>Concorsi
>Forum
>Bandi/G.U.
 
 
 
 
  Login |  Registrati 

NB: La redazione di mininterno.net non si assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto dei messaggi.

Art. 186 bis (Guida in stato di ebbrezza)
19 messaggi, letto 20405 volte
 Discussione chiusa, non è possibile inserire altri messaggi

Registrati per aggiungere questa o altre pagine ai tuoi Preferiti su Mininterno.

Torna al forum    


Da: praticante_26/08/2012 15:35:11
Qual è la prima cosa che deve o può fare l'avvocato se ti rilevano 0,90 di tasso alcolemico?

Da: tantana27/08/2012 04:36:22
dal punto di vista civilistico ai sensi e per gli effetti dell'art. 218 2° c. del C.d.S. devono notificarti l'Ordinanza del prefetto di sospensione della patente di guida entro 20 gg. totali (5 + 15); se ciò non avviene devi fare immediatamente ricorso al GdP competente e chiedere la restituzione della patente di guida (se ritirata); dal punto di vista penalistico ti arriverà un decreto penale di condanna; quando arriva ti dovrai opporre entro 15 gg. poi dopo la fissazione dell'udienza potrai chiedere una oblazione oppure potrai patteggiare (con la sospensione della pena). in bocca al lupo. 

Da: lippo01/11/2012 11:28:24
a 0.90 la sospensione è penale per cui il 218 non dovrebbe essere applicato ma si dovrebbe applicare il 224 per cui i 20 gg nn si applicano

Da: TUR02/11/2012 08:54:48
Non penso sia oblabile...io chiederei l'immediato per arrivare alla prescrizione...

Da: treninoveloce02/11/2012 09:24:46
Ha ragione lippo, in ogni caso deve essere un "tempo ragionevole" per la cassazione, quantificato in messi 3 (o 2? non ricordo...).

L'immediato?!?! Mica si fa l'ud. preliminare...
Al massimo dopo il dec penale, ma non è na tua scelta.

E poi, nei casi dove sia percorribile, l'immediato per la prescrizione...

Da: TUR02/11/2012 10:20:33
si si....è vero...per il penale devi restare in attesa del 415bis che ti verrà notificato in tempi "ragionevoli"...per un reato del 2009 è arrivato un mese fa ad un mio cliente...!!!  considerando la prescrizione quinquennale ti converrà richiedere, nel caso, l'interrogatorio dell'imputato...poi nella memoria difensiva ex art. 415bis (che presenterai) fai un bel cambio di domicilio a fine atto e, se non se ne accorgono, notificano tutto al vecchio indirizzo rendendo tutto nullo!!!

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
Scaricala subito GRATIS!

Da: ......me02/11/2012 11:56:37
Ma cosa si deve leggere........415 bis!!!!!!!
Ti arriva a casa un decreto penale di condanna (entrò 5 mesi, ma il termine é ordinatorio quindi può passare anche più tempo). Nel decreto ci sarà una condanna ad una pena pecuniaria (solo ammenda), oppure, sarai condannato al lavoro di pubblica utilità. Se c'è condanna alla pena pecuniaria, fai opposizione al decreto, si prosegue con il giudizio immediato e li puoi chiedere il lavoro di pubblica utilità, all'espletamento del quale si estingue il reato e praticamente ne esci pulito. Oppure se il lavoro di pu é contenuto già nel decreto penale, svolgi lo direttamente senza opporti.
Per l'aspetto civilistico, aspetta che ti notifichino l'ordinanza del prefetto e se rilevi vizi, puoi impugnarla entro 30gg dinanzi al giudice di pace

Da: ......me02/11/2012 12:03:14
Inoltre l'opposizione al decreto penale puoi proporla entrò 15 gg e non chiedere l'oblazione perché il 186 Cds è un reato punito con pena congiunta (ammenda + arresto) mentre si possono oblare solo i reati con la sola pena dell'ammenda o puniti con pena alternativa.....
Tuttavia se non vuoi perdere tempo e soldi e soprattutto se non hai precedenti, puoi anche non impugnare il decreto penale, perché la pena sarà sospesa (quindi non paghi l'ammenda) e se nei successivi 2 anni non commetti reati, il reato si estingue, e, infine, la condanna non viene riportata nei certificati del casellario richiesti per uso amministrativo, tipo quelli che ti chiedono i datori di lavoro o gli ordini professionali.

Da: gaioso02/11/2012 12:21:02
X Tur:
la notifica della sospensione patente non c'entra nulla con il 415 bis... E' un atto del prefetto, una sospensione cautelare amministrativa.

X me...:
cosa ti devi leggere?!?! 415?!?!?!
Non so in che foro pratichi, però qualche guida in ebbrezza l'ho seguita di fiducia e non è mai stato emesso il decreto penale di condanna. Hanno seguito l'ordinario, 415, d.c.g. e via dicendo...
Inoltre come prassi il con il decreto penale non viene applicata la sospensione, proprio perchè si tratta della sola pena pecuniaria si evita che l'imputato "si giochi" il beneficio (come quando patteggi con la conversione in sanzione pecuniaria... non vale la pena sospenderla)

Da: ......me02/11/2012 12:43:50
Gaio so ma l'art 460 CPP ti è mai capitato di leggero?????

