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DIRITTO PENALE
18 messaggi, letto 1851 volte
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Da: praticante_13/09/2012 12:53:14
Si discute se sia ravvisabile una COOPERAZIONE COLPOSA NELLE CONTRAVVENZIONI.
In particolare, Fiandaca e Musco, obiettano che ritenendola configurabile, stando  il comma 2 dell'art. 113, si dovrebbe pervenire alla conclusione assurda che le aggravanti di cui ai numeri 1 e 2 dell'art. 112 sarebbero applicabili alle sole contravvenzioni colpose e non anche ai delitti.
Non capisco bene cosa intenda dire questa autorevole dottrina, qualcuno sarebbe così bravo e gentile da poter illuminarmi sulla questione?

Da: lorenzo lamas13/09/2012 13:06:58
Bene il mantovani a l'antolisei ti chiedono innanzitutto se a casa hai 2 divani e chi sei. Diciamo che quello che dici é giusto in parte visto e considerato se non sbaglio che se uno si ubriaca e poi ti prende a calci e tu lo lasci fare allora é coopperrrazzzzioooonneee cooollppooosssa. Non so se ti ho illuminato. Spero di si

Da: praticante_13/09/2012 14:32:28
che vuol dire mantovani e antolisei ti chiedono se hai due divani a casa? Mi sa che ti sei ubriacato tu e forse poi qualcuno ti ha preso a calci perchè non significa nulla quello che hai scritto!

Da: John Arbuthnoth13/09/2012 14:38:35
O SSIUR!!!!

Da: lelly kelly13/09/2012 15:24:36
praticante_ la smetta di trattare cosi il mio sposo lorenzo lamas. che il fiandaca musco le chiede mica se lei è un fusto? mi sembra di no èèèè. èèèèè?? glielo chiede risponda

Da: praticante_13/09/2012 17:43:39
per lelly kelly...sono un bel fusto...vuoi num di cell?

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Da: lelly kelly13/09/2012 18:59:58
no grazie, prendo numeri solo da avvocati di un certo livello

Da: A8413/09/2012 22:21:27
Praticante_ effettivamente è un punto poco chiaro...io l'ho interpretato così. Vado per passi...
Le aggravanti del 112 sono applicabili a delitti e contravvenzioni dolose.
Nel delitto doloso sono applicabili le sole circostanze di cui ai nn. 3 e 4, stante i cpv dell'art. 113.
Per il concorso nelle contravvenzioni colpose tornerebbe ad applicarsi in toto l'art. 112, dato che il cpv del 113 limita le aggravanti per i soli delitti.
Quindi i numeri 1 e 2 dell'art 112, esclusi per i delitti colposi ex II co. 113, troverebbero applicazione per le contravvenzioni, sebbene siano ipotesi il cui disvalore è ovviamente inferiore.

Che dici? Fila?

Da: contadinella 13/09/2012 23:09:45
Io faccio il seguente ragionamento (ovviamente, non l'ho "inventato" io, ma è quello che ho appreso studiando i manuali).
La cooperazione colposa nelle contravvenzioni parrebbere essere esclusa dalla lettera dell'art. 113, che prevede esclusivamente la cooperazione nel DELITTO colposo.
La dottrina dominante e la giurisprudenza ritengono configurabile il concorso colposo nella contravvenzione colposa, in quanto riconducibile all'art. 110: quest'ultimo, effettivamente, fa riferimento genericamente al REATO, comprensivo di delitti e contravvenzioni.
L'art. 113, invece, sarebbe stato intordotto nel Codice penale per ovviare al fatto che i delitti sono punibili a titolo di colpa nei soli casi espressamente previsti dalla legge, mentre le contravvenzioni sono punite, indifferentemente, a titolo di dolo o di colta. Di conseguenza, lo scopo dell'art. 113 sarebbe proprio quello di estendere ai delitti una disciplina che per le contravvenzioni deriva già dall'art. 110, stante la loro punibilità, indifferentemente, a titolo di dolo o colpa.
Altra parte della dottrina (tra cui, Fiandaca e Musco) obietta che le aggravanti di cui ai numeri 3 e 4 dell'art. 112 sarebbero applicabili alle sole contravvenzioni colpose e non anche ai delitti, proprio perché l'art. 113, co. 2 fa riferimento espresso ai soli DELITTI (dolosi) e non menziona espressamente i delitti COLPOSI (ergo: se la legge non fa espresso riferimento espresso al delitto COLPOSO, il termine DELITTO va riferito esclusivamente alle ipotesi dolose: il delitto, infatti, si presume doloso quando la legge non prevede espressamente che esso è punito a titolo di colpa)!!!
Spero di essere stata utile... E' un ragionamento contorto, ma ciò su cui ci si deve soffermare è proprio il concetto di delitto: quest'ultimo è, di regola, DOLOSO, mentre è COLPOSO solo in via eccezionale, ossia quando la legge espressamente lo configura come tale....

