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Spese processuali cpc esame avvocato
9 messaggi, letto 1269 volte
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Da: Favore11/10/2012 20:28:42
Intendono sapere la nuova regola addebito spese oltre che xsoccombenza, anche nel caso non aderisca a proposta conciliativa del giudice e arrivi a ugusle soluzione al termine processo??
Oppure anche il fatto che secondo dm 140/2012 e' possibile
ex art 96 cpc dimezzare le spese all'avvocato del soccombente nei casi d colpa lieve?
Help

Da: Gs11/10/2012 20:59:13
La prima parte va bene, la seconda non ho capito la domanda...dimezzare le spese all'avvocato della parte soccombente?

Da: Favore11/10/2012 22:12:38
L'art. 10 del DM 140/2012 stabilisce che:
1. Nel caso di responsabilita' processuale ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile, ovvero, comunque, nei casi d'inammissibilita' o improponibilita' o improcedibilita' della domanda, il compenso dovuto all'avvocato del soccombente e' ridotto, di regola, del 50 per cento rispetto a quello liquidabile a norma dell'articolo 11.

Giusto?

Da: Spese processuali11/10/2012 23:00:13
Help

Da: Favore11/10/2012 23:23:49
Se mi chiedono il regime dell' art 96 cpc  devo dire di questo DM 2012???
Aiuto

Da: che confusione sarà perché ti amo?11/10/2012 23:46:40
ma.. a me pare che "favore" tu stia confondendo le due cose. (faccio fatica a capire l'italiano)

un conto è parlare di SPESE PROCESSUALI (che seguono la soccombenza, c'è la responsabilità aggravata etc etc)

un altro paio di maniche è la quantificazione del compenso.
parte vincitrice e parte soccombente per aver svolto attività difensiva devono comunque essere pagate,
le spese processuali concorrono a tenere indenne la parte vincitrice da quanto ha dovuto spendere per far valere in giudizio i suoi diritti.

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Da: gs12/10/2012 09:03:55
La responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. comprende 3 ipotesi:
1) la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave (la c.d. lite temeraria);
2) l'attore o il creditore procedente ha agito senza la normale prudenza nel promuovere determinate azioni (esecuzione forzata, provvedimento cautelare, trascrizione domanda giudiziale o iscrizione ipoteca giudiziale);
3) pagamento di una somma equitativamente determinata, liquidata dal giudice (anche d'ufficio) a favore della parte vittoriosa.
La norma richiamata da Favore sembrerebbe rientrare nella prima ipotesi, allargando la previsione a fattispecie diverse (inammissibilità, improcedibilità, improponibilità). In tal caso il cliente, nel rapporto interno con l'avvocato, potrebbe pagare la metà del compenso. Si tratta, a mio modesto parere, di una di quelle norme "insensate" introdotte dal Governo (l'inammissibilità della domanda può essere dichiarata dal giudice per questioni anche controverse, che prescindono totalmente dalla responsabilità dell'avvocato), le quali porteranno solamente confusione ed eventuali dissidi tra cliente ed avvocato. 

Da: Favore12/10/2012 13:53:42
Grazie a tutti

Da: Favore12/10/2012 14:13:35
Evito di dire una cosa che non ho capito e non so spiegare.


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