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Da: xxx27/09/2012 15:31:52
Mi serve un parere da chi prepara proc. civ.Non trovo niente di convincente...
Io sono convenuto e i termini per costituirmi stanno scadendo.
Con la controparte stiamo giungendo ad un accordo, anzi è raggiunto, ma richiede tempo per essere formalizzato.
Non voglio costituirmi ( troppe spese)e quindi ,se convinco la controparte a presentare istanza di differimento della prima udienza di comparizione e questa viene differita, posso costituirmi eventualmente 20 gg prima della nuova udienza fissata senza incorrere in decadenze ( domanda riconv e chiamata di terzo)?
Spero di essermi spiegato.

Da: gs27/09/2012 16:11:47
Non esiste l'istanza di differimento della prima udienza; quest'ultima, infatti, è compiuta discrezionalmente dal giudice: " il giudice istruttore può differire, con decreto da emettere entro 5 giorni dalla presentazione del fascicolo (ciò presuppone che l'attore si sia già costituito), la data della prima udienza fino ad un massimo di 45 giorni". In conclusione, se non ti costituisci rischi di incorrere nelle decadenze indicate dall'art. 167 c.p.c.

Da: xxx27/09/2012 17:00:00
Si lo so che non esiste, però se uno la presenta visto che il 168 bis lo consente al giudice di farlo d'ufficio, penso che il giudice sarà ben contento di avere una causa in meno sul ruolo... penso eh. però decado? la giurisprudenza non è univoca proprio sul 168 bis e cioè in caso di diff d'ufficio non consente la riconv presentata 20 giorni prima dell'udienza differtita e in altri casi consente la chiamata di terzo nei 20 giorni antecedenti il differimento... boh!???

Da: gs27/09/2012 17:21:56
Se non sei costituito non puoi fare nessuna istanza!!!! Ad ogni modo, il codice prevede due tipi di differimento: 1) se nel giorno fissato per la comparizione delle parti il giudice designato non tiene udienza, la comparizione delle parti è d'ufficio rimandata all'udienza immediatamente successiva tenuta dal giudice designato (in tal caso, la costituzione deve avvenire entro 20 giorni dalla data fissata nell'atto di citazione e non dalla data dell'udienza successiva); 2) il caso del differimento d'ufficio fino ad un massimo di 45 giorni (in tal caso, la costituzione deve avvenire entro 20 giorni dalla data della nuova udienza). Nell'ipotesi sub. 2) il convenuto che si costituisce entro il termine può senz'altro spiegare domande riconvenzionali, ecc.

Da: xxx27/09/2012 17:25:05
non la faccio la fa chi mi ha citato...

Da: gs27/09/2012 18:45:33
Scusa avevo letto male....rimane ferma l'irritualità dell'istanza.

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Da: vaivia27/09/2012 21:05:16
Ti consiglio cmq di costituirti per non correre rischi inutili (fidarsi è bene nn fidarsi è meglio) e per nn incorrere in decadenze.
Al limite chiedete i termini del 183 alla prima udienza (oppure d.accordo con controoarte nn vi presentate x due udienze successive e fate un 309)
Una domanda: la materia x cui il tuo clt è stato citato rientra tr quelle con mediazione obbligatoria?

Da: xxx27/09/2012 21:54:29
No, non rientra nella mediazione obbligatoria. Il punto è che io devo fare per forza una riconvenzionale, nel mio caso la mia difesa consiste tutta nella domanda riconvenzionale. Allora ho deciso di siglare un accordo con la controparte entro la prima udienza. Ora non mi costituisco perchè nell'accordo inserisco come condizione sospensiva del giudizio la corrsponsione da parte del mio cliente di quanto hanno chiesto in citazione. Se, mi fa storie, mi costituisco ai sensi del 170 e chiedo la rimessione in termini producendo l'accordo sottoscritto. Non lo so guardate, hoi sempre fatto penale e amministrativo dove tutti questi cavilli non ci sono....

Da: vaivia27/09/2012 22:13:33
Okkio xchè il prov civile è parecchio formalistico e vi sono tante preclusioni.
Se nn vuoi costituirti nei termini allora potresti costituirti in udienza e chiedere il rigetto della domanda avversaria non proponendo una domanda riconvenzionale xchè saresti decaduto bensí una eccezione riconvenzionale.
Sarà poi controparte a dover dimostrare che quanto tu affermi come eccezione in realtá nn corrisponde al vero.
Comunque x nn rischiare la contumacia devi.costituirti entro la prima udienza

Da: gs27/09/2012 23:11:22
La domanda riconvenzionale può essere proposta con un autonomo giudizio!!!

Da: vaivia27/09/2012 23:19:58
Si è vero ma mi sembra di aver capito che è un problema economico di spese processuali quello che frena il resistere in giudizio...
cmq delle due l.una: o ti costituisci in termini e fai la riconvenzionale o la proponi successivamente in un autonomo giudizio (sempre che ció sia compatibile con la transazione a cui intendi pervenire...)
Io cmq a tutela del mio clt e x non incorrere in una eventuale resp professionale mi costituirei cmq nei termini spiegando le mie difese.

Da: Angel7928/09/2012 01:52:09
Fermo restando che se l'accordo transattivo non si conclude ti costituisci quando ti pare nel giudizio principale (fino alla precisazione conclusioni), azioni la riconvenzionale come domanda principale di un autonomo giudizio nel quale sei attore e, al limite se ti va chiedi riunione dei giudizi per connessione.

Da: xxx28/09/2012 08:48:53
grazie ragazzi. stanotte mi è venuta questa illuminazione anche a me. nulla mi vieta di costituirmi ai sensi del 170 cpc e poi di presentare la domanda riconvenzionale come autonomo giudizio. Vi ringrazio dei consigli e dell'interessamento... grazie e un grande in bocca al lupo


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