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Esempio di atto che genera conflitto di attribuzione
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Da: miLANO TRIBUNALE 02/10/2012 11:53:59
Cioè questo testo di merda mi dice che l'atto che genera interferenza non può essere una legge o un atto avente forza di legge in quanto in tal caso deve essere promosso il giudizio in via principale.
Allora mi chiedo: quando si ha il conflitto tra Stato e Regioni se non quando la regione emani una legge che non rientra tra le sue competenze e viceversa?
Sono completamente esaurito...meno di tre settimane e sono nella merda più totale

Da: gill02/10/2012 11:56:33
qualsiasi atto escluso dall'elenco di cui al 134 cost., es. atti secondari o comportamenti omissivi

Da: miLANO TRIBUNALE 02/10/2012 12:06:57
ok, quindi un regolamento del governo che disciplini una materia di competenza esclusiva della regione.
Per comportamento omissivo cosa intendi?
La semplice mancata adozione di un atto che in forza di legge l'ente avrebbe dovuto adottare?

Da: pete02/10/2012 15:02:29
Un comportamento omissivo in conflitto di attribuzione forse viene meno bene, visto che il il conflitto presuppone in primo luogo una invasione di campo (diciamo così) tra poteri diversi, quindi proprio l'esercizio di un'attività che va ad interferire con attività (siano esse già state esercitate o meno) di altri poteri.

Da: gill02/10/2012 15:04:39
l'es. che fa il manuale di comportamento omissivo che genera conflitto di attribuzioni è la camera che non si pronuncia sull'autorizzazione a procedere ex 68 cost. impedendo così al pm di fare il suo mestiere; tra regioni non saprei fare esempi

Da: pete02/10/2012 15:12:35
Se il Governo disciplina con regolamento materia riservata in via esclusiva alla potestà legislativa regionale il conflitto è tra potere esecutivo (Governo) e legislativo (regionale).
Se invece il Parlamento legifera in materia riservata alla Regione, esiste un conflitto che però viene risolto col giudizio di legittimità sulla legge: perché avviene nell'ambito del potere legislativo.
Il conflitto di attribuzione riguarda poteri diversi (legislativo, esecutivo, giudiziario) e (meglio) presuppone un'attività invasiva. Se c'è una omissione da parte di chi quel potere si vede attribuito i rimedi saranno altri.

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Da: gill02/10/2012 15:22:16
io seguo ciò che dice il manuale, senza offesa per nessuno

Da: pete02/10/2012 15:22:33
Il 68 cost. si, come esempio omissivo, ma poco altro. Nel caso il potere giudiziario solleva conflitto, la Corte lo accerta e lo dichiara, ma poi...  ? Non c'è sanzione, perché la Corte difficilmente potrebbe condannare il Parlamento ad un 'facere'. Se il conflitto fosse invece positivo tra atti, o quanto meno in presenza di almeno un atto espressione di un potere, la Corte annulla quello non buono o l'unico emanato non buono.

Da: pete02/10/2012 15:24:44
Niente offese, figurati, anzi bravo tu :-)

Da: gill02/10/2012 15:33:13
mi limito a ripetere quel poco che ho letto e che mi ricordo: 471 bin-pitruzzella e 422 simone

Da: pete02/10/2012 15:42:19
Andrà benissimo così, e può essere utile giusto ricordare che i conflitti sono principalmente 'positivi'. Quelli negativi per omissione residuali. 

Da: gill02/10/2012 15:48:09
cmq in effetti non saprei come potrebbe essere risolto un conflitto omissivo
e un conflitto tra corte costituzionale e parlamento (ad es. perchè il parlamento si lamenta che la corte cost. con le sue sentenze svolge attività legislativa)? boh :-)

Da: ..02/10/2012 15:49:11
Caso sollevato da Ciampi in occasione della grazia a Bompressi.

Da: gill02/10/2012 15:56:58
no, lì il conflitto era tra presidente della repubblica e ministro della giustizia
io mi chiedevo cosa succede se uno dei due soggetti in conflitto è la stessa corte cost.

Da: aal02/10/2012 16:39:36
Non sembra facilmente ipotizzabile.

Ai sensi dell'art. 137, comma 3, Cost., "Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione".

