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Patto di quota lite
13 messaggi, letto 2126 volte
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Da: Però15/09/2012 22:59:18
Non mi è per niente chiaro cosa si può o non si può fare...

Da: Per15/09/2012 23:43:45
No non vi affollate......!

Da: certo hc esi16/09/2012 07:07:12
non vedo chi te lo vieta, visto che hanno liberalizzato tutto, puoi anche fare u patto di quota lite al 50% sul valore.

Da: CIO16/09/2012 09:40:50
Vi é il solo divieto di rendersi cessionari del bene oggetto Della causa..

Da: miLANO TRIBUNALE 16/09/2012 10:05:09
si è vietato dal codice deontologico in altre disposizioni...non ricordo gli articoli adesso ma l'ho sentito ad un recente seminario.
Bisogna comunque avere riguardo alla natura della causa e la retribuzione dev'essere comunque proporzionata...
comunque questo, in linea teorica, dovrebbe solo interessare un'eventuale responsabilità disciplinare dell'avvocato.
Nell'autonomia contrattuale non penso ci possano essere speciali limitazioni salvo anche qui la corrispettività delle obbligazioni (non porto civile quindi non mi ricordo più i termini specifici delle questioni ovvero quando non c'è corrispettività tra le prestazioni cosa succede).
Ciao

Da: fp16/09/2012 10:11:54
É vietato dal codice deontologico!!!??? Ma il divieto lo riferisci al patto di quota lite o al rendersi cessionari del bene oggetto del giudizio!?

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Da: miLANO TRIBUNALE 16/09/2012 10:13:25
non al patto di quota lite in se che non è vietato...mi riferisco ad altre disposizioni che riguardano il compenso...
Questa sera quando faccio deontologia lguardo e poi vi dico...

Da: miLANO TRIBUNALE 16/09/2012 10:17:04
Comuqnue secondo me il limite al patto che è ammesso possiamo rintracciarlo:
1) nel dovere di corretteza (non possiamo pretendere il 50%)
2) art. 43 II canone L'avvocato non deve richiedere compensi manifestamente sproporzionati all'attività svolta
3) art 45) accordi sul compenso, ovvero patto, consentito sempre che i compensi siano proporzionati all'attività svolta che rinvia inoltre anche all'art 2233

Da: A16/09/2012 10:25:57
C'è un po' di confusione: il patto di quota lite è il patto con cui avvocato e cliente si accordano per quantificare il compenso del professionista in relazione all'esito della causa. Prima del cd decreto Bersani era vietato del tutto. Poi è intervenuto il decreto Bersani e hanno dovuto cambiare anche l'articolo relativo che trovate nella disciplina del contratto d'opera intellettuale del c.c..
Il patto di quota lite ha due significati, due diversi modi di essere:
1) si accordano perchè l'avvocato si prenda una parte di quanto fa ottenere al cliente. Se ad esempio fa ottenere un immobile l'avvocato si prende ad es. metà dell'immobile --> questo è VIETATO visto l'art. 1261 cc
2) si accordano perchè invece di applicare le tariffe (una volta, ora ovviamente non ci sono più) il compenso dell'avvocato venga parametrato sulla base di quanto fa ottenere al cliente. Ad es l'avvocato fa ottenere un risarcimento di 100.000 euro e si accordano per la metà. L'avvocato riceverà dal cliente un compenso di 50.000 euro ma non ovviamente direttamente dal soccombente, bensì dal suo assistito. Se il soccombente desse direttamente metà assegno ad uno e metà assegno all'altro allora andremmo contro quanto detto sopra.
Il patto di quota lite necessita di forma scritta.
Me l'hanno chiesto giovedì, ho risposto così ed è andata bene inoltre questo è quanto riporta anche il simone.

Da: miLANO TRIBUNALE 16/09/2012 10:29:18
Secondo me se su 100000 prendi 50000 rischi di violare le norme di cui sopra...
io almeno la vedo così...
supponiamo che abbia fatto una semplice letterina all'assicurazione e questa abbia risarcito il cliente con 50k.
Non è mica proporzionato tale compenso
Secondo me bisogna stare attenti su questo.

Da: x milano16/09/2012 13:31:35
all esame facciamo un esempio in cui si accordano x 1/3,
così siamo tranquilli

Da: miLANO TRIBUNALE 16/09/2012 15:01:38
io al massimo ho visto patti al 20%.
in Calabria, invece, mia terra d'origine per alcune cose il 50% non va nemmeno pattuito...è regolare amministrazione

Da: certo hc esi16/09/2012 18:33:56
w la calabria allora


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