi manca qualcosa...

Da: PATANARO13/12/2012 18:08:13
qualcuno sa gli abbinamenti?

Da: wee13/12/2012 18:08:40
notizie da napoli?

Da: Dunky13/12/2012 18:09:20
a Lecce è finito

Da: aoxomoxoa 13/12/2012 18:11:42
eh mo che te dico, devi seguire tutta la discussione

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Da: sorellona13/12/2012 18:12:05
Bari ha finito?

Da: Petronio13/12/2012 18:15:08
TRIBUNALE DI ALFA
R.g. n.______ - G.U. dott…….   ; Ud. del
COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA
per: Caio, nato a …….., il ….. (C.F.: ………………), residente in ………. alla via …… nr. …, ed elettivamente domiciliato in ….., alla via ….., nr….., nello studio dell'Avvocato ..……., cod. fisc.: …….., dal quale è rappresentato e difeso giusta procura posta in calce al presente atto; l'avvocato ….., dichiara ai sensi e per gli effetti,i dell'art.176 cpc, 2° comma, di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria a mezzo fax al numero ……, ovvero, a mezzo e.mail al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: avv….@ ….it;
creditore opposto
contro
Tizio, rappresentato e difeso come in atti;
debitore opponente
Fatto:
Tizio con atto di citazione, notificato in data …., ha convenuto Caio innanzi il Tribunale di Alfa, per sentir revocare il decreto ingiuntivo nr. …, emesso dal Presidente del Tribunale di Alfa in data … e successivamente notificato il …….. .
A sostegno della spiegata opposizione, Tizio deduceva di aver convenuto con Caio la fornitura di merce a fronte del complessivo prezzo di euro . 30.000,00, versati a mezzo di nn….  . assegni bancari. 
Premetteva, altresì, l'opponente di aver onorato tale obbligazione con altri assegni, consegnati all'opposto in data anteriore alla presentazione in Banca di quelli originariamente consegnati all'odierno comparente.
Per lo effetto, ritenendo di aver adempiuto alla sua obbligazione - per aver versato il prezzo di cui alla fornitura de qua - ha chiesto emettersi i provvedimenti di cui sopra, previa ammissione di prova testimoniale diretta ad asseverare l'avvenuto pagamento con la consegna dei ulteriori titoli.
Provvede a costituirsi con il presente atto Caio, il quale, in confutazione e risposta dell'atto di opposizione sopra esposto, che si impugna e si contesta in toto, deduce ed eccepisce quanto segue in
Diritto:
I°) Infondatezza della opposizione.
L'opposizione, così come formulata, è infondata e priva di pregio giuridico, e, conseguentemente, va senz'altro rigettata.
Preliminarmente, va disattesa la tesi formulata da Tizio, in ordine alla circostanza che la presunta consegna di titoli, ulteriori a quelli originariamente portati, possa sussumere una valida eccezione di pagamento.
Sul punto, si precisa che in tema di adempimento delle obbligazioni pecuniarie, le più recenti dinamiche dei rapporti commerciali hanno posto in evidenza che il pagamento possa essere realizzato con modalità alternative alla più tradizionale moneta contante,.
Tra queste modalità alternative vi sono gli assegni bancari, il cui utilizzo si reputa necessario in quanto rispondono, come nel caso di specie, anche a finalità pubblicistiche legate alla disciplina dell'antiriciclaggio, che vieta il pagamento a mezzo di danaro contante per transazioni di notevole importo.
La costante e maggioritaria giurisprudenza, in ordine alla idoneità dell'assegno bancario di estinguere una obbligazione pecuniaria,  ha statuito che la consegna di un titolo di tal genere non equivalga al pagamento ( e, dunque, all'esatto adempimento), che avviene mediante moneta avente corso legale nello Stato a norma dell'art. 1277 c.c., ma costituisca una proposta di datio pro solvendo, la cui efficacia liberatoria è subordinata al preventivo consenso del creditore, ovvero, alla sua accettazione, e, in ogni caso, al buon fine della operazione, che si realizza, soltanto, mediante l'effettivo incasso, Cfr. - ex plurimis - Cass.Civ. 10632\96.
Ne consegue che nel caso di pagamento effettuato mediante assegni bancari, diversamente da quanto sostenuto da controparte, lo stesso si verifica solo con la riscossione portata dal titolo, perché la loro consegna va considerata effettuata, salva diversa volontà delle parti, pro solvendo.
Nella fattispecie, pertanto, ove mai si dimostri la effettiva consegna di altri assegni nelle mani dell'odierno comparente, questi ultimi, non potranno, giammai, ritenersi idonei alla estinzione della obbligazione dedotta nel ricorso monitorio, in quanto non vi è alcuna prova di intercorsi accordi tra le parti di modalità di estinzione della stessa alternativi e seguenti a quella originaria, né con l'opposizione si fornisce prova idonea, tutta gravante sul debitore, che questi ulteriori titoli siano stati accettati quale pagamento della obbligazione detta.