La proposizione del conflitto di attribuzioni (al di là di altre considerazioni sulla qualità della Corte e dei suoi atti), sarebbe di fatto un tentativo di eludere la norma di cui sopra.

In ogni caso, Corte Cost. ord. 334/2008 (conflitto di attribuzioni della Camera dei deputati contro sentenza della Corte di Cassazione: caso Englaro), ha ricordato:
"che, per costante giurisprudenza di questa Corte, l'ammissibilità di un conflitto avente ad oggetto atti giurisdizionali sussiste «solo quando sia contestata la riconducibilità della decisione o di statuizioni in essa contenute alla funzione giurisdizionale, o si lamenti il superamento dei limiti, diversi dal generale vincolo del giudice alla legge, anche costituzionale, che essa incontra nell'ordinamento a garanzia di altre attribuzioni costituzionali» (ordinanza n. 359 del 1999; nello stesso senso, tra le più recenti, sentenze n. 290, n. 222, n. 150, n. 2 del 2007);
che la medesima giurisprudenza afferma che un conflitto di attribuzione nei confronti di un atto giurisdizionale non può ridursi alla prospettazione di un percorso logico-giuridico alternativo rispetto a quello censurato, giacché il conflitto di attribuzione «non può essere trasformato in un atipico mezzo di gravame avverso le pronunce dei giudici» (ordinanza n. 359 del 1999; si veda altresì la sentenza n. 290 del 2007)".

Da: gs02/10/2012 16:48:20
L'art. 134 Cost. attribuisce alla Corte cost. il compito di giudicare sui conflitti di attribuzione tra i > (organi competenti a dichiarare in via definitiva la volontà dei poteri a cui appartengono). Il giudizio dinanzi alla Corte può essere originato sia dalla rivendicazione di competenze che si ritengono usurpate da altri, sia dalla denuncia del cattivo uso delle attribuzioni altrui che intralcia il pieno esercizio delle proprie competenze (v. il caso Napolitano e Procura di Palermo). A differenza dei conflitti fra Stato e Regioni, non è richiesta la sussistenza di un atto lesivo, essendo sufficiente che dal comportamento di un potere possa scaturire un concreto pericolo per l'inegrità della sfera di attribuzioni altrui. Il conflitto non può, naturalmente, essere originato da leggi o atti equiparati per i quali l'ordinamento prevede il rimedio dell'impugnazione in via incidentale. A mio avviso, nel conflitto di attribuzione fra i poteri dello Stato la Corte non annulla alcun atto, ma stabilisce a chi compete emanare o non emanare quell'atto.  

Da: aal02/10/2012 17:11:57
L'art. 38, della L. 87/1953 (Parte relativa ai conflitti tra i poteri dello Stato) stabilisce tuttavia che "La Corte costituzionale risolve il conflitto sottoposto al suo esame dichiarando il potere al quale spettano le attribuzioni in contestazione e, ove sia stato emanato un atto viziato da incompetenza, lo annulla".

Ed in effetti, ad es., nel caso dell'ordinanza 334/2008 era stato chiesto l'annullamento della sentenza.

Da: gill02/10/2012 17:55:26
niente da obiettare, ma era un caso in cui l'autorità giurisdizionale coinvolta era la cassazione, non la corte costituzionale.
A me il conflitto non sembra così difficile da ipotizzare: si pensi alle sentenze c.d. manipolative, che finiscono per avere una funzione normativa. Potrebbe ipotizzarsi una sentenza così fortemente manipolativa da oltrepassare le competenze giurisdizionali della corte cost. ed invadere la competenza legislativa del parlamento. Quid iuris? Può il parlamento sollevare davanti alla corte cost. il conflitto di attribuzioni sostenendo che la stessa corte cost. ha illegittimamente usurpato la funzione legislativa, di competenza esclusiva delle Camere? Non lo so, probabilemente no, quindi solo un conflitto politico? Boh

Da: miLANO TRIBUNALE 02/10/2012 18:22:19
bell'esempio gill..
potrebbe trattarsi di una pronuncia decisa 7 vs 6...nel frattempo viene nominato qualche altro giudice e la situazione viene ribaltata...astrattamente, secondo me, anche la Corte potrebbe usurpare con questo tipo di sentenze il potere del parlamente...
però vi voglio portare un esempio.
art 114 o 113 non ricordo bene cpc.
La corte dichiara l'illegittimità della norma nella parte in cui non prevede che il giudizio secondo equità debba comunque ispirarsi ai principi informatori della materia.
Il legislatore non è più intervenuto e la Cassazione se ne fotte di quello che ha detto la corte.