Da: praticante_14/09/2012 01:47:29
Brava contadinella, il tuo ragionamento non fa una piega e all'esame se me lo chiedono risponderò proprio così...
per lelly kelli...fra pochi giorni (spero) di diventare un avvocato "di un certo livello", quindi se cambi idea ti invito per una cena romantica

Da: contadinella 14/09/2012 09:48:02
In bocca al lupo, praticante_ !!!!!

Da: praticante_14/09/2012 10:28:42
Crepi anche a te!!!

Da: praticante_14/09/2012 10:46:31
Raga qualcuno ha qualche link diretto di codice esplicato art. per art. online? Sto avendo un pò di difficoltà con gli artt. che vanno dal 71 all'80!

Da: lelly kelly14/09/2012 11:22:03
ahahaahahahaha

Da: Mauro Repetto14/09/2012 16:37:16
Io infilo una mano nella borsetta della biondona che mi è accanto in autobus, ma il portafoglio non c'è perchè la bellissima signorina quel giorno l'ha dmenticato a casa:
49 o 56?
Mantovani mi pare dire: 49 solo se inesistenza ASSOLUTA in RERUM NATURA dell'oggetto della condotta (e fa l'esempio di chi spara del veleno in vena ad un MORTO)...sennò 56 ex valutazione ex ante a base parziale..
Ma se lì non c'è il portafoglio, non è impossibile la verificazione dell'evento?
Ragionare diversamente non sarebbe un vulnus al principio di offensività?
Lasciate stare il discorso che il 49 per taluni è proprio la prova della codificazione del pp di offensività...ok, questo lo sappiamo tutti...
vorrei una risposta all'esempio (motivata, ovviamente).

Da: burt14/09/2012 16:53:49
la chiave è proprio nella valutazione ex ante: il reo o aspirante reo ex ante non lo sa se c'è o meno, ed anzi sapesse che non c'è non ci proverebbe, quindi... Secondo l' id quod plerumque accidit c'è, dunque lui 'ce prova', tenta, e se lo beccano va al gabbio (salvo sospensione pena, riti speciali, recidiva, abitualità e incallimento delinquenziale). A me sembra finemente argomentato... (Ma la sostanza è questa: in rerum natura la pecunia esiste e la femmina secondo la comune esperienza la tiene nella borsetta; se la tenesse invece nel reggiseno come usava in antico, ed il reo introducesse la zampa per sottrarre il denaro, rischierebbe un'imputazione per offesa ad un bene giuridico diverso, evidentemente... Questo per dire quanto conta 'ciò che normalmente accade')

Da: burt14/09/2012 17:05:14
e la valutazione ex ante intanto ha un significato diverso se riferita a delitti contro la persona ovvero contro il patrimonio: nel caso del ladruncolo ha una connotazione soggettiva riferibile alla cognizione dell'agente tipo (il ladruncolo); se però sono coinvolti profili di radicale tutela della vita (omicidio), è chiaro che la valutazione è in termini di impossibilità (di uccidere il defunto) e non 'prognostica'...

Da: DISPERATO14/09/2012 17:34:44
lunedì ho l'esame, in commissione ho 2 pm (tutti e due lo stesso giorno), quali sono le domande o i reati che potrebbero chiedere?

Se indovinate, lunedì sera vi posto le domande


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