>Concorsi
>Forum
>Bandi/G.U.
 
 
 
 
  Login |  Registrati 

NB: La redazione di mininterno.net non si assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto dei messaggi.

DECADENZA DAL GIUDICE DI PACE
16 messaggi, letto 12534 volte
 Discussione chiusa, non è possibile inserire altri messaggi

Registrati per aggiungere questa o altre pagine ai tuoi Preferiti su Mininterno.

Torna al forum    


Da: convinto27/11/2012 15:58:33
Ciao a tutti, avrei un quesito da porvi.
se mi costituisco in udienza (sono convenuto) dal gdp e l'attore chiede termine per controdeduzioni, all'udienza successiva non presenta lista testi e chiede p.c., all udienza successiva chiede poi testi, non può, vero? E' decaduto, no?
Avrebbe dovuto chiederli prima, all'udienza precedente.
Quando ha chiesto "controdeduzioni" altro non ha chiesto che termine 320 cpc, giusto?

Da: x convinto27/11/2012 16:18:29
"L'udienza fissata ai sensi dell'art. 320, 4 comma, c.p.c., rappresenta il limite per le richieste istruttorie ed oltre questa, tutte le attività istruttorie sono da considerarsi tardive, e qualora ammesse, la sentenza pronunciata è affetta da nullità per violazione di una norma sul procedimento. Nell'ambito del procedimento dinanzi al giudice di pace, la parte, infatti, decade dalla facoltà di chiedere l'ammissione delle prove se non ne fa richiesta entro l'udienza di comparizione; qualora il giudice non rilevi la decadenza e fondi la sua decisione su una prova tardivamente acquisita al processo, la sentenza così pronunciata contiene un vizio di nullità derivante dalla violazione di una norma sul procedimento, che, secondo le regole ordinarie, si traduce in un mezzo di impugnazione soccombente, dalla parte soccombente, la quale può far valere tale nullità solo se non vi ha dato causa"
(Cass. civ., sez. III, 15.12.03, n. 19186)

Che io sappia è orientamento consolidato. Verifica con qualsiasi banca dati.

Da: convinto27/11/2012 16:22:42
Si, questo è pacifico, la mia domanda era un attimino diversa: se l attore chiede "termine per controdeduzioni" senza specificare termine 320, ciò è sottinteso?
Il termine per controdeduzioni è il termine 320, giusto?
Nell'udienza successiva doveva chiedere le prove, giusto?
Ciò non è avvenuto.
In piu, il giudice, nel concedere termine, non ha scritto "impregiudicato ogni ulteriore diritto".

Da: x convinto27/11/2012 16:37:06
Volevo replicarti in modo complesso, ma prima ti chiedo perchè non è chiaro:

1. Viene concesso termine per controdeduzioni (termine inventato dal fantadiritto dei gdp perchè non previsto).

2. Alla successiva udienza controparte chiede p.c. : e il giudice che fa? Fissa l'udienza di p.c.?

3. All'udienza di p.c. controparte fa deduzioni istruttorie? Il gdp che fa, dorme?

Da: convintO27/11/2012 16:40:19
all udienza successiva il gdp cerca la conciliazione.
L attore mette a verbale i capitoli dei testi.
Metto a verbale che c è decadenza, dicendo tra l altro che le prove richieste sono documentali.
Il gdp si riserva.
Scioglie la riserva, manda fax dicendo che le prove sono state tempesivamente richieste e le ammette!

Da: x convinto27/11/2012 16:46:06
Ma sopra non avevi detto che aveva chiesto p.c.? scusa ma è per capire.

Perchè da come hai ora precisato sono abbastanza sicuro nel dirti che sono ammissibili. Perchè è come la successiva udienza fosse la continuazione della prima...

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
Scaricala subito GRATIS!

Da: convintO27/11/2012 16:51:44
Infatti ha chiesto p.c., ha chiesto p.c. con autorizzazione al deposito di note.
Il giudice si era riservato, mandando poi fax fissando udienza per tentativo di conciliazione.
A quell udienza sono stati chiesti i testi.

Da: x convinto27/11/2012 17:13:44
Ma dai... che rito è ?!

Però dal momento che è il giudice a dettare le fasi direi che purtroppo quelle istanze sono accoglibili, dal momento che la sua ordinanza fissava un'udienza per tentativo di conciliazione.


Da: convintO27/11/2012 17:16:07
scusa, e quindi?
Le sentenze della cassazione al riguardo sono chiare, le richieste testi dovevano essere all'udienza in cui mi son costituito.
Non capisco che cosa centri il tentativo di conciliazione, visto che era stato chiesto termine di pc!
La procedura è stata totalmente disattesa.

Da: ...27/11/2012 17:43:21
se perdi, fai appello!!

Da: convintO27/11/2012 18:03:56
Anche perchè c è stato cmq un termine non sfruttato.
Giudice concede termine per controdeduzioni, come richiesto dall attore.
All udienza fissata, non deposita nessuna richiesta di prova, ma chiede p.c.
Il gdp si riserva, e poi via fax fissa udienza per tentativo conciliazione, e li chiede i testi!

Da: Udienza pasticciata27/11/2012 18:15:02
Non sapevo che esistesse il rito pazzo!!! Ad ogni modo, puoi opporti al richiesta di parte attrice, evidenziandone la tardività della richiesta. Il giudice non può fare marcia indietro e riportare il procedimento alla prima udienza.

Da: x convinto27/11/2012 18:19:56
Lo so che ti innervosisce. Ma il punto è che "il termine per controdeduzioni" è un'invenzione della prassi gdpiesca. Non esiste. Io continuo a sostenere che sia pure lesivo del contraddittorio perchè permette all'attore una controdeduzione a cui non può rireplicare il convenuto.

Ma tant'è. Cercando quindi di restare attinenti al codice, è accaduto che alla seconda udienza fissata, il giudice si è riservato. Se al termine della riserva ha ritenuto di fissare un'ulteriore udienza per tentare la conciliazione e in questa sede - fallito il tentativo - controparte ha dedotto mezzi istruttori non era decaduta dalla possibilità, perchè espressamente previsto dal co. 3 del 320 cpc.

Non avrebbe potuto farlo oltre quell'udienza ma guardacaso l'ha fatto. Poi che sia scorretto il modus operandi suo e del gdp sono d'accordissimo, ma secondo me dal punto di vista processuale purtroppo - stando così le cose - era nei termini.

Da: xxx27/11/2012 18:21:15
non puoi appellare le sentenza inferiore a 1100 euro..

Da: convinto27/11/2012 19:30:47
Se era come dici tu, il tentativo avrebbe dovuto essere esperito subito, qui è stato sballato tutto, e cmq ci sono sentenze al riguardo che mi danno ragione, perchè il procedimento davanti al gdp non è liberamente disponibile, ma è scandagliato secondo rigide regole.
Non poteva certo stabilire lui quando fare la conciliazione, anche perchè era tardiva.
Se avesse stabilito la conciliazione dopo la mia costituzione, è un conto, ma l ha chiesta dopo che era stata fissata l udienza di controdeduzioni, in cui l attore non ha depositato nulla ed anzi ha chiesto lui precisione conclusioni.

Da: convinto27/11/2012 19:36:49
Inoltre, l'art 320 parla di PRIMA UDIENZA: questa è la sede deputata alla conciliazione, dunque c è decadenza, visto che è stata esperita ben oltre, tanto piu che il tentativo di conciliazione manco c è stato, visto che l attore ha subito fatto richiesta testi, senza che il giudice fiatasse.


Torna al forum