Da: ......me02/11/2012 12:45:36
Cmq come prassi con il decreto penale non si concede la sospensione, é davvero bella!!!!!la funzione deflativa del decreto, se non concedi la sospensione chissà a cosa serve

Da: gaioso02/11/2012 17:50:22
Cosa c'entra la deflazione, che ha fini processuali, con la sospensione che è conferente piuttosto all'esecuzione?
E' deflattiva quando non sospesa perchè il soggetto (spesso) preferisce pagare piuttosto che bruciarsi una sospensione.

V. "Il procedimento per decreto penale"
Giacomo Nicolucci. Giuffrè. p.76
"...trattandosi di pene pecuniarie, molto frequentemente l'imputato avrà un interesse per tutto contrario alla sospensione condizionale, preferendo adempiere all'obbligazione pecuniaria, per giungere rapidamente agli effetti estintivi di legge"

o anche "La giustizia penale differenziata"
Gaito - Spangher. Giapichelli. p. 190
"la scelta di opporsi al decreto penale è imposta, talvolta, dall'esigenza di ottenere la REVOCA della sospensione condizionale della pena concessa ex 460, comma 2, c.p. al fine di evitare la consuzione di tale beneficio"

ll fatto che tu abbia detto "é davvero bella" fa comprendere quanta pratica penale tu possa aver fatto.

Sul fatto che non sia prassi...
P.S. il primo risultato da internet:
http://www.studiolegaledelalla.it/cose_da_sapere/decreto_penale_condanna_disciplina_ebbrezza_guida/
"Attualmente il decreto penale di condanna è spesso l'esito di reati stradale e principalmente della guida in stato di ebbrezza.
La pena economica è spesso molto alta e non è sospesa e per l'imputato è sovente conveniente patteggiare una piccola pena di natura detentiva con la sospensione condizionale della stessa; sospensione che - come visto - comporta che la pena rimanga "sulla carta" per cinque anni decorsi i quali (in difetto di altri reati compiuti dall'interessato) il reato e la pena si estinguono"

Saluti Collega

Da: ......me02/11/2012 18:26:21
Gaioso tu secondo me non sai nemmeno leggere, hai pubblicato un estratto di un libro di spangher dove dice che di solito ci si oppone al PDC per chiedere la revoca della sospensione, mentre tu sostenevi che per 'prassi' con il PDC non si concede mai la sospensione condizionale (fai una cosa, scrivi un libro dal titolo leggi processuali e prassi)
Ma inoltre cosa perdo tempo che non sai nemmeno che le contravvenzioni sospese si estinguono in 2 anni......
Fa una cosa, anzitutto leggi l'art 460 CPP e poi studia procedura penale da manuali seri come il Tonini, non da internet

Da: gaioso02/11/2012 19:23:52
Non abbiamo mai menzionato l'estinzione, ma se ti rende bello e preparato non c'è problema, dillo e io ti ascolto.

le citazioni dei due testi era per fare capire il senso della deflazione, forse non mi sono spiegato bene io: l'imputato preferisce "molto frequentemente" pagare e quindi la prevista sospensione sarebbe "non deflattiva" in quanto ci sarebbe interesso alla successiva opposizione.

se per internet intendi il link allo studio dei colleghi, perdonami... non ho manuali da citarti o la possibilità di scannerizzarti i d.p. non sospesi che mi sono stati notificati.
Era solamente il primo risultato trovato da google ed essendo un articolo specifico proprio sul tema della guida in stato di ebbrezza pensavo fosse di ausilio per farti capire che la sospensione spesso non c'è, vuoi per prassi o per ignoranza dei gip che non conoscono né il tonini né il 460 cpp.

Saluti

Da: Madrigale02/11/2012 21:11:30
Il 415 bis..... Mah!! Siete veramente illuminanti....

Da: Marmar.02/11/2012 23:43:41
Cavolo ve ne siete dette di tutti i colori ed in pratica non avete risposto alla domanda.

Per casi del genere il profilo penale vi potrà interessare forse fra un paio di anni ( naturalmente occorre opporsi al decreto penale di condanna, qualora venga notificato, oppure attendere l'attivazione del procedimento in via ordinaria.
Per il momento é necessario far riottenere la patente al cliente e per questo é necessario attendere il provvedimento di sospensione che verrà notificato dal prefetto.
A questo punto sarà sufficiente presentare un ricorso rilevando che, secondo il più recente orientamento della Corte di Cassazione (
Cassazione civile , sez. II, sentenza 19.10.2010 n° 21447) , la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida si applica solo in caso di tasso alcolemico superiore ad 1,5 g/l.
Quindi nel caso di specie, essendo contestato un tasso di 0,90 g/l, si potrà richiedere in via preliminare la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato e nel merito l'annullamento dello stesso.
Un saluto.

Da: mbuto05/02/2013 21:38:07
cin, beviamoci su

Da: Mauro Repetto 06/02/2013 09:51:27
Sospensione solo se il tasso è superiore ad 1.5?!
Devo andare a leggeri quella sentenza.....
"A naso" mi viene da pensare che la Cass dica ben altro...
Mah...
Cmq,prima di dire la mia (su un post ormai datato), vado a leggermi la sent curata.
Xò una cosa la posso già dire: mamma quante "inesattezze" nei post di cui sopra...

Da: boh06/02/2013 11:35:52
a dire il vero nell'immediato di cose da fare ce ne sono ben poche.....l'unico punto dove si deve trottare è per la patente, ma è un discorso un po lungo.....per il penale,senza tirar fuori articoli e sentenze il mio consiglio(sperimentato molte volte sul campo) è quello di un patteggiamento in corso di indagine con richiesta dei lavori socialmente utili....estingue il reato e non paga nulla...


Torna al forum