Invero, nella deprecata ipotesi che l'opponente possa dimostrare la consegna di ulteriori titoli, gli stessi non sono mai stati portati all'incasso; anzi, vi è prova che il comparente abbia versato in banca soltanto i titoli originariamente consegnati a fronte del prezzo pattuito.
A sostegno di quanto appena dedotto, soccorre la costante giurisprudenza, da ultimo cfr Cass.Civ. nr.3008\12, che conferma l'onere gravante sul debitore, quale emittente di assegni bancari, dell'avvenuto incasso come momento determinante l'estinzione della obbligazione originaria.
II°)   Ulteriore infondatezza della spiegata  opposizione sotto altro profilo.
La opposizione come proposta è ulteriormente infondata poiché risulta priva anche di ogni riscontro probatorio.
A tal riguardo, si eccepisce, altresì, la inammissibilità della prova testimoniale, formulata da controparte e tesa ad asseverare la circostanza dedotta, ovvero, di aver onorato la propria obbligazione con altri assegni consegnati a Caio, ancor prima della presentazione in banca dei titoli successivamente posti a base del ricorso per decreto ingiuntivo.
La richiesta del mezzo istruttorio si scontra con i limiti della prova orale in materia contrattuale di cui agli artt. 2721 e seguenti del codice civile.
I giudici di merito, costantemente, ritengono che la prova testimoniale del contratto è ammissibile solo nel caso in cui essa corrisponde all'interesse processuale limitato all'accertamento del contratto come fatto storico e non come fonte di obbligazione negoziale a carico della controparte, nel qual caso deve soccorrere la prova documentale.
In concreto la richiesta avanzata da controparte, è inammissibile in quanto tesa a dare prova di eventuali accordi successivi, ovvero, patti aggiunti, che vadano a modificare il rapporto contrattuale instauratosi originariamente, e perfezionatosi con la rimessa della merce e conseguente consegna dei titoli posti a base del decreto ingiuntivo, e tanto in violazione degli artt. 2721, 2722, 2726 e 2729 c.c.., Sul punto cfr. concorde Cass. Civ. sez.III nr.952612.
In particolare, si segnala che allo stato alcun accordo solutorio sia mai intervenuto tra le parti teso ad estinguere l'originaria obbligazione, come può desumersi dal comportamento delle parti stesse: da un lato, il creditore che mette in pagamento soltanto i titoli originariamente portati da Tizio; dall'altro, il debitore opponente che nemmeno richiede ed ottiene una quietanza di pagamento, ovvero, la sostituzione dei precedenti assegni.
Con ciò rinviandosi, altresì e definitivamente, al contenuto dell'art. 2726 c.c. che statuisce:>.
Del resto nemmeno possono trovare, nel caso di specie, operatività alcune delle eccezioni al divieto della prova testimoniale previste dall'art. 2724 c.c., che il debitore opponente ne allega, ne chiede di asseverare.
Alla stregua di quanto sopra, Caio, come sopra rappresentato,
Conclude
Perché l'Onorevole Tribunale adito voglia così disporre e provvedere:
1) preliminarmente, rendere il decreto il decreto ingiuntivo opposto provvisoriamente esecutivo, tenuto conto che la opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
2) nel prosieguo, rigettare l'opposizione e con essa la richiesta di prova testimoniale come articolata in citazione, confermandosi il decreto ingiuntivo opposto
3) condannare l'opponente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio;
In via istruttoria, reiterate le eccezioni di inammissibilità di tutte le richieste istruttorie formulate da parte opponente, si chiede fin d'ora, e con riserva di meglio articolare nel corso del giudizio, nella denegata ipotesi di ammissione della prova testimoniale dedotta da controparte, prova contraria sugli testi capi e con i testi di parte opponente indicati e con quelli di parte opposta ad indicarsi successivamente.
Si deposita il presente atto, unitamente al proprio fascicolo con i documenti indicati nell'indice ad esso allegati.
Luogo, data e firma
                                                                                         Avv…..
Procura ad litem:
Avv……………
Vi nomino e costituisco mio Procuratore e Difensore nel procedimento di cui al presente giudizio, come in ogni sua fase e grado, ivi comprese le fasi esecutive e di appello, con ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di chiamare in causa terzi, spiegare domande riconvenzionali, nonché quella di transigere o conciliare la controversia e rinunziare al giudizio, nonché deferire giuramento decisorio, avendo fin da ora il Vostro operato per rato e fermo, senza bisogno di ulteriore ratifica. Vi autorizzo, altresì, al trattamento dei miei dati personali nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy. Con espressa dichiarazione di essere stato ampiamente informato da Voi, in ossequio a quanto previsto dall'art. 4, comma 3 del d.lgs. nr.28 del 4.03.10, della possibilità di esperire il procedimento di mediazione per la risoluzione stragiudiziale della controversia.
Eleggo domicilio presso di Voi.
Firma CAIO
E' autentica
Avv……