Da: gs02/10/2012 20:10:41
X all: l'atto emanato per incompetenza non può  comunque essere una legge o un atto avente forza di legge; in tale caso, infatti, il rimedio è quello di far dichiarare l'eventuale incostituzionalità della legge!
X gill: complimenti per l'esempio, secondo me è possibile!!!
X Milano Tribunale: l'ipotesi da te prospettata è improbabile, in quanto presuppone che la Cassazione impazzisca e non tenga conto (peraltro con un orientamento consolidato) dei principi infomatori della materi. Per la cronaca, il legislatore ha tenuto conto della sentenza della Consulta, tanto è vero che modificato l'art. 339 c.p.c. (appellabilità delle sentenze)

Da: pete02/10/2012 21:48:44
Testualmente ex art. 134 i conflitti sarebbero tra i 'poteri dello Stato'; la Corte più che un potere dello Stato o organo che esercita un potere dello Stato (nel caso giudiziario-giursidizionale), è il massimo organo costituzionale di garanzia, di chiusura del sistema, l'ultima istanza del tutto e, quis custodiet custodes, dopo di lei (di essa) il diluvio, la mazza ferrata, la rivoluzione.
Per quanto sia ipotetico, se la Corte con sentenza (molto) manipolativa usurpasse un  potere legislativo (e alcuni dubitano infatti che possa rendere sentenze manipolative), dovrebbe giudicare sé stessa, qualora il Parlamento sollevasse il conflitto.

Da: aal02/10/2012 22:47:22
G.P. Dolso, Art. 134, in AA.VV., Commentario breve alla Costituzione, Padova, 2008, p. 1170, "La stessa Corte Costituzionale sembra poter essere in astratto parte di conflitti (Corte cost. 77/1981); nel caso, tuttavia, in cui essa sia individuata come parte passiva, non si può trascurare il disposto di cui all'art. 137 Cost., a norma del quale le pronunce della Corte non sono oggetto di impugnazione (Corte cost. 77/1981)".

Corte Cost., ord. 77/1981 (conflitto di attribuzioni contro la Corte costituzionale):
"Ritenuto che il Tribunale di Siracusa, chiamato a provvedere sull'istanza di revoca della provvisoria sospensione di Salvatore Placenti dai pubblici uffici, ordinata dal Pretore di Augusta con sentenza del 18 febbraio 1980, ha dichiarato di non potersi pronunciare sull'istanza medesima, dal momento che questa Corte, con ordinanza n. 94 del 1980, aveva a sua volta sospeso - nel corso di un giudizio per conflitto di attribuzione, instaurato dalla Regione Sicilia - l'esecuzione della citata sentenza, nella parte concernente la provvisoria esclusione di Salvatore Placenti dall'esercizio del pubblico ufficio di deputato regionale; che secondo il Tribunale di Siracusa, per avere emesso la predetta ordinanza senza alcuna "pregiudiziale delibazione sull'ammissibilità del conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione", la Corte avrebbe "invaso" la "sfera di attribuzione" spettante al Tribunale stesso, quale "giudice naturale del Placenti": e ciò in violazione degli artt. 25, 101, 102, 104 e 134 della Costituzione;
ritenuto che il Tribunale ha pertanto sollevato - con ordinanza datata 17 luglio 1980 - conflitto di attribuzione nei confronti della Corte…
che tanto il Tribunale di Siracusa quanto la Corte costituzionale rientrano - potenzialmente - fra gli organi legittimati ad essere parti in conflitti di attribuzione fra poteri dello Stato; che nel caso in esame non sussiste, però, "la materia di un conflitto", che, infatti, nel ricorso non si contesta alla Corte la spettanza del potere di sospendere, "per gravi ragioni", l'esecuzione di provvedimenti impugnati mediante conflitto di attribuzione, insorto fra una Regione e lo Stato; che non si contesta neppure il potere di disporre la sospensione di misure adottate da organi giurisdizionali, nei confronti dei quali una Regione abbia proposto conflitto (come questa Corte ha ammesso fin dalla sentenza n. 66 del 1964); che il ricorso si limita, invece, a negare la legittimità della sospensione disposta con l'ordinanza n. 94 del 1980, in quanto non sorretta da un previo specifico giudizio sull'ammissibilità del ricorso regionale in esame: desumendo, da questo solo assunto, che la Corte avrebbe invaso una sfera di competenza costituzionalmente riservata al ricorrente (e lasciando intendere che, ove la Corte avesse valutato l'ammissibilità del ricorso predetto, ne sarebbe risultata l'insussistenza di ogni "materia di conflitto tra Regione e Stato");
che, di conseguenza, il presente conflitto si dimostra proposto allo scopo di censurare il modo in cui si è concretamente esplicata la giurisdizione propria della Corte: donde l'inidoneità della predetta questione a determinare un conflitto di attribuzione, sia tra Stato e Regione (cfr. la sent. n. 289 del 1974), sia tra poteri dello Stato (cfr. la sent. n. 30 del 1980); e che il ricorso del Tribunale di Siracusa si risolve dunque in un inammissibile mezzo di gravame, esplicitamente escluso dal terzo comma dell'art. 137 Cost., tanto più che l'attuale giudizio è ben distinto da quello nel corso del quale la Corte ha disposto l'impugnata sospensione".

