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Le nuove incompatibilità by" la Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense" leggere attentamente il punto D
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Da: Zeneize29/11/2012 15:06:03
Eccole qua
A.C. 3900-A
S. 601-711-1171-1198 - Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense

Art. 18.
(Incompatibilità).
1. La professione di avvocato è incompatibile:
a) con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente e con
l'esercizio dell'attività di notaio, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale. È
consentita l'iscrizione nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell'elenco dei pubblicisti e
nel registro dei revisori contabili o consulenti del lavoro;
b) con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto
altrui. È fatta salva la possibilità di assumere incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali o in
altre procedure relative a crisi di impresa;
c) con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale
finalità l'esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di
amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la
qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione. L'incompatibilità nonsussiste se l'oggetto della attività della società è limitato esclusivamente all'amministrazione di beni,
personali o familiari, nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico;
d) con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato

IL PUNTO D è eloquente...o hai papà che ha lo studio e ti passa le pratiche oppure puoi pure evitare di perdere tempo a fare l'esame...se venisse approvata così in senato tanti saluti professione forense..


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