Da: mafy84 13/12/2012 18:16:22
Napoli finito, stanno uscendo

Da: luciano7713/12/2012 18:16:31
notizie da SALERNO??

Da: Cfcytctvuvvv13/12/2012 18:17:31
Lecce a che stanno?

Da: Skange13/12/2012 18:18:59
Milano a chi è abbinata?

Da: x riminesi13/12/2012 18:19:53
hanno finito a rimini?

Da: Skange13/12/2012 18:20:35
chi corregge milano?

Da: avvocato12345613/12/2012 18:20:54
ma  a napoli non dovevano finire alle 18??

Da: plutin13/12/2012 18:21:19
Napoli abbinata a Bologna

Da: lunarettas567813/12/2012 18:21:35
Bari ha finito?

Da: aiutotutti13/12/2012 18:23:09
avete notizie da Napoli?

Da: mari198213/12/2012 18:23:59
chi corregge lecce?

Da: lunarettas567813/12/2012 18:27:59
scusate, ma possibile che nessuno sa dirmi  di Bari?

Da: gabry505 13/12/2012 18:30:06
A napoli hanno consegnato????????????????

Da: VaLLio13/12/2012 18:30:19
ma Napoli a che ora finisce???

Da: Lalla26 13/12/2012 18:30:21
NAPOLI A KE ORA FINIVA??

Da: 000000054123356613/12/2012 18:31:22
Roma?

Da: francesco/francesca13/12/2012 18:37:03
Beirut?

Da: nessuno8213/12/2012 18:38:49
raga ma è possibile ke a Napoli ancora devono consegnare?avevano detto ke finivano alle 18...

Da: FAXE13/12/2012 18:39:34
E' FINITA!!!CHE DIO VE LA MANDI BUONA!Buon Natale a tutti, buoni e cattivi!

Da: Avv. Malinconico13/12/2012 18:41:14
plutin sei sicuro?

Da: lunarettas567813/12/2012 18:42:16
bariii ha finitoooo?

Da: Io13/12/2012 18:45:02
Evviva! Lo strazio è finito! Buon Natale colleghiiii! :)

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