Da: gs02/10/2012 22:57:03
Le sentenze interpretative della Corte (specie quelle additive o riduttive) hanno lo scopo precipuo di salvare il testo legislativo, ma come correttamente osservato da pete non sono previste dalla Costituzione (si tratta, infatti, di una prassi adottata nel corso degli anni dalla Corte che è andata al di là della contrapposizione rigetto-accoglimento). Allora mi chiedo, potrebbe il parlamento sollevare conflitto di attribuzione per queste tipologie di sentenze?

Da: gill02/10/2012 23:54:45
x Pete: anche il presidente della repubblica è organo costituzionale di garanzia e non si incardina nella tradizionale ripartizione legislativo-esecutivo-giudiziario, ma nessuno dubita che possa sollevare conflitto di attribuzioni (cfr ciampi, napolitano)
x Aal: il documento è interessante, non lo conoscevo, ma (come dice la stessa corte) non si tratta di un conflitto di attribuzione, ma solo del tentativo di introdurre un mezzo di gravame non ammissibile; il giudice a quo non dice che la corte non poteva pronunciare quel provvedimento con quel tipo di contenuto, ma solo che avrebbe dovuto seguire un percorso diverso (al contrario, se la corte si sostituisce alle Camere ed esercita il potere legislativo il Parlamento dice che la corte non poteva pronunciare affatto quella sentenza con quel contenuto, nemmeno seguendo una strada diversa)
x Gs: non ho capito l'obiezione, perchè no??

Da: gs03/10/2012 13:44:09
Non è un'obiezione, anzi concordo sul fatto che il conflitto possa essere sollevato. Del resto, le sentenze interpretative non sono contemplate dalla Costituzione, sicché il Parlamento potrebbe sentirsi usurpato del proprio potere. Tuttavia, la questione è molto complessa perché corre un filo sottile tra sentenze interpretative e sentenze innovative. A mio modesto avviso, solo in quest'ultimo caso si potrebbe ipotizzare uno sconfinamento della Consulta sulle prerogative attribuite al Parlamento.

Da: pete03/10/2012 15:46:48
Si certo, gill, è così. Ma la differenza di fondo è che la Corte, organo di garanzia, che svolge e svolgerebbe funzioni di natura giurisdizionale, il conflitto che la riguarderebbe lo giudica essa stessa (...) come giudice di ultima e unica istanza.
Come pure è riportato sopra nel commento all'art. 134.
Quindi in astratto può accadere, ma sarebbe, oltre il dato formale, un fatto di rottura dell'ordinamento e degli equilibri che la Corte dovrebbe garantire come organo di ultima istanza. Quis custodet ecc., lo dicono al riguardo perché non si potrebbe risalire all'infinito con un altro organo che controlla quello che dovrebbe essere l'ultimo. Ad un certo punto i controlli si devono arrestare.
Se quelli della Corte si ubriacano e legiferano obtorta sentenza manipolativa o additiva pazienza. Vuol dire che è saltato il sistema. Meglio comunque che non lo facciano. Difficilmente lo faranno.


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