>Concorsi
>Forum
>Bandi/G.U.
 
 
 
 
  Login |  Registrati 

NB: La redazione di mininterno.net non si assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto dei messaggi.

prescrizione pena
20 messaggi, letto 2592 volte
 Discussione chiusa, non è possibile inserire altri messaggi

Registrati per aggiungere questa o altre pagine ai tuoi Preferiti su Mininterno.

Torna al forum    


Da: Mauro Repetto26/08/2012 16:09:41
delitto per cui il max è 6 anni...la pena si prescrive in 10 anni dalla sent def...
ma...ex 172/4, il latitante da 11 anni è "salvo"?

esempio di termine e condizione ex 172/5?

Da: Mauro Repetto26/08/2012 16:10:57
errata corrige: nell'esempio il delitto è punito nel max con 4 anni...

Da: mortadella 26/08/2012 16:12:24
???puoi spiegarti meglio??

Da: mortadella 26/08/2012 16:15:48
mmm..credo di si

Da: Mauro Repetto26/08/2012 16:19:30
ho scritto una c...
rifaccio l'esempio:
delitto punito nel max a 4 anni...sentenza definitiva nel 2010...la pena si prescrive nel 2020...nel 2012 inizia l'esecuzione...nel 2013 se la da a gambe...leggo il 172/4 e mi pare di capire che nel 2023 (trascorsi 10 anni dalla fuga) può anche andare dal pm e dire "allora chi è il più furbo adesso?"...

Da: Noel 26/08/2012 16:40:17
Sembrerebbe di si anche se quando Tizio se la da a gambe dovrebbe partire un nuovo procedimento ex art. 385 cp... No?
Cmq anch'io con la prescrizione faccio tanta confusione...

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
Scaricala subito GRATIS!

Da: Mauro Repetto26/08/2012 16:44:30
l'indulto non deve intervenire prima della condanna definitiva?
ergo non è una causa di estinzione del reato?
Mantovani me la catagola sotto prescrizione pena.

Da: Mauro Repetto26/08/2012 16:50:32
e poi ci riprovo con una vecchia domanda:
se non pago la pena pecu? Ok che non si va in carcere...ma...quindi?
Se qualcuno è in grado di farmi un bello schema...credo si debba parlare di lavoro sostitutivo o lib vigiliata...
Ho un mantovani un pò datato.

Da: Noel 26/08/2012 16:51:40
L'indulto dovrebbe essere un modo di estinzione della pena, mentre l'amnistia estingue il reato.
Ricordo che l'indulto del 2006 si applicava a tutti i reati commessi fino ad una certa data dello stesso anno a prescindere dalla sentenza definitiva.

Da: Mauro Repetto26/08/2012 16:56:06
L'amnistia propria estingue il reato, l'impropria la pena.
Circa l'indulto il mantovani dice "è estinz pena", poi però aggiunge "non presuppone una condanna definitiva"...
Boh...

Da: Noel 26/08/2012 16:58:34
Parli di sostituzione di pena pecuniaria??? mah... è un argomento molto tecnico... cmq. credo che bisognerebbe fare richiesta al giudice. se invece è già intervenuta la condanna e non si provvede al pagamento parte l'esecuzione forzata...

Da: Mauro Repetto26/08/2012 17:01:12
ok,  e se l'esecuzione forzata non porta a nulla perchè  non ho euri...?

Da: Noel 26/08/2012 17:02:40
S'attaccano... come avviene spesso nella realtà...

Da: mortadella 26/08/2012 17:18:22
O vanno dal responsabile civile o dalla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria.

Da: Vispateresa 26/08/2012 17:21:24
Per la pena pecuniaria vedi sentenza Corte Costituzionale n. 1 del 12.01.2012

Da: Mauro Repetto26/08/2012 17:25:52
Mah, non so...
altra domanda sulla prescrizione:
il 160/3 rinvia al 161 "se più sono gli atti interruttivi"...ergo se ve ne è stato solo 1 non si applica il 161?
Al riguardo, alcune osservazioni:
1) nella pratica non so come possa verificersene solo 1...
2) cmq, se così fosse, il rinvio o meno al 161 avrebbe una notevole rilevanza...esempio
a) 1 atto interruttivo...delitto puniti con 4 anni commesso nel 2010...prescrizione nel 2016...però nel 2015 ho avuto l'atto interruttivo...prescrizione nel 2021...
b) se però si ritiene che il rinvio al 161 operi anche nel caso di un solo atto interruttivo...prescriz a metà 2017...
c) un atto nel 2011 ed uno nel 2015...quì si arriva sempre a metà 2017!

però i conti non mi tornano...perchè il cp pare distinguere l'ipotesi di un solo atto da quella di più atti...
boh...

Da: waiting for...27/08/2012 11:53:20
credo che la risposta sia data direttamente dall'articolo 161. Il 160/3 ti rinvia al 161, ma il 161 con grande semplicità recita "in nessun caso l'interruzione della prescrizione (un atto o più non cambia) può comportare l'aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere".

Da: Mauro Repetto27/08/2012 12:11:05
eh ma il 160/3 rinvia al 161 nei casi di "più atti interruttivi"...non opera un rinvio "in ogni caso"...o, per meglio dire, "SE PIù SONO GLI ATTI INTERRUTTIVI, in ogni caso..."; quindi il dubbio  circa quale sia la disciplina (il limite)per il caso di un solo atto interruttivo rimane...la logica mi porta a dire cmq ok limiti del 161/2, però...

Da: waiting for...27/08/2012 13:53:13
io rimango dell'idea che il 161 chiarisca il problema. "In nessun caso l'interruzione..." non lascia spazio ad interpretazioni diverse. La situazione di più atti interruttivi viene disciplinata solo per quanto riguarda l'individuazione del nuovo termine iniziale della prescrizione. Il 160/3, a mio parere, non fa altro che ribadire il concetto che sarà poi espresso dal 161. Anche il 160/3 mi sembra chiaro sul punto, "in nessun caso i termini stabiliti dall'art. 157 posso essere prolungati oltre i termini di cui all'art. 161". La ratio dell'istituto, comunque, toglie ogni eventuale dubbio residuo.

Da: Mauro Repetto27/08/2012 14:11:13
ok...:-)

Altra domanda:
presento un appello vs patteggiamento...non si può,,,appello convertito in ric per cass...ok...ma...chi difende in cass il mio cliente visto che io non sono ammesso davanti alle giurisdiz superiori?


Torna al forum